Contract
Procedura Aperta per la fornitura del servizio di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del sistema informativo per l'area risorse umane (SI‐HR) della Regione Basilicata 2016‐2021.
CIG: [6477979561]
SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO
D
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SUPPORTO OPERATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'AREA RISORSE UMANE (SI‐HR) DELLA REGIONE BASILICATA 2016‐2021.
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1468 del 17/11/2015 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio oggetto del presente contratto;
• con Determinazione Dirigenziale n. ………./………./… del ……/…../ è stato affidato il servizio oggetto
del presente contratto alla ……………. …………. con sede in ;
• L’Aggiudicatario …………………. ha costituito il deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fideiussoria n. ……………… rilasciata dalla …………………….. – Agenzia ………….di per l’importo di
€ ………………………..;
TUTTO CIO’ PREMESSO
L’anno ………., il giorno ……… del mese di , in Potenza, nella sede della Regione Basilicata
innanzi a me, Segretario Generale della Giunta …………………………… ………………..…………, nato a
……………………….. il ……/…..../……….. e qui domiciliato per la carica, quale Ufficiale Rogante degli atti della Regione Basilicata ai sensi della L.R. n.9 del 06/06/1986,
sono comparsi
senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio consenso, giusta l’art.48 della vigente Legge Notarile n.89 del 16/02/1913:
Il ………………………………….., nato a ……………………….. il ……/…..../ , nella qualità di Dirigente dell’Ufficio
Amministrazione Digitale del Dipartimento Programmazione e Finanze C.F. 80002950766, qui domiciliato per la carica
ed
il ….………………………., nato a …………… il ………………, C.F………………….. nella qualità di
…………………………………della Società …………………………… – P.IVA ……………………, nominato con atto del
………………………………………
che dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. ‐ NORME REGOLATRICI
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
a. dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Regione Basilicata (di seguito denominata “Amministrazione”) e la Società o Raggruppamento d’Imprese aggiudicatario dei servizi e forniture oggetto del presente contratto (di seguito denominata “Aggiudicatario”) relativamente all’erogazione dei servizi e forniture previsti nell’atto medesimo;
b. dal Capitolato Speciale e dai suoi allegati di cui alla gara di che trattasi, qui integralmente richiamati ed espressamente accettati dall’Aggiudicatario;
c. dal D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate, o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, in quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c).
Art. 2. ‐ OGGETTO DEL CONTRATTO
La Società……………………………………… si impegna ad effettuare, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale (Allegato C), corredato dai suoi relativi allegati, la fornitura del servizio di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del sistema informativo per l'area risorse umane (SI‐HR) della Regione Basilicata 2016‐2021:
Linea intervento | Descrizione |
LINEA1 | Manutenzione (Correttiva, Adeguativa e Migliorativa) e Supporto Operativo |
Manutenzione terminali rilevazione presenze e Controllo accessi | |
LINEA2 | Manutenzione Evolutiva e Consulenza Specialistica |
LINEA3 | Approvvigionamento terminali/componenti hardware presenze/accessi |
La Società si impegna, altresì, a dare applicazione all’art.1 della Legge Regionale del 15.02.2010 n. 24.
Art. 3. ‐ DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto è stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, con riserva di rinnovo per ulteriori 36 (trentasei) mesi, da effettuarsi ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione regionale, ferme restando le condizioni giuridiche ed economiche dello stesso.
Allo scadere del contratto il servizio potrà essere affidato, per il tempo strettamente necessario per il subentro dell’aggiudicatario della successiva procedura di gara, nelle modalità di cui all’art.125 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..
In ogni caso, alla scadenza del contratto, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione o di altro fornitore da selezionare con successiva gara, tutto quanto in suo possesso sia stato posto in essere nel periodo contrattuale, secondo le modalità indicate nel successivo articolo “Passaggio delle consegne”.
Art. 4. ‐ IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo complessivo del presente contratto è stabilito in €……………. (……………/00), IVA esclusa, così suddiviso:
• € ……………………… (euro ………………………/00) IVA esclusa, per le attività di cui alla linea1), del Capitolato Speciale;
• € ………………………. (euro ……………………../00) IVA esclusa, per i servizi di cui alla linea2), del Capitolato Speciale;
• € ………………………. (euro ……………………../00) IVA esclusa, per i servizi di cui alla linea3), del Capitolato Speciale;
Tale importo costituisce il limite massimo che si può raggiungere nel periodo della durata del contratto e,
pertanto, è definito presunto e non vincolante per l’Amministrazione.
Si aggiungono gli oneri per la sicurezza, rivenienti dal DUVRI, pari a € 850,00 IVA esclusa.
Art. 5. ‐ CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione esercita il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni e del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni, per il tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010,
……………………..……………………,
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo garantisce l’esecuzione, la supervisione, la direzione e il controllo delle attività oggetto dell'appalto attraverso l’espletamento di tutti gli atti formali utili al procedimento di che trattasi.
Art. 6. ‐ RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario, al fine di garantire il livello decisionale richiesto in tale processo, nomina Project Manager
………………………….. con responsabilità di interfaccia diretta tra tutto il suo personale, dipendente e no, e l’Amministrazione .
È facoltà dell’Aggiudicatario nominare un Team Leader, la cui presenza deve essere comunicata al Responsabile del Procedimento in fase di avvio del progetto.
Nel caso in cui tale nomina non dovesse avvenire, i compiti assegnati al Team Leader, di cui al capitolo 8 “Modello Organizzativo per la Gestione del Contratto” del Capitolato Speciale, sono assolti dal Project Manager.
Il Project Manager ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare, a tutto il suo personale impiegato nel progetto, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali penali.
Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza rilevate in contraddittorio con il Project Manager dovranno intendersi rivolte direttamente all’Aggiudicatario.
Art. 7. ‐ BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l’impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.
L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
Art. 8. ‐ PROPRIETÀ DEL SOFTWARE APPLICATIVO
Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del software applicativo, unitamente agli elaborati prodotti, alle opere dell'ingegno, alle creazioni intellettuali, alle procedure software, creati, predisposti o realizzati dall’Aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle attività, oggetto dell’appalto, sono di titolarità esclusiva della Regione, che può quindi disporne senza alcuna restrizione.
Art. 9. ‐ MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Responsabile del Servizio per l’Aggiudicatario, trimestralmente ed in modo posticipato, produrrà, apposita relazione di consuntivazione delle attività svolte con l’applicazione dei livelli di servizio (SLA) misurati attraverso il sistema informativo VTECRM da sottoporre all’approvazione del Direttore dell’esecuzione del contratto. Tale consuntivazione costituirà titolo, da parte dell’Aggiudicatario, ad emettere fattura sulle prestazioni effettuate nel trimestre precedente.
Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria sarà liquidato a seguito della presentazione delle suddette fatture e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture stesse al Protocollo della Regione.
Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a: Ufficio Amministrazione Digitale (Codice IPA UMB3L7) – Dipartimento Programmazione e Finanze – (C.F. 80002950766) – le fatture devono riportare: Codice CIG 6477979561. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa le fatture devono essere emesse dalla società mandataria. L’Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Il pagamento dell’ultima fattura sarà effettuato solo se saranno completate anche le attività previste per il “Passaggio delle consegne”, e, quindi, sarà stato firmato il relativo verbale da entrambi i fornitori (il precedente ed il successivo).
Art. 10. ‐ PENALI
L’ammontare massimo delle penali è definito nel limite del 10% dell’importo contrattuale, raggiunto il quale l’Amministrazione si riserva di intraprendere eventuali azioni di recesso del contratto stesso.
Per l’applicazione delle penali saranno applicati i livelli di servizio minimi per ciascuno dei servizi richiesti così come riportati nel documento ‐"S.L.A. ‐Service Level Agreement" allegato al Capitolato Speciale, opportunamente integrati con i livelli migliorativi eventualmente offerti in sede di gara dall’Aggiudicatario.
L’importo relativo alle penali sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all’addebito o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno dell’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di
applicazione delle penali, l’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art. 11. ‐ TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai fini adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i gli estremi del conto corrente bancario cui la Regione Basilicata dovrà effettuare i bonifici sono i seguenti:
……………………..………………………………..
Art. 12. ‐ INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO
In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto, l’Amministrazione invia comunicazione tramite posta elettronica certificata con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l’Aggiudicatario deve comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della stessa.
In caso d'inadempimento dell’Aggiudicatario è prevista la possibilità per l'Amministrazione di acquisire i servizi presso altra Società in possesso dei necessari requisiti.
Il corrispettivo per i servizi in questione o l'importo delle penali applicate può essere recuperato dall’Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Aggiudicatario inadempiente. In alternativa l'Amministrazione può avvalersi della cauzione di cui all'art.13, “Garanzie di esecuzione del contratto” senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione può risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.
L'Amministrazione può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all’Aggiudicatario, da inviarsi mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
1. mancato rispetto dei livelli minimi, sanzionato per un numero maggiore o uguale a 3 trimestri consecutivi;
2. ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell’importo contrattuale;
3. verificarsi, in un semestre, di almeno 5 inadempienze o gravi negligenze, verbalizzate, riguardo agli obblighi contrattuali o a inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
4. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario;
5. sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
6. mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine stabilito di cui al successivo art. 13 “Garanzie di esecuzione del contratto”;
7. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicatario;
8. cessione del contratto a terzi, subappalto totale del servizio;
9. casi di frode dell'Aggiudicatario.
In caso di risoluzione del contratto l’Aggiudicatario si impegna a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Aggiudicatario con posta elettronica certificata. In tal caso l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento:
a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
b. delle spese sostenute dall’aggiudicatario.
Alla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione.
L'Amministrazione, inoltre, in ragione di quanto previsto dal decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. l comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma l, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del medesimo contratto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tale caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Risarcimento danni:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto soprattutto nel caso in cui le inadempienze comportino rischi per la salute degli utenti oppure determinino l'interruzione del pubblico servizio. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'Aggiudicatario, si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 13. ‐ GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione deve essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:
1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta nel limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di
15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c.;
3. inopponibilità all’Amministrazione garantita dell’eventuale mancato pagamento dei premi;
4. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c., comma 2.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall’Amministrazione.
La garanzia fideiussoria garantisce per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, fermo restante quanto previsto al precedente articolo 10, “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse.
Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 14. ‐ SOSPENSIONE DEI SERVIZI
L’Aggiudicatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con L’Amministrazione.
L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 15. ‐ CONDIZIONI TECNICHE ED OPERATIVE
L’Aggiudicatario assicura di aver acquisito piena e completa conoscenza di tutte le condizioni tecniche ed operative necessarie alla realizzazione dell’Oggetto del contratto, e di accettarle senza riserva alcuna.
Qualora insorgano maggiori ed impreviste difficoltà di esecuzione, l’Aggiudicatario non può rivalersi in alcun modo sull’Amministrazione.
Art. 16. ‐ OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura ed il servizio stesso.
L’Aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente contratto e si fa carico di osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L’Aggiudicatario deve, inoltre, rispettare, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell’Amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione, che è inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
Art. 17. ‐ ULTERIORI OBBLIGHI PER L’AGGIUDICATARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della Legge Regionale della Basilicata del 15.02.2010 n. 24, l’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare il personale già assunto dalla precedente impresa affidataria, compatibilmente con la gestione efficiente del servizio, il cui elenco nominativo, per profilo professionale livello d’inquadramento e CCNL di riferimento, è depositato presso l’Ufficio Amministrazione Digitale della Regione Basilicata.
Art. 18. ‐ PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
Nel capitolato9 speciale è previsto il “Subentro” della durata massima di 90 giorni.
Durante detto periodo, l’Aggiudicatario si obbliga a mettere a disposizione del successivo fornitore il proprio personale incaricato dell’erogazione dei servizi per adempiere, con la massima attenzione e diligenza, alle operazioni di passaggio delle consegne al nuovo fornitore dei servizi.
Il passaggio delle consegne deve prevedere quantomeno:
- la consegna di tutta la documentazione tecnica ed operativa prevista dagli standard tecnologici in vigore presso l’Amministrazione, opportunamente aggiornata alla data di passaggio delle consegne;
- un calendario di sessioni di addestramento e formazione per la presentazione tecnica del sistema e della sua documentazione;
- il trasferimento di tutte le ulteriori informazioni operative e tecniche che, se pure non previste dalla documentazione sono importanti per permettere al nuovo fornitore di assicurare la continuità del servizio;
- il verbale delle attività di passaggio delle consegne, redatto congiuntamente dal precedente e dal successivo fornitore, che preveda esplicitamente la attestazione da parte del successivo fornitore che il passaggio di consegne è avvenuto con esito positivo.
Art. 19. ‐ SUBAPPALTO (EVENTUALE)
Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale, a tal fine si precisa che i servizi prevalenti del presente appalto sono l’assistenza tecnica
informatica finalizzata alla gestione, manutenzione ed evoluzione del sistema informativo delle Risorse Umane della Regione Basilicata.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo:
a. deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b. verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
Art. 20. ‐ DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ‐ CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs 163/2006. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall’art.117 del D. Lgs 163/2006.
In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 21. ‐ FALLIMENTO DELL’IMPRESA ‐ PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
In caso di fallimento dell’impresa o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, si farà riferimento alle procedure di affidamento previste dall’articolo 140 del D.Lgs.163/2006 ‐ Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto‐.
Art. 22. ‐ QUINTO D’OBBLIGO
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.311 del D.P.R. 5‐10‐2010, n. 207.
Art. 23. ‐ TUTELA DELLA PRIVACY
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti da altre amministrazioni o altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio. Essa si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che l’Amministrazione ne indichi la comunicazione o diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.
L’Aggiudicatario, inoltre, si obbliga all’osservanza di tutti gli adempimenti derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. “Codice in materia dei dati personali”.
Art. 24. ‐ ONERI A CARICO
Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell’Aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione.
Tali oneri riguardano: l’imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. Oltre al rimborso delle spese di pubblicazione come per legge.
L’IVA s’intende a carico dell’Amministrazione.
Art. 25. ‐ ADEGUAMENTO DEI PREZZI
Il contratto sarà sottoposto a revisione periodica del prezzo secondo quanto definito dall’art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. 26. ‐ ELEZIONE DI DOMICILIO
Per tutti gli effetti del presente contratto l’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio in
…………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 27. ‐ RINVIO
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e a quanto previsto in materia della vigente normativa nazionale e regionale.
Art. 28. ‐ CONTROVERSIE ‐ FORO COMPETENTE
Le controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente contratto che non siano risolte in via bonaria, sono devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria: è in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato previsto dagli art. 806 e seg. del Codice di Procedura Civile.
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Potenza.
per l’Aggiudicatario per l’Amministrazione
L’Amministratore Il dirigente Ufficio
Amministrazione Digitale
(……….) (……….)
L’Ufficiale Rogante
(……….)
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano esplicitamente:
Art. 18 ‐ Passaggio delle consegne
per l’Aggiudicatario L’Amministratore
(……….)