TERMINI E CONDIZIONI TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE WI ALL INCLUSIVE TO SMART
Compagnia di Assicurazione
TERMINI E CONDIZIONI
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE WI ALL INCLUSIVE TO SMART
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.
Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte
dell’Assicurato.
Beni di prima necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.
Biglietto di viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica.
Calamità naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.
Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione.
Compagno di viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.
Contraente: B & T BROKER s.r.l., con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00 – 80127 Napoli.
Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla garanzia “Responsabilità civile dell’ Assicurato”, gli animali.
Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione del Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento.
Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Estero: Europa, Mondo ad esclusione di Russia.
Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo (Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia), le Isole Canarie, esclusa la Russia extraeuropea.
Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri.
Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’Art. 4) del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.
Familiare: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, xxxxx, zii e nipoti sino al 3° grado di parentele, cognati.
Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy.
Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’importo del danno indennizzabile.
Furto: il reato previsto all'Art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito
dall’Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto.
Incoming: l’insieme dei servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri e non in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.
Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.
Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1°gennaio 2013.
Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche / recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.
Massimale / Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.
Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l’Assicurato.
Mondo Intero: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di “Italia” e ”Europa”.
Overbooking: sovraprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.
Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici.
Passeggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di trasporto gestiti da Vettori.
Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.
Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.
Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione. Rapina: il reato, previsto all’Art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale. Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
Xxxxxx: il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’ indennizzo
del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.
Società: l’Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance S.p.A.
Struttura Organizzativa: è la Struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), costituita da medici, tecnici ed operatori, in
funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto
telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Tessera Assicurativa: il documento, riportante le condizioni di assicurazione - debitamente numerato - redatto in formato cartaceo od elettronico e rilasciato
all’Assicurato prima della partenza.
Valore commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta – anche in formato elettronico – rappresentante un valore certo e spendibile.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio o comunque come organizzato dalla Contraente.
Viaggio iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l’ Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina
al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:
Art.1.1 - Assicurati
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Prestazioni/Garanzie, con la presente Polizza si assicurano tutti i partecipanti e/o fruitori dei servizi turistici del Contraente che siano:
• residenti e domiciliati in Italia;
• residenti all'Estero domiciliati temporaneamente in Italia.
La durata dei servizi turistici non potrà essere superiore a 60 giorni.
Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine “Italia” il Paese di
residenza degli Assicurati.
Art. 1.2 - Inizio e termine delle garanzie/prestazioni
La garanzia di cui alla Sezione D – “Annullamento Viaggio” opera a condizione che sia stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio. Tale garanzia decorre dalla
data d'iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.
Le altre Prestazioni/Garanzie iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell'Operatore Turistico e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso e comunque con il massimo di 60 giorni dalla data di inizio del viaggio.
Art. 1.3 - Limite di età
L’Assicurazione vale per le persone fisiche senza limiti di età.
Art. 1.4 - Estensione territoriale
L’assicurazione è operante per i viaggi nei seguenti gruppi di Paesi: Italia; Europa; Mondo.
Art. 1.5 - Periodo di assicurazione e operatività della Polizza
Le Prestazioni/Garanzie sono operanti per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di affari, escluso qualsiasi lavoro pericoloso che comporti o meno attività manuali, di durata non superiore a 60 giorni.
Ad eccezione della sezioni D - “ANNULLAMENTO VIAGGIO O SOLO BIGLIETTO AEREO”, le Prestazioni/Garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di operatività della polizza, fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
Art. 1.6 - Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento previsti e nel rispetto della normativa vigente.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa con conseguente esonero della Società da qualsivoglia obbligo di Assistenza o Garanzia ai sensi di Polizza- dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.
Art. 1.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.9 - Diritto di surroga
La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Art. 1.10 - Limitazione di responsabilità
La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Art. 1.11 - Esclusione di compensazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 1.12 - Limiti di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.
Inoltre, indipendentemente dalla durata del viaggio, non è consentito all’Assicurato stipulare la presente Polizza a Viaggio iniziato.
Art. 1.13 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice
Civile.
Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti
esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
Art. 1.14 - Segreto professionale
L’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro.
Art. 1.15 - Valuta di pagamento
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 1.16 - Persone non assicurabili
Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
Art. 1.17 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.18 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 1.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 1.20 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o
l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto
• nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 1.21 - Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie / Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie / Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del
viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500,00;
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
o) le Garanzie / Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998
“contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
A) ASSISTENZA IN VIAGGIO (ESCLUSE MALATTIE PREESISTENTI)
ART. A1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.
Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
+39 02. 24128529
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati.
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI:
1. La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero +39 02.24128
2. Consulto medico e segnalazione di uno specialista: Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.
3. Invio di medicinali urgenti: quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali, per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica, e che risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato
agli spostamenti locali.
4. Trasporto sanitario
5. Rientro sanitario dell’assicurato con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.
6. Rientro dell’assicurato convalescente qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di € 40,00 al giorno e per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno id viaggio o ad un solo familiare maggiorenne. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno di viaggio ad un solo familiare maggiorenne
7. Trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
8. Rientro dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
9. Rientro anticipato dell’assicurato alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, se
l’Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
10. Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a 5 | giorni - e qualora non sia già presente sul posto un |
familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente. |
11. Interprete a disposizione all’estero quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di € 500,00.
12. Segnalazione di un legale quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicurato, previa adeguata garanzia bancaria, entro l’importo massimo di € 3.000,00 l’eventuale cauzione penale.
13. Anticipo spese di prima necessità se l’Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di € 150,00.
Art.A2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli 04) Trasporto Sanitario; 05) Rientro Sanitario dell’ Assicurato; 06) Rientro dell’Assicurato convalescente; 07) Trasporto della salma; 08) Rientro dei familiari; 09) Rientro anticipato dell’ Assicurato; 10) Viaggio di un familiare, qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo di € 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
1. A parziale deroga dell’Art. 1.1) Assicurati delle Condizioni Generali di Assicurazioni, per i residenti all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’estero, domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie / Prestazioni di cui agli articoli 04) Trasporto Sanitario; 05) Rientro Sanitario dell’ Assicurato; 06) Rientro dell’Assicurato convalescente; 07) Trasporto della salma; 08) Rientro dei familiari; 09) Rientro anticipato dell’ Assicurato sono riconosciute nei limiti dei costo per il rientro /trasporto alla residenza degli Assicurati.
2. L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
Art.A3 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero: +39 02. 24128529
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera Assicurativa;
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
B) SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (ESCLUSE MALATTIE PREESISTENTI)
Art.B1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e nelle strutture private purché autorizzate dalla Struttura Organizzativa e ferme le seguenti somme assicurate:
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:
Destinazione | Massimale |
Italia | € 1.000,00 |
Europa | € 10.000,00 |
Russia | € 30.000,00 |
Mondo intero | € 30.000,00 |
In caso di ricovero ospedaliero nell’Unione Europea - Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia. Xxxxxxxx spese mediche al rientro al luogo di residenza - Solo in caso di infortunio occorso durante il viaggio e sempreché al momento dell'infortunio sia stata contattata la Struttura Organizzativa (al numero: +39 02.24128718), verranno rimborsate le spese per cure ricevute al rientro al luogo di residenza purché effettuate nei 45 giorni successivi alla data dell'infortunio stesso, entro il limite di € 500,00 per persona e per viaggio.
Art. B2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE
La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al numero:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02. 24128529
rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui
l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
ATTENZIONE!
Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa. La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.
In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 X.X.
Xxx. X0 - XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.
Art. B4 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa,
l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:
- collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; in alternativa
- via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa
- telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00. inviando
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate.
- la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del X.X.
X) XXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx.X0- XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
Art. C2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona.
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 1.000,00 |
Limite massimo per singolo oggetto € 200,00.
b) RIFACIMENTO DOCUMENTI Il rimborso delle spese per il rifacimento/duplicazione del passaporto, carta di identità e della patente di guida in conseguenza degli avvenimenti previsti all’Art. C1 “Oggetto della Garanzia”. | |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 150,00 |
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili:
a) SPESE DI PRIMA NECESSITÀ In caso di ritardata riconsegna del bagaglio non inferiore alle 12 ore o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata sotto indicata le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio. | |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 150,00 |
Art. C3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi.
Il rimborso è limitato alla percentuale della somma assicurata indicata all’Art. C2) “Massimale per Persona e Periodo Assicurativo”. Per gli oggetti:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-tele-visivi, ed apparecchiature elettroniche
la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto ed il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto a €200,00.
I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Art. C4 - FRANCHIGIA
Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta una franchigia di € 50,00 per sinistro.
Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore. In tale caso l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
Art. C5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN;
b) Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
c) Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
d) In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio “Lost and Found” dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia indicata all’Art. F4 “Franchigia”. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
e) In caso di xxxxxxx affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
f) In caso di xxxxxxx non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta;
g) In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
Art. C6 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
D) GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ART. D1 - PREMESSA/DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L’adesione alla polizza deve essere effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di viaggio o alla prenotazione dei servizi turistici o emissione biglietto aereo
o al massimo entro 24 ore dell’avvenuta conferma dei servizi turistici acquistati dall’Assicurato.
ART. D2 - OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia copre le penali applicate dal Tour Operator o Agenzia di Viaggi all’Assicurato, nei limiti indicati nelle condizioni generali di contratto di viaggio o del solo biglietto aereo, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
X. Xxxxxxxx improvvisa, infortunio o decesso dell'Assicurato, dei familiari o del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del compagno di viaggio se anch’egli assicurato;
B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco;
C. Citazione o convocazione del partecipante presso il Tribunale, il Giudice di Pace o altra Autorità Giudiziaria, avvenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia;
D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali;
E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o licenziamento.
La Garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio/singolo servizio o solo biglietto aereo e dura fino al momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Tour Operator o Agenzia di Viaggio.
Art.D3 – MASSIMALI
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Tour Operator o Agenzia di Viaggio entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per Assicurato di Euro 8.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 15.000,00.
Art.D4- DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti alla
data in cui tale evento si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato.
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
3. Sono escluse dalla copertura le malattie preesistenti, aventi carattere di cronicità, incluse le recidive o riacutizzazioni che si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento. Art.D5 – ESCLUSIONI
Ad integrazione e parziale modifica dell’Art. 1.21 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” del Fascicolo Informativo, l’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria;
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia.
N.B. L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche/recidivanti, neuropsichiatriche, nervose e mentali. Art.D6 - FRANCHIGIA/SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 20%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore alla somma di Euro 50,00, per ciascun Assicurato.
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital). Art.D7 - MODALITÀ DI RIMBORSO
Il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l’insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo
all’annullamento.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, in conseguenza di un ritardo dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento, resterà a carico dell’Assicurato stesso.
In caso il massimale assicurato risulti insufficiente, si applicherà quanto previsto all’Art. 1907 del Codice Civile e l’indennizzo verrà quindi corrisposto nella proporzione esistente tra il valore complessivo del viaggio ed il valore effettivamente assicurato.
Questa limitazione non si applica se il massimale assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio.
Art.D8 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Obblighi dell’Assicurato - Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare immediatamente la prenotazione al Tour Operator o Agenzia di Viaggio, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L'assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente alla Società.
La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni:
- nome cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente
rintracciabile l’Assicurato;
- riferimenti del viaggio, del singolo servizio turistico o del biglietto aereo e della copertura assicurativa, quali: estremi del documento assicurativo, - nome del Tour Operator o Agenzia di Viaggio, - data di prevista partenza del servizio turistico a cui si deve rinunciare e ove possibile estratto conto di prenotazione, scheda di iscrizione, o copia del biglietto aereo;
- la descrizione delle circostanze che costringono l'Assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di utilizzare il servizio turistico o biglietto aereo.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti:
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;
- certificazione medica in originale;
- codice IBAN.
- oppure se trattati si solo biglietto aereo copia dello stesso.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Il contratto è concluso con la Società IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede
legale in Italia, Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20 -20099 Sesto San Xxxxxxxx (MI) (di seguito Società o Impresa).
La Società IMA Italia Assistance S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000,00 i.v. Numero d’Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114.
Recapiti: 02/24128-1 /xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx – (XX); fax: x00 00 00000000 - e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure a mezzo fax al numero 00.00.000.000/745 oppure anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modulo di cui al seguente link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” informiamo di quanto segue:
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• dati relativi all’identificazione delle parti, di persone interessate o di altre parti coinvolte nel contratto;
• dati relativi alla situazione famigliare (se il contratto prevede l’estensione al nucleo famigliare);
• dati necessari alla stipula, l’esecuzione del contratto e alla gestione dei sinistri;
• informazioni relative alla determinazione o alla valutazione del rischio;
• dati di localizzazione delle persone e/o dei beni in relazione ai rischi assicurati;
• dati sanitari per l’esecuzione del contratto per i quali l’assicurato ha dato il suo consenso (solo polizze assistenza medica).
I suoi dati saranno impiegati da IMA per la sola esecuzione dei servizi richiesti ed in particolare per:
• la stipula del contratto;
• la gestione del contratto;
• l’esecuzione del contratto;
• l’elaborazione delle statistiche e degli studi attuariali;
• l’esercizio di azioni giudiziarie, la gestione dei reclami e del contenzioso in genere;
• tutte le operazioni relative alla gestione dei clienti compreso il monitoraggio dell’assistenza fornita (es: customer care);
• l’implementazione di meccanismi di controllo, in particolare di contrasto a frodi e corruzione;
• gestione delle richieste di diritto d’accesso, di rettifica e di opposizione;
• l’esecuzione di disposizioni legali, regolamentari ed amministrative.
Questi dati possono essere trasmessi a intermediari assicurativi incaricati della gestione del portafoglio e/o ai fornitori di IMA, ad altre società del Gruppo IMA, e/o autorità
pubbliche e/o associazioni di categoria e/o ogni altro soggetto verso il quale ne sussiste l’obbligo in relazione al contratto stipulato. Tali dati sono suscettibili d’esser
trasmessi fuori dell’Unione Europea in caso di un evento che si verifichi fuori della UE . Essi possono essere accessibili o trasmessi a Responsabili Esterni del Trattamento
“tecnici” di IMA per le operazioni di amministrazione e di manutenzione informatica.
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IMA può effettuare registrazioni delle sue conversazioni telefoniche per finalità di formazione, miglioramento della qualità, prevenzione delle liti. Queste registrazioni sono destinate alle sole persone autorizzate dal Titolare del Trattamento. Lei si può opporre segnalandolo in occasione del contatto telefonico con il nostro operatore.
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Lei ha diritto di sporgere reclamo presso l’Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento che la concerne costituisca una violazione delle disposizioni di legge