FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE Clausole campione

FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1 L’AUSL assicura il rimborso del personale sanitario messo a disposizione dal soggetto gestore oppure assicura direttamente le prestazioni sanitarie infermieristiche e fisioterapiche con proprio personale per la partecipazione alla definizione dei PEI/PAI. Con le stesse modalità viene assicurata la presenza di Infermieri e Fisioterapisti per il tempo necessario a garantire l’assistenza così come prevista dai PAI e dai PEI. 2 Il soggetto gestore assicura la piena integrazione delle prestazioni sanitarie con tutte le altre attività dei servizi accreditati, nel rispetto del principio della responsabilità gestionale unitaria, che si riferisce a tutte le attività assistenziali e di cura, comprensive anche dell'assistenza infermieristica e fisioterapica, così come indicato nella DGR n. 715/2015, anche quando la presenza del personale Infermieristico e Fisioterapico sia assicurata mediante personale condiviso tra diversi servizi socio sanitari accreditati afferenti allo stesso soggetto gestore 3 Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli ospiti/utenti ammessi ai servizi oggetto del contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture: A. Attività e prestazioni sanitarie fornite direttamente dall’Azienda USL A. 1) Assistenza farmaceutica 1 La dotazione dei farmaci presenti all'interno della struttura corrisponde alla somma delle singole prescrizioni di ogni utente da parte del proprio MMG (anche su prescrizione specialistica) in rapporto ai bisogni dei singoli. Nella cartella socio- sanitaria dell'utente deve essere inserito e aggiornato il piano terapeutico/farmacologico. I farmaci vanno custoditi in appositi armadietti e scatole chiuse contrassegnate dal nominativo dell'utente. Il luogo di conservazione non deve essere accessibile ad estranei. 2 Relativamente ai dispositivi medici di uso corrente l’Azienda USL fornisce quelli necessari per il governo dei processi terapeutici di seguito indicati: - somministrazione e gestione di terapia infusiva ed intramuscolare, sottocutanea, etc. (aghi, cateteri venosi, deflussori e raccordi, siringhe); - somministrazione e gestione di terapia antalgica; - Gestione del cateterismo vescicale (Kit per cateterismo vescicale, cateteri vescicali, sacche per raccolta urine, tappi); - somministrazione e gestione nutrizione enterale con PEG o SNG e parenterale, (sacche, deflussori, raccordi, nutrizioni enterali e parenterali e integratori nelle forme previste dalla Circolare Regionale n.4/2004. - somministrazione terapia...
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1 Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli ospiti/utenti ammessi ai servizi oggetto del contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture. A. Attività e prestazioni sanitarie fornite direttamente dall’Azienda USL 2 Per quanto riguarda le Case Residenze per Xxxxxxx non Autosufficienti, le attività, le prestazioni e gli standard a queste riferiti vengono effettuate in esecuzione della DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni), della DGR n. 514/2009 e s.m.i, della DGR n. 715/2015 e della DGR n. 273/2016, nel rispetto delle norme in vigore e di quanto specificato nel presente contratto di servizio e di seguito elencate. 3 Gli standard del personale infermieristico, riabilitativo e medico dovranno essere adeguati alle eventuali modifiche agli standard che interverranno nel corso della durata del contratto, sulla base della normativa regionale di riferimento. 4 Relativamente alla eventuale singola accoglienza, su posti accreditati come CRA e nei termini di quanto previsto dalla DGR 840/2008, di soggetti affetti da gravissime forme di disabilità acquisite ai sensi della DGR 2068/2004, l’Azienda USL ed il soggetto gestore assicurano le prestazioni sanitarie previste dalla citata DGR 840/2008, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato DD della DGR n. 514/2009, così come da ultimo modificata con DGR n. 715/2015. Per le prestazioni fornite dal soggetto gestore, l’Azienda USL provvederà al rimborso con tariffa concordata tra le parti sulla base di quanto indicato dalla DGR 840/2008 per questa evenienza. 5 Relativamente ad eventuale nucleo specificamente dedicato all’accoglienza di soggetti affetti da gravissime forme di disabilità acquisite e rispondente ai criteri fissati dalla DGR 2068/2004, l’Azienda USL assicura solo le prestazioni sanitarie previste dalla DGR 840, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato DE della DGR n. 514/2009, A.1) Coordinamento distrettuale dell’attività medica. 6 L’attività di coordinamento dell’assistenza Medica nelle strutture residenziali nell’ambito del Distretto viene svolta secondo le modalità indicate dalla DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dalla DGR n. 273/2016: - promozione e realizzazione di protocolli diagnostico-terapeutici e riabilitativi per le patologie prevalenti e controllo sull’applicazione dei protocolli diagnostici e terapeutici; - vigilanza igienico-sanitaria ed adozione di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente Ser...
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le seguenti prestazioni: - assistenza farmaceutica; - assistenza medica; - assistenza infermieristica; - assistenza riabilitativa e protesica. Per la specifica gestione delle prestazioni sanitarie si richiamano i contenuti della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti”. Con particolare riferimento al personale sanitario si rimanda ai successi articoli, specificando che il rimborso del costo sostenuto dall’ASP per l’acquisizione diretta del personale infermieristico e della riabilitazione dovrà essere effettuato sulla base del rimborso orario della effettiva presenza in struttura, nei limiti massimi indicati dalla Regione con la propria Circolare 7/2007 sopracitata, come aggiornati con successive comunicazioni, di cui ultima la Nota RER del 12/05/2010 Prot. 128866.
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le prestazioni e/o forniture descritte nei punti seguenti: a) integrazione con i servizi sanitari del territorio: b) Assistenza medico-generica: c) Assistenza specialistica: d) Assistenza protesica: e) Assistenza infermieristica: f) Assistenza riabilitativa:
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. Il soggetto produttore svolge la propria attività in un contesto di assistenza sanitaria regolamentato dagli accordi della medicina generale e da tutto quanto disposto dal Dipartimento delle cure primarie. Il soggetto produttore si impegna a conoscere e a collaborare con i diversi professionisti sanitari che operano a domicilio in particolare: - il medico di Medicina Generale agisce, in assenza di altre disposizioni, secondo gli accordi regio- nali ed aziendali ed è di norma informato dell'attività svolta dal soggetto produttore a favore del proprio assistito. Il M.M.G. adegua le proprie prestazioni domiciliari al piano assistenziale stilato in sede di attivazione di particolari progetti di assistenza domiciliare; - l'infermiere del Servizio di assistenza domiciliare infermieristico qualora sia stato attivato un pro- getto di assistenza domiciliare che preveda suoi accessi al domicilio; - il fisioterapista qualora sia stato attivato un particolare progetto di riattivazione/riabilitazione do- miciliare.
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. Al fine di garantire l’indispensabile omogeneità all’intero servizio accreditato, e in base alle direttive aziendali, la fornitura delle prestazioni sanitarie è a cura dell’AUSL di Reggio Xxxxxx distretto di Reggio Emilia, che a tale scopo ha sottoscritto il contratto Distrettuale di Reggio Xxxxxx, al quale si fa rimando per le specifiche definizioni.
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. I soggetti gestori erogano un servizio, in base al programma assistenziale individualizzato o programma educativo individualizzato elaborato dai servizi territoriali competenti, garantendo diverse tipologie di prestazioni, fornite in modo flessibile ed integrato tra professionisti e discipline differenti. Assicurano, ove possibile, piena integrazione con gli interventi e le prestazioni di carattere sanitario (medico, infermieristico e riabilitativo) di competenza dei Dipartimenti Territoriali dell’Azienda USL/Distretto di Vignola. I Dipartimenti Territoriali dell’Azienda USL/Distretto di Vignola, nel corso di valenza del presente contratto di servizio, di concerto con i soggetti gestori, definiranno le procedure e le modalità d’intervento da utilizzare per gli utenti del servizio interessati da PAI che prevedano azioni di preparazione, controllo, aiuto alla somministrazione e somministrazione farmaci.
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1 L’AUSL assicura il rimborso del personale sanitario messo a disposizione dal soggetto gestore oppure assicura direttamente le prestazioni sanitarie infermieristiche e fisioterapiche con proprio personale per la partecipazione alla definizione dei PEI/PAI. Con le stesse modalità viene assicurata la presenza di Infermieri e Fisioterapisti per il tempo necessario a garantire l’assistenza così come prevista dai PAI e dai PEI. 2 Il soggetto gestore assicura la piena integrazione delle prestazioni sanitarie con tutte le altre attività dei servizi accreditati, nel rispetto del principio della responsabilità gestionale unitaria, che si riferisce a tutte le attività assistenziali e di cura, comprensive anche dell'assistenza infermieristica e fisioterapica, così come indicato nella DGR n. 715/2015, anche quando la presenza del personale Infermieristico e Fisioterapico sia assicurata mediante personale condiviso tra diversi servizi socio sanitari accreditati afferenti allo stesso soggetto gestore 3 Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli ospiti/utenti ammessi ai servizi oggetto del contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture: A. Attività e prestazioni sanitarie fornite direttamente dall’Azienda USL
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente contratto, le prestazioni e/o forniture descritte nei punti seguenti: a) integrazione con i servizi sanitari del territorio: si fa rinvio ai protocolli e procedure operative ad uso del Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda USL di Ferrara che saranno pubblicati nell'apposita pagina del sito istituzionale al fine di realizzare la completa condivisione degli stessi con i soggetti gestori. Tale pagina sarà accessibile dal soggetto gestore e dal medico di struttura mediante la creazione di apposite credenziali di accesso. L'Azienda USL di Ferrara comunicherà gli aggiornamenti dei protocolli e delle procedure. b) Assistenza medico-generica: l’Azienda USL di Ferrara a) assicurare l’attività all’interno della struttura residenziale con un numero di accessi settimanali adeguato alla tipologia degli ospiti, in accordo con il Coordinatore della struttura residenziale, di norma non inferiori a 2; b) assicurare le visite richieste in via di urgenza tra le ore 8 e le ore 20 nei giorni feriali secondo le norme convenzionali, anche al di fuori degli accessi previsti; c) assicurare il raccordo con i presidi ospedalieri in caso di ricovero dell’anziano e per le prestazioni ambulatoriali specialistiche; d) assumere la responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute degli anziani ospiti che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi e di educazione sanitaria; e) partecipare agli incontri di programmazione e coordinamento con gli altri operatori della struttura residenziale al fine di assicurare la valutazione multidimensionale dell’anziano, programmare, attuare e verificare i piani individuali di assistenza con l’équipe multiprofessionale; f) partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l’assistenza agli anziani, nell’ambito dei programmi promossi annualmente dall’Azienda USL su base distrettuale, in accordo con il Programma Anziani; g) partecipare agli incontri periodici per la verifica dei programmi di attività dell’intera struttura; h) partecipare all’attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei familiari degli anziani ospiti; i) provvedere, per ciascuno degli ospiti, alla tenuta ed aggiornamento di una cartella sanitaria orientata per problemi concordata a livello aziendale, da cui risultino comunque gli elementi necessari alla classificazione annuale degli anz...

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  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).