GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE Clausole campione

GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE. Europ Assistance si impegna a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per: a. Danni alla persona, b. Danni diversi da quelli alla persona, c. Danno da vacanza rovinata, intendendosi per tali solo ed esclusivamente quelli previsti dagli artt. 44, 45 e 47 del “Codice del Turismo” in conseguenza di un fatto involontario verificatosi in relazione all’esercizio di una impresa legalmente costituita ed autorizzata ad una o più delle seguenti attività: - intermediazione di servizi turistici; - organizzazione di viaggi, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; - vendita di servizi turistici ad altri organizzatori di viaggi. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE. Europ Assistance si impegna a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per: a. Danni alla persona; b. Danni diversi da quelli alla persona; c. Danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale solo ed esclusivamente quello previsto dall'art. 46 del Codice del Turismo, con il limite di Euro 30.000,00 per sinistro; in conseguenza di un fatto involontario verificatosi in relazione all’esercizio di una impresa legalmente costituita ed autorizzata ad una o più delle seguenti attività: - intermediazione di servizi turistici; - organizzazione di viaggi, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; - vendita di servizi turistici ad altri organizzatori di viaggi; - vendita e/o intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono comunque oggetto dell’attività dell’Assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita di corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, biglietti per spettacoli e manifestazioni sportive) complementari e/o integrativi dei servizi turistici forniti ai viaggiatori; sempreché il danno sia risarcibile a termini di Polizza. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Nel caso in cui a seguito dell’inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all’esecuzione del viaggio o soggiorno, l’Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, Europ Assistance autorizza l’Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità dell’Assicurato coperta dalle Condizioni di Polizza. Sono comprese le maggiori spese incontrate a tale scopo, sempreché le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni, proporzionate all’evento e non differibili. L’Assicurato si impegna a mettere a disposizione di Europ Assistance gli importi eventualmente recuperati dai fornitori dei servizi.
GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE.  ESCLUSIONI La garanzia non comprende: a. la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico infermieristiche; b. i danni di cui il venditore debba eventualmente rispondere assumendo la qualità di organizzatore a seguito della violazione degli obblighi relativi alle indicazioni da riportare sul documento di viaggio ai sensi dell’art. 51 bis del Dlgs 79/2011; c. gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell’eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.
GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE. Inoltre, la garanzia non comprende: a. la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto; b. la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di alloggio; c. la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da quelli indicati in oggetto; d. i danni di cui il venditore debba eventualmente rispondere assumendo la qualità di organizzatore a seguito della violazione degli obblighi relativi alle indicazioni da riportare sul documento di viaggio ai sensi dell’art. 51 bis del Dlgs 79/2011; e. gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell’eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.