SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER AFFIDAMENTO GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VITA INDIPENDENTE” PER L'INCLUSIONE NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – FONDO MINISTERIALE ANNULITA’ 2018
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto del presente affidamento è la gestione, nell’ambito del Progetto “Vita Indipendente”, di attività mirate all’inclusione nella società delle persone affette da disabilità attraverso la sperimentazione alla vita autonoma in un contesto di co-housing, secondo quanto previsto dalla “Scheda Progetto “.
Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, è titolare del progetto “Vita Indipendente” - Fondo ministeriale annualità 2018, come da DGR n. 534 del 13/05/2019.
Finalità
Il servizio è finalizzato alla sperimentazione di forme di autonomia che permettano alle persone affette da disabilità di intraprendere percorsi di indipendenza dal nucleo familiare di origine che consentirà loro di sperimentarsi in un contesto esterno, creando occasioni di socializzazione, con positive ricadute di empowerment e autoefficacia.
Al fine di rendere delicato il passaggio dal contesto familiare a quello esterno si intende realizzare un’esperienza di co-housing sociale in un appartamento adeguatamente attrezzato, in cui i beneficiari sperimenteranno permanenze brevi a rotazione.
Luogo di esecuzione
Il contesto di riferimento è l’Ambito Territoriale Sociale n. 12 che attualmente coincide con il territorio dei Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Xxxx, Polverigi. Le attività proposte (assistenza, socializzazione, educativa ecc.) dovranno essere svolte in un contesto abitativo adeguato alle esigenze del progetto e dei beneficiari dovrà essere ubicato in uno dei Comuni ricadenti nella territorialità dell’ATS 12 e sarà a carico dell’aggiudicatario la sua individuazione e adeguamento. Qualora l’alloggio destinato al co-housing sia reperito nel mercato privato saranno rimborsate le spese di locazione così come gli eventuali adeguamenti strutturali, nei limiti previsti dal finanziamento ministeriale. Sono escluse dal rimborso le spese di domotica.
Art. 2 – PRESTAZIONI
Le prestazioni da garantire, per il periodo 01/10/2019 – 30/09/2020, nel rispetto di quanto previsto dalla Scheda Progetto “Interventi per l'inclusione sociale di persone con disabilità”, sono le seguenti:
- reperimento di un alloggio attrezzato per la domiciliarità di persone con disabilità che sia adeguato ad ospitare un numero minimo di n. 4 persone;
- servizio di Assistenza Domiciliare per la preparazione dei pasti, il riordino e la pulizia dell’alloggio, che possa anche fornire ai beneficiari indicazioni per una gestione sempre più attiva e autonoma della casa;
- assistenza quotidiana volta alla cura e all’igiene della persona, all’attenzione e al monitoraggio della salute, anche attraverso la gestione dei controlli medici dei beneficiari;
- servizio di Educativa per supporto alla socializzazione all’interno dell’abitazione e in contesti esterni, anche di tipo culturale, ricreativo;
- servizio di trasporto a favore dei beneficiari atto ad agevolare la fruizione di presidi medici, uffici pubblici e luoghi ricreativi.
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto decorrerà indicativamente dal 01/10/2019 fino al 30/09/2020 e comunque con decorrenza dalla data di consegna del servizio da parte del Responsabile del settore competente per un periodo non superiore a n. 12 mesi, salvo proroghe previste dagli enti erogatori del finanziamento.
In caso di continuità del finanziamento ministeriale e l’individuazione da parte della Regione Marche dell’ATS 12 quale beneficiario del contributo relativo al progetto “Vita Indipendente”, il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore annualità (1 anno).
L’aggiudicatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a mesi 3 (tre) alle stesse condizioni contrattuali in corso, nella eventualità che non siano state concluse le nuove procedure di affidamento.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, connesse al mantenimento degli equilibri economico-finanziari di bilancio, di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di mesi 1 (uno). In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all’art. 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l’intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.
ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo a base di gara corrisponde all’importo complessivo per l'affidamento dei servizi inerenti il co-housing durante il periodo 01/10/2019 al 30/09/2020 pari ad € 75.000 (IVA compresa) per la realizzazione delle attività meglio specificate all’art. 2, di cui si stimano:
- € 50.000,00 (IVA compresa) per il personale impiegato;
- € 20.000 (IVA compresa) per la locazione, adeguamento e costi utenze domestiche relative all’alloggio da adibire a co-housing;
- € 5.000,00 quello per il servizio di mobilità sociale a favore dei beneficiari.
L'importo a base di gara comprende ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione del servizio a regola d'arte quale, a titolo esemplificativo, spese di organizzazione e di coordinamento e spese generali di gestione delle sedi rese disponibili dall'aggiudicatario.
L'importo a base di gara comprende altresì gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a quelli propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedono la redazione di DUVRI e il conseguente calcolo degli specifici costi relativi.
L’importo complessivo presunto di cui al presente articolo, decurtato dell’eventuale ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, costituirà l’importo contrattuale.
Art. 5 – FUNZIONAMENTO
Il funzionamento delle attività da svolgersi nell'ambito del progetto “Vita Indipendente”” è previsto per il periodo indicato all’art. 3, prevedendo un funzionamento quotidiano sette giorni settimanali su sette.
La programmazione, l’organizzazione e la verifica delle attività previste da progetto sono periodicamente concordate con il referente del progetto che verrà individuato nell’ambito del SSP dell’ATS 12.
L’individuazione dei beneficiari da inserire nel contesto di co-housing sarà effettuata dall’équipe
U.M.E.A territorialmente competente, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale dei Comuni di residenza dei beneficiari. Gli stessi operatori, unitamente al referente del progetto, avranno il compito di effettuare il monitoraggio.
Il coordinamento del progetto è garantito dall’Associazione per la Vita Indipendente e da un referente dell’ATS 12.
Art. 6 – PERSONALE
I servizi di cui al presente schema di contratto di servizio sono resi dall'aggiudicatario con personale idoneo, nel rispetto dei requisiti minimi di seguito riportati:
- capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti.
- idoneità psicoattitudinale ad attività professionali da svolgersi in rapporto con persone affette da disabilità grave e con le loro famiglie;
- avere una buona conoscenza delle problematiche relative a forme di disabilità grave;
- capacità di lettura dei bisogni della persona e della famiglia;
- attitudine alla relazione di aiuto, all’ascolto, alla condivisione emotiva delle esperienze, dinamicità, elasticità e maturità professionale, capacità di lavorare in gruppo.
L'aggiudicatario si avvale di personale esperto nel settore della disabilità e, in particolare, si prevede l'impiego di educatori, assistenti familiare e O.S.S.
Gli educatori devono avere almeno tre anni di esperienza nei servizi per la disabilità e devono essere in possesso del diploma o laurea (primo o secondo livello) di educatore professionale, oppure di laurea di primo livello (d. m. 4/8/2000 e decreto interministeriale 2/4/2001) nelle classi di laurea con obiettivi formativi relativi alle discipline sociali o umanistiche.
Il numero delle unità lavorative e dell’orario settimanale del personale previsto è rapportato al numero dei beneficiari inseriti nel contesto di co-housing e delle attività programmate sulla base dei bisogni e dei progetti individuali definiti dai servizi.
La Ditta si impegna ad impiegare secondo le esigenze di servizio il proprio personale. Prima dell’inizio del servizio dovrà trasmettere all’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 l’elenco delle unità lavorative fisse e di quello previsto per le sostituzioni in caso di assenza del personale per qualsiasi causa; la Ditta è tenuta altresì ad indicare e documentare i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio del proprio personale fisso o dedicato alle sostituzioni. La Ditta si impegna a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di base del personale utilizzato e a comunicare qualsiasi variazione al Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
Per ogni nuova unità fissa o di sostituzione, non compresa negli elenchi già forniti all’Amministrazione comunale, la Ditta provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di base e professionali.
Tutto il personale deve mantenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti dei beneficiari e dei loro familiari.
La Ditta si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale assumendosi in proprio le responsabilità attinenti la mancata parziale o inadeguata erogazione del servizio agli utenti.
La Ditta assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti. In applicazione al D. Lgs. 196 / 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e del REGOLAMENTO UE GDPR 679/2016, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare, dandone comunicazione all’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, un responsabile del trattamento dati.
Qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, il Comune considererà come responsabile del trattamento dati il legale rappresentante della Ditta.
Il personale deve partecipare a riunioni di servizio ogni qualvolta vengano indette senza oneri aggiuntivi per l’ATS 12.
Dotazioni
La ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale di tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.
Diritto di sciopero
Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei dipendenti.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12.6.90 n. 146 e ss.mm.ii ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.
Formazione e aggiornamento del personale
Il personale della Ditta impiegato per l’esecuzione dell’appalto deve svolgere annualmente aggiornamento e formazione, senza alcun onere per l’Amministrazione, partecipando a corsi organizzati dalla Ditta medesima o da altri soggetti su argomenti e tematiche attinenti lo svolgimento del servizio, oltre a quelle previste dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, concordati con il Centro di Salute Mentale.
Volontariato
La Ditta promuove la collaborazione e la presenza del volontariato, compreso il Servizio Civile, nell'ambito dei servizi di cui al presente appalto, attraverso appositi accordi con le associazioni o gruppi di volontariato e previa verifica della copertura assicurativa da parte degli stessi, compatibilmente con l'organizzazione, le attività ed il buon funzionamento delle attività. La Ditta provvede a concordare l'apporto del volontariato con il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 indicando i tempi della collaborazione e le attività svolte dai volontari.
Gli operatori volontari non possono in alcun modo sostituire l'organico del personale previsto dal presente articolo né garantire le prestazioni di cui all'art. 2 poste a carico dell'aggiudicatario.
ART. 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
La gestione degli interventi e delle attività vengono effettuate dalla Ditta in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio.
La Ditta è tenuta ad indicare il nominativo di un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione del servizio e nel contempo rappresenta l'interlocutore nei rapporti con il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
Obblighi della ditta nei confronti del personale.
L’inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente schema di contratto di servizio e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla legge.
In caso di inosservanza di quanto sopra, la Ditta solleva sin da ora l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale.
Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta utilizzato nelle attività del presente servizio e il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.
La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.
La Ditta si obbliga altresì ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest’ultimo è alle esclusive dipendenze della Ditta e le sue prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio della ditta.
In particolare la Ditta si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni
normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dell’attività e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; se gli affidatari del servizio hanno forma cooperativa, si impegnano a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’affidatario del servizio anche se non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
La ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente schema di contratto di servizio.
L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Con riferimento agli obblighi dell’appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applicano al presente appalto i commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La Ditta aggiudicataria, se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell’art. 37 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
ART. 8– STANDARD MINIMI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
I servizi oggetto del presente contratto, anche in ragione della tipologia ed età dell'utenza interessata, prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentano il costante monitoraggio della loro osservanza.
Gli standard minimi di qualità e le relative specifiche tecniche sono quelli riportati nel presente Schema contratto di servizio oltreché quelli risultanti dall’offerta formulata dall’aggiudicatario.
Gli Standard qualitativi minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:
- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza impianti e lavoro;
- erogare al proprio personale la formazione e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- intrattenere rapporti di correttezza con gli utenti, anche in materia di accesso ad atti e informazioni;
- mettere in atto tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- essere in grado di migliorare continuamente i propri standard di servizi.
In sede di stipulazione del presente contratto, l’Aggiudicatario si impegna inoltre ad emanare, entro tre mesi dalla data di stipulazione medesima, la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all’articolo 11 del D.Lgs. n. 286/1999 “Qualità dei servizi pubblici”, nonché conformemente all’articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori.
La Carta della Qualità dei Servizi indica: i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l’utenza può legittimamente attendersi dall’aggiudicatario - ivi compresi gli standard minimi imposti dal presente articolo; le modalità di accesso alle informazioni garantite; le modalità per proporre reclamo; i criteri di determinazione dell’indennizzo in relazione all’ammontare del danno.
L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
L’Aggiudicatario si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi indichi, ai sensi dell’art.8 del
D.L.24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27, in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dell’aggiudicatario medesimo.
A cura dell’Aggiudicatario, un estratto della Carta della Qualità dei Servizi deve essere fatto
pervenire alle famiglie degli utenti ed affisso in ogni sede interessata dal servizio.
Art. 9 – GESTIONE FORNITURE E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA
La ditta aggiudicataria, mediante propria organizzazione , deve provvedere a:
a) gestire i servizi secondo criteri di efficacia e di efficienza valutando la rispondenza dei servizi e delle attività ai bisogni degli utenti destinatari;
b) realizzare il progetto di gestione contenuto nella “Scheda Progetto e Relazione illustrativa annuale”, approvata con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. del , e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, seguendo le indicazioni metodologiche proposte dal referente per il progetto dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, mettendo in atto i correttivi e gli adeguamenti operativi richiesti;
c) realizzare quanto riportato nell’offerta tecnica presentata in gara;
d) garantire il collegamento dei servizi e delle attività oggetto del presente schema di contratto di servizio con i servizi sanitari specialistici, con i servizi sociali comunali e con la rete di risorse sociali, culturali, sportive e ricreative territoriali, anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo operativo ove previsto dalla normativa regionale;
e) seguire l’evoluzione della domanda di servizio, adeguandovi l’organizzazione e l’impegno operativo e del personale;
f) garantire il lavoro di équipe per organizzare e verificare le attività, attraverso riunioni con la partecipazione del referente del progetto dell’Ambito Territoriale Sociale 12 e del SSP dei Comuni di residenza dei beneficiari e dall’UMEA territorialmente competente;
g) garantire l'attività di coordinamento, funzionale all'organizzazione delle attività e del personale, al raccordo operativo con l’UMEA e i SSP dei Comuni interessati;
h) organizzare con i beneficiari forme di verifica sulla qualità del progetto, concordando con l’UMEA dell’ASUR Area Vasta 2 ed il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, le relative modalità ed i risultati;
i) redigere ed inviare trimestralmente all’ ATS 12 una relazione riepilogativa riguardante gli utenti e le attività svolte, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo;
j) verificare ed accertare il possesso dei requisiti di base e professionali del personale fisso e sostituto da impiegare;
k) redigere un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
l) stipulare una idonea polizza assicurativa R.C.T.;
m) garantire il rispetto della normativa sulla privacy nei confronti degli utenti e delle loro famiglie.
ART. 10 - COMPITI DELL’ UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’ ATS 12:
Spetta all’ Ufficio di Coordinamento dell’ ATS 12 situato c/o il Comune di Falconara Marittima - Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12:
• l'adozione degli atti necessari per l'accesso allo specifico finanziamento ministeriale per
tramite della Regione Marche;
• la gestione amministrativa, il monitoraggio ed il supporto tecnico-operativo per la realizzazione del progetto e delle attività;
• la verifica dei requisiti professionali degli operatori impiegati nel servizio secondo quanto previsto dal presente schema di contratto;
• la trasmissione dei dati di monitoraggio ai Comuni facenti parte dell’ ATS 12;
• la trasmissione ai Comuni dell’ ATS 12 della relazione trimestrale riepilogativa riguardante gli utenti e le attività svolte, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo;
• il controllo del rispetto delle norme contrattuali.
ART. 11 – COMPITI DELL’UNITA’ MULTIDISCIPLINARE ETA’ ADULTA- ASUR/AREA VASTA 2
Spetta alla ASUR/Area Vasta 2:
redigere congiuntamente con il beneficiario del progetto e, eventualmente, il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, il “Progetto Personalizzato”;
inviare l'utenza alle attività dei progetto “Vita Indipendente Ministeriale” sulla base del progetto personalizzato e provvedere al relativo monitoraggio;
mettere a disposizione del progetto le attività riabilitative e ricreative attivate presso tutte le strutture dell’UMEA;
attivare azioni promozionali ed informative tramite i presidi distrettuali e i M.M.G.
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, a titolo di impegno a favore del Comune, il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
b) bonifico bancario con versamento presso:
Conto di Tesoreria presso UBI BANCA SPA IBAN : IT 92 Q 03111 37350 000000015800 SWIFT - BIC: XXXXXX00
ABI: 03111 € UBI BANCA SPA
CAB: 37350 € FALCONARA MARITTIMA CIN: Q
C/C: 000000015800
c) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo speciale di cui all’art.
106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria deve contenere espressamente le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona.
La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune , con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato .
La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta solo dopo l’emissione, da parte della stazione appaltante, del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell’ Art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, dopo la scadenza del contratto.
ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 14 - PAGAMENTI
La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto viene effettuato dal Comune di Falconara X.xx – capofila dell’A.T.S. 12 - su
presentazione di fattura mensile (comprensiva di IVA), calcolata in base al monte ore di prestazioni effettivamente rese e documentate dai fogli di presenza degli operatori.
La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per le attività di integrazione sociale di cui all’art. 2 viene effettuata dal Comune Capofila dell’ATS 12 di norma trimestralmente. Alla fattura dovrà essere allegata idonea documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
L’Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato dal Comune entro i termini stabiliti dalle disposizioni normative nazionali, decorrenti dal ricevimento delle fatture, previa attestazione da parte del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, della regolarità delle prestazioni effettuate.
Sui certificati di pagamento di ogni fattura verranno automaticamente trattenute le seguenti somme:
a) lo 0,50% della rata mensile a garanzia degli adempimenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
b) eventuali penali previste dal presente schema di contratto di servizio.
E’ facoltà della ditta richiedere che la trattenuta dello 0,5% venga applicata all’inizio del servizio sull’importo complessivo del contratto.
Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il “Codice Identificativo di Gara”(C.I.G.), riferito al servizio, nonché il Codice Univoco Ufficio dell'Ente: UF3FLX.
Si informa altresì che il Comune di Falconara Marittima rientra nel regime di cui all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015.
Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità, pagamenti alla Ditta aggiudicataria che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.
I ritardi nei pagamenti da parte del Comune sopracitato non danno diritto alla Ditta aggiudicataria di richiedere lo scioglimento del contratto.
ART. 15 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010
n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari .
ART.16 VARIANTI
Data la peculiarità del servizio la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio.
Pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016.
Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza
dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite.
Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto.
Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016).
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.
Nel caso in cui il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del contratto deve essere adeguatamente integrata.
ART. 17– RESPONSABILITA’ – DANNI
La Ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali di cui all'art. 6 ed esonera il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta stessa per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio.
La Ditta aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, sollevando il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
La Ditta risponde inoltre dei danni alle persone (utenti, operatori e terzi in genere) o alle cose in dipendenza dell'espletamento dell'attività oggetto del presente schema di contratto di servizio sollevando pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.
A tale fine, la ditta appaltatrice dovrà stipulare una idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi ) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato e annoverare tra i terzi , il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali: RCT € 1.500.000,00 unico;
Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa in copia entro 30 gg. dall’aggiudicazione al Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
ART. 18– PENALI
La Ditta, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetta ad una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale annuo nel caso in cui:
- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso;
- assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione;
- esegua i servizi non continuativamente e non provvede alla sostituzione immediata di personale;
- compia violazioni dei diritti degli utenti.
L’Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell’inadempimento e/o all’entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all’applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penalità di cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento.
In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali procedono alla contestazione formale invitando l’impresa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Qualora l’affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa alla Ditta aggiudicataria a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza. L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sulla cauzione.
L’ammontare delle penalità maturate è addebitato, di regola, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture.
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa nel caso di:
a) cessione del contratto;
b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;
d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario ;
f) abbandono dell'appalto o interruzione non motivata del servizio ;
g) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, la ditta non sia di sicuro affidamento nella conduzione del Servizio.
Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.
Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A.R. o via PEC.
In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.
Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l’intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati ( fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito ) e di affidare il servizio al soggetto che segue nella graduatoria.
In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni proposte in sede di gara.
ART. 20 - CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’appaltatore non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall’art. 107, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 21 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l’appalto il quadro normativo definito da:
- D.Lgs. 50/2016 Art. 102 e ss.mm.ii. riservandosi tuttavia, trattandosi di servizi alla persona, la facoltà di sviluppare ulteriori e/o diverse soluzioni di verifica e di controllo;
- D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali - Art. 2-sexies Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018 Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
- Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679/UE
Il RUP procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito del presente appalto.
Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità da parte del RUP al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
L’Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati. L’Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio- economico di riferimento.
ART. 22 – PRIVACY
Ai sensi della normativa elencata all’ Art. 20 del presente contratto, i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per le imprese che vogliono partecipare alla gara. L’ambito di comunicazione dei dati è limitato alle esigenze connesse alla gara e alla successiva stipulazione del contratto secondo la normativa vigente in tema di appalti pubblici e diritto di accesso ai documenti.
ART. 23 – D.U.V.R.I. ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il presente appalto non presenta significativi rischi d’interferenza, così come delineato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi.
Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero.
Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell’Affidatario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.
Il personale incaricato dall’Aggiudicatario, durante lo svolgimento in regime della presente gestione, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l’indicazione del Datore di lavoro.
E’ obbligo dell’appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”- “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
Inoltre dovrà garantire costantemente, all’interno del servizio, la presenza di un numero sufficiente di personale formato e addestrato nella gestione delle emergenze con particolare riferimento all'antincendio ed al primo soccorso. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà redigere e tenere aggiornato, portandolo a conoscenza dei lavoratori, un apposito Piano di Emergenza che tenga conto della particolare utenza del servizio.
Nell’ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all’art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, il Comune rimane a disposizione dell’Aggiudicatario per ogni altra eventuale necessaria informazione, ritenuta necessaria, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Ditta inoltre dovrà predisporre e tenere un registro per la tenuta della regolare manutenzione tecnica e al controllo del funzionamento di tutti gli impianti e dei dispositivi presenti, compresi quelli di sicurezza.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, la Ditta è tenuta, in conformità a quanto sopra esposto, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI E STIPULA CONTRATTO
Tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla stipulazione, sono a carico dell’aggiudicatario.
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata sottoscritta digitalmente dalle parti.
ART. 25 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Ancona.
ART. 26 – RINVIO
Tutti gli allegati sopra citati e richiamati sono parte integrante e sostanziale .
Per quanto non espressamente previsto dal presente schema di contratto di servizio si fa riferimento al Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle norme del Codice medesimo espressamente richiamate nonché del Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia e alla normativa regionale.