COMUNE DI MATERA
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COMUNE DI MATERA
Città dei Sassi
Ufficio Segreteria Generale
per la gestione dei rifiuti urbani
TITOLO I “ PRINCIPI E COMPETENZE “. 8
Capitolo 1 “Disposizioni generali“. 8
ART. 1 “Campo di applicazione“ 8
ART. 2 “Finalità e obiettivi”. 8
ART. 3 “Competenze del Comune”. 8
ART. 4 “Classificazione dei rifiuti urbani”. 9
ART. 5 “Definizioni”. 11
ART. 6 “Rifiuti speciali assimilati agli urbani”. 12
I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono considerati assimilabili agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri: 12
ART. 7 “Istituzione della tariffa”. 14
TITOLO II “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA” 15
Capitolo 2 “La raccolta dei rifiuti indifferenziati”. 15
ART. 8 “Oggetto del servizio”. 15
ART. 9 “Principi generali”. 15
ART. 10 “Obblighi dei produttori di rifiuti”. 15
ART. 11 “Ambito di svolgimento del servizio”. 16
ART. 12 “Raccolta e conferimento”. 16
ART. 13 “Raccolta domiciliare con sacchi”. 16
ART. 14 “Raccolta con contenitori”. 17
ART. 15 “Raccolta mediante contenitori non stradali di grandi dimensioni” 18
ART. 16 “Deposito temporaneo“. 19
ART. 17 “Pesatura dei rifiuti”. 19
ART. 18 “Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia di strade, fabbricati e delle aree scoperte” 19
ART. 19 “Modalità del servizio”. 21
ART. 20 “Cestini getta carte e porta rifiuti”. 21
ART. 21 “Pulizia dei mercati” 21
ART. 22 “Pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed altre attività connesse ad esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili“. 22
ART. 23 “Pulizia dei Rioni Sassi”. 23
ART. 24 “Carico e scarico di merci”. 23
ART. 25 “Spurgo dei pozzetti stradali”. 23
ART. 26 “Volantinaggio” 24
Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli. 24
E’ fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all’utenza. 24
Chiunque è interessato alla distribuzione di materiale pubblicitario e/o altro materiale lungo le strade della città, porta a porta ed in ogni altra forma deve presentare apposita istanza al Sindaco nei giorni precedenti la distribuzione stessa allegando il pagamento alla Tesoreria Comunale di £ 300.000 quale cauzione e di £ 50.000 per ogni soggetto distributore. La cauzione potrà essere restituita al soggetto interessato previa relazione del Comando di P.M. che, dovrà vigilare sul rispetto delle forme di distribuzione e delle norme. Inoltre il Comando di P.M. deve vigilare che i soggetti distributori che provengono da fuori sede siano in regola con quanto previsto dal presente regolamento. Le somme relative al pagamento per ogni soggetto distributore verranno inserite nel bilancio del Comune nel capitolo relativo alla raccolta dei rifiuti urbani spazzamento 24
ART. 27 “Animali domestici”. 24
ART. 28 “Opere edili”. 24
ART. 29 “Aree di sosta”. 25
ART. 30 “Altri servizi di pulizia”. 25
ART. 31 “Osservatorio comunale sul ciclo dei rifiuti”. 25
Capitolo 3 “La raccolta differenziata”. 26
ART. 32 “Oggetto del servizio”. 26
ART. 33 “Norme di programmazione”. 27
ART. 34 “Modalità di attuazione del servizio”. 27
Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamento presso il Centro Trattamento Rifiuti “La Martella”, istituito dal Comune. 29
Il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito. Le altre utenze conferiscono con modalità e costi stabiliti dal Cestore del Servizio ed approvati dall’Amministrazione Comunale. 29
ART. 379 “Raccolta porta a porta con sacchi”. 29
ART. 38 “Tipologia dei contenitori” 30
ART. 399 "Raccolta porta a porta con bidoncini carrellati" 30
ART. 4040 “Raccolta della frazione umida e degli scarti di giardino” 30
ART. 421 “Raccolta dei rifiuti da imballaggio” 32
ART. 45 “Informazioni”. 33
Capitolo 4 “Gestione della piattaforma per la raccolta differenziata” 35
ART. 45 “Rifiuti ammessi”. 35
ART. 46 “Conferimento dei rifiuti ingombranti e di beni durevoli” 35
ART. 47 “Conferimento dei rifiuti vegetali” 35
ART. 48 “Conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade”. 36
ART. 49 “Norme generali sul conferimento dei rifiuti”. 36
ART. 50 “Orari di apertura”. 36
ART. 51 “Obblighi dei cittadini”. 36
ART. 52 “Obblighi del gestore/Comune”. 37
Capitolo 5 “I Servizi integrativi” 38
ART. 53 “Istituzione di servizi integrativi”. 38
Capitolo 6 “Altri obblighi del gestore e del produttore”. 39
ART. 54 “Autorizzazioni”. 39
ART. 55 “Organizzazione del servizio” 39
ART. 56 “Ubicazione dei contenitori stradali”. 40
ART. 57 “Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature”. 41
ART. 58 “Aree di trasbordo”. 42
ART. 59 “Divieto di mescolanza dei rifiuti”. 42
ART. 60 “Modalità di conferimento” 42
TITOLO IV DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI. 47
Capitolo 8 "Organizzazione degli interventi comunali". 47
ART. 70 “Abbandono di rifiuti”. 47
ART. 71 “Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati”. 47
TITOLO V “DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. 49
CAPITOLO 9 "LE SANZIONI" 49
ART. 72 “SANZIONI” 49
1) PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, SI APPLICANO SANZIONI AMMINISTRATIVE CON LE MODALITÀ E NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGEN. 689/81, NELL’AMBITO DEI LIMITI MINIMO E MASSIMO DI SOTTO SPECIFICATI: 49
A) PER VIOLAZIONE ALLE NORME DELL’ART. 10 (C. 2) : CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONTENITORI FUORI DEGLI ORARI E GIORNI STABILITI O NON ADEGUATAMENTE CONFEZIONATI: 49
- DA £. 20.000 A £. 150.000 49
B) PER VIOLAZIONE ALLE NORME DELL’ART. 10 (C. 1) : CONFERIMENTO NEI CONTENITORI PREDISPOSTI DAL GESTORE DEL SERVIZIO DI RIFIUTI IMPROPRI 49
- DA £. 200.000 A £. 900.000 SE IL CONFERIMENTO RIGUARDA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI. 49
- DA £.200.000 A £. 900.000 SE IL CONFERIMENTO RIGUARDA RIFIUTI SPECIALI
.......................................................................................................................................49
DA £.300.000 A £. 2.100.000 SE IL CONFERIMENTO RIGUARDA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI. 50
E) PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CUI ALL’ART. 60 (C. 2) : DIVIETO DI INCENDIARE I RIFIUTI ALL’APERTO 50
- DA £. 100.000 A £. 500.000 50
F) PER VIOLAZIONE ALLE NORME DELL’ART. 56 (C. 8): SPOSTAMENTO DEI CONTENITORI DALLE POSIZIONI INDIVIDUATE DAL GESTORE DEL SERVIZIO:.50
- DA £. 50.000 A £. 400.000 50
G) PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 60 (C. 4 L. D) : CONFERIMENTO FUORI DAI CASSONETTI E DALLE CAMPANE APPOSITAMENTE PREDISPOSTI, DEI RIFIUTI DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E, ART. 20 (C. 4): CONFERIMENTO FUORI DAI CESTINI GETTA CARTE E PORTA RIFIUTI: 50
- DA £. 50.000 A £. 300.000 50
H) PER VIOLAZIONE ALLE NORME DELL’ART. 21: MANCATA PULIZIA DELLE AREE DI PARCHEGGIO E MERCATI: 50
-DA £. 100.000 A £. 900.000 50
I) PER VIOLAZIONE ALLE NORME DELL’ART. 22: OBBLIGO DEGLI APPARTENENTI A SPETTACOLI VIAGGIANTI DI MANTENERE PULITE LE AREE OCCUPATE DURANTE L’USO E AL MOMENTO DELLA RICONSEGNA DELLE STESSE: 51
- DA £. 200.000 A £. 1.200.000 OLTRE AGLI ONERI DI PULIZIA DELL’AREA 51
L) PER VIOLAZIONE ALLE NORME DELL’ART. 26: VOLANTINAGGIO: 51
- DA £. 500.000 A £. 2.000.000 51
M) PER VIOLAZIONE ALLE NORME DELL’ART. 25 (C. 2): SMALTIMENTO DI RIFIUTI ATTRAVERSO POZZETTI STRADALI: 51
- DA £. 50.000 A £. 400.000 SE IL CONFERIMENTO RIGUARDA RIFIUTI URBANI. 51
- DA £. 200.000 A £. 1.200.000 SE IL CONFERIMENTO RIGUARDA RIFIUTI SPECIALI. 51
- DA £. 400.000 A £. 2.100.000 SE IL CONFERIMENTO RIGUARDA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI. 51
N) PER VIOLAZIONE ALLE NORME DELL’ART. 27: CONTRAVVENZIONE AL DIVIETO DI SPORCARE IL SUOLO CON LORDURE DI ANIMALI: 51
- DA £. 50.000 A £. 300.000 51
O) PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEGLI ARTT. 36 E 63: OBBLIGO DI DICHIARAZIONI IN CASO DI TRASPORTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI INERTI 51
-DA £. 50.000 A £. 210.000 51
2) I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni, saranno utilizzati perazioni di incentivazione della Raccolta Differenziata quali ad es. la costruzione di gabbiotti condominiali, che avranno la funzione di contenere i bidoncini condominiali per la raccolta differenziata. 51
Capitolo 10 "Norme transitorie e finali" 52
ART. 73 “ Norme transitorie” 52
ART. 74 “Danno ambientale”. 52
ART. 75 “ Abrogazione di norme”. 52
Approvato con atto di C.C. n.78 del 28.12.2001
TITOLO I “ Principi e competenze “
Capitolo 1 “Disposizioni generali“
ART. 1 “Campo di applicazione“
1) 1) Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Matera, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, di seguito denominato “Dlgs 22/97”.
2) Il regolamento disciplina inoltre, per quanto di competenza comunale, le procedure per l’approvazione e l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati.
ART. 2 “Finalità e obiettivi”
1) Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all’osservanza dei principi contenuti nell’art. 2 del Dlgs 22/97.
2) Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell’ambiente;
b) l’individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero dei rifiuti, anche mediante l’integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione;
d) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
e) la prevenzione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
ART. 3 “Competenze del Comune”
1) Compete obbligatoriamente al Comune in regime di privativa la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento; la privativa non si applica, invece, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati. La privativa non si
applica inoltre agli esercenti attività economiche che provvedono direttamente all’autosmaltimento, anche parziale, dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.
2) Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni tra il produttore del rifiuto e il Comune.
3) Competono inoltre al Comune:
a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti che il Dlgs 22/97 attribuisce al gestore del servizio;
b) l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall’art.36 del Dlgs 22/97;
c) l’adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei siti;
d) l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area ricompresa nel solo territorio comunale.
4) Competono al Sindaco i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonchè al ripristino dei luoghi ai sensi dell’art.14 del Dlgs 22/97.
5) Compete inoltre al Sindaco l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 22.
ART. 4 “Classificazione dei rifiuti urbani”
1) Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2) I rifiuti urbani, come previsto dall’art. 7 del D.lgs. 22/97 vengono classificati nel seguente modo:
a) rifiuti DOMESTICI costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
b) ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle aree pubbliche, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali, sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;
c) ASSIMILATI (RAU = Rifiuti Assimilabili agli Urbani): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo Art. 6;
d) CIMITERIALI: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati;
3) I rifiuti sono ulteriormente suddivisi in:
A) ORGANICI (FORSU = Frazione Organica degli RSU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:
a) VERDE: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti da negozi o mercati floro-ortofrutticoli, da floro-vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dei cimiteri;
b) UMIDO: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta bianchi e simili);
B) SECCHI: sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, suddivisi in: RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
a) CARTA frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
b) PLASTICA frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi ecc.;
c) VETRO frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
d) LATTINE frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi e contenitori in banda stagnata;
e) ALTRE FRAZIONI RICICLABILI passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;
NON RECUPERABILI tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento a valle, (cioè in discarica);
C) INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti;
4) Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende inoltre per imballaggio il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
I rifiuto da imballaggio sono ulteriormente suddivisi in:
a) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
b) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
c) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
5) I rifiuti domestici e non, sono elencati a titolo esemplificativo nell’allegato B sulla base di raggruppamenti che tengono conto delle individuazioni di cui ai commi precedenti e dei flussi di raccolta.
ART. 5 “Definizioni”
1) Ai fini delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani si intende per:
a) produttore: il soggetto la cui attivita' ha prodotto rifiuti;
b) gestione: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni da parte del Comune;
c) gestore del servizio: il soggetto che, in base alle forme di cui alla legge 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art.23 del Dlgs 22, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani: può essere il Comune in regime di privativa o il soggetto che, su incarico del Comune, effettua una o più operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti urbani e speciali;
d) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto effettuata dal gestore del servizio;
e) recupero: le operazioni indicate nell'allegato 2 (allegato C al Dlgs 22/97);
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima, nonchè a garantire forme di smaltimento e recupero più sicure per l’ambiente;
g) trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni;
h) smaltimento: le operazioni indicate nell’allegato 3 (allegato B al Dlgs 22/97);
i) luogo di produzione dei rifiuti: una o più unità abitative, ovvero uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si producono rifiuti urbani;
j) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo appositamente predisposto per la successiva raccolta;
k) conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore;
l) servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal Comune in regime di privativa e/o dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento:
- a domicilio dell’utente, in modo ripetitivo o su chiamata;
- tramite cassonetti stradali o contenitori posti all’interno di luoghi privati;
- tramite la piattaforma comunale;
- tramite la piattaforma o altro sito comunale attrezzato di rifiuti assimilati destinati a smaltimento consegnati da parte del produttore;
m) servizio integrativo di raccolta: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio e/o lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l’utente;
n) raccolta a domicilio o porta a porta: operazione di prelievo dei rifiuti all’esterno dei luoghi di produzione;
o) raccolta con contenitori: operazione di prelievo dei rifiuti presso punti fissi, previamente individuati dal Comune (piazzole e piattaforme comunali), esterni ai luoghi di produzione, dove il produttore conferisce direttamente il rifiuto;
p) piattaforma comunale: sito attrezzato, custodito ed aperto al conferimento diretto da parte del produttore dei rifiuti, destinato di regola a forme di raccolta differenziata, per depositi temporanei;
q) cernita: separazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti al fine di permetterne il recupero e/o il riutilizzo;
r) piazzola per la raccolta differenziata: sito attrezzato, generalmente non custodito, accessibile per il conferimento diretto da parte dell'utenza, destinato alla ubicazione di contenitori omologati per la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani;
s) spazzamento stradale: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, qualora non riferibili allo svolgimento di attività economiche.
2) Per le restanti definizioni si rinvia al Dlgs 22/97 e alla legislazione regionale, in quanto compatibile con il decreto stesso.
ART. 6 “Rifiuti speciali assimilati agli urbani”
1) Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal Decreto 22/97 e successive modifiche e integrazioni:
a) Rifiuti da attività commerciali (art. 7, c.3, lett.e);
b) Rifiuti da attività di servizio (art. 7, c.3, lett.f);
c) Rifiuti da attività sanitarie (art. 7, c.3, lett.h), in particolare i rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;
d) Rifiuti da attività agricole (art. 7, c.3, lett.a), limitatamente alla commercializzazione al dettaglio dei prodotti dalle attività, florovivaistiche, agro-colturali ed agro- industriali;
e) Rifiuti da attività artigianali e industriali: (art. 7, c.3, lett. c e d), limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi e, con l’esclusione delle superfici nelle quali è effettuata la lavorazione, così come previsto dall’art. 68, c.2, lett. e del D. Lgs. 507/93.
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I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono considerati assimilabili agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:
a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D. 22, (art. 7, c.4),
b) rispondono ai criteri qualitativi e ai criteri quantitativi di assimilazione esposti di seguito.
3) Criteri qualitativi di assimilazione:
In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all’art. 18, comma 2, lettera d del D. Lgs. 22/97, si considerano assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività individuate al precedente ai commi di cui sopra e di seguito riportati:
a) imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), conferiti con le modalità descritte negli artt. Successivi;
b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili),
c) xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane;
d) cassette;
e) accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
f) frammenti e manufatti di vimini e xxxxxxx;
g) paglia e prodotti di paglia;
h) scarti di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palabile;
i) scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
j) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
k) feltri e tessuti non tessuti;
l) pelle e similpelle;
m) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
n) imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali: lane di vetro e di roccia, espansi e minerali e simili;
o) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
p) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
q) frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
r) manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
s) nastri adesivi;
t) cavi e materiale elettrico in genere;
u) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
v) scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati,scarti derivati dalla lavorazione difrutta e ortaggi, caseina, sanse esuste e simili;
w) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
x) residui animali e vegetali provenienti dalle estrazione di principi attivi,
y) accessori per l’informatica;
2) Rimane tuttavia a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
3)
4) Criteri quantitativi di assimilazione:
Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate sopra, si indica quale criterio quantitativo, riferito alle singole attività, la quantità di 20 t/anno frazionati nel tempo.
L’assimilazione è consentita a patto che il produttore conferisca tali rifiuti nei circuiti di
R.D. specificatamente predisposti dall’Amministrazione Comunale.
La produzione di rifiuti superiore al valore indicato al punto precedente, comporta la non assimilazione ai rifiuti urbani e la classificazione quali rifiuti speciali non pericolosi, con il conseguente obbligo per gli operatori economici di avviare gli stessi rifiuti allo smaltimento a proprie spese.
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ART. 7 “Istituzione della tariffa”
1. 1) Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, verrà istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell’art. 49 del Dlgs 22/97, ed in riferimento all’art. 2 del DPR 158/99. Allo scopo di regolamentare dettagliatamente la materia, il Comune adotterà, con propria deliberazione il “Regolamento per l’applicazione della tariffa”
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2) Per i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità, prodotti da attività commerciali, artigianali e industriali, è il Comune che provvede al ritiro. Per i rifiuti assimilati agli urbani per qualità, ma non per quantità, i produttori, o le Ditte da questi incaricate, possono conferire direttamente presso l'impianto comunale di trattamento. A detti fruitori del servizio viene imposta la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti pari a L. 90/kg., secondo le prescrizioni regionali contenute nella delibera n. 4136 del 18/8/95, a cui dovrà aggiungersi il tributo speciale per il deposito in discarica dei R.S.U. (art. 3 comma 24-40 L. 549/95).
TITOLO II “Organizzazione del servizio di raccolta”
Capitolo 2 “La raccolta dei rifiuti indifferenziati”
ART. 8 “Oggetto del servizio”
1) Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, svolto in regime di privativa, dei rifiuti urbani indifferenziati, come definiti dall’art. 5 comma 1 lettera q) del Decreto, che sono quindi destinati a smaltimento.
2) L’utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.
3) La fornitura del servizio è obbligatoria su tutto il territorio comunale.
ART. 9 “Principi generali”
1) Le attività di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono definite in osservanza dei seguenti principi generali:
a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e delle singole persone;
b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonchè ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
c) salvaguardare la flora e la fauna ed evitare ogni degradamento del paesaggio e dell'ambiente in genere.
ART. 10 “Obblighi dei produttori di rifiuti”
1) E’ vietato miscelare i rifiuti indifferenziati con i rifiuti:
a) urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b) speciali;
c) urbani pericolosi e domestici a rischio;
d) elencati nell’art.8 del Dlgs 22/97, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall’attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola, i materiali esplosivi.
2) Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente mediante le modalità, con contenitori e nei giorni ed orari stabiliti dal Comune.
ART. 11 “Ambito di svolgimento del servizio”
1) Al fine di consentire al Comune di predisporre i mezzi per un razionale esercizio delle operazioni di raccolta nonchè per programmare gli interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, entro il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il settore igiene predispone una planimetria in scala adatta ad uso tecnico indicante:
a) le aree pubbliche;
b) le aree private soggette ad uso pubblico;
c) le aree industriali, artigianali, commerciali, agricole e residenziali come risultanti dalle tavole del piano regolatore generale.
2) Nel caso in cui il servizio di raccolta sia organizzato mediante impiego di cassonetti stradali o la raccolta differenziata venga gestita mediante un sistema generalizzato di raccoglitori condominali, l’organizzazione dei relativi servizi deve tener conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona, nonchè degli indici di frequentazione di particolari aree pubbliche.
ART. 12 “Raccolta e conferimento”
1) Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati viene svolto dal Comune in regime di privativa, in proprio o tramite il gestore, con le seguenti modalità:
a) raccolta domiciliare con sacchi;
b) raccolta mediante contenitori;
c) raccolta mediante conferimento alla piattaforma comunale;
d) raccolta mediante contenitori anche di grosse dimensioni.
ART. 13 “Raccolta domiciliare con sacchi”
1) Il Comune, individua il tipo di sacco da impiegarsi per il conferimento, di norma costituito da un involucro flessibile in LDPE della capacità volumetrica opportuna, di colore semitrasparente.
2)
I sacchi vengono distribuiti all’utenza dal Comune in numero proporzionato ai consumi rilevati, nei punti di distribuzione, presso le strutture comunali e, in casi particolari, mediante distribuzioni domiciliari su richiesta motivata.
3) Con la Raccolta Differenziata a pieno regime e con l’estensione della stessa a tutta la città, la distribuzione delle buste non sarà più a carico dell’Amministrazione, ma l’acquisto sarà a carico del cittadino.
4) La frequenza di raccolta è 3 volte a settimana (organico e indifferenziato); nel caso uno dei giorni di raccolta coincida con una festività infrasettimanale non lavorativa, la raccolta viene effettuata nel giorno prefissato che segue per primo, senza effettuare operazioni di recupero che modifichino il calendario ordinario, salvo diversa disposizione da parte del Comune.
5) L’utente ha l’obbligo, in caso di rifiuto della gestione dei bidoncini carrellati, di esporre all’esterno del proprio domicilio, nella fascia oraria stabilita dall’Amministrazione Comunale, (che avviene dalle ore 8:00 alle 14:00),i sacchi in modo ben visibile, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi e, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta stabilito dall’Amministrazione.
6) Il Comune, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in xxx xxxxxxx xx singolo utente di collocare i propri sacchi in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall’utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l’utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Comune. Eventuali controversie, motivate con lettera formale, saranno risolte dal Comune.
7) I sacchi devono essere di peso non superiore a 20 Kg (v. Legge 626/94)e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale; la chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o colamento di rifiuti solidi e liquidi.
8) Qualora il Comune non effettui la raccolta dei sacchi entro la giornata prefissata, l’utente deve provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto, per esporli nuovamente al seguente giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario.
9) Nei casi in cui l'utente espone i sacchi fuori dall'orario concordato è punito con sanzione di cui all'art. 72 del presente regolamento.
ART. 14 “Raccolta con contenitori”
1) La raccolta mediante contenitori può essere disposta dal Comune negli spazi comuni dei condomini (privati e non) o, in locali o cortili di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti facilmente deperibili.
2) Il Comune determina il tipo di contenitore stradale e/o condominiale da impiegare, che può prevedere anche tipologie diverse nell’ambito dello stesso Comune.
3) Di norma i contenitori sono dei seguenti tipi:
a) bidoni carrellati aventi capacità volumetrica di 120/240/360 litri, che possono venire esposti e ritirati dall’utenza nei giorni prefissati di svuotamento oppure essere in permanenza esposti all’esterno;
b) cassonetti dotati di ruote e freno di stazionamento aventi capacità volumetrica di
1.100 - 1.700 litri, di norma esposti in permanenza all’esterno salvaguardando viabilità e decoro dell’ambiente;
c) cassoni inamovibili privi di ruote della capacità volumetrica di circa 1.700 - 3.200 litri, esposti in permanenza in posizione fissa atta allo svuotamento meccanizzato, sempre salvaguardando viabilità e decoro dell’ambiente.
4) Il Comune determina il numero, l’ubicazione e la tipologia dei contenitori, tenendo conto della distribuzione dell’utenza, della rete viabile in relazione al tipo di contenitore adottato e delle particolarità proprie del contesto urbano. E’ ipotizzabile la raarccolta differenziata con un sistema misto.
5) Lo svuotamento viene effettuato sulla base di un calendario operativo da comunicare preventivamente all’utenza che potrà subire modifiche con semplice ordinanza del Sindaco; in caso di eventuali interruzioni del servizio nei giorni prefissati dovuti a festività infrasettimanali non lavorative oppure ad altri eventi lo svuotamento deve avvenire il primo giorno utile seguente all’interruzione.
6) Qualora si impieghino bidoni carrellati condominiali, di proprietà del Comune ma affidati in comodato, la loro ubicazione deve essere in prossimità del civico di appartenenza, in accordo con l'utenza interessata e secondo le seguenti modalità:
a) in caso di domicili recintati, l’utente ha l’obbligo di esporre all’esterno del proprio domicilio, prima dell’inizio della raccolta, i contenitori in dotazione in modo ben visibile, chiusi, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. In caso di interruzione del servizio vale quanto disposto per la raccolta con sacchi;
b) il Comune, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in xxx xxxxxxx xx singolo utente di collocare i propri contenitori in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall’utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento. L’utente è tenuto a rispettare le disposizioni del gestore;
c) qualora l'impiego dei bidoncini carrellati condominiali non venga accettato dall'utenza, nei casi specifici si passerà automaticamente al sistema di raccolta con sacchi e ai relativi vincoli di cui all'art. 13 comma 8.
7) Il Comune è tenuto a lavare e disinfettare periodicamente i contenitori, con frequenza stabilita dal competente Ufficio Comunale.
8) E’ vietato imbrattare con adesivi o altro materiale i contenitori.
9) Chi getta i rifiuti in un contenitore deve assicurarsi che rimanga ben chiuso sia il coperchio che la busta ontenitore contenitore. Il rifiuto indifferenziato e l’organico può anche essere posizionato a terra sempre nell’orario concordato con l’Amministrazione (mezz’ora prima della raccolta), come specificato nel precedente art. 13 comma 4. Il condominio può richiedere, previo accordo con l’Amministrazione, il posizionamento di un bidoncino di capacità superiore.
ART. 15 “Raccolta mediante contenitori non stradali di grandi dimensioni”
1) Il Comune può istituire la raccolta dei rifiuti urbani mediante forme personalizzate, basate anche su contenitori di grandi dimensioni (da 6 a 30 mc) da ubicare anche all'interno di aree private.
2) Le modalità esecutive del servizio vengono definite dal Comune caso per caso, in base al criterio della personalizzazione del servizio, e devono essere rese note all’utenza con mezzi adeguati.
ART. 16 “Deposito temporaneo“
1) I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2) I rifiuti prodotti all’interno delle abitazioni e quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, in appositi contenitori e riposti temporaneamente nei luoghi di deposito a ciò destinati, per un massimo di 48 ore e successivamente collocati nei contenitori, nelle ore e nei giorni di raccolta.
ART. 17 “Pesatura dei rifiuti”
1) Il Comune, sulla base dei criteri stabiliti, effettua la pesatura netta dei rifiuti raccolti, prima che gli stessi vengano trasportati al di fuori del territorio comunale per essere sottoposti ai successivi trattamenti.
2) La pesatura avviene mediante apparecchiature preposte al servizio.
ART. 18 “Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia di strade, fabbricati e delle aree scoperte”
1) Sono comprese le seguenti operazioni principali:
a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
c) pulizia delle griglie dei tombini e dei pozzetti laterali a bocca di lupo non in consegna all’AQP;
d) pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali non in consegna all’AQP;
e) eventuali altri servizi definiti dal Comune.
2) Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo;
a) strade e piazze classificate comunali;
b) strade vicinali classificate ad uso pubblico;
c) tratti urbani di strade statali e provinciali;
d) strade soggette ad uso pubblico purchè aperte in permanenza senza limitazioni di sorta;
e) aree comunali a verde;
f) rive dei corsi di acque pubbliche superficiali.
3) Per agevolare la pulizia delle strade, anche in caso di nevicate, è richiesto agli automobilisti, mediante preventivaia comunicazione con calendario preemanatastabilitoo con ordinanza sindacale, di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate dai rifiuti o dalla neve.
4) Al verificarsi delle precipitazioni nevose il servizio deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli Uffici Pubblici ed luoghi di pubblico interesse;
b) lo spargimento di cloruro o di miscele crioidratiche allorchè, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio.
Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurare la transitabilità. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera lunghezza e allo spalamento della neve dalla cunetta, per una larghezza di mt. 2.00, dall'imbocco dalle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dell'apertura di passaggi in corrispondenza dagli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato.
Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di mt. 1.00 e per l'intero fronte della proprietà. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se la temperatura è sotto zero, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione del ghiaccio. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni. Qualora non sia possibile trovare sistemazione temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e scarico e asporto dei cumuli di materiali o di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico.
5) I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonchè i terreni non edificati qualunque sia l’uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti.
6) A tale scopo i soggetti indicati al comma 1 devono adottare le opere ritenute necessarie dal Comune onde evitare l’inquinamento e l’impaludamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione.
ART. 19 “Modalità del servizio”
1) La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento possono essere stabilite anche con appositi atti comunali in relazione alle necessità dell’utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all’art. 2 del presente regolamento.
ART. 20 “Cestini getta carte e porta rifiuti”
1) Al fine di mantenere pulite le aree soggette a spazzamento il Comune installa appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, il cui numero dovrà tenere conto dell’estensione delle zone resindenziali, della presenza di esercizi pubblici, della destinazione di aree allo svolgimento di manifestazioni pubbliche o comportanti la presenza di molte persone, delle zone a forte densità commerciale.
2) Il Comune è tenuto ad installare i cestini getta carte in prossimità dei contenitori stradali per la raccolta differenziata.
3) E’ fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all’interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.
4) Il Comune è tenuto allo svuotamento dei cestini almeno una volta alla settimana.
5) Chiunque venga visto gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, verrà severamente punito con sanzione di cui all'art. 61. La sanzione è estesa a tutti coloro che sporcano il suolo pubblico dai finestrini delle auto e dai balconi di casa/ufficio. Per i minorenni risponderanno i genitori.
ART. 21 “Pulizia dei mercati”
1) I concessionari e gli occupanti posti di vendita nei mercati di ogni genere, tenuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto
proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite. Per violazione a tali è prevista una sanzione: art. 72.
2) I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell’area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
ART. 22 “Pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed altre attività connesse ad esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili“
1) Le disposizioni previste dall’articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali bar, ristoranti, spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.
2) In caso di feste popolari o comunque di manifestazioni temporanee, che non comportano l’esercizio di attività commerciali o professionali, il Comune con l’autorizzazione prescrive le norme per la raccolta dei rifiuti disponendo l’installazione di un numero adeguato di contenitori da destinare alle raccolte dei rifiuti differenziati e non.
3) Gli Enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare le iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di Igiene Urbana il programma delle iniziative
indicando le aree che si intende effettivamente impegnare ed a provvedere direttamente, o attraverso una convenzione con il servizio, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
4) In tutti i casi in cui sia prevista la vendita o la somministrazione di alimenti e bevande i contenitori dei rifiuti costituiti da scarti alimentari devono essere chiusi e sistemati a distanza dai luoghi di consumazione.
ART. 23 “Pulizia dei Rioni Sassi”
1) Al fine di assicurare particolare attenzione ai rioni Sassi, verrà istituito il servizio di Raccolta Differenziata, secondo un sistema particolareggiato, che garantisca il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini ivi residenti e dei visitatori, assicurando sempre il massimo decoro dell'area.
2)
Per l'attuazione del servizio saranno definite linee di finanziamento preferenziali mediante presentazione di progetto approvato dall’Amministrazione Comunale.
ART. 24 “Carico e scarico di merci”
1) Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l’operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2) In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvezionale, ai sensi di legge e di regolamento.
ART. 25 “Spurgo dei pozzetti stradali”
1) I pozzetti e le caditoie stradali vengono mantenute pulite e libere dai gestori dei servizi interessati (ENEL-SIP-AQP-ITALGAS).
2) E’ fatto divieto di introdurre in tali manufatti rifiuti di qualsiasi genere.
ART. 26 “Volantinaggio”
Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.
E’ fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all’utenza.
Chiunque è interessato alla distribuzione di materiale pubblicitario e/o altro materiale lungo le strade della città, porta a porta ed in ogni altra forma deve presentare apposita istanza al Sindaco nei giorni precedenti la distribuzione stessa allegando il pagamento alla Tesoreria Comunale di £ 300.000 quale cauzione e di £ 50.000 per ogni soggetto distributore. La cauzione potrà essere restituita al soggetto interessato previa relazione del Comando di P.M. che, dovrà vigilare sul rispetto delle forme di distribuzione e delle norme. Inoltre il Comando di P.M. deve vigilare che i soggetti distributori che provengono da fuori sede siano in regola con quanto previsto dal presente regolamento. Le somme relative al pagamento per ogni soggetto distributore verranno inserite nel bilancio del Comune nel capitolo relativo alla raccolta dei rifiuti urbani spazzamento.
ART. 27 “Animali domestici”
1) I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all’interno di idonei contenitori x xxxxxxxxx, i quali non devono essere gettati nei cestini stradali bensì nei cassonetti o bidoni carrellati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
2) Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal Comune nel rispetto della normativa vigente in materia.
ART. 28 “Opere edili”
1) Chiunque, durante l’esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del Comune o dello smaltitore, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare
le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell’aria o propagarsi nell’ambiente per effetto del vento.
2) Anche le operazioni di pulizia devono avvenire adottando cautele analoghe a quelle previste nel comma precedente.
ART. 29 “Aree di sosta”
1) Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito e le aree adibite alla sosta di nomadi vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all’esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.
2) Le aree previste dal primo comma devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.
3) L’asportazione dei rifiuti domestici indifferenziati viene effettuata a cura del gestore del servizio in base alle frequenze stabilite dal Comune e comunque con cadenza almeno settimanale.
4) La pulizia delle aree pubbliche compete al gestore del servizio; la pulizia delle aree private o private soggette ad uso pubblico compete al proprietario o al conduttore.
ART. 30 “Altri servizi di pulizia”
1) Compete al Comune l’esecuzione dei seguenti interventi:
a) pulizia periodica delle fontane, fontanelle, portici, e monumenti pubblici;
b) pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidenti, fatto salvo il recupero delle spese imputabili ai responsabili;
c) spazzamento e lavaggio delle strade;
d) spargimento di soluzioni antigelo;
e) altri servizi individuati dal Comune.
ART. 31 “Osservatorio comunale sul ciclo dei rifiuti”
1) E' istituito presso la sede comunale un Osservatorio Comunale sul ciclo dei rifiuti presieduto da:
a) dall'Assessore all'Ambiente del Comune con funzione di presidente; b)
c) un rappresentante delle associazioni ambientaliste più rappresentative nel Comune di Matera, nominato a turno annuale dalle associazioni stesse;
d) un rappresentante delle associazioni, a difesa dei consumatori, più rappresentative nel Comune di Matera, nominato a turno annuale dalle associazioni stesse;
e) un rappresentante dell'associazione dei commercianti;
f) un rappresentante dell'associazione degli artigiani;
g) il dirigente del settore igiene o suo delegato;
h) eventuali esperti o rappresentanti di organismi del settore interessato.
2)
L'Osservatorio ha il compito di:
a) verificare la corretta attuazione del regolamento comunale;
b) acquisire i dati relativi alla raccolta differenziata;
c) verificare i dati della raccolta e curarne la pubblicazione;
d) fornire parere e consulenze al Comune e ai cittadini;
e) proporre nel rispetto del regolamento azioni di informazione e sensibilizzazione;
f)
g) altre attività potranno essere delegate all'Osservatorio dal Consiglio Comunale.
3)
La Giunta Comunale emanerà, successivamente all'approvazione del presente atto, il regolamento dell'Osservatorio.
1)
Capitolo 3 “La raccolta differenziata”
ART. 32 “Oggetto del servizio”
1) Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata, istituiti dal Comune, dei rifiuti urbani, dei rifiuti da imballaggio e dei beni durevoli.
2) Il servizio di raccolta differenziata è esercitato dal Comune, in regime di privativa, in proprio o tramite il gestore, in tutti i casi di raccolta di rifiuti urbani e per la raccolta dei rifiuti assimilati destinati a smaltimento.
3) Le norme che disciplinano la raccolta dei rifiuti contenute nel capitolo 1 e nel capitolo 5 del presente titolo si applicano anche alla raccolta differenziata se compatibili con i sistemi di organizzazione di tale servizio.
ART. 33 “Norme di programmazione”
1) Il Comune, con periodicità annuale, effettua una ricognizione dei servizi di raccolta differenziata in atto, con riguardo alle modalità di raccolta, alla tipologia dei contenitori, ai quantitativi di rifiuti raccolti, determinando i valori circa la raccolta pro- capite e per contenitore delle frazioni merceologiche.
2) Il Comune dispone l’istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata, dando priorità alle frazioni per le quali sono in atto adeguati sistemi di recupero ed a quelle che attengono ai rifiuti urbani pericolosi.
3) Il Comune individuerà forme di incentivazione per gruppi di utenza che si mostreranno particolarmente sensibili e attenti all'espletamento del servizio di raccolta differenziata istituito.
ART. 34 “Modalità di attuazione del servizio”
1) Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:
a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla piattaforma comunale;
b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alle piazzole per le raccolte differenziate;
c) raccolta a domicilio o porta a porta.
ART. 357 “BENI DUREVOLIBeni durevoli”
1). I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall’art. 44 comma 5 del D.L.vo n. 22/97 e cioè:
a. frigoriferi-surgelatori-congelatori
b. televisori
c. computer
d. lavatrici e lavastoviglie
e. condizionatori d’aria
ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Comune Gestore del Servizio nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 386.
ART. 368 “Raccolta rifiuti ingombranti di provenienza domestica e non domestica”
1) 1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari ordinari sisistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade ecc.).
2) 2. Per le utenze domestiche e non domestiche, su richiesta dell’interessato il Comune Gestore del Servizio provvede alla raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente al domicilio dell’utente, tramite apposito servizio personalizzato (su chiamata), secondo le modalità deliberate dal Gestore del Servizio ed approvate dall’Amministrazione Comunale)..
Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamento presso il Centro Trattamento Rifiuti “La Martella”, istituito dal Comune.
Il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito. Le altre utenze conferiscono con modalità e costi stabiliti dal Cestore del Servizio ed approvati dall’Amministrazione Comunale.
5) . Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo, è obbligatorio munirsi di apposita a
dichiarazionerichiesta , qualora il trasporto sia effettuato in conto proprio ed il trasportatore non n
svolga attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale.
.
ART. 379 “Raccolta porta a porta con sacchi”
1) Il Comune individua la tipologia di rifiuti da raccogliere in forma differenziata mediante servizio a domicilio.
2) I sacchi per l raccolta della frazione secca devono essere in materiale plastico e trasparente; quelli per la frazione umida, destinata al compostaggio, devono essere in materiale idoneo a tale tipo di raccolta (biodegradabili o in polietilene di adeguato spessore a seconda della possibile modalità di utilizzo dell’impianto di compostaggio e, comunque con espressa indicazione del Comune.
3) Il conferimento diretto dei rifiuti differenziati mediante sacchi, ove previsto, è regolato dalle stesse norme di cui all'art. 13, commi 2, 4-8, stabilite per i rifiuti indifferenziati del presente regolamento.
4) La frequenza di raccolta viene definita dal Comune in relazione alla tipologia del rifiuto.
ART. 38 “Tipologia dei contenitori”
1) I contenitori installati nelle piazzole e nella piattaforma sono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione oggetto di raccolta differenziata, con il corredo di una scritta esplicativa, oppure da adesivi riportanti la dicitura del tipo di rifiuto da inserire nel contenitore sul fondo del colore previsto per ciascuna frazione.
ART. 399 "Raccolta porta a porta con bidoncini carrellati"
1) La raccolta mediante contenitori carrellati condominiali (di capacità volumetrica di 120/240/3640 litri.) delle frazioni merceologiche differenziate (carta-cartone, organico) segue le stesse disposizioni riportate nell'artART. 14, commia 3/4/5/6/7/-8, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati del presente regolamento..
2) La raccolta di cui al comma 1) viene associata alla raccolta domiciliare con sacchi per il conferimento delle bottiglie di dei contenitori in plastica muniti di tappoplastica, secondo modalità indicate dal gestore e previamente pubblicizzate.
3) I contenitori carrellati, affidati in comodato gratuito dall’Amministrazione ai condomini, devono essere gestiti dagli stessi e, devono essere collocati in prossimità del civico di appartenenza ad una distanza non superiore ai 5 m. Per gestione si intende che i condomini devono provvedere al lavaggio dei bidoncini e, qualora questo servizio non venga effettuato dal Comune, si devono far carico di posizionare gli stessi fuori dai recinti privati a seconda della tipologia dei rifiuto da raccogliere e del calendario approvato.
Xxxxxxx non si raggiunga un accordo tra i condomini sul posizionamento dei contenitori, sarà l’Amministrazione a decidere l’ubicazione dei contenitori in questione.
4) Nel caso in cui i contenitori carrellati vengano smarriti o subiscano danni, è lo stesso condominio a farsi carico dell’acquisto.
5) Le nuove concessioni edilizie devono essere subordinate a interventi strutturali a sostegno della Raccolta Differenziata, vale a dire progettare e realizzare dei vani per l’inserimento dei contenitori utili alla Raccolta dei Rifiuti differenziati.
ART. 4040 “Raccolta della frazione umida e degli scarti di giardino”
1) Il Comune istituisce il servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani e assimilati.
2) In via sperimentale tale servizio può essere istituito anche in deroga alla disposizione di cui al comma 1.
3) Gli scarti di giardino proveniente dalla manutenzione di aree a verde, pubbliche e private, vengono raccolti con le seguenti modalità:
a. conferimento diretto da parte del produttore alla piattaforma comunale;
b. raccolta porta a porta con frequenza di asportazione stabilita dal Comune su chiamata, al momento dello sfalcio o potatura.
4) I rifiuti di provenienza alimentare vengono raccolti a domicilio con le seguenti modalità:
a) il Comune individua il tipo di sacchetto da impiegarsi per il conferimento nonchè il tipo e le dimensioni degli eventuali contenitori rigidi per il conferimento più adatti all’utenza;
b) il Comune individua i giorni e le fasce orarie nelle quali viene effettuata la raccolta, informando l’utenza preventivamente in modo dettagliato;
c) la frequenza di raccolta deve essere almeno 2 volte/settimana nel periodo invernale e 3 volte/settimana nel periodo estivo. Nel caso uno dei giorni di raccolta coincida con una festività infrasettimanale non lavorativa, la raccolta viene effettuata nel giorno immediatamente seguente.
3) E’ consentita l’utilizzazione diretta da parte del produttore dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato. Il Comune, prevedendo anche particolari incentivi, promuove l’autoproduzione di compost da parte delle utenze civili.
ART. 4140 bis “RIFIUTIifiuti ORGANICI UMIDI E SECCHIorganici umidi e secchi”
1) Le frazioni umide e secche di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, devono essere raccolte separatamente.
2) Le modalità e i tempi per l’attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, anche di provenienza domestica, di cui agli articoli precedenti, vengono definiti con appositi provvedimenti dal alla Civica AmministrazioComune.
3)
4) I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in idonei contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.
5) I contenitori di cui sopra devono disporre di un dispositivo di chiusura ermetica tale da non permettere ilo rovistamento da parte di animali, né la fuoriuscita di esalazioni
maleodoranti o lo scolo di materiali putrescibili.
6) I contenitori devono essere lavati e disinfettati frequentemente al fine di impedire l’insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
7) Nelle zone ove è attuato il servizio di raccolta differenziata non è consentito conferire i rifiuti di cui al presente articolo nei contenitori preposti a tale servizio, ma solo in quelli espressamente dedicati.
ART. 421 “Raccolta dei rifiuti da imballaggio”
( norma soggetta a revisione in attesa di norme applicative del Dlgs 22/97)
1) La raccolta dei rifiuti da imballaggio primario e secondario avviene nell’ambito del normale servizio di raccolta differenziata.
2) I rifiuti da imballaggio, con esclusione degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non sottoposti a convenzione, devono essere conferiti al servizio pubblico qualora essi siano costituiti da materiale che può essere avviato al recupero e che corrisponda agli standard europei in conformità ai requisiti stabiliti dall’allegato F al D.Lgs 22/97.
3) I rifiuti da imballaggio saranno raccolti con differenti sistemi e modalità al fine di garantire le seguenti destinazioni:
a) riciclo di materiali, quali carta, cartone, plastica, metalli;
b) recupero mediante produzione di compost dei materiali biodegradabili;
c) eventuale recupero di energia, in relazione ai materiali combustibili a sufficiente tenore calorifico;
Il materiale può essere conferito direttamente dalle ditte presso il centro Trattamento Rifiuti “La Martella”, secondo le modalità e gli orari stabiliti.
ART. 430 bis “Raccolta della Carta e Cartone”
1) La raccolta avviene:
a. tramite campane di colore bianco, posizionate in vari punti del territorio.
Gli utenti potranno depositare nelle campane qualsiasi tipo di carta, ad eccezione di quelle sporche ed unte, liberate dall’involucro usato per il trasporto se non anch’esso costituito da carta; vanno scarattate tutte le carte che risultano accoppiate con altri materiali, come ad esempio la carta carbone, la carta vetrata, la carta bitumata, le carte plastiche in superficie o accostate alla plastica (buste per il latte, carta per droghieri, etc.). Il cartone in minima quantità può essere sminuzzato e introdotto nelle campane. Le campane saranno svuotate secondo i termini e modi stabiliti dalla convenzione stipulata con ditta autorizzata.
b. con il sistema “porta a porta”.
2) Le utenze familiari conferiscono la carta, depositandola il martedì mattina, nel giorno stabilito secondo calendario approvato e mezz’ora prima dell’orario di inizio della raccolta, accanto ai bidoncini per la raccolta differenziata.
3) 3) Le utenze commerciali devono conferire i cartoni di imballagio, previo accordo, al centro Trattamento rifiuti “La Martella” o depositarli, debitamente piegati per ridurne al minimo il volume, accanto ai cassonetti per la raccolta di R.S.U.( dove presenti), dopo l’orario di chiusura serale degli esercizi commerciali, nei giorni stabiliti e comunicati dal servizio di Raccolta. Differenziata.
ART. 44 “Raccolta stracci e indumenti usati”
Oltre alla raccolta differenziata dell’organico, dell’indifferenziato, della plastica, del vetro, delle lattine, della carta e degli ingombranti, il Comune prevede anche la raccolta differenziata degli stracci e degli indumenti usati, mediante campane stradali dislocate sul territorio comunale.
ART. 45 “Informazioni”
1) Il Comune organizza, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione, sulla raccolta differenziata, dirette all’utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
1)
a)
a.
2)
2)
Capitolo 4 “Gestione della piattaforma per la raccolta differenziata”
ART. 45 “Rifiuti ammessi”
1) Possono essere conferiti alla piattaforma, come solo deposito temporaneo, solo i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata;
b) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree a verde;
c) rifiuti ingombranti;
d) beni durevoli;
e) rifiuti da imballaggio con esclusione degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non sottoposti a convenzione;
f) rifiuti urbani provenienti da lavori di manutenzione ( 600 Kg/giorno);
h) rifiuti pericolosi;
i) rifiuti assimilati ai rifiuti urbani per qualità, sottoposti a convenzione;
h) rifiuti speciali, anche pericolosi, raccolti o conferiti mediante servizi integrativi;
i) altri rifiuti specificatamente individuati dal Comune.
ART. 46 “Conferimento dei rifiuti ingombranti e di beni durevoli”
1) I rifiuti ingombranti possono essere conferiti al centro di raccolta direttamente a cura dell'utilizzatore, o tramite il servizio di raccolta differenziata. Tale modalità si applicano anche al conferimento degli imballaggi, artt. 40 e 41 del presente regolamento.
ART. 47 “Conferimento dei rifiuti vegetali”
1) I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree a verde devono essere conferiti a cura del produttore in forma tale da ridurne il più possibile il volume.
2) E’ vietato l’impiego di materiale plastico per sigillare o contenere i rifiuti in questione, salvo espresse dichiarazioni del Comune.
3) I rifiuti depositati devono essere avviati al trattamento con frequenza sufficiente al fine di evitare molestie olfattive.
4) I rifiuti di cui al presente articolo vengono conferiti direttamente all'impianto di compostaggio comunale ovvero ritirati dal gestore con le modalità previste per i rifiuti ingombranti – contenute nel precedente art. 41.
ART. 48 “Conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade”
1) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade possono essere conferiti alla piattaforma a cura del gestore.
2) L’accumulo del materiale deve avvenire in appositi cassoni o aree separati da quelli destinati alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte dei cittadini.
ART. 49 “Norme generali sul conferimento dei rifiuti”
1) I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori o, quando previsto, negli appositi spazi.
2) E’ vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, televisori e di altri rifiuti ingombranti.
3) Il Comune ha l’obbligo di vigilare perchè il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l’igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.
ART. 50 “Orari di apertura”
1) L’orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza. In mancanza di diversa disposizione comunale si applicano i seguenti orari:
- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (lunedì-sabato);
- dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (nei giorni in cui si effettua la raccolta dell'organico).
2) In circostanze determinate da particolari esigenze il Sindaco può autorizzare l’apertura del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, dandone idonea pubblicità.
ART. 51 “Obblighi dei cittadini”
1) I cittadini devono trattenersi nell’area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
2) I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
2) Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente capitolo e le istruzioni impartite dal personale di controllo.
3)
ART. 52 “Obblighi del gestore/Comune”
1) Il personale incaricato di custodire e di controllare la piattaforma è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto del norme del presente titolo e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune.
2) In particolare il personale di controllo è tenuto a:
a) curare l’apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prefissati e verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
b) essere costantemente presente durante l’apertura della piattaforma;
c) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
d) curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;
e) curare che le asportazioni vengano effettuate regolarmente secondo quanto stabilito dal capitolato d’appalto;
f) tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
g) curare la tenuta di un registro di impianto riportante:
- i conferimenti a seguito di autorizzazioni comunali;
- il conferimento dei beni durevoli;
- i conferimenti dei rifiuti speciali a seguito di convenzione.
h) segnalare al Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonchè eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;
j) controfirmare il formulario di identificazione del rifiuto nel caso di conferimenti di rifiuti speciali effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del rifiuto o da trasportatore autorizzato;
k) curare la pesatura di ciascuna frazione;
l) compilare moduli per la eventuale applicazione di tariffe.
3) Nel caso di soggetto gestore, diverso dal Comune, tutte le azioni di modifica del servizio devono essere concordate previo parere dell’Amministrazione Comunale.
Capitolo 5 “I Servizi integrativi”
ART. 53 “Istituzione di servizi integrativi”
1) Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali, il Comune, in attuazione di quanto previsto dall’art.21 comma 5° del Dlgs 22/97, ed ove ritenuto opportuno anche sulla base di accordi con altri Comuni limitrofi, istituisce con apposito provvedimento servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali, anche pericolosi, prevedendo allo scopo la stipulazione di specifiche convenzioni eventualmente previste nel Piano Provinciale di gestione dei rifiuti.
2) Il Comune, contestualmente all’istituzione dei servizi di cui al comma precedente, può pertanto individuare una delle forme di gestione previste dalla legge 8 giugno 1990
n.142 modificata nella 267/00 e successive modificazioni.
3) Il produttore del rifiuto che intenda ricorrere ad un servizio integrativo stipula in triplice copia con l’appaltatore del servizio un’apposita convenzione prevista nei capitolati d’appalto, per ciascuna tipologia di rifiuti, con riferimento ai seguenti servizi:
a) raccolta presso il produttore, trasporto e ulteriori operazioni di smaltimento o recupero;
b) conferimento da parte del produttore presso gli impianti individuati dal Comune per le ulteriori operazioni di smaltimento o recupero.
4) Il gestore del servizio è tenuto a trasmettere al Comune una copia della convenzione sottoscritta nel termine di trenta giorni dalla stipula della medesima.
5) I servizi integrativi possono essere affidati al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o ad altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
6) L’utente dei servizi integrativi è tenuto a corrispondere il costo dei servizi stessi, al netto del corrispettivo per il recupero, direttamente al gestore il quale riconosce al Comune la percentuale stabilita nel contratto d’appalto.
7) Entro il 31 gennaio di ogni anno, il gestore è tenuto a compilare e trasmettere al Comune, in relazione ad ogni singolo utente, un’apposita dichiarazione redatta secondo il modello previsto nel capitolato d’appalto.
8) Possono accedere ai servizi integrativi istituiti dal Comune anche le imprese che non abbiano sede nel territorio comunale, ma che producono rifiuti speciali nell’ambito di attività condotte nello stesso Comune.
9) Il Comune verifica e adotta ogni provvedimento perchè il gestore del servizio assegni in via prioritaria la destinazione dei rifiuti raccolti verso impianti di recupero.
Capitolo 6 “Altri obblighi del gestore e del produttore”
ART. 54 “Autorizzazioni”
1) La gestione del servizio viene effettuata da enti, aziende e imprese iscritte nell’apposito Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti per le categorie di interesse specifico ed in possesso delle previste autorizzazioni.
ART. 55 “Organizzazione del servizio”
1) L'organizzazione del servizio di raccolta tiene conto di una serie di fattori, quali:
a) le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
b) le variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
c) il sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
d) i sistemi di recupero e di smaltimento;
e) la struttura e la tipologia urbanistica del bacino di raccolta e gli indici di densità abitativa ed insediativa di ogni singola zona;
f ) l'interazione con le diverse attività produttive presenti nel bacino;
g) l’evoluzione merceologica del rifiuto nel tempo in conseguenza del modificarsi dei costumi;
h) l'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
2) L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani costituisce precipua competenza del gestore, la cui attività è disciplinata nel capitolato d’appalto.
3) Il gestore è tenuto a redigere una relazione periodica da inviare al Comune nella quale vengono comunicati i dati relativi alle raccolte in atto, le valutazioni circa l’idoneità dei contenitori installati e delle frequenze di raccolta delle varie tipologie di rifiuti, lo stato di manutenzione degli impianti e delle attrezzature impiegate, nonchè gli interventi effettuati nel periodo considerato al fine di rimuovere eventuali disservizi segnalati dal Comune e dall’utenza.
4) La configurazione del servizio di raccolta prevede, nelle sue linee generali, la possibile coesistenza di diverse modalità di conferimento e di raccolta, in relazione alle caratteristiche della città.
ART. 56 “Ubicazione dei contenitori stradali”
1) La localizzazione dei siti di posizionamento delle piattaforme, delle piazzole, dei cassonetti e dei contenitori stradali in genere è disposta dal Comune in ragione della viabilità ordinaria e nell'intento di garantire un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. Adeguata considerazione è anche rivolta alle esigenze di arredo urbano.
2) I cassonetti stradali destinati a raccogliere i rifiuti devono essere collocati, di norma, in area pubblica a una distanza non superiore a metri 200 dalle utenze private servite, secondo il piano di posizionamento predisposto dal gestore e approvato dal competente ufficio comunale. Le piazzole devono essere posizionate di norma, a una distanza dall’utenza non superiore a m 150.
3) La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione dei servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:
a) con riguardo alla disciplina del Codice della Strada vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:
- entro una distanza di metri 10 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici e privati;
- nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi per portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
b) con riguardo ai criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa 5 m in orizzontale da:
- finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- ingressi di farmacie, con l’eccezione dei contenitori specifici per la raccolta differenziata di farmaci scaduti.
c) con riguardo ai criteri di sicurezza vanno rispettate le norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
- distanza di 14 m dai serbatoi degli impianti di distribuzione di gas, benzina, metano e altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
4) Il gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private, previo assenso dei proprietari o amministratori, solo nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica.
5) I contenitori per rifiuti devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e di asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e del traffico, nonchè all'armonico inserimento nel contesto urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambualzione dei disabili.
6) Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione delle piazzole per i contenitori dei rifiuti e specie nelle zone a maggior densità d’urbanizzazione e di traffico, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina indicante il divieto di sosta) come previsto dalla vigente normativa e che dovrà essere realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale.
7) Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti od i veicoli che si trovino in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata su richiesta del gestore.
8) E' fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori, di ogni tipo, dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale del gestore addetto al servizio specifico. Gli utenti possono invece inoltrare al Comune motivate richieste di spostamento.
9) Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o segnaletica di stazionamento per i contenitori di rifiuti urbani, sulla base di "standards" predisposti dal Comune in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
ART. 57 “Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature”
1) I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie ; in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonchè la fuoriuscita di esalazioni moleste.
2) I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono venire periodicamente lavati e disinfettati.
3) I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l’accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l’accesso alle isole pedonali, ecc. La sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l’esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.
ART. 58 “Aree di trasbordo”
1) Le aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami.
ART. 59 “Divieto di mescolanza dei rifiuti”
1) Il gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.
ART. 60 “Modalità di conferimento”
1) Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, che è tenuto ad ammassarli separatamente nel caso delle frazioni merceologiche soggette a raccolta differenziata.
2) E' tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
3) Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento secondo le modalità predisposte dal gestore.
4) Il conferimento a cassonetti o mediante altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:
a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
b) è' vietato introdurre nei contenitori:
- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali metallici e non metallici ingombranti e consistenti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti speciali non assimilati, anche se inerti;
- rifiuti pericolosi e a rischio;
- frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;
c) se la raccolta avviene mediante cassonetti stradali i rifiuti voluminosi devono essere preventivamente ridotti in volume; è vietato inserire nel cassonetto rifiuti sciolti, i quali invece devono essere preventivamente raccolti in sacchetti, scatole o simili;
d) è vietato l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti;
e) è vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, muovere, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso. E' inoltre vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti e targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore con il consenso dell'Amministrazione Comunale.
5) Nei casi di raccolta differenziata a domicilio da parte di soggetti autorizzati dal Comune, la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dall'ufficio comunale competente: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo tale da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti ed inoltre:
a) il conferimento deve avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni inconveniente al transito veicolare e pedonale, nonchè ogni disturbo alla popolazione;
b) gli utenti devono obbligatoriamente proteggere oggetti taglienti o acuminati, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta per la legge 626/94.
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TITOLO III “NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI”
Capitolo 7 “Rifiuti Speciali e Rifiuti Speciali Pericolosi”
Art. 61 “Definizione e classificazione”
Le norme del presente capitolo si applicano ai rifiuti speciali di cui all’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 22/97, come di seguito specificati:
b) residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio che non siano considerati assimilabili ai rifiuti urbani e che quindi non rientrino nell’allegato 1;
c) provenienti da strutture sanitarie, pubbliche e private, non assimilabili ai rifiuti urbani o che necessitino di particolari sistemi di trattamento;
d) materiali inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi,
e) macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
f) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
g) residui derivanti dall’attività di trattamento dei rifiuti o dalla depurazione degli affluenti,
h) rifiuti provenienti dal servizio cimiteriale come indicati nel D.P.R. 285/90 e dai successivi provvedimenti applicativi.
2) Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l’ambiente dalle sostanze ai sensi del D.Lgs. 22/97.
Art. 62 “Rifiuti speciali inerti”
1) Sono rifiuti speciali inerti i seguenti rifiuti, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:
b. i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
b. gli sfridi di materiali da costruzione;
c. i materiali ceramici cotti;
d. i vetri non destinabili alla raccolta differenziata;
e. le rocce ed i materiali litoidi da costruzione;
f. terra e materiali provenienti dalla manutenzione di giardini (sassi e ghiaia).
3) I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria – tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell’allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1988, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt.27 e 28 dello stesso decreto. Modeste quantità di detriti, comunque non superiori a 600 Kg/gg provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente presso il centro trattamento rifiuti “La Martella”, nel rispetto delle prescrizioni quantitative e qualitative previste dal presente regolamemto.
4) I materiali inerti possono essere ammessi allo smaltimento successivo nella discarica di I categoria, se dichiarati dall’Amministrazione Comunale, idonei alla copertura dei R.S.U. nella discarica stessa.
ART. 63 “Trasporto di rifiuti inerti. Obbligo di dichiarazione”
1) Fermo restando l’obbligo di cui all’art. 15 del D.Lgs. 22/97 inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all’articolo precedente, onde evitare l’abbandono indiscriminato degli stessi, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio Comunale (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore del Servizio, quelli dei Comuni e delle aziende Municipalizzate o Speciali o, per questi Enti operanti), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a minirsi di apposita dichiarazione, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento edilizio e nel presente articolo.
2) La dichiarazione deve altresì specificare la quantità (nei limiti di cui all’art. 62 comma 2 ) e la tipologia dei rifiuti prodotti.
3) Tale dichiarazione deve comunque contenere:
-provenienza dei residui o rifiuti
-data, ora e luogo di inizio trasporto
-luogo di destinazione degli stessi
4) Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto e deve essere conservata, per eventuali e ulteriori controlli per un
anno dalla data dell’avvenuto deposito o smaltimento, corredata dalla documentazione rilasciata dall’impianto di destinazione del rifiuto, come da regolamento edilizio.
ART. 64 “Rifiuti Sanitari”
1) I rifiuti sanitari sono normati secondo quanto previsto dal D.M. n.219/00, attuativo della delega ex art. 45, comma 4, del D.Lgs. 22/97 come modificato dal D.Lgs. 389/97.
ART. 65 “Rifiuti Cimiteriali”
1) Ai sensi dell’art.7, comma 2, lett. e) ed f), del D.Lgs. 22/67, si definiscono rifiuti cimiteriali tutti i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelle di cui alle lettere b) e c) del citato art, 7.
2) Tale tipologia di rifiuti è interamente disciplinata dal D.M. n. 219 del 16.06.2000 che prevede, per i rifiuti derivanti di cui sopra, definiti urbani dall’art. 7 del D.Lgs. 22/97, la raccolta separata rispetto ai rifiuti urbani e ne detta regole specifiche.
ART. 66 “Rifiuti Contenenti Amianto”
1) Tutte le operazioni e gli interventi condotti su strutture che possono contenere amianto, devono essere svolte in condizioni di adeguata protezione al fine di non costituire rischio per gli addetti e, più in generale, per la popolazione esposta, sì come lo smaltimento dei residui derivanti dalle suddette operazioni, ai sensi del D.Lgs.277/1991 e della Legge257/1992.
3) Devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare un inquinamento ambientale dovuto alla dispersione di fibre.
4) In ottemperanza all’art. 34 del D.Lgs.277/91, le ditte che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell’amianto sono tenute ad inviare al competente servizio
A.S.L. copia del piano di lavoro preventivo al fine di permettere il rilascio della relativa autorizzazione, della licenza edilizia ove necessaria, nonché di consentire l’attività di vigilanza spettante al predetto servizio.
ART. 67 ”Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso”
1) Sono rifiuti speciali i rifiuti costituiti da:
-parti di veicoli a motore;
-carcasse di autoveicoli;
-carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan macchine operatrici e simili.
2) Questi rifiuti sono conferiti a soggetti per procedere alla demolizione ad alla rottamazione in modo da ottenere il massimo recupero possibile.
ART. 68 ”Oli minerali esausti”
1) Gli oli usati sono disciplinati dal D.Lgs. 22/97 quali speciali pericolosi, ferme restando le disposizioni ex D.M. 22/2/84, L. 475/88, L.R. n.1 dell’11/8/84, L.R. n. 21/93 e D.Lgs. n. 95 del 27/1/92.
2) E’ fatto divieto assoluto di eliminazione degli oli usati da parte degli utilizzatori privati ovvero di chi effettua operazioni di sostituzione di oli o lubrificanti nella propria abitazione; costoro potranno conferire tali rifiuti all’Ente Gestore presso il centro Trattamento rifiuti “La Martella”, a ciò autorizzato.
3) Chi esercita l’attività di rivendita di oli e lubrificanti per motori è tenuto a mettere a disposizione della clientela idoneo impianto per lo stivaggio degli oli esausti, direttamente o consentendo che il Consorzio Nazionale Obbligatorio installi tale impianto.
ART. 69 ”Obblighi dei produttori”
1) Chiunque intenda avviare un’ attività produttiva che possa generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
4) Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l’effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.
TITOLO IV Disciplina degli interventi comunali in materia di bonifica dei luoghi inquinati
Capitolo 8 "Organizzazione degli interventi comunali"
ART. 70 “Abbandono di rifiuti”
1) Il Sindaco, al fine della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art.14 del Dlgs 22/97, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell’ARPA.
2) Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l’autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio. A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.
3) Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l’igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombro dei materiali.
ART. 71 “Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati”
( l’applicazione della norma è soggetta alla emanazione del decreto ministeriale sulla contaminazione dei suoli)
1) I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi dell’art.17, comma 1, del Dlgs 22/97.
2) Il Sindaco, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, individua l’ufficio comunale competente a coordinare tutti gli adempimenti, di competenza comunale, in materia di bonifica dei luoghi inquinati.
3) Sono attribuite in particolare all’ufficio le seguenti funzioni:
a) riceve le notifiche previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’art.17 del Dlgs 22/97, relative rispettivamente alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto e attuale di inquinamento e agli interventi di messa in sicurezza adottati;
b) riceve la comunicazione prevista dal comma 3 dell’art.17 del Dlgs 22/97, relativa alla segnalazione di siti inquinati e istruisce tutti gli atti rivolti alla adozione del provvedimento di diffida nei confronti del responsabile perchè adotti le misure per la messa in sicurezza del luogo e presenti il progetto di bonifica;
c) riceve il progetto di bonifica delle aree inquinate e predispone gli atti per la sua approvazione ed esecuzione;
d) cura l’istruttoria del procedimento per l’esecuzione d’ufficio degli interventi di messa in sicurezza e bonifica e per il ripristino ambientale dell’area, ai sensi del comma 9 del citato art.17;
e) predispone gli atti per l’approvazione del progetto di bonifica di aree inquinate nel caso di modifica della destinazione d’uso, ai sensi del comma 13 del citato art.17.
4) Il responsabile dell’ufficio e il responsabile del procedimento, se individuato, può convocare, se necessario, una conferenza di servizi per l’esame della situazione e per la predisposizione di tutti gli atti necessari. Alla conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto di bonifica partecipano i funzionari degli uffici comunali competenti e i funzionari incaricati degli altri enti competenti.
5) L’ufficio comunale, entro 90 giorni dalla sua individuazione, avvalendosi del competente Servizio dell’ASL e sulla base delle indagini promosse dalla Regione e dal Ministero dell’Ambiente, aggiorna l’elenco delle aree e degli impianti inquinati per i quali possono rendersi necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. L’elenco è composto da una sezione dedicata al censimento delle aree industriali dismesse ed è composto da schede contenenti almeno i seguenti elementi:
a) ubicazione;
b) estensione dell’area;
c) proprietario e conduttore attuale;
d) precedenti utilizzatori e tipo di attività svolta;
e) tipologia dell’inquinamento riscontrato e date e risultati dei relativi accertamenti.
TITOLO V “Disposizioni transitorie e finali
Capitolo 9 "Le sanzioni"
Art. 72 “Sanzioni”
1) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Leggen. 689/81, nell’Ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
a) per violazione alle norme dell’art. 10 (c. 2) : conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari e giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati:
- da £. 20.000 a £. 150.000
b) per violazione alle norme dell’art. 10 (c. 1) : conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio di rifiuti impropri:
- da £. 200.000 a £. 900.000 se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi
- da £.200.000 a £. 900.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
da £.300.000 a £. 2.100.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
c) per violazione all’art. 13 (comma 7 e 8): inosservanza alle modalità di conferimento e raccolta rifiuti:
- da £. 100.000 a £ 250.000
d) per violazioni all’art. 28 ( comma 1 e 2): inosservanza alle modalità di pulizia nell’esecuzione di lavori edili e di attività ad esse connesse:
- da £ 150.000 a mc di rifiuto abbandonato
e) per violazione alle norme di cui all’art. 60 (c. 2) : divieto di incendiare i rifiuti all’aperto:
- da £. 100.000 a £. 500.000
f) per violazione alle norme dell’art. 56 (c. 8): spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore del Servizio:
- da £. 50.000 a £. 400.000
g) per violazione alle norme di cui agli artt. 60 (c. 4 l. d) : conferimento fuori dai cassonetti e dalle campane appositamente predisposti, dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata e, art. 20 (c. 4): conferimento fuori dai cestini getta carte e porta rifiuti:
- da £. 50.000 a £. 300.000
h) per violazione alle norme dell’art. 21: mancata pulizia delle aree di parcheggio e mercati:
-da £. 100.000 a £. 900.000
i) per violazione alle norme dell’art. 22: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l’uso e al momento della riconsegna delle stesse:
- da £. 200.000 a £. 1.200.000 oltre agli oneri di pulizia dell’area
l) per violazione alle norme dell’art. 26: volantinaggio:
- da £. 500.000 a £. 2.000.000
m) per violazione alle norme dell’art. 25 (c. 2): smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
- da £. 50.000 a £. 400.000 se il conferimento riguarda rifiuti urbani
- da £. 200.000 a £. 1.200.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
- da £. 400.000 a £. 2.100.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
n) per violazione alle norme dell’art. 27: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:
- da £. 50.000 a £. 300.000
o) per violazione alle norme degli artt. 36 e 63: obbligo di dichiarazioni in caso di trasporto di rifiuti ingombranti e rifiuti inerti:
-da £. 50.000 a £. 210.000
p) per violazione alle norme dell’art. 44: raccolta stracci e indumenti usati le sanzioni previste sono quelle di cui all’art. 60 (c. 4 ) del presente regolamento.
2) I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni, saranno utilizzati perazioni di incentivazione della Raccolta Differenziata quali ad es. la costruzione di gabbiotti condominiali, che avranno la funzione di contenere i bidoncini condominiali per la raccolta differenziata.
Capitolo 10 "Norme transitorie e finali"
ART. 73 “ Norme transitorie”
1) Il testo può essere definito solo in occasione della redazione specifica del regolamento.
2) In attesa della definitiva approvazione, vige il regolamento preesistente.
3) Si fa presente che nel caso la gestione del servizio venga affidata a terzi, tutte le azioni intraprese dal gestore stesso, saranno preventivamente concordate e autorizzate dall’Amministrazione comunale.
ART. 74 “Danno ambientale”
1) Se il fatto illecito inerente l’attività di gestione di rifiuti arreca danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l’autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.
2) Il Comune, d’ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell’ambiente o dei singoli cittadini, esercita l’azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell’art.18 della legge 8 luglio 1986, n.349.
ART. 75 “ Abrogazione di norme”
1) Il testo può essere definito solo in occasione della redazione specifica del regolamento. A titolo esemplificativo si può riportare il seguente testo:
2) A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il regolamento comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottato ai sensi dell’art.8 del DPR n.915/82;
b) il regolamento per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili ( ove adottato).