STATUTO CONSORZIO “BI-REX – BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EX- CELLENCE”
STATUTO CONSORZIO “BI-REX – BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EX- CELLENCE”
STATUTO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituito il Consorzio, ad attività esterna e senza scopo di lucro, denomi- nato "BI-REX – Big Data Innovation & Research Excellence", che si configu- ra come centro di competenza ad alta specializzazione, costituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2602 e seguenti del Codice Civile e in attuazione degli interventi connessi al Piano Nazionale Industria 4.0 indicati all’art. 1, comma 115 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo le modalità pre- viste dal D.M. 12 settembre 2017, n. 214, emanato dal Ministro dello Svilup- po Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il Consorzio ha sede a Bologna. Il trasferimento della sede in diverso Comu- ne è deliberato dall’Assemblea dei Consorziati.
Con deliberazione dell’Assemblea dei Consorziati potranno essere istituite sedi secondarie.
Con deliberazione del Comitato Esecutivo, previa approvazione del Comita- to di Indirizzo, potranno essere istituite sedi di rappresentanza.
ART. 2 - OGGETTO ED ATTIVITA’
In coerenza con le finalità del D.M. 12 settembre 2017 n. 214 per la costitu- zione di centri di competenza ad alta specializzazione Industria 4.0, e con la strategia di Specializzazione Intelligente nazionale e regionale, il Consorzio si prefigge lo scopo di sviluppare e promuovere le tecnologie abilitanti della rivoluzione digitale verso il sistema industriale nazionale ed in particolare verso le Piccole e Medie Imprese – PMI, attraverso:
- un sistema di formazione e orientamento alle imprese anche in collabo- razione con i Digital Innovation Hub – DIH, presenti sul territorio regiona- le e nazionale;
- un ampio ecosistema di progetti di ricerca collaborativa pubblico-privata;
- un impianto produttivo dimostrativo (Pilota) su cui implementare ed otti- mizzare l’adozione delle tecnologie abilitanti.
Per il conseguimento di tale oggetto consortile, il Consorzio può avvalersi di ogni forma di finanziamento e/o agevolazione di fonte pubblica o privata, nazionale o sovranazionale od estera, partecipando in particolare a pro- grammi di finanziamento competitivi a livello regionale, nazionale ed euro- peo e dovrà avvalersi in via preferenziale dell'opera degli Enti Consorziati, previa stipula di apposite convenzioni.
Potrà inoltre avvalersi della collaborazione di docenti, esperti, tecnici e ri- cercatori ad alta qualificazione, sia italiani che stranieri, delle competenze, delle strutture e della strumentazione scientifica disponibile ai Consorziati e dei Terzi, nonché prendere accordi e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, con Organismi rappresentativi sovranazionali, con So- cietà ed Organismi di Studio e di Ricerca sia italiani che stranieri, con impre- se straniere e nazionali pubbliche e private e con Società di consulenza.
Per consentire di sviluppare e verificare sul campo i metodi dell’integrazio- ne digitale, il Consorzio disporrà di un “Pilota” in cui è ricostruita un’intera
Allegato "B" al n. 27.252 di raccolta
linea di produzione con tecnologie digitali avanzate, in grado di realizzare prodotti innovativi dimostrativi per vari mercati strategici per il Paese.
Il Consorzio svolge un ruolo di rappresentanza dei Consorziati limitatamen- te alle attività di formazione, orientamento e progetti di innovazione ricon- ducibili alle tematiche di cui si occupa e si accredita nei confronti dei com- mittenti come interfaccia unificata.
Il Consorzio sarà pertanto il contraente delle attività concordate con l’Ente Committente e regolerà con apposite Convenzioni il rapporto con i Consor- ziati che potranno rappresentare dei fornitori “privilegiati” a cui potere de- mandare, in tutto o in parte, l’effettiva esecuzione delle attività e dei servizi di indirizzo, orientamento, formazione e ricerca.
Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche a favore di terzi.
Il Consorzio potrà sostenere la domanda di finanziamento dei progetti di in- novazione delle imprese tramite procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità concordate con il M.I.S.E. e nel rispetto della normativa vigente in materia.
ART. 3 – DURATA
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2028 (due- milaventotto) e può essere prorogata con delibera dell’Assemblea dei Con- sorziati.
TITOLO II – ENTI CONSORZIATI
ART. 4 –CONSORZIATI
I Consorziati si distinguono in Fondatori e Ordinari.
Possono aderire, in qualità di Consorziati, le Università, gli Enti pubblici e privati e le Imprese interessati alle iniziative del Consorzio e/o a usufruire dei servizi offerti dal Consorzio stesso.
I Consorziati devono possedere i requisiti previsti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Di- rettoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modifiche e integrazioni che si intendono, agli effetti del presente articolo, automaticamente recepi- te.
In particolare le Imprese consorziate devono avere una stabile organizzazio- ne in Italia e possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in li- quidazione volontaria e non essere sottoposti a procedura concor- suali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individua- ti quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero del- lo sviluppo economico;
e) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.
Art. 5 - CONSORZIATI FONDATORI
Sono Consorziati Fondatori i seguenti enti:
a) le Università: Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Università
degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx; Università degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di Parma e Università Cattolica del Sacro Cuore;
b) gli Enti di ricerca: Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R. e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – I.N.F.N.;
c) le Imprese private operanti in diversi settori industriali identificate come “end user”: AETNA GROUP SpA (identificata anche come “provider”), A- LASCOM SERVICES S.R.L. (identificata anche come “provider”), Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx SpA, Camst Soc. Coop arl, CIRCLE Spa (identificata anche come “provider”), CNS – Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, Co- nad Soc. Cooperativa, CRIF SpA, DUCATI MOTOR HOLDING SpA, Eni SpA, Eurocoating SpA, MARCHESINI GROUP S.P.A., Filippetti-SpA (identificata anche come “provider”), HERA SpA, I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTO- MATICHE SpA (identificata anche come “provider”), Link Italia Spa, MAR- POSS ITALIA SpA. MARPOSS Società per Azioni, MODIS CONSULTING Srl, Nanosurfaces Industries Srl, XXXXXX XXXXXX MANUFACTURING & TE- CHNOLOGY BOLOGNA SpA, POGGIPOLINI Srl, Rekeep SpA, Rem Tec Srl, SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA Soc. Coop., SAMP SpA, Service Srl (identificata anche come “provider”), UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER ITALY Srl,
d) le Imprese private operanti in diversi settori industriali identificate come “provider”: AETNA GROUP SpA (identificata anche come “end user”), A- LASCOM SERVICES S.R.L. (identificata anche come “end user”), ALTAIR ENGINEERING Srl, CIRCLE Spa (identificata anche come “end user”),
D.V.P. VACUUM TECHNOLOGY SpA, DATARIVER Srl, EASCON ENGINEE- RING - AUTOMAZIONE SUPERVISIONE - CONTROLLO S.R.L., Energy Group Srl, ETNA BIOTECH Srl, FANCY PIXEL Srl, Filippetti-SpA (identificata anche come “end user”), I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SpA (identificata anche come “end user”), IBM ITALIA SpA, Intesa San- xxxxx XxX, Juno Design Srl, Kaitek Srl, MANZ ITALY Srl, NEXTEMA Srl, NIER INGEGNERIA SpA, PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA Srl, Service Srl (identificata anche come “end user”), SIEMENS SpA, TIM SpA,
e) gli enti: ASTER - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (futura ART-ER Soc. Cons. p.a.), Fondazione Bologna Business School, Consorzio Interuniver- sitario CINECA, Fondazione Golinelli e Istituto Ortopedico Rizzoli.
Ai Consorziati Fondatori vengono riconosciuti i seguenti diritti ed obblighi:
- diritto di partecipazione e di voto;
- diritto paritetico di usufruire o di collaborare nell’utilizzo dei servizi di- sponibili;
- diritto di partecipare alla nomina dei membri del Comitato di Indirizzo e del Comitato Esecutivo, con le modalità di seguito individuate;
- obbligo di versamento della quota di adesione al Consorzio, che concor- re alla formazione del Fondo Consortile, nella misura stabilita nell’atto costitutivo o successivamente deliberata dall’Assemblea dei Consorziati su proposta del Comitato Esecutivo;
- obbligo, per i soli Consorziati che non siano Enti Pubblici o soggetti a con- trollo pubblico di versare contributi annui a copertura dei costi di gestio- ne, nella misura deliberata dall’Assemblea dei Consorziati su proposta del Comitato Esecutivo;
- obbligo di non divulgare le notizie e conoscenze apprese in virtù del vin- colo consortile;
- obbligo di comunicare prontamente al Comitato Esecutivo le vicende or- ganizzative che incidono direttamente o indirettamente sulla partecipa- zione al Consorzio (quali, a titolo esemplificativo: fusioni, scissioni, tra- sformazioni che coinvolgano l’ente; l’apertura della fase di liquidazione; la soggezione a procedure concorsuali di qualunque natura o comunque l’attivazione di procedimenti, comunque normativamente denominati, conseguenti alla rilevazione dello stato di crisi; il trasferimento della se- de legale);
- obbligo di utilizzare le informazioni acquisite dal Consorzio unicamente per i fini propri e del Consorzio nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto.
Art. 6 - CONSORZIATI ORDINARI
Possono divenire Consorziati Ordinari, trascorsi tre anni dalla data di costi- tuzione del Consorzio, i soggetti aventi i requisiti stabiliti nell’art.4, la cui e- splicita richiesta di adesione al Comitato Esecutivo sia stata accettata dal Comitato di Indirizzo.
Ai Consorziati Ordinari vengono riconosciuti i seguenti diritti ed obblighi:
- diritto di partecipazione e di voto;
- diritto paritetico di usufruire o di collaborare nell’utilizzo dei servizi di- sponibili;
- diritto di partecipare alla nomina dei membri del Comitato di Indirizzo e del Comitato Esecutivo, con le modalità di seguito individuate;
- obbligo di versamento della quota di adesione al Consorzio, che concor- re alla formazione del Fondo Consortile, nonché di un’eventuale ulterio- re somma di denaro a fondo perduto in conto capitale, a titolo “contribu- to di nuovo Consorziato” e non imputata a Fondo Consortile, entrambe nella misura deliberata dall’Assemblea dei Consorziati su proposta del Comitato Esecutivo;
- obbligo, per i soli Consorziati che non siano Enti Pubblici di versare con- tributi annui a copertura dei costi di gestione, nella misura deliberata dall’Assemblea dei Consorziati su proposta del Comitato Esecutivo;
- obbligo di non divulgare le notizie e conoscenze apprese in virtù del vin- colo consortile;
- obbligo di comunicare prontamente al Comitato Esecutivo le vicende or- ganizzative che incidono direttamente o indirettamente sulla partecipa- zione al Consorzio (quali, a titolo esemplificativo: fusioni, scissioni, tra- sformazioni che coinvolgano l’ente; l’apertura della fase di liquidazione; la soggezione a procedure concorsuali di qualunque natura o comunque l’attivazione di procedimenti, comunque normativamente denominati, conseguenti alla rilevazione dello stato di crisi; il trasferimento della se- de legale);
- obbligo di utilizzare le informazioni acquisite dal Consorzio unicamente per i fini propri e del Consorzio nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto.
ART. 7 – RECESSO
Trascorsi 3 (tre) anni dalla data di costituzione del Consorzio, ogni consor- ziato può recedere dal Consorzio con comunicazione indirizzata al Presiden- te del Comitato Esecutivo e al Presidente del Comitato di Indirizzo ed invia- ta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Consorzio, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
In caso di recesso non sono ripetibili gli apporti al Fondo Consortile né i contributi corrisposti a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c.
Il recesso dei Consorziati determina la decadenza automatica ed immediata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consorzio.
Resta in ogni caso fermo l'obbligo per il consorziato receduto di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio o di terzi (nell'ambito dell'attività del Consorzio) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente statuto. Resta altresì ferma la responsabilità del Consorziato recedente per le obbligazioni maturate anteriormente al recesso.
L’eventuale permanenza di soggetti collegati al Consorziato receduto nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in corso sarà deliberata dal Comitato Esecutivo.
ART. 8 – ESCLUSIONE
L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze:
a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite;
b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici).
La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione.
In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c.
Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile.
L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme-
diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.
TITOLO III – ORDINAMENTO INTERNO ART. 9 – ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
- l’Assemblea dei Consorziati;
- il Comitato di Indirizzo;
- il Comitato Esecutivo;
- l’Organo di Controllo.
Gli organi del Consorzio agiscono solo per conto o, se legittimati, in nome dello stesso, e possono compiere tutti gli atti rientranti nella loro compe- tenza, ai sensi dello Statuto, e ritenuti opportuni per il perseguimento degli scopi consortili.
Il Comitato di Indirizzo e il Comitato Esecutivo possono nominare comitati, rispettivamente con funzione consultiva e con funzione tecnica, anche com- posti da persone estranee ai Consorziati, o all’ organizzazione di questi ulti- mi e a quella del Consorzio, nei limiti di spesa preventivati.
ART. 10 – L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI. COMPETENZE
I Consorziati, siano essi Fondatori o Ordinari, partecipano all’Assemblea dei Consorziati tramite un rappresentante facente parte della loro organizzazio- ne.
L’Assemblea dei Consorziati si distingue in Ordinaria e Straordinaria. L’As- semblea Ordinaria delibera su tutte le materie rimesse alla competenza dell’assemblea dalla legge o dal presente statuto. L’Assemblea Straordina- ria delibera esclusivamente sulle materie espressamente rimesse alla sua competenza dal presente Statuto.
L’Assemblea Ordinaria, fra l’altro:
- nomina l’Organo di Controllo e determina il relativo compenso;
- determina gli eventuali compensi per i componenti del Comitato Esecuti- vo e del Comitato di Indirizzo;
- approva il piano strategico di sviluppo/linee di indirizzo del centro di competenza, in cui sono individuate le priorità di intervento in formazio- ne e nei progetti di innovazione sulla base delle disponibilità finanziarie, proposto dal Comitato di Indirizzo;
- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo proposto dal Comitato Esecutivo;
- approva entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio di esercizio, predi- sposto dal Comitato Esecutivo e corredato di una relazione scientifica sull’attività svolta e della relazione dell’organo di controllo;
- delibera su eventuali contributi richiesti ai Consorziati a copertura dei co- sti di gestione, su proposta del Comitato Esecutivo;
- approva eventuali regolamenti per la gestione ed il funzionamento del Consorzio, proposti dal Comitato di Indirizzo o dal Comitato Esecutivo;
- delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei consorziati e ratifica i re- cessi.
L’Assemblea Straordinaria:
- delibera le modifiche allo Statuto;
- delibera sul trasferimento della sede del Consorzio o sull’istituzione di sedi secondarie;
- deliberare sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina del liquidatore, determinandone il compenso e sulla destinazione dei beni.
- delibera sui regolamenti in merito alle modalità di esercizio del diritto di voto.
Ai Consorziati spetta altresì:
- la nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo, con le modalità indi- cate all’art. 14;
- la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo, con le modalità indica- te all’art. 15.
ART. 11 - DIRITTI DI VOTO
Tutti i Consorziati hanno diritto di voto, purché siano in regola con il versa- mento dei contributi consortili. Il diritto di voto dei Consorziati che non sia- no in regola con il versamento dei contributi consortili è sospeso, fino all’a- dempimento di tale obbligo.
Ad ogni Consorziato spettano da 1 a 8 voti, attribuiti in base ai seguenti cri- xxxx, in ragione anche della natura del Consorziato.
Le Imprese private di cui all’art. 5 lettera c), nonché tutte quelle successiva- mente consorziate organizzate in forma societaria o consortile non parteci- pate da enti pubblici e non comprese nel cd. Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 (di seguito, anche, in sintesi “Imprese private”) hanno diritto a:
- un voto se il valore dell’apporto effettivamente eseguito al fondo consorti- le è pari ad Euro 1.000,00;
- due voti se il valore dell’apporto effettivamente eseguito al fondo consor- tile è pari ad Euro 2.000,00;
- tre voti se il valore dell’apporto effettivamente eseguito al fondo consorti- le è pari ad Euro 3.000,00;
- quattro voti se il valore dell’apporto effettivamente eseguito al fondo con- sortile è pari ad Euro 4.000,00;
- otto voti se il valore dell’apporto effettivamente eseguito al fondo consor- tile è pari ad Euro 8.000,00.
Agli effetti del calcolo dei diritti di voto si tiene conto solo degli apporti ef- fettuati a titolo di quota di adesione al Consorzio, concorrente alla forma- zione del Fondo Consortile.
Gli Enti Pubblici e le istituzioni di diritto privato diverse dalle Imprese priva- te hanno diritto ad otto voti.
Anche con riferimento a tale gruppo di partner, dovrà prevedersi un appor- to al fondo consortile pari a 1.000,00 Euro per ogni voto dagli stessi rappre- sentato.
ART. 12 – QUOZIENTI COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Salvo diversa previsione della legge o del presente statuto per singola deli-
bera, in sede ordinaria, l’Assemblea si costituisce validamente quando sono presenti i Consorziati che rappresentano la maggioranza dei voti complessi- vamente attribuiti e delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea.
Salvo quanto previsto nell’art.23 (“Scioglimento e Liquidazione”), in sede straordinaria, l’Assemblea si costituisce validamente quando sono presenti i Consorziati che rappresentano i due terzi dei voti complessivamente attri- buiti; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea, purché tra essi siano compresi i voti di almeno due Università, tra cui l’Università di Bolo- gna.
ART. 13 – DISCIPLINA DELL’ASSEMBLEA. MODALITA’ ALTERNATIVE DI E- SERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.
L’Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, viene convocata con preavviso di almeno 15 giorni, dal Presidente del Comitato Esecutivo, o, in caso di impossibilità, da uno dei Componenti del Comitato Esecutivo, previa delibera del Comitato Esecutivo, mediante posta elettronica certificata o con qualunque mezzo assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento.
L’Assemblea deve essere convocata quando richiesto da almeno un terzo dei Consorziati o da almeno tre componenti del Comitato di Indirizzo.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del gior- no, nonché del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, anche per l’even- tuale seconda convocazione. L’avviso deve essere inviato, oltre che ai Con- sorziati, a tutti i componenti degli organi consortili per conoscenza.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi esclusivamente in forma scritta ad un altro rappresentante dei Consorziati.
L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomu- nicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o vi- sionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli ar- gomenti.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Indirizzo, o in caso di sua assenza, dal Presidente del Comitato Esecutivo, o in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre- senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli e- siti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e, eventualmente dal notaio.
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, senza indugio, verbale a cura del Presidente e di un Segretario, nominato anche al di fuori dei suoi componenti; detto verbale dovrà essere redatto o riportato nel Libro delle Assemblee. Nei casi previsti dalla legge o stabiliti dal Comitato Esecutivo, il verbale deve essere redatto dal notaio.
Alle riunioni dell’Assemblea partecipano, come invitati permanenti il Diret- tore Generale e l’Organo di Controllo.
È ammesso il voto per corrispondenza, o in via elettronica, con le modalità che saranno stabilite in apposito regolamento approvato con delibera dell’Assemblea Straordinaria.
Le decisioni di competenza dell’Assemblea Ordinaria e quelle in materia di nomina degli organi sociali, possono essere adottate anche mediante con- sultazione scritta promossa dal Comitato Esecutivo, in alternativa alla riu- nione assembleare, purché dai documenti sottoscritti dai Consorziati risulti- no con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta ri- chiesta da almeno tre componenti del Consiglio di Indirizzo, o da un terzo dei Consorziati.
Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il te- sto scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto dal Comitato Esecutivo e viene sottoposto a ciascun Consor- ziato a mezzo Posta Elettronica Certificata o con qualunque altro mezzo as- sicuri la prova dell’avvenuto ricevimento.
Il Consorziato esprime il voto per iscritto dichiarando se approva la propo- sta, o la respinge. Il Consorziato che non esprime il voto si considera astenu- to.
La decisione si perfeziona validamente quando tutti i Consorziati sono stati interpellati e almeno coloro che rappresentano la maggioranza dei voti complessivamente attribuiti abbia espresso e comunicato al Consorzio il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, salvo il diverso maggior termine, comunque non superiore a giorni dieci, indicato nella comunicazione.
La documentazione relativa alla consultazione scritta deve essere conserva- ta tra gli atti del Consorzio e le decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura del Comitato Esecutivo nel libro delle decisioni dei Consorzia- ti. Il Presidente del Comitato Esecutivo deve informare senza indugio l'Orga- no di Controllo e il Presidente del Comitato di Indirizzo dell’esito della con- sultazione scritta.
ART. 14 – IL COMITATO DI INDIRIZZO
Il Comitato di Indirizzo è costituito da quattordici a ventidue componenti, purché in numero pari, che durano in carica per tre esercizi, e che sono no- minati come segue, dividendo i Consorziati per categorie elettorali:
a) metà dei componenti dalle Imprese private (come qualificate nell’art.11) di cui, in primis, un componente in rappresentanza di ognuna delle Imprese private che hanno diritto ad 8 voti ai sensi dell’art.11, e quindi, un compo- nente in rappresentanza di non più della metà delle Imprese private che hanno diritto a 4 voti ai sensi dell’art.11, e poi un componente in rappresen- tanza delle Imprese private che hanno diritto a 2 voti ai sensi dell’art.11; qualora si dovesse procedere alla nomina di ulteriori componenti dalle Im- prese private, si procederà nominando in primis ulteriori componenti in rap- presentanza delle Imprese private che hanno diritto a 4 voti ai sensi dell’art.11, seguiti da componenti in rappresentanza delle Imprese private che hanno diritto a 2 voti ai sensi dell’art.11;
b) metà dei componenti dagli altri consorziati di cui un componente espres- so dall’Università di Bologna ed ulteriori componenti in rappresentanza del- le altre università, degli enti pubblici diversi dalle università e delle istituzio- ni di diritto privato diverse da quelle di cui al punto (a), non rappresentati nel Comitato Esecutivo.
I componenti del Comitato di Indirizzo alla scadenza possono essere rieletti, senza limiti di numero di mandati.
Fatta eccezione per i primi componenti del Comitato di Indirizzo che sono nominati nell’atto costitutivo, la nomina dei componenti di spettanza delle diverse categorie elettorali di Consorziati avverrà sulla base di votazioni se- parate organizzate dal Comitato Esecutivo, anche mediante il metodo della consultazione scritta all’interno di ogni singola categoria elettorale di Con- sorziati. La nomina potrà avvenire anche in occasione di un’adunanza as- sembleare, nella quale si procederà a votazione separata fra le diverse cate- gorie elettorali.
Verranno nominati componenti del Comitato di Indirizzo i candidati che nel- la categoria elettorale di Consorziati di riferimento abbiano ottenuto il mag- gior numero di voti, fino a completamento del numero dei componenti di spettanza della singola categoria elettorale di Consorziati.
La prima adunanza del Comitato di Indirizzo verrà convocata dal Presidente uscente del Comitato di Xxxxxxxxx.
Salva diversa previsione dell’atto costitutivo, il Presidente del Comitato di Indirizzo verrà nominato dai componenti dello stesso Comitato, per tre e- sercizi, alla prima adunanza, fra i componenti rappresentanti delle Univer- sità.
Se in pendenza di un mandato si verifichi una causa di cessazione dalla cari- ca del Presidente, la designazione del sostituto, per una durata pari a quella residua di durata del mandato del Presidente xxxxxxx, avverrà scegliendo fra i componenti del Comitato di Indirizzo a cui apparteneva il Presidente xxxxxxx.
Ogni componente del Comitato di Indirizzo ha diritto ad un voto.
Il Comitato di indirizzo è l’organo deputato a definire la strategia di svilup- po del Centro di competenza, individuando le priorità di intervento nella formazione, nell’orientamento e nei progetti di innovazione e tenendo con- to delle disponibilità finanziarie, nonché a monitorare periodicamente la sua attuazione.
In particolare, spetta al Comitato di Indirizzo:
a) redigere annualmente un piano da sottoporre all’approvazione dell’As- semblea, contenente le linee di indirizzo e le priorità di intervento delle attività del Consorzio;
b) predisporre annualmente, a corredo del bilancio di esercizio una relazio- ne scientifica sulle attività svolte e sullo stato di attuazione delle strate- gie;
c) redigere e proporre all’Assemblea dei Consorziati eventuali regolamenti per la gestione ed il funzionamento del Consorzio, con riferimento alle, e nei limiti delle, proprie competenze;
d) esercitare le altre funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto.
Le riunioni del Comitato devono essere convocate dal Presidente del Comi-
tato stesso o, in caso di impossibilità, dal componente più anziano del Comi- tato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo po- sta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 8 (giorni) (quindici) giorni o di 3 (tre) giorni in caso di urgenza.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, ove non diversamente specificato.
In caso di parità di voti prevale la decisione a cui accede il voto del Presiden- te.
L'intervento alle riunioni del Comitato può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere i- dentificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di tra- smettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
Non è ammessa la delega.
Alle riunioni del Comitato di Xxxxxxxxx partecipano, come invitati permanen- ti, il Presidente del Comitato Esecutivo, il Direttore Generale e l’Organo di Controllo.
Delle riunioni del Comitato di Indirizzo deve essere redatto verbale a cura del Presidente e di un Segretario, nominato anche al di fuori dei suoi com- ponenti; detto verbale dovrà essere redatto o riportato nel Libro delle Adu- nanze del Comitato di Indirizzo.
ART. 15 - IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto da 6 (sei) componenti, che restano in cari- ca per tre esercizi e sono rinnovabili.
I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dai Consorziati come segue:
- due dalle Imprese private che hanno diritto ad 8 voti ai sensi dell’art.11;
- uno dalle Imprese private che hanno diritto a 4 voti ai sensi dell’art.11;
- uno dall’Università di Bologna;
- due dalle Università Consorziate diverse dall’Università di Bologna, dagli altri Enti Pubblici e dalle istituzioni di diritto privato diverse dalle Imprese private (come qualificate nell’art.11), complessivamente considerati.
Fatta eccezione per i primi componenti del Comitato Esecutivo che sono no- minati nell’atto costitutivo, la nomina dei componenti di spettanza delle di- verse categorie elettorali di Consorziati avverrà sulla base di votazioni sepa- rate organizzate dal Comitato Esecutivo, anche mediante il metodo della consultazione scritta all’interno di ogni singola categoria elettorale di Con- sorziati. La nomina potrà avvenire anche in occasione di un’adunanza as- sembleare, nella quale si procederà a votazione separata fra le diverse cate- gorie elettorali.
Verranno nominati componenti del Comitato di Esecutivo i candidati che nella categoria elettorale di Consorziati di riferimento abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero dei componenti di spettanza della singola categoria elettorale di Consorziati.
La prima adunanza del Comitato Esecutivo verrà convocata dal Presidente uscente del Comitato Esecutivo.
Salva diversa previsione dell’atto costitutivo, il Presidente del Comitato Ese-
xxxxxx verrà nominato dai componenti dello stesso Comitato, per tre eserci- zi, alla prima adunanza, fra i componenti nominati dalle Imprese organizza- te in forma societaria.
Se in pendenza di un mandato si verifichi una causa di cessazione dalla cari- ca del Presidente, la designazione del sostituto, per una durata pari a quella residua di durata del mandato del Presidente xxxxxxx, avverrà scegliendo fra i componenti del Comitato Esecutivo a cui apparteneva il Presidente ces- sato.
Ogni componente del Comitato Esecutivo ha diritto ad un voto.
Il Comitato Esecutivo è l’organo comune incaricato di dare esecuzione al contratto di consorzio ed ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi consortili.
In particolare, spetta al Comitato Esecutivo:
a) redigere annualmente il bilancio di previsione relativo all’esercizio suc- cessivo da sottoporre alla valutazione del Comitato di Indirizzo e all’ap- provazione dell’Assemblea dei Consorziati entro il 30 novembre di ogni anno;
b) redigere annualmente il bilancio di esercizio relativo all’esercizio prece- dente da sottoporre alla valutazione del Comitato di Indirizzo e all’appro- vazione dell’Assemblea dei Consorziati entro il 28 febbraio di ogni anno;
c) proporre all’Assemblea l’importo di eventuali contributi a copertura dei costi di gestione richiesti ai Consorziati;
d) deliberare in materia di convenzioni e contratti di ricerca con enti pubbli- ci e privati;
e) deliberare in materia di attivazione di nuovi progetti di innovazione com- missionati da terzi che ne coprano integralmente i costi;
f) deliberare in materia di emissione di procedure ad evidenza pubblica se- condo le modalità concordate con il M.I.S.E. e nel rispetto della normati- va vigente in materia;
g) redigere e proporre all’Assemblea dei Consorziati eventuali regolamenti per la gestione ed il funzionamento del Consorzio, con riferimento alle, e nei limiti delle, proprie competenze;
h) deliberare, in caso di recesso o esclusione di un Consorziato, l’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato receduto o escluso nei pro- getti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere.
i) nominare il Direttore Generale e determinarne il compenso;
l) nominare, fra i suoi componenti, un Vice Presidente, con funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo;
m)esercitare le funzioni ed i poteri allo stesso attribuiti, quale organo comu- ne dei Consorziati, dalla legge, dal D.M. 12 settembre 2017 n.214, e dal presente Statuto.
Il Comitato Esecutivo può delegare alcune proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando la durata, il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
Le riunioni del Comitato Esecutivo devono essere convocate dal Presidente del Comitato Esecutivo o, in caso di impossibilità, dal membro più anziano del Comitato Esecutivo, mediante posta elettronica certificata, o altro mez- zo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento, con un preavviso di al-
meno otto giorni o di tre giorni in caso di urgenza.
Le riunioni devono essere convocate quando ne è fatta richiesta da almeno due componenti.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, ove non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto. In caso di pa- xxxx di voti prevale la decisione a cui accede il voto del Presidente.
L'intervento alle riunioni del Comitato Esecutivo può avvenire anche me- diante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti pos- sano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ri- cevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
Non è ammessa la delega.
Sono valide le adunanze del Comitato Esecutivo, anche non convocate co- me sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista l’Organo di Controllo. In tale ipotesi ciascuno dei componenti in- tervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del gior- no sui quali si ritenesse non sufficientemente informato.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, come invitati permanenti, il Presidente del Comitato di Indirizzo, il Direttore Generale e l’Organo di Controllo.
Le decisioni de Comitato Esecutivo possono anche essere adottate median- te consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo Posta Elettronica Certificata o altro mezzo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento entro il termine indicato nella richiesta inviata dal Presidente. La procedura è valida a condizione che tutti i componenti del Comitato Esecutivo, nonché per conoscenza il Presidente del Comitato di Indirizzo, il Direttore Generale e l’Organo di Controllo, abbiano ricevuto la comunicazione.
Delle riunioni e delle decisioni del Comitato di Indirizzo deve essere redatto verbale a cura del Presidente e di un Segretario, nominato anche al di fuori dei suoi componenti; detto verbale dovrà essere redatto o riportato nel Li- bro delle Adunanze del Comitato Esecutivo.
ART.16 – RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO
La rappresentanza generale del Consorzio, attiva e passiva, sostanziale e processuale è attribuita al Presidente del Comitato Esecutivo, nonché ai componenti muniti di delega del Comitato Esecutivo stesso nei limiti dei po- xxxx ad essi delegati.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato Esecutivo, ed in assenza di diversa delibera di delega del Comitato Esecutivo, la rappre- sentanza spetta al Vice Presidente.
Possono essere nominati procuratori speciali, anche per categorie di atti.
ART. 17 - L’ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di controllo è composto di tre componenti nominati dall’Assem- blea dei Consorziati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L’Organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria del Consorzio, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio
preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Ha inoltre il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell’attività del Consorzio. L’Organo di Controllo esercita i- noltre compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità per le quali il Consorzio è stato costituito.
L’Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, può essere riconferma- to e partecipa alle riunioni dell’Assemblea, del Comitato di Indirizzo e del Comitato Esecutivo.
Si rinvia per la disciplina dell’Organo di Controllo alle norme sul Collegio Sin- dacale di S.p.a.
L'intervento alle riunioni dell’Organo di Controllo può avvenire anche me- diante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti pos- sano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ri- cevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Non è ammessa la delega.
Alle riunioni dell’Organo di Controllo può intervenire un rappresentante del M.I.S.E., per decisione del Ministero medesimo o su invito dell’Organo di Controllo, del Comitato Esecutivo o del Comitato di Indirizzo.
In ogni momento il M.I.S.E. può richiedere all’Organo di Controllo informa- zioni sullo svolgimento dell’attività del Consorzio ed in merito al rispetto delle finalità per le quali il Consorzio è stato costituito.
ART. 18 - IL DIRETTORE GENERALE
L’attuazione delle deliberazioni e delle direttive del Comitato Esecutivo, quando non rimesse alla competenza del componente o dei componenti del Comitato Esecutivo muniti di delega, nel rispetto degli indirizzi dal Comi- tato di Indirizzo, è affidata ad un Direttore Generale, che sovraintende l’or- ganizzazione del Consorzio e coordina la gestione amministrativa.
Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Esecutivo, che ne determina il compenso ed è selezionato tra figure con adeguata esperienza sia nel set- tore pubblico che nel settore privato e dotate di elevate competenze mana- geriali riconosciute nel settore dell’innovazione, della ricerca e del trasferi- mento tecnologico.
Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assem- blea, del Comitato di Indirizzo e del Comitato Esecutivo.
ART. 19 – REGOLAMENTI INTERNI
Per disciplinare specifici aspetti di funzionamento o di gestione, compresi i criteri di determinazione ed imputazione dei contribuiti consortili a copertu- ra dei costi di gestione, il Consorzio può dotarsi di regolamenti interni, pro- posti dal Comitato di Indirizzo o dal Comitato Esecutivo che devono essere approvati dall’Assemblea.
In particolare, si rinvia ad un regolamento per la disciplina specifica della ti- tolarità degli eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi ai risultati delle ricerche e alle invenzioni ottenuti nell’ambito delle attività condotte per il perseguimento delle finalità del Consorzio, ferme restando le disposizioni di legge.
Il Consorzio può, inoltre, dotarsi di regolamenti di dettaglio in materia di tu- tela della concorrenza e di modalità di gestione organizzativa dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
TITOLO IV – RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA ART. 20 – FONDO CONSORTILE E ALTRI CONFERIMENTI
Il fondo consortile è costituito dalle “quote di adesione” al Consorzio, in de- naro, e da eventuali ulteriori apporti, anche deliberati dall’Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo, ed è destinato a costituire la dotazione del Consorzio per l’assunzione delle obbligazioni verso terzi e per gli investi- menti destinati allo svolgimento delle attività.
Gli apporti diversi dalle “quote di adesione” potranno essere costituiti da denaro, beni o servizi. Il Comitato Esecutivo e l’organo di controllo verifiche- ranno entro due mesi la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro at- testata dal conferente.
Oltre che dalla quota di adesione, la partecipazione di Università ed Enti di ricerca pubblici è rappresentata esclusivamente da apporti di prestazioni di opera scientifica, in conformità alla normativa vigente.
ART. 21 – FINANZIAMENTI
Per il perseguimento dei propri obiettivi, il Consorzio potrà avvalersi:
a) dei fondi erogati dai Consorziati a titolo di cofinanziamento dei progetti di ricerca o di contributi annuali di gestione, se deliberati dall’Assem- blea, su proposta del Comitato Esecutivo;
b) dei fondi erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico o da altri Enti pubblici e privati;
c) dei proventi derivanti dall’attività svolta sulla base di commesse, contrat- ti di ricerca o convenzioni con imprese, enti o istituzioni pubbliche e pri- vate;
d) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritte.
ART. 22 – GESTIONE FINANZIARIA
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 novembre dell’anno precedente, l’Assemblea Ordinaria dei Con- sorziati approva il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, proposto dal Comitato Esecutivo e ne dà comunicazione agli Enti Consorziati.
Entro il 28 febbraio di ogni anno, l’Assemblea Ordinaria approva il bilancio di esercizio relativo all’anno precedente, proposto dal Comitato Esecutivo, corredato dalla relazione scientifica sulle attività svolte e dalla relazione dell’organo di controllo e ne dà comunicazione agli Enti Consorziati e al Mi- nistero dello Sviluppo Economico , fatto salvo l’obbligo di cui all’art. 2615 bis del Codice Civile.
Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, corredati dai documenti ri- chiesti dalla legge o dal presente statuto, devono restare depositati in copia presso la sede del Consorzio, durante i quindici giorni che precedono l’adu- nanza dell’Assemblea. I Consorziati possono prenderne visione.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività del Consorzio e non potranno in nessun caso essere ripartiti tra gli Enti Consor- ziati.
Università, Enti di ricerca pubblica e soggetti in controllo pubblico sono e- sentati dal ripianamento di eventuali perdite.
TITOLO V – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE ART. 23 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento del Consorzio può essere proposto da almeno due terzi dei Consorziati e deve essere approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Con- sorziati con una maggioranza di due terzi dei voti complessivamente attri- buiti ai Consorziati.
L’Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e designerà il liquidato- re.
Il bilancio finale di liquidazione, approvato con il voto unanime dell’Assem- blea, costituita con la presenza di tutti i Consorziati, non è soggetto a recla- mo e si intende approvato ai fini dell’art. 2493 del codice civile, anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.
ART. 24 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Consorziati e tra que- sti ed il Consorzio o i suoi organi, comprese quelle inerenti la validità, inter- pretazione, esecuzione e risoluzione, il Foro competente è quello di Bolo- gna.
ART. 25 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Firmato: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Firmato: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
DELLA COPIA INFORMATICA DELL'ORIGINALE ANALOGICO
(artt. 1 e 22 D.Lgs. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale, artt.68 ter e 73 l.not.)
Certifico io sottoscritto, Avv. Xxxxx Xxxxxxx, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, che la presente è copia informatica conforme al documento originale formato su supporto cartaceo (da me conservato), che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, composta di n. 26 pagine.
Forlì, nel mio studio in Via Mentana n.4, 30 marzo 2022. File firmato digitalmente dal Notaio Xxxxx XXXXXXX