FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE Clausole campione

FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1 Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli ospiti/utenti ammessi ai servizi oggetto del contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture.
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1 L’AUSL assicura il rimborso del personale sanitario messo a disposizione dal soggetto gestore oppure assicura direttamente le prestazioni sanitarie infermieristiche e fisioterapiche con proprio personale per la partecipazione alla definizione dei PEI/PAI. Con le stesse modalità viene assicurata la presenza di Infermieri e Fisioterapisti per il tempo necessario a garantire l’assistenza così come prevista dai PAI e dai PEI.
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. I soggetti gestori erogano un servizio, in base al programma assistenziale individualizzato o programma educativo individualizzato elaborato dai servizi territoriali competenti, garantendo diverse tipologie di prestazioni, fornite in modo flessibile ed integrato tra professionisti e discipline differenti. Assicurano, ove possibile, piena integrazione con gli interventi e le prestazioni di carattere sanitario (medico, infermieristico e riabilitativo) di competenza dei Dipartimenti Territoriali dell’Azienda USL/Distretto di Vignola. I Dipartimenti Territoriali dell’Azienda USL/Distretto di Vignola, nel corso di valenza del presente contratto di servizio, di concerto con i soggetti gestori, definiranno le procedure e le modalità d’intervento da utilizzare per gli utenti del servizio interessati da PAI che prevedano azioni di preparazione, controllo, aiuto alla somministrazione e somministrazione farmaci.
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. Il soggetto produttore svolge la propria attività in un contesto di assistenza sanitaria regolamentato dagli accordi della medicina generale e da tutto quanto disposto dal Dipartimento delle cure primarie. Il soggetto produttore si impegna a conoscere e a collaborare con i diversi professionisti sanitari che operano a domicilio in particolare: - il medico di Medicina Generale agisce, in assenza di altre disposizioni, secondo gli accordi regio- nali ed aziendali ed è di norma informato dell'attività svolta dal soggetto produttore a favore del proprio assistito. Il M.M.G. adegua le proprie prestazioni domiciliari al piano assistenziale stilato in sede di attivazione di particolari progetti di assistenza domiciliare; - l'infermiere del Servizio di assistenza domiciliare infermieristico qualora sia stato attivato un pro- getto di assistenza domiciliare che preveda suoi accessi al domicilio; - il fisioterapista qualora sia stato attivato un particolare progetto di riattivazione/riabilitazione do- miciliare.
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente contratto, le prestazioni e/o forniture descritte nei punti seguenti: Ferrara comunicherà gli aggiornamenti dei protocolli e delle procedure.
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente contratto, le prestazioni e/o forniture descritte nei punti seguenti: garantisce, per l'attività medica di diagnosi e cura, la presenza di personale medico nel rispetto dei parametri definiti dalla DGR 514/2009 e ss. mm. ii.. Al momento, in attesa dell'adozione di nuovi atti di indirizzo regionali in materia, si intendono confermate le attuali modalità di erogazione dell'assistenza medica. L’Assistenza medica è garantita mediante un medico convenzionato per la medicina generale individuato secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra Regione Xxxxxx-Romagna e Sindacati medici con relativa sostituzione disposta dal medico stesso in caso di assenza. Il medico incaricato, la cui attività è svolta nell’ambito di schemi organizzativi e programmi di intervento elaborati di intesa con il soggetto gestore ed il Distretto, è tenuto a:
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. 1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le prestazioni e/o forniture descritte nei punti seguenti: si fa rinvio ai protocolli e procedure operative ad uso del Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda USL di Ferrara che saranno pubblicati nell'apposita pagina del sito istituzionale al fine di realizzare la completa condivisione degli stessi con i soggetti gestori. Tale pagina sarà accessibile dal soggetto gestore mediante la creazione di apposite credenziali di accesso. L'Azienda USL di Ferrara comunicherà gli aggiornamenti dei protocolli e delle procedure. il Servizio di Continuità Assistenziale (emergenza territoriale 118) dell’Azienda USL di Ferrara si impegna a garantire l’attività all’interno della struttura. l’Azienda USL di Ferrara, assicura agli ospiti non autosufficienti del Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili, assistenza specialistica programmata, sulla base delle effettive esigenze valutate dal Medico di Medicina Generale (MMG). Circa le modalità operative si fa rinvio a quanto indicato al punto a) del presente articolo. L’Azienda USL si impegna ad assicurare l’assistenza protesica agli utenti aventi diritto a presidi personalizzati di cui all’elenco 1 del Nomenclatore tariffario ai sensi del D.M. n. 332/1999 e ss.mm.ii. . La Struttura deve disporre di una propria dotazione di presidi per assicurare l’assistenza protesica non personalizzata agli utenti. Si fa rinvio a quanto indicato al punto a) del presente articolo. L’Azienda USL si impegna ad assicurare l’assistenza infermieristica nel rapporto minimo di un infermiere per 1 ora alla settimana sino a 14 utenti e di 2 ore settimanali per 15 o più utenti, per assicurare la partecipazione alla definizione dei PEAI e la valutazione della necessità di interventi infermieristici, ed in aggiunta deve essere assicurata la presenza di infermieri per il tempo necessario a garantire quanto previsto dai PEAI e per l’assistenza indiretta correlata. Presso il Centro “Pilacà” sono garantite, sulla base delle valutazioni svolte dal Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda USL di Ferrara, n. 5 ore di assistenza infermieristica alla settimana. Eventuali sopraggiunte diverse esigenze, a fronte di mutate necessità assistenziali degli ospiti, adeguatamente motivate, dovranno essere inviate al Dipartimento Cure Primarie, area Disabilità Adulti, che provvederà, con la Direzione Infermieristica, ad effettuare le valutazioni del ...
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le seguenti prestazioni: - assistenza farmaceutica; - assistenza medica; - assistenza infermieristica; - assistenza riabilitativa e protesica. Per la specifica gestione delle prestazioni sanitarie si richiamano i contenuti della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti”. Con particolare riferimento al personale sanitario si rimanda ai successi articoli, specificando che il rimborso del costo sostenuto dall’ASP per l’acquisizione diretta del personale infermieristico e della riabilitazione dovrà essere effettuato sulla base del rimborso orario della effettiva presenza in struttura, nei limiti massimi indicati dalla Regione con la propria Circolare 7/2007 sopracitata, come aggiornati con successive comunicazioni, di cui ultima la Nota RER del 12/05/2010 Prot. 128866.
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. Al fine di garantire l’indispensabile omogeneità all’intero servizio accreditato, e in base alle direttive aziendali, la fornitura delle prestazioni sanitarie è a cura dell’AUSL di Reggio Xxxxxx distretto di Reggio Emilia, che a tale scopo ha sottoscritto il contratto Distrettuale di Reggio Xxxxxx, al quale si fa rimando per le specifiche definizioni.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.