SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DEFINITIVAMENTE ACCREDITATO ”CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI” DENOMINATO “LA SORGENTE” SITO IN RIMINI, CORSO D’AUGUSTO N. 241 -...
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SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DEFINITIVAMENTE ACCREDITATO ”CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI” DENOMINATO “LA SORGENTE” SITO IN RIMINI, XXXXX X’XXXXXXX X. 000 - XXXXXXXXX XX XXXXXX
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Con la presente scrittura privata da valere ai sensi di legge tra:
Il Comune di Rimini, Codice fiscale e Partita IVA 00304260409, con sede legale a Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x.00, quale Soggetto committente e quale Soggetto istituzionalmente competente per l’ambito distrettuale al rilascio dell’accreditamento, nonché quale Comune ove ha sede la struttura sede del servizio, rappresentato da Xxxxx Xxxxxxxx, e domiciliato per la carica in Rimini presso la Residenza Municipale, il quale agisce nella sua veste e qualifica di Direttore Servizi Educativi e di Protezione Sociale e sottoscrive il presente contratto ai sensi della disposizione del Sindaco prot. n.10666 del 18 gennaio 2017”; l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Distretto di Rimini, Codice fiscale e Partita IVA 02483810392, con sede legale in Xxx Xx Xxxxxxx, 0 - Xxxxxxx, d’ora in poi denominata, per brevità, anche Azienda USL – quale Soggetto committente per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario e quale Soggetto individuato in ambito distrettuale per l’attività amministrativa tecnico-contabile e gestionale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), per i servizi finanziati dal fondo medesimo - rappresentata dal Direttore del Distretto di Rimini, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, il quale agisce munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla Deliberazione n.1069 del 7 Ottobre 2014;
(d’ora in poi denominati soggetti committenti)
E
Fondazione San Xxxxxxxx - Codice fiscale e Partita IVA 01951500402, con sede legale a Rimini, Corso D’Augusto n. 241, di seguito per brevità denominato anche soggetto gestore, rappresentato da Xxxxx Xxxxx, in qualità di Legale rappresentante del soggetto gestore;
Richiamati i seguenti atti:
- la Direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 7 marzo 2000 e
s.m.i. avente ad oggetto: “Direttiva Regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids” ;
- l’articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” così come modificato dall’art. 39 della L.R. 22 dicembre 2005 n. 20;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2068 del 18 ottobre 2004 “Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta. Prime indicazioni” (con la quale sono stati previsti interventi di
carattere residenziale a favore di persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso ospedaliero);
- l’art. 51 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 16 aprile 2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.mod.”;
- la Circolare Regionale n. 7 del 25 giugno 2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successiva nota prot. n. PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell’Integrazione Socio Sanitaria e delle Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Xxxxxx-Romagna che aggiorna il costo orario per il personale infermieristico e riabilitativo;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 30 luglio 2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007”;
- l’articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 11 giugno 2008 “Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali e l’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/2004”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1230 del 28 luglio 2008 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza- programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità;”
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 2 marzo 2010, n. 2023 ad oggetto “Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 557/2014 “Modifica alla DGR 840/2008 in merito alle modalità di finanziamento delle residenze per le persone con gravi disabilità;
- la nota regionale 22.10.2012 prot. n. 246941 a firma congiunta del “Servizio Relazioni con gli enti del SSR, sistemi organizzativi e risorse umane in ambito Sanitario e Sociale
– Supporto Giuridico” e del “Servizio integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza” ad oggetto “Requisito della copertura assicurativa per servizi sociosanitari accreditati”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 292 recante “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accreditati”,
- la Deliberazione di Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 250 recante “Determinazioni in merito al completamento del percorso di accreditamento definitivo di alcuni servizi sociosanitari”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 15 giugno 2015, n. 715 “Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 273 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
Premesso che:
- la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Rimini, approvata in data in data 19 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 30 del T.U. D.Lgs. 267/2000, tra gli Enti Locali del Distretto di Rimini e l’Azienda USL della Romagna, avente ad oggetto “Schema di Convenzione per la gestione associata dell’integrazione sociosanitaria nel Distretto di Rimini, triennio 2018/2020”, all’art.6.1, comma 4, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), prevede che l’attività concessoria e di controllo per l’accreditamento sociosanitario è svolta dal dirigente preposto ai servizi sociali del Comune di Rimini, in vista di tale fine individuato come ente capofila. L’attività istruttoria e di monitoraggio per l’accreditamento è svolta dall’Ufficio di Piano;
- il Comitato di Distretto di Rimini in data 14 febbraio 2013 ha identificato la tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo ai posti letto nel Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili, d’ora in poi CSRR, e al numero di posti per il Centro Socio Riabilitativo Diurno, d'ora in poi CSRD;
- dalle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006 non risultano in capo al soggetto gestore del servizio cause idonee ad escludere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Viste:
- le determinazioni dirigenziali n.2255 del 29/12/2014 con le quali è stato concesso l’accreditamento definitivo, rilasciato dal Comune di Rimini, rispettivamente per il servizio di CSRD denominato “La Sorgente”, sito in Rimini, Corso D’Augusto n.241.
- le determinazioni dirigenziali n.2625 del 28/12/2015 con le quali è stato confermato l'accreditamento definitivo rispettivamente per i servizio di cui sopra;
Dato atto che l’accreditamento definitivo è stato rilasciato al termine della verifica positiva in ordine alla coerenza con il fabbisogno indicato dalla programmazione, della sussistenza dei requisiti generali e specifici e delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI
1 Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto hanno ad ogni effetto valore di patto.
2 Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio ed individuano i seguenti referenti:
Comune di Rimini
Referente operativo: Xxxxx Xxxxxxxx Il Comune di Bellaria Igea Marina:
Referente operativo: Xxxx Xxxxxxxx Unione di Comuni Valmarecchia:
Referente operativo: Xxxxx Xxxxx Azienda USL della Romagna:
Referente per la gestione amministrativa e contabile: Xxxxxxx Xxxxxxx
Referente per il controllo di qualità per le prestazioni sanitarie: Xxxxxxxx Xxxxxx (pro tempore)
Per il soggetto gestore: Fondazione San Xxxxxxxx:
Referente operativo: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
3 Le comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo e presso i soggetti indicati sono da intendersi conosciute dalle parti durante tutta l’esecuzione del contratto.
4 Nel caso in cui intervenissero variazioni nei riferimenti sopra indicati, la parte è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli altri aventi causa.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
1 Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio (CSRD) denominato “La Sorgente”, sito in Rimini, Corso D’Augusto n.241, in possesso dell’autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento definitivo per il numero di posti e tipologie indicate nell’allegato tecnico (allegato n.1);
2 Il soggetto gestore svolge il servizio di CSRR/CSRD di cui al comma 1 in regime di accreditamento definitivo ai sensi della D.G.R. 514/2009 e s.m.i., garantendo le modalità di attuazione ed i requisiti indicati nella normativa regionale di riferimento; in relazione a tale servizio il presente contratto costituisce contratto di servizio ai sensi del punto 8 della D.G.R. 514/2009, regolando i rapporti tra i contraenti nell’ambito della concessione dell’accreditamento definitivo.
3 Il contratto include altresì gli obblighi che il soggetto gestore ha assunto all’atto del rilascio dell’accreditamento definitivo ed in particolare:
a) l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
b) l’accettazione di tariffe predeterminate;
c) l’assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
d) l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. n. 2/2003;
e) la responsabilità gestionale unitaria;
f) l’adattamento delle scelte gestionali ed organizzative alle indicazioni contenute nella programmazione territoriale;
g) il sistema per la definizione della contribuzione degli ospiti governato dal Comitato di Distretto di Rimini.
4 L’accreditamento è un provvedimento a carattere concessorio, che instaura un nesso di servizio pubblico tra i Comuni committenti ed il soggetto gestore, abilitando quest’ultimo ad esercitare il servizio oggetto di accreditamento come attività di servizio pubblico, per conto del titolare del servizio stesso, affidandogli il compito di intrattenere un rapporto diretto con l’utente nel rispetto di alcune condizioni dettate
dalla disciplina regionale e dai regolamenti di riferimento, oltre che dal contratto di servizio, che regola il rapporto tra il titolare del servizio ed il soggetto accreditato ai fini dell’erogazione del servizio stesso.
ART. 3 – DURATA
1 Il presente contratto decorre dal 1 aprile 2018 e scade il 31 dicembre 2019 , con possibilità di rinnovo ai sensi del comma 3.
2 E’ possibile una revisione periodica nel caso di significativo mutamento delle condizioni degli utenti (classi di utenti) presenti in struttura. La revisione delle suddette parti variabili sarà resa esecutiva tramite scambio di corrispondenza certificata tra le parti, senza necessità di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio.
3 In caso di rinnovo dell’accreditamento definitivo concesso dal soggetto istituzionalmente competente ai sensi delle disposizioni vigenti, il contratto sarà rinnovato agli stessi patti e condizioni, fatta salva l’eventuale ridefinizione di alcune condizioni, coerentemente con le nuove determinazioni in termini di programmazione. In ogni caso, al termine della durata del regime di accreditamento definitivo e del suo eventuale rinnovo, il presente contratto non potrà essere ulteriormente rinnovato, salvi specifici provvedimenti in merito assunti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
ART. 4 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1 Il soggetto gestore, a partire dalla data di inizio dell’esecuzione del contratto, condurrà il servizio accreditato assicurando i requisiti previsti dalla normativa regionale sull’accreditamento definitivo, con i livelli assistenziali, organizzativi e strutturali meglio descritti nella domanda di accreditamento definitivo, nei relativi allegati e successive integrazioni, già oggetto di valutazione da parte dell’Istituzione competente, nell'ambito della procedura di accreditamento definivo.
2 Eventuali servizi e/o standard qualitativi aggiuntivi indicati nell’istanza di accreditamento definitivo, pur costituendo impegno diretto e vincolante per il soggetto gestore, non concorrono alla definizione delle tariffe dovute ai sensi del sistema di remunerazione regionale, sulle quali incidono le sole variazioni in aumento o diminuzione in relazione agli elementi di flessibilità gestionale di cui alla DGR 273/2016 .
3 Il soggetto gestore fornirà il servizio accreditato nella misura del numero di posti come specificato nell’allegato n.1 “scheda dei dati tecnici ed economici del servizio”;
4 I Committenti ed il soggetto gestore collaborano per assicurare la più efficiente gestione dell’offerta dei servizi accreditati nelle quantità definite nel presente
contratto di servizio. In ogni caso, qualora l’offerta di servizio sia superiore a quella acquistata con il presente contratto, il soggetto gestore potrà effettuare inserimenti di lunga permanenza o temporanei, gestendoli in forma privata. Per i medesimi posti, si impegna inoltre a consentire l’utilizzo di posti per inserimenti temporanei richiesti dai soggetti pubblici, che esprimono la committenza di altri ambiti distrettuali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con priorità ai Distretti facenti capo all’Azienda USL della Romagna, per cittadini ivi residenti, sentiti i Direttore del Distretto di Rimini e l’Ufficio di Piano distrettuale.
5 I Committenti si riservano la possibilità di modificare il volume di prestazioni, nei limiti di un quinto rispetto ai volumi di attività definiti nei provvedimenti di accreditamento, tenendo conto del fabbisogno determinato in sede di programmazione sociosanitaria e della sostenibilità complessiva della rete dei servizi. E’ obbligo dei committenti comunicare al gestore le modifiche apportate al piano del fabbisogno entro 30 giorni dalla decisione assunta in sede di Comitato di Distretto.
ART. 5 – REQUISITI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
1 Il soggetto gestore si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto dei livelli di qualità così come sono determinati:
a) dalle vigenti norme regionali sull’autorizzazione al funzionamento e sull’accreditamento, impegnandosi ad uniformarsi alle eventuali modifiche normative a livello regionale;
b) dal documento di programmazione annuale e pluriennale del servizio;
c) dalla Carta dei servizi;
d) da eventuali prestazioni aggiuntive;
e) dal rispetto dei livelli di qualità di cui al presente articolo.
2 Il soggetto gestore si impegna ad un utilizzo dinamico della Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti e delle loro famiglie. Il soggetto gestore si impegna inoltre a trasmettere ogni eventuale aggiornamento della Carta dei Servizi alla committenza.
In particolare nella Carta dei servizi sono descritti:
a) modalità e criteri di accesso al servizio;
b) modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative del servizio offerto;
c) modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
d) indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi i reclami;
e) strumenti per la rilevazione della qualità percepita e un sistema di rilevazione e classificazione dei reclami in funzione dei piani di miglioramento della qualità.
3 Il soggetto gestore inoltre assicura con iniziative e strumenti formalizzati e documentati la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse, in particolare ai percorsi di valutazione della qualità, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza.
4 I soggetti gestori dei servizi accreditati definitivamente svolgono l’attività di monitoraggio e controllo sulla qualità dei servizi oggetto del contratto, fatta salva l’attività di verifica e controllo in capo alla committenza, attraverso diversi strumenti quali:
a) il monitoraggio dei singoli progetti assistenziali individualizzati;
b) la rilevazione della qualità percepita degli assistiti e delle loro famiglie;
c) l’adozione di procedure per la sicurezza e la gestione dei rischi connessi alle caratteristiche specifiche dell’utenza e del servizio, relativi agli utenti e al personale;
d) la rilevazione e valutazione dei reclami e di eventuali risultanze di inappropriatezza dell’attività svolta desunte dai sistemi di monitoraggio delle attività;
e) l’adozione di procedure per la garanzia dei diritti degli utenti (informazione, consenso, privacy, protezione dallo sfruttamento di qualsiasi tipo, da negligenza, discriminazioni, da trattamenti non rispettosi della dignità personale);
f) una relazione annuale, nella quale si devono evidenziare la valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del servizio, la valutazione dell’attività annuale con indicatori di qualità, l’aderenza alle procedure per l’appropriatezza e la continuità assistenziale.
ART. 6 AMMISSIONE DEGLI UTENTI E LORO VALUTAZIONE
1 L’ammissione ai servizi oggetto del presente contratto viene effettuata dai competenti servizi territoriali, previa valutazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Disabili (UVMD), istituita ai sensi della DGR n. 1230/2008, nel rispetto delle norme vigenti e degli indirizzi approvati dal Comitato di Distretto.
2 L’UVM esperisce gli accertamenti prima dell’ingresso e classifica l’utente utilizzando lo strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili approvato con Determinazione del Direttore Generale Sanità e
Politiche Sociali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 2023 del 2 marzo 2010 e successive modifiche.
3 Se per comprovati motivi di urgenza non fosse possibile effettuare la suddetta valutazione prima dell'ingresso, i servizi che hanno in carico il disabile provvedono a redigere il PEI/PAI con la partecipazione dei familiari/tutori/amministratori di sostegno e dell’utente stesso. La competente UVMD provvede alla classificazione dell’Utente, secondo le modalità degli interventi in urgenza previste dalla DGR1206/2007.
4 Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente, si applica quanto previsto all’art. 12.
5 E’ prevista la sottoscrizione da parte dell’ospite e/o del familiare tenuto agli alimenti/tutore/amministratore di sostegno dell’impegno al pagamento della quota di compartecipazione a carico del medesimo e del documento di consenso al trattamento dei dati personali sensibili dell’utente, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003.
6 L’ammissione di un utente, disposta dal competente Servizio su posto accreditato e contrattualizzato resosi vacante, costituisce un obbligo per il soggetto gestore.
ART. 7 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
1 L’AUSL assicura il rimborso del personale sanitario messo a disposizione dal soggetto gestore oppure assicura direttamente le prestazioni sanitarie infermieristiche e fisioterapiche con proprio personale per la partecipazione alla definizione dei PEI/PAI. Con le stesse modalità viene assicurata la presenza di Infermieri e Fisioterapisti per il tempo necessario a garantire l’assistenza così come prevista dai PAI e dai PEI.
2 Il soggetto gestore assicura la piena integrazione delle prestazioni sanitarie con tutte le altre attività dei servizi accreditati, nel rispetto del principio della responsabilità gestionale unitaria, che si riferisce a tutte le attività assistenziali e di cura, comprensive anche dell'assistenza infermieristica e fisioterapica, così come indicato nella DGR n. 715/2015, anche quando la presenza del personale Infermieristico e Fisioterapico sia assicurata mediante personale condiviso tra diversi servizi socio sanitari accreditati afferenti allo stesso soggetto gestore
3 Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli ospiti/utenti ammessi ai servizi oggetto del contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture:
A. Attività e prestazioni sanitarie fornite direttamente dall’Azienda USL
A. 1) Assistenza farmaceutica
1 La dotazione dei farmaci presenti all'interno della struttura corrisponde alla somma
delle singole prescrizioni di ogni utente da parte del proprio MMG (anche su prescrizione specialistica) in rapporto ai bisogni dei singoli. Nella cartella socio- sanitaria dell'utente deve essere inserito e aggiornato il piano terapeutico/farmacologico. I farmaci vanno custoditi in appositi armadietti e scatole chiuse contrassegnate dal nominativo dell'utente. Il luogo di conservazione non deve essere accessibile ad estranei.
2 Relativamente ai dispositivi medici di uso corrente l’Azienda USL fornisce quelli necessari per il governo dei processi terapeutici di seguito indicati:
- somministrazione e gestione di terapia infusiva ed intramuscolare, sottocutanea, etc. (aghi, cateteri venosi, deflussori e raccordi, siringhe);
- somministrazione e gestione di terapia antalgica;
- Gestione del cateterismo vescicale (Kit per cateterismo vescicale, cateteri vescicali, sacche per raccolta urine, tappi);
- somministrazione e gestione nutrizione enterale con PEG o SNG e parenterale, (sacche, deflussori, raccordi, nutrizioni enterali e parenterali e integratori nelle forme previste dalla Circolare Regionale n.4/2004.
- somministrazione terapia O2 (maschere, occhiali e sondini per erogazione di ossigeno);
- processo diagnostico, dispositivi medici di uso corrente necessari (pungidito, strisce reattive, glucometro, necessario per l'effettuazione esami ematici e laboratoristici, sistemi tipo vacutainer, aghi per prelievi compresi aghi butterfly, contenitori per escreti e secreti, etc.);
3 Per la somministrazione di ossigenoterapia l'AUSL fornisce i dispositivi medici necessari (maschere, occhiali e sondini per l'erogazione di ossigeno), ove presente l'impianto di erogazione centralizzato.
4 Per la gestione dell'utente diabetico i dispositivi di uso corrente necessari (pungidito, strisce reattive, glucometro) sono forniti direttamente dal Centro Antidiabetico (CAD) su prescrizione personalizzata dal proprio MMG.
A. 2) Ausili protesici di cui al D.M. 332/1999 e s.m. e i.
1 L’Azienda USL della Romagna garantisce la fornitura degli ausili protesici standard di cui al D.P.C.M. 12.01.2017 che richiedono interventi di personalizzazione.
2 Il soggetto gestore deve fornire, in rapporto al bisogno degli utenti inseriti, i seguenti ausili standard:
- letti articolati + aggiuntivi
- materassi antidecubito
- cuscini antidecubito
- carrozzine rigide e pieghevoli standard sino a 49 cm di seduta non personalizzate
- sedie wc/doccia
- deambulatori da interno
3 Possono comunque essere prescritti ausili personalizzati sulla base della valutazione del medico fisiatra dell'Azienda USL committente. Gli ausili sono concessi in comodato d’uso all’assistito identificato al momento dell’autorizzazione.
4 Tali ausili seguono l’assistito in caso di trasferimento ad altra struttura o di ritorno al domicilio e rimangono di proprietà dell’Azienda USL.
5 In caso di decesso o trasferimento di un ospite a cui è assegnato un ausilio personalizzato in uso presso il centro diurno, il soggetto gestore deve informare direttamente l’AUSL – Unità Operativa Home Care e Tecnologie Domiciliari, affinché sia possibile effettuare il ritiro del presidio. E’ fatto divieto al soggetto gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti. Se nel corso della vigenza del presente contratto entreranno in vigore modifiche normative, nazionali o regionali, o se l’Azienda USL dovesse definire percorsi di erogazione degli ausili riguardanti i servizi socio sanitari le parti si riservano di incontrarsi per definire le modalità ed i tempi di applicazione della normativa o dei percorsi AUSL.
A. 3) Dispositivi medici per il trattamento di persone con patologie riconosciute ai fini dell’esenzione.
A. 4) Pompe per la nutrizione enterale e parenterale, secondo le modalità di fornitura in essere.
A. 5) Ossigeno per ossigeno terapia.
1 L’Azienda USL garantisce la fornitura dell’ossigeno attraverso la prescrizione medica individuale redatta in ottemperanza alle specifiche linee guida aziendali e secondo le modalità di approvvigionamento in essere per l’Azienda USL.
B. Attività e prestazioni sanitarie fornite dal soggetto gestore
1 Le prestazioni sanitarie, fornite direttamente dal soggetto gestore sono: a l’assistenza infermieristica;
b l’assistenza riabilitativa;
c la formazione e l’aggiornamento per il personale di cui ai punti a) e b); d la fornitura, il lavaggio delle divise per il personale di cui ai punti a) e b);
e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale per il personale di cui ai punti
a) e b);
2 I Volumi di attività riconosciuti dall’Azienda Usl al soggetto gestore sono indicati nell’allegato n. 2,
Il soggetto gestore può assicurare l’assistenza infermieristica per tutte le strutture residenziali e semi residenziali per disabili gestiti dallo stesso, modulando la presenza nelle strutture secondo parametri definiti dalla DGR 514/2009 e s.m.e i. di concerto con la committenza. Le ore dedicate agli interventi di assistenza fisioterapica sono definite dalla prescrizione di uno specialista dell’UO di medicina riabilitativa dell’AUSL della Romagna e/o dalla previsione dell’assistenza fisioterapica all’interno dei PEI/PAI, durante la vigenza del contratto sono soggetto a revisioni a seconda delle necessità riabilitative degli utenti.
3 L’AUSL riconosce a rimborso le prestazioni Infermieristiche e Fisioterapiche, organizzate e fornite direttamente dal soggetto gestore, esclusivamente entro il monte ore annuo indicato in allegato n. 2, che, in corso di esecuzione del contratto verrà aggiornato di norma annualmente o in caso di variazione delle esigenze assistenziali.
4 Ai sensi della DGR n. 273/2016 e di tutte le disposizioni regionali applicabili in materia di prestazioni sanitarie, per quanto concerne il personale infermieristico e riabilitativo, in attesa della definizione della specifica tariffa di riferimento da parte della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, la remunerazione delle prestazioni sanitarie organizzate e fornite direttamente dal soggetto gestore avviene sulla base del rimborso del costo orario indicato nell’allegato tecnico relativo al rimborso delle prestazioni sanitarie allegato n. 2. Se nel corso della vigenza del presente contratto entreranno in vigore le specifiche tariffe di riferimento della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, le parti si riservano di incontrarsi per definire le modalità ed i tempi di applicazione.
5 L'importo rimborsabile per il personale dipendente dal soggetto gestore non potrà eccedere la somma, comprensiva dei costi indiretti, indicata nella Circolare regionale
n. 7/2007 e nella successiva nota prot. n. PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell’Integrazione Socio Sanitaria e delle Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Xxxxxx-Romagna, rispettivamente pari a € 25,36/ora (iva inclusa) per le prestazioni infermieristiche e a € 21,82/ora (iva inclusa) per le prestazioni fisioterapiche. L’importo orario omnicomprensivo rimborsabile è determinato in armonia con quanto previsto dalla determinazione dirigenziale dell’Azienda USL della Romagna n. 676 del 08.03.2018 ed è espressamente specificato nell’allegato tecnico relativo alle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il Soggetto gestore per l'effettuazione del volumi di attività indicati nell’allegato tecnico si avvalga di personale infermieristico e/o fisioterapico che presta servizio in regime di libera professione, l’Azienda USL riconosce a rimborso le spese effettivamente sostenute e comunque fino all’importo massimo omnicomprensivo di € 23,30/ora al
netto dell’IVA per prestazioni infermieristiche ed € 21,80/ora al netto dell’IVA per prestazioni fisioterapiche.
ART. 8 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI/SOCIO EDUCATIVE
1 Il soggetto gestore deve garantire gli interventi socio-assistenziali ed educativi, nel rispetto degli standard definiti dalla DGR 514/09 e s.m.i., così come descritto dall’allegato 1 scheda dei dati tecnici ed economici del servizio del presente contratto.
La quantificazione del fabbisogno in termini di operatori socio assistenziali ed educatori è determinato in relazione alle classificazioni degli utenti presenti in struttura.
ART. 9 CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPITI
1 Le valutazioni eseguite dall’UVM, da condividersi con il coordinatore del soggetto gestore, hanno validità fino a nuova valutazione, da effettuarsi a seguito di modificazioni importanti del profilo di funzionamento delle persone con disabilità. La rivalutazione può essere promossa dai servizi territoriali o dal soggetto gestore; in quest’ultimo caso la richiesta di nuova valutazione dell’utente deve essere motivata e documentata adeguatamene, illustrando i mutamenti intervenuti rispetto alla precedente valutazione. In tal caso l’UVM, rivaluta la situazione con la presenza del coordinatore del servizio del soggetto gestore.
2 Per la rivalutazione del livello assistenziale degli utenti inseriti nel servizio e, conseguentemente, dell’importo delle tariffe, il soggetto gestore ed i committenti adotteranno i criteri, gli strumenti (PEI/PAI), le modalità e i tempi stabiliti nelle Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 2 marzo 2010, n. 2023.
ART. 10 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
1 La remunerazione dei servizi oggetto del contratto è assicurata attraverso:
a) il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
b) le quote di contribuzione dovute dagli utenti;
c) la quota residua, tra quanto dovuto dal cittadino e quanto a carico del FRNA, a carico della gestione associata dei Comuni.
d) il rimborso, da parte dell’Azienda USL, delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell’Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale).
2 Spetta al Comitato di Distretto (al Comune se coincidente con il territorio del Distretto o alla Giunta dell’Unione) la programmazione annuale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e l’approvazione delle linee di indirizzo omogenee a livello di ambito distrettuale per quanto riguarda l’uso delle risorse del FRNA, nonché la determinazione della contribuzione a carico degli utenti.
ART. 11 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO
1 Il sistema di remunerazione ha come riferimento il singolo utente ed è determinato per i livelli previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 2023 del 2 marzo 2010.
2 L’entità delle tariffe e delle quote massime di contribuzione sono calcolate sulla base:
a) del costo di riferimento per il servizio oggetto del contratto, così come fissato dalla normativa regionale, tenuto conto della presenza degli elementi di flessibilità, come di seguito precisato;
b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti da effettuarsi secondo i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali;
c) della valutazione di altri eventuali servizi e/o fattori produttivi messi a disposizione del soggetto gestore dei servizi accreditati, sulla base di specifici accordi.
3 Il calcolo delle tariffe è attributo all'Ufficio di Piano quale Ufficio con funzione istruttoria e di monitoraggio dell'accreditamento.
In base alle disposizioni Regionali il Comitato di Distretto stabilisce le percentuali di attribuzione del costo di riferimento a carico del FRNA e a carico del Sociale (utente/comune).
4 Le tariffe giornaliere del servizio di CSRD di cui al presente contratto, suddivise per i livelli previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali di cui sopra, sono indicate nell'allegato 1, allegato tecnico ed economico del servizio, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
5 Laddove sia previsto dalla normativa Regionale un incremento della tariffa in presenza di ulteriori determinati bisogni assistenziali, quali ad esempio i disturbi del comportamento, il riconoscimento degli incrementi, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale, dovrà essere pattuito solo in coerenza con gli esiti della valutazione multidisciplinare ed in stretta relazione alle prestazioni effettivamente previste nel PAI e/o PEI.
6 La quota a carico del FRNA e la quota a carico dell’Utente/Comune sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio e sino al giorno della dimissione e/o del decesso compresi.
7 In caso di assenza deve essere garantito il mantenimento del posto, prevedendo il versamento di una quota della retta nei limiti e secondo le modalità di seguito specificate:
a) le assenze non comunicate e decise unilateralmente dalla famiglia vengono retribuite nella misura del 100%, solo per il 1° giorno di assenza e per un massimo di 4 giornate annue non continuative; per le giornate successive non è previsto alcun rimborso da parte della committenza, ma il soggetto produttore può definire una quota a carico dell’utente;
b) nell’ipotesi di cui alla lett. a, qualora l’assenza non venga comunicata, dal 16° giorno l’utente perde il diritto alla conservazione del posto;
c) le assenze dovute a “impedimenti certificati/giustificati” vengono retribuite nella misura del 100%, solo per il 1° giorno di assenza, per un massimo di 4 giornate annue non continuative;
d) nell’ipotesi di cui alla lett. c., dal 2° giorno, o dal 1° giorno, qualora siano già state utilizzate le 4 giornate annue suddette, le assenze documentate vengono tutte retribuite nella misura del 60% fino a un massimo di 45 giorni continuativi
e) le assenze programmate e concordate con il soggetto produttore e il servizio di riferimento, comunicate almeno 7 giorni prima, vengono retribuite nella misura del 40% per un massimo di 15 giorni consecutivi; per tale tipologia di assenze non è previsto un limite massimo di assenze annuali, pertanto i 15 giorni di assenza consecutivi si possono verificare in più periodo dell’anno;
f) per le assenze di lunga durata (superiore a 15 giorni consecutivi) programmate e concordate con il soggetto produttore e il servizio di riferimento e comunicate almeno 1 mese prima, non è previsto alcun rimborso.
g) qualora il centro, su decisione dell’Ente Gestore, rimanga chiuso a causa di eventi eccezionali (nevicate abbondanti, ecc.) al gestore non è riconosciuto alcun rimborso.
Le modalità operative per comunicare le assenze di cui al comma 8, saranno oggetto di apposito protocollo predisposto dal modulo strutture di Rimini con la collaborazione degli Enti Gestori.
Per gli utenti che frequentano mezza giornata in base al PAI/PEI (mattina o pomeriggio) è previsto il versamento di una quota della retta complessiva giornaliera
pari al 50%. Resta a carico dell’utente la corresponsione della quota del pasto eventualmente consumato.
8 L’importo della remunerazione della giornata di accoglienza è comprensivo dell’IVA e dell’IRAP se dovuta e fa riferimento a tutti i fattori della produzione di cui all’Allegato A della DGR N. 273/2016. Il sistema di remunerazione definito dalla normativa regionale è omnicomprensivo pertanto il soggetto gestore del servizio accreditato non può prevedere ulteriori introiti, per i servizi ricompresi nei medesimi fattori produttivi.
ART. 12 DISCIPLINA DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE UTENTI
1 La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti è effettuata dal Comune di Rimini, previa decisione del Comitato di distretto, nell’ambito degli indirizzi della Regione e delle norme vigenti.
2 La compartecipazione dell'utente è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello di classificazione degli utenti.
3 Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo ingresso in struttura, il Servizio Sociale competente esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:
a) degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi familiari;
b) della quota di retta a carico del Comune se prevista.
4 E’ esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione da parte del soggetto gestore. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti e i loro familiari.
5 Qualora si ravvisi l’opportunità della nomina di un amministratore di sostegno a favore dell’utente non in grado di provvedere ai propri interessi, il relativo ricorso al Giudice Tutelare, ove non presentato dai parenti o dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente, deve essere inoltrato, di norma dal Comune competente, qualora la situazione di difficoltà dell’utente sia stata riscontrata precedentemente o all’atto dell’inserimento in struttura, ed in collaborazione con il soggetto gestore della struttura , qualora la situazione di difficoltà dell’utente venga riscontrata successivamente all’inserimento.
6 Eventuali anticipi della retta a titolo cauzionale a carico degli ospiti non possono essere superiori ad una mensilità; il Comune può richiedere, per gli utenti indigenti, la sospensione o la dilazione del versamento della cauzione;
7 I Soggetti gestori si obbligano entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, al rilascio dell’attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell’effettivo pagamento da parte degli ospiti, delle spese dell’assistenza specifica sostenute dagli stessi ospiti, ai sensi di quanto previsto al punto n. 9 lett. a) della DGR n. 273/2016.
8 L’importo delle rette a carico dell'utente è determinato dal Comune di norma con validità per l’anno di riferimento, fatta salva la necessità di aggiornamento dell’istruttoria ed è soggetto a rinnovo, previa verifica della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente, in base ai criteri previsti dal regolamento vigente.
9 In caso di ammissione o dimissione nel corso del mese la retta va calcolata in base ai giorni di presenza effettiva.
10 Qualora, successivamente alla determinazione della retta, l’utente venisse a disporre di erogazioni in denaro di qualsiasi genere (reversibilità, assegno di accompagnamento, arretrati, eredità, indennità etc.) tali da ridurre la quota della retta a carico del Comune, il Comune comunicherà al soggetto gestore la ridefinizione della quota retta a carico dell’utente e della quota a carico del Comune. A tal fine il Comune competente e il soggetto gestore si impegnano a scambiarsi tempestivamente le relative informazioni.
11 Il soggetto gestore è tenuto ad attivare strumenti di riscossione, all’atto di ingresso in struttura, per garantirsi il versamento delle pensioni e risorse nella disponibilità della persona, fino a concorrenza della retta dovuta;
ART. 13 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE
1 Il gestore è tenuto, all’atto dell’inserimento dell’ospite, salvo casi d’urgenza, a stipulare un contratto di accoglienza, acquisendo l’impegno al pagamento della retta da parte dell’interessato, di uno o più famigliari o eventuali soggetti terzi.
2 l soggetti gestori provvederanno alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, attivandosi fin dall’ingresso in struttura per individuare modalità atte a garantirsi il pagamento della retta (ad esempio, mediante un RID sul conto corrente del beneficiario).
3 Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, i soggetti gestori prevedranno le forme di riscossione più comuni.
4 L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”. l soggetti gestori o loro incaricati inviano all’utente moroso, tempestivamente, un primo sollecito di pagamento a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora, dandone comunicazione anche al committente. Nel sollecito i soggetti gestori dovranno
indicare le modalità di pagamento e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento indicando le conseguenze in caso di inadempimento.
5 In caso di inadempienza al sollecito, il gestore convoca l’ospite e/o i famigliari ( o se presente l'amministratore di sostegno/tutore) per concordare un piano di rateizzazione del debito maturato, all'incontro parteciperà un referente dei servizi sociali territoriali;
6 In caso di mancato accordo sul piano di rateizzazione o di inadempimento del piano stesso o comunque nei casi in cui la morosità persista, i soggetti gestori o loro incaricati, intraprendono le procedure di recupero del credito, anche tramite vie legali.
7 In tal caso all’utente moroso i soggetti gestori addebitano il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione.
8 Qualora l’utente moroso (o il familiare / amministratore di sostegno / tutore) non si impegni al ripiano del suo debito, sottoscrivendo un apposito piano di rientro, o se pur avendolo sottoscritto non vi adempia, il Gestore invia una segnalazione ai servizi sociali territorialmente competenti, che effettuano entro massimo 60 giorni una rivalutazione della situazione socio-economica dell'utente, stabilendo se rideterminare la quota di contribuzione o se autorizzare, previa valutazione dell'UVMD, la dimissione dell'utente dalla struttura, di concerto con il Gestore.
9 Decorso il termine di cui al comma precedente, o comunque dal momento in cui viene definita la dimissione a quello in cui tale dimissione verrà fisicamente effettuata, sarà garantita al Gestore la copertura della quota di contribuzione dell'utente. Conseguentemente il Comune si riserva di procedere al recupero del credito nei confronti dell'utente, per quanto di competenza.
ART. 14 - FLUSSI INFORMATIVI CHE INCIDONO SUI COSTI E SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI
1 Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.
2 Il soggetto gestore, inoltre, assicura il seguente flusso informativo ai committenti:
a) a inizio anno l’elenco nominativo degli operatori impiegati, con specifica indicazione delle relative qualifiche, per i quali dovrà essere indicato il titolo di studio e/o l’iscrizione all’Albo/Ordine (se dovuta), nonché lo schema base di pianificazione della turnistica;
b) mensilmente, elenco degli ospiti presenti nella struttura distinti per tipologia di inserimento, i giorni di presenza, la quota FRNA dovuta, i giorni di ricovero ospedaliero o di assenza dovuta ad altra causa, ai fini del mantenimento del posto letto;
c) attestazione annuale, sotto forma di autocertificazione, della matrice dei turni effettuati con indicazione delle ore giornaliere prestate nel singolo mese di riferimento dagli operatori socio assistenziali (OSS) e dagli Educatori. La committenza può riservarsi la facoltà di richiedere tale attestazione anche con diversa periodicità;
d) per il personale infermieristico e riabilitativo, quando fornito direttamente dal soggetto gestore, dovrà essere prodotta mensilmente, e/o secondo la tempistica di effettuazione, l’attestazione - mediante autocertificazione - delle ore svolte dagli operatori in struttura; tale attestazione dovrà pervenire entro il mese successivo a quello di riferimento;
e) a inizio anno, per tutto il personale il piano delle attività e il piano formativo annuale;
f) a consuntivo, attestazione annuale delle attività e delle ore formative svolte dal personale della Struttura;
g) assolvimento del debito informativo richiesto dai committenti in base alla normativa vigente.
ART. 15 OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
1 Il soggetto gestore si obbliga:
a) a presentare la relazione annuale secondo le indicazioni regionali;
b) a garantire la trasparenza della gestione, producendo, su richiesta della Committenza, la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente;
c) a garantire l’osservanza della normativa vigente nelle materie oggetto del presente contratto e delle tecniche professionali specifiche consolidate nel settore;
d) a farsi carico di tutti gli oneri di carattere organizzativo, gestionale e finanziario necessari per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, salvi gli oneri espressamente posti a carico del Committente;
e) A perseguire l’adeguamento della propria struttura, in termini gestionali ed organizzativi, all’evoluzione dei bisogni presenti nell’ambito territoriale di riferimento ed alle indicazioni contenute nella programmazione territoriale, nei limiti di quanto riconosciuto dal sistema di remunerazione regionale.
f) A collaborare alle modalità di vigilanza e controllo attuate dalla Committenza, anche per quanto attiene gli aspetti sanitari.
2 Il soggetto gestore dei servizi accreditati solleva e tiene indenni le parti pubbliche contraenti da qualunque pretesa o azione che possa derivare loro da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per negligenza, imprudenza ed imperizia o comunque per colpa, anche per violazioni di legge nell’assolvimento dei medesimi.
3 Il soggetto gestore dei servizi accreditati è sempre responsabile, sia verso i soggetti pubblici committenti sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti, dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale potessero derivare ai soggetti pubblici committenti o a terzi, anche attraverso l’utilizzo di beni eventualmente messi a disposizione da parte di una delle Amministrazioni pubbliche contraenti, con esclusione dei danni riconducibili a responsabilità direttamente ascrivibili al proprietario.
4 Il soggetto gestore dei servizi accreditati è obbligato a stipulare polizza assicurativa - ed a mantenerla in vigore per tutta la durata del presente contratto -, per responsabilità civile per i danni che possono derivare ai beni, agli utenti, agli operatori, a terzi o che questi possono arrecare a persone o cose durante l’espletamento dei servizi oggetto del contratto per un massimale, non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, sia per la copertura RCT, che per la copertura RCO. In applicazione di quanto statuito dalla Regione con nota 22.10.2012 prot. n. 246941 il soggetto gestore si impegna a non stipulare polizze che prevedano clausole che di fatto limitano la tutela nei confronti di terzi e/o utenti (ad esempio polizze con la clausola “Claims made”).
5 Tale polizza deve essere consegnata in copia prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.
6 Resta precisato che costituirà onere a carico del soggetto gestore il risarcimento dell’ammontare dei danni o di parte di essi non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.
ART. 16 OBBLIGHI DELLA COMMITTENZA
1 In capo alla Committenza sono definite le seguenti competenze:
a) la programmazione annuale del fabbisogno e degli obiettivi che i servizi devono perseguire; tale funzione viene esercitata nell'ambito del Comitato di Distretto (il Comune se coincidente con il territorio del Distretto o la Giunta dell’Unione),
attraverso il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale ed i relativi Programmi attuativi, nonché attraverso altri eventuali atti di programmazione assunti dal Comitato di Distretto, in accordo con il Direttore di Distretto dell'AUSL;
b) l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l’erogazione dei servizi e la definizione delle priorità, di competenza del Comitato di Distretto o dei singoli Comuni;
c) l’ammissione al servizio e la dimissione dallo stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 in caso di morosità;
d) la determinazione della quota di compartecipazione dell’utente, entro i limiti di quanto previsto dalla normativa regionale;
e) le funzioni di monitoraggio, verifica e controllo sullo svolgimento delle attività da parte del soggetto gestore e sul rispetto dei requisiti richiesti nel presente contratto di servizio, in capo a tutti i Committenti in base alle rispettive competenze, in integrazione con l'Organismo Tecnico di ambito provinciale, che svolge le verifiche in merito all'accreditamento;
f) la liquidazione della remunerazione dovuta per l'erogazione del servizio, previa verifica, in capo all'Azienda USL della Romagna per le quote a carico del Fondo Regionale per la Non autosufficienza e del Fondo Sanitario Regionale nonché della residua quota sociale non a carico dell’utente.
g) la verifica della permanenza della coerenza del servizio accreditato rispetto al fabbisogno programmato, svolta dall'Ufficio di Piano;
h) altre competenze previste dalla disciplina nazionale, regionale e locale in materia;
i) Collaborare con i soggetti gestori al fine di garantire una presa in carico dei bisogni assistenziali completamente integrata, facendosi, a tal scopo, promotori e facilitatori in riferimento ai servizi sociali e sanitari territoriali coinvolti e interessati.
ART. 17 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1 Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” i servizi oggetto del presente contratto sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 (così come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto relativi a prestazioni socio sanitarie, rese in regime di accreditamento.
ART. 18 PAGAMENTO CORRISPETTIVI E INTERESSI DI MORA
1 I pagamenti dei corrispettivi dovuti dal Committente AUSL al soggetto gestore saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture mensili o equipollente documento fiscale (distinte per tipologia di servizio e prestazione resa) e debitamente documentate, anche mediante autocertificazioni, come da precedente art.14.
2 I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161 ossia 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Se la fattura è carente della documentazione di rendicontazione prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, tale termine è sospeso ed inizierà a decorrere nuovamente dal momento dell’integrazione o rettifica della documentazione.
3 In caso di superamento dei termini indicati sono dovuti gli interessi di mora nei termini ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente.
4 In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il soggetto gestore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il soggetto gestore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dei committenti risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
5 Al fine dell’emissione delle fatture si riportano di seguito i dati del committente AUSL.
Azienda USL della Romagna:
L'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.
Tutte le fatture emesse devono essere intestate a:
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392
6 Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
7 Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, c. 1, del DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Le fatture devono pertanto essere indirizzate alla sede operativa che ha provveduto all'emissione dei relativi ordini facendo riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio per l’Azienda USL della Romagna - I.P.A. distinti per sede operativa:
- BILANCIO CESENA – RIMINI E FORLI’
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9
- BILANCIO RAVENNA
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 7S5VLJ
8 Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Gestione Affari Economico Finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0000-000000). Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
9 Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, queste devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
a) numero dell’ordine aziendale;
b) numero e data del DDT;
c) dettaglio servizio prestato.
10 Il sistema di interscambio prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5Mb.
11 Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del
contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
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12 I committenti procederanno al pagamento solo dopo aver verificato la regolarità contributiva ed assicurativa da parte del soggetto gestore, accertata tramite l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che attesta l’assolvimento da parte del medesimo degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL.
ART. 19 RISORSE UMANE
1 Per il funzionamento del servizio, sulla base della classificazione degli ospiti, il soggetto gestore si impegna a garantire i parametri assistenziali indicati nell’allegato
n. 1 scheda dati tecnici ed economici del servizio.
2 Il numero di operatori di cui all’allegato n.1 è riferita ad unità tempo pieno, le quali devono garantire un minimo di 1548 ore annuali (nell’ambito di questo numero complessivo sono ricomprese le attività di formazione e aggiornamento, la partecipazione alle riunioni di equipe e le sole attività di assistenza diretta alla persona).
3 In caso di modifica del numero degli ospiti e/o della loro classificazione, in aumento o in diminuzione il numero degli operatori addetti all’assistenza sarà modificato, in aumento o in diminuzione, nel rispetto dei parametri di cui alla normativa regionale.
4 Per il personale messo a disposizione dal soggetto gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità. Per il personale messo a disposizione dal soggetto gestore deve essere assicurata la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. Per le finalità di cui sopra si rinvia alla normativa relativa al D.U.R.C. ed all’accertamento della regolarità contributiva.
5 Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente contratto, deve essere dotato delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi oggetto del contratto siano erogati assicurando il migliore livello qualitativo professionale possibile.
6 In particolare il soggetto gestore deve presidiare i criteri di selezione del personale, garantendo le verifiche del possesso di caratteristiche idonee alla tipologia di utenza del servizio nel rispetto dei requisiti di accesso prescritti, presidiando il percorso per l’inserimento e l’affiancamento e la valutazione dell’idoneità al ruolo del personale. Il soggetto gestore deve assicurare un programma annuale di formazione continua e
d’aggiornamento, che interessi tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale per almeno 12 ore annuali, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.
7 Il soggetto gestore deve utilizzare strumenti che permettano di monitorare e migliorare il livello di motivazione ed il clima organizzativo e di prevenire il burn out del personale. La prevenzione del burn out del personale, in particolare nelle strutture residenziali nelle quali viene rivolta assistenza a persone con demenza e/o disturbi del comportamento, persone con gravissima disabilità acquisita, deve prevedere interventi di supervisione, supporto e prevenzione anche attraverso la consulenza dello psicologo.
8 Il soggetto gestore è tenuto a conservare, al fine dell’eventuale esibizione agli organi di vigilanza, tutta la documentazione comprovante la regolare gestione giuridica- economica, ed è inoltre obbligato a rispettare nei confronti dei propri operatori le disposizioni previste dal D.Lgs.n.81/2008.
9 Il soggetto gestore è tenuto a garantire, in caso di assenza dei propri operatori per malattia, ferie o indisponibilità in genere, il rispetto dei livelli assistenziali concordati, oltre all’adeguata sostituzione di detti operatori con analoghe figure professionali.
10 Nei casi di sciopero, oltre a darne tempestiva e preventiva comunicazione, il soggetto gestore è tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, in attuazione della Legge 12.06.1990 n. 146 e s.m.i. ed a garantire i servizi nelle forme previste.
11 Nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Comportamento Aziendale (d.p.r. 16 aprile 2013 n.62 – “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”) e dalle relative linee guida Anac n.75/2013, il soggetto gestore deve assicurare che il personale si attenga scrupolosamente alle seguenti regole, dettate al fine di garantire una corretta ed efficace esecuzione del servizio:
a) mantenere un comportamento consono all’ambiente ed alle circostanze in cui opera;
b) dimostrarsi paziente e comprensivo con gli utenti, sollecito nel rispondere alle loro richieste, e improntare il proprio comportamento al rispetto della loro dignità ispirandosi ai valori della solidarietà umana;
c) mantenere il segreto professionale su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione e le attività delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio;
d) osservare, attenendovisi scrupolosamente le norme di sicurezza e di anti infortunistica, ivi incluse quelle anti incendio con esatta conoscenza dell’uso degli estintori e simili, nonchè percorsi e modalità di rapida evacuazione;
e) non accettare e, ancor meno, richiedere omaggi, doni, compensi di sorta dagli utenti o dai loro familiari;
f) utilizzare la modulistica ed i relativi supporti cartacei o informatici messi a disposizione dal soggetto gestore per la registrazione delle attività svolte ed ai fini del sistema di monitoraggio.
12 Il personale operante all’interno dei servizi, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, è tenuto ad astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dei soggetti committenti. Il dipendente tiene informato il responsabile della struttura degli eventuali rapporti con gli organi di stampa.
ART. 20 RISORSE PATRIMONIALI
1 Per l'esecuzione del servizio di Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale di cui al presente contratto, che si svolge presso la struttura “La Sorgente”, sita in Rimini, Corso D’Augusto n.241, il soggetto gestore si avvarrà dell’immobile di propria proprietà.
ART. 21 – COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
1 I Committenti non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono i servizi oggetto del presente contratto non sono tenuti direttamente all’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
2 Ai fini della cooperazione e del coordinamento tra il soggetto gestore ed i committenti non si prevede la stesura di un DUVRI in quanto i servizi prestati dai lavoratori degli stessi committenti (o di Fornitori terzi per loro conto) si inquadrano come servizi di natura intellettuale e/o mere forniture di materiali.
3 Il personale incaricato dai committenti per l’espletamento dei servizi presso gli ambienti in carico al soggetto gestore si atterrà alle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenti previste dal Datore di Lavoro del soggetto gestore.
4 Il Datore di Lavoro del soggetto gestore in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria struttura, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero
ciclo produttivo della struttura medesima è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
5 Pertanto, il Datore di Lavoro del soggetto gestore, ivi compresi i terzi cui vengono affidati lavori, servizi e forniture all’interno degli ambienti in gestione:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del servizio in accreditamento;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio complessivamente inteso.
ART. 22 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1 Il soggetto gestore dovrà consentire l’accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti dei soggetti pubblici committenti, che saranno nominativamente indicati.
2 Il soggetto gestore è obbligato a tenere:
a) un registro quotidiano, anche informatico, delle presenze, comprendente tutti i movimenti in entrata e uscita;
b) Cartella socio-sanitaria, cartacea e/o informatizzata;
c) il Piano Educativo Individuale (PEI) e/o il Piano Assistenziale Individuale (PAI), sottoposti a riformulazione periodica (almeno semestrale), predisposti in forma scritta da parte di equipe multi professionali e condivisi con l’utente, e/o con il famigliare e/o tutore legale di riferimento e/o l’amministratore di sostegno; i Piani vanno sottoposti a revisione in tempi più ravvicinati in caso di significativi mutamenti delle condizioni e bisogni dell’utente;
d) documentazione sulle procedure di accesso e dimissione dal servizio, come concordate con i servizi territoriali competenti;
e) tutta la documentazione cartacea o digitale richiesta ai sensi della normativa sull’accreditamento definitivo.
3 Le attività di monitoraggio e vigilanza in merito all’accreditamento sono svolte in modo integrato e coordinato con le attività di monitoraggio e verifica garantire dal soggetto gestore, così come indicate ai precedenti artt. 4 e 5 assicurando la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli organismi tecnici che esercitano la vigilanza prevista sull’autorizzazione al funzionamento.
4 Sono altresì effettuate verifiche da parte dell’Organismo tecnico di ambito provinciale circa il mantenimento dei requisiti previsti per l’accreditamento, fatte salve eventuali
riorganizzazioni dell’organismo in conseguenza del mutato quadro di riferimento normativo.
5 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle deliberazioni regionali di riferimento.
6 In ogni caso i committenti, per il tramite dei loro uffici tecnici, svolgeranno attività di vigilanza e controllo nei confronti dell’operato del soggetto gestore, riservandosi la più ampia facoltà di procedere a verifiche ispettive, visite, sopralluoghi, ecc. nei luoghi di esecuzione del servizio e sulla documentazione prodotta nel rispetto del principio di efficacia ed efficienza delle risorse impiegate per dette verifiche. Nel caso di vizio o di difformità fra le attestazioni della documentazione prodotta e la regolare esecuzione dei servizi di propria spettanza, la committenza adotterà ogni conseguente provvedimento previsto dal presente contratto o da norme di legge.
7 In specifico:
a) - Verifica: al fine delle verifiche è istituito un flusso documentale tra il soggetto gestore del servizio e i committenti così strutturato:
• per il personale sanitario (infermieri e fisioterapisti): a inizio anno (o anche in momenti successivi in caso di modifica delle condizioni organizzative) attestazione relativa al piano annuale delle attività e alla pianificazione settimanale delle presenze in caso di turno articolato giornalmente;
• per il personale assistenziale: conservazione e messa in disponibilità della documentazione relativa a: nominativo, titolo professionale, formazione professionale e della sicurezza posseduta, nonché: piano annuale delle attività, pianificazione dell’attività giornaliera, pianificazione delle presenze giornaliere ;
• produzione, su richiesta dei committenti o su iniziativa del gestore, di relazioni su eventuali e specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
b) - Monitoraggio:
Entro il giorno 15 di ogni mese successivo al mese di riferimento il soggetto gestore invia all’Azienda USL competente, per il personale sanitario, copia del turno eventualmente effettuato nel mese precedente e relativa attestazione delle ore svolte dagli operatori in struttura, l’elenco degli ospiti e delle relative presenze giornaliere nella singola mensilità di riferimento, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000. Per il personale socio assistenziale il soggetto gestore produce la documentazione prevista dall’articolo 14.
c) - Controllo:
Verifiche periodiche da parte dei soggetti committenti, anche in forma integrata con le verifiche di competenza dell’Organismo tecnico di ambito provinciale e delle commissioni per l’autorizzazione al funzionamento:
• verifica della relazione annuale prodotta dal soggetto gestore ai sensi della normativa sull’accreditamento e delle indicazioni regionali
• possesso da parte dei servizi dei requisiti previsti dalla normativa sull’autorizzazione e sull’accreditamento;
• corrispondenza ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza imposti dalla vigente normativa come, ad esempio, pulizia, ordine, pervietà delle vie di fuga, gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
• erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali: attinenza alla pianificazione dell’assistenza, realizzazione dei Piani Individuali di Assistenza/Piani Educativi Individualizzati;
• presenza di un registro degli utenti costantemente aggiornato;
• modalità di esecuzione degli interventi sanitari, socio-assistenzialie socio educativi (verifica indicatori quali-quantitativi);
• attinenza ai protocolli assistenziali: previsti dalla DGR 514/2009;
• valutazione della qualità percepita dagli ospiti e dalle famiglie;
• verifica degli aggiornamenti della carta dei servizi della struttura da diffondere e consegnare a ciascun utente e/o famigliare al momento dell’ingresso in Struttura e ad ogni revisione.
ART. 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
1 E’ fatto assoluto divieto al soggetto gestore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2 La cessione dei crediti avviene previa autorizzazione dei committenti, in conformità a quanto previsto dalla dall’art. 106, comma 13 del D. Lgs. N. 50/2016.
ART. 24 CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
1 L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per casi riconducibili a cause di forza maggiore rinviando al codice civile la disciplina prevista.
2 In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei committenti che del soggetto gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed
informare gli utenti. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente i committenti sulle motivazioni e sulle cause della interruzione o sospensione e dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie al ripristino del servizio nel minor tempo possibile.
3 Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive e programmabili (manutenzioni, disinfestazioni programmate, etc) dovranno essere concordate tra le parti. A tale scopo il soggetto gestore dovrà acquisire l’assenso dei committenti in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:
a) il soggetto gestore comunica ai committenti con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione del servizio indicando le misure alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione temporanea del servizio;
b) dopo avere acquisito l’assenso dei committenti, il soggetto gestore dovrà adeguatamente informare gli utenti almeno 30 giorni prima dell’inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate;
c) ove possibile il soggetto gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che avverranno con le modalità di cui ai punti precedenti.
4 Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
5 In caso di violazione dei sopra richiamati commi da parte del soggetto gestore, la parte committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.
ART. - 25 PENALI
1 La committenza ha diritto di controllare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e di verificarne lo stato di attuazione secondo le modalità indicate al precedente art. 22.
2 Ove si verifichino inadempienze da parte del soggetto gestore nell’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto, non imputabili ai committenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate dai committenti, questi ultimi si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3 Le penali applicate saranno commisurate all’entità dell’inadempimento rilevata, graduate in base alla gravità della violazione fino ad un massimo di € 2.500,00, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4 In particolare il soggetto gestore è soggetto a penalità nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli standard assistenziali previsti nel presente contratto non dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito;
b) mancata o ritardata attivazione dei piani di emergenza;
c) non adempimento o ritardi superiori a 60 giorni rispetto ai debiti informativi previsti nel presente contratto;
d) mancata restituzione di un ausilio protesico personalizzato.
5 I committenti potranno applicare al soggetto gestore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del presente contratto. In caso di superamento di detto valore massimo i committenti si riservano di procedere alla risoluzione del contratto.
6 I committenti, ove riscontrino inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvedono a contestare al soggetto gestore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte del soggetto gestore di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
7 Nel caso in cui il soggetto gestore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, i committenti provvedono ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa.
8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il soggetto gestore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9 Le penali sono gestite, alternativamente: (a) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per i servizi eseguiti; (b) mediante emissione di specifica nota di accredito.
ART. 26 – RISOLUZIONE
1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non
inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore.
3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore;
b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio;
c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15;
g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore;
h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore;
k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto.
4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.
ART. 27 - REVISIONE E RECESSO
1 I Committenti possono chiedere al soggetto gestore, che è tenuto ad accettare, aumenti o diminuzioni nel limite del 20% (venti per cento) delle prestazioni oggetto del contratto (quinto d’obbligo). Eventuali variazioni di maggiore entità possono comunque essere concordate con il soggetto gestore.
2 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quando per circostanze di fatto o giuridiche il rapporto contrattuale non è più confacente all’interesse pubblico, la parte committente, previa valutazione in sede di Comitato di Distretto (del Comune se coincidente con il territorio del Distretto o della Giunta dell’Unione), può recedere unilateralmente per giusta causa in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 6 mesi, corrispondendo un indennizzo ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
3 Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale, anche in conseguenza della diminuzione delle risorse a disposizione dei committenti;
b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio;
c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
f) variazioni significative dell’andamento della domanda.
4 Quando si verificano i presupposti per il recesso dal rapporto contrattuale o comunque si presentano le condizioni che richiedano una revisione dei volumi di prestazioni o di posti superiori al quinto di quanto previsto nei provvedimenti di accreditamento, i soggetti pubblici committenti formulano al soggetto gestore dei servizi accreditati una proposta di modifica delle pattuizioni ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
1 Il soggetto gestore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e
s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
2 Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal decreto medesimo.
3 I committenti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.
4 I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6 In relazione all’esecuzione del presente contratto il soggetto gestore viene designato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. 196/2003, quale responsabile esterno del trattamento dei dati di cui i Committenti sono titolari ove tali dati vengano trasferiti al Gestore. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adottare idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare riscontro ad istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli art.
7 e ss. del Codice; qualora la risposta all’istanza richieda l’apporto dei Committenti, il Gestore trasmetterà tempestivamente la richiesta ai Committenti, affinchè provvedano per gli aspetti di propria competenza;
d) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovraintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
e) nel consentire ai committenti, in quanto titolari del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo agli stessi piena collaborazione.
7 Analogamente, il soggetto gestore, nella qualità di titolare del trattamento dei dati di propria competenza, nomina i Committenti, nella persona dei Legali Rappresentanti, quali Responsabili esterni del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.196/2003.
ART. 29 OBBLIGHI DI INTEGRITA’ E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
1 In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, il soggetto gestore espressamente ed irrevocabilmente rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, nei limiti di quanto applicabile.
2 Inoltre il soggetto gestore:
a) riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
b) riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si impegna a non impiegare nello svolgimento del servizio personale in regime di incompatibilità ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
3 Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero il soggetto gestore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, c. 3, d.P.R. 62/2013, per fatto e colpa soggetto gestore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 30 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (D.LGS. N. 81/2008)
1 Il soggetto gestore dei servizi accreditati si impegna:
a) ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei confronti dei lavoratori e degli operatori incaricati per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto di servizio, previste dal D.Lgs.81/2008, avendo riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi in questione;
b) ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
c) a comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi del Datore di lavoro e del Responsabile del servizio per la sicurezza.
ART. 31 REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
1 Tutte le eventuali spese relative al presente contratto sono a carico del soggetto gestore.
2 Per la sua natura di convenzione, al contratto non si applicano i diritti di segreteria.
3 Se il soggetto gestore è una Onlus, il contratto è esente dall’imposta di bollo; in tutti gli altri casi l’imposta sarà applicata.
4 Il presente contratto, redatto per scrittura privata, è registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’ art. 5, comma 2 del D. P. R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. Sarà obbligata al pagamento dell’imposta di registro solo la parte richiedente la registrazione.
ART. 32 ELEZIONE DEL FORO
1 In caso di lite tra le parti, il foro competente è quello afferente al territorio in cui ha sede il servizio/struttura.
ART. 33 NORME FINALI
1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
ART. 34 ALLEGATI
1 Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio i seguenti allegati:
- allegato n. 1 (Scheda dati tecnici ed economici del servizio)
- allegato n. 2 (Scheda dati tecnici ed economici del personale sanitario)
Letto, approvato, sottoscritto,
I SOGGETTI COMMITTENTI:
IL SOGGETTO GESTORE:
Luogo , Data
STRUTTURA "Sorgente" ANN0 2018 dal 01/04/2018 POSTI ACCREDITATI N.8
ALLEGATO 1 "DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL SERVIZIO"
A | B | C | D | E | TOT. | |
Classificazione ospiti valevole per il 2018 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Costo del lavoro di riferimento in base al contratto di lavoro applicato
Costo del lavoro di riferimento di cui all'allegato A
85,00 | 58,25 | 36,80 |
91,50 | 63,08 | 40,50 |
Elementi di flessibilità in diminuzione | ||||
rapporto OSS/educatori | 0,28 | 0 | 0 | 0 |
apertura giornaliera inferiore a 8 ore | 7,80 | -2,01 | -2,01 | -2,01 |
Elementi di flessibilità in aumento |
aumento per maggior costo del lavoro |
gestione del servizio in regime di non esenzione iva |
6,50 | 4,83 | 3,70 |
2,50 | 1,25 | 0,75 |
Costo del servizio rideterminato
Costo del servizio di riferimento regionale da DGR 273/2016
B | C | D |
115,30 | 88,00 | 66,70 |
122,30 | 92,05 | 69,15 |
Elementi in aumento per servizi con standard più elevati al 15/03/2010 | |
apertura superiore alle 8 ore | 0,00% |
maggior numero educatori presenti nel rapporto educatori/OSS | 1,5% |
numero operatori in più presenti | 0,00% |
totale percentuale maggiorazione costo del servizio | 1,50% |
COSTO DEL SERVIZIO RIDETERMINATO | A+25% | B | C | D | E |
154,48 | 124,08 | 93,43 | 70,16 | 56,13 |
Figure Professionali | numero operatori a tempo pieno in unità equivalenti richiesti | numero operatori a tempo pieno in unità equivalenti offerti |
COORDINATORE | 0,27 | 0,28 |
OSS | 1,80 | 1,00 |
EDUCATORE | 2,70 | 3,50 |
TOT. (oss+educatore) | 4,50 | 4,50 |
Allegato n 2 : Dati tecnici ed economici del personale sanitario – Contratto di Servizio anno 2018 dal 01/04/2018 al 31/12/2018
DENOMINAZIONE STRUTTURA
LA SORGENTE
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO
Posti n°8 Orario Apertura 8,30 - 16,30 Giorni/sett di apertura 5 Giorni/anno di apertura 230 | Assistenza Infermieristica (comprensiva delle attività di partecipazione dei PAI/PEI) | Assistenza Riabilitativa - FT – (comprensiva delle attività di partecipazione dei PAI/PEI) |
Parametro applicato | Come da DGR 514/2009 e s.m.i. | Rimborso prestazioni indicate dal medico fisiatra dell'UVM distrettuale |
n°ore settimanali | 1 | |
n°ore annue | 46 |
1. Se il Soggetto Gestore si avvale di personale infermieristico che presta servizio in regime di libera professione, l’AUSL riconosce a rimborso le spese effettivamente sostenute e comunque fino all'importo massimo di € 23,30/ora + IVA se ed in quanto dovuta.
2. Se il soggetto gestore si avvale di personale riabilitativo che presta servizio in regime di libera professione, l’AUSL riconosce a rimborso le spese effettivamente sostenute e comunque fino all'importo massimo di € 21,80/ora + IVA se ed in quanto dovuta.
3. Resta inteso che sarà applicato il disposto di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 per l’applicazione di IVA alle Cooperative, se e in quanto dovuta.
4. In armonia con quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 676 del 08.03.2018, per il personale infermieristico e riabilitativo dipendente dal Soggetto Gestore, con CCNL Cooperative Sociali, l’AUSL riconosce a rimborso € 24,24 all’ora (IVA inclusa se ed in quanto dovuta) per il personale infermieristico e di € 22,77 all’ora (IVA inclusa se ed in quanto dovuta) per il personale riabilitativo.
5. Per quanto concerne le ore di aggiornamento tecnico professionale specifico, attinenti alle mansioni svolte, devono essere svolte almeno 12 ore/anno per unità a tempo pieno equivalente, con esclusione della formazione obbligatoria in tema di sicurezza. Tali ore sono già ricomprese nel rimborso orario di cui al punto precedente e la loro effettuazione deve essere documentata all’Azienda USL della Romagna, se richiesto.
6. Si precisa che il presente allegato tecnico potrà essere soggetto a revisione anche nel corso del 2018, qualora la Regione Xxxxxx Xxxxxxx definisca la specifica tariffa di riferimento per le prestazioni sanitarie, di cui all’art. 4.1 della DGR n. 273/2016. In tale ipotesi le parti si impegnano a sottoscrivere un nuovo allegato tecnico.
Luogo e data
Per L’unione dei Comuni /Comune Per l’AUSL Romagna – Direttore Distretto di Rimini
Per il Soggetto Gestore