Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Mod. T965 – Ed. 02/2017
BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A
Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
InvestiPolizza BNL Platinum One
Prodotto QVUA
Il presente Fascicolo informativo contenente:
• Scheda sintetica
• Nota informativa
• Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione CAPITALVITA®
• Glossario
• Modulo di proposta ed Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa
FASCICOLO INFORMATIVO
Ed. 07/
SCHEDA SINTETICA - Codice Prodotto QVUA
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1. Informazioni generali
1.a. Impresa di UassUicurazione
BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. società del gruppo BNP Paribas (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia).
1.b. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto della Compagnia, relativamente all’anno 2015 (ultimo bilancio approvato), ammonta a 980.603.530 Euro, di cui 195.209.975 Euro corrispondono al capitale sociale e 785.393.555 Euro corrispondono al totale delle riserve patrimoniali compreso il risultato di periodo.
L’indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,19.
1.c. Denominazione Contratto
InvestiPolizza BNL Platinum One
1.d. Tipologia del Contratto
Le Prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in base al Rendimento di una Gestione separata di attivi denominata CAPITALVITA®.
1.e. Durata
La Durata del presente Contratto essendo la forma assicurativa a vita intera, è indeterminata e coincide con la Durata residua di vita dell’Assicurato.
È possibile esercitare il diritto di Riscatto trascorso un anno dalla data di Decorrenza contrattuale.
1.f. Pagamento dei premi
Alla data di sottoscrizione del Modulo di proposta (di seguito Proposta), il Contraente si impegna a versare un Premio in unica soluzione, entro la data di Decorrenza. Nel corso della durata contrattuale il Contraente ha inoltre la facoltà di versare premi aggiuntivi. Ciascun Premio versato deve essere almeno pari a 5.000,00 Euro.
La somma dei premi versati non potrà superare i 5 milioni di Euro.
2. Caratteristiche del Contratto
InvestiPolizza BNL Platinum One è un Contratto con partecipazione agli utili collegato ad una Gestione separata denominata CAPITALVITA® che consente una crescita del capitale proteggendone il valore nel tempo. I rendimenti riconosciuti al Contratto infatti rimangono acquisiti a titolo definitivo fino alla risoluzione del Contratto.
InvestiPolizza BNL Platinum One soddisfa inoltre l’esigenza di assicurare al Beneficiario caso morte designato la
liquidazione di un Capitale in caso di decesso dell’Assicurato.
La parte di Premio trattenuta dalla Compagnia, per far fronte ai costi gravanti sul Contratto, non partecipa alla formazione del capitale assicurato.
Alla Sezione E della Nota informativa è presente un Progetto esemplificativo dello sviluppo delle Prestazioni e del valore di Riscatto elaborato secondo l’Ipotesi di rendimento finanziario indicato dall’IVASS.
L’Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il Contratto prevede le seguenti tipologie di Prestazioni:
a) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
b) Opzioni contrattuali (Rendita)
Il Rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente acquisito sul Contratto.
Si tenga presente che l’operazione di Riscatto consente il recupero dei premi versati non appena la Rivalutazione compensi i costi applicati al Contratto.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di Rivalutazione delle Prestazioni sono regolati dagli Artt. 10 e 11 delle Condizioni contrattuali.
4. Costi
L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.
I costi gravanti sui premi versati e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l’ammontare delle Prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un’analoga operazione non gravata dai costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al Premio della Prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.
Il Costo percentuale medio annuo in caso di Riscatto nei primi anni di Durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Gestione separata CAPITALVITA®
Ipotesi adottate:
Premio alla Decorrenza: € 15.000,00 Età: qualunque
Tasso di Rendimento degli attivi: 2%
CPMA1 | ||||
Anno | 3111 | 3112 | 3113 | 3114 |
5 | 1,60% | 1,56% | 1,52% | 1,40% |
10 | 1,50% | 1,48% | 1,46% | 1,40% |
15 | 1,47% | 1,45% | 1,44% | 1,40% |
20 | 1,45% | 1,44% | 1,43% | 1,40% |
25 | 1,44% | 1,43% | 1,42% | 1,40% |
1 Il costo percentuale medio annuo è variabile in base al codice convenzione attribuito al contratto così come indicato al paragrafo 3 della Nota informativa
5. Illustrazione dei dati storici di Rendimento della Gestione separata
In questa Sezione è rappresentato il tasso di Rendimento realizzato dalla Gestione separata CAPITALVITA® negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di Rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione CAPITALVITA® | Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
2011 | 3,76% | 2,36% | 4,89% | 2,73% |
2012 | 3,75% | 2,35% | 4,64% | 2,97% |
2013 | 3,85% | 2,45% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 3,86% | 2,46% | 2,08% | 0,21% |
2015 | 3,60% | 2,20% | 1,19% | -0,17% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di Revocare la Proposta o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.
Cardif Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Cardif Vita S.p.A.
Il Rappresentante Legale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
NOTA INFORMATIVA - Codice Prodotto QVUA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.
SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. società del gruppo BNP Paribas (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia).
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx (Xxxxxx) Telefono 02/77 22 41
Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Cardif Vita S.p.A. autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996), iscritta all’albo imprese di assicurazione e riassicurazione n° 1.00126. Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
SEZIONE B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. Prestazioni UassUicurative e garanzie offerte
La Durata del presente Contratto, essendo la forma assicurativa a vita intera, è indeterminata pertanto il Contratto si estingue con il decesso dell’Assicurato, a seguito della richiesta di Recesso o al pervenimento della richiesta di Riscatto totale.
Il Contratto prevede la seguente Prestazione assicurativa:
a) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
b) Opzioni contrattuali (Rendita)
Il Rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente consolidato.
Per gli aspetti di dettaglio, relativi alle Prestazioni assicurative del Contratto, si rimanda a quanto disposto dagli Artt.10 e 11 delle Condizioni contrattuali.
3. Premi
Alla data di sottoscrizione della Proposta, il Contraente si impegna a versare il Premio in unica soluzione, di importo almeno pari a 5.000,00 Euro, entro la data di Decorrenza mediante addebito in conto corrente ed in funzione dell’ammontare dei versamenti futuri previsti (VFP). Sulla base della dichiarazione del Contraente stesso viene assegnato al Contratto un codice Convenzione come di seguito riportato:
-Convenzione 3111: per cumulo VFP inferiore a 1.000.000 Euro;
-Convenzione 3112: per cumulo VFP superiore o uguale a 1.000.000 Euro ma inferiore a 2.500.000,00 Euro;
-Convenzione 3113: per cumulo VFP superiore o uguale a 2.500.000 Euro ma inferiore a 4.000.000,00 Euro;
-Convenzione 3114: per cumulo VFP superiore o uguale a 4.000.000 Euro ma inferiore o uguale a 5.000.000,00 Euro.
Tale codice Convenzione risulta attribuito al Contratto per tutta la durata contrattuale e non potrà essere in nessun caso modificato.
Nel corso della Durata contrattuale sono ammessi versamenti aggiuntivi di importo pari almeno a 5.000,00 Euro. La somma dei premi versati non potrà superare i 5 milioni di Euro.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti i costi gravanti direttamente sui Premi versati, si rinvia a quanto disposto al punto 5.1.1.
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il tasso di Rendimento annuo della Gestione CAPITALVITA® viene annualmente attribuito al Contratto, a titolo di partecipazione agli utili, mediante l’applicazione del meccanismo di Rivalutazione descritto nel dettaglio all’Art. 6 delle Condizioni contrattuali e nel Regolamento della Gestione separata.
La Compagnia garantisce, in caso di decesso dell’Assicurato, la restituzione della somma dei Premi versati (riproporzionata in caso di eventuali riscatti parziali).
Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di Rivalutazione, alla Sezione E viene proposto il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, della Prestazione e del valore di Riscatto. In ogni caso la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi entro la data di Conclusione del Contratto, un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
SEZIONE C - INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. Costi
5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1. Costi gravanti sui premi
Sui premi versati grava un caricamento definito in misura percentuale in base al cumulo dei premi versati ed al codice Convenzione assegnato al Contratto pari a:
Convenzione | ||||
Xxxxxx premi versati in Euro | 3111 | 3112 | 3113 | 3114 |
Inferiore a 500.000,00 | 1,00% | 0,80% | 0,60% | 0% |
Superiore o uguale a 500.000,00 ma inferiore a 1.000.000,00 | 0,60% | 0,48% | 0,36% | 0% |
Superiore o uguale a 1.000.000,00 ma inferiore o uguale a 5.000.000,00 | 0,40% | 0,32% | 0,24% | 0% |
Tale prelievo è applicato per la copertura degli oneri di acquisto, emissione e gestione del Contratto.
5.1.2. Costi per il Riscatto
Non sono presenti costi per il caso di Riscatto.
5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
La Compagnia trattiene dal Rendimento annuo della Gestione separata una commissione definita in misura percentuale in base al cumulo dei premi versati e pari a:
Cumulo premi versati in Euro | % |
Inferiore a 500.000,00 | 1,40% |
Superiore o uguale a 500.000,00 ma inferiore a 1.000.000,00 | 1,30% |
Superiore o uguale a 1.000.000,00 ma inferiore o uguale a 5.000.000,00 | 1,20% |
Tale commissione può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito previsto dal Contratto.
***
La Compagnia corrisponde al distributore del prodotto “InvestiPolizza BNL Platinum One”:
a) una percentuale pari al 50% dei costi di cui al punto 5.1.1.;
b) una percentuale dei costi, di cui al punto 5.2., effettivamente prelevati, pari al 60%.
La percentuale di cui alla lettera b) potrà essere ridotta al fine di garantire alla Compagnia una trattenuta di misura minima pari allo 0,43% del rendimento effettivamente realizzato dalla Gestione separata.
6. Sconti
Non previsti.
7. Regime fiscale
In merito al regime fiscale applicabile al presente Contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche.
In particolare, al momento della redazione del presente Fascicolo Informativo la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato in seguito.
A tal proposito si segnalano:
F F
− l’applicazione dell’Imposta sostitutiva2 delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale
relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita;
− l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato;
− la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato;
− in caso di esercizio dell’Opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in Opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione).
SEZIONE D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di Perfezionamento del Contratto
Il Contratto può essere concluso a condizione che:
▪ l’Assicurato abbia il proprio domicilio abituale in Italia
▪ il Contraente, l’Assicurato se diverso dal Contraente e il Beneficiario non siano cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
▪ il Contraente, l’Assicurato, se diverso dal Contraente e il Beneficiario non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx);
▪ il Contraente abbia la propria residenza in Italia.
Si rinvia all’Art. 3 delle Condizioni contrattuali per quanto attiene la definizione delle modalità di Perfezionamento del Contratto e la Decorrenza delle coperture assicurative.
9. Risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei premi
Non prevista.
2 In caso di prestazioni percepite nell’esercizio di attività commerciali la ritenuta non viene applicata
10. Riscatto e riduzione
Il presente Contratto non ammette valore di riduzione.
Il Contraente può richiedere, mediante richiesta scritta e trascorso almeno un anno dalla data di Decorrenza, il Riscatto totale o parziale della polizza.
Per la definizione puntuale delle modalità di determinazione del valore di Riscatto, totale e parziale, si rinvia a quanto stabilito agli Artt. 8 e 9 delle Condizioni contrattuali.
Si tenga presente che l’operazione di Riscatto consente il recupero della somma dei premi versati non appena la Rivalutazione compensa i costi applicati al Contratto.
In ogni caso la Compagnia, al fine di consentire al Contraente la determinazione del valore di Riscatto della polizza, si dichiara in ogni momento disponibile a comunicarne l’importo calcolato sulla base delle informazioni disponibili al momento della richiesta che dovrà essere indirizzata a:
Cardif Vita S.p.A. - Customer Care Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Numero: 060 060
Fax 02/00 00 00 00
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Allo scopo di illustrare gli effetti della richiesta di Xxxxxxxx totale è stato predisposto alla Sezione E un Progetto esemplificativo che riporta lo sviluppo del valore di Riscatto. In ogni caso, nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata il Contraente ha la possibilità di rilevare dati più puntuali.
11. Revoca della Proposta
La Proposta del presente Contratto può essere Revocata fino al momento della Conclusione del Contratto. La Revoca della Proposta deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Compagnia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi corrisposto.
12. Diritto di Recesso
Il Contraente può esercitare il diritto di Recesso entro 30 giorni dalla Conclusione del Contratto. L’esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione del Contratto.
La volontà di recedere dal Contratto deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente i Premi da questi corrisposti.
13. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle Prestazioni e termini di Prescrizione
Per ogni pagamento la Compagnia richiede la consegna da parte degli aventi diritto della documentazione dettagliatamente descritta nell’apposita Sezione delle Condizioni contrattuali.
I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro venti giorni dal ricevimento della documentazione prevista.
L’avente diritto deve inoltrare la richiesta di liquidazione delle somme assicurate tempestivamente, e comunque entro il termine di Prescrizione di dieci anni da quando si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda, ossia dalla data di decesso dell’Assicurato (art. 2952 c.c.). In caso di omessa richiesta di liquidazione entro detto termine decennale, il diritto alla liquidazione delle somme assicurate in polizza si prescrive e tali somme sono obbligatoriamente devolute al Fondo appositamente costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto dalla Legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Legge applicabile al Contratto
La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana. Nel caso le parti convenissero circa la scelta di una diversa legislazione, prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.
Al Contratto di assicurazione sulla vita si applicano le norme previste dagli artt. 1919 e ss. del codice civile.
Si richiama in particolare l’attenzione sui seguenti articoli:
− ai sensi dell’art. 1920 c.c. il Beneficiario caso morte acquista, per effetto della designazione un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione nei confronti della Compagnia. Ne consegue che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario;
− ai sensi dell’art. 1923 c.c. le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Per le controversie relative al Contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.
15. Lingua in cui è redatto il Contratto
Il Contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
16. Reclami
16.1 Reclami all’Impresa
Eventuali reclami riguardanti il comportamento dell’Impresa o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami riguardanti il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri, i riscatti, etc.) devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:
BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.- Ufficio Reclami – Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - n° fax 00.00.000.000 - indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro di quest’ultima fornito.
Eventuali reclami riguardanti il comportamento dell’intermediario o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato:
- per posta ordinaria a: BNL Gruppo BNP Paribas Ufficio Reclami
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 000, 00000 Xxxx; oppure
- per e-mail a: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx oppure
- per posta certificata a: xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.
L’intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
16.2 Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS Servizio tutela del consumatore – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx FAX 00 00000000 – indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Per la stesura del reclamo a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e di adire l’Autorità Giudiziaria.
17. Informativa in corso di Contratto
Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia si impegna ad inviare al Contraente un Estratto conto contenente tutte le informazioni relative all’annualità appena trascorsa, indicando in particolare:
a) cumulo dei premi versati dalla data di Decorrenza al 31/12 dell’anno precedente a quello a cui si riferisce il
rendiconto;
b) capitale in vigore al 31/12 dell’anno precedente all’anno a cui si riferisce il rendiconto;
c) dettaglio dei premi versati nell’anno in cui si riferisce il rendiconto;
d) valori di eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno a cui si riferisce il rendiconto;
e) Capitale liquidabile in caso di decesso e valore di Riscatto al 31/12 dell’anno a cui si riferisce il rendiconto;
f) tasso annuo di Rendimento realizzato dalla Gestione CAPITALVITA®, commissione di gestione applicata e misura annua di Rivalutazione riconosciuta al Contratto.
18. Conflitto di interessi
La Compagnia si può venire a trovare in possibili situazioni di Conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo, societari e/o da rapporti di affari propri e/o di società del gruppo di appartenenza, ove per gruppo di appartenenza si intende il gruppo BNP Paribas.
Il presente Contratto è distribuito mediante gli sportelli bancari e dai promotori della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., appartenente al gruppo BNP Paribas.
La Compagnia deposita presso BNP Paribas Securities Services, banca depositaria del gruppo, i relativi strumenti finanziari e la liquidità.
In relazione alla gestione di CAPITALVITA®, la Compagnia riceve un servizio di consulenza in materia di investimenti da BNP PARIBAS Investment Partners società del gruppo BNP Paribas.
Nel patrimonio della Gestione separata possono essere presenti strumenti finanziari, ivi comprese quote di OICR e SICAV, emessi e/o intermediati e/o detenuti da società del gruppo BNP Paribas, ad ogni modo sempre nel massimo rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti in conformità alle disposizioni normative e di vigilanza.
La Compagnia precisa di avere in corso, con riferimento al presente Contratto, accordi che prevedono il riconoscimento di utilità derivanti dalla restituzione di commissioni o altri proventi.
In particolare la Compagnia potrebbe intrattenere accordi con le società di gestione, che prevedono riconoscimento di utilità derivanti dalla restituzione di commissioni o altri proventi. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute ai Contraenti ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della Gestione separata.
In ogni caso la Compagnia, pur in presenza di potenziali situazioni di Conflitto di interesse opera comunque in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti al fine di ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile.
SEZIONE E - PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLA PRESTAZIONE
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di Premio, Durata ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle Prestazioni rivalutate e dei valori di Riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
A) il tasso di Rendimento minimo garantito contrattualmente;
B) un’Ipotesi di Rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2%. A tale tasso si applica la commissione di gestione prevista contrattualmente e quindi si ipotizza di riconoscere al Contratto una misura di Rivalutazione pari al 0,60% ottenuta scorporando la predetta commissione dal 2%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le Prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere, laddove non è stato sospeso il versamento dei premi, in base alle Condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di Rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le Ipotesi di sviluppo delle Prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle Ipotesi di Rendimento impiegate.
Sviluppo della Prestazione e del valore di Riscatto in base a:
A) TUassoU di Rendimento minimo garantito
Tasso di Rendimento minimo garantito: 0%
Cod. convenzione: 3111
Età dell’Assicurato: Qualunque
Durata: indeterminata
Ipotesi di Decorrenza 01/01/2016
Premio unico alla Decorrenza Euro 15.000,00
Data | Capitale in caso di decesso a fine anno | Valore di Riscatto a fine anno |
31/12/2016 | 15.000,00 | - |
31/12/2017 | 15.000,00 | 14.850,00 |
31/12/2018 | 15.000,00 | 14.850,00 |
31/12/2019 | 15.000,00 | 14.850,00 |
31/12/2020 | 15.000,00 | 14.850,00 |
… | … | … |
L’operazione di Riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del solo Rendimento minimo garantito, il recupero del premio versato non potrà avvenire.
B) Ipotesi di Rendimento finanziario
Tasso di Rendimento finanziario: 2%
Prelievo sul Rendimento: 1,40%
Tasso di Rendimento retrocesso: 0,60%
Cod. convenzione: 3111
Età dell’Assicurato: Qualunque
Durata: Indeterminata
Ipotesi di Decorrenza 01/01/2016
Premio unico alla Decorrenza Euro 15.000,00
Data | Capitale in caso di decesso a fine anno | Valore di Riscatto a fine anno |
31/12/2016 | 15.000,00 | - |
31/12/2017 | 15.028,73 | 15.028,73 |
31/12/2018 | 15.118,91 | 15.118,91 |
31/12/2019 | 15.209,62 | 15.209,62 |
31/12/2020 | 15.300,88 | 15.300,88 |
… | … | … |
Le Prestazioni indicate nelle tabelle sono al lordo degli oneri fiscali.
Cardif Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Cardif Vita S.p.A.
Il Rappresentante Legale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Ed. 02/2017 Nota informativa - Pagina 10 di
CONDIZIONI CONTRATTUALI - Codice Prodotto QVUA
Art. 1 Oggetto del Contratto
InvestiPolizza BNL Platinum One è la denominazione commerciale della forma assicurativa a “Vita Intera a capitale rivalutabile”. In caso di decesso dell’Assicurato, BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia) liquida al Beneficiario caso morte designato la Prestazione prevista all’Art. 10.
InvestiPolizza BNL Platinum One è alimentato attraverso il versamento da parte del Contraente di un Premio versato in unica soluzione entro la data di Decorrenza, mediante addebito su conto corrente.
Nel corso della Durata contrattuale sono ammessi Versamenti aggiuntivi con le stesse modalità previste per il Premio iniziale.
InvestiPolizza BNL Platinum One fruisce di una Rivalutazione annuale del capitale assicurato sulla base del Rendimento annuo della Gestione separata CAPITALVITA®.
Cardif Vita S.p.A., nella propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.
Art. 2 Obblighi della Compagnia
Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.
Art. 3 Conclusione, Decorrenza, Durata del Contratto e cessazione
Il Contratto può essere concluso a condizione che:
o l’Assicurato abbia il proprio domicilio abituale in Italia
o il Contraente, l’Assicurato se diverso dal Contraente e il Beneficiario non siano cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
o il Contraente, l’Assicurato, se diverso dal Contraente e il Beneficiario non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx);
o il Contraente abbia la propria residenza in Italia.
Il Contratto si conclude alle ore 24 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del primo Premio in conto corrente.
Il Contratto produce i suoi effetti a partire dalla data di Decorrenza indicata in Proposta a condizione che sia stato versato il Premio stabilito entro tale termine. In caso contrario gli effetti si producono dalla data di versamento del primo premio.
La Durata del Contratto, essendo la forma assicurativa a vita intera, è indeterminata e coincide con la durata residua della vita dell’Assicurato.
Il presente Contratto si estingue a seguito del Recesso ai sensi dell’Art. 4, della richiesta di Xxxxxxxx totale da parte del Contraente o a seguito del decesso dell’Assicurato.
Non è previsto alcun limite di età.
Art. 4 Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal Contratto
Revoca della Proposta di UassUicurazione
La Proposta del presente Contratto può essere Revocata fino al momento della Conclusione del Contratto. La Revoca della Proposta deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Compagnia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi corrisposto.
Diritto di Recesso dal Contratto
Il Contraente può esercitare il diritto di Recesso entro 30 giorni dalla Conclusione del Contratto. L’esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione del presente Contratto.
La volontà di recedere dal Contratto deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente i Premi da questi corrisposti.
Art. 5 Capitale in vigore
Il capitale in vigore a una certa data è pari all’importo (eventualmente riproporzionato nel caso di precedenti riscatti parziali) dato dalla somma dei Premi versati dal Contraente, al netto delle spese contrattuali di cui all’Art. 7, rivalutato fino a tale data secondo quanto previsto dall’Art. 6.
Art. 6 Rivalutazione
La Compagnia riconosce al Contratto una Rivalutazione annuale delle Prestazioni, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.
La Rivalutazione annuale viene applicata il 31/12 di ogni anno solare, (a partire dal 31/12 successivo alla data di Decorrenza) e alla data di anticipata risoluzione del Contratto.
Misura della Rivalutazione annuale
Viene attribuita al Contratto la Rivalutazione annua conseguita attraverso la Gestione CAPITALVITA®.
Il tasso di Rendimento annuo da adottare a tale scopo è pertanto quello calcolato al 30/09, per la Rivalutazione annuale al 31/12, oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di Rivalutazione, per la Rivalutazione in corso d’anno.
La misura di Rivalutazione annua è pari alla differenza, solo se positiva, tra il Rendimento annuo CAPITALVITA® e la commissione annuale di gestione definita all’Art. 7.
Il Rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente acquisito dal Contratto.
Modalità di Rivalutazione annuale del capitale
In occasione di ciascuna rivalutazione annuale il capitale in vigore alla data di Rivalutazione si ottiene sommando:
- il capitale maturato al 31/12 dell’anno precedente (eventualmente riproporzionato nel caso di riscatti parziali) incrementato della Rivalutazione annua, nella misura di cui sopra, eventualmente riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall’inizio dell’anno solare nel caso di rivalutazione in corso d’anno;
- ogni Premio versato nell’anno solare, al netto delle spese contrattuali, incrementato della Rivalutazione annua, nella misura di cui sopra, riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dalla data di ciascun versamento sino alla data di rivalutazione.
La Rivalutazione comporta un incremento annuale delle Prestazioni che rimane acquisito a titolo definitivo e, di conseguenza, si rivaluta a sua volta negli anni successivi.
La Rivalutazione annuale delle Prestazioni comporta l’aumento, a totale carico della Compagnia, della Riserva matematica maturata alla data di Rivalutazione.
La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente della Rivalutazione delle Prestazioni assicurate, in occasione di ciascuna Rivalutazione annuale.
Art. 7 Premi e spese contrattuali
Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, versa un Premio in unica soluzione di importo almeno pari a 5.000,00 Euro, mediante addebito su conto corrente ed in funzione dell’ammontare dei versamenti futuri previsti (VFP). Sulla base della dichiarazione del Contraente stesso viene assegnato al Contratto un codice Convenzione come di seguito riportato:
-Convenzione 3111: per cumulo VFP inferiore a 1.000.000 Euro;
-Convenzione 3112: per cumulo VFP superiore o uguale a 1.000.000 Euro ma inferiore a 2.500.000,00 Euro;
-Convenzione 3113: per cumulo VFP superiore o uguale a 2.500.000 Euro ma inferiore a 4.000.000,00 Euro;
-Convenzione 3114: per cumulo VFP superiore o uguale a 4.000.000 Euro ma inferiore o uguale a 5.000.000,00 Euro.
Tale codice Convenzione risulta attribuito al Contratto per tutta la durata contrattuale e non potrà essere in nessun caso modificato.
Nel corso della Durata contrattuale il Contraente ha la facoltà di effettuare con le stesse modalità Versamenti aggiuntivi di importo minimo pari 5.000,00 Euro. La somma dei premi versati non può superare i 5 milioni di euro.
Sui premi versati grava un caricamento in misura percentuale definito in base al cumulo dei premi versati ed al codice Convenzione assegnato al contratto e pari a:
Convenzione | ||||
Xxxxxx premi versati in Euro | 3111 | 3112 | 3113 | 3114 |
Inferiore a 500.000,00 | 1,00% | 0,80% | 0,60% | 0% |
Superiore o uguale a 500.000,00 ma inferiore a 1.000.000,00 | 0,60% | 0,48% | 0,36% | 0% |
Superiore o uguale a 1.000.000,00 ma inferiore o uguale a 5.000.000,00 | 0,40% | 0,32% | 0,24% | 0% |
Tale prelievo è applicato per la copertura degli oneri di acquisto, emissione e gestione del Contratto.
Alla Compagnia spetta una commissione annuale di gestione definita in misura percentuale in base al cumulo dei premi versati e pari a:
Cumulo premi versati in Euro | % |
Inferiore a 500.000,00 | 1,40% |
Superiore o uguale a 500.000,00 ma inferiore a 1.000.000,00 | 1,30% |
Superiore o uguale a 1.000.000,00 ma inferiore o uguale a 5.000.000,00 | 1,20% |
Tale commissione può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito previsto dal Contratto.
Art. 8 Riscatto totale
La polizza è riscattabile, su richiesta scritta avanzata dal Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla Decorrenza contrattuale.
Il valore di Riscatto è pari al capitale in vigore alla data di ricevimento dell’intera documentazione prevista per il Riscatto totale.
Non sono previsti Costi per il caso di Riscatto.
Art. 9 Riscatto parziale
Trascorso almeno un anno dalla Decorrenza del Contratto il Contraente ha facoltà di richiedere il Riscatto parziale.
Il valore di Riscatto parziale è determinato nel limite del valore di Riscatto totale calcolato alla medesima data e viene indicato dal Contraente a tal fine in valore assoluto o in misura percentuale del valore medesimo.
A seguito di ciascuna operazione di Riscatto parziale il capitale in vigore all’anniversario precedente viene ridotto di una percentuale pari al rapporto tra l’importo riscattato e il valore di Riscatto totale alla data di
richiesta dell’operazione.
Art. 10 Decesso dell’UAssUicurato
In caso di decesso dell’Assicurato verrà liquidato al Beneficiario caso morte designato un importo pari alla al maggiore tra:
− il capitale in vigore alla data di ricevimento dell’intera documentazione relativa al decesso;
− somma premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali).
Il Capitale in caso di decesso è liquidabile dalla Compagnia a seguito di tempestiva richiesta scritta avanzata dal Beneficiario caso morte nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta dovrà essere effettuata dai medesimi congiuntamente.
Art. 11 Opzioni contrattuali
Trascorsi 5 anni dalla data di Decorrenza, contestualmente alla richiesta di Xxxxxxxx, è facoltà del Contraente richiedere una delle seguenti Opzioni:
- Opzione da capitale in rendita: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino che l’Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita reversibile: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
Al fine della quantificazione della rendita verranno utilizzati i coefficienti demografico-finanziari in vigore alla data di conversione coincidente con la Data riferimento evento.
Le modalità di calcolo di conversione in rendita verranno indicate al momento della richiesta dell’Opzione effettuata per iscritto alla Compagnia.
Art. 12 Pagamenti delle Prestazioni
Per ogni pagamento la Compagnia richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell’apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”.
Verificatosi l'evento, la Compagnia esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta.
Decorsi i termini di cui sopra sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
La liquidazione della Prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Compagnia e gli aventi diritto.
Art. 13 Designazione Beneficiario
Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari caso morte a cui corrispondere la Prestazione prevista in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione del Beneficiario caso morte va indicata nella Proposta di assicurazione.
Il Beneficiario:
- non può essere un cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- non deve far parte a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Per effetto della designazione, il Beneficiario caso morte acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
La designazione del Beneficiario caso morte può essere Revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:
- dagli eredi dopo il decesso del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario caso morte abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di Xxxxxx ed il Beneficiario caso morte abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.
In tali casi, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari caso morte.
Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario caso morte devono essere comunicate per iscritto
alla Compagnia o disposte per testamento.
Art. 14 Cessione del Contratto
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, secondo quanto previsto agli artt. 1406 e ss. del codice civile.
La cessione diventa efficace quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario) contenente l’accettazione dell’Assicurato ove diverso dal Contraente.
La Compagnia provvede a comunicare l’avvenuta cessione alle parti.
Art. 15 Pegno e vincolo
Il Contraente può dare in pegno ad altri il Contratto o vincolare le prestazioni del Contratto.
Tali atti diventano efficaci quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente. La Compagnia provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.
Art. 16 TUassUe e imposte
Le tasse e le imposte relative al Contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.
Art. 17 Disposizioni in materia di “Scambio Automatico di Informazioni” tra le autorità fiscali (FATCA; AEOI)
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa statunitense F.A.T.C.A., come recepita e attuata in Italia dalla Legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2015 n. 88444, la Compagnia è tenuta a comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate, che provvederà alla trasmissione dei dati alle autorità fiscali americane, alcune informazioni relative o collegate al presente contratto di assicurazione, qualora esso sia sottoscritto da soggetti qualificabili quali “U.S. Person” ai sensi della richiamata normativa, nonché ai pagamenti effettuati nell’ambito del contratto medesimo.
La Compagnia è altresì tenuta in ragione di accordi internazionali e di disposizioni dell’Unione Europea in materia di Scambio Automatico di Informazioni, ai quali si è data attuazione con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015 n. 93874, ad analoghi adempimenti di identificazione e trasmissione di informazioni relative al presente contratto di assicurazione, al Contraente e al Beneficiario delle prestazioni nonché ai pagamenti effettuati nell’ambito del contratto, qualora lo stesso sia sottoscritto da un soggetto avente la residenza fiscale in uno dei paesi che, in ragione delle disposizioni soprarichiamate, siano tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni. Anche in questo caso la trasmissione è effettuata all’Agenzia delle Entrate che provvede allo scambio delle informazioni con le autorità competenti dei paesi nei quali il Contraente o il Beneficiario risultino avere la loro residenza fiscale.
A tal fine la Compagnia, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei suoi prodotti assicurativi, acquisirà, prima della conclusione del contratto o al momento della liquidazione della Prestazione, le informazioni anagrafiche dalle quali possa emergere lo status di “U.S. Person” o la residenza fiscale in uno dei paesi che sia tenuto allo Scambio Automatico di informazioni, rispettivamente del Contraente e del Beneficiario e potrà richiedere la sottoscrizione da parte di questi ultimi di un’autocertificazione. La Compagnia richiederà a coloro che rivestano lo status di US Person la sottoscrizione del Modulo W9 (o di sue successive modifiche).
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia, in forma scritta, tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato, in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione, in merito al proprio status di “U.S. Person” o alla propria residenza fiscale in uno dei paesi tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni.
La Compagnia si riserva di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni, anche in forma di nuova autocertificazione, qualora vi siano situazioni di incongruenza, sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione.
Le presenti informazioni sono fornite anche ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice privacy, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio in ordine al
trattamento dei dati personali effettuato dalla Compagnia ed alle modalità per il cliente per esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano
Art. 18 Foro Competente
Per le controversie relative al Contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.
REGOLAMENTO della Gestione separata CAPITALVITA®
redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38/2011, concernente la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l’assicurazione sulla Vita, ai sensi dell’Articolo 191, Comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, N.209 – Codice delle Assicurazioni Private.
Articolo 1
DENOMINAZIONE, VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITA’
1.1 CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (CARDIF VITA), ed iscritta al n. 1.00126 dell’Albo ha istituito la Gestione separata CAPITALVITA®, che costituisce un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da CARDIF VITA. In data 21.07.2014 il Consiglio di amministrazione di CARDIF VITA ha approvato il presente regolamento. L’attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
1.2 CAPITALVITA® è una gestione denominata in Euro e collegata alla raccolta delle polizze rivalutabili ed è rivolta a tutte le tipologie di clientela.
1.3 Il valore delle attività della Gestione separata CAPITALVITA® non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite per i contratti a Prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
1.4 Il valore delle attività è pari al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.
1.5 Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione dei contratti collegati alla Gestione separata.
Articolo 2
OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITA’
Obiettivi e politiche di investimento
2.1 Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l’asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l’efficienza in termini di rischio- rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la Gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della Gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli assicurati, l’equilibrio e la stabilità della Gestione separata.
Tipologie di attività
2.2 In linea generale, le risorse di CAPITALVITA® possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.
Limiti qualitativi e quantitativi delle attività
2.3 La Gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti:
‐ Governativi e assimilati
E’ ammesso l’investimento in titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell’Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’Ocse.
‐ Corporate
I titoli di emittenti corporate devono avere un buon merito creditizio che, così come previsto dall’articolo 11 comma 3, del Regolamento ISVAP n. 36 del 2010, è valutato dalla Società con riferimento non esclusivo al rating. Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di CAPITALVITA®.
2.4 L’investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell’area Euro. L’esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 20%.
2.5 L’investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l’acquisto di quote di ETF,
SICAV o OICR, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.
2.6 Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l’Area Euro.
2.7 E’ ammesso l’investimento in strumenti di mercato monetario, quali depositi bancari a vista e Time Deposit con durata inferiore a 15 giorni, nel limite massimo complessivo del 15%,e in fondi di liquidità prevalentemente area euro e Time Deposit con durata superiore a 15 giorni in misura non superiore al 30%
2.8 Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) sono ammessi nei limiti del 5%. L’esposizione sul comparto immobiliare, realizzata anche attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari, non deve superare il limite massimo del 15%.
2.9 L’impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti regolamentari fissati dalla normativa di attuazione dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
2.10 Le attività di CAPITALVITA® sono di piena e libera proprietà dell’Impresa nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.
Articolo 3
LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ISVAP 27 MAGGIO 2008, N. 25
3.1 Le operazioni con le controparti di cui all’Art. 5 del Regolamento ISVAP 27/05/2008 n.25, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. “best execution”).
3.2 Nell’ottica dell’efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della Gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.
Articolo 4 PERIODO DI OSSERVAZIONE
4.1 Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al Periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell’esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.
Articolo 5
REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO
5.1 Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al Periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo Periodo di osservazione.
5.2 Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di CAPITALVITA®:
▪ i proventi finanziari di competenza del Periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
▪ gli utili e le perdite derivanti dall’alienazione delle attività finanziarie assegnate alla Gestione, se effettivamente realizzati nel Periodo di osservazione.
Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di CAPITALVITA®.
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.
5.3 Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto; nel caso di Trasferimento di attività dal patrimonio dell’Impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione separata.
5.4 La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel Periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella Gestione separata.
5.5 I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il Rendiconto della Gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di CAPITALVITA®.
Articolo 6
SPESE ED ONERI DEDUCIBILI
6.1 Le uniche forme di prelievo consentite sono relative a:
‐ Attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
‐ Spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata.
6.2 Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 7 REVISIONE CONTABILE
7.1 La Gestione separata CAPITALVITA® è sottoposta alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.
Articolo 8 FUSIONI E SCISSIONI
8.1 Nell’interesse dei contraenti, per garantire l’efficienza gestionale l’Impresa può decidere di fondere o scindere la Gestione separata CAPITALVITA®, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE
Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Compagnia, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla stessa: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata da parte degli aventi diritto sottoscrivendo la richiesta di liquidazione presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il Contratto.
La Compagnia si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione qualora la stessa sia necessaria ai fini dell’identificazione degli aventi diritto alla liquidazione.
Riscatto
Nel caso di liquidazione dovuta a Riscatto totale, devono essere consegnati:
- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- fotocopia del documento di identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).
Decesso dell’UAssUicurato
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato, nei termini stabiliti dal Contratto, devono essere presentati:
- richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall’Assicurato deceduto;
- fotocopia dei documenti di Identità di ciascun Beneficiario caso morte;
- certificato di morte dell’Assicurato.
Nel caso di decesso del Contraente che sia anche l’Assicurato del presente Contratto occorre inoltre presentare una copia autenticata del testamento del Contraente o un atto notorio attestante l’assenza di quest’ultimo firmato da uno dei Beneficiari caso morte richiedenti.
Se la designazione beneficiaria è di tipo generico (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), l’atto notorio dovrà contenere i nominativi dei Beneficiari caso morte.
Casi particolari
Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:
a) se l’avente diritto alla Prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Compagnia dovrà ricevere il decreto di autorizzazione del giudice tutelare.
b) nel caso in cui il Contratto sia dato in pegno, la richiesta di liquidazione viene sottoscritta dal creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente.
c) nel caso in cui il Contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benestare la richiesta di liquidazione.
d) nel caso di beneficio irrevocabile ai sensi dell’art.1921 del codice civile, la richiesta di Xxxxxxxx (totale o parziale) dovrà essere sottoscritta dal Contraente e firmata per benestare dal Beneficiario caso morte.
Ed. 02/2017 Condizioni contrattuali - Pagina 10 di
GLOSSARIO
Il presente glossario contiene le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nel Fascicolo Informativo (indicati con l’iniziale maiuscola).
AEOI (Scambio Automatico di Informazioni): sistema di condivisione di informazioni avente lo scopo di combattere la frode fiscale trasfrontaliera e l’evasione fiscale nonché di promuovere il rispetto fiscale internazionale, attraverso la cooperazione degli stati. Lo scambio si fonda su accordi internazionali in base ai quali gli stati aderenti, attraverso le proprie autorità fiscali e con periodicità annuale, si impegnano alla trasmissione reciproca di informazioni finanziarie pertinenti ai fini fiscali, riguardanti i soggetti in essi fiscalmente residenti. Lo scambio avviene secondo uno standard internazionale (CRS) elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il sistema di scambio è stato altresì recepito nell’ambito di una direttiva comunitaria che ha così impegnato gli stati appartenenti all’Unione Europea.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto; tale figura può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.
Below Investment Grade: Basso merito creditizio di un titolo. Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.
Beneficiario caso morte: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la Prestazione prevista dal Contratto quando si verifica il decesso dell’Assicurato.
Capitale in caso di decesso: in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della Durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario caso morte.
Compagnia: Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.
Conclusione del Contratto: Il Contratto si conclude alle ore 24 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del Premio in conto corrente.
Condizioni contrattuali/di assicurazione/di polizza: insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato e/o i Beneficiari caso morte, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento del Premio alla Compagnia.
Contratto con partecipazione agli utili: Contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al Rendimento di una Gestione separata.
Costi (o Spese): oneri a carico del Contraente gravanti sul Premio versato o, laddove previsto dal Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dal premio ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di Rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Decorrenza del Contratto: momento in cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il Premio pattuito.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il Contratto è efficace.
Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al Contratto.
Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario e Modulo di Proposta.
F.A.T.C.A.: (Foreign Account Tax Compliance Act) normativa statunitense, che mira a contrastare l’evasione fiscale di contribuenti statunitensi all’estero. L’Italia è tenuta a dare attuazione a tale normativa in forza dell’Accordo Intergovernativo (IGA), siglato con gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014 (ratificato con Legge 18 giugno 2015, n. 95).
Gestione separata: gestione finanziaria appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi versati dai Contraenti al netto dei costi. Dal Rendimento ottenuto dalla Gestione separata deriva la Rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario caso morte non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa di assicurazione (o Impresa): vedi “Compagnia”.
Investment Grade: Merito creditizio almeno pari a BBB secondo scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.
Ipotesi di Rendimento: Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione delle esemplificazioni e dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Modulo W9: documento predisposto secondo il modello elaborato dall’autorità fiscale statunitense (IRS) con il quale vengono richiesti, al cittadino americano, l’indicazione del proprio Tax identification number (TIN) ed il rilascio di alcune dichiarazioni relative al proprio status di US Person.
Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Opzione: clausola del Contratto di assicurazione secondo cui l’avente diritto può scegliere che l’importo liquidabile in caso di Riscatto sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.
Perfezionamento del Contratto: momento in cui avviene il pagamento del Premio pattuito.
Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il Rendimento finanziario della Gestione separata.
Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia entro la data di Decorrenza del Contratto.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia corrisponde agli aventi diritto al verificarsi dell’evento assicurato.
Proposta: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso: diritto del Contraente di risolvere il Contratto e farne cessare gli effetti contrattuali.
Rendiconto annuale della Gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al Rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.
Rendimento finanziario: risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.
Revoca: diritto del proponente di Revocare la Proposta prima della Conclusione del Contratto.
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di Riscatto totale maturato sulla polizza alla data di richiesta.
Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del Rendimento della Gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni contrattuali.
Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della Conclusione del Contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di Rendimento, i costi e i dati storici di Rendimento delle Gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Società di revisione della Gestione separata: società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.
Versamento aggiuntivo: versamento che il Contraente può effettuare nel corso della Durata contrattuale
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03
La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del Contraente, dell’Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli ’”Interessati”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
All’interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.
Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
• BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., in persona del Direttore Marketing, pro- tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti / marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx; e-mail xxxxxxx_xx@xxxxxx.xxx