Contratto di assicurazione infortuni, truffa, rapina e scippo
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione infortuni, truffa, rapina e scippo
SerenEtà
Modello: 66SEN Edizione: 03/2019
Set Informativo
Il presente Set Informativo contiene:
⚫ DIP – Documento Informativo Precontrattuale
⚫ DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
⚫ Condizioni di Assicurazione
Modello: SINF65SEN Edizione: 03/2019
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Sede legale: Xxx Xx,00 - 00000 Xxxx Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001
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Polizza Infortuni
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: SerenEtà
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:
✓ di attività della vita privata, che non abbiano carattere professionale (principali o secondarie);
L'assicurazione, nei limiti previsti dalla presente normativa, comprende anche:
✓ la folgorazione;
✓ gli infortuni subiti in stato di incoscienza o malore, purché non causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici;
✓ gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato e del Contraente;
✓ gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva.
L'assicurazione è inoltre estesa ai rischi: volo, infortuni determinati da calamità naturali”, infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione.
Xxxxxx, rapina e scippo
Che cosa non è assicurato?
🗶 Persone non assicurabili: non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive e stati paranoidi.
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:
! dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
! da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
! da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
! da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
! da suicidio e tentato suicidio;
! da guerre (dichiarate e non), guerriglie ed insurrezioni;
! da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc..);
! da atti di terrorismo verificatisi fuori dal territorio della Repubblica Italiana, in Paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'Assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.
Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:
! di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore; si precisa che è considerata pratica di sport anche l'effettuazione di “prove libere” – amatoriali e non – all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali, ad esempio, autodromi, nonché l'utilizzo di veicoli o natanti a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possono essere considerati aree o specchi d'acqua assoggettati all'obbligo di assicurazione di cui X.x.xx. 7 settembre 2005 n.209 e sue successive modificazioni.
! dalla pratica dello sport del paracadutismo nonché di ogni attività comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio) salvo quanto disposto per il Rischio volo;
! dalla pratica di qualsiasi sport costituente per l'Assicurato attività professionale o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
! dalla pratica dei seguenti sport/attività: bob, sci estremo o acrobatico o sci alpinismo, snow-board, bike trial, bike downhill, rafting, canyoning o idrospeed, canoa in tratti caratterizzati da rapide, salto dal trampolino con sci od idroscì, kite-surf, alpinismo o scalata di rocce e ghiacciai oltre il 3° grado della Scala di Monaco e/o svolti “in solitaria”, Free-climbing (arrampicata libera o “in solitaria”), salto con l'elastico nel vuoto, speleologia, pugilato, football americano, rugby, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, atletica pesante, triathlon, immersioni con autorespiratore, hockey su ghiaccio;
! partecipazione a corse o gare - e relative prove od allenamenti - ippiche, ciclistiche, sciistiche, di arti marziali, calcistiche, di pallavolo e basket, organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi similari o patrocinate dagli stessi.
Questa polizza assicura una persona fisica contro gli infortuni.
Dove vale la copertura? L'assicurazione infortuni è valida in tutto il mondo. |
Che obblighi ho? Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché' la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. Altre assicurazioni - L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art. 1910 c.c.. |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il premio di polizza è annuale. Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità; c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa; d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia. Per i contratti acquistati on line, è previsto il solo pagamento mediante carta di credito Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società. Il contratto non prevede l'adeguamento automatico (indicizzazione) del premio e delle somme assicurate. Il contratto prevede la garanzia infortuni, per la quale il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. |
Quando inizia la copertura e quando finisce? L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.. Il contratto è annuale e non prevede il tacito rinnovo alla scadenza. |
Come posso disdire la polizza? Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
Assicurazione Infortuni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Sara Assicurazioni Spa
Prodotto: SerenEtà
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 23/06/2020 ultima versione disponibile.
23/06/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Che cosa NON è assicurato?
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2019 ⚫ Patrimonio netto: euro 671.074.629,80 ⚫ Capitale sociale: euro 54.765.000 ⚫ Totale delle riserve patrimoniali: euro 616.399.629,80 Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (xxx.xxxx.xx) ⚫ Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 262.783.690,38 ⚫ Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 118.252.660,67 ⚫ Fondi Propri Ammissibili: euro 795.561.834,36 ⚫ Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 3,30 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
Infortuni | Nell'assicurazione sono presenti le seguenti garanzie: indennità per infortunio, rischio volo, infortuni determinati da calamità naturali, infortuni causati da guerra ed insurrezione. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Xxxxxx, rapina o scippo | La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato da truffa tra le mura domestiche e i danni derivanti da rapina o scippo fuori dall'abitazione. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Ci sono limiti di copertura? | ||
Infortuni | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati. INFORTUNI DETERMINATI DA CALAMITÀ NATURALI - In caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più Assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 2.600.000 per tutti gli indennizzi. GARANZIA INDENNITÀ PER INFORTUNIO - La Società corrisponde all'assicurato l'indennizzo indicato in apposita tabella prevista in contratto. In caso di infortunio che provochi più di una lesione indennizzabile l'importo massimo dell'indennizzo complessivo non potrà superare 1.500€. ESCLUSIONI E RIVALSE RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio. | |
Truffa, rapina o scippo | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati. TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE - La garanzia viene prestata con il limite di indennizzo di € 500 per sinistro ed anno assicurativo. RAPINA O SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE - La garanzia è prestata, complessivamente per l'Assicurato , sino alla concorrenza della somma assicurata massima per sinistro ed anno assicurativo di € 500. Qualora il sinistro si sia verificato in occasione del ritiro di un importo di denaro percepito a titolo di pensione la somma massima assicurata sopra indicata, viene aumentata del 50%. ESCLUSIONI E RIVALSE Sono esclusi i danni: a) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: ⚫ persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; ⚫ persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere; ⚫ persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, o domestici; -indiretti quali profitti sperati, danni del mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art. 1913 c.c.. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. In ogni caso, l'Assicurato deve sempre consentire alla Società, le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia, ed, in caso di ricovero, ove richiesto dalla Società, produrre copia conforme all'originale della cartella clinica completa. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell art. 1915 c.c.. Qualora il contratto sia stato acquistato online sul sito xxxx.xx, in caso di sinistro l'Assicurato potrà darne avviso alla Società tramite raccomandata X/X -Xxx Xx, 00 Xxxx - oppure tramite email all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx. Ferme le modalità e le tempistiche previste dai singoli articoli riportati nelle condizioni di polizza. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell'impresa | Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro da parte della Società o del Contraente, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto, salvo il caso che sia stato acquistato on line sul sito xxx.xxxx.xx, non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Qualora il contratto sia stato acquistato online sul sito xxxx.xx, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto | |
di ripensamento entro 14 giorni successivi alla conclusione del contratto, secondo le modalità previste | |
dall'art. 54 Codice del consumo. | |
In particolare, il Contraente per esercitare il tale diritto dovrà inviare una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx dalla stessa casella di posta elettronica utilizzata per la conclusione del contratto indicando nome, cognome e codice cliente; in tal caso la Società procederà, tramite riaccredito sul mezzo elettronico utilizzato dal cliente per il pagamento, alla restituzione del premio pagato al netto delle imposte. | |
Qualora il Contraente non abbia più la disponibilità della casella di posta elettronica utilizzata in fase di conclusione del contratto, potrà inviare una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx allegando copia della polizza sottoscritta e un documento valido di identità. | |
Il diritto di ripensamento di cui al presente articolo non è applicabile nel caso in cui le prestazioni siano già state eseguite su richiesta del Contraente prima dell'esercizio del diritto stesso. | |
Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti presso le agenzie Xxxx Xxxxxxxxxxxxx SpA. | |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Chi vuole acquistare una copertura studiata per gli over 65, comprensiva degli infortuni più tipici e di una copertura per scippo e furto.
La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 23,57.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Xxx Xx, 00 -00000 Xxxx – Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 - xxxxx@xxx.xxxxx.xx; (sul sito xxx.xxxxx.xx è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | E' un istituto introdotto con il D.Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX). |
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
Negoziazione assistita | La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm |
Arbitrato: le eventuali controversie di natura medica sull'indennizzabilità degli infortuni possono essere | |
demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il collegio | |
medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza | |
dell'Assicurato. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità | |
Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione infortuni, truffa, rapina e scippo
SerenEtà
Condizioni di Assicurazione
Modello: 66SEN Edizione: 03/2020
Contratto redatto secondo le Linee guida di Xxxx ''Contratti semplici e chiari'' del 06/02/2018
Condizioni di Assicurazione
INDICE
DEFINIZIONI
Art. 1.1 Rischi assicurati pag. 4
Art. 1.2 Rischio volo pag. 4
Art. 1.3 Infortuni determinati da calamità naturali pag. 4
Art. 1.4 Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione pag. 4
Art. 1.5 Rischi esclusi dall'assicurazione pag. 4
Art. 1.6 Garanzia Indennità per infortunio pag. 5
Art. 1.7 Criteri di indennizzabilità pag. 5
Art. 1.8 Denuncia di sinistro infortuni ed obblighi dell'assicurato pag. 5
GARANZIE TRUFFA , XXXXXX E XXXXXX
Art. 2.1 Truffa tra le mura domestiche pag. 6
Art. 2.2 Rapina e Xxxxxx fuori abitazione pag. 6
Art. 2.3 Esclusioni pag. 6
Art. 2.4 Denuncia di sinistro truffa , rapina e xxxxxx ed obblighi dell'assicurato pag. 6
Art. 2.5 Ispezione delle cose assicurate pag. 6
Art. 2.6 Mandato dei periti pag. 6
Art. 2.7 Recupero delle cose sottratte pag. 6
Art. 2.8 Procedura per la valutazione del danno pag. 7
Art. 2.9 Esagerazione dolosa del danno pag. 7
CONDIZIONI GENERALI
Art. 3.1 Persone non assicurabili pag. 7
Art. 3.2 Validità territoriale pag. 7
Art. 3.3 Pagamento del premio pag. 7
Art. 3.4 Proroga dell'assicurazione pag. 7
Art. 3.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio pag. 7
Art. 3.6 Altre assicurazioni pag. 7
Art. 3.7 Modifiche dell'assicurazione pag. 7
Art. 3.8 Aggravamento del rischio pag. 7
Art. 3.9 Recesso in caso di sinistro pag. 7
Art. 3.10 Controversie – Arbitrato irrituale pag. 7
Art. 3.11 Rinuncia al diritto di surrogazione pag. 8
Art. 3.12 Oneri fiscali pag. 8
Art. 3.13 Rinvio alle norme di legge pag. 8
Art. 3.14 Mediazione pag. 8
CONDIZIONI GENERALI
Art.4.1 Associazione a Paspartù pag. 8
Condizioni di Assicurazione DEFINIZIONI
GLOSSARIO
Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contraente: il soggetto che stipula il contratto;
Dimora abituale : l'abitazione sita in Italia, in cui il Contraente ed i suoi familiari dimorano in modo continuativo durante l'anno, anche se non costituente residenza anagrafica.
Franchigia: la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
Frattura : Interruzione della continuità di un osso dimostrata radiologicamente. La frattura si definisce esposta, quando il moncone osseo perfora l'epidermide. Non potrà essere in ogni caso indennizzata la frattura ad ossa che abbiano già sofferto una frattura in precedenza .
Indennizzo / indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili;
Istituto di cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, alla erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Lussazione: spostamento di un osso rispetto ad un altro in un'articolazione, con discontinuità completa e non parziale dei capi ossei articolari, documentato tramite diagnostica per immagini, in relazione alla quale è eseguita una riduzione effettuata da personale sanitario in istituto di cura. Sono escluse le recidive nonché le sub-lussazioni
Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio;
Massimale: la somma entro la quale la Società presta la garanzia;
Pensione: obbligazione che consiste in una rendita vitalizia o temporanea corrisposta ad una persona fisica in base ad un rapporto giuridico con l'ente (ad es. INPS) o la società che è obbligata a corrisponderla, per la tutela del rischio di longevità o di altri rischi (invalidità, inabilità, superstiti, indiretta).
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Preziosi : gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli; pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche
Ricovero diurno (Day-Hospital): la permanenza in istituto di cura senza pernottamento, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro;
Scippo: il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene.
Scoperto: l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; Società: SARA assicurazioni spa;
Truffa : reato ai danni del patrimonio altrui eseguito mediante falsificazioni, inganni/raggiri o artifizi, allo scopo di trarne profitto illecito per se o altri.
Ustione: Lesione provocata dal calore che determina la distruzione della pelle e/o dei tessuti sottostanti.
Valori : denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate).
Condizioni di Assicurazione GARANZIE INFORTUNI
Art. 1.1 Rischi assicurati
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:
-di attività della vita privata, che non abbiano carattere professionale (principali o secondarie); L'assicurazione, nei limiti previsti dalla presente normativa, comprende anche:
i) la folgorazione;
ii) gli infortuni subiti in stato di incoscienza o malore, purché non causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici;
iii) gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato e del Contraente;
iv) gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva.
L'assicurazione è inoltre estesa ai rischi indicati nei successivi art. 1.2 “Rischio volo”, art. 1.3 “Infortuni determinati da calamità naturali”, art. 1.4 “Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione” del presente contratto, nei limiti e con le modalità ivi descritte.
Art. 1.2 Rischio volo
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.5 “Rischi esclusi dall'assicurazione” del presente contratto, più avanti riportato, l'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico (o privato) di passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri; su aeromobili di Aereoclubs; su apparecchi per il volo da diporto sportivo. La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso.
Art. 1.3 Infortuni determinati da calamità naturali
A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.
Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 2.600.000 per tutti gli indennizzi.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.
Art. 1.4 Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.5 “Rischi esclusi dall'assicurazione” del presente contratto, più avanti riportato, sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra (dichiarata e non), guerriglia, insurrezione, o da atti di terrorismo che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.
Art. 1.5 Rischi esclusi dall'assicurazione
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
d) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
e) da suicidio e tentato suicidio;
f) da guerre (dichiarate e non), guerriglie ed insurrezioni, salvo quanto disposto dall'art. 1.4 “Infortuni causati da guerra guerriglia ed insurrezione” del presente contratto;
g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc..);
h) da atti di terrorismo verificatisi fuori dal territorio della Repubblica Italiana, in Paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'Assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.
Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:
i) di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore; si precisa che è considerata pratica di sport anche l'effettuazione di “prove libere” – amatoriali e non – all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali, ad esempio, autodromi, nonché l'utilizzo di veicoli o natanti a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possono essere considerati aree o specchi d'acqua assoggettati all'obbligo di assicurazione di cui X.x.xx. 7 settembre 2005 n.209 e sue successive modificazioni;
l) dalla pratica dello sport del paracadutismo nonché di ogni attività comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio) salvo quanto disposto dall'art. 1.2 “Rischio volo” del presente contratto;
m) dalla pratica di qualsiasi sport costituente per l'Assicurato attività professionale (principale o secondaria) o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
Condizioni di Assicurazione
n) dalla pratica dei seguenti sport/attività:
xxx, sci estremo o acrobatico o sci alpinismo, snow-board, bike trial, bike downhill, rafting, canyoning o idrospeed, canoa in tratti caratterizzati da rapide, salto dal trampolino con sci od idroscì, kite-surf, alpinismo o scalata di rocce e ghiacciai oltre il 3° grado della Scala di Monaco e/o svolti “in solitaria” (cioè progressione su roccia e/o ghiacciaio senza l'assicurazione di un compagno di cordata (non si considerano “in solitaria” le escursioni comunque compiute sino a livello E.E.A. - Escursionisti Esperti con Attrezzatura compreso dalla Scala delle Difficoltà Escursionistiche), Free-climbing (arrampicata libera o “in solitaria”), salto con l'elastico nel vuoto, speleologia, pugilato, football americano, rugby, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, atletica pesante, triathlon, immersioni con autorespiratore, hockey su ghiaccio;
o) partecipazione a corse o gare - e relative prove od allenamenti - ippiche, ciclistiche, sciistiche, di arti marziali, calcistiche, di pallavolo e basket, organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi similari o patrocinate dagli stessi.
Art. 1.6 Garanzia Indennità per infortunio
La Società, qualora l'infortunio causi all'Assicurato una delle lesioni individuate nella tabella riportata di seguito, denominata “Tabella Indennizzi”, corrisponde all'assicurato l'indennizzo indicato in tabella per le lesioni previste. In caso di infortunio che provochi più di una lesione indennizzabile l'importo massimo dell'indennizzo complessivo non potrà superare 1.500€. La liquidazione avverrà sulla base di quanto disposto dal successivo art. 1.7 “Criteri di indennizzabilità”.
TABELLA INDENNIZZI
FRATTURE
- fratture ossee non esposte e vertebre, femore, polso (*) : 1.000 euro
- fratture ossee esposte diverse da quelle di cui sopra: (*) : 1.500 euro
*(costole e falangi: almeno 2)
USTIONI (di secondo e terzo grado)
- più del 20% della superficie corporea 1.500 euro
- meno del 20% della superficie corporea 1.000 euro
LUSSAZIONI, esclusivamente di:
anca, ginocchio, xxxxxx, xxxxxx, caviglia, polso: 500 euro
Art. 1.7 Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.
Fratture ossee
Per la liquidazione dell'indennizzo è necessario che la frattura sia diagnosticata entro 15 giorni dalla data dell'infortunio. Inoltre la diagnosi deve essere certificata da esame di diagnostica per immagini (radiografia, T.A.C., R.M.N.) effettuato in un Pronto soccorso pubblico o in un Istituto di cura autorizzato all'esercizio della diagnostica per immagini. Non potrà essere in ogni caso indennizzata la frattura ad ossa che abbiano già sofferto una frattura in precedenza.
Lussazione
La lussazione è indennizzabile solo se viene eseguito esame di diagnostica per immagini prima della riduzione e a condizione che la riduzione venga effettuata in un Pronto Soccorso pubblico o in Istituto di cura, da personale sanitario.
Non potrà essere in ogni caso indennizzata la lussazione ad articolazioni che ne abbiano già sofferta una in precedenza (recidiva) e le sublussazioni.
Ustione
La quantificazione della percentuale di superficie corporea colpita da ustioni, ed il tipo di ustione (secondo o terzo grado) avviene in base a quanto indicato nella documentazione medica rilasciata da un Pronto Soccorso pubblico.
In tutti i su detti casi dovrà essere inviata la documentazione medica che consenta inequivocabilmente l'identificazione dell'Assicurato e la verifica della diagnosi definitiva delle lesioni subite.
Art. 1.8 Denuncia di sinistro infortuni e obblighi dell'Assicurato
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
In ogni caso, l'Assicurato deve sempre consentire alla Società, le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia, ed, in caso di ricovero, ove richiesto dalla Società, produrre copia conforme all'originale della cartella clinica completa.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile
Condizioni di Assicurazione GARANZIE TRUFFA, RAPINA E SCIPPO
Art. 2.1 Truffa tra le mura domestiche
La Società indennizza, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato da truffa tra le mura domestiche a danno dell'Assicurato , intendendosi per tale la sottrazione di denaro, valori e preziosi dell'Assicurato mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento alla dimora abituale. Non sono considerate truffa tra le mura domestiche gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro di preziosi e valori, contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggiro, nonché gli eventi che comportino da parte dell'Assicurato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali. La garanzia viene prestata con il limite di indennizzo di € 500 per sinistro ed anno assicurativo.
Art. 2.2 Rapina o scippo fuori dall'abitazione
La Società indennizza i danni derivanti da rapina o scippo fuori dall'abitazione, ma comunque entro i confini del territorio nazionale, di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro commessi sull'Assicurato mentre detengono le suddette cose.
La Società rimborsa inoltre:
· i danni alle cose sopraindicate causate dall'autore dello scippo o della rapina (commessi o tentati);
· le spese sostenute per il rifacimento dei documenti personali sottratti e la modifica o sostituzione della serratura delle porte di accesso all'abitazione, in caso di sottrazione delle relative chiavi;
· le spese sanitarie, sostenute a seguito di infortunio subito dall'Assicurato in occasione della rapina o dello scippo La garanzia non vale:
· · per preziosi e valori che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o di altri;
· per cicli e ciclomotori.
La garanzia è prestata, complessivamente per l'Assicurato , sino alla concorrenza della somma assicurata massima per sinistro ed anno assicurativo di € 500.
Qualora il sinistro si sia verificato in occasione del ritiro di un importo di denaro percepito a titolo di pensione (vedi Definizioni), la somma massima assicurata sopra indicata, viene aumentata del 50%.
Art. 2.3 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
· persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
· persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
· persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, o domestici;
-indiretti quali profitti sperati, danni del mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.
Art. 2.4 Denuncia di sinistro truffa, rapina e xxxxxx e obblighi dell'Assicurato
In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve :
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art.1914 del C.C;
b) darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1915 C.C.; farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino truffa, rapina e scippo, entro 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando il momento del sinistro, le modalità ed il presumibile ammontare del danno.
La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
c) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna;
d) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della eventuale denuncia fatta all'Autorità;
e) denunciare tempestivamente la distruzione e sottrazione di titoli di credito anche ai debitori nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
f ) dare dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità, e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e gli accertamenti che la società ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), e) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Art. 2.5 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 2.6 Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.4 - Denuncia di sinistro truffa, rapina e xxxxxx e obblighi in caso di sinistro.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate o sottratte determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro come da art. 2.8.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.
Condizioni di Assicurazione
Nel caso di procedura per la valutazione del danno i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 2.7 Recupero delle cose sottratte
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece il danno è stato indennizzato parzialmente, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subíti dalle medesime in conseguenza del sinistro. L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Art. 2.8 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle due Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza
però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale.
Art. 2.9 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che :
⚫ esagera dolosamente l'ammontare del danno;
⚫ dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro; · occulta, sottrae o manomette cose non rubate o indenni;
⚫ adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
⚫ altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali dei reati o facilita il progresso del sinistro; perde il diritto all'indennizzo.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 3.1 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive e stati paranoidi.
La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.
La Società rimborserà la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.
Art.3.2 Validità territoriale
L'assicurazione infortuni è valida in tutto il mondo.
L'assicurazione truffa, rapina e scippo è valida nell'ambito del territorio italiano.
Art. 3.3 Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3.4 Proroga dell'assicurazione
La polizza non prevede il tacito rinnovo.
Art. 3.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).
Condizioni di Assicurazione
Art. 3.6 Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.
Art. 3.7 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 3.8 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento (Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonche' la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. Artt. 1.16, 1.17 della normativa di polizza.
Art. 3.9 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 3.10 Controversie - Arbitrato
L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli contenuti nelle precedenti sezioni.
Le eventuali controversie di natura medica sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 1.7 - “Criteri d'indennizzabilità” del presente contratto, possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio Medico.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 3.11 Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 3.12 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 3.13 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 3.14 Mediazione
Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.
La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Xxxx, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.
Denominazione | Riferimenti | |
1 | IFOAP Concilia | (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) |
2 | Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane | |
3 | ADR Center |
ASSOCIAZIONE AI SERVIZI
Art.4.1 Associazione a Paspartù
Le garanzie Truffa tra le mura domestiche, rapina ,scippo e e Infortuni vengono vendute in abbinamento alla tessera dei servizi Paspartù.
Il Contraente, quindi, con la corresponsione della quota associativa acquisisce la qualifica di socio Paspartù.
La Compagnia è estranea al rapporto che si instaurerà tra Contraente e/o Assicurato e Pasaprtù, che verranno regolamentati dalle “Regole e Termini del Club” (di seguito anche “Regolamento”). Pertanto, per qualunque esigenza, reclamo o problematica attinente ai Servizi Paspartù dovrà rivolgersi direttamente a quest'ultima secondo le modalità previste nel citato Regolamento. La tessera Paspartù, come specificato nel regolamento associativo sottoscritto contestualmente alla presente polizza, da diritto ad i seguenti servizi:
⚫ Agenda reminder
⚫ Assistenza informatica
⚫ Prenotazione viaggi
⚫ Prenotazione ristoranti e locali
⚫ Ricerca e selezione di tecnici e artigiani
⚫ Ricerca medico specialista
⚫ Ricerca domestici
⚫ Telefono amico
⚫ Invio auto con conducente
⚫ Invio spesa a domicilio
⚫ Pagamento bollette e svolgimento pratiche burocratiche
⚫ Invio hef a domicilio
⚫ Prenotazione evento con eventuale accompagnatore
⚫ Prenotazione visite ed analisi mediche
Il costo dei servizi richiesti a Paspartù sono totalmente a carico del Contraente e /o Assicurato.
Paspartù provvederà ad inviare direttamente al Contraente e /o Assicurato la tessera, la quale avrà durata annuale.
Per l'attribuzione della qualità di socio Paspartù, e ai fini del rilascio della relativa tessera, XXXX trasmetterà a Paspartù i dati anagrafici ed il numero di polizza del Contraente. Ai sensi della normativa in materia di privacy (D.lgs. 196/03)XXXX e Paspartù si pongono nei confronti del Contraente e/o Assicurato quali autonomi titolari ciascuno con riferimento alle proprie finalità di trattamento. In merito al trattamento di dati effettuato da XXXX e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, si richiama l'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03.
La tessera Paspartù acquistata in abbinamento al contratto assicurativo ha il costo indicato nella scheda di polizza. L'incasso del predetto importo verrà fatto da XXXX in nome e per conto di Paspartù.
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CONDIZIONI GENERALI
1.UTILIZZO DELLA MEMBERSHIP
1.1.Sin dal primo giorno di ammissione al Club il Member potrà formulare le sue richieste via telefono - 0000000000; e-mail xxxx@xxxxxxxx.xx; lo Staff di Paspartù Le risponderà dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 9:00 alle 19:00. (Ad eccezione di 15 giorni di chiusura nel mese di Agosto).
1.2.Paspartù si impegna ed obbliga a: (i) proporre ai Members la fruizione dei servizi descritti e presentati sul sito xxx.xxxxxxxx.xx e di seguito elencati*, e (ii) fornire ai medesimi i c.d. servizi di “concierge” di volta in volta richiesti. In altri termini, i Members potranno richiedere a Paspartù di organizzare o fornire qualunque servizio personale che sia legale, di standard adeguato e moralmente corretto, nel rispetto delle indicazioni/richieste/istruzioni impartite dal Member (a mero titolo di esempio, potranno essere soddisfatte: richieste di informazioni, accesso a eventi, attività e avvenimenti, beni personali e servizi) (i “Servizi”).
1.3.Paspartù si riserva, comunque, sia il diritto di declinare/rifiutare il servizio richiesto dal Member, che quello di proporre eventuali alternative. 0.0.Xx Paspartù non dovesse essere nelle condizioni di soddisfare una richiesta, il Member ne avrà notizia nel più breve tempo possibile.
1.5.I fornitori, fanno parte di un network selezionato da Paspartù che ne garantisce l'affidabilità, la serietà, la correttezza in quanto gli stessi risultano già testati dalla società con un'esperienza nel campo di appartenenza e senza carichi pendenti. Paspartù garantisce di seguire una procedura interna di selezione dei fornitori e di continua verifica dell'esistenza dei requisiti di affidabilità, serietà e correttezza degli stessi. I fornitori saranno direttamente responsabili di quanto – a qualsiasi titolo – inerente la fornitura dei servizi, prodotti e beni selezionati. Paspartù comunicherà con i fornitori per conto dei Members, fatta eccezione per i casi in cui sarà più opportuno/efficace consentire un dialogo diretto fornitori-Members.
1.6.I fornitori saranno liberi di stabilire a quali termini e condizioni erogare i servizi/fornire i prodotti proposti, fermo restando il loro obbligo di attenersi alle stesse e di fornire un preventivo, che se accettato dai Members non potrà essere modificato in aumento. Paspartù non potrà mai essere chiamata a rispondere, per nessun motivo o ragione, per le inadempienze dei fornitori.
0.0.Xx momento di ordinare un prodotto od un servizio, potrebbero essere richiesti al Member i dettagli della sua Carta di credito; questi, qualora ritenga di volersi avvalere di tale mezzo di pagamento, avrà cura di inviare una autorizzazione formale a Paspartù, debitamente sottoscritta ed integrata da una copia del documento di identità del titolare, precisando puntualmente le finalità ed i limiti dell'autorizzazione medesima. Diversamente, i corrispettivi dei prodotti o servizi potranno essere liquidati a mezzo bonifico bancario, alle coordinate di volta in volta indicate dalla società.
1.8.Talvolta, per determinati servizi o prodotti Paspartù potrà richiedere un costo di gestione, che si andrà ad aggiungere al c.d. “corrispettivo base” (costo, per il Member, del singolo servizio e/o prodotto proposto). I costi di gestione saranno sempre resi noti in maniera formale, tempestiva e trasparente, e non potranno mai essere richiesti dopo l'erogazione del servizio/prodotto.
0.0.Xx autorizzata dal Member, Paspartù potrà perfezionare degli acquisti a suo nome e conto. In tal caso, il Member avrà cura di anticipare alla società gli importi necessari.
1.10.I contatti tra i Members e Paspartù potrebbero essere monitorati o registrati al solo fine di addestrare lo staff e per monitorare la qualità del servizio erogato. Resta comunque fermo l'impegno della società alla massima riservatezza, a tutela della privacy dei Members.
2.SERVIZI E PRODOTTI PROPOSTI AI MEMBERS
2.1.Paspartù consente ai suoi Members di fruire di una piattaforma privilegiata e ad accesso selezionato per ottenere servizi e prodotti di elevato standard. Nondimeno, le vicende relative al singolo servizio e/o prodotto acquistato dal Member saranno regolate dalle regole contrattuali convenute (o imposte) con il fornitore. Paspartù non potrà essere ritenuta solidalmente responsabile con i fornitori per eventi di danno od inadempienza ai medesimi riferibili. Ne segue che ogni Member sarà invitato, di volta in volta, a prendere debita conoscenza dei termini contrattuali sottesi a ciascun servizio/prodotto proposto tramite il Club. Paspartù opererà per imporre, ogni qualvolta possibile, regole contrattuali eque e condivisibili, evitando di avvalersi di fornitori non disposti ad operare nel rispetto dei diritti dei consumatori. Paspartù si rende disponibile all'invio cartaceo delle predette condizioni, laddove il Member ne faccia richiesta.
3.RESPONSABILITA' – LIMITAZIONI
3.1.Paspartù garantisce che espleterà i suoi compiti avvalendosi di ogni ragionevole mezzo idoneo a fornire il servizio/prodotto richiesto con la dovuta cura ed efficacia e, per quanto più possibile, nel rispetto dei desideri, indicazioni, istruzioni di volta in volta espressi dai Members. La circostanza che Paspartù proponga prodotti/servizi di un fornitore non potrà mai implicare un coinvolgimento della società con quest'ultimo, sia sul piano commerciale che su quello delle responsabilità.
0.0.Xx Member potrà, non appena si sarà determinato secondo le sue volizioni e nella massima libertà, perfezionare di volta in volta dei contratti con i singoli fornitori, senza che Paspartù prenda parte ad alcun negozio.
3.3.Xxxxx restando la totale esclusione di responsabilità in capo a Paspartù riguardo all'offerta di prodotti o servizi proposti ai Members da fornitori del Club, Paspartù farà comunque tutto il possibile per assistere ciascun Member nei rapporti con i fornitori medesimi.
3.4.Ogni contratto stipulato dai Members con i fornitori è indipendente. Paspartù ribadisce, pertanto, che declina ogni responsabilità per qualsiasi atto e omissione da parte del fornitore, in danno di un Member, fermo restando quanto già previsto al precedente punto 1.5 sulla selezione dei fornitori
3.5.Paspartù sin da ora declina ogni responsabilità per le ipotesi di: (i) perdite legate all'impossibilità di accesso al Portale; (ii) fallimento di una transazione .Carte di credito
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CONDIZIONI GENERALI
3.6.Paspartù non potrà, per alcun motivo, essere ritenuta responsabile per perdite, danni, costi aggiuntivi, spese od altro, in conseguenza di richieste o istruzioni formulate dai Members in modo incompleto, non corretto, inaccurato o trasmesse intempestivamente.
4.MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI – APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI – DIRITTO DI RECESSO
4.1.Paspartù potrà modificare, le presenti Condizioni Generali per impossibilità di eseguire i servizi per una causa non imputabile a sé. Qualsiasi modifica sarà comunicata entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla sua adozione. Il nuovo testo delle condizioni generali sarà trasmesso ai Members tramite uno dei seguenti mezzi: 0.0.xx Paspartù newsletter; il Portale web; l'e-mail; posta o servizio di consegna personale. Le Condizioni Generali si riterranno comunque approvate da tutti i Members che si avvarranno del Club a seguito della loro introduzione. In ogni caso, è assicurato a ciascun Member il diritto di recedere, entro 60 giorni dall'avvenuta introduzione delle nuove condizioni generali. A tal fine, il Member dovrà inviare una comunicazione alla società, a mezzo racc. a/R. In tale ipotesi Paspartù restituirà al Member l'importo, calcolato proporzionalmente, per i servizi non goduti.
PROPRIETA' INTELLETTUALE
4.3.Paspartù detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al suo progetto d'impresa, al Club, ed alle forme (tradizionali ed elettroniche) utilizzate per promuoverlo e renderlo fruibile al pubblico.
5.LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
5.1.Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge Italiana, e sono soggette alla competenza del Foro di Roma, ferma restando, nel caso di “consumatori”, la prevalenza di fori esclusivi previsti da norme imperative.
6.CONTATTI
6.1.Per qualsiasi comunicazione, potrete rivolgerVi a: Paspartù S.r.l., Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 000, 00000, Xxxx, Xxxxxx. E.mail: xxxx@xxxxxxxx.xx
0.XXXXXXXXXXX DEI DATI PERSONALI
7.1.Paspartù si impegna a proteggere con la massima cura e diligenza tutti i dati personali relativi ai Members, ed a trattarli nel rispetto dei precetti di cui al D.Lgs. 196/03. Ciascun Member può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. In particolare:
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
x.xxxx'origine dei dati personali;
b.delle finalità e modalità del trattamento;
c.della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
x.xxxxx estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e.dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.L'interessato ha diritto di ottenere:
a.l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
x.xx cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c.l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
x.xx trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. "Si potranno esercitare tali diritti direttamente via fax al n. 0000000000
Titolare e responsabile del trattamento è Paspartù s.r.l., con sede legale in Roma, via della Camilluccia 535 (00135). Si precisa che l'acquisizione dei dati personali richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati. I dati suddetti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione a terzi solo nei casi consentiti dalla legge, ovvero per adempiere agli obblighi normativi connessi al presente contratto.
7.2.Per qualunque informazione, segnalazione o richiesta di chiarimenti in relazione al trattamento dei Vostri dati personali, potrete inviare una e-mail a: xxxx@xxxxxxxx.xx
Roma, il
Member
Paspartu S.r.l.
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CONDIZIONI GENERALI
Si approvano espressamente, ex art. 1341, 2° co., c.c. le seguenti clausole:
1.UTILIZZO DELLA MEMBERSHIP;
2.SERVIZI E PRODOTTI PROPOSTI AI MEMBERS;
3.RESPONSABILITA' – LIMITAZIONI;
4.MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI – APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI – DIRITTO DI RECESSO;
Roma, il
Member
Paspartu S.r.l.
*Elenco Servizi minimi
·Agenda reminder
·Assistenza informatica
·Prenotazione viaggi
·Prenotazione ristoranti e locali
·Ricerca e selezione di tecnici e artigiani
·Ricerca medico specialista
·Ricerca domestici
·Telefono amico
·Invio auto con conducente
·Invio spesa a domicilio
·Pagamento bollette e svolgimento pratiche burocratiche
·Invio chef a domicilio
·Prenotazione evento con eventuale accompagnatore
·Prenotazione visite ed analisi mediche
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Privacy - Informativa resa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Con riferimento ai dati personali acquisiti in relazione al rapporto contrattuale in corso di perfezionamento con il cliente, Paspartù S.r.l. informa che:
· la raccolta o, comunque, il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di poter consentire le prestazioni oggetto della proposta contrattuale cui la presente informativa inerisce, e da intendersi quale parte integrante ed essenziale dello stesso;
· la mancata raccolta dei dati personali richiesti, è tale da rendere impossibile l'esecuzione della prestazione o, comunque, l'esatto adempimento della stessa da parte della società;
· i dati raccolti saranno esclusivamente i seguenti: dati anagrafici e di residenza, numero di telefono, indirizzo email, partita IVA e/o codice fiscale e, laddove espressamente richiesto e limitatamente a singole necessità, estremi di una carta di credito e di un documento di identità;
· in nessun caso, i dati personali acquisiti dalla società saranno divulgati a terzi per scopi non strettamente legati alla gestione della attività propria della società medesima;
· tutti i dati personali raccolti dalla società potranno essere trattati elettronicamente, anche per via telematica e - nel caso dei dati relativi ad eventuali transazioni mediante carta di credito – con l'adozione di appositi protocolli di crittografia. Parimenti, i dati personali potranno essere trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici, comunque, con l'adozione delle “misure minime” prescritte dal D.Lgs 196/03;
· i dati relativi ai Members saranno ubicati su un server il cui accesso è consentito esclusivamente al personale della società. Tutti i dati saranno protetti contro accessi non autorizzati, mediante apposite procedure di autenticazione dell'accesso. Sin da ora, si garantisce che i relativi database non sono accessibili mediante protocolli di comunicazione http o telnet. A tutela dell'integrità dei dati presenti nei database, gli stessi sono periodicamente oggetto di procedure di backup onde evitarne la perdita e/o distruzione. Nel caso di archivi cartacei, la società adotta adeguate misure di sicurezza, atte a garantire l'integrità e riservatezza dei dati, nel rispetto delle vigenti normative;
· la modifica/rimozione dei dati può avvenire esclusivamente su impulso del Members stesso, a seguito di sua espressa richiesta formale;
· i dati relativi agli eventuali pagamenti mediante carta di credito saranno trattati da questa società;
· titolare del trattamento è Paspartù S.r.l, con sede in Roma, Via della Camilluccia n. 535, (00135) P.I. 09291711001.
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