BANDI DI GARA Clausole campione

BANDI DI GARA. Nell’art. 71, sul piano formale, nel terzo periodo dell’unico comma va messo il soggetto “Essi” prima della parola “contengono”.
BANDI DI GARA. (art. 71 D.LGS. 50/2016)
BANDI DI GARA. Il bando di gara è un documento importante che dovrebbe esporre tutte le informazioni necessarie per uno specifico appalto. Benché non sia obbligatorio per le stazioni appaltanti non rientranti nel campo della pertinente normativa, i committenti dovrebbero prendere ispirazione dall’esempio a seguire, riportato nella direttiva dell’UE sugli appalti pubblici 2014/24/UE, allegato V Parte C.
BANDI DI GARA. Elenco prezzi di riferimento Xxxxxxxx, trasparente, leale, effi- ciente, effettivo, legittimo gare individuali Public Private Partnership (PPP) Acquisto centralizzato Consulenza & formazione Piattaforma SiCP Audit • Amministrazione Provinciale, enti ausiliari & società inhouse • Comuni, comunità comprensoriali, enti locali, società • Scuole, Libera Università, Conservatori, Accademia europea • Azienda Sanitaria dell’Alto Adige • Camera di Commercio • Consorzi pubblici Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture La figura riporta la mappa degli obiettivi dell’Agenzia, le aree strategiche e i stakeholder dell’Agenzia. L’Agenzia è garante per bandi di gara corretti, trasparenti, leali, efficienti, effettivi e legittimi. La missione istituzionale si traduce in sei aree strategiche: • Rilevazione dei fabbisogni • Bandi di gara o gare individuali o centrale di committenza regionale - acquisto centralizzato o procedure di Public Private Partnership (PPP), • Elenco prezzi di riferimento • Consulenza e formazione • Sistema informativo contratti pubblici “Piattaforma SICP”
BANDI DI GARA. 1. Le aste pubbliche, le licitazioni private e gli appalti concorso sono preceduti da bandi di gara sottoscritti dal Sindaco o dal segretario e formulati, se trattasi di appalti o di concessioni di lavori pubblici, ai sensi del D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55 e successive modifiche e integrazioni e da pubblicarsi con le modalità ed i termini previsti dall’art. 7 della legge 2.2.1973 n. 14, dal titolo III del decreto legislativo del 19.2.1991 n. 406 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 3 del citato D.P.C.M. e dalla legge 109/1994 e dalla legge 216/1995. Il bando di gara degli appalti di lavori pubblici viene trasmesso, inoltre, al servizio informativo regionale degli appalti.
BANDI DI GARA. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l’appalto concorso e, se prevista dalla legge o dal regolamento, la trattativa privata, sono preceduti da bandi di gara approvati e sottoscritti dai Responsabili dei Servizi competenti per materia in relazione all’oggetto del contratto e formulati in modo tale da contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso i bandi, ovvero, nelle licitazioni e nelle trattative private, le lettere-invito, devono indicare i criteri in base ai quali le offerte saranno valutate, specificando altresì il loro ordine di importanza. Se il bando fa riferimento ad un disciplinare di gara, ad un capitolato generale o speciale, di essi deve esserne data adeguata pubblicità e devono essere specificate le modalità per accedere agli stessi.