ANTICIPATA RISOLUZIONE Clausole campione

ANTICIPATA RISOLUZIONE. Nel caso di scioglimento o di risoluzione anticipata della Polizza perché non esiste più il rischio per il quale, in qualità di Contraente, hai stipulato la Polizza e negli altri casi di recesso, di risoluzione anticipata o di annullamento previsti dagli artt. “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”, devi pagare ad Europ Assistance l’intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato lo scioglimento, la risoluzione o l’annullamento della Polizza.
ANTICIPATA RISOLUZIONE. Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”, spetta ad Europ Assistance, l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.
ANTICIPATA RISOLUZIONE. Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli artt. 1 e 5 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.
ANTICIPATA RISOLUZIONE. Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della polizza per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO” e “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del C. C..
ANTICIPATA RISOLUZIONE. Nel caso di scioglimento e/o risoluzione antici- pata della Polizza per cessazione del Rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “DICHIARA- ZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO“ e “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO“, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del Premio rela- tivo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 C.C..
ANTICIPATA RISOLUZIONE. Nei casi di anticipata risoluzione del contratto prevista dagli Artt. 1 – Dichiarazioni del Contraente e 18 – Persone non assicurabili, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo all’annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione.
ANTICIPATA RISOLUZIONE. Il contratto si risolve di diritto dalla data di radiazione, cancellazione dall’albo professionale, inabilitazione, interdizione e altre situazioni equipollenti in capo al Contraente/Assicurato. In caso di sospensione del Contraente/Assicurato dall’Ordine Professionale, l’assicurazione è sospesa per tutta la durata del provvedimento. (Art. 1898 X.X. - Xxxxxxxxxxxx (Xxx. 0000 X.X. - Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx). In tali casi, fermo l’obbligo da parte del Contraente di darne immediata e documentata comunicazione, il contratto si interrompe con liberazione immediata della Società da ogni ulteriore prestazione e il premio pagato si intende acquisito. Qualora, relativamente agli eventi sopraindicati, il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente non sia stato soddisfatto, la Società è parimenti immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso.
ANTICIPATA RISOLUZIONE. Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della Polizza per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO” e “AGGRAVAMENTO DEL
ANTICIPATA RISOLUZIONE. Nei casi di anticipata risoluzione del contratto prevista dagli artt. 2.1 “Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato - Forma delle comunicazioni” e 2.9 “Persone non assicurabili”, nonché per esclusione di singoli Assicurati non seguita da sostituzione, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo all’annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione.
ANTICIPATA RISOLUZIONE. Nei casi di anticipata risoluzione del contratto prevista dagli artt. 4 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e forma delle comunicazioni” e 6 “Persone non assicurabili”, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rima- ste insoddisfatte, il premio complessivo relativo all’annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione.