Marchi Clausole campione

Marchi a. Ogni targhetta di identificazione e/o ogni altra forma di identificazione posta sui prodotti venduti dal Venditore non può essere rimossa senza il consenso scritto del Venditore. Ogni alterazione e/o modificazione di marchi o dei dati tecnici comunque apposti o delle targhette apposte dal Venditore costituirà contraffazione e condotta illegittima perseguibile ad iniziativa del Venditore sia presso l’Acquirente che presso terzi detentori dei prodotti. In tali casi l’Acquirente vedrà decadere il diritto al riconoscimento della garanzia prodotto.
Marchi. MetroPoly®, The g (O) ng Sounds® e anima® sono marchi registrati di AXYZ design SRL Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati di AXYZ design SRL o delle sue affiliate o licenziatari. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi che compaiono nel servizio sono marchi dei rispettivi proprietari.
Marchi. Android è un marchio di Google LLC.
Marchi. Con riferimento all’utilizzo del Marketplace e/o alla partecipazione a una Asta dal Vivo da parte del Venditore, RB Group sarà autorizzata a utilizzare la denominazione sociale del Venditore, nonché marchi, loghi e altri segni distintivi (tutti congiuntamente intesi, “Segni Distintivi”) al fine di individuare il Venditore come cliente di riferimento e per pubblicizzare, promuovere e commercializzare i Macchinari. Il Venditore dichiarando e garantendo di averne il diritto, concede a RB Group una licenza non esclusiva, per tutto il mondo, a utilizzare, mostrare pubblicamente, esibire e riprodurre i Segni Distintivi, esclusivamente secondo quanto consentito e conformemente agli scopi di cui al presente Contratto, compresa possibilità di circolare e trasmettere e‐mail a potenziali acquirenti che presentino al loro interno i Segni Distintivi.
Marchi. Il Fornitore non potrà modificare, alterare, oscurare, rimuovere od in altro modo interferire con qualsiasi marchio, marchio di servizio, marchio di commercio, marchio verbale, marchio figurativo o altro segno distintivo eventualmente apposti sulle forniture su espressa richiesta di LLS TITANIUM Srl. Il Fornitore si impegna a non apporre alcun proprio marchio, marchio di servizio, marchio di commercio, marchio verbale, marchio figurativo o altro segno distintivo su Prodotti forniti in base ad apposite specifiche tecniche di LLS TITANIUM Srl, senza il previo consenso scritto di LLS TITANIUM Srl. Resta quindi convenuto che la violazione di tale divieto autorizzerà LLS TITANIUM Srl a non accettare la suddetta fornitura, a risolvere il relativo Contratto di Fornitura e a ottenere il risarcimento del danno subito.
Marchi a. Nessuna Parte avrà alcun diritto sui Marchi dell’altra Parte né potrà usare i Marchi dell’altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima, salvo per quanto espressamente permesso in base all’Accordo. b. L’Esercizio accetta che American Express, le sue Affiliate o i suoi licenziatari nonché eventuali terzi che svolgano attività di convenzionamento e pagamento degli Esercizi in nome e per conto di American Express, possano elencare il nome e l’indirizzo ed il Marchio dell’Esercizio,incluso, a titolo esemplificativo, il suo effettivo indirizzo e l’indirizzo del suo eventuale sito web, nei materiali contenenti la lista degli Esercizi che accettano la Carta e pubblicare periodicamente tali elenchi. Termini e Condizioni Generali aggiornato al mese di marzo 2018 a. Qualsiasi Informazione sul Titolare è riservata ed è di esclusiva proprietà di American Express. L’Esercizio si impegna a non rivelare Informazioni sul Titolare né usare tali informazioni per fini diversi dall’esecuzione delle operazioni con Carta ai sensi dell’Accordo. b. L’Esercizio sarà responsabile e dovrà garantire che le Informazioni sul Titolare rimangano riservate e il relativo trattamento dati sia effettuato in conformità alla vigente normativa, compresa quella sulla sicurezza della trasmissione dei dati, secondo quanto previsto anche nella Sezione A, paragrafo 6.
Marchi. 10.1 L’Acquirente si impegna, inoltre, a non utilizzare i colori ed i marchi del Fornitore sui propri automezzi, sulla propria pubblicità e sulla propria carta intestata. 10.2 L’Acquirente si impegna ad utilizzare il marchio o il logo di PANTA e ad associare questi ultimi ai propri marchi e loghi esclusivamente nei termini ed alle condizioni che saranno eventualmente espressamente concordate tra le Parti, o che saranno di volta in volta indicati da PANTA, e nulla nel presente Contratto conferisce all’Acquirente una partecipazione alla proprietà dei Marchi commerciali PANTA o un titolo di proprietà piena, la possibilità di far valere una richiesta o un diritto di qualsiasi natura sugli stessi. 10.3 Qualora sia stata fornita dall’Acquirente una specifica di fabbricazione del Prodotto affinché venga applicata da parte o su incarico di PANTA, l’Acquirente garantisce che l’uso di detta specifica non violerà i diritti di nessuno.
Marchi. L’uso dei marchi della FIP e la loro relativa attività di valorizzazione da parte dell’Advisor non potranno in nessun modo essere difformi da quanto indicato nel “Progetto esecutivo” e nelle relative schede informative. Alla scadenza del contratto, l’Advisor non potrà più fare uso di detti marchi, che resteranno di proprietà della FIP.
Marchi. Nel sistema brasiliano di protezione dei marchi, la tutela dipende esclusivamente dal deposito del marchio e non dal mero utilizzo. Tuttavia, il titolare straniero di un marchio noto, anche se non depositato in Brasile, potrà agire a tutela dei sui diritti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della Convenzione di Parigi per la tutela internazionale dei marchi. Per avvalersi di questo diritto, tuttavia, il titolare del marchio dovrà avviare la procedura per il deposito. Il deposito del marchio può essere richiesto sia da società brasiliane che straniere. I marchi stranieri sono depositati nel rispetto dei principi della suddetta Convenzione di Parigi, la quale stabilisce un periodo di priorità esclusiva di sei mesi, a fare data dalla richiesta di deposito nel Paese d’origine, a condizione che il titolare abbia dichiarato di volere estendere il deposito ad altri paesi facenti parte della Convenzione. In Brasile per il deposito del marchio è necessario presentare all’INPI – Istituto Nazionale della Proprietà Industriale - copia autentica della domanda di deposito del marchio nel Paese d’origine o del certificato di deposito dello stesso. La legislazione brasiliana esige un rapporto diretto tra il ramo di attività del titolare del marchio e le classi merceologiche alle quali il marchio si riferisce. Tale requisito è soddisfatto tramite la presentazione di una dichiarazione giurata. Il deposito del marchio conferisce al suo titolare la tutela per un periodo di 10 anni, rinnovabili per un periodo successivo, sempre di 10 anni. L’uso del marchio è essenziale per la sua tutela in Brasile. Infatti. La protezione del marchio scade ove lo stesso non sia utilizzato per un periodo di 5 anni, a fare data dal deposito. L’uso del marchio può essere provato sia dall’utilizzo diretto da parte del titolare straniero, sia dall’utilizzo di chi abbia avuto dal titolare il diritto di sfruttamento del suddetto marchio in Brasile, per esempio tramite una licenza d’uso.
Marchi. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Ordine, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, i marchi di servizio, i numeri di parte o altri identificatori dell'Acquirente, compreso qualsiasi imballaggio dell'Acquirente e gli avvisi di copyright, costituiscono "Marchi dell'Acquirente" ai fini del presente Ordine. Al Fornitore è consentito utilizzare i Marchi dell'Acquirente solo come specificamente consentito e indicato dall'Acquirente nell'Ordine e in conformità alle linee guida, alle specifiche e alle politiche dell'Acquirente, e il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le linee guida adottate di volta in volta dall'Acquirente.