Contract
PARTE PRIMA – OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE | 3 | |
ART. 1 | OGGETTO DELL’APPALTO | 3 |
ART. 2 | DEFINIZIONI | 4 |
ART. 3 | EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO | 4 |
ART. 4 | AMMONTARE DELL’APPALTO E REQUISITI DI AMMISSIONE | 5 |
ART. 5 | RISERVATEZZA | 5 |
ART. 6 | NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO | 6 |
ART. 7 | RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI | 6 |
ART. 8 | GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE | 6 |
ART. 9 | ANTICIPAZIONI | 8 |
ART. 10 | DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO | 8 |
ART. 11 | PAGAMENTI | 9 |
ART. 12 | CONTO FINALE | 10 |
ART. 13 | VARIANTI IN CORSO D’OPERA | 10 |
ART. 14 | CESSIONE DEI CREDITI | 10 |
ART. 15 | CESSIONE DEL CONTRATTO | 11 |
ART. 16 | REVISIONE PREZZI | 11 |
ART. 17 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE | 11 |
ART. 18 | SUBAPPALTO DEI LAVORI | 12 |
ART. 19 | SISTEMA Q.S.A. – SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DEI LAVORI | 13 |
ART. 20 | DANNI DI FORZA MAGGIORE | 13 |
ART. 21 | LINGUA | 13 |
ART. 22 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 13 |
ART. 23 | RECESSO DELLA COMMITTENTE | 14 |
ART. 24 | RISERVE E RECLAMI | 14 |
ART. 25 | SPESE CONTRATTUALI | 14 |
ART. 26 | FORO COMPETENTE | 14 |
ART. 27 | RIFERIMENTO ALLA LEGGE | 15 |
PARTE SECONDA - NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI | 15 | |
ART. 28 | RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA | 15 |
ART. 29 | PERSONALE DELL’IMPRESA | 15 |
ART. 30 | MEZZI DELL’IMPRESA | 15 |
ART. 31 | DOMICILIO DI RECAPITO DELL’IMPRESA | 16 |
ART. 32 | CONSEGNA DEI LAVORI | 16 |
ART. 33 | ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI | 16 |
ART. 34 | DURATA DEI LAVORI – PENALI | 17 |
ART. 35 | ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA | 18 |
ART. 36 | PREMIO DI ACCELERAZIONE | 22 |
ART. 37 | PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI | 22 |
ART. 38 | CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI | 23 |
ART. 39 | ACCETTAZIONE, QUALITA’, IMPIEGO DI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE | 23 |
ART. 40 | VERIFICA DEI LAVORI-DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI | 24 |
ART. 41 | RINVENIMENTI | 24 |
ART. 42 | SERVITU’ | 24 |
ART. 43 | ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E COLLAUDO | 25 |
ART. 44 ART. 45 | PERIODO DI AVVIAMENTO E CONDUZIONE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE DURANTE LE | 26 |
FASI DI AVVIAMENTO, CONDUZIONE E GARANZIA 26
PARTE PRIMA – OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione, a corpo, su progetto ese- cutivo dell’intervento denominato “AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTE SASSO”
Le opere che costituiscono l’oggetto dell’appalto sono di nuova realizzazione e sono indicate di seguito in maniera non esaustiva:
• Sistemazione dell’area di nuova acquisizione, regolarizzazione del suolo e spianamenti; recinzione di cantiere di tutta la nuova area, nuovo accesso sulla SS16, formazione di strada di accesso e viabilità interna;
• Realizzazione della nuova linea di ossidazione, nitrificazione, denitrificazione, dlle opere in c.a., dei grigliati, parapetti,delle opere elettromeccaniche di elettromiscelatori sommersi, del sistema di ossigena- zione a bolle fini, del relativo sistema di lavaggio con acido formico, del sistema di ricircolo del mixed liquor, e degli strumenti di misura del potenziale redox, dell’ossigeno disciolto e dei misuratori di portata;
• Realizzazione del locale soffianti (opere civili e opere elettromeccaniche); in particolare realiz- zazione della centrale di produzione dell’aria con installazione di soffianti, del sistema di reintegro ed espul- sione dell’aria, delle relative opere di insonorizzazione e delle condotte dell’aria al sistema di diffusione delle vasche di ossidazione nitrificazione, compresi i sistemi di regolazione dei flussi;
• Realizzazione del nuovo edificio uffici e servizi, delle opere civili complete di infissi, porte e portoni, allacci idrici e di scarico, ventilazione della sala quadri con torrino estrattore aria, sanitari, sistema di produzione acqua calda, condizionatori a pompa di calore, ecc.;
• Sistemazione esterna a verde, con scavi di sbancamento, realizzazione di strade e parcheggi finiti a conglomerato bituminoso, collegamento con impianto esistente, cordoli, recinzione impianto, cancelli, formazione di argini, rilevati, delle dune, formazione di tappeto erboso, messa a dimora di piante di alto fusto, di alberi sempreverdi di vari tipi, da frutto, di arbusti e alberelli, realizzazione di fognatura, di caditoie, di vasca di raccolta acque di ricircoli e pioggia, elettropompa sommergibile acque di ricircolo e pioggia;
• Accesso alla SS 16 con tombinamento del fosso stradale;
• Realizzazione del piping di alimentazione nuova linea di trattamento, collegamento tra nuova ossidazione e sedimentazione finale esistente, ricircolo fanghi, alimentazione nuovo dissabbiatore e invio alla predenitrificazione esistente, condotte varie di invio al classificatore sabbie, dell’air lift, di rilancio al dissab- biatore, calate per diffusori aria, dosaggio policloruro di alluminio e varie per dare l’impianto completo e fun- zionante. Le condotte saranno complete di saracinesche, valvole, chiusini, il tutto come da progetto;
• Intervento su opere esistenti con rimozione di parti di recinzioni, ringhiere, grate, cancelli, inferriate, ecc, rimozione delle apparecchiature di ossigenazione della vasca di ossidazione esistente, demo- lizione di strutture in c.a. vasche ossigeno, ipoclorito, peracetico, manufatto esistente per posa classificatore sabbie, spostamento serbatoi ipoclorito e peracetico, realizzazione delle nuove vasche di contenimento per serbatoi ipoclorito, peracetico e policloruro di alluminio, fornitura e posa elettropompa di primo sollevamento, di dissabbiatore dinamico tipo pista, sistema di ossigenazione a bolle fini, fornitura e installazione di soffiante di riserva, installazione di interruttore di livello in predenitro, di analizzatori di torbidità e di misura livello fan- ghi nei sedimentatori, serbatoio di stoccaggio policloruro di alluminio con pompa dosatrice e piping;
• Impianto elettrico con canalizzazioni rete elettrica e telefonica, cabina M.T. di ricevimento completa, trasformazione e quadri B.T., cavi di tensione di potenza e segnali, comando locale utenza moto- rizzata nuova sezione impianto, sistema di automazione e controllo, gruppo statico di continuità, impianto di terra, impianto di illuminazione ed impianti speciali, il tutto secondo gli elaborati di progetto e comunque in modo da dare l’impianto complete e funzionante;
• Vuotamento e pulizia delle vasche esistenti di predenitrificazione, denitrificazione e ossidazione nitrificazione con invio alle linee funzionanti dei liquami compatibili col ciclo di depurazione, trasporto in di- scarica dei materiali inerti non compatibili col ciclo di depurazione, e trasporto in letti di essiccamento di ma- teriali colloidali nel depuratore di Ponte Metauro secondo le disposizioni della direzione lavori.
1)l’esecuzione di tutte le opere progettate e necessarie, civili, complementari, di completamento e alter- native eventuali, le forniture e l’installazione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, gli impianti elettrici e le strumentazioni principali atte a garantire il complesso e razionale funzionamento dell’impianto di depura- zione e delle opere ad esso connesse, anche se non espressamente previste e riportate nel progetto esecu- tivo presentato, purchè necessarie per dare tutti gli impianti e le opere costruite funzionanti a regola d’arte;
le apparecchiature offerte dovranno avere caratteristiche costruttive e funzionali generali rispondenti alle pre- scrizioni contenute nel presente capitolato, nei capitolati tecnici allegati, nel disciplinare descrittivo e presta- zionale apparecchiature elettromeccaniche ed alla normativa nazionale ed internazionale vigente;
gli impianti sono intesi in opera completi e funzionanti in ogni loro parte, realizzati nel pieno rispetto della normativa tecnica e di sicurezza vigente in materia, atti a garantire la depurazione delle acque reflue colletta- te nel rispetto delle norme previste dal D.L. 152/06, delle prescrizioni e/o raccomandazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale, e delle prescrizioni della Provincia di Pesaro e Urbino di cui alla determinazio- ne n° 386 del 27.02.2012.
2)l’avviamento e la gestione del predetto impianto per un periodo di tempo non inferiore a quattro mesi, comprensiva degli oneri per le prove, i controlli e le determinazioni analitiche eseguite da strutture esterne autorizzate e/o indicate dal committente;
Le opere da realizzare si rilevano dal Capitolato speciale e dagli elaborati di progetto.
Art. 2 DEFINIZIONI
Impresa
Committente
ASET S.p.A. – Azienda servizi sul territorio, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxx (XX)
Direttore dei Lavori
Il Tecnico responsabile dell’ufficio della Direzione Lavori debitamente nominato dalla Committente al quale è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione dei lavori.
Direttore Tecnico di Cantiere
Il Tecnico debitamente nominato dall’Impresa che rappresenta la stessa nella condotta dei lavori.
Responsabile dei Lavori
Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1° comma lettera c) del Decr. Lgs. n. 81/2008, è incaricato dalla Committente della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.
Coordinatore per la progettazione dell’opera
Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1°comma lettera e) del Decr. Lgs. n. 81/2008, è incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91 del Decr. Lgs. n. 81/2008.
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1°comma lettera f) del Decr. Lgs. n. 81/2008, è incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del Decr. Lgs. n. 81/2008.
Art. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
L’Impresa resterà vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell’offerta, mentre la
Committente dal momento della sottoscrizione del contratto d’appalto.
Art. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO E REQUISITI DI AMMISSIONE
L’importo dell’appalto ammonta a Euro 1.593.328,55 I.V.A. esclusa, così composto: Euro 1.513.758,37 per lavori più Euro 79.570,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara così suddivisi:
Categorie | Importo netto opere a corpo | Costi per la sicurezza | Sommano opere a corpo | % |
OS22 OS30 | 1.109.666,84 404.091,53 | 58.329,25 21.240,93 | 1.167.996,09 425.332,46 | 73,3 26,7 |
La presa visione in sede di gara da parte dell’Impresa del computo metrico non esime l’Impresa stessa dall’eseguire le opere come indicato nella totalità degli elaborati sottoscritti ed allegati al con- tratto d’appalto; pertanto eventuali difformità riscontrate fra il computo metrico ed i documenti con- trattuali non potranno costituire motivo per richieste di maggiori oneri o per variazioni ai lavori rispet- to a quanto indicato nei documenti contrattuali; si precisa infine che a termine degli artt. 137 e 184 del D.Leg. 207/2010 il computo metrico non fa parte del contratto d’appalto.
L’importo contrattuale dei lavori e oneri vari compensati “a corpo” comprende la realizzazione di tut- te le opere e prestazioni, nessuna esclusa, necessarie per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 1 e sarà determinato a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta sull’importo a base d’appalto. L’importo contrattuale sarà fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 119 comma 5 del D.Leg 207/2010; pertanto le parti contraenti non potranno invocare alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valo- re attribuito alla qualità dei materiali e delle lavorazioni.
L’Impresa in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l’offerta e ha l’obbligo di eseguire l’opera secondo le buone regole dell’arte, le prescrizioni di progetto, le normative di sicurezza e di protezione ambientale vigenti, per- fettamente funzionale in ogni sua parte e atta allo scopo per cui è stata progettata.
Eventuali imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolte dalla Commit- tente.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi uni- tari in elenco utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di even- tuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili dalla normativa vigente, nonché ai lavori in economia.
L’appaltatore, per poter partecipare alla gara d’appalto, dovrà essere in possesso di attestazione SOA in categoria OS22 classifica III-bis, in categoria OS30 classifica II, ed essere in grado di dimo- strare di aver svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo al presente appalto, lavori esclusivamente di impianti di depurazione per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara, mediante produzione di certificati di lavori eseguiti, rila- sciati da amministrazioni o aziende pubbliche o soggetti privati, per conto dei quali sono stati ese- guiti i lavori; i certificati dovranno essere relativi a interventi di importo minimo non inferiore a
500.000 euro e dovranno essere stati eseguiti entro gli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Art. 5 RISERVATEZZA
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dalla Committente. L’Impresa è comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare della Committente.
Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Art. 6 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In base all’art. 5/7° comma del D.Lgs. 163/2006 Aset spa ha adottato un proprio capitolato conte- nente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto, di cui il presente capitolato speciale costituisce parte integrante e sostanziale.
Pertanto nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, troveranno applicazio- ne essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dagli ela- borati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., della Leg- ge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, del D.Leg 207/2010 e del Decr. Min. LL.PP. n. 145/2000, purché non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale d’appalto e non siano state abrogate dall’entrata in vigore del D.Lgs.163/2006.
L’Impresa è inoltre obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei lavori, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, di- sposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.
L’interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.
Art. 7 RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
L’Impresa è tenuta a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 7 (sette) giorni dalla sotto- scrizione del contratto, l’identità del Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere corredata da co- pia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese che comprovi, con riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all’interno della struttura dell’Impresa e i poteri attribuiti oppure nel ca- so in cui l’Impresa designi un terzo, copia dell’atto di mandato con rappresentanza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
L’impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Direttore dei Lavori ogni variazione avvenuta nell’ambito della sua legale rappresentanza nonché nell’ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori.
Art. 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Prima della firma del contratto, l'impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia fideius- xxxxx pari al 10% dell'importo contrattuale netto. La mancata costituzione della garanzia rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto e determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Committente che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La sottoscrizione del contratto e' quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla Com- mittente della sopracitata garanzia fidejussoria.
La cauzione provvisoria presentata dall’Impresa in sede di gara è svincolata al momento della sot-
toscrizione del contratto stesso.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva e' aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’importo della cauzione sarà equivalente al 20% dell’importo contrattuale oltre all’incremento dello stesso di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escus- sione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia auten- tica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 25% dell’iniziale importo garanti- to dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; dopo tale termine, la garanzia residua si intende svincolata ed estinta di dirit- to, automaticamente, e senza necessità di ulteriori atti formali; in caso di diversa comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, l’Impresa è tenuta ad adeguare la data di scadenza della fidejussione alla data del collaudo.
La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del con- tratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La Committente avrà il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale spesa sostenuta per il comple- tamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; la Commit- tente avrà ugualmente il diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto do- vuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei con- tratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicu- rezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La Committente potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia ve- nuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ra- tei di prezzo da corrispondere all'Impresa.
L'Impresa, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovrà stipulare una polizza di assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il contratto assicurativo dovrà garantire:
- i danni all’opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;
- un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro
400.000,00 (Euro quattrocentomila/00);
- un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00).
La polizza dovrà inoltre assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità ci- vile verso terzi dovrà essere di Euro 500.000,00.
L’Impresa rifonderà alla Committente, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture de- rivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in
xxxxxxx e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Committente stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.
L'Impresa comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, mole- stia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso. A tal fine, l’Impresa, anche su segnalazione della Committente, è tenuta a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla Committente stessa nella persona del Direttore dei Lavori, entro 15 ( quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L’Impresa è tenuta a mantenere aggiornata la Committente sull’andamento del sinistro comunicando: i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; l’esito delle verifiche condotte; lo stato aggiornato dei rap- porti con il danneggiato; l’avvenuta definizione del danno.
In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Committente provvederà comunque a tratte- nere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Impresa, la somma corrispondente alla ripa- razione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e
dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Committente potrà invitare l'Impresa ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il co- sto di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riser- vandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.
Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa alla Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e ces- seranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare ese- cuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le polizze assicurative sono sostituite da una polizza che tenga indenne la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in ga- ranzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie.
Il pagamento della rata di saldo e' subordinata all'accensione ed alla produzione alla Committente
delle polizze di cui sopra.
Art. 9 ANTICIPAZIONI
Sono consentite anticipazioni come previsto dall’art.8, legge n.11/15.
Art. 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti: A 02 Relazione tecnica generale
A 03 Piano di sicurezza e coordinamento A 06 Elenco dei prezzi unitari
A 08 Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica
A 09 Capitolato speciale d’appalto – condizioni generali di contratto A 10 Cronoprogramma dei lavori
B 02 Disciplinare descrittivo e prestazionale apparecchiature elettromeccaniche C 01 Relazione geologica
C 02 Relazione geotecnica denitrificazione-ossidazione e locale soffianti
C 04 Relazione di calcolo strutturale denitrificazione-ossidazione e locale soffianti C 05 Relazione geotecnica nuovo edificio uffici e sevizi
C 07 Relazione di calcolo strutturale nuovo edificio uffici e servizi D 01 Relazione tecnica impianti elettrici ed automazione
D 02 Relazione tecnica calcolo illuminotecnico
D 03 Relazione di verifica protezione contro il rischio di fulminazione CEI 81-10 D 04 Relazione tecnica verifica coordinamento e protezioni
D 05 Elenco utenze
D 06 Elenco strumenti
D 07 Elenco I/O
D 08 Elenco condutture elettriche
E 04 Planimetria degli interventi di 1° stralcio E 05 Planimetria interventi impianto esistente E 06 Planimetria sistemazioni a verde
E 07 Profilo idraulico di progetto
E 08 Schema di processo
E 09 Stadio di denitrificazione – ossidazione e nuovo edificio soffianti E 10 Nuovo edificio uffici e servizi
E 11 Lay out di cantiere
E 12 Manufatti tipo e particolari costruttivi E 13 Nuovo accesso xxxxxx xxxxxxx xx 00
X 00 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx – opere strutturali F 02 Stadio di denitrificazione-ossidazione – opere strutturali F 03 Stadio di denitrificazione-ossidazione – opere strutturali F 04 Nuovo edificio uffici e servizi – opere strutturali
F 05 Platea dissabbiatore/classificatore sabbie e manufatto contenimento serbatoi G 01 Schema a blocchi distribuzione elettrica
G 02 Schema unifilare di potenza M.T./B.T.
G 03 Schema tipici avviamenti utenze motorizzate
G 04 Planimetria posizionamento utenze, strumenti ed apparecchiature elettriche G 05 Planimetria cavidotti interrati, impianto di terra e illuminazione esterna
G 06 Planimetria impianti elettrici nuovi edifici
G 07 Schema di principio sistema di automazione e telecontrollo dell’impianto G 08 Schema a blocchi impianti speciali
Art. 11 PAGAMENTI
L’opera verrà realizzata attraverso stralci funzionali.
L’emissione dell’ultimo S.A.L. è subordinata all’esecuzione delle prove e verifiche funzionali di cui all’art. 40 del presente Capitolato.
La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei lavo- ri sarà stabilita a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.
In esito a formale comunicazione dell’Impresa di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Impresa e rilascia il certificato atte- stante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
I certificati di pagamento saranno emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ciascun S.A.L.
Qualora il certificato di ultimazione lavori fissi il termine perentorio di cui all’art. 199 comma 2 del D.Leg. n. 207/2010 per il completamento delle operazioni di finitura, l’emissione della rata di saldo sarà subordinata all’avvenuto completamento di tali lavorazioni ed il periodo di tre mesi per il paga- mento della rata di saldo decorrerà da tale termine.
I corrispettivi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa che po- trà essere emessa solo a seguito della redazione del certificato di pagamento. Le fatture verranno liquidate esclusivamente nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ri- chiesto dal Direttore dei Lavori direttamente allo Sportello Unico Previdenziale risulti regolare.
In caso di irregolarità rilevate da tale documento, la Committente sospenderà i pagamenti all’Impresa.
La liquidazione dei certificati di pagamento avverrà a 30 (TRENTA) giorni fine mese dalla data del
S.A.L. e sarà effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0.50% sull’importo del certificato, a ga- ranzia dell’osservanza, da parte dell’Impresa, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla avvenuta produzione da parte dell’Impresa di re- golare fattura per il corrispondente importo e di garanzia fidejussoria, resa ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 124 del D.Leg. 207/2010, valevole sino alla data in cui il Certificato di Collaudo o di Regola- re Esecuzione assume carattere definitivo. La Committente dispone il pagamento della rata di saldo entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Pagamento o di Regolare Esecu- zione ovvero, se posteriore, dalla data di produzione della relativa fattura e della garanzia fidejusso- ria a cui il pagamento stesso è subordinato.
Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del collaudo finale concluso con esito favorevole.
Art. 12 CONTO FINALE
Art. 13 VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi ammessi dalla nor- mativa vigente. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risol- vere aspetti di dettaglio che sono contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i la- vori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori, delle categorie dell’appalto e che non comportano un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente, le varianti in aumento o in dimi- nuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, purché non comportino mo- difiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo in aumento di tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario e deve trovare copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’opera.
Art. 14 CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi dell’art. 1260/2° comma del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente. Xxxxxxx, in quanto applicabili, le di- sposizioni contenute nell’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.
Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto all’Impresa, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa stessa e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità. Le ces- sioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l’affitto di azienda sono consentite con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 16 REVISIONE PREZZI
Art. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE
L’Impresa che risulterà aggiudicataria dei lavori disciplinati dal presente capitolato è obbligata a ri- spettare tutta la normativa relativa a :
o alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti ai lavori;
o alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento dei lavori;
o alla protezione ambientale.
La realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, per quanto attiene alle problematiche in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, è soggetta alle disposizioni del Titolo IV del Decr. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.
L’Impresa dovrà attenersi nell’esecuzione dell’opera, alle prescrizioni operative stabilite dalla Com- mittente nel “Piano di sicurezza e di coordinamento” allegato al presente Capitolato Speciale; dovrà, inoltre, presentare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 131/2° comma del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 89/1° comma del Decr. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 131/2°comma del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 100/5° comma del Decr. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 l’Impresa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei la- vori può presentare alla Committente, proposte di integrazione al “Piano di sicurezza e di coordina- mento”, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria espe- rienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
L’Impresa è obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nei Piani di sicurezza. Le gravi o ripetu- te violazioni alle prescrizioni, previa formale costituzione in mora da parte dalla Direzione Lavori, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Fermo restando quanto suddetto, il Direttore dei Lavori, o suo delegato, potrà in ogni momento, nel corso dell’esecuzione delle prescrizioni contrattuali, verificare il rispetto della normativa sulla sicu- rezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrez- zature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l’Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all’attività subappaltata e a pro- muovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch’esso formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente capitolato.
L’Impresa dovrà sottoporre all’attenzione del Direttore Lavori la documentazione elencata nel mo- dulo “Documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori.
L’Impresa dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore Lavori ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti.
In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente arti- colo spettano a tutte le imprese costituenti l’a.t.i. e alle consorziate esecutrici dell’attività appaltata.
L’Impresa si impegna a fornire al Direttore Lavori, entro il primo giorno lavorativo successivo, il mo- dulo “Segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici”, compilato in ogni sua parte e firmato dal Direttore Tecnico di Cantiere, in caso di:
a) infortunio ovvero “mancato infortunio” occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto; si definisce “mancato infortunio” un evento anomalo che avrebbe potuto comportare conseguenze danno- se a cose o persone;
b) incidente con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza avvenuto durante l’esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici
Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali, l'Impresa dovrà consegnare al Direttore Lavori il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi uti- lizzando il modulo “Riepilogo annuale di infortunio o incidente per imprese appaltatrici” allegato al presente capitolato, compilato in ogni sua parte e firmato dal Legale Rappresentante. Il modulo de- ve essere compilato e consegnato anche qualora non si siano verificati infortuni nel corso del perio- do di validità contrattuale.
Il Direttore Xxxxxx può richiedere all’Impresa in qualsiasi momento riscontro di tutti o parte dei do- cumenti elencati nell’allegato modulo “Documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori”. In ogni caso prima dell’inizio del servizio l’Impresa è obbligata a consegnare al Direttore Lavori:
- il Piano delle misure di sicurezza;
- la documentazione compresa nel Libro Unico del Lavoro che consenta al Referente Aziendale di effettuare le necessarie verifiche sul personale dipendente preposto alla esecuzione delle attività appaltate.
Art. 18 SUBAPPALTO DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa, la quale non
potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra Impresa senza la preventiva autorizzazione della Committente.
Il subappalto dei lavori è soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare per quanto riguarda il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori si richiama l’obbligo, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Decr. Lgs. 12/4/2006, n. 163, dell’Impresa di trasmette- re alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori. In alternativa a ciò l’Impresa potrà produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dalle imprese subappaltatrici atte- stante l’avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto relativamente a quello specifico stato di avanzamento.
La Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Impresa previa verifica della av- venuta esibizione da parte della Impresa delle fatture quietanzate, o delle dichiarazioni liberatorie di cui sopra, relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.
In caso di inadempimento o di irregolarità rilevate dai documenti prodotti, e nel caso il Durc dell’Appaltatore o del subappaltatore risulti irregolare, la Committente sospenderà i pagamenti
all’Impresa fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti di cui al comma precedente. Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte dei lavori oggetto dell’appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell’offerta apposita dichiarazione nella quale siano specificati quali lavori intende subappaltare nonché deve trasmettere alla Committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori stessi, copia del contratto di subappalto.
La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l’impresa aggiudicataria di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte dei lavori in subappalto.
L’autorizzazione del subappalto, non esime l’Impresa dalle responsabilità derivatele dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.
La determinazione degli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dell’entità dei noli a caldo forniti, sarà compito esclusivo ed insindacabile della Direzione Lavori.
Art. 19 SISTEMA Q.S.A. – SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DEI LAVORI
Al fine di monitorare l’Elenco Fornitori di servizi qualificati, è attiva una procedura di valutazione de- gli appalti con l’ausilio di check list specifiche da utilizzarsi periodicamente per la sorveglianza delle prestazioni del Fornitore, da compilare a cura del personale individuato dalla Committente.
Nei casi di rilievo di comportamenti non conformi, copia della check list di riferimento compilata ver- rà inviata, tramite telefax, all’Impresa.
Tali check list sono state elaborate per monitorare le fasi di ogni singolo appalto ritenute più critiche ai fini della Qualità, della Sicurezza e della prestazione Ambientale, ad insindacabile giudizio della Committente.
Trimestralmente, si procederà al calcolo del punteggio di valutazione dell’Impresa (per ogni singola merceologia). Il riepilogo annuale del punteggio ottenuto potrà essere richiesto, per iscritto, dall’Impresa alla Funzione Qualificazione Fornitori/Imprese.
Art. 20 DANNI DI FORZA MAGGIORE
L’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore.
Art. 21 LINGUA
L’Impresa dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Committente.
Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Committente è in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o l’esecuzione d’ufficio dei lavori a maggiori spese dell’Impresa qualora:
a) l’Impresa non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Committente;
b) l’Impresa, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qual- siasi altra ragione, sospenda o ritardi l’esecuzione delle opere;
c) si verifichino i casi previsti dagli artt. 135, 136 e segg. del D.Lgs. 12/4/2006, n.163;
d) l’Impresa non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori, o sospenda o ritardi l’esecuzione delle opere;
e) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l’esecuzione dei lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l’espletamento dei lavori;
f) si verifichi cessione dell’Impresa, cessazione dell’attività dell’Impresa, di subappalto dei lavori non autorizzato dalla Committente, di concordato preventivo o fallimento dell’Impresa o di vio-
lazione delle norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti dell’Impresa nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
g) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell’Impresa ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, fatto salvo il pagamento del- le prestazioni già eseguite;
h) l’Impresa violi le disposizione del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antin- fortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori o di dipendenti di imprese subaffidatarie di parte dei lavori;
La risoluzione del contratto o l’esecuzione d’ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vi- genti in materia e all’Impresa sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni.
In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d’opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le valuta- zioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.
Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l’esecuzione d’ufficio del- le opere, il ritardo per l’ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell’Impresa.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltato- re, la Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno parteci- pato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procederà l’interpello a partire dal se- condo classificato sino al quinto migliore offerente, L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.
Art. 23 RECESSO DELLA COMMITTENTE
E’ facoltà della Committente recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre il decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163, escluso ogni altro compenso.
Art. 24 RISERVE E RECLAMI
Tutte le riserve ed i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi do- vranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 25 SPESE CONTRATTUALI
Il contratto relativo all’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nel la forma della scrittura privata. Sono a carico dell’Impresa le spese di bollo. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione del contratto, in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I corrispettivi relativi al presente contratto sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del DPR 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 26 FORO COMPETENTE
Fatta salva l’applicazione dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, tutte le controversie che dovessero in- sorgere tra le parti per l’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà compe- tente in via esclusiva il Foro di Pesaro.
Art. 27 RIFERIMENTO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
PARTE SECONDA - NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 28 RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
L’Impresa è responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta e- secuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. La presenza sul luogo dei lavori del personale della Committente, sia esso di direzione o di sorveglianza, l’eventuale approva- zione di opere, disegni e calcoli e l’accettazione di materiale da parte della Direzione Lavori, non li- miteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità dell’Impresa ai fini della perfetta esecuzione dell’opera.
Art. 29 PERSONALE DELL’IMPRESA
Il personale che l’Impresa destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nel pro- gramma generale dei lavori. L’Impresa sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipen- denti per quanto attiene l’osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di co- mune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.
Tutto il personale che esegua compiti che possono causare uno o più impatti ambientali significativi (così come evidenziato nella Valutazione di Impatto Ambientale che verrà fornita dalla Committen- te) dovrà avere acquisito la competenza necessaria mediante adeguata formazione.
La Committente si riserva di controllare le registrazioni relative a tali competenze (da inserire solo se c’è la VIA))
La Committente avrà diritto di richiedere l’allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza, con le disposizioni in- terne vigenti nell’area di cantiere.
La Committente avrà diritto di richiedere l’allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di comportamento ambientale in contrasto con la legge e con le istruzioni impartite.
L’Impresa dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità suffi- ciente al fine di garantire la perfetta esecuzione dei lavori; detto personale dovrà essere munito di un evidente distintivo preventivamente autorizzato dal Direttore dei Lavori; l'elenco del personale impiegato per l’esecuzione dei lavori, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipen- denze di eventuali subappaltatori, con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, dovrà essere comunicato al Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei lavori e comunque ad ogni so- stituzione ed integrazione.
Art. 30 MEZZI DELL’IMPRESA
La Committente si riserva di verificare l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento dell’inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento dei la- vori in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti o non con- formi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento.
Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale.
Art. 31 DOMICILIO DI RECAPITO DELL’IMPRESA
L’Impresa prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori deve dichiarare per iscritto l’ubicazione del proprio domicilio di recapito provvisto di telefono e di telefax attivi 24 ore su 24 i cui numeri devono essere comunicati per iscritto alla Direzione Lavori. A tale domicilio, a mezzo fax o lettera raccomandata, oppure a mani proprie dell’Impresa o del Direttore Tecnico di Cantiere ven- gono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazio- ne dipendente dal contratto di appalto.
Art. 32 CONSEGNA DEI LAVORI
L’Impresa dovrà, prima della consegna dei lavori, comunicare, per iscritto, al Direttore dei Lavori il nominativo ed il domicilio del Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere un tecnico professio- nalmente qualificato in conformità alla normativa vigente. Tale comunicazione dovrà essere contro- firmata dall’interessato per accettazione.
Sottoscritto il contratto, si provvederà, alla consegna dei lavori, che dovrà risultare da apposito ver- bale firmato dalle parti; dalla data di tale verbale decorrerà il termine utile per la realizzazione delle opere oggetto del presente appalto.
La Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori frazionata, senza che al ri- guardo l’Impresa possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.
Art. 33 ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In generale l’Impresa, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale, avrà la facoltà di instal- lare le attrezzature, gli impianti necessari, nonché, in generale, di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per realizzarli attraverso gli stralci funzionali, ove previsti, e comunque en- tro
i termini contrattuali purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi della Committente, alla protezione ambientale e non crei in- tralcio alcuno ad altre imprese eventualmente operanti nello stesso cantiere.
In questo senso, entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di consegna, l’Impresa dovrà pre- sentare al Direttore dei Lavori il proprio programma lavori dettagliato e completo, coerente con quel- lo contenuto nel progetto, con un allegato grafico dal quale risulti l’avanzamento e il termine di ulti- mazione delle principali categorie di opere, nonché ogni altra informazione utile, inerente l’esecuzione dei lavori; per ogni giorno di ritardo, oltre al termine di cui sopra, sarà applicata una penale di euro 100,00 (cento).
Entro 10 giorni dalla presentazione del programma, la Direzione Lavori si riserva di comunicare e- ventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al programma stesso. In caso contrario il programma si intende tacitamente approvato. L’Impresa entro 10 giorni dalla notifica della mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma in base alle direttive impartitele dalla Dire- zione Lavori.
Il programma approvato non vincola la Direzione Lavori, la quale potrà sempre ordinare delle modi- fiche; esso è impegnativo invece per l’Impresa, che dovrà rispettare i termini di avanzamento mensi- li e ogni altra modalità.
L’Impresa dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità e idoneo, per numero e qualità, a eseguire i lavori a cui è adibito, e con mezzi d’opera tali da poter assicurare il rispetto dei termini temporali stabiliti.
Eventuali richieste di modifica al programma lavori da parte dell’Impresa potranno trovare fonda- mento soltanto nelle circostanze di fatto determinatesi in corso d’opera e non imputabili all’Impresa stessa.
Il programma di esecuzione dei lavori dovrà essere aggiornato e sottoposto a nuovo benestare della Direzione Lavori, entro il termine fissato dalla Direzione Lavori medesima con ordine di servizio, o- gniqualvolta si manifestino discordanze fra il programma stesso e l’effettivo avanzamento dei lavori, nonché quando, dopo una sospensione, sia ordinata la ripresa dei lavori.
Art. 34 DURATA DEI LAVORI – PENALI
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente appalto, è fissato in 365 (trecento- sessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L’Impresa è tenuta a comunicare alla Committente la data di ultimazione dei lavori.
In caso di mancato rispetto per fatti imputabili all’Impresa dei termini di ultimazione e di consegna sia parziali che finali, eventualmente fissati in contratto, e qualora la Committente non abbia inteso avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, prevista dal precedente art. 22, l’Impresa sarà passibi- le di una pena pecuniaria.
La pena pecuniaria è stabilita nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per o- gni giorno di ritardo sul termine contrattualmente stabilito.
L’applicazione della pena pecuniaria non esime l’Impresa dagli oneri derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi.
Oltre alla penale di cui sopra, la Committente addebiterà all’Impresa le maggiori spese per il prolun- gato impegno del personale della Committente e per il mancato utilizzo dell’opera oggetto dell’appalto.
E’ compreso nel tempo utile di cui sopra il tempo occorrente per effettuare le necessarie prove e ve- rifiche funzionali delle opere oggetto dell’appalto (collaudi statici, prove di tenuta, ecc.). L’Impresa provvederà a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni necessarie a permettere lo svolgimento di dette prove e verifiche funzionali, alla fornitura delle macchine, degli strumenti, delle apparecchiature nonché del personale secondo le richieste della Direzione Lavori.
Qualora l’Impresa, per cause a essa non imputabili, preveda di non poter compiere i lavori entro il termine stabilito, potrà richiedere per iscritto un periodo di proroga, come stabilito all’art. 159 D.P.R. 207/2010, debitamente documentato. La richiesta scritta dovrà essere presentata, prima della sca- denza del termine fissato per l’ultimazione dei lavori. Qualora la proroga non venga richiesta e con- cessa per iscritto, tutti i ritardi saranno imputati all’Impresa con la relativa applicazione della pena pecuniaria.
La pena pecuniaria non si applicherà nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore ritenute tali a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Si precisa che per causa di forza maggiore si intendono scioperi di categoria, pubbliche calamità e simili; non sarà, invece, considerata causa di forza maggiore e pertanto non esimerà dall’applicazione della penale:
- il normale andamento stagionale sfavorevole precisando che nel calcolo del tempo contrat- tuale si è tenuto conto dell’incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni di anda- mento stagionale invernale;
- giorni di chiusura del cantiere per ferie;
- mancanza di materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, anche se tale mancanza dipen- desse da ritardata consegna dei fornitori dell’Impresa o da difficoltà di trasporto, qualsivoglia ne sia la causa.
La Direzione Lavori ha la facoltà di imporre la sospensione dei lavori per qualsiasi motivo, nei limiti previsti dalla vigente normativa e la durata della sospensione non verrà computata agli effetti del tempo concesso per l’ultimazione. Per tale sospensione l’Impresa non avrà diritto a compenso alcu- no.
Art. 35 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA
Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa saranno a carico dell’Impresa gli oneri e gli obblighi seguenti:
1. sarà onere dell’Impresa sviluppare, prima dell’inizio di ciascuna specifica lavorazione interes- sata, l’eventuale aggiornamento degli esecutivi progettuali elaborati dalla Committente in sede di progettazione esecutiva che dovranno essere sottoposti a preventiva accettazione della Di- rezione Lavori; senza che ciò possa rappresentare titolo per l’Impresa per eccepire sulla ese- cutività del progetto o per giustificare ritardi nell’esecuzione o ultimazione dei lavori;
2. L’Impresa qualora operi presso un impianto della committente è tenuta all’applicazione delle procedure ivi esistenti, in particolare per quanto attiene le eventuali emergenze ambientali. Tali procedure vengono consegnate all’atto del primo ingresso all’impianto. Qualora l’Impresa nell’espletamento delle proprie attività sull’impianto producesse rifiuto, tale rifiuto deve da es- sa essere preso in carico ed avviato allo smaltimento secondo le prescrizioni previste dal Decr. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e relativi decreti attuativi. L’Impresa, deve comunicare al Di- rettore dei Lavori i dati relativi alla quantità di rifiuto smaltito, i relativi codici CER, l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto di smaltimento. Il Direttore dei Lavori potrà chiedere all’Impresa evidenze documentali in merito alle autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti;
3. in applicazione dell’art. 26/8° comma del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Impresa deve muni- re il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, come meglio specificato nel successivo art. 37. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori auto- nomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provve- dervi per proprio conto;
4. la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni per le attività operative (tipo la chiusura di stra- de, la rottura del piano stradale ecc.), dagli Enti interessati;
5. l’approvvigionamento dell’energia occorrente per l’esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere, nonché la provvista dell’acqua necessaria per gli usi di cantiere, o di altri gas o li- quidi comunque necessari nel corso dei lavori;
6. l’installazione, all’interno del cantiere, di baracche da adibire ad uffici, spogliatoi, servizi igieni- co-sanitari, deposito ecc., nonché la messa a disposizione della Direzione Lavori di un locale idoneamente allestito e fornito dei servizi necessari al lavoro di ufficio;
7. consentire il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le misure e le verifiche pre- viste dal Capitolato Speciale;
8. l’esecuzione di prove geologiche e geotecniche, che si rendessero eventualmente necessarie in corso d’opera, consistenti in perforazioni, carotaggi, sondaggi e quant’altro si riterrà oppor- tuno, per verificare la stabilità dei terreni sui quali dovranno essere realizzate le opere, il tutto documentato da relazioni e calcoli firmati da un geologo abilitato;
9. l’esecuzione di scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione dell’esatta posizione delle eventuali utenze del sottosuolo (acqua, gas, elettricità, telefoni, fognature, ecc.); l’eventuale instabilità del terreno, la presenza di reperti archeologici, le utenze del sottosuolo e quant’altro sia d’ostacolo all’esecuzione dei lavori non modificherà l’importo contrattuale;
10. i calcoli di dimensionamento e stabilità di opere provvisionali, anche relativi a macchine e im- pianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere atte-
nendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d’opera; detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori stessa; (i progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre copie unitamente a un lucido di tutti gli elaborati; in particolare per le strutture in acciaio e in cemento armato normale o precompresso (in zona sismica e non) tali progetti dovranno es- sere firmati da un Ingegnere iscritto all'Albo;per opere appaltate non in applicazione della leg- ge Merloni);
11. gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia dei lavori, agli adempimenti previsti dalla legge n. 1086/’71 sulle opere in cemento armato ed a struttura metallica, ai documenti di can- tiere e ai controlli sui conglomerati e gli acciai previsti dalle normative vigenti, sia per le opere previste dal progetto esecutivo sia per quelle che si rendessero necessarie in corso d’opera;
12. operazioni di ricerca, bonifica e neutralizzazione da ordigni bellici esplosivi nelle aree interes- sate dai lavori, secondo le modalità tecniche emanate dal Ministero della Difesa e previa auto- rizzazione dello stesso;
13. operazioni di smontaggio dei cantieri e di sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provviso- ria, materiali residui, detriti, ecc., nonché la accurata pulizia degli edifici e dei singoli locali, degli impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti, entro dieci giorni dalla richiesta della Direzione Lavori e comunque entro la consegna provvisoria prevista per stralci funzionali; in caso di inadempimento l’Impresa dovrà rimborsare alla Committente gli oneri so- stenuti per l’effettuazione di tali operazioni;
14. l’esecuzione di prove in ogni momento, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, alle quali la Committente intendesse assoggettare i materiali da costruzione impiegati e da impie- garsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto e invio alle sedi degli Istituti di prova legalmente riconosciuti e al pagamento dei relativi oneri. Potrà ordi- narsi la conservazione dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall’Impresa, prelevati per le prove nella sede della Committente od in idonei locali messi a disposizione dall’Impresa, nei modi e tempi atti a garantire la loro idoneità e autenticità; la Di- rezione Lavori potrà richiedere la fornitura di campioni di materiali, prima del loro approvvigio- namento in cantiere, per accertarne la qualità e la rispondenza alle specifiche di progetto;
15. l’esecuzione di eventuali opere di tracciamento e livellazione che si rendessero necessarie in corso d’opera e l’obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di aiuto necessario per la ve- rifica dell’esattezza di tali operazioni, nonché la cura e la conservazione dei punti di riferimen- to e capisaldi del tracciamento;
16. la realizzazione dei rilievi delle opere eseguite, mettendo a disposizione personale, mezzi e materiali necessari, secondo gli standard forniti dalla Committente;
17. l’esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pub- blici e privati e proteggere l’ambiente naturale e costruito;
18. il rispetto delle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti e società preposti quali:
• CEI, Azienda USL, ARPA, società elettriche e di telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato in quanto applicabili;
• disposizioni locali dei VVF, vigili urbani e di altri enti ( ANAS, Regione, Provincia, Comu- ni, ecc.).
Sono inoltre a carico dell’Impresa gli oneri legati alle procedure connesse al rilascio delle relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente preposti (ISPESL, Azien- da USL, VVF, altri). Qualsiasi lavoro o modifica agli impianti, anche già eseguiti, che dovesse- ro essere richiesti dagli enti suddetti per l’adeguamento alla normativa vigente è a carico e- sclusivo dell’Impresa;
19. l’aggottamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta la durata dei lavori previsti dall’appalto e con qualsiasi mezzo compreso l’utilizzo di wellpoint;
l’esecuzione delle opere provvisionali di scolo, la deviazione e l’allontanamento di esse dalla sede delle opere, compresa la realizzazione delle opere necessarie per l’attraversamento di fiumi e torrenti e la richiesta delle necessarie autorizzazioni;
20. il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di bynder, entro le 48 (quarantotto) ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal Coor- dinatore all’Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L’Impresa in caso di cedimento o ammalo- ramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in oggetto, è tenuto ad interveni- re tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale ed è tenuto ad eseguire le necessarie opere di ripristino entro 8 (ot- to) ore dal momento in cui ne ha avuto notizia;
21. In caso di inadempienza la Committente ha la facoltà di procedere d’ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all’Appaltatore della spesa sostenuta.
22. lo spostamento (con relativi oneri) di eventuali manufatti o strutture (linee elettriche o telefoni- che, strade, fognature, canalizzazioni varie, ecc.) che, insistendo nell’area del cantiere, fosse- ro di pregiudizio o alla realizzazione delle opere o all’attività del cantiere stesso;
23. le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai, mezzi, dipendenti o dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei e aerei, anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto stabi- lito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la Committente da ogni possibile addebi- to;
24. l’obbligo di eseguire, in qualsiasi momento e in qualunque condizione atmosferica, opere ur- genti secondo le indicazioni della Direzione Lavori;
25. gli oneri e le indennità di occupazione temporanea di suolo pubblico e privato per deposito di terra, di materiali e per la realizzazione dei ponteggi;
26. il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche, private e di servizio, cortili, ecc. dovuti all’esecuzione dei lavori, nonché alle operazioni di collaudo, lavag- gio e disinfezione, al transito di mezzi, al deposito e trasporto di materiali, compreso l’eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi;
27. la manutenzione di tutte le opere, le macchine, le apparecchiature, gli impianti e in particolare delle sovrastrutture stradali fino al collaudo;
28. le spese per l’impianto, la recinzione, la manutenzione, la sorveglianza, l’illuminazione del cantiere, nonché la manutenzione e la praticabilità delle strade interne al cantiere, dei colle- gamenti con l’esterno ad esso e la collocazione, ove necessario, di passaggi di adeguata por- tanza e sicurezza;
29. l’esecuzione di ponti di servizio, la costruzione di ripari, passerelle per passaggi provvisori sul- le vie pubbliche compresa l’illuminazione e la sorveglianza, nonché la predisposizione di ope- re provvisionali quali ponteggi, impalcature, steccati, armature, casserature ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori; le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o su spazi pubblici o privati do- vranno essere idoneamente schermate;
30. la fornitura, in duplice copia nonché del relativo negativo, di fotografie delle opere in corso nel- le varie fasi su richiesta della Direzione Lavori;
31. la consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia memorizzata su cd-rom in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD® versione 2000, e di una copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per l’esecuzione delle opere, con parti- colare attenzione e cura relativamente agli elaborati riguardanti opere elettromeccaniche ed elettroniche, le planimetrie relative al tracciato e all’ubicazione degli impianti stessi, la certifi- cazione e la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai mate- riali installate e le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al D.M. 22/01/2008, n. 37 complete di tutti gli allegati previsti; in particolare gli elaborati prodotti tramite sistema Auto-
CAD® dovranno essere conformi alle normative della Committente;
32. la predisposizione di un manuale d’uso e di manutenzione, corredato di opportuni schemi, re- lativo all’esercizio degli impianti, redatto in base alle richieste della Direzione Lavori e sulla base delle istruzioni delle ditte fornitrici delle apparecchiature installate;
33. l’approntamento della segnaletica di qualunque tipo e per qualunque estensione atta a garan- tire la sicurezza della circolazione stradale e l’osservanza delle norme del Codice della Stra- da; l’installazione di nuova segnaletica stradale, e la modifica di quella esistente, per apporta- re le modifiche alla circolazione stradale; il ripristino della segnaletica orizzontale esistente, se cancellata in conseguenza dei lavori; l’apposizione in cantiere, entro cinque giorni dalla con- segna dei lavori, e comunque prima dell’inizio dei lavori stessi, di tabelle informative dell’appalto di dimensioni minime di m. 1,00x2,00, riportanti oltre l’indicazione prevista dalle vigenti normative, tutte quelle che la Direzione Lavori riterrà necessarie; per la mancata instal- lazione o la inadeguata manutenzione delle tabelle di cantiere sarà applicata all’Impresa una penale di Euro 516,45 (Euro cinquecentosedici/45). Sarà inoltre applicata una penale giorna- liera di Euro 25,82 (Euro venticinque/82) dal giorno della constata inadempienza fino a quello dall’apposizione o della riparazione della tabella mancante o deteriorata;
34. l’obbligo di eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione infortuni sul lavoro neces- sarie nel cantiere, secondo norme di legge e contrattuali che regolano la materia;
35. l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l’invalidità e vec- chiaia, la tubercolosi e le malattie professionali, la profilassi antitifo ed antiepatite, in conformi- tà alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d’opera;
36. il rispetto delle prescrizioni riguardanti l’orario, i turni, il riposo festivo e notturno e i versamenti dei vari contributi previdenziali, assicurativi, ecc.;
37. il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari;
38. l’obbligo di fornire giornalmente al Direttore dei Lavori e di esporre in cantiere, giornalmente, l’elenco dei dipendenti che operano nel cantiere stesso; la redazione di dati statistici in merito all’andamento dei lavori, per periodi quindicinali a decorrere dal sabato immediatamente suc- cessivo alla consegna degli stessi, come di seguito indicato:
a) numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quin- dicina, con le relative ore lavorative;
b) genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. I dati dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente succes- sivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale per ogni giorno di ritardo di € 25,82 (Euro venticinque/82);
39. l’Impresa sarà responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza delle norme spe- cificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà l’Impresa dalla responsa- bilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.
40. l’Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di materia- le giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell’Impresa di fare le proprie osservazioni e ri- serve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa.
41. il ricevimento di eventuali materiali e delle attrezzature escluse dall’appalto garantendone la sistemazione e custodia presso il cantiere.
42. il rispetto degli orari di lavoro del cantiere stabiliti dal Regolamento Comunale per la preven- zione ed il controllo dell'inquinamento acustico; per ogni infrazione a tale norma la Direzione Lavori potrà applicare una penale di Euro 150,00 (Euro Centocinquanta/00).
L’Impresa nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le re- sponsabilità di cui al presente articolo e pertanto l’Impresa non potrà, in alcun caso, sollevare ecce-
zioni o avanzare domande di compensi particolari.
Art. 36 PREMIO DI ACCELERAZIONE
La Committente non riconosce all’Impresa alcun premio in caso di anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine ultimo contrattualmente stabilito.
Art. 37 PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
L’Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna:
a) a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori;
b) a comunicare l’elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
c) all’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicu- rezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, la Committente accertasse l’inadempimento a tali obblighi da parte dell’Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà co- me previsto all’art. 22;
d) trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell’inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, la Committente accertasse l’inadempimento a tali obblighi da parte dell’Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutri-
ci del servizio, si procederà come previsto dal precedente art. 22;
e) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente capi- tolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del con- tratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo applica- bile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l’Impresa dovrà inol- tre applicare i CCNL sopra citati anche dopo la loro scadenza. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
f) l’Impresa dovrà munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, ol- tre che dell’abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimen- to, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, corredata di fo- tografia, contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e data di nascita) e l’indicazione del datore di lavoro; il suddetto personale dovrà esporre in chiara evidenza la tessera, al fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle autorità competenti.
In caso di inottemperanza da parte dell’Impresa agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi segnalati dai competenti organismi di controllo, la Committente comunica all’Impresa quanto riscon- trato e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di e- secuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono già ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando i competenti organismi i- spettivi e di controllo che hanno segnalato l’irregolarità che ha originato le trattenute, non attestino che dette irregolarità sono state sanate. Qualora gli importi così trattenuti non risultino in grado di coprire l’intero debito dell’Impresa la Committente si riserva di operare le trattenute di somme sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione fino alla concorrenza del debito dell’impresa.
Dopo la stipula del contratto d’appalto, la Committente renderà disponibili alle Organizzazioni Sin-
dacali le seguenti informazioni:
− la denominazione e ragione sociale dell’Impresa;
− l’indirizzo della sede legale;
− il CCNL applicato a personale impiegato nell’esecuzione dei lavori.
L’impresa dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambienta- li connessi alla realizzazione dell’opera.
Art. 38 CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI
L’Impresa sarà tenuta a installare, per l’esecuzione dei lavori, un cantiere adeguato all’entità e all’importanza del lavoro assunto e ai termini di consegna convenuti.
La Direzione Lavori, in caso di necessità contingenti, potrà richiedere che i lavori previsti in appalto vengano eseguiti tenendo in funzione più cantieri completamente attrezzati, ubicati in zone diverse senza che l’Impresa possa avanzare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo per gli e- ventuali oneri conseguenti.
Il deperimento delle installazioni, dei mezzi d’opera e degli attrezzi di proprietà dell’Impresa, com- presi danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a completo carico dell’Impresa stessa.
L’Impresa sarà tenuta alla custodia dei materiali, ivi compresi attrezzi e mezzi d’opera, consegnatele dalla Committente per l’esecuzione dei lavori e ne sarà responsabile per ciò che attiene a furti o smarrimenti.
L’Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali, di quei materiali che risultassero di natura delicata e/o deteriorabile.
L’Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali e con idonei pre-
sidi, di quei materiali che risultassero di natura pericolosa nei confronti dell’ambiente.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Committente per furti o smarrimenti di materiali e attrezzi di proprietà dell’Impresa.
Art. 39 ACCETTAZIONE, QUALITA’, IMPIEGO DI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE
I materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti di contratto di cui all’art. 10 ed essere della migliore qualità e ottenere l’esplicita e preventiva accetta- zione da parte della Direzione Lavori.
La Committente potrà sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero de- periti prima dell’impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi alle condizioni del Con- tratto o comunque non ritenuti idonei all’uso cui sono destinati.
In tal caso l’Impresa dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere.
Ove l’Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Committente, questa potrà prov- vedervi direttamente a spese dell’Impresa medesima, a carico della quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivarle per effetto della rimozione.
La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di certificazioni che ne attestino la qualità ovvero la rispondenza a normative vigenti o a prescrizioni delle specifiche tecniche, potrà avvenire solo in seguito alla consegna della suddetta documentazione alla Direzione Lavori.
Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature accettati non siano della qualità richiesta, si provvederà come stabilito al punto precedente.
Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Committente in sede di collaudo.
La Committente potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che riterrà
necessarie per stabilire la idoneità dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative saranno a carico dell’Impresa.
Art. 40 VERIFICA DEI LAVORI-DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI
La Direzione Lavori potrà fare eseguire tanto in corso d’opera quanto in sede di collaudo, qualsiasi accertamento (sondaggi, prelievi di campioni e relative prove tecnologiche ecc.) sui lavori eseguiti. Le spese relative saranno a carico dell’Impresa.
L’esito positivo di una verifica non esimerà l’Impresa dalle responsabilità conseguenti a vizi occulti.
L’Impresa dovrà demolire e rifare a totali sue spese, entro un termine perentorio stabilito dalla Dire- zione Lavori, i lavori e le opere che a giudizio della stessa Direzione Lavori risultassero eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi o difettosi in confronto alle prescrizioni conte- nute nei documenti di contratto di cui all’art. 10.
I materiali di risulta dalla demolizione dovranno essere gestiti a carico dell’Impresa come rifiuti ai sensi del Decr. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e relativi decreti attuativi.
Qualora l’Impresa non ottemperasse agli ordini ricevuti, la Committente procederà direttamente o tramite un’altra Impresa, alla demolizione e al rifacimento dell’opera e la spesa relativa sarà a totale carico dell’Impresa.
Art. 41 RINVENIMENTI
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco e archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori resteranno di proprietà della Committente, fatto salvo quanto possa essere di competenza dello Stato.
Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici l’Impresa è tenuta a darne debito avviso alle autorità com- petenti.
Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all’Impresa in conseguenza di eventuali sospen- sioni ordinate dalla Direzione Lavori in seguito a rinvenimenti; la durata di dette sospensioni non sa- rà calcolata nel termine concesso dal contratto per l’ultimazione dei lavori.
Non saranno comunque pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori del rinvenimento.
Art. 42 SERVITU’
Saranno a carico della Committente tutte le spese relative all’espletamento delle procedure per la costituzione di servitù e delle occupazioni temporanee previste negli elaborati contrattuali, nonché l’indennizzo di legge.
Saranno a carico dell’Impresa tutti gli oneri relativi ai frutti pendenti nonché i danni procurati alle col- ture ed al fondo a causa e nel corso dei lavori (es. danneggiamento ed abbattimento alberi, drenag- gi di qualsiasi genere, fogne, scoline, recinzioni, ecc.), con esonero totale di ogni onere a carico del- la Committente.
L’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese, alle eventuali occupazioni temporanee aggiuntive che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori, deviazioni provvisorie, strade di servizio, accesso ai vari cantieri, l’impianto dei cantieri stessi, discariche e depositi di materiali, apertura di cave e tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori.
Resta, in proposito, precisato che l’Impresa risponderà direttamente nei confronti dei terzi per i danni derivanti da tutte le occupazioni temporanee, obbligandosi a sollevare la Committente da qualsiasi responsabilità.
L’Impresa prima di accedere ai singoli terreni di proprietà privata dovrà produrre alla Direzione La-
vori un apposito verbale di consistenza attestante lo stato dei luoghi e delle colture controfirmato dalle rispettive proprietà. L’Impresa provvederà alla definizione dell’ammontare dei danni compresi quelli ai frutti pendenti ed anche al relativo risarcimento, in contraddittorio con la proprietà o con gli aventi causa, entro il termine di 30 giorni consecutivi a partire dalla effettiva ultimazione della risi- stemazione del terreno per ogni singola proprietà interessata dai lavori. L’Impresa dovrà entro lo stesso termine notificare alla Direzione Lavori l’avvenuta liquidazione del risarcimento dei danni.
In attuazione a pratiche di servitù coattive, l’Impresa è tenuta anche a rifondere alla Committente le somme anticipate dalla stessa per depositi di indennità provvisorie o definitive (comprensive quindi dei danni a frutti pendenti) alla Cassa Depositi e Prestiti, in attuazione a pratiche di servitù coattive, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori oppure dalla data di avvenuto deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti se successivo all’inizio dei lavori.
L’inosservanza delle disposizioni sopra descritte comporterà la trattenuta dell’importo dei danni quantificato dalla Committente dai pagamenti successivi dovuti all’Impresa.
Art. 43 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E COLLAUDO
Prima dell’ultimazione dei lavori, l’Impresa provvederà ad eseguire le prove e le verifiche funzionali di cui al precedente art. 40, concordando in congruo anticipo con la Direzione Lavori le modalità ed i tempi di esecuzione. A completamento, con esito favorevole, di tutte le prove e verifiche funzionali relative anche all’ultimo S.A.L. ed in seguito a comunicazione formale di ultimazione dei lavori da parte dell’Impresa, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il certificato di ultimazione lavori.
La Direzione Lavori si riserva comunque di far ripetere, a proprio insindacabile giudizio, altre prove con personale, mezzi e strumenti dell’Impresa, in qualsiasi momento prima del termine del periodo di garanzia, anche quando gli impianti saranno in esercizio.
Dalla data di emissione del certificato di ultimazione lavori, la Committente ha la facoltà di prendere in consegna provvisoriamente le opere compiute, ciò anche qualora il collaudo finale non avesse avuto luogo. In tal caso la presa in consegna dovrà essere preceduta da una verifica delle opere eseguite e dall’esecuzione (con oneri a carico dell’Impresa) dei collaudi statici previsti dalla legge 1086/’71 con esito favorevole, e verrà attestato dal verbale di consegna provvisoria.
Al momento della presa in consegna anticipata da parte della Committente e comunque prima dell’inizio delle operazioni di collaudo, l’Impresa dovrà avere già consegnato tutte le certificazioni e la documentazione tecnica finale di cui al precedente art. 36 punto 29) e dalle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente Capitolato.
Anche nel caso di presa in consegna anticipata, l’Impresa sarà comunque responsabile dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati e dei vizi che eventualmente venissero ri- scontrati durante il successivo collaudo.
Il collaudo finale delle opere dovrà essere effettuato entro 12 (dodici) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
Le visite di collaudo saranno sempre effettuate alla presenza del Collaudatore nominato dalla Committente, della Direzione Lavori o di un suo rappresentante ed in contraddittorio con l’Impresa o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato.
Le date delle visite di collaudo verranno comunicate alle parti interessate a cura del Collaudatore.
Durante le operazioni di collaudo, l’Impresa dovrà approntare ed eseguire a propria cura e spese tutte le prove, i saggi, le demolizioni ed i conseguenti ripristini che il Collaudatore ritenga opportuno far eseguire per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati e per accertare la ri- spondenza dei lavori eseguiti alle prescrizione di contratto ed alle regole dell’arte.
L’Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese tutte le riparazioni, sostituzioni, modifiche, ripristini che si renderanno necessari per rendere collaudabile l’opera.
Durante le prove, in particolare per impianti in esercizio, l’Impresa dovrà adottare tutti i provvedimen- ti atti a evitare qualsiasi danno, guasto o disservizio, rimanendo comunque la sola e unica respon- sabile, sollevando da ogni addebito la Direzione Lavori e il suo personale preposto.
Al termine del collaudo con esito favorevole il Collaudatore redigerà il certificato di collaudo ammini- strativo, che costituirà titolo per il pagamento a saldo delle somme trattenute a garanzia secondo le norme e cautele previste dalle leggi e regolamenti vigenti.
Il certificato di collaudo potrà essere rilasciato solo a seguito della presentazione al Direttore dei La- vori, da parte dell’Impresa, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con evidenza del riferimento alla emissione del collaudo.
Art. 44 PERIODO DI AVVIAMENTO E CONDUZIONE
Durante la fase di montaggio dei macchinari e delle apparecchiature e durante il periodo di avvia- mento e conduzione, l’impresa provvederà all’istruzione del personale di servizio che la Società de- signerà allo scopo, affinché detto personale possa conseguire perfetta conoscenza sia dell’impianto in tutte le sue parti, sia del funzionamento in tutte le varie circostanze.
Dalla data della fine dei lavori decorre il periodo di gratuita gestione e conduzione dell’impianto og- getto del presente capitolato a totale carico dell’Impresa; tale periodo avrà la durata di 4 (quattro) mesi. L’Impresa dovrà garantire al riguardo la presenza per almeno 8 (otto) ore giornaliere e per tutti i giorni lavorativi di un addetto esperto in gestione e conduzione di impianto di depurazione.
Durante il suddetto periodo, l’Impresa sarà completamente responsabile e garante del buon funzio- namento delle sezioni di impianto fornito e dovrà provvedere immediatamente a sua totale cura e spesa alla sostituzione, riparazione e messa in ordine di quei macchinari, apparecchi e materiali che risultassero difettosi. Inoltre dovrà provvedere, di concerto con la Direzione Lavori e il Committente alla tenuta dei registri inerenti l’esercizio dell’impianto medesimo.
Ove l’Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si pro- cederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Appaltatore stesso.
Entro quattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori l’Impresa Appaltatrice dovrà portare a regime tutte le parti e le fasi degli impianti; tali circostanze dovranno evincersi da analisi, controlli periodici e registrazioni dei dati funzionali delle fasi e delle macchine principali. Il tutto da concordarsi con la Di- rezione Lavori.
Decorso il periodo di avviamento e conduzione compiuti tali accertamenti, nel caso in cui essi siano risultati conformi alle specifiche e alle prescrizioni, si provvederà all’emissione del verbale di fine pe- riodo di avviamento e conduzione.
Nell’eventualità che non tutte le variabili fossero rispondenti, o conformi alle specifiche per cause imputabili all’Impresa, la fase di primo avviamento dovrà proseguire fino al raggiungimento dei pa- rametri di efficienza stabiliti dal capitolato. Qualora i parametri di efficienza non vengano raggiunti in ulteriori 2 (due) mesi la Committente applicherà una penale pari allo 0,1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo al raggiungimento dei parametri di efficienza stabiliti dal capitolato, riservandosi di chiedere danni conseguenti alla mancata piena efficienza e funzionalità.
Art. 45 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE DURANTE LE FASI
DI AVVIAMENTO, CONDUZIONE E GARANZIA
L’Impresa, in tutte le fasi di avviamento, conduzione e garanzia, è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa:
• alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti;
• alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento dell’ avviamento, condu- zione e garanzia;
• alla protezione ambientale.
Le attività di cui sopra, oggetto del presente appalto, per quanto attiene alle problematiche in mate- ria di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, sono soggette alle disposizioni dell’art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.
L’Impresa, prima di poter svolgere le suddette attività, è tenuta a:
• comunicare alla Committente il nominativo del proprio Responsabile che sarà ache il responsabile del rispetto e dell’adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di i- giene sul lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall’Impresa per lo svolgi- mento delle fasi di avviamento, conduzione e garanzia;
• predisporre il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, sottoscritto dal’Impresa, che dovrà essere anche redatto sulla base del documento “Informazio- ne rischi specifici ambientali e DUVRI” e estratto del “Documento di Valutazione dei Rischi (VdR)”, preventivamente messole a disposizione dalla Committente, relativo ai luoghi specifici in cui l’Impresa andrà ad operare. Sempre a tale fine è sin da ora messo a disposizione dell’Impresa il documento “Regolamento generale di Qualità - Sicurezza - Ambiente per le Imprese Appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo HERA” allegato al presente Capitolato.
Il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve contenere:
• la valutazione dei rischi inerenti le prestazioni di cui sopra;
• le misure di prevenzione e protezione che l’Impresa intende adottare;
• l’evidenza dell’avvenuta formazione (anche attraverso la compilazione e produzione al Referente Aziendale del modulo “Attestazione formazione” allegato al presente Capitolato) ed informazione al personale che effettua le prestazioni di cui sopra;
• l’elenco dei dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per svolgere in sicurezza le suddette prestazioni e specifica formazione all’uso;
• le procedure di sicurezza per garantire l’incolumità del proprio personale ed even- tuali terzi;
• l’idoneità del personale a svolgere la specifica attività;
• l’elenco dei mezzi e delle attrezzature che si intende utilizzare e relativo rispetto del- la stessa alla normativa vigente;
• i nominativi del personale addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali;
• l’evidenza delle procedure di pronto soccorso e gestione delle emergenze;
• il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente;
• il programma di esecuzione delle prestazioni di cui sopra;
• consegnare il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori” alla Commit- tente prima di avviare lo svolgimento delle suddette prestazioni.
La Committente infatti, al fine di mettere in condizione l’impresa di svolgere le suddette prestazioni nel rispetto della disciplina sulla sicurezza prevista nel presente paragrafo, consegnerà all’Impresa, prima che avvii lo svolgimento delle prestazioni stesse, i seguenti documenti:
• Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.);
• Documento di Valutazione dei Rischi (VdR) o suo estratto (Informativa sui rischi spe-
cifici ai sensi dell’art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008, completo di procedura o istruzioni in caso di emergenza).
Parimenti la Committente comunicherà all’Impresa il nominativo del proprio Referente Aziendale a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali nonché della corretta esecuzione delle prestazioni in oggetto.
In caso di subappalto di dette prestazioni, l’Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limi- tatamente all’attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il per- sonale dei propri subappaltatori sia stato anch’esso formato e addestrato al rispetto delle prescri- zioni incluse nel presente documento.
Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell’art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008, il Responsabile dell’Impresa deve partecipare alle riunioni indette dal Referente Aziendale.
La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione, redatto sul modulo “Verbale riu- nione di coordinamento” allegato al presente Capitolato, è impegnativa per l’Impresa.
L’Impresa dovrà sottoporre all’attenzione del Referente Aziendale la documentazione elencata nel modulo “Documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori / Referente Aziendale” allegato al presente Capitolato.
L’Impresa dovrà rendere disponibili su richiesta del Referente Aziendale ogni altro documento atte- stante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti.
Il Referente Aziendale si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da par- te dell’Impresa di quanto sopra descritto effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite persona- le appositamente incaricato.
In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente arti- colo spettano a tutte le imprese costituenti l’a.t.i. e alle consorziate esecutrici delle prestazioni in og- getto.
Per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra, l’Impresa è impegnata a produrre al Direttore La- vori / Referente aziendale, entro il primo giorno lavorativo successivo, il modulo “Segnalazione di in- fortunio o incidente per imprese appaltatrici” allegato al presente Capitolato, compilato in ogni sua parte e firmato dall’Impresa medesima, in caso di:
• infortunio ovvero di mancato infortunio occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto; si definisce “mancato infortunio” un evento anomalo che avrebbe potuto comportare conseguenze danno- se a cose o persone
• incidente con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza avvenuto durante l’esecuzione delle atti- vità in oggetto da parte dell’Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici.
Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale, l’Impresa dovrà consegnare al Direttore Lavori / Referente aziendale il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi utilizzando il modulo “Riepilogo annuale di infortunio o incidente per imprese appaltatrici” allegato al presente Capitolato, compilato in ogni sua parte e firmato dall’Impresa stessa.
Il Direttore Xxxxxx può richiedere all’Impresa in qualsiasi momento, ai fini dello svolgimento delle suddette attività, riscontro di tutti o parte dei documenti elencati nell’allegato modulo “Documenta- zione da consegnare al Direttore dei Lavori / Referente Aziendale”. In ogni caso prima dell’inizio del- le suddette attività l’Impresa è obbligata a consegnare al Direttore Lavori:
- il Piano delle misure di sicurezza;
- il Libro matricola;
- il Registro infortuni.
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Ai sensi dell’art. 1341/2° comma del Codice Civile, si approvano espressamente i seguenti articoli: art. 8 - Garanzie e coperture assicurative
art. 16 - Revisione prezzi
art. 18 - Subappalto dei lavori art. 20 - Danni di forza maggiore art. 22 - Risoluzione del contratto
art. 26 - Foro competente
art. 28 - Responsabilità dell’Impresa art. 34 - Durata dei lavori - Penali
art. 35 - Oneri e obblighi diversi a carico dell’Impresa art. 42 - Servitù
art. 43 - Ultimazione dei lavori, presa in consegna anticipata e collaudo
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