ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
Busalla Campomorone Ronco Scrivia Sant’Olcese
Accordo Quadro per la gestione degli asili nido nel Distretto Socio Sanitario n. 10 (Alta Valpolcevera e Valle Scrivia)
OGGETTO
Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante
STAZIONE APPALTANTE
Xxxxxxxx Xxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comune di Busalla Comune di Campomorone Comune di Ronco Scrivia Comune di Sant’Olcese,
AMMINISTRAZIONI ADERENTI
DEFINIZIONI
Città Metropolitana La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di
contraente dell’Accordo Quadro
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Concessionario .......................................................... Il soggetto aggiudicatario, in forma singola,
associata o consorziata, che stipula il contratto di concessione
Comune, Committente .............................................. I soggetti aggiudicatori che aderiscono all’Accordo
Quadro e attivano i contratti derivati
Accordo Quadro ........................................................ Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione
Appaltante, Committenti e Concessionario, e l’attivazione dei contratti derivati
DEFINIZIONI
Contratti derivati ........................................................ Il contratto stipulato dai Committenti con il
Concessionario sulla base delle condizioni risultanti dall’Accordo Quadro e dall’offerta aggiudicataria
Disciplinare di gara.................................................... L’insieme della documentazione di gara e
contrattuale: bando, norme di partecipazione, Accordo Quadro, condizioni generali, capitolato speciale d’oneri, progetto offerta
Documentazione contrattuale .................................. Accordo Quadro, condizioni generali, capitolato
speciale d’oneri, offerta aggiudicataria
Responsabile Unico del Procedimento, RUP ......... Per la progettazione e l’affidamento dell’Accordo
Quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l’esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente
Direttore dell’esecuzione .......................................... I soggetti incaricati dal Committente a supporto del
RUP
Referente contrattuale Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale
referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
DSS10 Il Distretto Socio Sanitario n. 10, che comprende Alta
Valpolcevera e Valle Scrivia, nell’ambito del quale si svolge l’esecuzione del servizio
pagina
Articolo 1 Oggetto 4
Articolo 2 Disciplina di riferimento 4
Articolo 3 Descrizione della prestazione 5
Articolo 4 Valore dell’Accordo Quadro 5
Articolo 5 Validità dell’Accordo Quadro 6
Articolo 6 Contratti derivati 6
Articolo 7 Durata dei contratti derivati 7
Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza 7
Articolo 9 Clausole di legalità 8
Articolo 10 Garanzia definitiva 8
Articolo 11 Garanzie assicurative 9
Articolo 12 Facoltà di recesso 9
Articolo 13 Clausola risolutiva espressa 10
Articolo 14 Diffida ad adempiere 11
Articolo 15 Effetti della risoluzione e del recesso 11
SOMMARIO
Articolo 1 Oggetto
L’Accordo Quadro ha per oggetto la gestione degli asili nido nei comuni facenti parte del DSS10, di seguito indicati:
▪ Asilo nido ALBERO BLU, Via Bonningher n. 41 in Comune di Busalla;
▪ Asilo nido LA MELA VERDE, Via A. De Gasperi n. 64 in Comune di Campomorone;
▪ Asilo nido LA CARICA DEI 100 E 1, X.xx Italia n. 131 in Comune di Ronco Scrivia;
▪ Asilo nido L’ORSACCHIOTTO, Via F.lli Cervi n. 2, in Comune di Sant’Olcese - Località Manesseno.
Hanno aderito all’Accordo Quadro i seguenti comuni della Città Metropolitana di Genova: Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia, Sant’Olcese.
L’Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana di Genova, esclusivamente con l’operatore economico risultato aggiudicatario.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro, non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana di Genova nei confronti del soggetto aggiudicatario, salvo quanto espressamente previsto, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti derivati che saranno attivate dai Comuni aderenti.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non garantisce l’attivazione della commessa da parte dei Comuni aderenti.
Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere dalla Città Metropolitana in caso di mancata attivazione delle commesse previste dall’Accordo Quadro.
Articolo 2 Disciplina di riferimento
L’Accordo Quadro e i contratti derivati sono disciplinati da:
(1) Il documento denominato CONDIZIONI GENERALI;
(2) Il documento denominato CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI e relativi allegati;
(3) L’offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato PROGETTO OFFERTA.
Per quanto non espressamente disciplinato dall’Accordo Quadro e dai documenti sopraccitati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti vigenti, alle altre disposizioni in materia di contratti pubblici e alle disposizioni del codice civile, nonché alle seguenti disposizioni in materia di servizi socioeducativi:
a) Legge Regionale della Liguria 9 aprile 2009, n. 6;
b) le Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell’art. 30, comma 1, lettera D), della citata legge regionale n.6/2009, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 222/2015.
Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzate ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell’ambito del territorio dei Comuni aderenti.
Articolo 3 Descrizione della prestazione
I contratti derivati comprendono le seguenti prestazioni:
(1) il coordinamento pedagogico e didattico;
(2) il servizio educativo;
(3) il servizio ausiliario (prestazione esclusa per i Comuni che svolgono direttamente il servizio);
(4) i servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali e degli spazi esterni adibiti al servizio, con esclusione delle cucine;
(5) la manutenzione ordinaria di tipo riparativo dei locali, degli arredi e delle attrezzature;
(6) la riscossione delle rette.
Articolo 4 Valore dell’Accordo Quadro
Il valore presunto del presente Accordo Quadro, è stimato in € 1.997.096,00 (unmilionenovecentonovantasettemilanovantasei) oneri fiscali esclusi, cifra che comprende gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 7.306,00 (settemilatrecentosei), questi ultimi non soggetti a ribasso.
L’importo totale a base di gara tiene conto del valore complessivo delle concessioni che potranno essere attivate dai comuni nel corso della vigenza dell’Accordo Quadro ai sensi del successivo art. 5 ed è così indicativamente ripartito tra i Comuni aderenti:
BUSALLA | CAMPOMORONE | RONCO SCRIVIA | SANT’OLCESE | |
Importo soggetto a ribasso | € 331.540,00 | € 599.500,00 | € 459.250,00 | € 599.500,00 |
Oneri per la sicurezza non ribassabili | € 2.675,00 | € 1.000,00 | € 956,00 | € 2.675,00 |
TOTALE | € 334.215,00 | € 600.500,00 | € 460.206,00 | € 602.175,00 |
La stima dell’importo è basata sul numero di bambini che le strutture nel loro complesso possono accogliere per limiti di autorizzazione o per vincoli di copertura finanziaria, e tiene conto della previsione delle frequenze in base alle tendenze dell’ultimo triennio e delle modalità di frequenza (full-time part-time), come indicato nell’analisi di contesto nell’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Oneri, della percentuale minima indicata all’articolo 2 delle Condizioni Generali per i Comuni che svolgono direttamente il servizio ausiliario, dei periodi di erogazione del servizio e della durata dei contratti derivati che potranno essere attivate dai Comuni nel corso della vigenza dell’Accordo Quadro con riferimento a cinque anni scolastici.
Per ogni bambino iscritto all’asilo nido è stato determinato un importo pro capite mensile a base di gara (oneri fiscali esclusi) di:
(a) € 470,00 (quattrocentosettanta euro) per i bambini ammessi alla frequenza part-time;
(b) € 570,00 (cinquecentosettanta euro) per i bambini ammessi alla frequenza full-time.
Oltre ai ribassi, in sede di offerta i concorrenti devono indicare la quota di incidenza del servizio ausiliario, di cui al punto 3 dell’Articolo 3 del presente Accordo Quadro, che è detratta per i comuni che svolgono direttamente la prestazione. La percentuale minima è quella indicata all’articolo 2 delle Condizioni Generali.
Il valore complessivo dell’Accordo Quadro ha carattere presuntivo in coerenza con gli stanziamenti di bilancio dei Comuni aderenti.
Articolo 5 Validità dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro ha durata di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e comprende gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro può essere anticipata, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 32 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazione dei contratti derivati determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza, su richiesta motivata anche di uno solo dei Comuni aderenti.
I Comuni aderenti, nel caso in cui gli attuali presupposti normativi in materia di attribuzione di competenza e di risorse finanziarie dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi, si riservano la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di rinegoziare i contenuti delle prestazioni o, in assenza di accordo, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni senza che il Concessionario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare.
I Comuni si riservano: la facoltà di trasferire la sede del servizio, o di accorpare più sedi, in considerazione di esigenze organizzative, logistiche o funzionali, ovvero nel caso le iscrizioni per la singola struttura risultino inferiori a 6 (sei), e di incrementare le strutture asilo nel territorio comunale in ragione della domanda di servizio.
Non è considerato recesso la chiusura di una commessa qualora la domanda di servizio sia assorbita da altra struttura dei Comuni aderenti nell’interesse dei quali l’Accordo Quadro è sottoscritto.
Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore del Concessionario.
Articolo 6 Contratti derivati
Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro i Comuni attivano i Contratti Derivati adottando il provvedimento di autorizzazione a contrarre, che deve contenere in particolare:
a) l’individuazione del Responsabile del procedimento e del Direttore dell’esecuzione, se necessario,
b) la durata del Contratto Derivato,
c) l’assunzione degli impegni di spesa.
Il Contratto Derivato può essere formalizzato con scrittura privata. Non è prevista la sottoscrizione di atto pubblico. La sottoscrizione dei contratti resta comunque subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
L’attivazione del contratto derivato deve essere comunicato al Concessionario a mezzo pec con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio del servizio, allegando il provvedimento di autorizzazione a contrarre. La comunicazione deve essere fatta anche alla Stazione Appaltante.
Nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazione dei contratti derivati determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza, i Committenti possono richiedere l’attivazione e l’esecuzione anticipata dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Il Concessionario ha l’obbligo di accettare ed eseguire i contratti derivati secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale d’Oneri, e conformemente alla propria offerta.
In ogni caso le prestazioni hanno inizio previa presentazione di:
(1) garanzia definitiva;
(2) polizza assicurativa;
(3) DUVRI, sottoscritto per accettazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di valutare, eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza, così come integrato ai sensi del successivo Articolo 8 del presente Accordo Quadro.
Articolo 7 Durata dei contratti derivati
La durata del Contratto derivato è stabilita dal Comune al momento dell’attivazione. Il contratto derivato ha durata minima di due anni e massima di tre. In ogni caso il contratto derivato non può avere durata superiore al biennio successivo alla scadenza dell’Accordo Quadro.
In ogni caso il termine iniziale di durata non può essere antecedente al 1° settembre 2017, mentre il termine finale è allineato alla scadenza contrattuale concordata tra i Comuni aderenti al fine di assicurare uniformità nella durata dei rapporti negoziali.
Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza
Il Concessionario s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il Concessionario s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
L’attività risulta soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco in quanto riconducibile, ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, articolo 2, comma 2, all’attività individuata al punto 67/A dell'allegato I (per 30 persone si intende la somma di bambini, docenti e personale di servizio).
I responsabili dell'attività (gestione asilo nido) presentano istanza ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al Comando dei Vigili del Fuoco, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività. Il Comune fornirà tutto il supporto tecnico e documentale necessario alla predisposizione della documentazione da presentare presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
In particolare il Concessionario deve:
(a) prevedere ogni modalità, in caso di emergenza, per il sicuro esodo degli occupanti e per la gestione della sicurezza conforme a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 e D.M. 18 settembre 2002;
(b) prevedere l’esposizione, ben in vista, all’ingresso delle strutture di precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro, conformemente al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, unitamente alle istruzioni previste (per ciascun piano e ciascun vano).
(c) effettuare e tenere aggiornata la Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI) dell’attività, redatto ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la valutazione ricognitiva delle possibili interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell’aggiudicatario (Allegato 1 al Capitolato Speciale d’Oneri), e che dovrà ricomprendere anche il Piano di Evacuazione delle strutture e verificarne eventuali criticità rispetto alla pianificazione di emergenza a livello comunale. L’Operatore economico è tenuto all’osservanza del DUVRI, eventualmente integrato dai datori di lavoro prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, per effetto dell’individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.
(d) garantire l’effettuazione dei controlli e delle manutenzioni da effettuarsi sulle misure di protezione antincendio, in particolare, con riferimento all’allegato VI al dm 10 marzo 1998: sorveglianza dei mezzi antincendio (estintori), del corretto funzionamento dei maniglioni antipanico, degli spazi destinati
all’esodo, (passaggi, corridoi, scale..) della corretta installazione dei cartelli segnaletici (le spese necessarie al controllo e manutenzione sui presidi antincendio sono a carico del Comune)
(e) tenere aggiornato, a disposizione per gli eventuali controlli, il registro antincendio delle attività presso le sedi delle attività stesse.
Il Concessionario dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.
Il Concessionario, recepita l’informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza.
Il Concessionario s’impegna a manlevare i Comuni da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
Il Concessionario è responsabile dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.
Articolo 9 Clausole di legalità
Il Concessionario si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente all’amministrazione di chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro.
Articolo 10 Garanzia definitiva
Il Concessionario s’impegna a mantenere per tutta la durata del contratto la garanzia definitiva, costituita prima della stipula, a favore della Città Metropolitana, in misura pari al 2% del valore dell’Accordo Quadro, nelle forme e con le modalità previste dal disciplinare di gara.
La garanzia a favore della Città Metropolitana garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’Accordo Quadro e in via residuale gli obblighi specifici relativi all’esecuzione dei contratti derivati.
La garanzia a favore della Città Metropolitana non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione. Si applicano gli incrementi dell’importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d’asta. Non si applicano invece le riduzioni conseguenti alla dimostrazione dell’esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.
Il Concessionario s’impegna a costituire, a favore del Committente, per ogni contratto derivato una garanzia definitiva in misura pari all’8% dell’importo contrattuale, con decorrenza a far data dall’attivazione del contratto derivato, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto derivato e in via residuale degli obblighi derivanti dall’accordo quadro.
Si applicano gli incrementi dell’importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d’asta e le riduzioni della garanzia conseguenti alla dimostrazione dell’esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.
Le garanzie rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante e i Committenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l’applicazione delle penali.
Le garanzie definitive hanno durata corrispondente a quella dell’Accordo Quadro e dei contratti derivati e
comunque fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di proroga dell’Accordo Quadro e/o dei contratti derivati il Concessionario s’impegna ad adeguare conseguentemente la durata e l’importo della garanzia. Analogamente il Concessionario dovrà provvedere nel caso di richiesta di attivazione di servizi analoghi e/o complementari.
Entrambe le garanzie operano per tutta la durata della Convenzione e dei contratti derivati, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni del Concessionario. Le garanzie saranno svincolate, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione appaltante e dei Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 11 Garanzie assicurative
Il Concessionario è tenuto a stipulare per ciascuna struttura “asilo nido” una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto.
La polizza assicurativa deve avere massimale unico, senza franchigie, di almeno € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila). I Comuni dovranno essere considerati terzi.
Deve altresì provvedere alla copertura assicurativa degli operatori comprensiva di eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale, che presta servizio a qualsiasi titolo.
Copia di tali documenti deve essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto.
Il Concessionario nel corso dell’esecuzione, deve inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
Analogamente deve essere trasmessa copia al Committente di eventuali modifiche e/o rinnovi delle assicurazioni, con relative quietanze attestanti l’avvenuto pagamento dei premi assicurativi.
Articolo 12 Facoltà di recesso
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto per giusta causa prima della scadenza, intendendo come tale ogni situazione o fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia con il Concessionario.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
(1) Sia sopravvenuta la perdita da parte del Concessionario dei requisiti contrattuali di carattere generale o sia intervenuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare o una causa di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.
(2) Sia accertata a carico dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della legislazione antimafia, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
(3) Sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Concessionario;
(4) Il Concessionario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori,
nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento.
(5) Il Concessionario abbia posto in essere comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono, ecc.);
(6) Il Concessionario abbia commesso violazioni alle norme in materia di sicurezza, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e in generale agli obblighi in materia di lavoro.
Le situazioni e le fattispecie di cui sopra rilevano sia per l’accordo quadro che per i contratti derivati. A tal fine i Responsabili del procedimento e i Direttori dell’esecuzione dei Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante l’emergere delle fattispecie di cui al presente articolo.
I Comuni si riservano altresì la facoltà di recedere, anche parzialmente dal contratto, entro il 31 luglio di ogni anno per ragioni di interesse pubblico, sulla base di valutazioni inerenti il numero dei bambini iscritti e/o la congruità e compatibilità finanziaria del servizio e/o in caso di variazioni della normativa che non consentano in parte o totalmente la prosecuzione del servizio.
La comunicazione di disdetta anticipata da parte del Committente al Concessionario deve essere effettuata a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, con preavviso di almeno trenta giorni, salvo diverso termine imposto per legge.
Articolo 13 Clausola risolutiva espressa
L’Accordo Quadro può essere risolto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente indicati e al verificarsi delle seguenti fattispecie:
1) Il Concessionario non sottoscriva il contratto derivato o non dia avvio al servizio entro la data convenuta;
2) In caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3) Per cumulo di penali in misura superiore al 10% del valore dell’accordo quadro;
4) La violazione del divieto di subappalto del servizio e del divieto di cessione del contratto;
5) La risoluzione di un singolo contratto derivato;
6) Il Concessionario perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto derivato:
a) L’utilizzo di personale non in possesso delle specifiche abilitazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato e da quanto proposto in sede di offerta;
b) La mancanza delle autorizzazioni previste dalla normativa che disciplina il servizio, a cui il Concessionario deve scrupolosamente e costantemente attenersi e adeguarsi, ancorché non espressamente richiamate nei documenti di gara;
c) In caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
d) L’accertamento di false dichiarazioni o la contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
e) L’interruzione o l’abbandono del servizio;
f) Il mancato o ritardato rimborso dei costi del personale dipendente del Comune di Ronco in distacco
funzionale presso il concessionario, di cui all’articolo 7 delle Capitolato.
g) L’effettuazione da parte del Concessionario di pagamenti senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Articolo 14 Diffida ad adempiere
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, in tutti gli altri casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali, come risultanti dal Disciplinare di Gara, che possano configurare gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, gravi errori nell’esercizio delle attività, carenze e insufficienze tali da compromettere in modo grave la funzionalità del servizio, il Committente del contratto derivato, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contesta formalmente per iscritto a mezzo pec, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per i Comuni.
Qualora il Concessionario, entro il termine assegnato, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, è facoltà del Committente di risolvere il contratto.
Il Comune che intende avvalersi di tale facoltà, comunica alla Città Metropolitana e agli altri Committenti l’intenzione di risolvere l’affidamento o di recedere dal contratto, indicando le motivazioni di detta scelta, al fine di coordinare le conseguenti attività di rispettiva competenza.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Committente previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai fini della valutazione delle conseguenze sull’accordo quadro.
Articolo 15 Effetti della risoluzione e del recesso
Dalla data del recesso o della risoluzione il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.
In caso di recesso il Concessionario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
In caso di risoluzione o recesso per giusta causa, il Committente beneficia dell’escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito, alla quantificazione del quale concorrono anche gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di acquisire un nuovo contratto e le condizioni economicamente più sfavorevoli che dovessero conseguire.
Alla quantificazione degli ulteriori danni concorrerà, altresì, il maggior costo che il Committente sarà chiamato a sostenere, nell’ambito della stessa o di una ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dal Concessionario e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza dello stesso.