CONTINUITA’ DEL SERVIZIO Clausole campione
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. 1 L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per casi riconducibili a cause di forza maggiore rinviando al codice civile la disciplina prevista.
2 In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei committenti che del soggetto gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente i committenti sulle motivazioni e sulle cause della interruzione o sospensione e dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie al ripristino del servizio nel minor tempo possibile.
3 Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive e programmabili (manutenzioni, disinfestazioni programmate, etc) dovranno essere concordate tra le parti. A tale scopo il soggetto gestore dovrà acquisire l’assenso dei committenti in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:
a) il soggetto gestore comunica ai committenti con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione del servizio indicando le misure alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione temporanea del servizio;
b) dopo avere acquisito l’assenso dei committenti, il soggetto gestore dovrà adeguatamente informare gli utenti almeno 30 giorni prima dell’inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate;
c) ove possibile il soggetto gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che avverranno con le modalità di cui ai punti precedenti.
4 Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
5 In caso di violazione dei sopra richiamati commi da parte del soggetto gestore, la parte committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell’Azienda USL che della Coop. Tragitti, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. La Coop. Tragitti avrà cura di informare tempestivamente l’Azienda USL sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell’Azienda USL, per esigenze di pubblico interesse, la stessa si impegna a darne congruo preavviso alla Coop. Tragitti per consentire l’opportuna informazione dell’utenza. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l’art. 7 lett. g) della L. 146/90.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. Il servizio oggetto della presente convenzione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, il Gestore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 «Principi sull’erogazione dei servizi pubblici» (s.m.i.). In caso di sciopero programmato del personale, il Gestore dovrà preavvisare gli utenti degli impianti almeno due giorni prima in merito alla possibile interruzione del servizio a causa dello sciopero. In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà imputabile alla controparte. In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o gravi guasti agli impianti, ecc.) o di altri inconvenienti di qualsiasi natura tali da impedire lo svolgimento del servizio, il Gestore dovrà avvisare tempestivamente il Comune e gli utenti. L’emergenza dovrà essere limitata a 2 giorni al massimo.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. 1. L’Appaltatore si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente capitolato senza interruzione per qualsiasi circostanza.
2. In nessun caso può, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che deve essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.
19.1. Scioperi
1. I servizi oggetto di appalto rientrano, nella loro globalità, nell’ambito applicativo della L. 146/90, come modificata dal D.L. 146/15 convertito in L. 182/15 nonché, così come ritenuto dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo Sciopero dei Servizi Pubblici Essenziali con parere del 12/1/17, in quello dell’Accordo nazionale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 19/9/02, come recentemente modificato dal successivo accordo dell’8/3/16 (“Accordo 2016”).
2. L’Appaltatore per garantire le finalità di cui all’art. 1, c. 2, della L. 146/90 dovrà assicurare, nell’espletamento del contratto, anche in caso di sciopero del proprio personale, l'erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 2, c. 2 dell’Accordo 2016 nonché il rispetto, nell’effettuazione degli scioperi, delle modalità di cui all’art. 4 dell’Accordo 2016.
3. In particolare, e fermo quanto previsto dall’Accordo 2016, per prestazioni indispensabili si intendono:
a) la pubblica fruizione degli spazi espositivi, delle collezioni, dei cortili e dei giardini dei Musei Civici di Venezia nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti dei Musei Civici. Tra questi ultimi rientrano necessariamente le sedi museali di Palazzo Ducale e il Museo Correr in quanto simbolo della storia e della cultura di Venezia e, come tali, meta indiscussa di primario interesse dei visitatori della città, dei residenti dell’area metropolitana di Venezia e della regione.
b) la tutela, custodia e vigilanza dei Musei Civici, ivi inclusa la funzione di coordinamento di cui all’art. 7.4 che deve essere assicurata nell’arco delle 24 ore;
4. L’inadempimento dell’Appaltatore a quanto previsto di precedenti commi 2 e 3 comporta l’applicazione delle penali previste dall’art. 27.1.1. In caso di reiterata applicazione di tre penali, per il medesimo inadempimento, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. Il servizio oggetto del presente Capitolato, in quanto di pubblica utilità, dovrà essere espletato con assoluta continuità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del servizio, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale, o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda, con opportuno preavviso. In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l’efficienza del servizio con adeguata sostituzione.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. ACQUEDOTTO 20
5.4.1 Continuità e servizio sostitutivo di emergenza 20
5.4.2 Sospensione programmata del servizio 20
5.4.3 Pronto intervento 20
5.4.4 Situazioni di pericolo o rischio di danni 21
5.4.5 Crisi idrica da scarsità 21
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. 1. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per casi riconducibili a cause di forza maggiore rinviando al codice civile la disciplina prevista.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei committenti che del soggetto gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente i committenti sulle motivazioni e sulle cause della interruzione o sospensione e dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie al ripristino del servizio nel minor tempo possibile.
3. Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive e programmabili dovranno essere concordate tra le parti.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
5. In caso di violazione dei sopra richiamati commi da parte del soggetto gestore, la parte committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. Il servizio non deve subire interruzioni se non per cause di forza maggiore che non coinvolgano la responsabilità del concessionario. Al verificarsi di interruzioni del servizio, il soggetto concessionario ne dà sollecita ed esaustiva comunicazione e spiegazione al Comune, che può farne imputazione alla responsabilità del concessionario, se le giustificazioni offerte non sono considerate sufficienti ad escluderla. Il servizio di ristorazione deve funzionare secondo il calendario scolastico annualmente stabilito, e inoltre nel mese di luglio per i pasti relativi al “servizio supplementare” di cui all’art. 11, e nei mesi di luglio ed eventualmente agosto limitatamente all’Xxxxx Xxxx per la consegna delle derrate al crudo. Tutto ciò, tenuto conto dei giorni di sospensione delle lezioni autonomamente stabiliti dalle singole Istituzioni scolastiche e dei giorni che, pur inseriti nel calendario scolastico, avranno le lezioni sospese per qualsiasi motivo. In caso di sciopero programmato dal personale scolastico, il soggetto concessionario sarà avvertito a cura del Comune delle eventuali possibili ripercussioni sul servizio almeno 24 ore prima; entro le ore 9.30 del giorno interessato dallo sciopero, verrà comunicato al soggetto concessionario il fabbisogno reale in termini di pasti. Per quanto concerne gli scioperi che investano il personale dipendente del soggetto concessionario, il concessionario opera in modo da garantire un funzionamento almeno minimo del servizio e dovrà darne comunicazione al Comune con preavviso di almeno 24 ore, ed impegnarsi ad attuare soluzioni alternative per i menù, la cui composizione va concordata con il Comune. E’ tassativo il rispetto di quanto segue. In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, dell’erogazione del gas o gravi guasti agli impianti, ecc.) tali da impedire per un tempo prolungato la produzione dei pasti nel Centro unico di cottura, il soggetto concessionario dovrà essere in grado di provvedere alla preparazione dei pasti in un centro alternativo, a sua libera scelta per tipologia e natura contrattuale, e geograficamente situato in modo tale da consentire la consegna dei pasti tassativamente entro 60 minuti dalla loro produzione; il rispetto di tale disposizione sarà verificato facendo ricorso alle funzioni di utilità offerte dal sito web Google Maps e relative indicazioni su percorsi e tempi. Se la sospensione dell’attività di produzione dei pasti nel Centro unico di cottura di Ase...
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. Le attività di ricondizionamento dei camici TTR, espletate presso gli stabilimenti esterni, dovranno garantire le consegne secondo i fabbisogni concordati. Dovranno essere costantemente garantiti i reintegri delle scorte affinché siano tali da fronteggiare qualsiasi urgenza/emergenza possa verificarsi. L’Appaltatore si impegna a prestare, con regolarità e con continuità, il servizio di fornitura del materiale in TTR, indipendentemente da scioperi o da assemblee sindacali generali e di categoria, indette in sede nazionale, regionale e locale. Resta inteso che nel caso di urgenze/emergenze l’Appaltatore dovrà garantire procedure prioritarie per il ritiro/consegna del materiale su richiesta della Stazione Appaltante, in deroga alle normali procedure contrattualmente concordate.
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. 12 Art. 22 – PRESENZA DI PERSONALE 12 Art. 23 – TENUTA DEI VIALI 12