REGOLAMENTI INTERNI Clausole campione

REGOLAMENTI INTERNI. Per disciplinare specifici aspetti di funzionamento o di gestione, compresi i criteri di determinazione ed imputazione dei contribuiti consortili a copertu- ra dei costi di gestione, il Consorzio può dotarsi di regolamenti interni, pro- posti dal Comitato di Indirizzo o dal Comitato Esecutivo che devono essere approvati dall’Assemblea. In particolare, si rinvia ad un regolamento per la disciplina specifica della ti- tolarità degli eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi ai risultati delle ricerche e alle invenzioni ottenuti nell’ambito delle attività condotte per il perseguimento delle finalità del Consorzio, ferme restando le disposizioni di legge. Il Consorzio può, inoltre, dotarsi di regolamenti di dettaglio in materia di tu- tela della concorrenza e di modalità di gestione organizzativa dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
REGOLAMENTI INTERNI. 1. L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati, per quanto non disciplinato nel presente Statuto, da appositi regolamenti interni di competenza del Consiglio.
REGOLAMENTI INTERNI. SEZIONE VIII - NORME AMMINISTRATIVO-CONTABILI
REGOLAMENTI INTERNI. Il regolam ento interno corrisponde, in linea di massima, al docum ento in cui l ’im prenditore si propone di stabilire nei suoi dettagli l’organizzazione del lavoro in una determ inata azienda, soprattutto per quanto si riferisce agli orari di lavoro ed ai rapporti disciplinari. D al punto di vista giuridico, questo regolam ento si risolve in una disciplina contrattuale, p red i­ sposta dal datore di lavoro, alla quale il lavoratore aderisce, quando entra a far parte del personale di una determ inata azienda: di conseguenza, le disposizioni contenute nel regola- \ mento interno vengono ad integrare quelle esplicitamente o ta ­ citamente contenute nel contratto individuale di lavoro. La suddetta finalità e la suddetta s tru ttu ra costituiscono la base sulla quale le singole legislazioni hanno espressam ente regolato la m ateria, talora con una disciplina molto detta­ gliata (legge spagnola, art. 66; legge turca, art. 29; legge po­ lacca, sez. VII, artt. 48-59; legge estone, parr. 41-48; codice sovietico, sez. VI, artt. 50-55) (1). Così varie leggi hanno dichiarata obbligatoria l’esistenza di un regolamento interno, soprattutto per le imprese i cui dipendenti superino un certo num ero (legge bulgara, art. 11; legge turca, art. 19; legge estone, par. 41; codice sovietico, art. 5 0 talora si è anche stabilito quale debba essere il con­ tenuto obbligatorio del regolam ento stesso (legge bulgara, art. 11; legge estone, par. 43).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).