RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI CORPI VEICOLI TERRESTRI
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI CORPI VEICOLI TERRESTRI
AMMINISTRATA A “LIBRO MATRICOLA”
CAPITOLATO SPECIALE
LOTTO 1
Mediass GPA S.p.A.
DEFINIZIONI GENERALI
Nel testo che segue si intendono per:
ASSICURAZIONE: | il contratto di assicurazione |
POLIZZA: | i documenti che provano l’assicurazione |
CONTRAENTE: | l’ASM Aquilana Società Multiservizi |
COMPAGNIA/SOCIETÀ: | l’Impresa di Assicurazione aggiudicataria |
PER LEGGE: | il D. Lgs. 209 del 07/09/2005 e la successiva normativa di attuazione |
PER REGOLAMENTO: | Il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni |
PER TARIFFA | La tariffa dell’Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto |
VEICOLO/MEZZO: | uno qualunque dei mezzi assicurati riportati nell’Allegato 1 |
PREMIO: | la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia |
RISCHIO: | la probabilità che si verifichi il sinistro |
SINISTRO: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
INDENNIZZO: | la somma dovuta dalla Compagnia al Contraente o ai Beneficiari in caso di sinistro |
RISARCIMENTO: | la somma dovuta a Terzi in caso di sinistro |
INCENDIO: | la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi ed autopropagarsi. |
ESPLOSIONE: | lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità |
SCOPPIO: | il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione |
FURTO: | l’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi la detiene |
RAPINA: | la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene |
VALORE COMMERCIALE: | il valore del mezzo corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d’epoca |
DANNO TOTALE: | la perdita totale del mezzo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro |
DANNO PARZIALE: | il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro |
SCOPERTO: | l’importo percentuale dell’indennizzo che rimane a carico dell’assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all’indennizzo |
COMUNICAZIONI: | per comunicazione alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione |
PREMESSA - MASSIMALI
Premesso che:
1. Nell’Allegato 1 è indicato l’intero parco veicoli a motore dell’ASM Aquilana Società Multiservizi |
2. che lo stesso configura la situazione attuale, la quale potrà subire delle variazioni in corso d’anno, a seconda della movimentazione del parco automezzi del Contraente |
3. i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per: |
- marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio |
- potenza fiscale e kw |
- peso complessivo a pieno carico |
- cilindrata |
- classe di bonus/malus per le Autovetture |
4. le garanzie Incendio e Furto si intendono operative solo quando è espressamente indicato, nell’apposita colonna, il valore commerciale di ciascun veicolo. |
si assicura in base alle Condizioni che seguono l’intero parco veicoli a motore con un massimale complessivo per sinistro di € 6.500.000,00:
a) PER DANNI ALLA PERSONA € 5.500.000,00 PER SINISTRO INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE VITTIME;
b) PER DANNI ALLE COSE € 1.000.000,00 PER SINISTRO, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE VITTIME.
SEZIONE 2 - CONDIZIONI NEGOZIALI NORME CONTRATTUALI COMUNI
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.
ART.2 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia della stipulazione delle altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente polizza.
ART. 3 - DECORRENZA/DURATA DEL CONTRATTO (“NON MODIFICABILE”)
Il presente contratto avrà la durata di anni uno con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2010 e scadenza al 31.12.2011. Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.
Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti. Altresì l’ASM Aquilana Società Multiservizi si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 10 giorni, la facoltà di prorogare il contratto, ferme tutte le condizioni, di ulteriori 120 giorni, al fine di poter procedere all’espletamento di una nuova gara.
Nel caso in cui il Contraente dovesse optare per la succitata proroga di 120 giorni, lo stesso dovrà corrispondere alla Compagnia un supplemento di premio, calcolato applicando il medesimo tasso di premio adottato in polizza, a pro - rata giornaliero, dal giorno di effetto della proroga, alla scadenza prevista.
ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO (“NON MODIFICABILE”)
Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio
verrà versata, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 del c.c., entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:
a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la polizza ha effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza del contratto indicata all’Art.3 che precede;
b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la polizza avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Per la seconda rata, l’importo è determinato in base al consuntivo dell’anno precedente. Per le rate successive alla prima, compreso l’eventuale periodo di proroga di 120 gg., è definito un periodo di mora di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.
ART. 5 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA (“NON MODIFICABILE”)
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. I nuovi mezzi acquistati dall’ASM Aquilana Società Multiservizi nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. Per i mezzi soggetti alla forma “Bonus – Malus” le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Compagnia del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio, attiva o passiva, relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, dovrà essere versata per ogni annualità assicurativa entro 90 gg. dalla data di emissione dell’appendice di regolazione da parte della Compagnia.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta la Compagnia deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 gg., trascorso il quale la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente diritto di rivalsa totale o parziale per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell’assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.
ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell’Ungheria. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La Garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi , la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli artt. 1 delle CONDIZIONI NORMATIVE e ART. 2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione
ART. 7 - FORO COMPETENTE
Foro competente per l’esecuzione del presente contratto deve intendersi il Tribunale dove ha sede il Contraente.
ART. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 10 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO (“NON MODIFICABILE”)
Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all’esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre,
con cognizione, le basi d’asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
ART. 11 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
ART. 12 – TARIFFE
L’Impresa, per tutta la durata del presente contratto, si impegna ad applicare le tariffe offerte in sede di gara, limitandosi pertanto a modificare il premio a ciascuna scadenza annuale di polizza in funzione del miglioramento/peggioramento delle classi di merito.
ART. 13 - GESTIONE DEL CONTRATTO (“NON MODIFICABILE”)
L’ASM Aquilana Società Multiservizi dichiara di essere assistita dalla Società MEDIASS GPA
S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - XXXXXXX, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.
Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società MEDIASS GPA S.p.A. e in particolare:
a) La Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla MEDIASS GPA S.p.A. affinché‚ questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
b) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della MEDIASS GPA S.p.A., le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla MEDIASS GPA S.p.A., in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla MEDIASS GPA S.p.A. e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa.
c) La Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di
variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla MEDIASS GPA S.p.A. il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi.
d) La polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla MEDIASS GPA S.p.A., dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.
e) Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla MEDIASS GPA S.p.A. e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La MEDIASS GPA
S.p.A. si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi.
f) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la MEDIASS GPA S.p.A. comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell’appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all’art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la MEDIASS GPA S.p.A., fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate. In caso di assenza di comunicazioni di incasso dei premi da parte della MEDIASS GPA S.p.A., e del successivo pagamento degli stessi nei termini previsti dal presente contratto, la garanzia si intenderà operante a tutti gli effetti di polizza.
g) Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la MEDIASS GPA S.p.A. gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.
h) La MEDIASS GPA S.p.A. provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS GPA S.p.A. il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
i) La Compagnia/Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con la MEDIASS GPA S.p.A.. La Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS GPA S.p.A. qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Alla MEDIASS GPA S.p.A. verranno retrocesse provvigioni non inferiori al 5 %, calcolate sui premi imponibili.
SEZIONE N. 1: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
CONDIZIONI DI GARANZIA
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La Compagnia inoltre assicura i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati nelle Condizioni AGGIUNTIVE della presente sezione. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni AGGIUNTIVE della presente sezione. Si intende compreso in garanzia, relativamente ai rimorchi e carrelli, il rischio della sosta.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari finali previste nel regolamento particolare di gara.
ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida, a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se a fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizione dell’art. 98 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Art.186, 187 del D.LGS.30/4/92 n. 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 18 della legge, l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 3 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora il Contraente intenda sospendere, relativamente ad uno o più veicoli assicurati, la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il relativo certificato di assicurazione contrassegno e la Carta Verde.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e della carta verde e all’atto della sospensione, la Società rilascerà un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo art. 4.
L’eventuale riattivazione delle garanzie può avvenire sia sullo stesso veicolo che su un veicolo diverso, purché intestato al P.R.A. allo stesso Contraente.
La data di decorrenza della riattivazione sarà quella indicata sul nuovo contrassegno.
Nel corso dell’annualità sono ammesse più sospensioni e riattivazioni relative allo stesso veicolo.
Alla scadenza dell’annualità, in sede di regolazione premio, quest’ultimo sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.
Per i veicoli per i quali è prevista ad ogni scadenza annuale, variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi). Decorsi diciotto mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resterà acquisito dalla Società.
Ai fini dell’applicazione della regola evolutiva perciò saranno adottati i seguenti criteri di comportamento:
veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di inizio dell’annualità assicurativa, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di due mesi consecutivi: trovano applicazione le regole evolutive e viene rilasciata l’attestazione dello stato di rischio;
veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di inizio dell’annualità assicurativa, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno due mesi consecutivi: non trovano applicazione le regole evolutive e non viene rilasciata l’attestazione dello stato di rischio;
veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell’annualità assicurativa: non trovano applicazione le regole evolutive e non viene rilasciata l’attestazione dello stato di rischio
Non è consentita la sospensione:
- per i ciclomotori, motocicli e motocarrozzette;
- per i contratti di durata inferiore all’anno;
- contratti ceduti.
ART. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione e il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. I danni causati dalla circolazione del vicolo dal quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime di strada ai sensi dell’art. 283 del D. Lgs. 209/2005.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
ART. 5 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo attestazione del
P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. L’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. Per i contratti di durata inferiore all’anno, l’Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all’Impresa della cessazione di rischio.
ART. 6 – SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.
Relativamente alla garanzia RCA, qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l’Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge.
ART. 7 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia deve rilasciare al Contraente una attestazione per ciascun veicolo assicurato che contenga:
- la denominazione della Compagnia;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo assicurato o quando questa sia prescritta;
- la forma di tariffa utilizzata per ciascun veicolo;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata;
- nel caso dei veicoli per i quali sia prevista ad ogni scadenza annuale variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicurato;
- la firma dell’assicuratore.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l’attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
L’impresa non rilascia l’attestazione del caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che avviano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.
ART. 8 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’ISVAP, deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso e deve essere presentata alla Compagnia ai sensi dell’art. 143 del D.L. n.209 del 07/09/2005.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio della documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
ART. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
ART. 10 – TARIFFE APPLICATE
BONUS / MALUS – La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus / Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1^ alla 18^ classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell’allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dello 08/05/1993 e in base alla circolare ISVAP n. 555/D del 17/05/2005.
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: il periodo inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi, hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ – Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose – esclusi i carrelli ed i ciclomotori – per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano
pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell’allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 ala Gazzetta Ufficiale n. 106 del 08.05.1993 e in base alla circolare ISVAP n. 555/D del 17/05/2005.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE
CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA PRESENTE SEZIONE)
ART. 11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Compagnia, in deroga a quanto previsto dall’art. 2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, RINUNCIA AD AVVALERSI DELL’AZIONE DI RIVALSA in tutti i casi in cui le compete AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI IPOTESI:
1) qualora il sinistro si verifichi durante l’operatività della sospensione o del ritiro della patente, fatta eccezione per i casi in cui:
- il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro, da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l’esame teorico che quello pratico (quando previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida,
- il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro, da persona con patente scaduta salvo che non venga rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 (dodici) mesi dalla data dell’esame o della richiesta di rinnovo, fermo il diritto da parte dell’Impresa di esercitare comunque la rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.
2) Nel caso in cui, la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle vigenti disposizioni di legge.
3) Qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardato pagamento del premio.
ART. 12 - CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose)
La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
ART. 13 - TRASPORTATI NELLA CABINA A FIANCO DEL CONDUCENTE SU AUTOCARRI O MOTOCARRI O SU ALTRI VEICOLI NON DESTINATI COMUNQUE AL TRASPORTO DI PERSONE
La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso.
L’assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.
ART. 14 - RICORSO TERZI
La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del veicolo assicurato. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 (cinquecentomila//) dei danni materiali e diretti cagionati dal sinistro a persone, animali e cose di terzi. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Sono comunque esclusi:
a) i danni da inquinamento e contaminazione;
b) i danni contemplati dall’assicurazione obbligatoria.
ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.
ART. 16 – VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO CON PERCORSO LIMITATO
Per i veicoli adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano occasionali trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione.
ART. 17 – VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
ART. 18 – IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA
L’Impresa rimborsa all’Assicurato, purchè documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
ART. 19 – PERDITE DELLE CHIAVI
L’impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.
ART. 20 – SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – SPESE DI ASSICURAZIONE RCA – TASSA DI PROPRIETA’
La garanzia opera in tutti i casi in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
L’Impresa rimborsa all’Assicurato:
- l’importo massimo di € 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo;
- l’importo pari a 1/360 del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purchè prestata dall’Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell’autorità circa l’eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia RCA;
- l’importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e la scadenza di validità in atto.
La garanzia non opera qualora l’Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
ART. 21 – RIPRISTINO AIRBAG
Limitatamente alle autovetture, l’Impresa rimborsa all’Assicurato, purchè documentate, le spese sostenute a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520,00.
ART. 22 – TRAINO – RECUPERO VEICOLO
Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:
- dover essere sollevato e trasportato
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale
la Società rimborserà, purchè documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell’assicurato o sua autocarrozzeria di fiducia e/o le spese di recupero del veicolo, nel limte dell’importo di € 1.000,00 per singolo evento.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.
ART. 23 – CADUTA DI AEROMOBILI O DI ALTRI CORPI VOLATILI
La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.
ART. 24 – GARANZIA BAGAGLI
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti e alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.
La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro / preziosi / titoli.
La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo.
SEZIONE N.2 CORPI VEICOLI TERRESTRI GARANZIE INCENDIO - FURTO - RAPINA CONDIZIONI DI GARANZIA
ART 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dai mezzi (completi di eventuali accessori ed apparecchiature stabilmente fissati sui mezzi stessi) iscritti nel libro matricola, a seguito di:
• incendio con sviluppo di fiamma;
• esplosione del carburante contenuto nel serbatoio;
• scoppio del serbatoio;
• azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
• furto totale o parziale, consumato o tentato e rapina, compresi i danni prodotti al mezzo, nell’esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina del mezzo stesso
Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione urto o ribaltamento.
ART 2 - DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Si intendono compresi in garanzia gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente istallati sul mezzo assicurato, sempreché il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.
ART 3 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
b) causati da eruzioni vulcaniche terremoti trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti.
c) verificatisi in occasione di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;
d) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia dei mezzi assicurati.
ART 4 - MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO
I sinistri devono essere denunciati alla Compagnia entro 10 giorni da quando l’assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione del tipo e dell’entità approssimativa del danno.
ART 5 - RIPARAZIONI
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, il Contraente non deve provvedere a riparazione nei 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso della Compagnia.
Trascorso il termine di 3 (tre) giorni, il contraente ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del sinistro.
ART 6 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI DANNI AL MEZZO
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il mezzo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.
L’imposta sul Valore Aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l’Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscale vigenti.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all’autoveicolo in occasione della riparazioni.
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del mezzo al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno in proporzione della parte suddetta.
ART 7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL MEZZO
La liquidazione del danno al mezzo ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero , quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente.
I periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione
risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Broker cui è assegnata la polizza.
I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
ART 8 - ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE
In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza, escluso l'eventuale rateo iniziale, l’Impresa adeguerà le somme assicurate:
- per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.
Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.
L’adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.
La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(sempre operanti, ad estensione, deroga o parziale deroga di quanto previsto nelle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione)
ART 9 – DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO
La Compagnia indennizza i danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio ed i danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatisi, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per evento.
ART 10 - DANNI DA EVENTI SOCIO POLITICI E NATURALI
A parziale deroga dell’art. 3 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi quelli da incendio, verificatisi in conseguenza di trombe, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, terremoti, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.
La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 per ciascun sinistro.
ART 11 – ROTTURA CRISTALLI
Sono comprese in garanzia, le spese per la sostituzione dei Cristalli a seguito di Rottura, da qualunque evento causata, con il massimo risarcimento per sinistro pari a Euro 350,00.
ART 12 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
ALLEGATO 1
Nr. | Tipologia | VEICOLO | Targa | Peso | |
(Marca – Modello) | Complessivo a | Valore incendio e | |||
pieno carico (quintali) | furto da assicurare | ||||
oppure | |||||
CV Fiscali | |||||
Oppure | |||||
N. posti | |||||
1 | Pala meccanica | 941B | 3.483,00 | ||
2 | Autocarro | Nissan F 24.35 | DK800YP | X.xx 35 | 25.353,00 |
3 | Autocarro | Nissan F 24.35 | DK801YP | X.xx 35 | 25.353,00 |
4 | Autocarro | Fiat Doblò | CL266YE | X.xx 20 | 3.215,00 |
5 | Autocarro trasp. cose | Fiat Doblò | DB467KW | Qli 32,00 | 7.938,00 |
6 | Autocarro trasp. cose | Iveco 50C13 | CB498LL | X.xx 52,00 | 17.739,00 |
7 | Autocarro trasp. cose | Iveco 150E27 | CH718HF | X.xx 32,50 | 14.580,00 |
8 | Autocarro trasp. cose | Iveco ML 75 E 14 | BW980HH | X.xx 74,90 | 18.873,00 |
9 | Autocarro trasp. cose | Iveco 440 E 42 | CN317AK | X.xx 440 | 47.790,00 |
10 | Autocarro trasp. cose | Piaggio S 85 | AL432FB | X.xx 15 | ---------- |
11 | Autocarro trasp. cose | Piaggio S 85 | AL433FB | X.xx 21 | ---------- |
12 | Autocarro trasp. cose | Fiat Panda | DG677BJ | X.xx 23,65 | 8.262,00 |
13 | Autocarro trasp. cose | Fiat Panda | DG678BJ | X.xx 23,65 | 8.221,00 |
14 | Autocarro trasp. cose | Fiat Panda | DJ021FH | X.xx 23,65 | 8.262,00 |
15 | Autocarro trasp. cose | Fiat Panda | DB458KW | X.xx 23,65 | 5.589,00 |
16 | Autoveicolo trasp. specifico | Nissan F 24.35 | DK785YP | Cil. 2488 kw 96 x.xx 70 | 25.353,00 |
17 | Autoveicolo trasp. specifico | Nissan F 24.35 | DK786YP | Cil. 2488 kw 96 x.xx 70 | 25.353,00 |
18 | Autoveicolo uso specifico | Iveco Magirus 260E31 | CF482MT | Cil. 7790 kw 228 x.xx 260,00 | 37.503,00 |
19 | Autoveicolo uso specifico | Ravo 5002 | CZ598XZ | Cil. 3922 kw 101 x.xx 111,50 | 19.116,00 |
20 | Autoveicolo uso specifico | Iveco Xxxxxxx | XX000XX | Cil. 7790 kw 218 X.xx 340 | 82.620,00 |
21 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 65 LP | DG037DL | Cil. 1296 kw 48 X.xx 21,50 | 10.206,00 |
22 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | DG036DL | Cil. 1296 kw 48 X.xx 21,50 | 10.206,00 |
23 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | DG038DL | Cil. 1296 kw 48 X.xx 21,50 | 10.206,00 |
24 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | DG039DL | Cil. 1296 kw 48 X.xx 21,50 | 10.206,00 |
25 | Autoveicolo uso specifico | Iveco Fiat 145 | AQ 288958 | Cil. 5861 kw 130 X.xx 145 | 5.913,00 |
26 | Autoveicolo uso specifico | Effedi TS 35 | BL373FX | Cil. 1500 kw 48 X.xx 50 | 5.427,00 |
27 | Autoveicolo uso specifico | Iveco Fiat 175 | CN860AK | Cil. 9498 kw 177 X.xx 180 | ---------- |
28 | Autoveicolo uso specifico | Fiat 175 | AQ 288858 | Cil. 9498 kw 177 X.xx 180 | ---------- |
29 | Autoveicolo uso specifico | Iveco 100 E 18 | AD700DN | Cil. 5861 kw 130 X.xx 100 | ---------- |
30 | Autoveicolo uso specifico | Iveco 100 E 18 | BJ862AN | Cil. 5861 kw 130 X.xx 100 | ---------- |
31 | Autoveicolo uso specifico | Volvo Truck | AV546FM | Cil. 9603 kw 210 X.xx 260 | 13.446,00 |
32 | Autoveicolo uso specifico | Iveco Magirus | BJ888AP | Cil. 7790 kw 228 X.xx 260 | 32.400,00 |
33 | Autoveicolo uso specifico | Iveco Magirus | BJ889AP | Cil. 7790 kw 228 X.xx 260 | 47.790,00 |
34 | Autoveicolo uso specifico | Iveco Magirus | BG307HT | Cil. 7790 kw 228 X.xx 260 | 31.590,00 |
35 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | AV450FN | Cil. 993 kw 35 X.xx 21 | ---------- |
36 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | AV451FN | Cil. 993 kw 35 X.xx 21 | ---------- |
37 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | AV454FN | Cil. 993 kw 35 X.xx 21,50 | ---------- |
38 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | BG501SA | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 2.268,00 |
39 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | BG499SA | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 2.268,00 |
40 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | BG498SA | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 2.268,00 |
41 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | BG497SA | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 2.268,00 |
42 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | BG502SA | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 2.268,00 |
43 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | BG500SA | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 2.268,00 |
44 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | BG182RY | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 2.835,00 |
45 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | BG184RY | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 2.835,00 |
46 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | BG185RY | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 2.835,00 |
47 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | BG186RY | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 2.835,00 |
48 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | CK451VL | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 6.966,00 |
49 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | CK452VL | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 6.966,00 |
50 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | CK453VL | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 6.966,00 |
51 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | CK454VL | Cil. 1296 kw 48 X.xx 15,50 | 6.966,00 |
52 | Autoveicolo uso specifico | Piaggio S 85 | DP805EG | Cil. 1296 kw 48 x.xx 15,50 | 2.268,00 |
53 | Autoveicolo uso specifico | Midi Isuzu | DV184FW | 47.142,00 | |
54 | Autoveicolo uso specifico | Midi Isuzu | DV185FW | 47.142,00 | |
55 | Autoveicolo uso specifico | Isuzu | DV193FW | 47.142,00 | |
56 | Autoveicolo uso specifico | Isuzu | DV194FW | 47.142,00 | |
57 | Autovettura | Fiat Punto | CZ866YD | Cil 1248 kw 51 | 5.832,00 |
58 | Autovettura | Fiat Bravo | DG610BJ | Cil 1910 kw 88 | 13.770,00 |
59 | Autovettura | Fiat Punto | DJ159FH | Cil 1248 kw 51 | 8.262,00 |
60 | Autovettura | Fiat Punto | CL163YE | Cil 1910 kw 63 | 2.592,00 |
61 | Autovettura | Fiat Doblò | CL265YE | Cil 1910 kw 77 | 3.215,00 |
62 | Macch. Operatrice | CNH D5C7AB | AD V441 | X.xx 60,00 | 27.783,00 |
63 | Macch. Operatrice | Xxxxxxx 1004 | AAV 465 | 5.535,00 | |
64 | Macch. Operatrice | Xxxxxxx | ACJ 951 | X.xx 42,50 | 42.525,00 |
65 | Macch. Operatrice | Xxxxxxx | ACJ 950 | X.xx 42,50 | 42.525,00 |
66 | Macch. Operatrice | Ravo 530 | ACJ 946 | X.xx 114,00 | 47.952,00 |
67 | Macch. Operatrice | Ravo 530 | ACJ 945 | X.xx 114,00 | 47.952,00 |
68 | Macch. Operatrice | Xxxxxx Xxxxx | AAZ 057 | 24.057,00 | |
69 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | AQ 004623 | X.xx 14,60 | ---------- |
70 | Semirimorchio | Piacenza rimorchi | AB 61509 | X.xx 368,00 | 38.880,00 |
71 | Semirimorchio | Piacenza rimorchi | AA 96013 | X.xx 368,00 | 27.540,00 |
72 | Trattore Stradale | Iveco Magirus | BW521ZL | X.xx 440,00 | 27.335,00 |
73 | Trattore Stradale | Iveco Magirus | CL922EP | X.xx 440,00 | 23.895,00 |
La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno
................................... a ...................................
Formano parte integrante della polizza n. fogli dattiloscritti.
LA COMPAGNIA | IL CONTRAENTE |
……………………………………………………. | ………………………………................................ |
Il pagamento dell’importo, dovuto alla firma della presente polizza, di Euro
............................................ (…………………………………………..) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi ...................................... alle ore ...................................... in
.......................................
IL BROKER / ESATTORE .......................................................