Termini di Indennizzo Clausole campione

Termini di Indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’Indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’Indennizzo. Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento dell’Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell’istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all’Indennizzo.
Termini di Indennizzo. (Valido solo se non è attivato il servizio di cui all'articolo "Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati") L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo. Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.
Termini di Indennizzo. Riconosciuta l’indennizzabilità del Sinistro e adempiuti gli obblighi da parte del Contraente e Assicurato per l’invio della documentazione ai fini della determinazione dell’importo dovuto, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dall’accettazione da parte dell’Assicurato.
Termini di Indennizzo. (Valido solo se non è attivato il servizio di cui all’articolo “Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati”)
Termini di Indennizzo. L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo. Se l'Assicurato ha presentato ad altre compagnie assicurative richiesta di rimborso, l'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto con le modalità previste dalle presenti Condizioni di assicurazione, al netto dei rimborsi già ottenuti. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.
Termini di Indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo.
Termini di Indennizzo. Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall’adempimento degli obblighi per il contraente e l’assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, la Società si impegna a comunicare all’assicurato l’importo dell’indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio. Il termine di 90 giorni s’intenderà sospeso fino alla conclusione di eventuali procedimenti pendenti (civili, penali o arbitrali) relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.
Termini di Indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’Indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’Indennizzo. Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al sinistro, è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento dell’indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso.
Termini di Indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’Indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’Indennizzo. MPACGA - O18 Condizioni di assicurazione Ed. 943 - 06/2022 Catastrofi naturali
Termini di Indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’Indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato o al Contraente e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’Indennizzo. Se l’Assicurato ha presentato ad altre compagnie assicurative richiesta di rimborso, l’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto con le modalità previste dalle presenti Condizioni di assicurazione, al netto dei rimborsi già ottenuti. Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.