Anticipi sulle spese civili e penali Clausole campione

Anticipi sulle spese civili e penali. Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anti- cipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese: • le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale; • le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Xxxxxxxx, relative a consulenze tecniche. Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giu- dizio.
Anticipi sulle spese civili e penali. La Compagnia non corrisponderà al Legale designato alcun acconto per diritti, onorari e spese ma anticipa, nei limiti del massimale di polizza e previa presentazione di docu- mentazione di spesa, le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale e le eventuali spese peritali, previamente autorizzate, relative a consulenze tecniche. conseguenza la Compagnia non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, il quale è tenuto a ricomprendere sempre i suoi onorari nella richiesta danni avanzata a controparte. In caso di esito favorevole della vertenza il legale incaricato o l’Assicura- to, sono tenuti inoltre alla restituzione totale o parziale delle somme anticipate a titolo di spese Nel caso in cui l’Assicurato ottenga dalla controparte la liquidazione parziale o totale del danno patito, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale e interessi rimangono all’Assi- curato, mentre quelle liquidate a titolo di spese e onorari sono di pertinenza del Fiduciario. Di borsuali e peritali (ctu e ctp), recuperate dalla controparte responsabile. Nei casi in cui, nonostante l’esito favorevole della vertenza, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Fiduciario saranno rimborsati sulla base della sentenza del Giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, sulla base dei valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione. Nel caso in cui l’accordo transattivo non preveda il riconoscimento delle spese legali, la Com- pagnia, se preventivamente informata, si riserva di valutare l’eventuale liquidazione degli onorari calcolati come previsto nel precedente capoverso.
Anticipi sulle spese civili e penali. La Compagnia non corrisponderà al Legale designato alcun acconto per diritti, onorari e spese ma anticipa, nei limiti del massimale di polizza e previa presentazione di docu- mentazione di spesa, le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale e le eventuali spese peritali, previamente autorizzate, relative a consulenze tecniche.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.