Contract
C O M U N E D I G U I G L I A
(PROV.DI MODENA)
X.XXX XXXXXXX, 0 - 00000 - XXXXXXX-XXX.000/000000 FAX 059/792791
CAPO I
NORME GENERALI
SEZ.1 - Disposizioni comuni
Art. 1 - Principi generali.
1. Il Comune si avvale, nel perseguimento delle finalità generali della comunità interessata al suo territorio, di tutte le forme contrattuali compatibili con la propria natura giuridica.
2. L’attività contrattuale del Comunale è informata ai criteri di imparzialità, pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e responsabilità.
3. L’attività contrattuale è finalizzata e si uniforma alle esigenze di attuazione dei programmi e dei progetti dell’amministrazione comunale; essa si svolge in conformità alle norme di legge, dello Statuto ed al presente regolamento ed alle previsioni di bilancio.
Art. 2 - Campo di applicazione del regolamento
Il presente regolamento si applica ai contratti di qualsiasi specie, natura e forma, posti in essere dal Comune nello svolgimento di qualsivoglia attività, dalla quale derivi un’entrata o una spesa. Sono assoggettati alla disciplina della presente normativa anche i contratti ad oggetto pubblico per quanto concerne la disciplina degli aspetti patrimoniali.
Art. 3 - Competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in materia contrattuale.
La competenza ad adottare la deliberazione appartiene ai seguenti organi, negli ambiti per ciascuno di essi delimitati:
a. Consiglio:
. atti a contenuto contrattuale indicati dalle lett. f) ed i) dell’art. 32 legge 8.6.1990 n. 142;
. acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni di cui alla lett. m) del medesimo articolo.
Gli atti fondamentali rilevanti agli effetti della competenza a deliberare i contratti indicati alla lettera m) del suddetto art. 32 della legge 142/1990 sono: i programmi approvati dal Consiglio Comunale, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali (il P.E.G.) e le relative variazioni, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le delibere di determinazione delle modalità d’appalto di cui al successivo art. 4.
x.Xxxxxx Comunale:
. contratti che non rientrano nella competenza del Consiglio Comunale.
art. 4 - Determinazione delle modalità d’appalto.
Agli effetti dell’art. 32, lett. m) della legge n. 142/1990, l’Amministrazione comunale determina con atto fondamentale del Consiglio le modalità d’appalto dei lavori, forniture e servizi.
La individuazione della specifica modalità per singolo appalto è effettuata dalla Giunta Comunale con richiamo espresso al suddetto atto fondamentale, in sede di adozione della deliberazione dell’impegno di spesa o dal Consiglio Comunale qualora si ritenga di adottare una modalità di scelta del contraente diversa da quelle disciplinate nell’atto fondamentale.
art. 5 - Competenza sulla proposta della deliberazione a contrattare.
1. Le deliberazioni a contrattare di competenza del Consiglio o della Giunta Comunale sono proposte, oltre che dai rispettivi componenti, dal Segretario o dai dirigenti, secondo le competenze come di seguito specificate:
a. Il Segretario provvede alle proposte di deliberazioni dei contratti riguardanti materie attinenti a più aree funzionali o a più settori. La proposta è avanzata direttamente dal Segretario o, per sua delega, dai dirigenti di settore.
Il Xxxxxxxxxx propone, altresì, le deliberazioni dei contratti che rientrano nelle competenze degli altri dirigenti in caso di assenza o impedimento di questi ultimi o qualora costoro, benché sollecitati per iscritto, non vi provvedano entro i termini assegnati.
b. I responsabili degli uffici predispongono le proposte di deliberazione dei contratti relativi alle materie di competenza dell’ufficio stesso o attinenti a progetti loro assegnati.
2. A seguito della deliberazione a contrattare adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale il dirigente proponente diventa, di norma, responsabile dell’intero procedimento o dei provvedimenti conseguenti, salvo delega per fasi del procedimento stesso a collaboratori.
La deliberazione a contrattare può indicare un responsabile del procedimento diverso dal dirigente proponente la deliberazione stessa.
3. Il segretario ed i dirigenti sono responsabili ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, dei danni causati dalla mancata o ritardata proposta delle deliberazioni a contrattare.
art. 6 - Competenze del Segretario in materia di contratti.
1. Il Segretario, ferme restando le competenze previste all’art. 5, avvalendosi dell’ ufficio contratti, svolge le seguenti attività:
a. stipula i contratti a norma dell’art. 64;
b. redige i processi verbali delle aste pubbliche e delle licitazioni private;
c. tiene il repertorio comunale e cura gli adempimenti previsti all’art. 67.
2. Xxxxxx di assicurare efficacia ed omogeneità di comportamento dei settori nella gestione del procedimento contrattuale, il Segretario emana altresì disposizioni tecniche con particolare riferimento a bandi, avvisi di gara, lettere di invito a licitazione privata o appalto concorso.
Le attribuzioni complessive dell’ufficio contratti restano disciplinate dal regolamento di organizzazione.
art. 7 - Contenuto della deliberazione a contrattare.
Le deliberazioni a contrattare devono indicare:
a. il fine o l’interesse pubblico specifico che con il contratto si intende perseguire, corredato dalla esplicita motivazione di opportunità e convenienza funzionale ed economica della conclusione del contratto;
b. l’oggetto del contratto, individuato sia nella prestazione che nella controprestazione;
c. l’indicazione della forma del contratto;
d. uno schema del contratto redatto in ogni parte prevedibile all’atto della deliberazione;
e. le modalità di scelta del contraente che si intendono adottare, motivate con specifico riferimento ai criteri indicati al precedente art. 1 comma 2;
f. l’impegno di spesa o la prenotazione di impegno ex art. 27 comma 3 D.L. 77/95 per fare fronte al contratto o l’ accertamento dell’entrata;
x. xxxxxxx richiesto dalla natura del procedimento, la composizione della commissione di gara e giudicatrice, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 17.
art. 8 - Richiamo espresso all’ osservanza di legge.
L’Amministrazione Comunale si impegna espressamente a richiamare nei seguenti contratti d’appalto:
a. per lavori, servizi e forniture: obbligo dell’ appaltatore di applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore;
b. per lavori: obbligo di curare gli adempimenti e le comunicazioni posti a carico del contraente dal comma 7 dell’art. 18 legge 19/3/1990 n. 55 (antimafia) e successive modifiche ed integrazioni, di
predisporre prima dell’inizio dei lavori il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e di curare gli altri adempimenti previsti dal comma 8 dell’art.18 legge 19/3/1990 n. 55.
CAPO II
PROCEDURE CONTRATTUALI
Sez. I- Disciplina generale.
art. 9 - Scelta del contraente.
1. Le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed indicate nelle seguenti sezioni del presente Capo.
2. In particolare, salva l’applicazione delle disposizioni speciali regolanti determinati contratti, per la scelta del contraente si osservano i procedimenti dell’asta pubblica, della licitazione privata e dell’appalto concorso stabiliti dagli art. 63-91 del R.D. 23/5/1924 n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e dalle disposizioni della normativa comunitaria valide per lo Stato italiano.
3. E’ consentito il ricorso alla trattativa privata nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 10 - Esclusione dalla contrattazione.
Sono esclusi dalla contrattazione, in relazione allo specifico interesse del Comune, i soggetti che in precedenti contratti eventualmente stipulati anche con altri enti pubblici risulta si siano resi colpevoli di negligenza o inadempienza o comunque nei cui confronti risultino fondate motivazioni che ne facciano ritenere l’inidoneità.
Sono, altresì, esclusi i soggetti che, dall’esame della documentazione presentata, non risultino in possesso dei requisiti richiesti di idoneità richiesti dal bando di gara, coloro che sono stati esclusi dalla contrattazione a norma dell’art. 25 comma 3 del presente regolamento nonché coloro che risultino cancellati dagli albi di fornitori e appaltatori ai sensi dell’art. 29 commi 4 e 5.
Sez. II- Norme comuni per le pubbliche gare.
art. 11 - Bandi di gara.
1. Le aste pubbliche, le licitazioni private e gli appalti concorso sono preceduti da bandi di gara sottoscritti dal Sindaco o dal segretario e formulati, se trattasi di appalti o di concessioni di lavori pubblici, ai sensi del D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55 e successive modifiche e integrazioni e da pubblicarsi con le modalità ed i termini previsti dall’art. 7 della legge 2.2.1973 n. 14, dal titolo III del decreto legislativo del 19.2.1991 n. 406 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 3 del citato D.P.C.M. e dalla legge 109/1994 e dalla legge 216/1995. Il bando di gara degli appalti di lavori pubblici viene trasmesso, inoltre, al servizio informativo regionale degli appalti.
2. Per gli appalti di forniture si seguono le modalità di pubblicazione previste dal R.D. n. 827/1924 e per le forniture regolate dalla normativa comunitaria dall’art. 4 della legge 30.3.1981 n. 113.
3. Per gli appalti di servizi si seguono le norme di pubblicazione previste dal citato R.D. n.827/1924.
4. Nei casi disciplinati dai precedenti commi resta salva la facoltà, qualora ritenuto opportuno, di integrare le forme di pubblicità ivi previste.
5. Nei casi di urgenza, espressamente motivate, i termini di presentazione delle domande e delle offerte potranno essere ridotti nei limiti previsti dalla normativa vigente.
art. 12 - Selezione delle imprese da invitare alle procedure d’appalto.
1. Il Consiglio Comunale. o la Giunta Comunale, nell’ambito delle rispettive competenze, possono prevedere nella deliberazione a contrattare, agli effetti della selezione delle imprese da invitare alle gare, il numero minimo e massimo entro i quali si collocherà il numero delle imprese che si intendono invitare; il numero minimo non può essere inferiore a 15.
2. In tal caso vengono indicati nel bando di gara, oltre al numero delle imprese da invitare, gli indici selettivi in ordine alla idoneità tecnico-organizzativa dei soggetti partecipanti all’eventuale affidamento, alle garanzie di tempestiva esecuzione dei lavori, alla solidità economico-finanziaria, ad ogni altro elemento ritenuto attinente all’oggetto specifico dell’appalto.
art. 13 - Documentazione a corredo dell’offerta.
1. L’offerta deve essere corredata da tutti quei documenti e dichiarazioni che siano richiesti nella lettera di xxxxxx, a pena di esclusione dalla gara.
2. Il certificato della camera di commercio, il certificato di iscrizione in registri o albi di categorie professionali, il certificato di iscrizione all’albo nazionale costruttori, il certificato del casellario giudiziale e quello della cancelleria del tribunale, ove richiesti, possono essere sostituiti da una dichiarazione scritta riportante il contenuto dei certificati stessi, sottoscritta dai singoli interessati e per le società dal legale rappresentante. Tale dichiarazione può essere redatta in forma contestuale per più certificati.
3. In caso di dichiarazione mendace resa dell’aggiudicatario della gara, l’Amministrazione annulla con atto motivato l’aggiudicazione e può aggiudicare il contratto al concorrente che segue in graduatoria rivalendosi contro l’impresa responsabile per il risarcimento dei danni che ne derivano, salva ogni possibile azione penale.
4. L’aggiudicatario entro cinque giorni dalla gara è tenuto a presentare la documentazione a convalida delle precedenti dichiarazioni. Qualora l’aggiudicatario ometta di presentare la documentazione, o questa risulti difforme dalla dichiarazione, l’Amministrazione annulla con atto motivato l’aggiudicazione e può aggiudicare il contratto al concorrente che segue in graduatoria. L’aggiudicatario decaduto è in entrambi i casi tenuto al risarcimento di ogni qualsiasi danno derivante all’Amministrazione dall’annullamento e dall’eventuale riaggiudicazione salva comunque ogni eventuale azione penale.
art. 14 - Lettera d’invito e modalità di compilazione delle offerte.
Le lettere di xxxxxx, o i bandi di gara nell’asta pubblica, sottoscritti dai dirigenti competenti, prevedono le modalità, i termini, ed i requisiti per partecipare alla gara, devono essere redatti ai sensi della normativa vigente, e, in particolare, se trattasi di appalti o concessioni di lavori pubblici, con le indicazioni di cui al D.P.C.M. n.55/1991 ed alla legge 109/94 e 216/95.
art. 15 - Ammissibilità delle imprese alle gare ed elenco delle imprese da invitare.
1. Sono invitate a partecipare alle pubbliche gare delle licitazioni private, dell’appalto concorso le imprese che hanno presentato domanda nei termini, quelle che l’Amministrazione Comunale abbia interesse ad invitare e che comunque siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Le domande di ammissione alla gara non sono vincolanti per il Comune.
2. Sono invitate a partecipare alla gara ufficiosa le imprese iscritte all’albo di cui al successivo art.28, con le modalità disciplinate dall’art.25 del presente regolamento.
3. L’elenco delle ditte è formato e sottoscritto dal dirigente competente, sulla base dei requisiti fissati dal bando di gara e/o dal capitolato speciale.
art. 16 - Svolgimento delle gare.
1. L’esperimento della gara per la scelta del contraente è affidata al presidente di gara, nella persona del Segretario o dal responsabile del procedimento da lui delegato, in caso di contratti di interesse intersettoriale; del dirigente competente sull’oggetto del contratto, individuato ai sensi del precedente art.5 negli altri casi.
2. Assistono alla gara due testimoni, che sottoscrivono il verbale unitamente al presidente, al Segretario e all’aggiudicatario, qualora presente.
3. Il presidente di gara verifica il rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte ed il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Il presidente provvede alla individuazione del risultato dell’esperimento.
4. Dopo l’aggiudicazione, ove questa non tenga luogo di contratto, si procede alla formazione e stipulazione del contratto stesso.
art. 17 - Commissione giudicatrice
1. Ogni qualvolta la modalità adottata per la selezione del contraente lo comporti o la natura dell’oggetto del contratto lo richieda, l’esperimento della gara è affidato ad una commissione, nominata dalla Giunta comunale.
2. La commissione è composta, di norma, dal presidente, nella persona del Segretario in caso di progetti intersettoriali o dal responsabile del procedimento, secondo il disposto del precedente art. 5 e da un numero di tecnici, interni o esterni all’Amministrazione, variabile da 2 a 6 esperti nella materia oggetto del contratto; i tecnici esterni sono individuati, di norma con le modalità indicate all’art. 49.
3. Le sedute della commissione giudicatrice sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti, tranne le sedute nelle quali vengono stabiliti i criteri di valutazione delle offerte e nelle quali vengono adottate le decisioni conclusive, che sono valide con la presenza di tutti i componenti.
4. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
5. Tutte le funzioni che, in base alla normativa vigente, sono attribuite alla “autorità che presiede la gara” sono di competenza del presidente della commissione.
6. Il verbale, redatto da un funzionario, è firmato da tutti i componenti della commissione e dal funzionario stesso.
art. 18 - Lavori della commissione giudicatrice.
1. Nel corso della valutazione delle offerte la commissione giudicatrice può richiedere alle ditte concorrenti ammesse elementi integrativi, esplicativi e modificativi dei progetti presentati.
2. Al fine della suddetta comparazione la commissione può ricorrere alla traduzione della valutazione di cui al comma 1 in coefficienti numerici; in questo caso i coefficienti sono determinati negli atti precedenti la gara o, in mancanza, dalla commissione stessa prima dell’apertura della gara.
3. Ove la commissione si avvalga della valutazione per coefficienti numerici, costituiscono allegati essenziali del verbale:
a. la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;
b. l’indice complessivo risultante per ciascuno di essi dalla somma dei coefficienti numerici;
c. la tavola comparativa degli indici complessivi.
art. 19 - Offerte di importo superiore o inferiore alla base d’asta.
1. Per gli appalti di servizi e forniture affidati mediante asta pubblica e licitazione privata non è ammessa la presentazione di offerte in aumento.
2. Per gli appalti di lavori pubblici sia di importo per il quale è prevista l’applicazione della normativa comunitaria, che di importo inferiore, non sono di norma ammissibili offerte di importo superiore alla base d’asta.
Le offerte di importo superiore alla base d’asta sono ammissibili solamente nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data di protocollo della deliberazione del progetto alla data di pubblicazione del bando.
L’ammissibilità di tali offerte deve essere comunque dichiarata nel bando di gara.
3. Tutte le offerte in aumento, qualora ammesse, o in ribasso devono essere adeguatamente motivate; pertanto all’offerta di aumento o di ribasso deve essere allegata analisi dei prezzi delle principali voci d’elenco significative in ordine all’aumento o al ribasso offerto.
4. In caso di ammissione di offerte in aumento, il provvedimento di aggiudicazione ad un’offerta in aumento deve contenere il parere del responsabile del procedimento .
art. 20 - Offerta economicamente più vantaggiosa.
Quando nella deliberazione a contrattare si adotta il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel bando di gara si indicano tutti gli elementi che saranno valutati separatamente o congiuntamente ed il peso attribuito ad ognuno.
art. 21 - Offerte di ribasso anomale.
1. Fermo quanto disposto dall’art. 29 comma 5 del decreto legislativo 406/1991 per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dal decreto stesso e dall’art. 15 della legge 113/1981 per le forniture ivi
previste, è in facoltà dell’Amministrazione verificare, mediante istruttoria, le offerte di ribasso che a suo giudizio appaiono anomalamente basse.
2. A tal fine il dirigente che presiede la gara dispone l’aggiudicazione con riserva e attiva il procedimento di verifica, richiedendo alle ditte la cui offerta appare anomala, entro dieci giorni dall’espletamento della gara, giustificazioni sul ribasso offerto, con riferimento specifico alle voci dell’elenco prezzi più significative per qualità e quantità.
In tal caso il verbale di aggiudicazione con riserva viene comunque pubblicato all’albo pretorio.
3. Possono essere prese in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicità del lavoro da svolgere o delle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente o sull’originalità del progetto da lui elaborato.
4. Ricevute le giustificazioni, il dirigente conferma l’aggiudicazione in capo all’offerta più conveniente, se valuta le giustificazioni fornite adeguatamente motivate, o propone al Giunta Comunale l’aggiudicazione alla prima offerta congrua in graduatoria, se rigetta tali giustificazioni.
5. L’Amministrazione può inoltre stabilire nella delibera a contrattare la percentuale di incremento della media delle offerte di ribasso, oltre la quale si procede alla verifica delle offerte di ribasso anomale; anche in tale caso il procedimento di verifica avviene secondo quanto prescritto dal presente articolo.
Sono comunque escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre 1/5 la media aritmetica di tutte le offerte ammesse.
art. 22 - Offerte uguali.
In presenza di due o più offerte di identico valore, l’aggiudicazione e effettuata ai sensi dell’art. 77 del X.X. 00/0/0000 n. 827.
art. 23 - Inammissibilità della rinuncia di aggiudicazione.
Colui che risulta aggiudicatario in applicazione delle norme del presente Capo non può rinunciare all’avvenuta aggiudicazione. In caso contrario, l’aggiudicatario è tenuto a risarcire il Comune del danno provocato per l’aggiudicazione ad altro soggetto.
Sez. III - Trattativa privata.
art. 24 - Ricorso a trattativa privata per acquisto di beni e prestazioni di servizi.
1. Il ricorso alla trattativa privata è consentito quando gli acquisti relativi sono dell’importo di cui alla L.R. n.18 del 24.3.75 e successive modifiche e integrazioni.
Con la trattativa privata si fà luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o con la ditta ritenuti idonei previo eventuale confronto concorrenziale.
2. Il ricorso alla trattativa privata è consentito, inoltre, quando:
a. la licitazione o l’incanto è andato deserto o si abbiano fondati elementi di previsione che andrebbe deserto;
b. si tratti di acquisto di beni, prestazione di servizi ed esecuzione di lavori che un solo soggetto è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesto, nonché di
acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura o le caratteristiche dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara;
c. si tratti di acquisto, di permuta, di locazione passiva di immobili da destinare ad esigenze di servizio;
d. l’urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili e non imputabili a colpa del Comune, non permetta di esperire la pubblica gara;
e. allorquando il valore del contratto non superi £. 150.000.000=;
f. si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell’affidamento dell’appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l’aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori e il loro valore non superi il 20% dell’importo del contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali e ricorrano le condizioni di cui all’art. 12 della L. 3/11/78 n. 1 e successive modificazioni;
x. xx sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelle realizzate, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l’ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, sempreché il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente;
x. xxxxxxxxx circostanze speciali ed eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza;
i. in ogni altro caso in cui sia espressamente consentito da leggi statali e regionali.
3. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato almeno trascorsi quindici giorni dalla spedizione della lettera di xxxxxx, salvo i casi di motivata urgenza
4. La valutazione delle offerte e la scelta dell’aggiudicatario è affidata al dirigente competente all’esecuzione del contratto, congiuntamente ad un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo scelti dal responsabile del servizio stesso. La scelta dell’aggiudicatario deve essere espressamente motivata.
5. Il motivo del ricorso alla trattativa privata, deve essere espresso e risultare nella deliberazione a contrattare.
art. 25 - Ambito di applicazione e disciplina della gara ufficiosa.
1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, di norma previo espletamento di gara ufficiosa.
2. Per l’acquisto, l’alienazione, la locazione di immobili la gara ufficiosa si svolge mediante invito a presentare offerte rivolto a soggetti interessati.
Per lavori, forniture di beni e servizi la gara ufficiosa si svolge mediante invito a presentare offerte rivolto alle ditte iscritte negli albi di cui al successivo art. 29, fatte salve specifiche esigenze riferite a particolare lavori o forniture e circostanze.
nel caso in cui il numero delle ditte iscritte nella sezione dell’albo cui si riferisce lo specifico lavoro, o servizio, o fornitura sia talmente elevato da non consentire l’invito a tutte, si procede con inviti a rotazione con un minimo di cinque ditte per appalti di importo fino ad un terzo del limite di valore ammesso per la trattativa privata, da aumentare in proporzione all’importo dell’appalto, sino ad un massimo di quindici ditte. Per le categorie il cui numero di iscritti all’albo non supera le dieci ditte, l’invito viene diramato a tutte contemporaneamente. Per le categorie che presentano un numero di iscritti inferiore alle cinque ditte, l’elenco delle ditte da invitare può essere esteso secondo i seguenti criteri:
a. domande giacenti di iscrizione all’albo;
b. imprese che hanno avuto rapporti contrattuali con il Comune o che hanno eseguito prestazioni in subappalto negli ultimi tre anni;
c. altre ditte specializzate nelle forniture e nei lavori richiesti.
art. 26 - Verbale della gara ufficiosa.
Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto, a cura e firma del responsabile di servizio, verbale in cui si indicano i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell’aggiudicatario
art. 27 - Ricorso a trattativa privata per costruzioni, demolizioni, recupero, ristrutturazione, restauro e la manutenzione, opere ed impianti anche di presidio e difesa ambientale.
Il ricorso alla trattativa privata nei casi di cui al presente articolo è consentito con le modalità dell’art. 24 della L. 109/94 così come modificata dalla L. 216/95.
Il ricorso alla trattativa privata è consentito pertanto unicamente nei seguenti casi:
a. per lavori di importo fino a 150.000 ECU nei casi previsti dall’art. 41 del X.X. 00 maggio 1924, n. 827;
b. per lavori di importo superiore al suddetto limite, quando si tratta di dover intervenire, a seguito di eventi di natura calamitosa che non erano prevedibili, per ripristinare opere già esistenti e funzionanti e sempre che, motivi di “imperiosa” urgenza, non consentano di seguire le normali procedure;
c. per lavori di importo non superiore a 300.000 ECU quando si tratta di restaurare beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, o di assicurarne la manutenzione.
Al di fuori dei suddetti casi, previsti in via esclusiva, la trattativa privata non è consentita e nessun lavoro può essere diviso in più appalti allo scopo di far ricorso alla trattativa privata la quale comunque, quando è ammessa, deve essere svolta mediante una gara informale (cosiddetta gara ufficiosa) alla quale devono essere invitati almeno 15 concorrenti.
art. 28 - Albi di fornitori ed appaltatori.
1. l’albo dei fornitori di beni e servizi e degli appaltatori di lavori è suddiviso in categorie di operatori, in relazione alle singole specializzazioni merceologiche.
2. L’albo si divide in due sezioni:
A . Forniture e servizi di economato.
B. Forniture e lavori ricorrenti nelle opere pubbliche.
Ciascuna sezione è tenuta dal servizio rispettivamente competente. La tenuta dell’albo avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
3. Per le iscrizioni all’albo, le ditte interessate presentano una domanda contenente le seguenti informazioni:
x. xxxxx, ragione o denominazione sociale;
b. legale rappresentante;
c. sede;
d. ubicazione e potenzialità degli stabilimenti;
e. genere di produzione o di commercio;
f. numero di maestranze;
g. numero e tipo di attrezzature;
h. importo massimo e genere delle forniture per le quali le ditte intendono essere invitate;
i. importo complessivo dei contratti di forniture o di appalti di servizi stipulati con enti pubblici nell’anno precedente a quello di riferimento;
j. ogni altra indicazione utile o eventualmente prescritta dall’avviso di cui ai commi successivi.
4. Nella domanda devono essere indicati sotto la responsabilità del richiedente:
a. estremi della iscrizione alla camera di commercio, ove richiesta;
b. assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, ovvero l’indicazione degli stessi;
c. ogni altra eventuale documentazione che la ditta intenda produrre nel proprio interesse o che comunque l’Amministrazione ritenga necessaria in relazione alla specificità del settore d’intervento.
5. L’istruttoria delle domande di cui sopra, finalizzata ad accertare il grado di capacità produttiva tecnica, finanziaria ed economica di ciascuna ditta, è svolta dal servizio competente per materia.
6. La formazione dell’elenco di cui sopra è disposta dal capo settore competente.
L’aggiornamento dell’elenco è disposto dal capo settore competente secondo i criteri di cui all’art.29.
art. 29 - Aggiornamento degli albi.
1. L’Amministrazione aggiorna l’elenco delle ditte iscritte agli albi, con apposita deliberazione, procedendo all’iscrizione di nuove ditte, sulla base delle richieste pervenute ed alla cancellazione di
ditte che risultino tecnicamente inidonee su motivato parere del direttore dei lavori e del capo settore.
2. L’Amministrazione curerà con cadenza di norma triennale, la pubblicazione di appositi avvisi, per invitare le ditte interessate a presentare domanda di iscrizione a detto albo.
La pubblicazione avviene per intero all’albo pretorio ed in estratto su quattro quotidiani aventi cronaca regionale e cittadina. L’avviso è inviato anche alle associazioni imprenditoriali delle categorie da iscrivere all’albo.
3. L’Amministrazione promuove iniziative, tramite le associazioni di categorie, atte ad aumentare il numero delle ditte in quei settori in cui la partecipazione è scarsa, in modo da iscrivere per ogni categoria almeno cinque ditte.
4. Le ditte invitate che, senza valida motivazione, non presentino offerte in tre gare consecutive, sono cancellate di diritto e non potranno ottenere una nuova iscrizione prima di due anni.
5. Sono parimenti cancellate le ditte fallite, con procedimento fallimentare o concordato preventivo in corso, quelle che nella esecuzione dei contratti si siano rese responsabili di gravi inadempienze tali da compromettere il grado di affidabilità e di idoneità tecnica.
Capo III
Disciplina delle tipologie contrattuali ricorrenti.
Sez. I - Appalto di lavori pubblici. art. 30 - Modalità di scelta del contraente.
1. Gli appalti di lavori pubblici sono aggiudicati con il sistema indicato dagli organi competenti dell’Amministrazione con deliberazione motivata, in conformità agli indirizzi emanati a norma del precedente art.4 dell’asta pubblica, della licitazione privata o dell’appalto concorso.
2. Alla trattativa privata si può ricorrere soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento.
art. 31 - Sistema di contrattazione.
1. Per gli appalti di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, i predetti sistemi di contrattazione si svolgeranno con le procedure e con i criteri di aggiudicazione di cui al R.D. 18.11.1923 n. 2440, al X.X. 00.0.0000 n. 827, al X.X. 0.0.0000 n. 422 e alla legge 2.2.1973 n. 14, la legge 109/1994 così come modificato dalla legge 216/95.
2. Qualora l’importo degli appalti superi i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, si applicano, per i predetti sistemi di contrattazione, le procedure ed i criteri di aggiudicazione previsti dalla normativa stessa.
Per tutti i contratti relativi ai lavori pubblici si applica il capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 16.7.1962 , n. 1063.
art. 32 - Metodi di aggiudicazione a mezzo di licitazione privata.
La licitazione privata per appalti di lavori si svolge secondo i metodi di cui alle lettere a) b) c) d) e) dell’art. 1 della legge 2/2/1973 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè, per gli appalti regolati dalla normativa comunitaria, secondo i metodi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 406 del 19.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le norme previste dall’art. 23 della legge 109/1994 così come modificata dalla legge 216/95.
art. 33 - Deliberazione a contrattare.
1. La deliberazione a contrattare di cui all’art. 56 della legge 142/1990 relativa alla realizzazione delle opere pubbliche deve contenere tutti gli elementi utili alla più completa ed efficace disciplina del contratto stabilendo in particolare:
a. finalità dell’ opera da realizzare;
b. caratteristiche tecniche della stessa;
c. quadro economico di spesa;
x. xxxx progettuali completi di disegni, relazione illustrativa, capitolati speciali d’appalto, computi metrici estimativi, elenco prezzi unitari;
e. modalità di appalto delle varie categorie di lavoro e relative procedure.
art. 34 - Compilazione e custodia della scheda segreta.
Quando nella delibera a contrattare si sia prescelto di procedere alla licitazione privata in uno dei modi indicati dalla legge 2.2.1973 n. 14 art.11 lettere b) e c), i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare sono fissati dal presidente di gara a sua discrezione nelle due ore precedenti l’ora fissata per lo svolgimento della gara stessa, sulla base di proposte scritte separatamente da almeno tre tecnici competenti scelti dal presidente stesso, tra i quali, ove possibile, i responsabili della progettazione e della realizzazione dell’oggetto del contratto.
art. 35 - Metodo della media mediata.
1. Allorché la deliberazione a contrattare abbia prescelto di procedere alla licitazione privata con il criterio di cui alla lettera d) dell’art. 1 della legge 2.2.1973 n. 14, l’applicazione delle norme contenute nel comma 3 dell’ art. 4 della legge suddetta avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nei commi seguenti.
2. Qualora siano mediate offerte tutte di segno negativo, l’aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio ricavato ai sensi del comma 2 dell’art. 4 sopra richiamato.
3. Qualora siano mediate offerte tutte di segno positivo, l’ aggiudicazione viene effettuata con riserva a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio.
4. Qualora siano mediate offerte di segno negativo e offerte di segno positivo, l’aggiudicazione viene effettuata a favore di chi ha offerto:
a. nel caso di media di segno negativo, la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio;
b. nel caso di media di segno positivo, la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio;
c. nel caso di media di segno negativo posta tra una offerta di aumento e una offerta di ribasso superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;
d. nel caso di media di segno positivo posta tra una offerta di ribasso e una offerta di aumento superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;
e. nel caso di media pari a zero, la percentuale di segno negativo più vicina alla media.
5. Qualora siano state ammesse soltanto due offerte, l’ aggiudicazione è fatta a favore del concorrente che ha proposto l’offerta più vantaggiosa; se viene ammessa l’offerta di un solo concorrente l’aggiudicazione viene fatta a suo favore.
art. 36 - Esecuzione del contratto per lavori pubblici.
L’esecuzione dei contratti di lavori pubblici deve avvenire, oltre che nel rispetto delle disposizioni del successivo Capo V, in conformità al disposto del R.D. n..350/1895, del D.P.R. n. 1063/1962 e della legislazione vigente in materia.
Il responsabile competente individua e formalizza gli incarichi relativi alle figure ivi previste di direttore dei lavori, addetto alla contabilità, assistente di cantiere.
Sez. II- Concessione di lavori pubblici e contratto di fornitura di beni e servizi. art. 37 - Concessione di costruzione e gestione e concessione di committenza.
1. L’affidamento di lavori o forniture di beni e servizi di rilevante complessità o importanza può avvenire mediante la concessione di costruzione e gestione e di concessione di committenza.
2. Nell’affidamento in concessione vengono trasferiti in capo al concessionario i poteri, gli oneri e gli adempimenti inerenti all’esecuzione del contratto, che devono essere analiticamente e compiutamente previsti nella deliberazione a contrattare, unitamente alle modalità di scelta del contraente e agli altri contenuti necessari del rapporto.
3. Nella concessione di costruzione e gestione alla scelta del concessionario si perviene con procedura di pubblicizzazione, bandi di gara, inviti, schemi di convenzione analogamente alle procedure seguite per l’appalto dei lavori pubblici.
4. La concessione di committenza può essere affidata tramite gara ufficiosa previa deliberazione delle condizioni generali e specifiche inerenti l’oggetto della concessione.
art. 38 - Appalto di servizi e forniture - criteri di aggiudicazione.
Gli appalti di servizi e forniture sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
a. al prezzo più basso qualora il servizio o la fornitura da appaltarsi debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b. a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a elementi diversi, variabili a seconda della natura della presentazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica.
In questo caso, i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione debbono essere menzionati nel capitolato d’oneri e nel bando di gara, nell’ordine decrescente di importanza loro attribuita, dando in ogni caso prevalenza all’elemento prezzo.
Sez. III - Concessione di pubblici servizi. art. 39 - Affidamento in concessione della gestione dei servizi pubblici.
1. Il Comune può provvedere alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, mediante il loro affidamento in concessione a privati a norma dell’art.22 della legge 142/1990.
2. Con la concessione l’Amministrazione comunale affida la gestione del servizio a un soggetto terzo mediante il conferimento degli oneri e delle potestà del Comune al concessionario, che si sostituisce all’Amministrazione comunale stessa nell’adempimento della pubblica funzione, instaurando, in tal modo, un rapporto diretto con l’utenza.
art. 40 - Modalità di scelta del concessionario.
Alla scelta del concessionario si perviene con le stesse modalità di cui al precedente art.31, salvo l’osservanza di norme speciali disciplinanti particolari servizi.
art. 41 - Deliberazione a contrattare.
La deliberazione a contrattare di cui all’art.56 della legge n.142/1990 relativa all’affidamento in concessione o appalto di un pubblico servizio deve contenere tutti gli elementi di cui all’art.7 del presente regolamento integrati a quelli stabiliti dall’art.265 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14/09/1931 n.1175 e da ogni altro elemento utile o necessario alla più completa ed efficace disciplina dello specifico servizio pubblico oggetto di affidamento, stabilendo in particolare:
a. oggetto della prestazione illustrato nel modo più completo e circostanziato possibile;
b. durata dell’appalto o della concessione;
c. eventuale canone o corrispettivo; in caso di aggio, eventuale minimo garantito;
x. xxxxxxxxx sul funzionamento del servizio;
e. modalità degli eventuali rendiconti;
f. compiti e disciplina particolareggiata del servizio;
g. responsabilità del concessionario;
h. disciplina delle cauzioni;
i. sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;
j. modalità di esercizio del riscatto;
x. xxxxxxx competente in caso di controversia.
Sez. IV - Acquisto e alienazione di beni immobili. art. 42 - Scelta del contraente.
Le alienazioni di beni immobili avvengono di regola mediante pubblici incanti.
Gli acquisti di beni immobili possono avvenire attraverso le procedure di pubblici incanti, altri procedimenti o con trattativa privata nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
art. 43 - Deliberazione a contrattare.
La deliberazione a contrattare di cui all’art.56 della legge n.142/1990 relativa all’acquisto o alienazione di beni immobili mediante pubblico incanto o altri procedimenti concorsuali, deve contenere tutti gli elementi di cui all’art.7 del presente regolamento e da ogni altro elemento utile o necessario alla più completa ed efficace disciplina del contratto stabilendo in particolare:
a. tipo di gara;
b. finalità dell’acquisto o della alienazione;
c. caratteristiche del bene da acquistare o da alienare;
d. procedura per l’espletamento della gara;
e. modalità di aggiudicazione.
art. 44 - Contrattazione a trattativa privata.
1. Nei casi in cui è ammesso il ricorso al sistema della contrattazione mediante trattativa privata per l’acquisto e l’ alienazione di beni immobili, la trattativa privata stessa dovrà essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
a. le caratteristiche generali del bene da acquistare o da alienare;
b. il limite massimo di spesa o quello minimo di entrata;
c. altri criteri e condizioni ritenuti essenziali per lo svolgimento della trattativa.
2. La conclusione della trattativa privata dovrà essere approvata con deliberazione ad acquistare od alienare, anche mediante permuta, indicante:
a. la precisa individuazione del bene oggetto del contratto;
b. la congruità del prezzo di acquisto o cessione rispetto a stime precedentemente effettuate dai competenti tecnici comunali;
c. le condizioni, modalità e tempi di esecuzione del contratto;
d. gli eventuali oneri e penalità convenzionalmente stabiliti in caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte.
Sez. V - Acquisto e somministrazione di beni mobili e servizi. art. 45 - Deliberazione a contrattare.
La deliberazione a contrattare relativa alle forniture deve contenere gli elementi di cui all’art.7 del presente regolamento, le prescrizioni dettate dal vigente regolamento dei servizi economali ed ogni altro elemento utile e necessario alla disciplina della specifica fornitura.
Per le forniture non soggette alle norme di cui alla legge 30/03/1981 n.113, come integrata e modificata dal decreto legislativo 15/01/1992 n.48, la deliberazione a contrattare dovrà precisare le modalità di scelta del contraente, anche in relazione al vigente albo dei fornitori, quando previsto dal presente regolamento.
Sez. VI - Locazione e affitti.
art. 46 - Scelta del contraente.
I contratti con i quali l’Amministarzione Comunale assume o concede in locazione o in affitto o in locazione finanziaria (leasing) sono di regola affidati mediante trattativa privata, salvo il ricorso al sistema del pubblico incanto o della licitazione privata nel caso di contratti attivi di locazione o affitto che rivestono particolare importanza o valore.
Sez. VII - Incarichi professionali.
art. 47 - Contratti d’incarico professionale.
1. Si ha contratto di collaborazione professionale quando un soggetto singolo o associato professionalmente, assume l’obbligo di compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a fronte di un corrispettivo.
Rientra pure nel contratto la collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale per obiettivi determinati e con incarichi a termine o a prestazione; può altresì ricorrere, con le medesime modalità, a professionisti esterni, nel caso di carenza di operatori con qualificazione professionale appropriata nella propria pianta organica.
art. 48 - Competenza a deliberare.
La competenza a deliberare gli incarichi professionali appartiene alla Giunta Comunale.
Le proposte di incarichi professionali possono essere formulate dal Sindaco, dai dirigenti ovvero dal Segretario per gli incarichi professionali a carattere intersettoriale.
art. 49 - Scelta del contraente.
1. I piani annuali e poliennali di attività indicano, per quanto possibile, i casi o le quote di ricorso a risorse umane esterne alla organizzazione consorziale, da destinare alla progettazione ed attuazione dei principali interventi.
2. Per particolari incarichi ad alto livello professionale, culturale, tecnologico o progettuale si procede invitando un congruo numero di professionisti a presentare la propria documentazione curriculare sulla base della quale si affida successivamente l’incarico.
3. Gli incarichi a carattere ricorrente sono assegnati, a rotazione, a professionisti riconosciuti idonei, iscritti in appositi elenchi. L’iscrizione negli elenchi avviene a domanda degli interessati, presentata a seguito di pubblicizzazione delle esigenze dell’Amministrazione, previa valutazione del curriculum professionale e della documentazione prodotta.
4. Gli incarichi relativi a collaudi possono essere assegnati sulla base di una pluralità di nominativi richiesti agli ordini professionali, università, enti pubblici di ricerca e ed altri istituti pubblici e privati.
5. Per l’affidamento di incarichi di ricerca vengono privilegiati i rapporti con l’università e con istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, procedendo alla stipula di apposite convenzioni.
6. Qualora la natura dell’incarico lo richieda, l’affidamento dell’incarico stesso può prevedere modalità di collaborazione fra tecnici interni ed esterni all’Amministrazione, al fine di formare gruppi di lavoro misti.
art. 50 - Alternative agli incarichi professionali.
1. Per lavori di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale il Comune può bandire concorsi di progettazione, i cui bandi sono redatti previa consultazione degli ordini professionali competenti. Per iniziative nelle quali gli aspetti innovativi e creativi assumono particolare rilievo il Comune può ricorrere al concorso di idee.
In entrambi i casi il concorso può essere a libera partecipazione, previa adeguata pubblicizzazione, oppure ad inviti. L’esito del concorso, salvo diversa previsione del bando o della lettera di invito non dà diritto all’affidamento dell’incarico di progettazione, ma alla eventuale assegnazione di premi o rimborso spese previsti dal bando.
I progetti rimangono di proprietà dei concorrenti, a meno che il Comune non abbia indicato nel bando o nella lettera di invito la possibilità di acquisire uno o più progetti, per un’importo predeterminato.
2. Il Comune può riservarsi, nel bando o nella lettera di invito, il diritto di esporre al pubblico i progetti presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni.
3. Per incarichi di particolare complessità scientifica e tecnica che richiedano competenze professionali interdisciplinari si può fare ricorso alla concessione di committenza di cui al precedente art.37.
art. 51 - Contenuto del contratto.
1. La deliberazione ed il contratto di incarico professionale devono contenere i seguenti elementi e condizioni:
a. individuazione precisa e circostanziata dell’oggetto della prestazione, costituita dal risultato dell’attività organizzata dal prestatore d’opera;
b. determinazione del termine entro il quale il prestatore deve compiere l’opera concordata;
c. previsione di un corrispettivo complessivo ed eventuali liquidazioni di acconti riferite esclusivamente a determinate fasi del lavoro;
d. individuazione della misura della riduzione dell’onorario, nel caso di incarichi relativi a prestazioni professionali previsti dalla legge;
e. sussistenza in capo al prestatore d’opera di una sfera di autonomie di azione e di organizzazione nell’ambito dell’incarico affidato ed assunzione da parte del prestatore della responsabilità e del rischio connesso all’incarico affidato;
f. esclusione esplicita di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;
d. disposizione ed istruzione che non riguardino il modo e l’orario dell’espletazione dell’attività, ma siano esclusivamente attinenti alle caratteristiche ed alle modalità dei risultati;
h. definizione degli obblighi del committente e del prestatore d’opera;
i. definizione del regime fiscale e contributivo ai fini delle assicurazioni sociali, le quali in ogni caso faranno carico al prestatore con esclusione di ogni e qualsivoglia rivalsa nei confronti del committente;
x. previsione di clausole penali nell’ipotesi di ritardi e/o altre inadempienze all’incarico;
k. eventuale prestazione di idonea garanzia fidejussoria o polizza assicurativa relativa sia alle obbligazioni assunte che agli errori progettuali. Le decisioni al riguardo vengono adottate dal dirigente competente;
l. definizione delle modalità di recesso del Comune dall’incarico, con riferimento anche al rimborso delle spese eventualmente sostenute ed alla corresponsione del compenso per il lavoro svolto nei confronti del prestatore d’opera;
m. definizione delle modalità per le controversie, con preferenza per l’arbitrato;
n. modalità dei controlli sull’espletamento dell’incarico, riferita ai risultati parziali o conclusivi dell’incarico stesso;
o. eventuale opinamento degli ordini professionali sulle parcelle presentate.
2. La deliberazione di incarico deve inoltre richiamare la valutazione della documentazione professionale prodotta.
art. 52 - Comunicazione dell’incarico.
Della deliberazione di incarico viene data comunicazione agli ordini professionali interessati.
art. 53 - Controllo sullo svolgimento dell’incarico.
Il pagamento agli incaricati di qualunque spettanza è subordinato all’attestazione del dirigente competente circa il regolare svolgimento dell’incarico.
Sez. VIII - Contratti di utenza. art. 54 - Caratteristiche delle forniture di utenza.
Il contratto di utenza viene stipulato dalla Amministrazione Comunale per la fornitura di elettricità, acqua, gas, telefono, o altri beni o servizi gestiti da soggetti, aziende speciali o altri enti in regime di privativa.
art. 55 - Deliberazione a contrattare.
La deliberazione a contrattare per l’attivazione dell’utenza deve contenere gli elementi di cui all’art.7 del presente regolamento integrati dalle clausole regolanti la specifica fornitura oggetto dell’utenza e desunte, con gli opportuni eventuali adattamenti ed integrazioni concordati, dalla normativa-tipo adottata dal fornitore, stabilendo in particolare:
a. descrizione della fornitura;
b. modalità di esecuzione del servizio;
c. tempi e modalità dei pagamenti.
Sez. IX - Donazioni.
art. 56 - Deliberazione ad accettare o effettuare l’atto di donazione.
1. La deliberazione con la quale il Comune dispone di accettare l’atto di donazione di cui agli art. 769 e seguenti del Codice Civile deve indicare:
a. la descrizione precisa del bene o dei beni oggetto della donazione completa della relativa valutazione economica;
b. le finalità e le motivazioni per le quali la donazione viene accettata nell’interesse dell’Amministrazione;
c. la espressa accettazione motivata del particolare onere o delle specifiche condizioni contenute nella donazione modale di cui all’art.793 del Codice Civile.
2. Il Consorzio può disporre la donazione di un proprio bene esclusivamente a favore di enti pubblici, mediante deliberazione che stabilisca specificatamente:
a. la descrizione di cui alla lettera a. del precedente comma;
b. la attitudine del bene oggetto di atto di liberalità al soddisfacimento dei fini di rilevanza pubblica perseguiti istituzionalmente dal donatario;
c. ogni eventuale onere e condizione connessi all’efficacia della donazione;
d. la previsione della retrocessione del bene al Comune donante nel caso che vengano a cessare le finalità di interesse pubblico perseguite dal donatario mediante il bene donato.
Sez. X - Atti unilaterali art. 57 - Caratteristiche, finalità e regolamentazione
L’Amministrazione Comunale provvede mediante atti unilaterali, sottoposti ad accettazione da parte del destinatario, in tutti i casi in cui intende procedere alla adozione di atti amministrativi attributivi di diritti con cui si trasmette a soggetti terzi un potere o un diritto dell’Amministrazione stessa, ovvero, sulla base di un potere più ampio, si istituisce un nuovo potere o diritto a favore di un’altro soggetto.
Salvo casi particolari l’atto unilaterale assume, di norma, la forma della concessione amministrativa.
Ove la concessione amministrativa comporti l’instaurazione di un rapporto contrattuale bilaterale implicante un considerevole riconoscimento di diritti e doveri reciproci tra l’Amministrazione e il concessionario, l’atto unilaterale assume la forma e i contenuti della concessione-contratto.
art. 58 - Deliberazione di approvazione dell’atto unilaterale.
La deliberazione di approvazione dell’atto unilaterale, che tiene luogo della deliberazione di cui all’art.56 della legge n.142/1990 dovrà indicare:
a. l’oggetto e il destinatario dell’atto unilaterale;
b. le finalità perseguite con l’adozione dell’atto;
c. la durata;
d; i poteri e le facoltà riconosciute all’Amministrazione Comunale e in particolare la possibilità di revoca;
e. i reciproci obblighi e diritti nel caso di concessione-contratto.
Sez. XI - Transazioni.
art. 59 - Transazioni.
Il Comune può stipulare contratti di transazione con altri soggetti pubblici e privati per porre fine o per prevenire liti attinenti rapporti di diritto pubblico e privato, che presenti aspetti di natura patrimoniale.
art. 60 - Deliberazione a transigere.
1. La deliberazione a transigere è adottata dagli organi e secondo le competenze indicate dal precedente art.3.
2. La deliberazione a transigere deve contenere:
a. l’indicazione del diritto controverso;
b. i provvedimenti che hanno dato luogo alla controversia,
c. l’entità e la natura delle reciproche concessioni.
Capo IV
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
art. 61 - Stipulazione del contratto.
1. La stipulazione del contratto fa immediatamente seguito alla aggiudicazione quando la stessa non costituisca già contratto.
2. I contratti del Comune sono sottoscritti dal Segretario, che ha proposto la relativa deliberazione a contrattare di cui al precedente art.5, o da altro che è stato individuato quale responsabile del procedimento dalla delibera stessa.
3. I contratti sono rogati in forma pubblica amministrativa dal Segretario, salvo i casi nei quali la legge espressamente preveda il rogito a ministero di notaio. E’ facoltà del Segretario affidare il rogito ad un notaio, su proposta del dirigente competente motivata da ragioni di urgenza. Il privato contraente può richiedere la stipula del contratto a ministero di notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relative.
4. La stipulazione del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa solo per i contratti che seguono a trattativa privata. Per i contratti che contemplano importi sino al 50% del limite stabilito dalla normativa regionale per la contrattazione a trattativa privata, è ammessa la stipulazione effettuata per corrispondenza secondo l’uso del commercio, ovvero con obbligazione stesa in calce al capitolato o con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta, salvo diversa disposizione di legge.
5. Se il privato contraente, senza giustificato motivo, non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, l’Amministrazione può dichiararlo decaduto dall’aggiudicazione, restando impregiudicata l’azione per risarcimento danni. L’Amministrazione può in alternativa alla dichiarazione di decadenza richiedere l’esecuzione in forma specifica qualora la natura della prestazione lo renda opportuno o necessario.
6. La stipulazione del contratto è subordinata alla acquisizione della certificazione prescritta dalle vigenti disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
art. 62 - Contenuto del contratto.
1. Il contenuto del contratto deve riportare le condizioni previste nella deliberazione a contrattare e nell’eventuale disciplinare o progetto di contratto approvati dalla deliberazione stessa, nonchè le risultanze dell’eventuale verbale di aggiudicazione.
2. Il contratto contiene, oltre agli elementi previsti al precedente Capo III per le specifiche tipologie contrattuali, i seguenti elementi e clausole, ove non previsti dal capitolato:
a. individuazione dei contraenti;
b. oggetto del contratto;
c. luogo e termini di esecuzione delle prestazioni;
d. modalità, condizioni e patti, relativi all’esecuzione del contratto;
e. cauzione definitiva, ove prevista;
f. eventuale divieto di subappalto o subcontratto;
g. eventuali dichiarazioni delle parti previste dalla normativa vigente per la validità del contratto;
h. eventuale clausola compromissoria;
i. eventuali clausole accessorie e d’uso che integrino e completino la disciplina contrattuale, anche se non contemplate dalla deliberazione a contrattare;
j. elezione del domicilio legale nel territorio del Comune da parte del contraente privato, ove previsto;
k. una dichiarazione con la quale il privato contraente confermi di conoscere ed accettare tutte le condizioni del contratto ivi contenute, e le condizioni contrattuali generali o speciali predisposte dall’ente in tutto o in parte.
l. nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall’ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate nel comma 2 dell’art.1341 del Codice Civile (clausole contrattuali onerose);
x. xxxxxxxx e penalità per inadempimento o ritardo nell’adempimento;
n. regime tributario del contratto.
art. 63 - Esclusione della revisione dei prezzi contrattuali.
Ai sensi del combinato disposto dell’art.3 comma 1, del D.L. 12/07/1992 n.333, convertito nella legge 08/08/1992 n.359 e dell’art.15, comma 5 della legge 23/11/1992 n.498, la revisione dei prezzi contrattuali non è ammessa.
art. 64 - Iscrizione a repertorio, diritti di segreteria e spese contrattuali.
1. I contratti vengono iscritti nel repertorio tenuto dal Segretario in tutti i casi previsti dalla legge e, in particolare, nei seguenti casi:
a. contratti stipulati in forma pubblica amministrativa dal Segretario;
b. contratti predisposti dagli uffici stipulati mediante scrittura privata;
c. contratti di locazione, affitto e concessione di beni immobili di qualunque valore;
d. conferimenti di incarico professionale;
e. convenzioni aventi ad oggetto erogazione di contributi che comporti un rapporto contrattuale a carattere sinallagmatico.
2. Non vengono iscritti a repertorio i contratti conclusi mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, i contratti di fornitura che seguono a trattativa privata per piccole provviste a pronta consegna, le mere erogazioni di contributi ed i contratti che per ragioni di urgenza o altri eccezionali motivi trovino completa esecuzione anticipatamente alla stipula.
Le convenzioni con altri enti pubblici vengono iscritte a repertorio quando attengano a rapporti di natura privatistica.
3. Le proposte definitive di stipula dei contratti, complete di tutti gli elementi contrattuali, vengono trasmesse, a cura del dirigente responsabile, alla segreteria generale. Il Segretario è responsabile della stipulazione e di tutti i successivi adempimenti, ivi compresi quelli di natura fiscale.
4. Sui contratti stipulati dal Comune sono applicati i diritti di segreteria ai sensi delle leggi vigenti.
5. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o il contratto o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali non dispongano diversamente.
art. 65 - Cauzione.
1. Il privato contraente, salvo il caso dell’esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, una cauzione definitiva nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito o dal contratto, e con le modalità di cui al successivo comma 2.
2. La cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è stabilita dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.827, e dalle altre norme richiamate dalla legge n.142/1990 e dalla legge 109/1994 sue successive integrazioni e modificazioni. Nei casi previsti dalla legge potrà essere richiesta al privato contraente quale modalità di prestazione della cauzione, una garanzia fidejussoria. La garanzia dovrà concernere il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all’inadempimento o all’inesatto adempimento, che derivasse al Comune per portare altrimenti a compimento l’esecuzione dell’opera o del servizio o, comunque, conseguire altrimenti quanto forma oggetto della prestazione dedotta in contratto.
3. In presenza di imprese di notoria solidità e solvibilità, può essere consentito l’esonero dal versamento della cauzione, per contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l’affidamento della prestazione contrattuale.
art. 66 - Adempimenti degli uffici.
1. Gli originali dei contratti iscritti a repertorio a norma dell’art.64 nonchè la copia dei contratti stipulati da notai sono depositati presso l’ufficio contratti. Questo ufficio provvede, con cadenza mensile, a trasmetterne copia all’ufficio proponente nonchè ai servizi amministrativi e contabili interessati per gli adempimenti di competenza.
2. Il dirigente che ha stipulato un contratto non iscritto a repertorio provvede alla conservazione del medesimo ed alla relativa comunicazione agli altri uffici interessati.
Capo V
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
art. 67 - Responsabilità della esecuzione del contratto.
1. Della esecuzione del contratto è responsabile il dirigente che ha competenza tecnica sulla esecuzione delle specifiche prestazioni contrattuali. Prima dell’inizio della prestazione il dirigente competente verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di scelta del contraente. L’esecuzione del contratto può essere affidata, con atto scritto, ad un collaboratore del settore o del servizio, che rivesta la necessaria qualifica professionale e che ne assuma la responsabilità. Il responsabile della esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte ed alla assunzione di tutte le misure conseguenti.
2. Il responsabile dell’esecuzione del contratto vigila, fra l’altro, affinché non si verifichino ritardi che possano generare interessi passivi o altri danni a carico dell’ente, riferendo tempestivamente al Segretario, tramite il capo settore, nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.
art. 68 - Integrità del contratto:
1. Amministratori, Segretario, dirigenti, direttori dei lavori non possono impartire disposizioni tese a modificare o integrare il contenuto del contratto stipulato.
Gli effetti sulle disposizioni impartite in violazione del presente articolo non sono imputabili all’Amministrazione Comunale.
2. In caso di urgente necessità di integrare o variare il contenuto di un contratto in corso, deve essere adottata la relativa deliberazione da parte della Giunta Comunale che abbia finanziato anche la eventuale maggiore spesa. Il Sindaco può emanare per iscritto le conseguenti disposizioni, in attesa della stipula del contratto integrativo.
art. 69 - Subappalti.
1. I subappalti di lavori pubblici sono disciplinati dall’art.18 della legge 19/03/1990 n. 55 come modificato dall’art.34 del D.L. 406/1991 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’ammissibilità di subappalti nell’affidamento di forniture e servizi può essere prevista nel relativo capitolato o nel disciplinare.
3. Il subappalto viene preventivamente autorizzato su richiesta scritta dell’appaltatore.
art. 70 - Contratti aggiuntivi.
1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali devono essere preceduti dalla deliberazione di cui all’art.56 della legge n.142/1990, nei limiti delle prescrizioni di compatibilità previste dalla legge. Tale deliberazione deve riportare i contenuti indicati all’art.7 del presente regolamento.
La competenza a deliberare è definita dalle disposizioni del precedente art.3.
2. E’ consentito all’appaltatore di indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere formalizzato in contratto aggiuntivo, le opere comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che intendesse subappaltare.
art. 71 - Divieto di cessione del contratto.
1. La concessione di lavori e servizi pubblici, il contratto d’appalto e quello di pubbliche forniture non possono essere ceduti, a pena dell’annullamento del contratto o della concessione.
2. Non è considerata cessione di contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di cambiamenti ininfluenti ai fini dell’esecuzione del contratto a giudizio dell’Amministrazione.
art. 72 - Inadempimento contrattuale.
1. L’inadempimento contrattuale del contraente viene valutato dal dirigente del servizio preposto all’esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione.
2. Se l’inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il dirigente del servizio competente all’esecuzione ha l’obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l’azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni delle prestazioni, vengono sottoposte all’organo che ha deliberato il contratto il quale adotta i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
4. In caso di inadempimento grave che comprometta l’esito finale del contratto, il dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto, dopo avere invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento concretante l’inadempimento, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto.
art. 73 - Effettuazione del collaudo.
1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d’appalto. Resta fermo il collaudo tecnico, laddove previsto dalla vigente normativa.
2. Il tecnico collaudatore è nominato dalla Giunta Comunale e può essere scelto, oltre che tra i tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali, anche tra i funzionari dipendenti dell’ente o di altri enti pubblici.
3. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto deliberativo.
4. Il certificato di collaudo è sostituito, di norma, con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e lavori nuovi, finanziati con mutuo ordinario o con mezzi propri, per i quali l’importo dei lavori, in base a contabilità finale, non superi l’importo di un 1.000.000.000 di lire. Fanno eccezione al disposto di cui sopra:
a. i lavori di importo inferiore ad 1.000.000.000 di lire, ricadenti nell’ambito di categorie di lavori di carattere impiantistico, di particolare e non ricorrente tecnologia ad alta specializzazione, non reperibile all’interno dell’apparato tecnico dell’Amministrazione Comunale o per le quali occorrano collaudi funzionali o di processo;
b. i lavori finanziati in tutto o in parte con contributi in conto capitale, o interessi, da parte dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, od eseguiti in concessione per conto degli stessi Enti, e per i quali sia richiesto il certificato di collaudo;
c. i lavori per i quali la direzione dei lavori sia affidata in tutto od in parte a professionisti esterni;
d. i lavori che nel corso del loro svolgimento abbiano dato luogo alla iscrizione di riserve degli appaltatori nei rispettivi atti contabili o per i quali sussistano problemi di contenzioso con le imprese esecutrici.
Sono fatti salvi, in ogni caso, tutti i collaudi di natura eminentemente tecnica previsti dalla legislazione vigente (art.7 legge 05/11/1971 n.1086, art.10 legge 30/04/1976 n.373, ecc.). Il direttore dei lavori o chiunque è stato investito della responsabilità ai sensi dell’art.1 X.X. 00/00/0000 n.350 può richiedere l’esecuzione di regolare collaudo ai sensi di legge ogni qual volta lo ritenga necessario od opportuno.
5. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un’attestato di conformità all’ordinazione, rilasciato dal dirigente che ha richiesto la fornitura.
6. E’ consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall’art.48 del X.X. 00/00/0000 n.827 e successive modificazioni.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
art. 74 - Obbligo generale di riferire al Consiglio.
Il Segretario ha l’obbligo, se richiesto, di relazionare per iscritto in merito alla procedura stessa al Consiglio Comunale entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di collaudo o di conformità, nel caso in cui la spesa finale e complessiva di realizzo dell’opera pubblica o della fornitura, della somministrazione o del servizio risulti superiore al 15% di quella inizialmente prevista, anche se l’aumento sia stato regolarmente autorizzato.
art. 75 - Controllo sull’attività contrattuale.
La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività contrattuale, con particolare riferimento alle modalità contrattuali degli affidamenti. A supporto di tale comunicazione viene istituito, entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento un sistema informativo interno sui contratti, collegato alle procedure informatiche degli atti deliberativi e dei procedimenti contrattuali.