Garanzie a carico del cliente finale Clausole campione

Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti condizioni: (a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione di una nuova fattura; (b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te in un’unica soluzione. 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
Garanzie a carico del cliente finale. 12 Articolo 14. Interessi di mora 13
Garanzie a carico del cliente finale. Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIV e TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle.
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Clienti titolari di bonus sociale Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 25,00 77,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte Consumo annuo (Smc/anno) <500 Fino a 1.500 Fino a 2.500 Fino a 5.000 >5.000 Ammontare deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 0 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIV) e riportato nelle seguenti tabelle: Clienti non domestici Ammontare deposito (€) con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW Ammontare deposito (€) 15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12,2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
Garanzie a carico del cliente finale. 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIV) e riportato nelle seguente tabella: con potenza disponibile non > a 16,5 kW 15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente