Direttore tecnico di cantiere. Prima dell’inizio dei lavori previsti dai contratti attuativi dell’accordo quadro, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza. L’Impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.
Direttore tecnico di cantiere. L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione. L'Appaltatore dovrà affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto all'albo professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 105, comma 17, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, il Direttore tecnico di cantiere dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008. Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, l'Appaltatore dovrà provvedere, con le modalità sopra indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il Direttore Xxxxxx potrà ordinare la sospensione del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori. Inoltre per l'effettiva condotta dei lavori dovrà essere presente nel cantiere una persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante. Ciò a prescindere dalla rappresentanza legale dell'Appaltatore che, peraltro, potrà essere conferita ad una delle persone sopraddette. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio di cui all’art. 8, o delle persone di cui all’art. 9 e al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui all’art. 9 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Direttore tecnico di cantiere. Prima dell’inizio dei lavori previsti dai contratti attuativi dell’accordo quadro, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire. L’Impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata o via PEC alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.
Direttore tecnico di cantiere. L’Impresa è tenuta ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un geometra o ingegnere che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica. Il predetto professionista, abilitato ed iscritto ad un Albo Professionale, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico. La Direzione dei lavori dell’Amministrazione si riserva di esprimere il proprio nulla osta in merito all’affidamento di tale incarico.
Direttore tecnico di cantiere. L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare alla Direzione Lavori ed alla Committente il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere cui venga affidata, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore, l'organizzazione del cantiere stesso ed ogni altra competenza tecnica inerente l'esecuzione delle opere, nonché l'adozione delle misure di sicurezza nel corso dei lavori ed il costante rispetto delle normative antimafia vigenti. Il summenzionato Direttore Tecnico di Cantiere dovrà possedere titolo di studio pari ad almeno geometra o perito edile, preferibilmente iscritto al relativo Albo o Collegio Professionale. Il direttore tecnico di cantiere dovrà essere sempre disponibile ad ogni richiesta di presenza sia per verifiche in contraddittorio in cantiere, sia per la soluzione o discussione di ogni problema riscontrato dal Direttore dei Lavori. Deve essere presente in cantiere in maniera continuativa, 8 ore al giorno 5 giorni alla settimana, un tecnico ( almeno con diploma di geometra) a cui affidare la gestione giornaliera del cantiere e con il quale la D.L. potrà dialogare circa la programmazione e la esecuzione dei lavori, in caso contrario verranno detratti € 5.000 per ogni mese non coperto.
Direttore tecnico di cantiere. 1. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
Direttore tecnico di cantiere. Il Tecnico debitamente nominato dall’Impresa che rappresenta la stessa nella condotta dei lavori.
Direttore tecnico di cantiere. 1. Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, eventualmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato daII’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
Direttore tecnico di cantiere. II Direttore tecnico di cantiere è iI dirigente apicaIe deI cantiere, designato daII'appaItatore, con compiti di organizzare ed eseguire i Iavori neI rispetto dei patti contrattuaIi e deIIe norme di sicurezza e saIute suI Iavoro.
Direttore tecnico di cantiere. L'Appaltatore, con l’accettazione del contratto, e comunque prima dell’inizio di ciascun singolo intervento, nomina obbligatoriamente per la direzione del cantiere e l’esecuzione dell’appalto un proprio rappresentante, nonché i preposti alla sicurezza nei diversi turni di lavoro, in possesso di idonee competenze professionali, che assumeranno tutte le responsabilità ai sensi della normativa vigente. Il Direttore tecnico di cantiere, al quale competono tutte le responsabilità sia di natura civile che di natura penale, derivanti a norma delle vigenti disposizioni dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori, dovrà essere in possesso dei requisiti di legge obbligatoriamente previsti, avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito delle necessarie deleghe per l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori. Il Direttore dell’esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento sia del Direttore tecnico di cantiere che del personale dell’Appaltatore operante nel cantiere stesso per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.