Danno ambientale Clausole campione

Danno ambientale. 1) Ai sensi dell’art. 305 del D. Lgs. 152/2006, quando si è verificato un danno ambientale l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità competenti, con gli effetti ivi previsti e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare; deve inoltre adottare tutte le necessarie misure di ripristino di cui all'art. 306 del D. Lgs. 152/2006.
Danno ambientale. Se il fatto illecito inerente l’attività di gestione di rifiuti arreca danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l’autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato. Il Comune, d’ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell’ambiente o dei singoli cittadini, esercita l’azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Danno ambientale il deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell’utilità da essa assicurata, come definito all’art. 300 del Codice dell’Ambiente in relazione al quale l’Assicurato è responsabile ai sensi della Direttiva Europea 2004/35/EC e sue trasposizioni, ivi incluso il Codice dell’Ambiente.
Danno ambientale. Garanzia F. Danno Ambientale L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dai Costi di Bonifica Ambientale causati da un Evento di Inquinamento Ambientale da cui insorga in capo all’Assicurato l’obbligo giuridico di procedere alle Attività di Bonifica Ambientale all’interno o all’esterno del Sito Assicurato, a condizione che il Danno Ambientale oggetto delle Attività di Bonifica Ambientale derivi dall’Attività Assicurata e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i Siti Assicurati, ovvero da un’Operazione Presso Terzi.
Danno ambientale. Chiunque in violazione alle disposizioni del presente regolamento, provoca un danno alle acque , al suolo al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a provvedere agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui Parte IV, titolo V del D. Lgs n. 152/06.
Danno ambientale. 1) Se il fatto illecito inerente l’attività di gestione di rifiuti arreca danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l’autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).