Inizio e termine delle garanzie/prestazioni Clausole campione

Inizio e termine delle garanzie/prestazioni. La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio. Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza. Le garanzie sono valide durante il periodo del viaggio, come riportato nel Certificato di Assicurazione.
Inizio e termine delle garanzie/prestazioni. La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio. Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza. Le garanzie di cui alle sezione K - “ANNULLAMENTO VIAGGIO” ed L) - ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE decorrono dalle ore 24.00 del giorno di emissione della polizza e terminano il giorno della partenza del viaggio al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico acquistato. Le altre garanzie sono valide durante il periodo del viaggio, come riportato nel Certificato di Assicurazione. Le garanzie di cui alle sezione K - “ANNULLAMENTO VIAGGIO” ed L) - ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE esplicano la loro piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta: a) Oltre trenta giorni di calendario dalla data prevista di prima partenza, ovvero in alternativa b) entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio.
Inizio e termine delle garanzie/prestazioni. La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio. Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza. Le garanzie di cui alle sezione K - “ANNULLAMENTO VIAGGIO” decorrono dalle ore 24.00 del giorno di emissione della polizza e terminano il giorno della partenza del viaggio al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico acquistato. Le altre garanzie sono valide durante il periodo del viaggio, come riportato nel Certificato di Assicurazione. Le garanzie di cui alle sezione K - “ANNULLAMENTO VIAGGIO” esplica la sua piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta: a) Oltre trenta giorni di calendario dalla data prevista di prima partenza, ovvero in alternativa b) entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio.
Inizio e termine delle garanzie/prestazioni. La durata della polizza è pari a 12 mesi decorrenti dalla data indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio. Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza.
Inizio e termine delle garanzie/prestazioni. La garanzia di cui alla Sezione D – “Annullamento Viaggio” opera a condizione che sia stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio. Tale garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto. Le altre Prestazioni/Garanzie iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell'Operatore Turistico e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso e comunque con il massimo di 60 giorni dalla data di inizio del viaggio.

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  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

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  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

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  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.