Deliberazione a contrattare Clausole campione

Deliberazione a contrattare. 1. La deliberazione a contrattare (ovverosia la decisione di eseguire un lavoro o di acquisire beni o servizi) deve contenere: a) elementi essenziali del contratto; b) l'importo del contratto comprensivo dell’eventuale rinnovo; c) la procedura prescelta per la selezione degli operatori economici e la motivazione del ricorso a tale procedura; d) il criterio di selezione delle offerte: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa (in quest’ultimo caso devono essere indicati anche i pesi dei criteri di valutazione); e) l’individuazione del responsabile del procedimento;
Deliberazione a contrattare. 1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale adotta la delibera a contrattare. 2. E’ competenza della Giunta assumere la deliberazione a contrattare prevista dall’art. 56 della legge per gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute gli appalti e le concessioni i costruzione o di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari. 3. La competenza ad assumere la delibera a contrattare relativa all’affidamento in concessione dei pubblici servizi e all’affidamento di attività e servizi mediante convenzione spetta al Consiglio Comunale, salvo quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione, a proroghe di contratti in corso, o ad esigenze improvvise e, comunque, di durata non superiore ai tre mesi, nei quali casi provvede la Giunta.
Deliberazione a contrattare. 1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il consiglio o la giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, stabilite per legge, deliberano la stipula del contratto. 2. Compete alla giunta la deliberazione di affidamento di incarichi professionali, di difesa legale, progettazione e collaudo e quant'altro attenga alla ordinaria amministrazione.
Deliberazione a contrattare. La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente. Essa deve pr e- cedere la scelta del contraente e la stipulazione del contratto. La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare:
Deliberazione a contrattare. 1. - La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali di esso, la scelta della forma di contrattazione e l ’ approvazione del contratto stesso, nonché ogni altra determinazione in ordine alle attività precedenti, inerenti e susseguenti il contratto, sono di competenza del Consiglio.
Deliberazione a contrattare. La delibera di addivenire alla stipula del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l’approvazione dell’oggetto del contratto sono di competenza della Giunta che può delegare la materia al Direttore del Consorzio. Il Direttore INSTM, a tal fine, viene individuato come Responsabile Unico del Procedimento.
Deliberazione a contrattare. 1. La deliberazione a contrattare di cui all’art. 56 della legge 142/1990 relativa alla realizzazione delle opere pubbliche deve contenere tutti gli elementi utili alla più completa ed efficace disciplina del contratto stabilendo in particolare: a. finalità dell’ opera da realizzare; b. caratteristiche tecniche della stessa; c. quadro economico di spesa; x. xxxx progettuali completi di disegni, relazione illustrativa, capitolati speciali d’appalto, computi metrici estimativi, elenco prezzi unitari; e. modalità di appalto delle varie categorie di lavoro e relative procedure.
Deliberazione a contrattare. La deliberazione a contrattare di cui all’art.56 della legge n.142/1990 relativa all’affidamento in concessione o appalto di un pubblico servizio deve contenere tutti gli elementi di cui all’art.7 del presente regolamento integrati a quelli stabiliti dall’art.265 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14/09/1931 n.1175 e da ogni altro elemento utile o necessario alla più completa ed efficace disciplina dello specifico servizio pubblico oggetto di affidamento, stabilendo in particolare: a. oggetto della prestazione illustrato nel modo più completo e circostanziato possibile; b. durata dell’appalto o della concessione; c. eventuale canone o corrispettivo; in caso di aggio, eventuale minimo garantito; x. xxxxxxxxx sul funzionamento del servizio; e. modalità degli eventuali rendiconti; f. compiti e disciplina particolareggiata del servizio; g. responsabilità del concessionario; h. disciplina delle cauzioni; i. sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento; j. modalità di esercizio del riscatto; x. xxxxxxx competente in caso di controversia. Le alienazioni di beni immobili avvengono di regola mediante pubblici incanti. Gli acquisti di beni immobili possono avvenire attraverso le procedure di pubblici incanti, altri procedimenti o con trattativa privata nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Deliberazione a contrattare. La deliberazione a contrattare di cui all’art.56 della legge n.142/1990 relativa all’acquisto o alienazione di beni immobili mediante pubblico incanto o altri procedimenti concorsuali, deve contenere tutti gli elementi di cui all’art.7 del presente regolamento e da ogni altro elemento utile o necessario alla più completa ed efficace disciplina del contratto stabilendo in particolare: a. tipo di gara; b. finalità dell’acquisto o della alienazione; c. caratteristiche del bene da acquistare o da alienare; d. procedura per l’espletamento della gara; e. modalità di aggiudicazione.
Deliberazione a contrattare. La deliberazione a contrattare per l’attivazione dell’utenza deve contenere gli elementi di cui all’art.7 del presente regolamento integrati dalle clausole regolanti la specifica fornitura oggetto dell’utenza e desunte, con gli opportuni eventuali adattamenti ed integrazioni concordati, dalla normativa-tipo adottata dal fornitore, stabilendo in particolare: a. descrizione della fornitura; b. modalità di esecuzione del servizio; c. tempi e modalità dei pagamenti.