Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Clausole campione

Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno. Si rammenta che ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l’eventuale esistenza di una polizza di assicurazione. La richiesta di informazioni deve essere inviata, utilizzando i moduli predisposti dall’Associazione e scaricabili direttamente dal sito internet xxx.xxxx.xx, a:
Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Si rinvia all’articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione relativamente alla documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società. I termini per il pagamento concessi alla Società, dal ricevimento della documentazione completa utile ai fini della liquidazione, sono pari a 30 giorni. Si richiama l’attenzione del Contraente in merito al fatto che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si pre- scrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si xxxxx (xxx. 0000 xxx xxxxxx xx- xxxx); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all’apposito fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.
Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute per i casi di recesso, riscatto, decesso dell’Assicurato o liquidazioni delle prestazioni per la scadenza del contratto previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’articolo 13 – “Pagamenti da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. In caso di Sinistro, la Compagnia provvederà alla liquidazione della prestazione assicurata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, indicata all’art. 13 delle Condizioni di assicurazione. I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952, comma 2, del Codice Civile. Decorso detto termine senza che gli aventi diritto facciano alcuna richiesta, il diritto alle prestazioni assicurate non potrà più essere esercitato e le somme maturate e non riscosse saranno devolute al fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti, ai sensi della Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Si rinvia all’art. 10 – Denuncia dei sinistri - delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che l’avente diritto è tenuto a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. La Compagnia si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, prevista dall’art. 10 – Denuncia dei sinistri - delle Condizioni di Assicurazione, comprovante il sinistro. Le somme liquidate saranno corrisposte ai beneficiari. I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come da Art. 2952 Codice Civile, così come modificato dalla Legge 221 del 17/12/2012. Decorso tale termine senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto verranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n.116 del 22/6/2007 in materia di “Rapporti dormienti”).
Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Si rinvia all’art. 10 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di presentazione della denuncia di Xxxxxxxx alla Compagnia. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna a procedere al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Ai sensi dell’art. 2952 c.c. II comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono: ▪ con riferimento alle garanzie classificate nel Ramo Vita - Decesso e Malattia Grave - in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; ▪ con riferimento alla garanzia classificata nel Xxxx Xxxxx - Invalidità Permanente Totale - in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Qualora i beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Si rinvia all’art. 8 – Denuncia dei sinistri – delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che l’avente diritto è tenuto a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, prevista dall’art. 8 – Denuncia dei sinistri – delle Condizioni di Assicurazione, in riferimento a ciascuna specifica copertura assicurativa, comprovante il Sinistro. In riferimento alla garanzia di ramo vita per il caso Decesso, le somme liquidate saranno corrisposte ai beneficiari, in base a quanto previsto dall’art. 7 – Beneficiari – delle Condizioni di Assicurazione. I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come da Art. 2952 Codice Civile, così come modificato dalla Legge 221 del 17/12/2012. Decorso tale termine senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal Contratto verranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n.116 del 22/6/2007 in materia di “Rapporti dormienti”). In riferimento alle garanzie di ramo danni per il caso di Invalidità Totale Permanente o per il caso di Inabilità Totale Temporanea, il diritto all’Indennizzo si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. La Compagnia esegue il pagamento delle somme dovute per il decesso dell’Assicurato previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all'ART. 23.1 della PARTE III delle Condizioni di Assicurazione. Si rammenta che ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l’eventuale esistenza di una polizza di assicurazione. La richiesta di informazioni deve essere inviata, utilizzando i moduli predisposti dall’Associazione e scaricabili direttamente dal sito internet xxx.xxxx.xx, a: Servizio Ricerca Coperture Assicurative Vita Xxx xx Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, 72 - 00187 Roma Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx_xxxx@xxxx.xx
Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. Per indicazioni di dettaglio in merito alla procedura da rispettare per la liquidazione delle prestazioni, si fa rinvio agli articoli 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione. L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al Sinistro, entro 30 giorni da tale ricezione. Ai sensi dell’art. 2952, co. 2 del Codice Civile, i diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in relazione al rischio di Decesso ed in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in relazione ai rischi di Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale al Lavoro. Il mancato esercizio del diritto di richiedere la liquidazione del Sinistro entro detti termini determina la perdita della facoltà di ottenere tale liquidazione, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 come successivamente modificata e/o integrata.
Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. 33 ART. 29 PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA 33 SEZIONE VI REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA 35 SEZIONE VII REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CNP 38