CONTINUITA’ DEL SERVIZIO Clausole campione

CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. 1 L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per casi riconducibili a cause di forza maggiore rinviando al codice civile la disciplina prevista.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. Il servizio oggetto della presente convenzione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, il Gestore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 «Principi sull’erogazione dei servizi pubblici» (s.m.i.). In caso di sciopero programmato del personale, il Gestore dovrà preavvisare gli utenti degli impianti almeno due giorni prima in merito alla possibile interruzione del servizio a causa dello sciopero. In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà imputabile alla controparte. In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o gravi guasti agli impianti, ecc.) o di altri inconvenienti di qualsiasi natura tali da impedire lo svolgimento del servizio, il Gestore dovrà avvisare tempestivamente il Comune e gli utenti. L’emergenza dovrà essere limitata a 2 giorni al massimo.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell’Azienda USL che della Coop. Tragitti, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. La Coop. Tragitti avrà cura di informare tempestivamente l’Azienda USL sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell’Azienda USL, per esigenze di pubblico interesse, la stessa si impegna a darne congruo preavviso alla Coop. Tragitti per consentire l’opportuna informazione dell’utenza. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l’art. 7 lett. g) della L. 146/90.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. Il servizio oggetto del presente Capitolato, in quanto di pubblica utilità, dovrà essere espletato con assoluta continuità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del servizio, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale, o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda, con opportuno preavviso. In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l’efficienza del servizio con adeguata sostituzione.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. 1. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. 1. L’erogazione del servizio agli ospiti, così come programmato, non può essere interrotto o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. 1) L’erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. Il servizio non deve subire interruzioni se non per cause di forza maggiore che non coinvolgano la responsabilità del concessionario. Al verificarsi di interruzioni del servizio, il soggetto concessionario ne dà sollecita ed esaustiva comunicazione e spiegazione al Comune, che può farne imputazione alla responsabilità del concessionario, se le giustificazioni offerte non sono considerate sufficienti ad escluderla. Il servizio di ristorazione deve funzionare secondo il calendario scolastico annualmente stabilito, e inoltre nel mese di luglio per i pasti relativi al “servizio supplementare” di cui all’art. 11, e nei mesi di luglio ed eventualmente agosto limitatamente all’Xxxxx Xxxx per la consegna delle derrate al crudo. Tutto ciò, tenuto conto dei giorni di sospensione delle lezioni autonomamente stabiliti dalle singole Istituzioni scolastiche e dei giorni che, pur inseriti nel calendario scolastico, avranno le lezioni sospese per qualsiasi motivo. In caso di sciopero programmato dal personale scolastico, il soggetto concessionario sarà avvertito a cura del Comune delle eventuali possibili ripercussioni sul servizio almeno 24 ore prima; entro le ore 9.30 del giorno interessato dallo sciopero, verrà comunicato al soggetto concessionario il fabbisogno reale in termini di pasti. Per quanto concerne gli scioperi che investano il personale dipendente del soggetto concessionario, il concessionario opera in modo da garantire un funzionamento almeno minimo del servizio e dovrà darne comunicazione al Comune con preavviso di almeno 24 ore, ed impegnarsi ad attuare soluzioni alternative per i menù, la cui composizione va concordata con il Comune. E’ tassativo il rispetto di quanto segue. In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, dell’erogazione del gas o gravi guasti agli impianti, ecc.) tali da impedire per un tempo prolungato la produzione dei pasti nel Centro unico di cottura, il soggetto concessionario dovrà essere in grado di provvedere alla preparazione dei pasti in un centro alternativo, a sua libera scelta per tipologia e natura contrattuale, e geograficamente situato in modo tale da consentire la consegna dei pasti tassativamente entro 60 minuti dalla loro produzione; il rispetto di tale disposizione sarà verificato facendo ricorso alle funzioni di utilità offerte dal sito web Google Maps e relative indicazioni su percorsi e tempi. Se la sospensione dell’attività di produzione dei pasti nel Centro unico di cottura di Ase...
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. ACQUEDOTTO 19
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. I servizi oggetto del presente appalto sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12.06.1990 n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni.