Mezzi di prova Clausole campione

Mezzi di prova. Ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Unica Appaltante accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:
Mezzi di prova al fine di determinare il pregiudizio (vero o presunto) recato alla reputazione di Doctolib e/o di altri Utenti e/o di Pazienti o all’integrità fisica o mentale dei Pazienti, Xxxxxxxx potrà esibire i messaggi ricevuti dai Pazienti o da altri Utenti, dopo averli resi anonimi al fine di garantire la riservatezza degli scambi intercorsi, a condizione che il contenuto dei messaggi non consenta l’identificazione dei Pazienti o degli altri Utenti.
Mezzi di prova. L’Offerente deve produrre i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente sotto-paragrafo, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui al sotto-paragrafo 6.2 e del rispetto dei requisiti di partecipazione di cui al sotto-paragrafo 6.1. L’Offerente può avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che esso disporrà delle risorse necessarie. Sono accettati i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all’Offerente dei motivi di esclusione di cui al sotto-paragrafo 6.2: - per quanto riguarda i punti A, B, e C, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti; - per quanto riguarda il punto D, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al presente sotto-paragrafo non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis). La prova della capacità economica e finanziaria dell’Offerente può essere fornita mediante una o più delle seguenti referenze: • idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; • presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; • una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. L' Offerente, che per fondati motivi non sia più in grado di presentare le referenze chieste, può provare la propria capacità econ...
Mezzi di prova. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti. La verifica del possesso dei requisiti di cui sopra avverrà mediante ricorso al sistema “AVCPass”. Qualora la funzionamento del sistema “AVCPass”, ovvero qualora il possesso del requisito richiesto non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'X.X.XX. ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Decreto legislativo n. 50/2016.
Mezzi di prova. Gli arbitri possono procedere in ogni momento all’interrogatorio libero delle parti; possono assumere liberamente le testimonianze indicate, così come possono richiedere ulteriori testi se ciò si rivela necessario nel corso del giudizio ai fini della decisione. Le deposizioni possono essere raccolte mediante verbalizzazione o altri mezzi di registrazione. Le deposizioni sono orali, salvo i casi in cui l’arbitro consenta l’assunzione della testimonianza per iscritto; è onere della parte che vi ha interesse provvedere alla convocazione del teste nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati per l’escussione; in caso di mancata comparizione, la parte che vi ha interesse potrà adire il Presidente del Tribunale del luogo sede dell’arbitrato per chiedere che venga ordinata la comparizione del teste dinanzi all’arbitro; stesso provvedimento potrà sollecitare l’arbitro stesso ai sensi dell’art. 816 ter, 3° comma, c.p.c. In questi casi il termine per il lodo è sospeso fino alla pronuncia del Tribunale. La parte che ha interesse ad escutere i testi dovrà espressamente indicarli su apposita lista in cui formulerà per capitoli le domande da rivolgersi ai testimoni; detta lista andrà depositata via fax o pec almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per la deposizione testimoniale e comunicata alla controparte a cura del richiedente. Gli arbitri possono decidere d’ufficio di farsi assistere da uno o più consulenti tecnici; le parti hanno facoltà di nominare propri consulenti di parte che possono assistere ad ogni atto compiuto dal o dai consulenti dell’arbitro. Le spese di consulenza tecnica sono comunque a carico delle parti richiedenti o di entrambe nel caso di nomina d’ufficio. Le prove sono valutate liberamente, tranne nei casi in cui abbiano valore di prova legale in base alle vigenti disposizioni di legge. Nella procedura ordinaria, sono ammessi il giuramento, la confessione e l’interrogatorio formale. L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato del terzo sono ammessi solo con il consenso del terzo, delle parti e dell’arbitro; l’intervento e la chiamata devono essere ammessi qualora il terzo ne abbia interesse e nei casi di litisconsorzio necessario; in quest’ultima ipotesi la chiamata può essere disposta d’ufficio. Il terzo si costituisce come il convenuto secondo le regole fissate al punto 4); qualora l’intervento volontario del terzo non venga consentito dalle parti e dagli arbitri, che dovranno esprimersi sull’intervento entro dieci giorni dalla sua c...
Mezzi di prova. 1 La prova dev’essere addotta mediante documenti. 2 Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se: a. non ritardano considerevolmente il corso della procedura; 54 RS 281.1 b. lo scopo del procedimento lo richiede; oppure c. il giudice deve accertare d’ufficio i fatti.
Mezzi di prova. La Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016, potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del anzidetto articolo e dall’allegato XVII al D. Lgs. Di che trattasi, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83.
Mezzi di prova. I MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE SONO QUELLI INDICATI NEL PRESENTE BANDO E, OVE COMPATIBILI RISPETTO ALLE RICHIESTE DEL BANDO DI GARA, NELL’ALLEGATO XVII (MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE) DEL D.LGS. N.50/2016 SS.MM.II. I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione a seconda della forma di partecipazione alla gara sono tutti quelli funzionali, per legge, a dimostrare idoneamente quanto dichiarato, tra cui a titolo esemplificativo: A) copia conforme di un recente certificato di iscrizione C.C.I.A.A. (ovvero secondo la legislazione dello Stato di provenienza del concorrente) B) Per le società cooperative: copia conforme del certificato di iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero per le attività produttive e del territorio tenuto tramite le Camere di Commercio; C) copia conforme dei certificati dei servizi analoghi eseguiti per i quali il concorrente intende qualificarsi; con indicazione della tipologia, del periodo di espletamento dei servizi, (Attestazioni/Certificazioni servizi resi; documentazione varia a comprova: contratti, fatture, etc.); D) copia conforme della documentazione da cui si evinca il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno”.
Mezzi di prova. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'Allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Mezzi di prova. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80: