Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi Clausole campione

Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. Gli effetti negativi per la risoluzione del contratto sono dettagliatamente descritti all’art. 9 delle Condizioni di assicurazione.
Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. La tipologia contrattuale descritta nella presente Nota Informativa non prevede la sospensione del pagamento dei premi.
Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. La risoluzione del contratto per mancato pagamento della prima annualità non trova applicazione in questa tipologia contrattuale a premio unico anticipato.
Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. Il contratto non prevede la possibilità di sospensione del pagamento dei premi in quanto il premio viene versato in unica soluzione in via anticipata. Si ricorda che è consentito estinguere anticipatamente il contratto a seguito di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento.
Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. Il Contraente ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei premi. Il mancato pagamento anche di un solo premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua. Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Reale Mutua, che può richiedere l’effettuazione di accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.
Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. Si rinvia agli Articoli 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. Il Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi. Infatti, qualora l’annualità di premio o anche solo una mensilità di premio complessivamente dovuto non viene corrisposta entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza di pagamento, si determina la sospensione delle prestazioni previste; in tal caso il Contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società, a meno che il Contraente non decida di riattivarlo. Si rinvia all’Art.9 “MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. In caso di sospensione del pagamento dei premi, è possibile riattivare il contratto entro determinati limiti e determinate circostanze, secondo quanto previsto all’art. 16 “RIATTIVAZIONE E RISOLUZIO- NE DEL CONTRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI” delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: l’interruzione del pagamento dei premi produce effetti negativi in capo al Contraente. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 16 “RIATTIVAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRAT- TO PER MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI” delle Condizioni di Assicurazione.
Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. La Convenzione scade dopo 1 anno dalla data riportata sul frontespizio e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga disdetta da una delle Parti, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La copertura assicurativa resta in vigore se, entro e non oltre il giorno della ricorrenza anniversaria, viene corrisposto almeno il 20,00% del premio previsto dal contratto. In caso contrario si determina lo scioglimento del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua. Entro 30 giorni dalla ricorrenza anniversaria il Contraente dovrà provvedere al saldo del premio (conguaglio e integrazioni per i nuovi inserimenti). Qualora il Contraente non provveda al saldo entro tale termine, la garanzia decade da tale data e i sinistri eventualmente verificatisi non verranno indennizzati. E’ possibile riattivare le coperture assicurative riprendendo il versamento dei premi, con esclusione del premio relativo agli Assicurati eventualmente deceduti nel periodo di scopertura o colpiti da sinistro che ne determini l’invalidità totale e permanente.