Deliberazione a contrattare. 1. La deliberazione a contrattare (ovverosia la decisione di eseguire un lavoro o di acquisire beni o servizi) deve contenere:
Deliberazione a contrattare. 1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il consiglio o la giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, stabilite per legge, deliberano la stipula del contratto.
Deliberazione a contrattare. La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente. Essa deve pr e- cedere la scelta del contraente e la stipulazione del contratto. La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare: Essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola l 'amministrazione la quale può pertanto ritirarla per s o- pravvenuti motivi di interesse pubblico.
Deliberazione a contrattare. La delibera di addivenire alla stipula del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l’approvazione dell’oggetto del contratto sono di competenza della Giunta che può delegare la materia al Direttore del Consorzio. Il Direttore INSTM, a tal fine, viene individuato come Responsabile Unico del Procedimento.
Deliberazione a contrattare. 1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale adotta la delibera a contrattare.
Deliberazione a contrattare. 1. - La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali di esso, la scelta della forma di contrattazione e l ’ approvazione del contratto stesso, nonché ogni altra determinazione in ordine alle attività precedenti, inerenti e susseguenti il contratto, sono di competenza del Consiglio.
Deliberazione a contrattare. 1. La deliberazione a contrattare di cui all’art. 56 della legge 142/1990 relativa alla realizzazione delle opere pubbliche deve contenere tutti gli elementi utili alla più completa ed efficace disciplina del contratto stabilendo in particolare:
Deliberazione a contrattare. La deliberazione a contrattare di cui all’art.56 della legge n.142/1990 relativa all’affidamento in concessione o appalto di un pubblico servizio deve contenere tutti gli elementi di cui all’art.7 del presente regolamento integrati a quelli stabiliti dall’art.265 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14/09/1931 n.1175 e da ogni altro elemento utile o necessario alla più completa ed efficace disciplina dello specifico servizio pubblico oggetto di affidamento, stabilendo in particolare:
Deliberazione a contrattare. La deliberazione a contrattare di cui all’art.56 della legge n.142/1990 relativa all’acquisto o alienazione di beni immobili mediante pubblico incanto o altri procedimenti concorsuali, deve contenere tutti gli elementi di cui all’art.7 del presente regolamento e da ogni altro elemento utile o necessario alla più completa ed efficace disciplina del contratto stabilendo in particolare:
Deliberazione a contrattare. La deliberazione a contrattare per l’attivazione dell’utenza deve contenere gli elementi di cui all’art.7 del presente regolamento integrati dalle clausole regolanti la specifica fornitura oggetto dell’utenza e desunte, con gli opportuni eventuali adattamenti ed integrazioni concordati, dalla normativa-tipo adottata dal fornitore, stabilendo in particolare: