REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO Clausole campione
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1. La remunerazione del servizio oggetto del presente contratto, approvata dal Comitato di Distretto e aggiornata a cadenza annuale o secondo quanto stabilito dalle vigenti normative, è assicurata attraverso tariffe, composte dalle voci di seguito indicate e remunerate con le modalità di cui al successivo ART. 13:
a) la quota Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (F.R.N.A.), a carico dell’Unione Terre di Castelli, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.2110/09, D.G.R. n. 292/2014 e successive disposizioni regionali;
b) la quota di prestazioni sanitarie, di cui al precedente art. 9 , tramite rimborso a carico dell'AUSL - Fondo Sanitario Regionale (F.S.R.), corrisposto in maniera differenziata in base alla tipologia di servizio;
c) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, con eventuale supporto del servizio sociale in caso di rilevato bisogno economico.
2. L'importo delle tariffe di cui al precedente comma è calcolato, sulla base delle disposizioni della DGR 2110/2009, DGR 292/2014 e DGR 715/2015, tramite l’utilizzo del sistema di calcolo regionale, a partire dalla classificazione degli ospiti valevole al momento della stipula, oltre che dalla stima del costo del lavoro del personale sociale e socio-assistenziale (OSS, RAA, Coordinatore, Animatore) e sanitario. Tale importo si intende comprensivo delle quote IVA e IRAP, se e ove previste.
3. La quota a carico del FRNA e la quota a carico degli utenti saranno aggiornate sulla base della classificazione annuale degli ospiti, oltre che in ottemperanza ad eventuali disposizioni regionali del sistema tariffario regionale, fatta salva la possibilità, già prevista dalla DGR 2110/09 punto 2.1, di rivalutazione in corso d’anno, in caso di significativo mutamento del case-mix. La quota a carico del FSR sarà adeguata secondo eventuali aggiornamenti delle disposizioni regionali.
4. In caso di adozione di nuovi provvedimenti regionali riguardanti il sistema tariffario dei servizi di cui al presente contratto per l’accreditamento definitivo, nonché in caso di variazione della messa in disponibilità di fattori produttivi da parte del Gestore, gli importi di cui al presente articolo saranno conseguentemente modificati. Ai sensi di quanto disposto nella Circolare n. 312102 del 27.12.2011 della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali del Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza della Regione Xxxxxx Xxxxxxx avente oggetto "Precisazioni in merito a quesiti in materia di accre...
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1 La remunerazione dei servizi oggetto del contratto è assicurata attraverso:
a) il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
b) le quote di contribuzione dovute dagli utenti;
c) la quota residua, tra quanto dovuto dal cittadino e quanto a carico del FRNA, a carico della gestione associata dei Comuni.
d) il rimborso, da parte dell’Azienda USL, delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell’Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale).
2 Spetta al Comitato di Distretto (al Comune se coincidente con il territorio del Distretto o alla Giunta dell’Unione) la programmazione annuale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e l’approvazione delle linee di indirizzo omogenee a livello di ambito distrettuale per quanto riguarda l’uso delle risorse del FRNA, nonché la determinazione della contribuzione a carico degli utenti.
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1 La remunerazione dei servizi oggetto del contratto è assicurata attraverso:
a) il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
b) le quote di contribuzione dovute dagli utenti;
c) la quota residua, tra quanto dovuto dal cittadino e quanto a carico del FRNA, a carico della gestione associata dei Comuni.
d) il rimborso, da parte dell’Azienda USL, delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell’Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale).
2 Spetta al Comitato di Distretto (al Comune se coincidente con il territorio del Distretto o alla Giunta dell’Unione) la programmazione annuale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e l’approvazione delle linee di indirizzo omogenee a livello di ambito distrettuale per quanto riguarda l’uso delle risorse del FRNA, nonché la determinazione della contribuzione a carico degli utenti.
3 Nella tariffa di cui all’allegato 1 non è compreso il costo del servizio di trasporto da casa verso la struttura e dalla struttura verso casa. Il servizio di trasporto qualora venisse fornito dal soggetto gestore, a favore degli utenti che ne facciano richiesta, il relativo costo sarà remunerato come segue: - € 8,00 a carico dell’ospite che usufruisce del servizio e del Comune; - € 8,00 a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Detto servizio non seguirà automaticamente la clausola ex art. 3 comma n.3, in tal senso i committenti restano liberi alla scadenza di decidere se rinnovare o meno il trasporto indipendentemente dal servizio principale.
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 0.Xx remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Contratto di servizio, è predeterminata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione. 0.Xx remunerazione del servizio è garantita attraverso la determinazione di una retta (quota di contribuzione) a carico dell’ospite/Unione e di due ordini di tariffa a carico del FRNA, da applicare alternativamente in base alle condizioni degli ospiti come specificato al successivo punto 5 3.Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, alla remunerazione del servizio concorre altresì il rimborso da parte dell’AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell’Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale) nei termini stabiliti dal CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’UNIONE VAL D’ENZA L’AUSL DI REGGIO E. – DISTRETTO DI MONTECCHIO E., E ASP “XXXXX XXXXXXX” DI SAN POLO, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO OGGETTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO richiamato in premessa 4.L’importo della tariffa e delle quote di contribuzione degli utenti/Unione sono determinati dall’Ufficio di Piano Unione Val d’Enza, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e dell’esito della valutazione degli utenti; al valore medio di struttura sono applicati gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.
5. Per l’anno 2021, primo di validità del presente contratto, la tariffa e la retta a carico utente/comune, sono così determinate: CD X.Xxxxxx d’Enza – CD San Polo d’Enza – CD Montecchio Xxxxxx - CD Villa Diamante Campegine Tariffa a carico del FRNA: - Livello base € 26,75 per giornata - Livello disturbi del comportamento € 35,20 per giornata Tariffa a carico utente/Comune: - € 29,35 per giornata CD Cavriago Tariffa a carico FRNA: - Livello base € 23,10 - Livello disturbi del comportamento € 31,10 Tariffa a carico utente/Comune - € 29,35 per giornata 6.Con riferimento ai posti non ricompresi nel contratto con Ausl, la quota a carico del FRNA viene posta a carico dell’Unione
7. Nel corso di validità del presente contratto, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono rideterminati annualmente dall’Ufficio di Piano e approvati dalla Giunta dell’Unione con funzioni di Comitato di Distretto. I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC con la specifica indicazione della da...
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1 La remunerazione dei servizi oggetto del contratto è assicurata attraverso:
a) il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
b) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate, così come previsto dai vigenti regolamenti in materia;
c) il rimborso, da parte dell’Azienda USL, delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell’Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale).
2 Spetta al Comitato di Distretto (al Comune se coincidente con il territorio del Distretto o alla Giunta dell’Unione) la programmazione annuale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e l’approvazione delle linee di indirizzo omogenee a livello di ambito distrettuale per quanto riguarda l’uso delle risorse del FRNA, nonché la determinazione della contribuzione a carico dei cittadini.
3 Il costo del servizio di trasporto da e per la residenza degli ospiti fruitori del servizio sono calcolate e remunerate, ai sensi del punto 3.1 della DGR 273/2016, come segue: - € 2,50 a carico dell’ospite che usufruisce del servizio; - € 2,50 a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1. Verrà riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari ad euro 6,00 (sei/00) per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale;
2. Di riconoscere euro 1,00 (uno/00) omnicomprensivo, per ogni inoculo, per gli oneri relativi alle funzioni organizzative e dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo.
3. Alle farmacie, inoltre, verrà fornito, da parte dell’ASUR uno stock di siringhe con la prima fornitura di vaccini anti Covid-19 e l’adrenalina in forma di auto somministrazione che dovrà essere riconsegnata all’ASUR.
4. Le farmacie emetteranno all’ASUR una fattura mensile per il servizio effettuato.
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1. Il test rapido per la ricerca dell’antigene SARS – CoV-2 sarà a carico degli assistiti che intenderanno sottoporsi al servizio.
2. L’esecuzione del test antigenico rapido avverrà a carico del cittadino con un costo che non potrà superare la cifra di Euro 18,00 (iva inclusa) per i test antigenici rapidi e di Euro 19,00 (iva compresa) per i test sierologici rapidi, comprensiva di tutto il materiale di consumo idoneo per l’esecuzione del test.
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso: del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. Nel corso di esecuzione del contratto, relativamente a ciascun periodo di riferimento finalizzato alla remunerazione del servizio, il corrispettivo complessivo per l’erogazione del servizio stesso sarà determinato come somma di: • corrispettivo per l’esecuzione dei change standard, • corrispettivo per l’esecuzione dei change non standard al netto del numero di ticket di change inclusi nel servizio di Presidio operativo. Tenendo conto del numero di FTE che costituiscono il team di presidio operativo e considerando in ordine cronologico di chiusura i ticket di change chiusi nel periodo di riferimento, si sommano progressivamente i tempi massimi di risoluzione previsti, in funzione della relativa classe per i ticket standard o puntualmente definiti per quelli non standard, fino ad arrivare ad un numero complessivo di ore pari o eccedente il valore ottenuto come prodotto del numero di FTE di presidio per 250 ore (o il valore migliorativo offerto dal Fornitore). ∑ 𝑇𝑟𝑖𝑠𝑖 >= 𝑁𝐹𝑇𝐸𝑝𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑂𝑅𝐸𝐹𝑇𝐸𝑝𝑟𝑒𝑠 Dove: Trisi rappresenta il tempo massimo di risoluzione per l’i-esimo ticket; NFTEpres rappresenta il numero di FTE che costituiscono il team di presidio operativo nel periodo di riferimento; OREFTEpres rappresenta il numero di ore per attività di change incluse nel servizio di Presidio operativo per ciascun FTE (250 ore o il valore migliorativo offerto); Di conseguenza, sottraendo al numero totale di ticket chiusi quelli ricompresi nel servizio di Presidio operativo, si determina il numero di ticket “efficaci” ai fini della remunerazione del servizio: Dove: 𝑁𝑡𝑐𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑁𝑡𝑐𝑘𝑡𝑜𝑡 − 𝑁𝑡𝑝 Ntckeff rappresenta il numero di ticket efficaci per il calcolo della remunerazione del servizio; Ntcktot rappresenta il numero complessivo di ticket chiusi nel periodo di riferimento; Ntp rappresenta il numero di ticket conteggiati, in ordine di chiusura, per raggiungere la soglia del numero complessivo di ore per attività di change incluse nel servizio di Presidio operativo; Nel numero di ticket efficaci saranno in generale ricompresi sia ticket di change standard che ticket di change non standard; i corrispettivi saranno calcolati come descritto di seguito.
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale è determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore è dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura è determinata con il decreto previsto dal comma 1.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalità di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.
5. A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1 (1).