ACI INFORMATICA SPA
ACI INFORMATICA SPA
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN MODALITA’ SAAS DI UNA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT E DEI SERVIZI COLLEGATI
ALLEGATO 7 AL DISCIPLINARE DI GARA
CIG 7017677243
Sommario
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 5
Articolo 2 – Oggetto. Contenuti e caratteristiche generali della fornitura 6
Articolo 3 – Requisiti della fornitura 7
Articolo 4 - Servizi per l’attivazione e l’avviamento del sistema 8
Articolo 5 – Messa a disposizione di risorse professionali per l’erogazione dei servizi
....................................................................................................................9
Articolo 6 - Affidamento dei servizi a consumo di configurazione, formazione, manutenzione, assistenza, e supporto 9
Articolo 7 - Modifiche ai prodotti previsti negli affidamenti 9
Articolo 8 – Collaudo dei prodotti previsti negli affidamenti 10
Articolo 9 – Stato Avanzamento Lavori 11
Articolo 10 – Sedi di erogazione 12
Articolo 11 – Documentazione da produrre 12
Articolo 12 – Livelli di servizio 13
Articolo 13 - Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa 13
Articolo 14 – Garanzia di disponibilità della dotazione oggetto della fornitura. Tutela della proprietà intellettuale e industriale 15
Articolo 15 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa 15
Articolo 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi 17
Articolo 17 – Durata 17
Articolo 18 – Assicurazione 17
Articolo 19 - Penali 18
Articolo 20 – Corrispettivo 18
Articolo 21 - Revisione dei prezzi. Rinunce 19
Articolo 22 - Fatturazione e pagamento 19
Articolo 23 - Disposizioni antimafia 21
Articolo 24 - Cauzione 21
Articolo 25 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei crediti 22
Articolo 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari 22
Articolo 27 – Codice Etico e Patto di Integrità 24
Articolo 28 - Consenso al trattamento dei dati 24
Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali 25
Articolo 30 - Foro competente 25
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN MODALITÀ SAAS DI UNA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT E DEI SERVIZI COLLEGATI
TRA
ACI INFORMATICA S.p.A. con sede in Roma alla xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, 00 Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (di seguito per brevità ACI INFORMATICA)
E
, con xxxx xxxxxx xx , Xxx
, X. XXX , (xxxxxxxxxxx ai fini del presente Accordo Quadro in , Via ,) in persona del , domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Impresa”),
di seguito congiuntamente definite Parti.
PREMESSO CHE
− l’Impresa è risultata aggiudicataria della gara a procedura aperta per la sottoscrizione di un Accordo Quadro per la fornitura in modalità SaaS di una piattaforma di e-procurement e dei servizi collegati, indetta da ACI Informatica;
− l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
− il presente Accordo Quadro è finalizzato alla definizione della disciplina
operativa e contrattuale relativa alla fornitura di una piattaforma telematica di e-procurement, da utilizzare in modalità SaaS per l’esecuzione di gare telematiche, per la gestione degli elenchi e per la valutazione delle prestazioni dei fornitori. Inoltre, la fornitura riguarda i servizi correlati alla fruizione della piattaforma stessa, il tutto da destinare oltre che ad ACI Informatica anche ai soggetti indicati nella dichiarazione di offerta economica, d’ora in poi Committenti oppure Committente che indicato singolarmente
Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “III” (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa posta in calce al presente Accordo Quadro.
2. L’esecuzione del presente Accordo Quadro è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della
gara, prodotti da ACI Informatica, prevarranno sugli atti e i documenti, tutti della gara, prodotti dall’Impresa.
4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 01/03/2009 provvederà a comunicare alla stessa Autorità i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Accordo Quadro.
5. Il codice CIG identificativo del presente Accordo Quadro è il seguente: 7017677243.
6. E’ designato quale Responsabile del Procedimento il
7. È designato quale Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro il
Articolo 2 – Oggetto. Contenuti e caratteristiche generali della fornitura
1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina operativa e normativa per la fornitura di una piattaforma informatica, da utilizzare in modalità SaaS per l’esecuzione di gare telematiche, per la gestione degli elenchi, e per la valutazione delle prestazioni dei fornitori, e altresì per la fornitura dei processi di supporto correlati all’utilizzo della piattaforma stessa, comprensivi dei servizi di manutenzione, assistenza e supporto, da destinare oltre che ad ACI Informatica anche ai soggetti indicati nella dichiarazione di offerta economica,, il tutto secondo le modalità e le condizioni indicate nel presente Accordo Quadro e negli Accordi Attuativi eventualmente stipulati con l’Impresa da ciascuno di tali soggetti.
2. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro vale per l’Impresa quale proposta irrevocabile per la stipula dei singoli Accordi Attuativi con i Committenti e, pertanto, con la stipula del presente Accordo Quadro l’Impresa si obbliga a erogare, irrevocabilmente e come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica, e nello schema dell’Accordo Attuativo:
a) la fornitura e la messa a disposizione in modalità SaaS di una piattaforma telematica di e-procurement;
b) i servizi correlati al funzionamento e alla fruizione della piattaforma.
Articolo 3 – Requisiti della fornitura
1. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti dal presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, e negli Accordi Attuativi. Resta inteso che le prestazioni saranno in concreto determinate dagli Accordi Attuativi eventualmente sottoscritti direttamente tra il Committente e l’Impresa.
2. I servizi oggetto della presente fornitura dovranno essere prestati, a seguito della sottoscrizione degli Accordi Attuativi, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi inclusi il Capitolato Tecnico, e l’Offerta Tecnica.
3. Il Committente degli Accordi Attuativi si riserva la facoltà, nei termini di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, di chiedere all’Impresa prestazioni supplementari che si rendano necessarie e che non siano incluse nell’Accordo Quadro, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. n.50/2016;
4. ACI Informatica si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Accordo Quadro ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016..
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Committente potrà imporre all’Impresa un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo che sarà previsto nei singoli Accordi Attuativi, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti. In tal caso, l’Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo Attuativo. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
6. Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro potrà essere introdotta dall’Impresa se non è stata approvata da ACI Informaticanel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico dell’Impresa, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016. Articolo 4 - Servizi per l’attivazione e l’avviamento del sistema
1. Ai fini della esecuzione del presente Accordo Quadro, e nel contesto della relativa fornitura, l’Impresa darà avvio, con la stipula dell’Accordo
Attuativo alla erogazione dei servizi secondo le fasi previste nel Capitolato Tecnico.
Articolo 5 – Messa a disposizione di risorse professionali per l’erogazione dei servizi
1. L’Impresa metterà a disposizione un team di risorse, di figure professionali e relativi profili, secondo i termini, e con le modalità previsti nel paragrafo 13 del Capitolato Tecnico.
Articolo 6 - Affidamento dei servizi a consumo di configurazione, formazione, manutenzione, assistenza, e supporto
1. L’Impresa prende atto e riconosce che, in relazione ai servizi a consumo di configurazione, formazione, manutenzione, assistenza, e supporto, potrà operare solo a seguito di formale affidamento da parte del Committente.
2. Tale attribuzione verrà formalizzata mediante uno o più Verbali di Affidamento (VA) nei quali verranno indicati i prodotti affidati, i requisiti richiesti (funzionali, normativi, prestazionali, di sicurezza, ecc.) e i risultati attesi, nonché il dimensionamento delle attività. Gli affidamenti potranno essere effettuati a corpo o a consumo, con indicazione - in entrambi i casi - delle figure professionali previste e del numero di giornate/uomo previsti in relazione a ciascuna figura professionale.
3. I Verbali di Affidamento e i relativi documenti allegati riporteranno pertanto la documentazione consegnata all’Impresa in fase di conferimento di ogni singolo affidamento, e i prodotti che l’Impresa dovrà consegnare al termine dello svolgimento delle attività richieste.
Articolo 7 - Modifiche ai prodotti previsti negli affidamenti
1. L’Impresa prende atto e riconosce che il Committente potrà richiedere all’Impresa di apportare modifiche in corso d’opera ai prodotti previsti in ciascuno degli affidamenti di cui al precedente art. 6.
2. In tale evenienza, il Committente e l’Impresa definiranno l’impegno necessario per attuare dette modifiche - che potranno anche comportare la variazione del numero di giorni/persona in relazione alle risorse da utilizzare, e la ridefinizione delle date di consegna dei prodotti – e verrà emessa una nuova versione del Verbale di Affidamento, che accoglierà i nuovi requisiti, dimensionamenti, e risultati previsti.
Articolo 8 – Collaudo dei prodotti previsti negli affidamenti
1. L’Impresa prende atto e riconosce che, in relazione agli Accordi Attuativi e ai singoli affidamenti da essi derivanti di cui al precedente art. 6, si procederà al collaudo dei prodotti realizzati dall’Impresa entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di consegna. La data del collaudo sarà oggetto di tempestiva comunicazione all’Impresa.
2. In relazione a ogni affidamento, il collaudo riguarderà, in particolare, la corrispondenza dei prodotti oggetto dell’affidamento e consegnati dall’Impresa con quanto previsto nel Verbale di Affidamento, la congruenza dei prodotti con le specifiche fornite, e il rispetto degli standard della qualità.
3. Il collaudo prevederà, in particolare, le seguenti attività:
• esecuzione dei test funzionali;
• verifica della rispondenza ai requisiti non funzionali;
• verifica della corretta applicazione dei parametri della qualità;
• verifica della documentazione consegnata.
4. Al termine del collaudo, se l’esito risulterà positivo, sarà redatto il relativo Verbale di Accettazione.
5. Anche in assenza della necessità di ulteriori interventi correttivi sui prodotti consegnati dall’Impresa, al Verbale di Accettazione dovranno essere comunque allegate tutte le segnalazioni di anomalie/malfunzionamenti eventualmente riscontrate durante il collaudo, anche se già rimossi.
6. Nel caso, invece, il collaudo si concluda con esito negativo, sarà redatto il Rapporto di Xxxxxxxx che riporterà l’elenco degli errori riscontrati, i relativi interventi correttivi, e la data della nuova seduta di collaudo. Gli oneri correlati a errori imputabili all’Impresa saranno a carico dell’Impresa stessa.
7. Alle nuove sedute di collaudo si procederà secondo le modalità previste dal presente articolo.
8. Nel caso di collaudo conclusosi con esito negativo, al fine di rispettare le date di consegna previste, il Committente potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di portare comunque il prodotto in ambiente di esercizio, dopo aver eventualmente applicato in proprio le correzioni ritenute opportune, fermo restando l’impegno dell’Impresa di effettuare comunque gli interventi correttivi secondo quanto richiesto, e ferma restando l’applicazione delle penali previste.
Articolo 9 – Stato Avanzamento Lavori
1. Ai fini della gestione e del controllo dello stato di avanzamento delle attività oggetto degli affidamenti, l’Impresa dovrà produrre mensilmente
un rapporto di Stato Avanzamento Lavori (SAL) relativo a ciascun affidamento attivo, allegando la documentazione necessaria per la verifica e validazione da parte del Committente degli SLA prodotti dall’Impresa.
2. L’Impresa è tenuta a presentare negli SLA il rendiconto delle attività svolte nel mese di riferimento e l’indicazione del numero di giornate/persona erogate per i servizi a consumo. Tale rendiconto deve essere approvato dal Committente al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora si ritenesse necessario, potrà essere richiesto all’Impresa di integrare la documentazione prodotta.
Articolo 10 – Sedi di erogazione
1. Le attività oggetto degli Accordi Attuativi del presente Accordo Quadro saranno erogate presso la sede del Committente o presso la sede dell’Impresa. La definizione della sede verrà esplicitata di volta in volta in relazione a ciascuno degli affidamenti.
Articolo 11 – Documentazione da produrre
1. L’Impresa in relazione all’esecuzione delle attività oggetto degli Accordi Attuativi, sarà tenuta in quella sede a produrre ed esibire la seguente documentazione:
• piano di avviamento;
• piano di formazione;
• piano di lavoro (per ciascun affidamento);
• documenti di dettaglio per le attività a consumo richieste (ad es. specifiche funzionali, tecniche, ecc.);
• consuntivazione periodica delle attività svolte (almeno mensile);
• aggiornamento del piano di lavoro (a fronte di eventi significativi e su richiesta);
• prospetti di dettaglio mensili sulle attività di assistenza di I° e II° livello (telefonate, ticket, ecc.).
2. All’Impresa, in aggiunta alla documentazione di cui al precedente comma, potrà essere comunque richiesto di predisporre altri documenti a supporto delle attività affidate, espressamente previsti nei Verbali di Affidamento.
3. Tutta la documentazione predisposta e messa a disposizione deve essere compatibile con la suite MS Office 2007.
Articolo 12 – Livelli di servizio
1. L’Impresa, nell’esecuzione dei servizi previsti nei singoli Accordi Attuativi è tenuta all’osservanza dei Livelli di Servizio in essi previsti.
Articolo 13 - Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa
1. L’Impresa si impegna a realizzare la fornitura a perfetta regola d’arte e secondo i criteri di buona tecnica, con diretta e integrale responsabilità per l’esatto adempimento, mantenendo del tutto indenne e manlevando interamente il Committente da ogni e qualsiasi contestazione, pretesa, danno e responsabilità correlati all’esecuzione di quanto di propria competenza.
2. Sono integralmente a carico dell’Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo previsto nei singoli Accordi Attuativi, tutti gli oneri, tutte le spese, e tutti i rischi relativi e/o connessi alle attività affidate e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione della fornitura.
3. L’Impresa, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto dei singoli
Accordi Attuativi, dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che tali attività costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che l‘Impresa stessa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore con propri capitali, mezzi e attrezzature.
4. L’Impresa garantisce il mantenimento e l’uso di un’organizzazione e di risorse adeguate all’esecuzione della fornitura, e assicura di essere titolare di ogni e qualsiasi permesso e autorizzazione provvedendo in ogni caso, a proprie cura e spese, ad acquisire ogni ulteriore licenza o diritto, se necessario ai fini di esecuzione della fornitura.
5. L’Impresa è tenuta a predisporre e garantire le misure necessarie ad assicurare la sicurezza delle persone e delle cose interessate dalle attività oggetto degli Accordi Attuativi e si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso ricompresi nel corrispettivo contrattuale previsto. L’Impresa si obbliga, altresì, a uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente. L’Impresa, peraltro, si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni
tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L’Impresa consente al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione della fornitura impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 14 – Garanzia di disponibilità della dotazione oggetto della fornitura. Tutela della proprietà intellettuale e industriale
1. L’Impresa garantisce di avere piena e libera disponibilità della piattaforma telematica e della dotazione software e hardware messe a disposizione in forza del presente Accordo Quadro e dei consequenziali Accordi Attuativi, e che, pertanto, non sono soggette a oneri, vincoli e/o a restrizioni d’uso, mantenendo del tutto indenne il Committente da ogni pretesa e/o rivendicazione di terzi.
2. L’Impresa garantisce altresì che, nell’esecuzione della fornitura non violerà i diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi e, in generale, i diritti di privativa altrui, mantenendo indenne e manlevando interamente il Committente da ogni e qualsiasi pretesa, danno, onere e responsabilità direttamente o indirettamente riferita alla violazione dei suddetti diritti.
Articolo 15 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa
1. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, l’Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato, avente la capacità professionale per espletare i servizi secondo le condizioni minime previste dal Capitolato Tecnico. L’Impresa risponderà direttamente e integralmente dell’operato del personale
utilizzato.
2. In particolare, l’Impresa garantisce che il personale utilizzato offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionale.
3. L’accesso negli uffici del Committente e la disponibilità degli ambienti di produzione saranno consentiti nel rispetto delle specifiche e secondo le modalità previste nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico in relazione dell’orario normale orario di attività lavorativa e di servizio al di fuori dell’orario normale. In relazione a ciò, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle suddette prestazioni, tali uffici continueranno a essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale.
4. Il personale preposto all’esecuzione delle attività oggetto della fornitura da svolgersi presso gli uffici del Committente potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
5. L’impresa è tenuta a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi nell’esecuzione delle attività e a garantire il rispetto, da parte del personale stesso, delle disposizioni interne del Committente.
6. L’Impresa riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alla fornitura qualora esse fossero ritenute a insindacabile giudizio del Committente non adeguate alla perfetta esecuzione della fornitura. L’esercizio di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere né alcuna penalità per il Committente.
Articolo 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi
1. L’Impresa garantisce di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendosi
– in via esclusiva e integrale - ogni onere o responsabilità in relazione agli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi verso il proprio personale e i collaboratori, addetti, ausiliari e incaricati.
2. L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.
3. L’Impresa dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Articolo 17 – Durata
1. Il presente Accordo Quadro decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata di 36 (trentasei) mesi.
2. I singoli Accordi Attuativi avranno una durata decorrente dalla loro sottoscrizione e durano al massimo non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza ultima del presente Accordo Quadro, di cui al comma precedente.
Articolo 18 – Assicurazione
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione degli Accordi Attuativi ed è altresì responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che
dovessero essere causati dai propri dipendenti, consulenti e risorse, al Committente, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
2. L’Impresa, in considerazione delle responsabilità e dei rischi assunti stipulerà con primaria Compagnia una polizza assicurativa – per i valori e i massimali previsti negli atti di gara - a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della fornitura.
Articolo 19 - Penali
1. Gli Accordi Attuativi anche in relazione ai livelli di servizio, prevedono penali a carico dell’Impresa.
Articolo 20 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo per i servizi prestati in esecuzione degli Accordi Attuativi sono determinati in ragione dei prezzi unitari e canoni stabiliti nella “Dichiarazione di Offerta economica” per ciascun Committente.
2. I corrispettivi si riferiscono alla prestazione della fornitura a perfetta regola d’arte e nel pieno ed esatto adempimento di tutte le modalità e di tutte le prescrizioni e sono da intendersi remunerativi di ogni e qualsiasi spesa e onere relativi e/o connessi e/o necessari all’esecuzione delle attività – ivi compresa l’acquisizione di ogni licenza e diritto e di tutte le coperture assicurative essenziali all’adeguata esecuzione - escludendosi fin d’ora ogni e qualsiasi richiesta, da parte dell’Impresa, di rimborso o di indennizzo dei costi sostenuti.
3. Il costo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non sono presenti rischi da interferenza che richiederebbero l’adozione da parte
dell’Impresa di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre tali rischi. Pertanto, l’Impresa non dovrà sostenere ulteriori costi per la sicurezza, rispetto a quelli propri, per far fronte a specifiche necessità derivanti dalla presente fornitura.
4. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila), si procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della riscossione, Il Committente darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei suoi confronti.
Articolo 21 - Revisione dei prezzi. Rinunce
1. Per l’intero periodo di validità del presente Accordo Quadro e degli Accordi Attuativi, non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.
2. L’Impresa rinuncia a chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui all’art. 1467 del Codice Civile, e la revisione del corrispettivo, di cui all’art. 1664 del Codice Civile.
Articolo 22 - Fatturazione e pagamento
1. La fatturazione verrà effettuata con le modalità previste negli Accordi Attuativi.
2. Le fatture dovranno (i) contenere i riferimenti all’Accordo Attuativo
relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara), (ii) essere intestate a
ed (iii) essere inviate per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
.
3. Le fatture inoltre dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate dalla rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e dai relativi giustificativi di spesa, e da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei Livelli di Servizio definiti, controfirmati tutti dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture in pagamento, si procederà, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente comma, non venga corrisposta, non produrrà alcun interesse.
5. L’importo delle fatture sarà bonificato a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a
, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto, saranno comunicati al Committente nei termini di cui all’art.
3, comma 7, della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187, così come meglio specificato al successivo articolo 27.
6. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva della fornitura prevista dai singoli Accordi Attuativi.
Articolo 23 - Disposizioni antimafia
1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione della fornitura è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di validità dell’Accordo Quadro stesso. In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell’organo di amministrazione dell’Impresa, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Articolo 24 - Cauzione
1. L’Impresa è tenuta alla prestazione di una cauzione nei termini operativi ed economici previsti negli atti di gara.
Articolo 25 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei crediti
1. È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro e/o degli Accordi Attuativi, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto all’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del Codice Civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dagli Accordi Attuativi, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione.
3. E’, altresì, fatto divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Articolo 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione della fornitura devono essere registrati dall’Impresa su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il Codice CIG – Codice Identificativo Gara - della commessa, da indicare nella causale delle fatture emesse, unitamente al riferimento al presente Accordo Quadro
e allo specifico Accordo Attuativo).
2. L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma del presente articolo determina la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e relativo Accordo Attuativo, ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile.
3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto.
4. L’Impresa provvederà altresì a comunicare al Committente – nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, così come modificata dal
D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato intestato all’Impresa stessa, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. L’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L’Impresa dichiara inoltre che il predetto conto corrente è conforme a quanto previsto dalla
L. 136/2010 ‘Piano straordinario contro le mafie, nonché Delega al Governo in materia di normativa antimafia’ e s.m.i.. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Committente le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà
sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 27 – Codice Etico e Patto di Integrità
1. L’Impresa dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell’Impresa stessa, in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, e nel Codice Etico adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del presente Accordo Quadro, e legittimerà a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
2. L’Impresa dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell’Impresa stessa, in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, tutte le prescrizioni contenute nel “Patto di integrità” la cui inosservanza legittimerà a valutare l’adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e la segnalazione dei fatti all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Articolo 28 - Consenso al trattamento dei dati
1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del
D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo Quadro.
Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, a eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e degli Accordi Attuativi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72..
Articolo 30 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, lì
ACI Informatica S.p.A. L’Impresa
Il Direttore Generale Xx
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx