ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
Protezione Sport Invernali Premium
Prodotto redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico
ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari EDIZIONE 12/2021
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione online conveniente, facile e affidabile del Gruppo Generali.
Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie che Genertel ti offre.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti
soluzioni assicurative facili da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto
lo schema “Elenco delle Garanzie” così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie.
All’interno delle sezioni trovi, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un
infortunio): queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.
Verifica sempre se i dati indicati in contratto sono corretti. Ricorda di avvisarci subito se ci sono correzioni da fare.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
A. Elenco delle Garanzie
B. Definizioni
Definizioni ............................................................................................................................................................................Pag. 1 di 24
C. Condizioni di Assicurazione
Norme Comuni .............................................................................................................................. Pag. 2 di 24
SEZIONE 1
Assistenza sport invernali gold ...................................................................................Pag. 7 di 24
SEZIONE 2
Responsabilità civile gold ..................................................................................................Pag. 10 di 24
SEZIONE 3
Rimborso spese di ricerca e soccorso gold .................................................Pag. 11 di 24
SEZIONE 4
Indennizzo per infortuni sportivi gold ...............................................................Pag. 12 di 24
SEZIONE 5
Diaria da ricovero ........................................................................................................................ Pag. 12 di 24
SEZIONE 6
Tutela legale ......................................................................................................................................Pag. 13 di 24
SEZIONE 7
Invalidità permanente o decesso da infortunio .....................................Pag. 17 di 24
SEZIONE 8
Rimborso skipass e lezioni di sci ..............................................................................Pag. 19 di 24
SEZIONE 9
Rimborso danni all’attrezzatura sportiva ........................................................Pag. 20 di 24
SEZIONE 10
Procedura per l’indennizzo dei danni .................................................................Pag. 21 di 24
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
ASSISTENZA SPORT INVERNALI GOLD
Ti offre assistenza medica al telefono e ti permette di avvalerti di fisioterapista, colla- boratore familiare, baby-sitter e pet sitter in caso di necessità a seguito di un infortunio avvenuto durante la pratica degli sport in- vernali. Organizza anche il trasporto sanita- rio e il rientro del convalescente.
NO Sezione 1
RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD
Ti tutela per i danni (materiali o fisici) cau- sati ad altre persone durante la pratica degli sport invernali.
250 euro Sezione 2
RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E SOCCORSO GOLD
Ti offre il rimborso delle spese di ricerca, sal- vataggio o recupero a opera del servizio di salvataggio sulle piste, sostenute a seguito di incidente durante la pratica degli sport invernali.
NO Sezione 3
INDENNIZZO PER INFORTUNI SPORTIVI GOLD
Ti offre un indennizzo forfettario per una frattura o una lussazione avvenute durante la pratica degli sport invernali.
NO Sezione 4
DIARIA DA RICOVERO
Ti offre una diaria in caso di ricovero per una frattura o una lussazione avvenute durante la pratica degli sport invernali.
NO Sezione 5
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
TUTELA LEGALE
Ti offre l’assistenza giudiziale e stragiudi- ziale per tutelare i tuoi interessi in caso di danno subito durante la pratica degli sport invernali.
NO Sezione 6
GARANZIE ACQUISTAbILI
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
INVALIDITÀ PERMANENTE
O DECESSO DA INFORTUNIO
Ti offre un indennizzo in caso di invalidità permanente o decesso a seguito di un in- fortunio avvenuto durante la pratica degli sport invernali.
In caso di invalidità permanente l’indennizzo è corrisposto solo se l’invalidità supera il 5%. Se l’invalidità è inferiore all’80% l’indennizzo è cor- risposto solo per la parte che eccede la soglia del 5%.
Sezione 7 Verifica nel contratto
RIMBORSO SKIPASS E LEZIONI DI SCI
Ti offre un indennizzo giornaliero per lo ski- pass e le lezioni di sci/snowboard non go- duti per una frattura o una lussazione (alle quali segue un ricovero ospedaliero) avve- nute durante la pratica degli sport invernali.
NO Sezione 8 Verifica nel contratto
RIMBORSO DANNI ALL’ATTREZZATURA SPORTIVA
Ti rimborsa i danni subiti dall’attrezzatura sportiva in occasione di un infortunio (frat- tura o lussazione ai quali segue un ricovero ospedaliero) avvenuto durante la pratica degli sport invernali.
50 euro Sezione 9 Verifica nel contratto
❯ Assicurato: la persona destinataria delle prestazioni assicurative espressamente riportata in contratto - è possibile assicurare fino a 10 persone;
❯ Attività sportiva invernale: ai fini dell’applicazione del contratto si intendono lo sci alpino, lo sci di fondo, lo snowboard, il pattinaggio su ghiaccio, l’uso di ciaspole da neve e di slittini;
❯ Attrezzatura sportiva: ai fini dell’applicazione del contratto si intendono abbigliamento tecnico e ogget- ti necessari per praticare le attività sportive invernali (ad esempio sci, racchette, pattini, ciaspole eccetera);
❯ Contraente: la persona che stipula il contratto di assi- curazione;
❯ Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;
❯ Europ Assistance Italia S.p.A.: la compagnia che, at- traverso la sua struttura organizzativa, gestisce i sinistri per l’Assistenza Sport Invernali Gold;
❯ Franchigia: la somma, stabilita nel contratto, che rima- ne a carico dell’assicurato per ogni sinistro;
❯ Frattura: lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta, con o senza sposta- mento dei frammenti. Le tipologie vengono identificate nel modo seguente:
• frattura composta, quando i monconi di frattura resta- no a contatto, mantenendo l’asse anatomico dell’os- so;
• frattura scomposta e pluriframmentaria, quando tra i monconi di frattura non c’è più contatto;
• frattura esposta, quando il moncone osseo perfora l’epidermide;
• frattura multipla o plurifocale, quando c’è più di una frattura sullo stesso osso;
❯ Genertel: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ Impianto di risalita: ogni sistema di trasporto a fune (ad esempio skilift, funivia, seggiovia, cabinovia eccete- ra) che permette agli sciatori di salire da valle a monte per raggiungere l’inizio di piste di discesa innevate;
❯ Incidente: qualsiasi evento dannoso accidentale e inat- teso che interrompe bruscamente e violentemente lo svolgimento delle attività sportive invernali;
❯ Indennizzo o risarcimento: la somma dovuta da Ge- nertel se avviene un sinistro coperto a termini di poliz- za;
❯ Infortunio: ai fini dell’applicazione delle garanzie:
• Assistenza Sport Invernali Gold;
• Invalidità Permanente o Decesso da Infortunio;
per infortunio si intende ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corpo- rali oggettivamente constatabili.
Ai fini dell’applicazione delle garanzie:
• Indennizzo per Infortuni Sportivi Gold;
• Diaria da Ricovero;
• Rimborso Skipass o Lezioni di Sci;
• Xxxxxxxx Xxxxx all’Attrezzatura Sportiva;
per infortunio si intende ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corpo- rali oggettivamente constatabili e che causa all’assicu- rato una delle seguenti conseguenze:
• una frattura ossea in qualsiasi parte del corpo (in caso di frattura delle dita, questa deve coinvolgere 3 falan- gi, tranne nel caso di fratture del pollice o dell’alluce, dove il limite è ridotto a 2 falangi);
• una lussazione ad anca, xxxxxxxxx, polso o gomito, caviglia o spalla;
❯ Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all’estero, re- golarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche dietologiche o estetiche;
❯ Lussazione: spostamento permanente delle superfici articolari l’una rispetto all’altra, cui segue una riduzione effettuata in un istituto di cura da parte di personale sa- nitario. La definizione non include le lussazioni incom- plete o sublussazioni;
❯ Massimale: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l’assicurazione;
❯ Polizza: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
❯ Premio: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
❯ Ricovero: la permanenza in un istituto di cura che pre- vede almeno un pernottamento;
❯ Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del dan- no stesso, che resta a carico dell’assicurato;
❯ Skipass: tessera che attesta l’abbonamento per l’uso degli impianti di risalita di una zona sciistica;
❯ Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assi- curazione;
❯ Spese borsuali: le spese sostenute dal legale necessa- rie o funzionali a svolgere la sua attività;
❯ Terzi: qualunque persona, eccetto:
• coniuge, genitori, suoceri, figli dell’assicurato e ogni persona presente nel suo stato di famiglia;
• persone che sono in rapporto di dipendenza con l’as- sicurato.
NORME COMUNI
C. Condizioni di Assicurazione - Ed. 12/2021
❯ QUANDO E COME DEVO PAGARE?
❯ QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e pagamento dei premi
Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto. Il pagamento del pre- mio, comprensivo di imposte, può essere effettuato con carta di credito o PayPal.
Il contraente ha il diritto di scegliere di ricevere la documentazione prevista dalla nor- mativa vigente in formato cartaceo o elettronico (email), e può modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere di ricevere la documentazione in formato cartaceo.
Art. 2 - Periodo di copertura
Il periodo di copertura del contratto dipende dalla data di decorrenza e dalla durata scelte dal contraente:
• se il contraente sceglie di far decorrere il contratto dal giorno stesso della stipula, la copertura ha effetto trascorse 2 ore dall’istante in cui il contratto viene stipulato, con un arrotondamento per eccesso, e termina alla stessa ora del giorno di scadenza indicato in contratto.
• se il contraente sceglie di far decorrere il contratto in uno dei giorni successivi a quello della stipula, la copertura ha effetto dalle ore 00:00 del giorno scelto come decorrenza alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in contratto.
In entrambi i casi, Xxxxxxxx utilizza come riferimento il fuso orario di Roma.
La durata massima dell’assicurazione è di 30 giorni (con pacchetti da 1, 3, 7, 14 o 30
giorni).
dA QUANdO A QUANdO SONO COPERTO?
Esempio di durata della copertura
Stipulo il contratto alle 15:25 di oggi, sabato 10 gennaio.
Indico come data di decorrenza oggi, 10 gennaio, e come data di scadenza domenica 18 gennaio.
Decorrenza: ore 18:00 di oggi, sabato 10 gennaio.
Scadenza: ore 18:00 di domenica 18 gennaio.
Indico come data di decorrenza lunedì 12 gennaio, e come data di scadenza domenica 18 gennaio.
Decorrenza: ore 00:00 di lunedì 12 gennaio.
Scadenza: ore 24:00 di domenica 18 gennaio.
❯ DOVE VALE
LA COPERTURA?
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?
Art. 3 - Estensione territoriale
L’assicurazione è valida nelle località montane che si trovano nell’Unione Europea, nel Re- gno Unito e in Svizzera. Le prestazioni di assistenza “Invio fisioterapista”, “Invio collaboratore familiare”, “Invio baby-sitter” e “Invio pet sitter” sono valide solo in Italia.
Art. 4 - Massimali e somme assicurate
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali e delle somme assicurate specificati in contratto.
Art. 5 - Soggetti assicurabili
L’assicurazione vale per persone di età uguale o superiore ai 4 anni e inferiore ai 65 anni. Per le persone che compiono 65 anni nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx mantiene la sua validità fino alla scadenza del contratto. È possibile assicurare fino a un massimo di 10 persone con lo stesso contratto.
Art. 6 - Diritto del contraente al ripensamento
Non è previsto il ripensamento.
Art. 7 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.
Art. 8 - Risoluzione anticipata del contratto
Non è prevista la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto.
Art. 9 - Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio e aggrava- mento del rischio
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali richieste di rettifica devono essere comunicate subito a Genertel.
In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile1, se il contraente al momento della stipula del contratto fornisce dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostan- ze che influiscono sulla valutazione del rischio, o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio con- cordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato, e si può arrivare alla cessazione dell’assicurazione.
Art. 10 - Altre assicurazioni
L’eventuale presenza di altre polizze a copertura degli stessi rischi deve essere dichiarata solo al momento della denuncia di un sinistro. Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi, la presente assi- curazione opera soltanto per la parte di danno che eccede l’ammontare coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno
Se l’assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno perde ogni diritto all’inden- nizzo.
Art. 12 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione2.
Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal gior- no in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.
Art. 13 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell’assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.
Art. 14 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sini- stri tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto. Ogni indennizzo liqui- dabile viene corrisposto in Italia in euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di pagamento del sinistro.
Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garan- tire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
1 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticen- ze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio”
2 Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166
❯ COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?
Art. 16 - Modalità di reclamo A Genertel
Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:
• Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
• Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami;
• Via mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.
Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un mas- simo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al compor- tamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro di- pendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvede a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.
All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Art. 17 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In caso di controversie in materia di contratti assicurativi è necessario ricorrere alla media- zione obbligatoria, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Media- zione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www. xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98).
È possibile attivare in via preliminare la negoziazione assistita facoltativa tramite richiesta del proprio legale a Genertel.
In caso di controversia che riguarda la garanzia Tutela Legale, se l’assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l’avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o diret- tamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https:// xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolutionnetwork-fin-net/fin-net- network/members-fin-net-country_it - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esem- pio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso espli- cito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compa- gnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informa- zioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico col- legato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i ser- vizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utiliz- zarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rile- vazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
2) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rile- vazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di ri- levare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l’offerta di Genertel e Genertellife;
3) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rile- vazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, ag- giornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indica- zione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per mo-
tivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto pre- cede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “XXX.xx@xxxxxxxx.xxx” e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda del- la finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’effica- cia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazio- ne maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, desi- gnati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezio- ne dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compa- gnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’espe- rienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i se- guenti trattamenti:
- tracciano le visite al sito e all’app dalle differenti fonti per controllarne il corretto fun- zionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l’attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell’app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’u- tente e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’inte- ressato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, rac- colta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicura- tore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazio- ne delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquida- zione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad orga- nismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
SEZIONE 1 ❯ ASSISTENZA SPORT INVERNALI GOLd
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
La garanzia comprende le seguenti prestazioni, che vengono erogate dalla Struttura Orga- nizzativa Europ Assistance (d’ora in poi Struttura Organizzativa).
Consulenza medica
Se durante la pratica di un’attività sportiva invernale l’assicurato subisce un infortunio e ha bisogno di valutare il proprio stato di salute, può contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto medico telefonico.
Il consulto è prestato sulla base delle informazioni fornite dall’assicurato e, considerate le modalità di prestazione del servizio, non vale come diagnosi.
La consulenza telefonica viene fornita 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Ciascun as- sicurato può richiedere la prestazione fino a 3 volte nel periodo di durata dell’assicu- razione.
Consulenza ortopedica
Se durante la pratica di un’attività sportiva invernale l’assicurato subisce un infortunio, può contattare i medici ortopedici della Struttura Organizzativa, direttamente o attraverso il proprio medico curante, per decidere la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
L’assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il suo recapito te- lefonico.
La consulenza telefonica viene fornita 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Ciascun assicu- rato può richiedere la prestazione fino a 3 volte nel periodo di durata dell’assicurazione.
Invio fisioterapista
Se durante la pratica di un’attività sportiva invernale l’assicurato subisce un infortunio che comporta un ricovero ospedaliero di almeno 3 giorni e ha bisogno di fisioterapia al domicilio
durante il successivo periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa gli invia diretta- mente un fisioterapista e tiene a proprio carico la sua retribuzione.
Ciascun assicurato può richiedere la prestazione fino a 3 volte nel periodo di durata dell’assicurazione, con un massimo di 8 sedute di fisioterapia per sinistro.
Invio collaboratore familiare
Se in seguito a un infortunio avvenuto durante un’attività sportiva invernale l’assicurato non è in condizioni di occuparsi delle principali incombenze domestiche, la Struttura Or- ganizzativa indica il nominativo di un collaboratore familiare nella zona in cui l’assicurato si trova, compatibilmente con le disponibilità locali.
Per ciascun assicurato, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico la retribuzione del collaboratore fino a un massimo di 8 ore complessive per sinistro e per l’intero perio- do di durata dell’assicurazione. Eventuali eccedenze vengono regolate direttamente tra l’assicurato e il collaboratore inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura Organizzativa stessa.
Invio baby-sitter
Se in seguito a un infortunio avvenuto durante un’attività sportiva invernale l’assicurato non è in condizioni di occuparsi di uno o più figli di età inferiore a 13 anni, la Struttura Organizzativa indica il nominativo di una baby-sitter nella zona in cui l’assicurato si trova, compatibilmente con le disponibilità locali. Per ciascun assicurato, la Struttura Organizzativa tiene a proprio cari- co la retribuzione della baby sitter fino a un massimo di 8 ore complessive per sinistro e per l’intero periodo di durata dell’assicurazione.
Invio pet sitter
Se durante la pratica di un’attività sportiva invernale l’assicurato subisce un infortunio che comporta un ricovero di almeno una notte e nei 15 giorni successivi alle dimissioni non è in condizioni di accudire il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa effettua la ricerca di un pet sitter e lo invia al domicilio dell’assicurato.
La prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18. Per il primo invio è richiesto un
preavviso di 3 giorni per consentire l’erogazione della prestazione.
Per ciascun assicurato, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico la retribuzione del pet sitter fino a un massimo di 8 ore complessive per sinistro e per l’intero periodo di durata dell’assicurazione.
Trasporto/Rientro sanitario
Se in seguito a un infortunio avvenuto durante un’attività sportiva invernale i medici della Struttura Organizzativa reputano opportuno il trasporto dell’assicurato in un Istituto di cura attrezzato o il suo rientro alla residenza o al domicilio, la Struttura Organizzativa or- ganizza il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici stessi. La valuta- zione dei medici della Struttura Organizzativa avviene in accordo e dopo il consulto con il medico curante sul posto.
Il mezzo di trasporto può essere uno dei seguenti:
• aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
• treno in prima classe e, se necessario, in vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
La Struttura Organizzativa organizza interamente il trasporto e tiene a suo carico i relativi costi. Il trasporto comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se i medici della Struttura Organizzativa la ritengono necessaria.
La Struttura Organizzativa può richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’assicurato.
In caso di decesso dell’assicurato, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, se questo si trova in uno dei Paesi europei.
La prestazione non viene erogata per infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’assi- curato di proseguire il viaggio.
La prestazione non opera inoltre se l’assicurato è ricoverato e le sue dimissioni avvengono contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Rientro del convalescente
Se l’assicurato è ricoverato in un Istituto di cura in seguito a un infortunio avvenuto duran- te un’attività sportiva invernale e per questo motivo non è in grado di rientrare alla propria residenza o al proprio domicilio con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizza- tiva gli fornisce una delle seguenti opzioni per il rientro:
• un biglietto ferroviario di prima classe;
• un biglietto aereo di classe economica.
La prestazione non viene erogata se l’assicurato non è in grado di fornire il biglietto di viaggio non utilizzato.
La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i costi della prestazione fino a un massimo di 500 euro.
Art. 1.2 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Sono escluse le sublussazioni e le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
Art. 1.3 - Esclusioni
Sono esclusi gli infortuni dovuti a:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un peri- colo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allu- cinogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accele- razione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Per il Trasporto/Rientro sanitario sono escluse dalla prestazione le spese:
• relative alla cerimonia funebre;
• per la ricerca di persone;
• per l’eventuale recupero della salma.
Art. 1.4 - Franchigia
Le prestazioni non prevedono franchigie.
COSA FACCIO SE HO bISOGNO dI ASSISTENZA?
1. chiama dall’Italia il numero verde: 000.00.00.00
chiama dall’estero il numero: x00.00.00.00.00.00;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, numero di contratto, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Porta sempre con te il numero di polizza per velocizzare l’assistenza! Il numero di contratto puoi trovarlo nella mail di conferma dell’attivazione della tua polizza o nella tua Area Riservata del sito xxx.xxxxxxx.xxx.
La Struttura Organizzativa Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 2 ❯ RESPONSAbILITÀ CIVILE GOLd
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel assicura il rischio che deriva dallo svolgimento di attività sportive invernali nell’am- bito della vita privata. Genertel si impegna a pagare le somme che l’assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a terzi:
• conseguenti a un fatto accidentale;
• causati involontariamente; e se tali danni comportano:
• morte o lesioni a persone o animali;
• distruzione o deterioramento di cose.
Art. 2.2 - Massimali
Il massimale è pari a 25.000 euro, con un limite di 5.000 euro per danni a cose o anima- li, per tutta la durata dell’assicurazione e qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti.
Art. 2.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato. Non si considerano terzi rispetto all’assicurato:
• coniuge, genitori, suoceri, figli dell’assicurato e ogni altra persona presente nel suo stato di famiglia;
• persone che sono in rapporto di dipendenza con l’assicurato.
Art. 2.4 - Esclusioni
La garanzia non comprende la responsabilità per danni a cose che l’assicurato ha in conse- gna, custodia o detiene per qualunque motivo.
La garanzia non opera per i danni che derivano da:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un peri- colo di valanghe nella zona;
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allu- cinogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge.
Art. 2.5 - Franchigia
È prevista una franchigia di 250 euro.
COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?
Esempio di franchigia
Massimale assicurato: 25.000 euro Franchigia: 250 euro
Ammontare del danno: 4.000 euro
Parte di danno a carico di Genertel: 3.750 euro (ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia) Parte di danno a carico dell’assicurato: 250 euro
SEZIONE 3 ❯ RIMbORSO SPESE dI RICERCA E SOCCORSO GOLd
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se l’assicurato deve essere soccorso perché si trova ferito, o comunque in pericolo di vita, a seguito di un incidente avvenuto durante lo svolgimento delle attività sportive invernali, Genertel rimborsa le spese che è tenuto a pagare per la sua ricerca, il suo salvataggio e/o il suo recupero, sia tentato che compiuto.
Per essere rimborsabili, le azioni devono essere effettuate dal servizio di soccorso sulle pi- ste. La copertura è prestata per un massimo di un evento per l’intero periodo di validità dell’assicurazione, indipendentemente dal numero degli assicurati.
Art. 3.2 - Massimali
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale pari a:
• 1.000 euro se il sinistro avviene in Italia;
• 1.500 euro se il sinistro avviene in un altro paese dell’Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
Conserva tutta la documentazione.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione relativa al soccorso.
Art. 3.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi gli eventi causati con dolo dell’assicurato.
Art. 3.4 - Esclusioni
Sono escluse le spese di ricerca in caso di:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un peri- colo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allu- cinogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazio- ne artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 3.5 - Franchigia
La garanzia non prevede franchigie.
COSA FACCIO IN CASO dI NECESSITÀ?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia entro 3 giorni la denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a:
- fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute;
- rapporto del servizio di soccorso sulle piste intervenuto per il soccorso.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 4 ❯ INdENNIZZO PER INFORTUNI SPORTIVI GOLd
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
SEZIONE 5 ❯ dIARIA dA RICOVERO
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel paga un indennizzo forfettario se durante la pratica di attività sportive invernali si verifica un infortunio che causa all’assicurato:
• una frattura ossea in qualsiasi parte del corpo (se interessa le dita deve coinvolgere almeno tre falangi, o due in caso di frattura del pollice o dell’alluce);
• una lussazione ad anca, xxxxxxxxx, polso o gomito, caviglia o spalla.
La copertura è prestata per un massimo di un evento per ciascun assicurato per l’in- tero periodo di validità dell’assicurazione.
Art. 4.2 - Massimali
L’importo dell’indennizzo forfettario per evento e per ciascun assicurato è pari a:
• 1.000 euro se il sinistro avviene in Italia;
• 1.500 euro se il sinistro avviene in un altro paese dell’Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
Art. 4.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Sono escluse le sublussazioni e le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
Art. 4.4 - Esclusioni
Sono esclusi gli infortuni dovuti a:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un peri- colo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allu- cinogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazio- ne artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 4.5 - Franchigia
La garanzia non prevede franchigie.
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se l’assicurato viene ricoverato per un periodo superiore a 2 giorni in un istituto di cura a causa di un infortunio per cui viene attivata la garanzia Indennizzo per Infortuni Sportivi Gold, Genertel riconosce un’indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero a partire dal primo. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e Genertel non indennizza i giorni di ricovero non strettamente legati all’infortunio subito.
L’indennizzo è da intendersi per assicurato. La copertura è prestata per un massimo di un evento per ciascun assicurato per l’intero periodo di validità dell’assicurazione.
Art. 5.2 - Massimali
L’indennità giornaliera è pari a 50 euro, per un massimo di 45 giorni consecutivi di rico- vero.
Conserva tutta la documentazione medica.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
COSA FACCIO IN CASO dI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia entro 3 giorni la denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a:
- certificato medico;
- referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.
In caso di ricovero conserva e invia anche tutta la documentazione medica relativa, inclusa la cartella clinica.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 6 ❯ TUTELA LEGALE
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 5.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Sono esclusi i ricoveri dovuti a sublussazioni e lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
Art. 5.4 - Esclusioni
La garanzia non opera per ricoveri dovuti a infortuni che derivano da:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un peri- colo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allu- cinogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accele- razione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 5.5 - Franchigia
La garanzia non prevede franchigie.
Art. 6.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel fornisce all’assicurato:
a) l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, in rela-
zione al risarcimento dei danni che subisce nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive invernali a seguito di responsabilità extracontrattuale di terzi;
b) l’assistenza giudiziale in caso di costituzione di parte civile, per danni subiti dall’as- sicurato nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive invernali, in processi pro- cedibili d’ufficio;
c) l’assistenza giudiziale se l’assicurato è indagato e/o imputato in un procedimento penale, solo per reati colposi, a causa di un sinistro avvenuto nell’ambito dello svolgimento di attività sportive invernali.
Le prestazioni previste dalle lettere a) e b) sono erogate solo se ha esito positivo la fase di studio preliminare con cui Genertel stabilisce se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata. La garanzia opera se il sinistro avviene durante il periodo di copertura del contratto. Se il fatto è costituito da più atti successivi, si ritiene iniziato nel momento in cui viene messo in pratica il primo comportamento da cui trae origine la controversia.
Art. 6.2 - Massimali
In tutti i casi sopra elencati Genertel tiene a proprio carico le spese sostenute fino a un massimale di 10.000 euro. Il massimale di polizza è unico per ciascun evento denun- ciato.
Art. 6.3 - Contenuto dell’assicurazione
Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:
• svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i pre- supposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.
Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:
• svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall’assicurato. Per farlo Genertel può richiedere all’assicurato una collaborazione diretta e può rivolgersi a consulenti e periti fiduciari se ci sono parti- colari esigenze tecniche. L’assicurato deve collaborare con Xxxxxxxx e fornirle a proprie spese ogni documentazione utile alla valutazione della controversia, da cui risultano con chiarezza gli elementi del fatto e che lo stesso si è originato durante il periodo di validità del contratto;
• se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all’importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
a) per l’intervento del legale;
b) per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
c) per l’intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
d) pagate a favore della controparte.
Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; questo massimale è da intendersi unico quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell’assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.
Art. 6.4 - Gestione del sinistro
Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve es- sere prima concordato con Xxxxxxxx, in caso contrario l’assicurato risponde di tutte le spese sostenute da Genertel per la gestione della pratica. Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, o se la complessità della vicenda richiede l’intervento di un esperto del settore, Xxxxxxxx propone all’assicurato di affidare la pratica a un legale nei seguenti casi:
• quando le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo;
• quando è necessaria la difesa penale.
L’assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Xxxxxxxx o se nominarne
uno a sua scelta. L’eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.
L’assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:
• dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Xxxxxxxx, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
• il legale nominato rinuncia al mandato.
In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.
Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l’invio della parcella con la descrizione dettagliata dell’attività svolta dal legale. L’assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto. Il legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da Xxxxxxxx. Se Xxxxxxxx non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.
Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l’invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto al responsabile civile. Xxxxxxxx non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 6.5 - Anticipi sulle spese civili e penali
Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anti- cipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:
• le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
• le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Xxxxxxxx, relative a consulenze tecniche.
Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.
Art. 6.6 - Esiti delle vertenze e recupero delle spese in sede civile Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale
Se l’assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza Xxxxxxxx non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l’assicurato devono restituire le somme che Xxxxxxxx ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d’ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile. Quando, nonostante l’esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l’accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Genertel, se preventivamente informata, valuta l’eventuale liquidazione degli onora- ri calcolati come sopra indicato.
Esito sfavorevole della fase stragiudiziale
Se non viene concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esi- to sfavorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di Genertel e vengono calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di 1.000 euro. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.
Esito sfavorevole della fase giudiziale
Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rim- borsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a Genertel.
Procedimento di mediazione
Quando viene attivato un procedimento di mediazione, iI legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al mo- mento dell’accordo conciliativo. Se l’assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi con- fermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Xxxxxxxx non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.
Art. 6.7 - Procedimento penale e liquidazione delle spese
Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedimen- to penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell’assicurato. Alla fine del procedi- mento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sentenza o del decreto del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all’assicurato redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza. Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detratti dal massi- male previsto.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 6.8 - Arbitrato
Se l’assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che venga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è cor- retto. Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l’assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previsto dal contratto, anche se Genertel all’inizio ha espresso un parere non favorevole.
Art. 6.9 - Eventi non assicurati
La garanzia Tutela Legale non opera per violazioni civili o penali che derivano da dolo dell’assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.
Art. 6.10 - Esclusioni
La garanzia Tutela Legale non opera per:
• controversie nate tra soggetti assicurati nello stesso contratto;
• querela nei confronti della controparte e costituzione di parte civile in processi proce- dibili a querela di parte;
• fatti avvenuti durante la pratica, da parte dell’assicurato, di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico, o durante la sua partecipazione a competizio- ni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi da parte dell’assicurato (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• fatti avvenuti durante la guida e l’uso di guidoslitte da parte dell’assicurato;
• fatti avvenuti durante la pratica degli sport invernali da parte dell’assicurato, quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un pericolo di valanghe nella zona;
• attività svolte in violazione di norma di legge da parte dell’assicurato (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non identi-
ficabile o per cui non vi è attribuzione di colpa, fra cui quelli provocati da:
- terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, fra- ne, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
- alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, ma- reggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di par- ticelle atomiche;
• controversie nate per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro.
Art. 6.11 - Franchigia
COSA FACCIO IN CASO dI NECESSITÀ?
Invia immediatamente la denuncia via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
La garanzia non prevede franchigie.
SEZIONE 7 ❯ INVALIdITÀ PERMANENTE O dECESSO dA INFORTUNIO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 7.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se durante la pratica di un’attività sportiva invernale l’assicurato subisce un infortunio che gli causa, entro un anno dall’evento, un’invalidità permanente superiore al 5% o il decesso, Genertel riconosce un’indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato e secondo le regole riportate sotto:
• Se l’invalidità permanente è inferiore o uguale al 5%, Genertel non prevede alcun indennizzo;
• Se l’invalidità permanente è superiore al 5% e inferiore all’80%, Genertel calcola l’in- dennizzo applicando alla somma assicurata la percentuale che corrisponde al grado di invalidità permanente accertato, al netto della franchigia del 5%;
• Se l’invalidità permanente è uguale o superiore all’80%: Genertel paga l’intera somma assicurata.
La garanzia opera anche se l’assicurato subisce l’infortunio per responsabilità di terzi ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
Se l’infortunio ha come conseguenza il decesso dell’assicurato e questo si verifica entro un anno dal giorno del sinistro, Genertel paga ai beneficiari la somma assicurata even- tualmente ridotta di quanto già versato a titolo di invalidità permanente.
La copertura è prestata per un massimo di un evento per l’intero periodo di validità dell’assicurazione, indipendentemente dal numero degli assicurati.
EVENTUALI PATOLOGIE PREESISTENTI POSSONO INFLUIRE SULL’INDENNIZZO?
Art. 7.2 - Criteri di indennizzabilità
Genertel riconosce l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento del sinistro l’assicurato non è fisicamente integro e sano, Genertel non indennizza ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indi- pendenti dall’infortunio. In caso di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, Genertel riconosce l’indennità per invalidità permanente solo per le conseguenze dirette causate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?
Art. 7.3 - Calcolo della percentuale di invalidità
Genertel calcola la percentuale di invalidità in base alle percentuali indicate nella cosiddet- ta tabella “INAIL”3, tenendo validi i principi elencati sotto.
• Se un organo o un arto perdono il proprio uso funzionale in modo assoluto e irrimedia- bile, Xxxxxxxx li considera come se fossero persi dal punto di vista anatomico.
• Se un organo o un arto perdono il proprio uso funzionale solo in parte, Genertel riduce le percentuali della tabella in proporzione alla funzionalità persa.
• Se più organi o arti vengono persi anatomicamente o perdono il proprio uso funzionale in tutto o in parte, Genertel cumula le percentuali previste per ciascuno di essi fino a un massimo del 100%.
• Se l’assicurato è mancino, le percentuali di invalidità permanente stabilite nella tabella “INAIL” per il braccio destro valgono per il braccio sinistro, e viceversa.
• Se l’assicurato subisce delle menomazioni che non sono considerate in tabella, Gener- tel valuta i postumi dell’infortunio in base alla riduzione della capacità generica dell’as- sicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, e procede per analogia e comparazione con le percentuali riportate nella tabella.
Art. 7.4 - Massimali
La somma assicurata è pari a 25.000 euro per evento e per il periodo di durata dell’as- sicurazione.
Art. 7.5 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Art. 7.6 - Esclusioni
La garanzia non opera per i sinistri che derivano da:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un peri- colo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allu- cinogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
COME FUNZIONA L’INdENNIZZO IN CASO dI INVALIdITÀ PERMANENTE?
Esempio di calcolo dell’indennizzo in caso di invalidità permanente
Somma assicurata per invalidità permanente: 25.000 euro Invalidità permanente accertata: 15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile: 5%
Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta: 10% (15%-5%) Indennizzo per invalidità permanente: 2.500 euro (euro 25.000 x 10%)
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accele- razione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
3 Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto
COSA FACCIO IN CASO dI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia la denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme alla copia del certi-
ficato medico.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 8 ❯ RIMbORSO SKIPASS E LEZIONI dI SCI
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 8.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se l’assicurato non può praticare lo sport invernale oggetto di assicurazione perché subi- sce un infortunio per cui:
• viene attivata la garanzia Indennizzo per Infortuni Sportivi Gold;
• deve subire un ricovero ospedaliero maggiore di 3 giorni, comprovato da documenta- zione medica;
Genertel rimborsa all’assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato:
• 15 euro giornalieri per il rimborso dello skipass non utilizzato;
• 25 euro giornalieri per il rimborso delle lezioni di sci/snowboard mancate.
Il rimborso è riferito agli effettivi giorni di ricovero e di successiva convalescenza legati all’infortunio subito, e avviene se l’assicurato presenta un’adeguata documentazione fi- scale e medica.
Art. 8.2 - Massimali
Il massimale è pari a 150 euro per evento e per ciascun assicurato.
Art. 8.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Sono esclusi i sinistri dovuti a sublussazioni e lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
Art. 8.4 - Esclusioni
La garanzia non opera per i sinistri che derivano da:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un peri- colo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allu- cinogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accele- razione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 8.5 - Franchigia
La garanzia non prevede franchigie.
COME FACCIO PER RICHIEdERE IL RIMbORSO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a:
- la documentazione medica che comprova la convalescenza;
- la documentazione che dimostra le spese sostenute per lo skipass non utilizzato o le lezioni di sci mancate.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 9 ❯ RIMbORSO dANNI ALL’ATTREZZATURA SPORTIVA
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 9.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se l’assicurato subisce un infortunio per cui:
• viene attivata la garanzia Indennizzo per Infortuni Sportivi Gold;
• deve subire un ricovero ospedaliero maggiore di 3 giorni, comprovato da documenta- zione medica;
Genertel rimborsa all’assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, gli eventuali danni subiti dall’attrezzatura sportiva di sua proprietà o presa a noleggio. Genertel rimborsa solo i danni che non sono riparabili e che rendono l’attrezzatura inutilizzabile. Il rimborso è calcolato sulla base del valore minore tra quello commerciale e quello d’acquisto del bene. Il rimborso avviene se l’assicurato presenta un’adeguata documentazione fiscale e medica.
Art. 9.2 - Massimali
Genertel rimborsa i danni fino alla somma massima di 500 euro per evento e per ciascun assicurato.
Art. 9.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Sono esclusi i sinistri dovuti a sublussazioni e lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
Art. 9.4 - Esclusioni
La garanzia non opera per i sinistri che derivano da:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un peri- colo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allu- cinogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accele- razione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 9.5 - Franchigia
La garanzia prevede una franchigia di 50 euro.
COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?
Esempio di franchigia Massimale assicurato: 500 euro Franchigia: 50 euro
Ammontare del danno: 400 euro
Parte di danno a carico di Genertel: 350 euro (ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia) Parte di danno a carico dell’assicurato: 50 euro
COME FACCIO PER RICHIEdERE IL RIMbORSO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a:
- la documentazione medica che comprova la convalescenza;
- la documentazione che dimostra il danno subito dall’attrezzatura sportiva e il suo possesso/noleggio.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 10 ❯ PROCEdURA PER L’INdENNIZZO dEI dANNI
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
ASSISTENZA SPORT INVERNALI GOLD
Art. 10.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per ricevere assistenza, l’assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa Europ As- sistance:
• dall’Italia, al numero verde 000.00.00.00;
• dall’Italia o dall’estero, al numero: x00.00.00.00.00.00;
• xxx xxx xx numero: x00.00.00.00.00.00.
Le chiamate telefoniche successive alla prima sono a carico di Europ Assistance, che può richiedere all’assicurato ogni ulteriore documentazione necessaria alla prestazione dell’assistenza. L’assicurato è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta. L’assi- stenza va sempre richiesta a Europ Assistance, che interviene direttamente o la autoriz- za in modo esplicito. Il diritto alla prestazione decade se l’assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro o nel momento in cui è in grado di richiedere la prestazione.
Per ottenere l’assistenza l’assicurato deve comunicare con precisione:
• il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
• nome e cognome;
• numero di contratto;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• un recapito telefonico dove Europ Assistance può richiamarlo nel corso dell’assistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD
Art. 10.2 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per la garanzia Responsabilità Civile Gold, l’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia del sinistro entro 3 giorni dall’evento o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile4.
Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile5, se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo, giorno e ora dell’evento;
4 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
5 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’entità approssimativa del danno;
• i beni coinvolti;
• le generalità di chi ha causato il danno e del danneggiato;
• l’indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
• le autorità eventualmente intervenute;
• ogni altro dato rilevante.
Genertel paga al danneggiato quanto a lui dovuto dall’assicurato civilmente responsabile al netto della franchigia.
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E SOCCORSO GOLD
Art. 10.3 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per la garanzia Spese di Ricerca e Soccorso Gold, l’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia del sinistro entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile6.
Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile7, se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’attività svolta al momento dell’evento;
• ogni altro dato rilevante.
L’assicurato deve inviare a Genertel anche:
• fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
• rapporto dettagliato del servizio di soccorso che attesta la dinamica dei fatti. Genertel può richiedere eventuali ulteriori documenti nei seguenti casi:
• se i documenti elencati sopra non sono sufficienti a verificare se il sinistro è indenniz- zabile;
• se è necessario individuare gli aventi diritto e i documenti elencati sopra non sono sufficienti a farlo;
• in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito a modifiche legislative entrate in vigore successivamente.
Tutta la documentazione deve essere datata (con indicazione di data e ora). L’assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
Può essere indennizzato un solo evento per l’intero periodo di validità dell’assicurazione, indipendentemente dal numero degli assicurati. Se per lo stesso contratto viene denun- ciato più di un evento, Xxxxxxxx considera soltanto il primo in ordine cronologico sulla base della documentazione acquisita.
INDENNIZZO PER INFORTUNI SPORTIVI GOLD - DIARIA DA RICOVERO
- INVALIDITÀ PERMANENTE O DECESSO DA INFORTUNIO - RIMBORSO SKIPASS E LEZIONI DI SCI - RIMBORSO DANNI ALL’ATTREZZATURA SPOR- TIVA
Art. 10.4 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per le garanzie Indennizzo per Infortuni Sportivi Gold, Diaria da Ricovero, Invalidità Permanente o Decesso da Infortunio, Rimborso Skipass e Lezioni di Sci, Rimborso Danni all’Attrezzatura Sportiva, l’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia del si- nistro entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile8.
6 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
7 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
8 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile9, se
l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
• una dettagliata descrizione dei fatti;
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’attività svolta al momento dell’evento;
• ogni altro dato rilevante.
L’assicurato deve inviare a Genertel anche:
• certificato medico;
• referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.
In caso di richiesta di attivazione della Diaria da Ricovero, del Rimborso Skipass e Le- zioni di Sci o del Rimborso Danni all’Attrezzatura Sportiva, l’assicurato deve presentare a Genertel anche
• i certificati medici che attestano il ricovero, il decorso e le eventuali dimissioni;
• la copia completa della cartella clinica.
Per la richiesta di Xxxxxxxx Skipass e Lezioni di Sci, l’assicurato deve presentare a Ge- nertel inoltre:
• la copia dello skipass;
• la ricevuta che dimostra l’avvenuto pagamento dei servizi per cui è previsto l’indenniz- zo (skipass o lezioni di sci/snowboard).
Per la richiesta di Xxxxxxxx Xxxxx all’Attrezzatura Sportiva, l’assicurato deve presen- tare a Genertel
• le ricevute del noleggio dell’attrezzatura, se questa è a noleggio;
• la documentazione ragionevolmente richiesta da Xxxxxxxx a dimostrazione del danno subito dall’attrezzatura;
• gli scontrini o le ricevute di acquisto dell’attrezzatura, se questa è di proprietà. Genertel può richiedere eventuali ulteriori documenti nei seguenti casi:
• se i documenti elencati sopra non sono sufficienti a verificare se il sinistro è indenniz- zabile;
• se è necessario individuare gli aventi diritto e i documenti elencati sopra non sono sufficienti a farlo;
• in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito a modifiche legislative entrate in vigore successivamente.
Tutta la documentazione deve essere datata (con indicazione di data e ora).
L’assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
dOVE SPEdISCO LA dENUNCIA?
Puoi fare la denuncia:
• inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• via posta presso Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
Per la garanzia Invalidità Permanente o Decesso da Infortunio può essere indennizzato un solo evento per l’intero periodo di validità dell’assicurazione, indipendentemente dal numero degli assicurati. Se per lo stesso contratto viene denunciato più di un evento, Ge- nertel considera soltanto il primo in ordine cronologico sulla base della documentazione acquisita.
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
TUTELA LEGALE
Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro
L’assicurato che desidera attivare la garanzia Tutela Legale deve inviare una richiesta scritta a Genertel e trasmettere tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione
9 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
della pratica entro dodici mesi dalla scadenza del contratto durante il quale è avvenuto il sinistro.
Il diritto alla prestazione può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile10, se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• l’elenco dei danni subiti, allegando documentazione utile a quantificarli;
• le generalità di chi ha causato il danno e del danneggiato;
• l’indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
• ogni altro dato rilevante.
COME ATTIVO LA TUTELA LEGALE?
Puoi fare la denuncia:
• inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx X.x.X. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 34132 Trieste.
TERMINI DI LIQUIDAZIONE (VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE)
Art. 10.6 - Termini di liquidazione
Genertel si impegna a procedere al pagamento dell’indennizzo, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal mo- mento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.
10 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
Note
Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione dii biisogno..
ASSISTENZA CLIENTI E INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
e-mail: XxxxxxxXxxxxxXxxxxx@xxxxxxxx.xx
ASSISTENZA SINISTRI
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx
posta: Genertel sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx
ASSISTENZA EUROP ASSISTANCE
24 ore su 24, 7 giorni su 7
numero verde: 000.00.00.00
dall’estero: x00.00.00.00.00.00
TUTELA LEGALE
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RECLAMI
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality
posta Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx e-mail xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
fax 199.11.77.99 (tariffa ordinaria) e/o
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore posta Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax 00.00000000
Mod. SportInvernaliPremium - Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna - 12/2021 - Rotomail
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – tel. 000 0000000 Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
Assicurazione per la copertura dei rischi da attività sportiva invernale
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Genertel S.p.A.
Prodotto: Genertel per il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna Protezione Sport Invernali Premium - ed. 12/2021
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e infortuni, e offre tutela legale e assistenza durante lo svolgimento degli sport invernali con una soluzione acquistabile anche in forma istantanea e di durata temporanea.
Che cosa non è assicurato?
PER TUTTE LE GARANZIE
✘ L’assicurazione non vale per persone di età inferiore ai 4 anni o maggiore o uguale ai 65 anni. Per le persone che compiono 65 anni nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza;
✘ Sono esclusi gli eventi causati con dolo dell’assicurato.
Che cosa è assicurato?
ASSISTENZA SPORT INVERNALI GOLD
Genertel, tramite la Struttura Organizzativa Europ Assistance, in caso di infortunio che avviene durante l’atti- vità sportiva invernale offre all’assicurato le seguenti prestazioni:
✔ Consulenza medica, fino a 3 prestazioni
✔ Consulenza ortopedica, fino a 3 prestazioni
✔ Invio fisioterapista, fino a 3 prestazioni da 8 sedute l’una
✔ Invio collaboratore familiare fino a 8 ore
✔ Invio baby-sitter fino a 8 ore
✔ Invio pet sitter fino a 8 ore
✔ Trasporto/Rientro sanitario
✔ Rientro del convalescente fino a 500 euro
RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD
Genertel assicura il rischio che deriva dallo svolgimento di attività sportive invernali nell’ambito della vita privata. Genertel si impegna a pagare le somme che l’assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a terzi:
✔ conseguenti a un fatto accidentale;
✔ causati involontariamente; e se tali danni comportano:
✔ morte o lesioni a persone o animali;
✔ distruzione o deterioramento di cose
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E SOCCORSO GOLD
✔ Se l’assicurato deve essere soccorso perché si trova ferito o in pericolo di vita per un incidente avvenuto durante lo svolgimento delle attività sportive invernali, Genertel rimborsa le spese del servizio di soccorso sulle piste per la sua ricerca, il suo salvataggio e/o il suo recupero, sia tentato che compiuto.
INDENNIZZO PER INFORTUNI SPORTIVI GOLD
Ci sono limiti di copertura?
PER TUTTE LE GARANZIE
Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi, l’assicura- zione opera solo per la parte di danno che eccede l’ammontare coperto da tali altre assicurazioni;
L’assicurazione non opera se la pratica degli sport invernali avviene quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un pericolo di valanghe nella zona;
Sono esclusi i sinistri dovuti a pratica di sport a livello professionale o agonistico, o partecipazione a competizioni;
Sono esclusi i sinistri avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite agli sport invernali; È esclusa la pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi;
Sono esclusi i sinistri dovuti a guida e uso di xxxxxxxxxxx;
Sono esclusi i sinistri avvenuti durante l’u- tilizzo di impianti di risalita contro il regola- mento;
Sono esclusi i sinistri dovuti a violazione di norma di legge.
Genertel paga un indennizzo forfettario se durante lo svolgimento di attività sportive invernali si verifica un infortunio che causa all’assicurato:
✔ una frattura ossea in qualsiasi parte del corpo;
✔ una lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla.
DIARIA DA RICOVERO
✔ Genertel riconosce un’indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero a partire dal primo se l’assicurato viene ricoverato per più di 2 giorni in un istituto di cura per un infortunio per cui viene attivata la garanzia Indennizzo per Infortuni Sportivi Gold. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e Genertel non inden- nizza i giorni di ricovero non strettamente legati all’infortunio subito.
TUTELA LEGALE
Genertel fornisce all’assicurato:
✔ lo studio accurato della pratica
In caso di esito positivo della fase di studio, Genertel fornisce all’assicurato:
✔ l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile in relazione al risarcimento dei danni che subisce nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive invernali a seguito di responsabilità extracontrattuale di terzi
✔ l’assistenza giudiziale in caso di costituzione di parte civile, per danni subiti dall’assicurato nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive invernali, in processi procedibili d’ufficio
Genertel fornisce inoltre all’assicurato:
✔ l’assistenza giudiziale se è indagato e/o imputato in un procedimento penale, per reati colposi, a causa di un sinistro avvenuto nell’ambito dello svolgimento di attività sportive invernali.
INVALIDITÀ PERMANENTE O DECESSO DA INFORTUNIO
Garanzia valida solo se acquistata
✔ Se durante la pratica di un’attività sportiva invernale l’assicurato subisce un infortunio che gli causa, entro un anno dall’evento, un’invalidità permanente superiore al 5% o il decesso, Genertel riconosce un’inden- nità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato.
✔ La garanzia opera anche se l’assicurato subisce l’infortunio per responsabilità di terzi ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
RIMBORSO SKIPASS E LEZIONI DI SCI
Garanzia valida solo se acquistata
✔ Se l’assicurato non può praticare lo sport invernale a causa di un infortunio per cui:
- attiva la garanzia Indennizzo per Infortuni Sportivi Gold;
- deve subire un ricovero ospedaliero maggiore di 3 giorni;
Genertel rimborsa all’assicurato, fino alla concorrenza del massimale, una quota giornaliera per il rimborso dello skipass non utilizzato e per il rimborso delle lezioni di sci/snowboard mancate.
Il rimborso è riferito agli effettivi giorni di ricovero e di successiva convalescenza legati all’infortunio subito.
RIMBORSO DANNI ALL’ATTREZZATURA SPORTIVA
Garanzia valida solo se acquistata
✔ Se l’assicurato subisce un infortunio per cui:
- attiva la garanzia Indennizzo per Infortuni Sportivi Gold;
- deve subire un ricovero ospedaliero maggiore di 3 giorni;
Genertel rimborsa all’assicurato, fino alla concorrenza del massimale, gli eventuali danni subiti dall’attrezza- tura sportiva di sua proprietà o presa a noleggio.
Genertel rimborsa solo i danni che non sono riparabili e che rendono l’attrezzatura inutilizzabile.
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – tel. 000 0000000 – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
Assicurazione per la copertura dei rischi da attività sportiva invernale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: Genertel S.p.A. Prodotto: Genertel per il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna
Protezione Sport Invernali Premium
Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato: 21/12/2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: XxxxxxxXxxxxxXxxxxx@xxxxxxxx.xx
• PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
L’ammontare del patrimonio netto di Genertel evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 252 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve a 229 milioni di euro. L’Indice di solvibilità di Genertel è pari al 278% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (321 milioni di euro) e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità (116 milioni di euro) richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. Il Requisito Patrimoniale Minimo ammonta a 52 milioni di euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell’impresa xxxx://xxxxx.xxx/XXXX.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Che cosa è assicurato?
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in contratto.
ASSISTENZA SPORT INVERNALI GOLD
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD
Il massimale è pari a 25.000 euro, con un limite di 5.000 euro per danni a cose o animali, per tutta la durata dell’assicurazione e qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti.
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E SOCCORSO GOLD
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale pari a:
- 1.000 euro se il sinistro avviene in Italia;
- 1.500 euro se il sinistro avviene in un altro paese dell’Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
INDENNIZZO PER INFORTUNI SPORTIVI GOLD
L’importo dell’indennizzo forfettario per evento e per ciascun assicurato è pari a:
- 1.000 euro se il sinistro avviene in Italia;
- 1.500 euro se il sinistro avviene in un altro paese dell’Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
DIARIA DA RICOVERO
L’indennità giornaliera è pari a 50 euro.
TUTELA LEGALE
Il massimale, unico per ciascun evento denunciato, è pari a 10.000 euro.
INVALIDITÀ PERMANENTE O DECESSO DA INFORTUNIO
La somma assicurata è pari a 25.000 euro per tutta la durata dell’assicurazione e qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti.
RIMBORSO SKIPASS E LEZIONI DI SCI
L’indennità giornaliera è di:
- 15 euro giornalieri per il rimborso dello skipass non utilizzato;
- 25 euro giornalieri per il rimborso delle lezioni di sci/snowboard mancate
Il massimale complessivo è pari a 150 euro per evento e per ciascun assicurato.
RIMBORSO DANNI ALL’ATTREZZATURA SPORTIVA
Genertel rimborsa i danni fino alla somma massima di 500 euro per evento e per ciascun assicurato.
Che cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | ASSISTENZA SPORT INVERNALI GOLD Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, non si considerano terzi rispetto all’assicurato: - coniuge, genitori, figli e ogni altra persona che fa parte del suo stato di famiglia; - le persone che sono in rapporto di dipendenza con lui. RIMBORSO SPESE DI RICERCA E SOCCORSO GOLD Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. INDENNIZZO PER INFORTUNI SPORTIVI GOLD A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono escluse le sublussazioni e le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in prece- denza (recidiva). DIARIA DA RICOVERO A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono escluse le sublussazioni e le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in prece- denza (recidiva). |
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Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – tel. 000 0000000 – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
Rischi esclusi | TUTELA LEGALE A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia non opera per violazioni civili o penali che derivano dalla partecipazione dell'assicurato a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse. INVALIDITÀ PERMANENTE O DECESSO DA INFORTUNIO Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. RIMBORSO SKIPASS E LEZIONI DI SCI A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono escluse le sublussazioni e le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in prece- denza (recidiva). RIMBORSO DANNI ALL’ATTREZZATURA SPORTIVA A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono escluse le sublussazioni e le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in prece- denza (recidiva). |
Ci sono limiti di copertura?
ASSISTENZA SPORT INVERNALI GOLD
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- atti di temerarietà;
- atti di autolesionismo;
- stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo.
Per il Trasporto/Rientro sanitario sono escluse dalla prestazione le spese:
- relative alla cerimonia funebre;
- per la ricerca di persone;
- per l’eventuale recupero della salma.
RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- atti di temerarietà;
- atti di autolesionismo;
- stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo.
La garanzia non comprende la responsabilità per danni a cose che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo. È prevista una franchigia di 250 euro.
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E SOCCORSO GOLD
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- atti di temerarietà;
- atti di autolesionismo;
- stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo.
La copertura è prestata per un massimo di un evento per l'intero periodo di validità dell'assicurazione, indipendentemente dal numero degli assicurati.
INDENNIZZO PER INFORTUNI SPORTIVI GOLD
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- atti di temerarietà;
- atti di autolesionismo;
- stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo.
La copertura è prestata per un massimo di un evento per ciascun assicurato per l'intero periodo di validità dell'assicurazione.
DIARIA DA RICOVERO
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- atti di temerarietà;
- atti di autolesionismo;
- stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo.
L’indennità giornaliera è prevista per massimo 45 giorni consecutivi di ricovero.
La copertura è prestata per un massimo di un evento per ciascun assicurato per l’intero periodo di validità dell’assicurazione.
TUTELA LEGALE
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- controversie nate tra soggetti assicurati nello stesso contratto;
- querela nei confronti della controparte e costituzione di parte civile in processi procedibili a querela di parte;
- controversie nate per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro;
- controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non identificabile o per cui non vi è attribuzione di colpa, fra cui quelli provocati da:
- terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
- alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo.
INVALIDITÀ PERMANENTE O DECESSO DA INFORTUNIO
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- atti di temerarietà;
- atti di autolesionismo;
- stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo.
La copertura è prestata per un massimo di un evento per l’intero periodo di validità dell’assicurazione, indipendentemente dal numero degli assicurati.
RIMBORSO SKIPASS E LEZIONI DI SCI
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- atti di temerarietà;
- atti di autolesionismo;
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- stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo.
RIMBORSO DANNI ALL’ATTREZZATURA SPORTIVA
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- atti di temerarietà;
- atti di autolesionismo;
- stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo. È prevista una franchigia di 50 euro.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si verifica o da quando ne ha la possibilità. La denuncia del sinistro può avvenire: - via email a xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx; - via posta all’indirizzo Genertel - Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. In caso di sinistro per cui l’assicurato chiede l’attivazione dell’Assistenza Sport Invernali Gold, il diritto alla prestazione decade se l’assicurato non contatta Europ Assistance a momento del sinistro o nel momento in cui è in grado di richiedere la prestazione. |
Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni dell’Assistenza Sport Invernali Gold sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. | |
Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: per l’Assistenza Sport Invernali Gold Genertel ha affidato la gestione dei sinistri a: EUROPASSISTANCE - Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX), raggiun- gibile al telefono dall’Italia al numero verde 000.00.00.00 o, dall’estero, al numero x00.00.00.00.00.00. | |
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all'assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Genertel si impegna a procedere al pagamento dell’indennizzo, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non è previsto il rimborso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto ai clienti del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna (singoli o nuclei familiari) che vogliono assicurarsi per i rischi di responsabilità civile e infortuni e desiderano avere tutela legale e assistenza in caso di necessità durante la pratica dell’attività sportiva invernale per un periodo variabile da 1 a 30 giorni (con pacchetti da 1, 3, 7, 14 o 30 giorni).
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione a carico del contraente pari al 25,00% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality; - Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami; - Via mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx; La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati diret- tamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
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All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | |
Mediazione | In caso di controversie in materia di contratti assicurativi è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, perché prevista come condizione di proce- dibilità dalla legge. Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98). |
Negoziazione assistita | È possibile attivare in via preliminare la negoziazione assistita facoltativa tramite richiesta del proprio legale a Genertel. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di controversia che riguarda la garanzia Tutela Legale, se l'assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l'avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Dove vale la copertura?
✔ L’assicurazione è valida nelle località montane che si trovano nell’Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera. Le prestazioni di assistenza “Invio fisioterapista”, “Invio collaboratore familiare”, “Invio baby-sitter” e “Invio pet sitter” sono valide solo in Italia.
Che obblighi ho?
- Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali rettifiche devono essere comunicate subito a Genertel. Se il contraente alla stipula del contratto fornisce dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- L’eventuale presenza di altre polizze a copertura degli stessi rischi deve essere dichiarata al momento della denuncia di un sinistro.
- In caso di sinistro, se l’assicurato non rispetta gli obblighi previsti dal contratto, il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
Quando e come devo pagare?
Il premio, comprensivo di imposte, deve essere pagato in un’unica soluzione. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o PayPal.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Se il pagamento del premio è stato effettuato, il periodo di copertura del contratto dipende dalla data di decorrenza e dalla durata scelte dal contraente:
- se il contraente sceglie di far decorrere il contratto dal giorno stesso della stipula, la copertura ha effetto trascorse 2 ore dall’istante in cui il contratto viene stipulato, con un arrotondamento per eccesso, e termina alla stessa ora del giorno di scadenza indicato in contratto.
- se il contraente sceglie di far decorrere il contratto in uno dei giorni successivi a quello della stipula, la copertura ha effetto dalle ore 00:00 del giorno scelto come decorrenza alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in contratto.
In entrambi i casi, Xxxxxxxx utilizza come riferimento il fuso orario di Roma.
La durata massima dell’assicurazione è di 30 giorni (con pacchetti da 1, 3, 7, 14 o 30 giorni).
Come posso disdire la polizza?
Non sono previsti la disdetta o il recesso.