OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione. Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. In questa Sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle Parti al verificarsi di un sinistro al fine di consentire l’erogazione dell’Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro e i tempi di adempimento o liquidazione. Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del “Regolamento Ultra”, richiamato all’articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO a. L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare qualsiasi richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese senza previo consenso scritto degli Assicuratori i quali sono autorizzati in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella liquidazione di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non verrà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale (o figura a questa assimilata che sia qualificata ed operi come professionista/esperto nel Paese indicato nella Scheda di Polizza), il quale verrà nominato di comune accordo tra l'Assicurato e gli Assicuratori, non confermi che si debba resistere all'azione.
b. Gli Assicuratori non procederanno ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dagli Assicuratori e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, la responsabilità degli Assicuratori per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da Essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese sostenute con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto da parte dell'Assicurato.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l’erogazione dell’Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione. Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza delle condizioni di assicurazione previste da una edizione di Allianz Ultra successiva alla presente edizione.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. MPACGA - O18 Condizioni di assicurazione Ed. 942 - 06/2022 Contenuto
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. Art. 2.5 Obblighi dell’Assicurato
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 gg. da quando ne ha avuto conoscenza. La Società, entro i 30 giorni successivi, comunica all’assicurato il numero di sinistro, chiede gli eventuali dati ulteriori per l’istruttoria, e comunica la data presunta di chiusura del sinistro. Alla chiusura del sinistro, la Società deve dare notizia completa al Contraente dell’esito della pratica. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. Art. 15 Obblighi dell’Assicurato
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. Art. 12 Calcolo del premio
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato, entro i 10 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere all’Impresa o all’Intermediario cui è assegnato il contratto a mezzo lettera raccomandata AR o via p.e.c.:
1) ogni Richiesta di Risarcimento scritta ricevuta;
2) ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata all’esercizio dell’attività professionale;
3) qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento da parte di Xxxxx. L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta dell’Impresa, tutte le informazioni, la documentazione e l’assistenza per una corretta istruzione del sinistro. L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il preventivo consenso scritto dell’Impresa. In caso di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione dell’Impresa o i diritti di rivalsa dell’Impresa stessa. In caso di dissenso tra l’Assicurato e l’Impresa sull’opportunità di resistere a una o più azioni legali, le Parti devolveranno la risoluzione del predetto dissenso affidandosi al parere scritto di un legale qualificato, da nominarsi di comune accordo tra l’Assicurato e l’Impresa. Qualora l’Assicurato, nonostante l’Impresa sia giunta alla definizione di una proposta transattiva, scelga autonomamente di impugnare o di continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l’obbligo risarcitorio dell’Impresa non potrà eccedere l’ammontare previsto nella proposta transattiva precedentemente definita (inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate) e l’importo residuo resterà a carico dell’Assicurato. Resta inteso tra le Parti che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficeranno il diritto al Risarcimento mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile). In caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, gli Assicurati perderanno integralmente il diritto alla copertura assicurativa.