SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
AFFIDAMENTO GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI “ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ”
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto del presente affidamento è la gestione del servizio presumibilmente dal 01/04/2022 al 30/06/2023 e comunque con inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e tassativamente non oltre il 30/06/2023, per la realizzazione del progetto “Assistenza educativa a favore delle persone con disabilità”, per soggetti con disabilità, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, e in carico al Servizio Sociale Professionale degli Enti Locali e/o dei Servizi Sanitari Territoriali, con l’obiettivo di offrire alle persone con disabilità adulte e/o in uscita dal percorso scolastico, contesti di socializzazione e di sviluppo delle capacità personali, di occupazione del tempo libero, di osservazione, orientamento e implementazione delle competenze e abilità occupazionali e lavorative.
Luogo di esecuzione
L'attività di “assistenza educativa a favore di persone con disabilità”, sulla base del progetto educativo individualizzato concordato con l'Assistente sociale di riferimento, può essere svolta a domicilio dell'utente, nei luoghi di vita e di relazione, presso strutture e servizi aventi funzioni educative, ricreative e di integrazione sociale e lavorativa, laboratori, presso luoghi di incontro formali e informali, senza oneri aggiuntivi per l’Ente affidante.
Art. 2 - PRESTAZIONI
Per quanto attiene al Servizio di “assistenza educativa a favore di persone con disabilità”, l’affidatario dovrà garantire in particolare le seguenti attività:
• formazione, osservazione e orientamento al lavoro, anche attraverso l’organizzazione di laboratori protetti;
• attività ricreative;
• attività di socializzazione.
Il Servizio di “assistenza educativa a favore di persone con disabilità” è previsto per almeno 40 settimane all’anno e prevede l’organizzazione di attività formative, di osservazione e orientamento lavorativo, anche attraverso l’organizzazione di laboratori protetti, oltre che attività ricreative e di inserimento sociale.
Il progetto per ogni utente, e le modalità di frequenza presso le sedi di svolgimento delle attività, è concordata tra il Responsabile dell’aggiudicatario, i Servizi territoriali, l’Ufficio di Coordinamento dell’ATS 12 e il beneficiario del progetto.
Le richieste di attivazione dei progetti che provengono dagli Enti Locali e/o dai Servizi Specialistici Territoriali saranno gestite secondo i seguenti criteri di priorità:
• ordine cronologico di richiesta presentata all’ATS 12;
• valutazione dei servizi di riferimento, anche in relazione a particolari condizioni di urgenza;
• disponibilità di risorse economiche nell’ambito dell’importo previsto dalla gara.
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
L'appalto decorre presumibilmente dal 01/04/2022 al 30/06/2023 e comunque con inizio dalla data del
verbale di consegna del servizio e non oltre il 30/06/2023.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico-finanziari di bilancio, di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di mesi 2 (due). In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all’art. 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l’intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.
Alla scadenza dell’affidamento del servizio, l’Ente affidante ha la facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
Nel caso in cui vengano conferiti altri fondi per le stesse finalità del presente appalto, l’Ente affidante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto fino ad un massimo di ulteriori 15 (quindici) mesi senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per l’Ente affidante medesimo.
ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo a base di gara corrisponde all’importo complessivo per l'affidamento del servizio per il periodo contrattuale (imponibile euro 98.736,00 oltre IVA) per la realizzazione delle attività meglio specificate all’art. 2.
Il prezzo posto a base di gara include tutte le spese di gestione, organizzazione ed in generale tutte le spese necessarie per lo svolgimento del servizio per almeno n. 4114 ore complessive di attività. Le attività e il numero delle ore ad esse destinate sono periodicamente concordate con l’Ambito Territoriale Sociale n.12, con possibilità di eventuale adeguamento sulla base del numero dei beneficiari ammessi, della rilevazione dei loro bisogni e dell'evoluzione dei progetti individuali, nell’ambito del monte ore complessivo generale e della disponibilità finanziaria.
L'importo a base di gara comprende ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione del servizio a regola d'arte quale, a titolo esemplificativo, spese di organizzazione e di coordinamento e spese generali di gestione delle sedi rese disponibili dall'aggiudicatario.
L'importo a base di gara comprende altresì gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a quelli propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedono la redazione di XXXXX e il conseguente calcolo degli specifici costi relativi.
Il costo della manodopera relativo al presente servizio è stimato in € 86.449,62.
L’importo complessivo presunto di cui al presente articolo, decurtato del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, costituirà l’importo contrattuale.
Art. 5 – FUNZIONAMENTO
Il funzionamento delle attività da svolgersi nell'ambito del progetto “assistenza educativa a favore di persone con disabilità”, è regolato in base alle richieste provenienti dai servizi sociali dei Comuni, dovranno essere garantite almeno n. 4114 ore complessive di attività.
Il monte ore attribuito a ciascun utente, il calendario delle attività e le modalità di realizzazione sono definite dai Servizi Sociali di riferimento, di concerto con gli operatori incaricati dall’Ente Gestore, dal beneficiario dalla famiglia e da eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto.
Le richieste di attivazione dei progetti, che provengono dai Comuni/Servizi specialistici, saranno gestite con i seguenti criteri di priorità:
- ordine cronologico di richiesta presentata all'Ambito Territoriale Sociale n.12;
- valutazione dei servizi di riferimento;
- disponibilità di risorse economiche nell’ambito dell’importo previsto dalla gara.
Art. 6 – PERSONALE
Per la realizzazione delle attività l’aggiudicatario si avvale di personale esperto nel settore delle attività educative a favore delle persone con disabilità, ed in particolare si prevede:
- un Responsabile del progetto, a cui verrà affidata la direzione tecnica, in possesso della Laurea in Psicologia o Servizio Sociale e pluriennale esperienza nei servizi per i minori. Compito del Responsabile del progetto è il Coordinamento del servizio e la gestione dei soggetti inseriti, secondo le indicazioni previste nel progetto stilato dai Servizi Sociali Professionali Comunali e Sanitari competenti;
- educatori, in possesso di specifica Xxxxxx, con il compito di realizzare le attività.
Il personale educativo e il responsabile del progetto che si occupano delle attività di tutoraggio, le cui ore sono rendicontate dall’ATS 12 nell’ambito del progetto POR Marche FSE 2014-2020 – Asse II Priorità di investimento 9.4 – Risultato atteso 9.3 – Tipologia di azione 9.4.B - Priorità di investimento 9.1- Risultato atteso 9.2 Tipologia di azione 9.1.C e 9.1.N, deve tassativamente avere il seguenti requisiti previsti dall’allegato F1 del bando:
• uno dei titoli di cui alla seguente normativa:
- Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017:” Istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art 1, commi 180 e 181, lettera e), della L n. 107 /2015”- art. 14, commi 3, 4, 5;
- LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” – Art. 1, commi da 594 a 600;
• Esperienza lavorativa nel settore delle politiche sociali da almeno 2 anni.
Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Ufficio di Coordinamento dell’ATS
12 un elenco nominativo degli addetti che l’appaltatore stesso impiegherà nei servizi oggetto dell’appalto, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, dei titoli di formazione e servizio, posizione assicurativa, livello di inquadramento, anzianità di servizio riconosciuta. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, anche nel caso di temporanee sostituzioni.
L’aggiudicatario prima dell’inizio del servizio dovrà trasmettere all’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 l’elenco delle unità lavorative fisse e di quelle previste per le sostituzioni in caso di assenza del personale per qualsiasi causa; la Ditta è tenuta altresì a indicare e documentare i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio del proprio personale fisso o dedicato alle sostituzioni.
La Ditta si impegna a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di base del personale utilizzato e a comunicare qualsiasi variazione al Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
Per ogni nuova unità fissa o di sostituzione, non compresa negli elenchi già forniti al Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, la Ditta provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di base e professionali previsti dal presente capitolato.
Tutto il personale deve mantenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti e dei loro familiari.
L’aggiudicatario si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale assumendosi in proprio le responsabilità attinenti la mancata parziale o inadeguata erogazione del servizio agli utenti.
L’aggiudicatario assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme
vigenti. In applicazione del Regolamento UE n.679/2016 il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare, dandone comunicazione all’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, un responsabile del trattamento dati. Qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, il Comune considererà come responsabile del trattamento dati il legale rappresentante della Ditta.
L’aggiudicatario deve garantire l’applicazione di tutte le norme di sicurezza, in conformità alla vigente normativa in materia.
Il personale deve partecipare a riunioni di servizio ogni qualvolta vengano indette senza oneri aggiuntivi per l’Ambito Territoriale Sociale n.12.
Dotazioni
L’aggiudicatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale di tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.
L’aggiudicatario deve provvedere a proprie spese anche a dotare il personale dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari nel periodo di emergenza sanitaria.
Diritto di sciopero
Nulla è dovuto all’aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei dipendenti.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12.6.90 n. 146 e succ. mod. e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.
Formazione e aggiornamento del personale
Il personale della Ditta impiegato per l’esecuzione dell’appalto deve svolgere annualmente aggiornamento e formazione, senza alcun onere per l’Amministrazione, partecipando a corsi organizzati dalla Ditta medesima o da altri soggetti su argomenti e tematiche attinenti lo svolgimento del servizio, oltre a quelle previste dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Volontariato
La Ditta promuove la collaborazione e la presenza del volontariato, compreso il Servizio Civile, nell'ambito dei servizi di cui al presente appalto, attraverso appositi accordi con le associazioni o gruppi di volontariato e previa verifica della copertura assicurativa da parte degli stessi, compatibilmente con l'organizzazione, le attività ed il buon funzionamento delle attività. La Ditta provvede a concordare l'apporto del volontariato con il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale
n. 12 indicando i tempi della collaborazione e le attività svolte dai volontari.
Gli operatori volontari non possono in alcun modo sostituire l'organico del personale previsto dal presente articolo né garantire le prestazioni di cui all'art. 2 poste a carico dell'aggiudicatario.
ART. 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
La gestione degli interventi e delle attività vengono effettuate dalla Ditta in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio.
La Ditta è tenuta ad indicare il nominativo di un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione del servizio e nel contempo rappresenta l'interlocutore nei rapporti con il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
Obblighi della ditta nei confronti del personale
L’inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente capitolato e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla legge. In caso di inosservanza di quanto sopra, la Ditta solleva sin da ora l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale.
Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta utilizzato nelle attività del presente servizio e il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.
La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi a esso connessi.
La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest’ultimo è alle esclusive dipendenze della Ditta e le sue prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio della ditta.
In particolare la Ditta si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dell’attività e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; se gli affidatari del servizio hanno forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’affidatario del servizio anche se non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
La ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato.
L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Con riferimento agli obblighi dell’appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applicano al presente appalto gli artt. 4 – 6 del D.P.R. n. 207/2010.
La Ditta aggiudicataria, se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell’art. 37 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
Art. 8 – GESTIONE E FORNITURE A CARICO DELLA DITTA
La ditta aggiudicataria, mediante propria organizzazione, deve provvedere a:
a) gestire i servizi secondo criteri di efficacia e di efficienza valutando la rispondenza dei servizi e delle attività ai bisogni degli utenti destinatari;
b) realizzare il progetto di gestione offerto in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, seguendo le indicazioni del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, mettendo in atto i correttivi e gli adeguamenti operativi richiesti;
c) garantire il collegamento dei servizi e delle attività oggetto del presente capitolato con l a r e t e d e i se r viz i sociali e sanitari;
d) garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto Individualizzato definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il Servizio Sociale Professionale affidatario del minore;
e) assicurare la realizzazione delle attività educative secondo quanto previsto dai singoli progetti personalizzati;
f) seguire l’evoluzione della domanda di servizio, adeguandovi l’organizzazione e l’impegno operativo e del personale;
g) garantire il lavoro di équipe per organizzare e verificare le attività;
h) redigere a fine progetto una relazione riepilogativa riguardante gli utenti e le attività svolte, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo;
i) provvedere alla rendicontazione mensile dell’orario lavorativo di tutte le figure professionali coinvolte (Coordinatore ed educatori), che dovrà essere allegata alla fattura mensile da far pervenire entro il giorno 3 del mese successivo a quello di riferimento;
l) verificare ed accertare il possesso dei requisiti di base e professionali del personale fisso e sostituto da impiegare;
m) redigere un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
n) garantire il rispetto della normativa sulla privacy nei confronti degli utenti e delle loro famiglie;
o) verificare il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, obbligandosi a far svolgere l’attività di tirocinio nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, adottando le cautele, le prescrizioni, le misure ed i dispositivi di protezione che l’espletamento delle attività fatte svolgere al tirocinante richiede per ogni tipo di rischio ad esse sotteso (laddove espressamente previsto dal Decreto, tali misure, cautele, prescrizioni dovranno essere preventive rispetto all’instaurazione del rapporto di tirocinio);
p) essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi.
ART. 9 - COMPITI DEI COMUNI DELL’ATS 12
Spetta agli assistenti sociali e ai referenti dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12:
- individuare le situazioni per le quali richiedere l’attivazione del servizio;
- presentare agli operatori la situazione, definire gli obiettivi e le modalità operative;
- monitorare l’andamento delle attività.
ART. 10 - COMPITI DEL COMUNE DI FALCONARA CAPOFILA DELL’ATS 12
Spetta al Comune di Falconara X.xx, capofila dell’ATS 12, le seguenti attività:
- monitorare l’andamento del servizio con proprio personale;
- il controllo del rispetto delle norme contrattuali;
- l'adozione degli atti necessari per l'accesso allo specifico finanziamento regionale.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria
Provinciale, a titolo di pegno a favore del Comune, il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
b) contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale:
Conto di Tesoreria presso BPER BANCA - IBAN : IT 52 E 05387 37350 000042886103
ABI: 05387 🡪 BPER BANCA
CAB: 37350 🡪 FALCONARA MARITTIMA CIN: E
C/C: 000042886103 BIC/SWIFT: XXXXXX00XXX
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona.
La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quando il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato.
La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, dopo la scadenza del contratto.
ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso entro i limiti stabiliti dall’art. 105 del x.xx. 50/2016 e s.m.i.
E’ vietata, pena l’incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto stesso, qualunque cessione, in tutto o in parte, del contratto.
ART. 13 – PAGAMENTI
La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario viene effettuato dal Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in rate mensili, su presentazione di regolari fatture.
Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato dal Comune entro 60 giorni, decorrenti dal ricevimento delle fatture, previa attestazione da parte del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, della regolarità delle prestazioni effettuate e note spese.
Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità, pagamenti alla Ditta aggiudicataria che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.
L’Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
I ritardi nei pagamenti da parte del Comune sopracitato non danno diritto alla Ditta aggiudicataria di richiedere lo scioglimento del contratto.
ART. 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010
n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari .
ART.15 – VARIANTI
Data la peculiarità del servizio, la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio.
Pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 106 c. 12 del
D.P.R. 50/2016.
Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in accordo con i Servizi Specialistici che hanno eventualmente in carico la persona con disabilità, può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale e/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto.
Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dal Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.
Nel caso in cui il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 106 c. 12 del D.P.R. 50/2016, la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del contratto deve essere adeguatamente integrata.
ART. 16– RESPONSABILITA’ – DANNI
La Ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali di cui all'art. 6 ed esonera il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta stessa per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio.
La Ditta aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, sollevando il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
La Ditta risponde inoltre dei danni alle persone (utenti, operatori e terzi in genere) o alle cose in dipendenza dell'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto sollevando pertanto il
Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.
A tale fine, la ditta appaltatrice dovrà stipulare una idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi ) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato e annoverare tra i terzi , il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali: RCT € 1.500.000,00 unico.
Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa in copia entro 30 gg. dall’aggiudicazione al Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
ART. 17 – PENALI
La Ditta, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetta ad una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale annuo nel caso in cui:
- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso;
- assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione;
- esegua i servizi non continuativamente e non provvede alla sostituzione immediata di personale;
- compia violazioni dei diritti degli utenti.
L’Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell’inadempimento e/o all’entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all’applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penalità di cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento.
In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali procedono alla contestazione formale invitando l’impresa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Qualora l’affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa alla Ditta aggiudicataria a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.
L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sulla cauzione.
L’ammontare delle penalità maturate è addebitato, di regola, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture.
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa nel caso di:
a) cessione del contratto;
b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;
d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario;
f) abbandono dell'appalto o interruzione non motivata del servizio;
g) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, la ditta non sia di sicuro affidamento nella conduzione del Servizio.
Si conviene, come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto, la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.
Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A.R.
In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.
Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l’intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati (fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito) e di affidare il servizio al soggetto che segue nella graduatoria.
In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni proposte in sede di gara.
ART. 19 - CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Ufficio di Coordinamento dell’ATS 12 per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’appaltatore non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto.
ART. 20 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l’appalto il quadro normativo definito dal D. Lgs. n. 50/2016, riservandosi, tuttavia, trattandosi di servizi alla persona, la facoltà di sviluppare ulteriori e/o diverse soluzioni di verifica e di controllo.
Il RUP procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito del presente appalto.
Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità da parte del RUP al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
L’Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati. L’Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.
Art. 21 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
Standard qualitativi minimi da osservare sono:
o obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza impianti e lavoro;
o erogare al proprio personale la formazione e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
o intrattenere rapporti di correttezza con gli utenti, anche in materia di privacy, accesso a atti e informazioni;
o mettere in atto tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
o disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
o essere in grado di migliorare continuamente i propri standard di servizi.
In sede di stipulazione del presente contratto, l’Affidatario si impegna inoltre ad emanare, entro sei mesi dalla data di stipulazione medesima, la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all’articolo 11 del D. Lgs. n. 286/1999 “Qualità dei servizi pubblici”, nonché conformemente all’articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori.
La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l’utenza può legittimamente attendersi dall’affidatario - ivi compresi gli standard minimi imposti dal presente articolo - le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo, criteri di determinazione dell’indennizzo in relazione all’ammontare del danno.
L’Affidatario, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2 comma 461 della legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, affidatario ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni fatte pervenire, a ciascuno dei soggetti partecipanti, da parte degli utenti.
L’Affidatario è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
L’Affidatario si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi indichi, ai sensi dell’art.8 del
D.L.24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27, in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dell’affidatario medesimo.
A cura dell’Affidatario, un estratto della Carta della Qualità dei Servizi deve essere fatto pervenire agli utenti del servizio ed affisso nelle sedi di svolgimento dello stesso.
Standard minimi di qualità sono anche quelli cui l’Affidatario si è impegnato in sede di gara.
Art.22 – CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE AFFIDANTE SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALE, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA QUALITA’ DEI SERVIZI
E' facoltà dell'Ente Affidante effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni contrattuali e di legge, con particolare riferimento al rispetto agli standard di qualità.
Art. 23 - RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO
A richiesta dell’Ente Affidante, l’Affidatario trasmetterà all’Ente Affidante medesimo una relazione sull’andamento dei servizi contenente, tra l’altro, le informazioni relative all’organigramma e all’organizzazione del lavoro, alle attività di formazione del personale, alle cause di eventuali controversie con l’Ente affidante, agli aspetti antinfortunistici e dei dispositivi di protezione individuale.
Art. 24 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’appalto è regolato, oltre che dalle norme e condizioni precedentemente enunciate nel presente Schema di Contratto, anche dal D. Lgs. 50/2016 e dal DPR n. 207/2010 e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto dei servizi.
L’Affidatario con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all’osservanza delle stesse.
In particolare l’Affidatario si intende inoltre obbligato all’osservanza:
o delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l’esecuzione del contratto relative alle assicurazioni del personale impiegato contro gli infortuni sul lavoro, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull’assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;
o di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
o di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’Ente affidante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
o del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
o delle nome previste dal DPR n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento di Amministrazione” – adottato dal Comune di Falconara Marittima con Deliberazione di Giunta Comunale N. 10 del 21/01/2014 e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia del rapporto che lega il personale del soggetto affidatario del servizio al Comune. Il mancato rispetto degli specifici ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
L’Affidatario dichiara inoltre, di conoscere la norma di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett.1) della L. 190/2012, in forza della quale i dipendenti del comune di Falconara X.xx che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
ART. 25 – PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per le imprese che vogliono partecipare alla gara. L’ambito di comunicazione dei dati è limitato alle esigenze connesse alla gara e alla successiva stipulazione del contratto secondo la normativa vigente in tema di appalti pubblici e diritto di accesso ai documenti.
ART. 26 – D.U.V.R.I. ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il presente appalto non presenta s i g n i f i c a t i v i rischi d’interferenza, così come delineato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi.
Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero.
Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell’Affidatario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.
Il personale incaricato dall’Aggiudicatario, durante lo svolgimento in regime della presente gestione, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l’indicazione del Datore di lavoro.
E’ obbligo dell’appaltatore rispettare le norme contenute nel D. Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”- “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
Inoltre dovrà garantire costantemente, all’interno del servizio, la presenza di un numero sufficiente di personale formato e addestrato nella gestione delle emergenze con particolare riferimento all'antincendio ed al primo soccorso. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà redigere e tenere aggiornato, portandolo a conoscenza dei lavoratori, un apposito Piano di Emergenza che tenga conto della particolare utenza del servizio.
Nell’ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all’art. 26 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 81/2008, il Comune rimane a disposizione dell’Aggiudicatario per ogni altra eventuale necessaria informazione, ritenuta necessaria, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Ditta inoltre dovrà predisporre e tenere un registro per la tenuta della regolare manutenzione tecnica e al controllo del funzionamento di tutti gli impianti e dei dispositivi presenti, compresi quelli di sicurezza.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, la Ditta è tenuta, in conformità a quanto sopra esposto, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla stipulazione, sono a carico dell’aggiudicatario.
ART. 28 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso il territorio del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate, tramite mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all’Appaltatore dal responsabile comunale preposto si considererà fatta personalmente al legale rappresentante dell’Appaltatore .
ART. 29 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Ancona.
ART. 30 – RINVIO
Tutti gli allegati sopra citati e richiamati sono parte integrante e sostanziale .
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 e alle norme del Codice medesimo espressamente richiamate, al Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia e alla normativa regionale.