CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
REGOLAMENTO
PER LA VIGILANZA - CONSERVAZIONE E POLIZIA – SULLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE
T I T O L O I
ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO – LE OPERE
ART. 1
Attribuzioni del Consorzio
Il Consorzio 1 Toscana Nord, costituito con Legge Regionale Toscana n° 79 del 27 Dicembre 2012 ed Ente di Diritto Pubblico ai sensi dell'art.59 del X.X. 00 febbraio 1933 n.215 e dell'art.862 del Codice Civile, provvede alla manutenzione, all'esercizio e alla vigilanza delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, nonché delle altre opere consortili ed adotta, nei confronti dei proprietari interessati, i provvedimenti di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.
ART. 2
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia di bonifica attribuite al Consorzio dal X.X. 0 maggio 1904 n.368, Titolo VI (artt.132 e seguenti), come modificato dalla L. 24 novembre 1981 n.689 e dal D. Lgs.vo 30 dicembre 1999 n.507, e dalla L.R. n. 79/2012 (artt. 23 lett. f) e 31 bis).
Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma:
-sulle opere pubbliche di bonifica;
-sulle opere di bonifica di competenza privata;
-sulle opere di miglioramento fondiario.
ART. 3
Opere di bonifica consorziali
Sono opere di bonifica consorziali:
a) la canalizzazione della rete scolante;
b) gli impianti di sollevamento delle acque e loro pertinenze;
c) le cabine elettriche di trasformazione;
d) le condotte di irrigazione e relativi manufatti;
e) paratoie e porte vinciane.
f) caselli di guardia e magazzini idraulici.
ART. 4
Opere di bonifica di competenza privata
Le opere di bonifica di competenza privata sono quelle atte ad assicurare lo scolo delle acque dei fondi e ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.
TITOLO II
CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE
Sezione I Disposizioni generali
ART. 5
Disposizioni per conservazione delle opere di bonifica
Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con X.X. 0 maggio 1904 n.368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente regolamento.
ART. 6
Occupazione per lavori
Gli espropri e le occupazioni temporanee e permanenti necessarie per assicurare la conservazione delle opere di bonifica sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.
ART. 7
Accesso ai fondi
Il personale dell'Ufficio Tecnico consortile incaricato dall'attuazione di interventi di bonifica può accedere nella proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.
Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consortile, di qualunque danno causato al fondo del personale dell'Ente nell'adempimento degli anzidetti incarichi.
ART. 8
Zone riservate
Salvi i casi di acquisizione al Demanio dello Stato specificatamente indicati con apposizione di termini o risultanti dagli atti di esproprio o di acquisto, lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali, i privati devono lasciare libera una zona della larghezza di due metri. In caso di necessità per la viabilità di interesse pubblico parallela ai canali consortili, realizzata alla stessa quota del piano di campagna del canale, la zona da lasciare libera è di un metro.
Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito delle materie di spurgo nonché al transito, sia di mezzi meccanici impiegati nei lavori di bonifica, sia al personale consortile di vigilanza e di custodia.
Gli agenti consorziali hanno anche il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo lungo le relative sponde; a tale scopo i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda soltanto meno agevole il libero transito agli agenti stessi.
ART. 9
Compensi
Nessun compenso è dovuto per il deposito delle erbe e delle materie di espurgo nella fascia di cui all’art. 7 dal ciglio dei canali o dall’unghia esterna arginale per i canali muniti di argini, da ogni lato, ne’ il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio od il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o
comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l’impiego di mezzi meccanici.
Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di espurgo e di diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, un'estensione maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.
ART. 10
Manutenzione degli argini
Gli argini dei canali consorziali di bonifica servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e sono perciò mantenuti dal Consorzio.
Per quelli che hanno acquistato od acquistino il carattere di strada pubblica o privata, il mantenimento spetta agli Enti ed ai proprietari interessati.
ART. 11
Sbocchi di fossi privati
Ogni sbocco di fossi privati nella canalizzazione consorziale, deve essere munito, ove ritenuto necessario dal Consorzio, di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde e quindi l’introduzione di terra nel recipiente.
Per costruire tali opere, le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale concessione, nella quale sono prescritte le condizioni e discipline per la costruzione e la manutenzione, a tutte spese dei concessionari, delle opere medesime.
ART. 12
Manovra delle paratoie
Le chiavi delle eventuali paratoie regolanti l'immissione delle acque della canalizzazione privata in quella consortile debbono essere in possesso anche del personale del Consorzio. In ogni caso, durante i servizi di piena, solo gli agenti o tecnici consorziali possono effettuare o disporre la manovra delle paratoie stesse anche per mezzo di privati autorizzati o di personale di associazioni convenzionate o ditte incaricate.
Sezione II
Opere di competenza privata
ART. 13
Esecuzione e manutenzione delle opere private
I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio, soggetto agli obblighi di bonifica, debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le opere di competenza privata, anche di interesse a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque e a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.
Sono richiamate al riguardo le disposizioni dell'art.140 del regolamento 8 maggio 1904 n.368. Principalmente i proprietari o affittuari devono:
a) tenere sempre ben espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione consortile;
b) aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
c) estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie, secondo le diverse zone, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
d) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali della bonifica che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi d'acqua;
f) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che, sporgendo su detti corsi d'acqua, producano difficoltà al servizio od ingombro al transito;
g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.
ART. 14
Gravame a carico del fondo non più agricolo
Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.
Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.
ART. 15
Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private
Il consorzio, nei confronti delle opere di pertinenza privata, ha i seguenti compiti:
a) verificare le violazioni delle disposizioni di cui all'art.140 del R.D. 368/1904 e dell'art. 12 del presente regolamento;
b) accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione;
c) ordina l’effettuazione di quanto disciplinato dall’art. 140 lett. b) del X.X. 000/0000 e cioè aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari nel regolare lo scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni privati;
d) trasmettere alla Regione Toscana il verbale di infrazione per il ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 153 del X.X. 000/0000;
e) progettare le opere manutentorie e di nuova inalveazione ritenute necessarie agli scopi della bonifica;
f) determinare il riparto della spesa fra le proprietà dei terreni interessati all'esecuzione dei lavori di competenza privata.
Sezione III Disposizioni di polizia
ART. 16
Divieti
Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica o
pertinenti la bonifica:
a) qualunque piantagione arborea, siepe, fabbrica, rete da pesca, bilancia, smovimento di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini, a distanza minore di:
- 4 metri rispetto al ciglio delle canalette di irrigazione facenti parte la rete irrigua già gestita dal soppresso C.B.V.M. (Pozzo Traversagna, Pozzo Bagnetti, Sx e Dx Fiume di Camaiore e irrigazione Massaciuccoli Pisano) per le piantagioni arboree e le siepi, per le fabbriche, le reti da pesca e le bilance e di metri 2 per lo smovimento del terreno;
- 5 metri rispetto al ciglio dei fossi e canali consortili non muniti di argini e all’unghia esterna arginale per i fossi e canali consortili muniti di argini, per le piantagioni arboree e le siepi, per le fabbriche, le reti da pesca e le bilance e di metri 2 per lo smovimento del terreno;
- 4 metri rispetto ai cigli delle canalette, fossi e canali sia muniti di argini che in trincea, per le strade, sia pubbliche che private e per gli autobloccanti;
- 2 metri rispetto ai cigli delle canalette, fossi e canali sia muniti di argini che in trincea, per le strade bianche a raso;
b) l’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.
Tuttavia le fabbriche, piante o siepi che per una nuova opera risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino pregiudizio, ma non possono essere sostituite se non alle distanze sopra stabilite. Sui medesimi possono essere effettuati lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Sono altresì consentite tutte le demolizioni ed aperture di porte e finestre. In caso di atti di programmazione che prevedano l’ampliamento dei fossi e dei canali consortili, le distanze di cui sopra sono incrementate ai fini del mantenimento ad opera realizzata di quelle minime previste dalle lettere a) e b).
c) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d’acqua o impaludamenti di terreni, modificando l’assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
d) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d’acqua e le opere anzidetti;
e) qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell’acqua;
f) qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d’acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
g) l’abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
h) la costruzione di varchi, di cavidotti o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
i) l’attraversamento degli alvei dei canali con bestiame, come pure l’attraversamento ed il pascolo degli animali di ogni specie sulle sommità, scarpate e banchine dei corsi d’acqua;
j) la macerazione della canapa, del lino e di qualsiasi altro prodotto nei canali consorziali.
k) compiere tutti gli altri atti, o fatti previsti dall’art. 133 del X.X. 0 maggio 1904 n. 368 e dalle altre leggi in materia e non disciplinati dal presente articolo.
Ai fini del presente articolo si intende per “fabbrica”, qualunque fabbricato/manufatto/opera (edifici, recinzioni, tralicci, pali, condotte e cavidotti interrati, per i quali vale comunque quanto specificato alla lettera o) dell’art. 17, alloggi per contatori di forniture, ecc.) stabilmente infisso al suolo.
ART. 17
Concessioni
È vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale concessione, a norma del successivo Titolo III del presente Regolamento:
a) variare o alterare canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
b) costruire ponti, coperture o passerelle, adeguati alla normativa vigente (queste opere potranno essere autorizzate per una larghezza massima di ml. 6,00 di media, salvo casi particolari per esigenze di opere pubbliche), chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti e altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni;
c) realizzare attraversamenti interrati, in subalveo o aerei, mediante cavidotti, condotte, tubazioni, ecc., di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consortile;
d) costruire qualsiasi fabbrica o qualunque addizione a quelle esistenti, tra i 4 ed i 10 metri dal ciglio delle canalette irrigue consortili, tra i 5 e 10 metri rispetto al ciglio dei fossi o canali consortili non muniti di argini e all’unghia esterna arginale per i fossi e canali consortili muniti di argini;
e) scavare maceratoi a distanza minore di metri 12 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini ed introdurre, nei canali consorziali, l’acqua di vuotatura dei maceri;
f) immettere nella canalizzazione consorziale acque di fognatura, anche se depurate ai sensi di legge e acque meteoriche convogliate, provenienti da nuovi insediamenti edilizi. A mitigazione del rischio idraulico, le immissioni di acque da parte di proprietà pubbliche e private, dovranno garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica ossia non creare aggravio idrico alla rete dei corsi d’acqua per effetto dell’alterazione dell’originale stato del terreno;
g) immettere nei canali consorziali acque con mezzi artificiali, o comunque scaricare acque di rifiuto di opifici industriali e simili. L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature, maceratoi o stabilimenti industriali non può essere assolutamente concessa se non sono state preventivamente ottenute dagli interessati le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dagli inquinanti, in particolare del D.Lgs.vo n.152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R.n°20 del 31.05.2006 e del Regolamento d'attuazione della L.R.n°20/2006 " Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.46/R, od altre norme di legge in merito, se non sono state adottate tutte indistintamente le misure atte a garantire l'immissione di acque decantate e depurate, secondo le norme di legge;
h) costruire rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
i) transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli in genere e, in particolare, con carri;
j) estrarre terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
k) depositare, anche temporaneamente, qualunque materia sugli argini, scarpate e zone di rispetto;
l) la temporanea utilizzazione colturale di terreni demaniali in gestione al Consorzio;
m) realizzare recinzioni a carattere amovibile (da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a “maglia sciolta” con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l’impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del Consorzio a cura e spese di chi inoltra l’istanza) a distanza
non inferiore a metri tre rispetto ai cigli delle canalette, fossi e canali sia muniti di argini che in trincea, lasciando la fascia di metri quattro libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d’amovibilità, costituenti testata di serra mobile.
n) realizzare, in caso di necessità per la viabilità di interesse pubblico parallela ai canali consortili realizzata alla stessa quota del piano di campagna, ove le condizioni dei luoghi lo consentono con riferimento alla normale attività manutentoria, di esercizio e vigilanza alle opere di bonifica e con le prescrizioni necessarie a garantire le medesime: 1) il posizionamento di un guard rail amovibile di altezza massima di ottanta centimetri, o di un parapetto amovibile di altezza massima di un metro, alla distanza minima di un metro rispetto ai cigli delle canalette, fossi e canali sia muniti di argini che in trincea; 2) l’installazione si segnali stradali amovibili ed impianti semaforici amovibili, non altrimenti collocabili, alla distanza minima di un metro rispetto ai cigli delle canalette, fossi e canali sia muniti di argini che in trincea;
o) realizzare condotte e cavidotti interrati, parallelamente o trasversalmente rispetto ai canali di bonifica, nella fascia da 2 a 5 metri di distanza dal ciglio dei canali non arginati o dall’unghia esterna dell’argine dei canali arginati, e da 2 a 4 metri per le canalette d’irrigazione. Tali condotte e cavidotti saranno autorizzati purché adeguatamente protetti al fine di evitare rotture/danneggiamenti. I manufatti saranno posizionati alle profondità stabilite per gli scavi alla lettera b) dell’art. 16;
p) compiere tutti gli altri atti, o fatti previsti dall’art. 134 del X.X. 0 maggio 1904 n. 368 e dalle altre leggi in materia e non disciplinati dal presente articolo;
Ai fini del presente articolo si intende per “fabbrica”, qualunque fabbricato/manufatto/opera (edifici, recinzioni, tralicci, pali, condotte e cavidotti interrati, alloggi per contatori di forniture, ecc.) stabilmente infisso al suolo.
ART. 18
Accertamenti e misura delle sanzioni amministrative
Salve ed impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni amministrative alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e sanzionate in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II, del Titolo VI del già citato Regolamento 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, in particolare quelle introdotte con la L. 24 novembre 1981 n. 689 e dal D.lgs. n° 507 del 30/12/1999.
ART. 19
Agenti Giurati
Ai sensi dell'art. 70 del X.X. 00 febbraio 1933 n. 215, è autorizzato ad elevare verbali di accertamento e contestazione per violazione alle norme di polizia di bonifica, oltre agli agenti e agli ufficiali di Polizia giudiziaria, il personale adibito dal Consorzio alla sorveglianza ed alla custodia delle opere di bonifica, in possesso della qualifica di "agente giurato" e del relativo tesserino di riconoscimento.
Il soggetto sanzionato non può opporsi, per nessuna ragione, agli agenti giurati consorziali nell'espletamento delle loro funzioni. Ha invece diritto di far risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.
ART. 20
Divisa
Gli agenti giurati del Consorzio dovranno indossare una divisa avente le seguenti caratteristiche: Divisa operativa da campagna colore grigio verde:
Giacca: 2 taschini superiori e 2 tasche inferiori, chiusura con pattina e bottoni a pressione, elastico in vita, toppe di rinforzo sulle spalle e ai gomiti, spalline, collo a camicia;
Pantalone: 2 tasche oblique e 2 tasche posteriori chiusura con pattina e bottone, 2 tasconi laterali chiusi con pattina e bottone a pressione, toppe di rinforzo al ginocchio e cerniere al fondo gamba;
Berretto: tipo norvegese con paraorecchie; Berretto: tipo baseball estivo;
Camicia: color grigio-verde con manica lunga e corta;
Maglione invernale in pile, collo alto, tasca centrale, 2 tasche laterali con cordoncino di ritenzione al fondo; Maglione misto lana collo alto con zip con rinforzi e spalline;
Giaccone a vento: 2 tasche superiori chiuse con pattina e bottoni, 2 tasche inferiori con pattina e bottoni pressione, cordoncini di ritenzione in vita e a fondo giacca, chiusura centrale a doppio cursore e bottoni a pressione, spalline tubolari portagrado-pendifili in pelle, porta placca.
Scarpone invernale alto in pelle ingrassato con fodera impermeabile e traspirante;
Scarpone estivo in pelle ingrassata e cordula colore verde con fodera impermeabile e traspirante. Distintivo da guardia particolare giurata colore oro.
ART. 21
Targa di riconoscimento
Gli agenti giurati del Consorzio dovranno apporre bene in vista la targa di riconoscimento delle dimensioni di 6,0 cm X 4,0 cm di seguito riportata in figura:
ART. 22
Verbali di accertamento di violazioni amministrative
I verbali di accertamento di violazioni amministrative debbono essere tempestivamente rimessi dall'agente giurato all'Amministrazione consorziale. Il Consorzio provvederà a trasmettere alla Autorità Idraulica competente copia dei verbali di accertamento e contestazione.
I verbali di accertamento di violazioni amministrative sono scritti su carta libera e debbono contenere:
• l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
• il nome, cognome, e la qualità di chi li redige;
• l'indicazione del fatto costituente la violazione amministrativa, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la violazione amministrativa stessa, nonché le prove od indizi a carico del soggetto sanzionato, qualora ne esistano;
• il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del soggetto o dei soggetti sanzionati, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva il verbale di accertamento di violazione amministrativa e le dichiarazioni che i soggetti sanzionato hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della violazione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei soggetti sanzionati, essere da loro stessi firmate;
• le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del soggetto sanzionato, sia del danno cagionato dalla violazione amministrativa;
• la indicazione e descrizione delle cose oggetto di contestazione e sequestrate, ove occorra;
• le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del seguente art. 24, Capo I;
• la firma dell'agente che ha accertato la violazione amministrativa.
CAPO I
Pene ART. 23
I fatti ed attentati criminosi di cui all’art. 141 del citato R.D. n. 368/1904 sono puniti a termini delle vigenti leggi penali. I relativi verbali sono inviati alla Procura della Repubblica competente.
CAPO II
Sanzioni amministrative ART. 24
Per le violazioni alle disposizioni dell’art. 16 del presente regolamento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 619,00. In base all’art. 16 della L. 689/81 ed agli artt. 61 e 96 del D.lgs. 507/99, l’importo che può essere pagato in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale è di € 206,00.
ART. 25
Nel caso di violazioni alle disposizioni dell'art.16 e dell'art.23 del presente regolamento, contemporaneamente o verbalmente all'autore della violazione di desistere dalla sua opera o lavoro e qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve presentarsi a richiesta dell'agente consorziale.
ART. 26
Le violazioni delle disposizioni di cui all’art.17 del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
• da € 10,00 a € 61,00 per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione ai sensi del
precedente art.17 o per non avere ottemperato alle condizioni od ai divieti del Consorzio, fatte salve le sanzioni penali di cui al D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per la fattispecie prevista dall’art.17 lett. e) e f), qualora la medesima integri gli estremi del reato contemplato dalla sopra richiamata norma;
• da € 10,00 a € 41,00 per avere eseguito lavori, atti o fatti, per i quali occorre la preventiva licenza ai sensi dell’art. 135 del X.X. 000/0000, o per non aver ottemperato alle condizioni o ai divieti del Consorzio;
• da € 10,00 a € 12,00, secondo che trattasi di pecora o di capra o grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata e lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinti delle colmate o di difesa delle opere di cui al precedente art.2, xxxxx XX. Qualunque sia il numero delle bestie l’ammontare totale della sanzione non può eccedere € 38,00.
Nel caso di recidiva per ognuna delle violazioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione in misura pari al doppio di quella precedentemente inflitta.
Gli importi delle suddette sanzioni amministrative sono comunque soggette a variazione in quanto determinate dalle disposizioni di legge in materia.
ART. 27
Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, non comprese nel precedente art. 26, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 123,00 o a quelle variate e stabilite dalle leggi in materia.
ART. 28
L’inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o della licenza, le quali possono essere revocate.
ART. 29
Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art.17 si intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all’impedimento con l’intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dall’agente autorizzato ad accertare la violazione.
Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte e per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
La notificazione sarà effettuata dall’agente che ha elevato il verbale, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile.
Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.
ART. 30
E’ ammesso il pagamento al Consorzio di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
ART. 31
Per l’accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative di cui al presente capo di questo Regolamento, gli agenti del Consorzio possono esercitare i poteri di cui all’art. 13 della L. 24 gennaio 1981 n. 689.
ART. 32
L’agente del Consorzio che ha accertato la violazione redige un rapporto con il contenuto previsto per i verbali di cui al precedente art.22, da inoltrare tempestivamente agli organi ed Enti competenti ai successivi adempimenti.
ART. 33
Qualora successive normative dovessero modificare gli importi delle sanzioni indicati nel presente capo, le nuove misure saranno aggiornate con semplice provvedimento amministrativo.
CAPO III
Ripristino dei luoghi al primitivo stato ART. 34
Il Consorzio trasmette una copia dei verbali di cui all'art. 22 e dei rapporti di cui all'art. 32 all’Autorità Idraulica competente per territorio, per l’adozione delle ordinanze-ingiunzioni e per gli altri provvedimenti inerenti il procedimento sanzionatorio, nonché per gli altri adempimenti previsti dal R.D. 368/1904.
Copia del verbale viene inviata anche al Sindaco del Comune interessato, per i provvedimenti di competenza.
CAPO IV
Devoluzione proventi ART. 35
Spettano al Consorzio i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE SEZIONE I
Oggetto e modalità di rilascio di concessioni precarie
ART. 36
Oggetto delle concessioni
Per l'esecuzione dei lavori, atti o fatti previsti dal precedente art. 17 e dall’art. 31 bis comma 1 della L.R. n. 79 del 2012 occorre, a seconda dei casi, il rilascio di una concessione o di una licenza da parte del Consorzio, acquisito il parere vincolante dell'Autorità Idraulica relativamente alla tutela delle acque pubbliche.
I lavori, gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione o licenza del Consorzio assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede sia a termini di legge che del presente Regolamento.
ART. 37
Modalità e procedure per rilascio di concessioni precarie.
Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione precaria o di licenza, deve farne regolare domanda al consorzio in carta bollata, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali si richiede la concessione completandola degli elaborati tecnici e di quanto altro stabilito con semplice provvedimento amministrativo debitamente firmati da un tecnico abilitato.
L'accoglimento o meno delle domande di concessione o di licenza è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione consorziale.
All'atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà versare una somma a titolo di spese di istruttoria.
I provvedimenti relativi alle domande di concessione o licenza devono essere adottati entro 60 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Trascorso tale termine senza che il Consorzio si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. La richiesta del parere al competente ufficio dell'Autorità Idraulica sospende il suddetto termine dalla data della richiesta del parere alla data del suo ricevimento.
ART. 38
Contemporanea presentazione di domanda
Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto - salva la piena discrezionalità del Consorzio - può venire considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.
ART. 39
Rilascio delle concessioni
Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili, in relazione ai quali la concessione viene rilasciata.
Le condizioni particolari riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione precaria da conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal X.X. 0 maggio 1904 n. 368.
Detti atti dovranno essere sottoscritti dalla ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.
All'istruttoria della domanda provvede il competente ufficio del Consorzio che, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, esprimerà il proprio parere motivato sull' accoglibilità o meno della domanda stessa.
A seguito di parere favorevole verrà redatto schema di disciplinare con norme e condizioni disposte dagli Uffici e dalla Autorità Idraulica competente per il successivo rilascio di formale atto di concessione.
Per le licenze non è necessario un atto formale ma è sufficiente un'autorizzazione rilasciata dal soggetto competente per statuto.
Tali atti, redatti in bollo, saranno sottoposti alla firma del richiedente per la preventiva accettazione e successivamente repertoriato e registrato nei modi di legge.
SEZIONE II
Disposizioni generali
ART. 40
Termine della concessione
La concessione precaria ha termine o per decadenza o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria.
La revoca e la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata A.R. (così come specificato all’art. 50).
ART. 41
Divieto di cessione
E’ vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell’uso e del godimento delle concessioni precarie.
ART. 42
Riscossione corrispettivo di concessione
Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art. 51, possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli.
SEZIONE III
Prescrizione per il rilascio delle concessioni precarie
ART. 43
Diritti di terzi
Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi intendendo per terzi anche altre amministrazioni competenti per materia.
ART. 44
Esecuzione dei lavori
Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.
ART. 45
Riparazione danni
Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire — a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non vi ottemperi, il Consorzio provvede, d'ufficio, all'esecuzione dei lavori a spese del medesimo Concessionario.
ART. 46
Manutenzione dell’opera
Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire, d'ufficio, il Consorzio a spese del medesimo Concessionario.
ART. 47
Responsabilità del Concessionario
Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario — che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.
ART. 48
Danni all’opera
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consortile e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.
ART. 49
Esigenze idrauliche
Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o dell'esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del Concessionario - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi e compensi di sorta.
ART. 50
Durata della concessione
La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore a 19 anni.
Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'esportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.
In caso di inadempienza del Concessionario, provvede, d'ufficio, il Consorzio, con addebito di spese a carico dei Concessionario.
In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.
In caso di morosità comprovata da ruolo negativo, la revoca della concessione può effettuarsi senza preavviso.
ART. 51
Corrispettivo di concessione
Il Concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro.
Le misure dei corrispettivi in denaro sono determinate dal Consorzio con specifici atti amministrativi e riviste periodicamente.
Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il Concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.
Per concessioni o licenze di particolare importanza o di natura speciale, sarà l'Amministrazione consorziale a fissare, caso per caso, la misura dei canone a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al consorzio.
Nelle concessioni rilasciate in sanatoria per opere già esistenti, il concessionario dovrà corrispondere il corrispettivo in denaro per l’anno in corso e per i quattro anni precedenti.
ART. 52
Trasferimento della proprietà
In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l’opera oggetto di concessione, il Concessionario o gli eredi, devono comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete ed il domicilio dei subentranti, coi quali il Consorzio provvederà a formalizzare il passaggio della titolarità della Concessione che resterà con la stessa durata e condizioni, salvo diverse normative subentrate dopo il rilascio che ne modifichino sostanzialmente le condizioni.
ART. 53
Deposito cauzionale
Il Concessionario deve versare al Tesoriere dell'Ente, prima dell'inizio dei lavori, una somma fissata dal Consorzio, a titolo di cauzione infruttifera, restituibile soltanto dopo avvenuta demolizione delle opere da parte del Concessionario o (salvo l'ipotesi di cui al successivo art. 58), alla scadenza o rinuncia della concessione, in caso di concessione senza opere, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio stesso.
ART. 54
Trascrizione ipotecaria
Il concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento e a semplice richiesta del Consorzio, alla stipula in forma notatile dell'atto di concessione precaria, ai fini della trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari. Nel caso in cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade automaticamente, con spese per la demolizione a suo completo carico.
ART. 55
Spese dell’atto
Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, spese di istruttoria, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro - sono a carico del Concessionario.
ART. 56
Esecuzione lavori d’ufficio
Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rifuse dal Concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.
ART. 57
Inizio ed ultimazione dei lavori
Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il Concessionario deve darne comunicazione all'Ufficio Tecnico consortile con un preavviso di almeno 15 giorni per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve dame avviso al detto Ufficio per i necessari riscontri.
ART. 58
Revoca della concessione
L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa e la perdita del deposito cauzionale.
ART. 59
Prescrizioni tecniche
I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia all'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata.
Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari fissate nell’atto di concessione.
ART. 60
Accesso ai lavori ed alle opere
Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l’accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
SEZIONE IV
Rete irrigua delle canalette demaniali e disposizioni varie
ART. 61
Rete irrigua delle canalette demaniali
Il Consorzio gestisce in avvalimento dall’amministrazione provinciale di Lucca (Delibera del C.P. n. 64/a del 17/10/2001, n. 245 del 28/12/2005 e s.m.i., con le esclusioni dei canali transitati successivamente in proprietà ai comuni come da verbale allegato alla lettera dalla Regione Toscana prot. n. AOOGRT 200905/122.11.09 del 27/7/2007), una rete irrigua ricadente sul territorio dei comuni di Lucca, Capannori e Porcari. Su tale reticolo il Consorzio rilascia concessioni per opere e attingimenti di acqua ai fini irrigui, con le modalità approvate dall’amministrazione provinciale di Lucca.
ART. 62
Foro competente
Per ogni effetto, derivante dal rilascio della concessione e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, il concessionario deve assoggettarsi alla competenza del Foro di Lucca.
TITOLO IV
LE GUARDIE GIURATE
ART. 63
Guardie Giurate
Il Consorzio 1 Toscana Nord ha alle proprie dipendenze personale con la qualifica di Guardia Giurata per l'espletamento delle funzioni di polizia di bonifica, materia assegnata ai Consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 132 e seguenti del X.X. xx 000 dell’ 08/05/1904.
Il presente Titolo IV disciplina le funzioni e le modalità di espletamento delle medesime da parte delle Guardie Giurate del Consorzio.
ART. 64
Attribuzioni delle Guardie Giurate
1. Le Guardie Giurate del Consorzio sono tenute ad assolvere con cura e precisione i compiti di servizio e i doveri d’ufficio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni dell’ Amministrazione Consortile nonché delle direttive e istruzioni ricevute.
2. Rientra nei doveri d'ufficio delle Guardie Giurate del Consorzio concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni ai superiori.
3. Alle Guardie Giurate del Consorzio in particolare, vengono demandate le seguenti competenze:
- Vigilanza in materia di polizia di bonifica.
- Attività di prevenzione e repressione di infrazioni e di accertamento di illeciti amministrativi e penali, inerenti la materia della polizia di bonifica e nello specifico con riferimento agli artt. 132 e seguenti del
X.X. xx 000 dell’ 08/05/1904 e del regolamento del Consorzio per la tutela delle opere di bonifica, anche di propria iniziativa.
- Svolgimento di incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali, o comunque richiesti da Autorità ed Uffici legittimati a farlo;
- Servizio di vigilanza nell’interesse dell’Amministrazione Consortile.
4. Le Guardie Giurate del Consorzio, nell’ambito delle proprie competenze, collaborano con le Forze dell’ordine dello Stato e con le altre forze di Polizia locale quando, per specifiche operazioni o interventi, ne venga fatta richiesta dalle competenti autorità.
ART. 65
Qualifiche delle Guardie Giurate del Consorzio
1. Le Guardie Giurate del Consorzio, nell’ambito territoriale dell’Ente e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:
a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
b) Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale;
ART. 66
Luogo di servizio
1. Le Guardie Giurate del Consorzio svolgono le funzioni di polizia di bonifica esclusivamente entro i limiti territoriali di competenza del Consorzio stesso.
2. Le Guardie Giurate del Consorzio possono compiere fuori dal territorio di competenza dell’Ente le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza dell’Ente.
ART. 67
Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto nazionale di lavoro e dalla contrattazione aziendale. Quando necessità particolari lo richiedano, le Guardie Giurate del Consorzio, sono tenute a prestare servizio in eccedenza al normale orario giornaliero secondo le norme e gli accordi vigenti.
2. Tenuto conto della particolarità del servizio, le Guardie Giurate del Consorzio potranno essere poste in reperibilità, secondo modalità che saranno stabilite dall’Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano l’istituto della reperibilità.
3. Il rispetto delle disposizioni relative all’orario di lavoro e di servizio sarà assicurato dal diretto superiore stabilito dal P.O.V.
ART. 68
Divieti
1. Alle Guardie Giurate del Consorzio si applica il codice di comportamento per i pubblici dipendenti. In particolare è fatto divieto:
a. di esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull’operato dei colleghi, dei superiori e dell’Amministrazione Consortile;
b. di rilasciare pubbliche dichiarazioni relative alle attività di servizio in mancanza di preventiva e specifica autorizzazione del diretto superiore;
c. di prestarsi, anche gratuitamente, per le soluzioni di esposti o ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio a favore di terzi;
d. di allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, senza informare il diretto superiore.
ART. 69
Doveri
1. Le Guardie Giurate del Consorzio debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite dal superiore diretto.
2. Qualora l’ordine impartito sia ritenuto illegittimo la Guardia Giurata farà rilevare il fatto a chi lo ha impartito. Se quest’ultimo ribadirà l’ordine per iscritto la Guardia Giurata sarà tenuta ad eseguirlo.
3. La Guardia Giurata non deve eseguire l’ordine quando lo stesso preveda comportamenti in violazione al codice penale.
4. Le Guardie Giurate sono tenute ad intervenire direttamente e/o a mettersi a disposizione dei superiori anche qualora si trovino fuori dal loro orario di lavoro, se nel territorio di competenza del Consorzio assistano ad infrazioni il cui accertamento è di loro competenza e/o ad avvenimenti o fatti che rendano necessario il loro intervento.
5. Nell’espletamento dei compiti di cui all'art. 64 del presente Regolamento le Guardie Giurate del Consorzio sono obbligate in particolare a:
a) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di Polizia dello Stato e Locali;
b) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
c) provvedere agli adempimenti e alle verifiche accessorie riguardanti la diretta riscossione di somme a seguito di irrogazione delle sanzioni amministrative;
d) compilare la relazione di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all’attività espletata;
e) tenere, nei rapporti con il pubblico ed in particolare durante l'accertamento di violazioni, un contegno equilibrato, determinato, corretto, leale e riservato evitando le discussioni;
f) fornire, nei limiti delle proprie competenze, le informazioni richieste dai cittadini;
g) vestire l’uniforme nelle forme prescritte dal Regolamento per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze e secondo le disposizioni impartite dal diretto superiore;
h) custodire i mezzi e gli strumenti in dotazione curandone la manutenzione ed il perfetto stato d’efficienza;
i) partecipare con impegno e professionalità a riunioni di lavoro organizzate e ordinate dal diretto superiore ed a corsi di aggiornamento professionale organizzati e ordinati dall’Amministrazione;
j) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dall’Amministrazione;
k) ad ottemperare altresì a tutte le disposizioni indicate negli agli ordini di servizio.
ART. 70
Patrocinio legale ed assicurazione
1. L’Amministrazione Consortile assicura l’assistenza legale in sede processuale alle Guardie Giurate del Consorzio per fatti inserenti il servizio nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme contrattuali collettive.
2. Le Guardie Giurate del Consorzio usufruiscono di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l’uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione e assistenza previste dalla normativa vigente.
ART. 71
Registri di servizio
1. Nell’ufficio della Polizia di bonifica e sotto la responsabilità delle Guardie Giurate del Consorzio, sono tenuti e conservati, in perfetto ordine, i seguenti registri:
• registro dei verbali di accertamento e contestazione alle norme di polizia di bonifica;
• registro delle notifiche dei verbali di accertamento e contestazione alle norme di polizia di bonifica;
• registro di riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dai verbali di accertamento e contestazione alle norme di polizia di bonifica.
2. Salvo diversi specifici obblighi di legge, i registri possono essere predisposti su supporto telematico conforme alle norme vigenti e stampati periodicamente, comunque con cadenza almeno annuale.
3. I registri cartacei, composti e compilati in modo da non essere manomessi o contraffatti, saranno vidimati periodicamente e verificati dal Responsabile e conservati nell'Ufficio Polizia di bonifica.
ART. 72
Tessera di riconoscimento - Placca in plastica
1. Ai sensi della normativa vigente, le Guardie Giurate del Consorzio sono munite di una tessera di riconoscimento contenente le qualifiche di legge, firmata dal Presidente, che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni volta si renda necessario dimostrare la loro qualifica.
2. Sono inoltre muniti di una placca in plastica denominata “ targa di riconoscimento “ recante la sigla del Consorzio, così come disciplinato dall’art. 21 del presente Regolamento, da portare all’altezza del petto, sulla parte sinistra dell’uniforme.
3. I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca in plastica.
4. La tessera e la placca, nonché la divisa di cui all’art. 20, devono essere immediatamente riconsegnate all’Amministrazione Consortile qualora la Guardia Giurata cessi definitivamente dal contratto di lavoro o sia stata sospesa a seguito di provvedimento disciplinare o sia stata destinata ad altro tipo di mansione/ufficio all’interno del Consorzio.
ART. 73
Dotazione uso e manutenzione dei mezzi di servizio
1. I mezzi di trasporto, contrassegnati in base alla normativa vigente, dati in dotazione all’ Ufficio Polizia di bonifica, devono essere usati esclusivamente dal personale del suddetto Ufficio per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l’impiego.
2. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone. Di tali fatti dovrà essere informato il diretto superiore.
ART. 74
Armi
1. L’Amministrazione Consortile si riserva di dare la facoltà di detenzione delle armi, nell’espletamento delle loro funzioni, a tutte o alcune delle Guardie Giurate alle dipendenze del Consorzio che ne faranno richiesta. In tal caso varranno le norme di cui al successivo art. 14.
2. Le armi e le munizioni in detenzione ed in uso delle Guardie Giurate del Consorzio sono esclusivamente di proprietà delle stesse Guardie Giurate.
ART. 75
Detenzione delle armi
1. Le Guardie Giurate del Consorzio alle quali è stata data dal Consorzio la facoltà della detenzione dell’arma durante l’orario ordinario di lavoro nell’esercizio delle proprie funzioni, potranno utilizzare armi a canna corta consentite dalle leggi e regolamenti in vigore, con relative munizioni.
2. Alle Guardie Giurate armate incombono personalmente le responsabilità di legge e regolamenti per la detenzione e l’uso delle armi.
3. La detenzione delle armi con i relativi proiettili da parte delle Guardie Giurate, nell’espletamento delle loro funzioni durante l’orario ordinario di lavoro, comporta l’obbligo del possesso del porto delle armi ad uso esclusivamente per difesa personale con le modalità di cui alla normativa nazionale vigente ed in tutti i casi dell’impiego della divisa.
4. Al fine del rilascio del porto delle armi, la Guardia Giurata dovrà fare richiesta formale alla Prefettura, con il visto del Presidente del Consorzio, per il rilascio dello stesso ad uso esclusivamente per difesa personale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
5. E’ tassativamente vietato alle Guardie Giurate del Consorzio, nell’espletamento delle loro funzioni durante l’orario ordinario di lavoro, portare in servizio armi la cui detenzione in servizio non è stata
autorizzata dal Consorzio ed in contrasto con quanto descritto al comma 1.
6. Responsabile della custodia delle armi, nell’orario ordinario di lavoro, è la Guardia Giurata la quale dovrà garantire la massima sicurezza contro i rischi di sottrazione o di uso da parte di altri soggetti.
7. Le armi da fuoco, durante l’orario ordinario di lavoro, vanno tenute in posizione di sicurezza in relazione alle caratteristiche tecniche dell’arma. Negli spostamenti all’interno della sede del Consorzio, così come all’interno degli impianti idrovori, l’arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo dei veicoli in dotazione l’arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell’abitacolo del mezzo.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, in materia di armi si applicano le norme previste dalle seguenti disposizioni:
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Xxxxxxxxx - X.X. xx 000 del 18/06/1931 e ss.mm.ii.;
- Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico di P.S. - R.D. n° 635 del 06/05/1940 e ss.mm.ii.; nonché ogni altra disposizione nel tempo vigente in materia.
ART. 76
Partecipazione a corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno
1. Le Guardie Giurate armate alle dipendenze dell’Ente sono obbligate all’aggiornamento del libretto personale di tiro, mediante la partecipazione ad almeno quattro sedute all’anno (con frequenza trimestrale) presso la Sezione dell’Unione Italiana di Tiro a Segno Nazionale alla quale sono iscritti, così come prescritto dall’art. 1 della Legge n. 286 del 28/05/1981.
2. Le Guardie Giurate armate sono altresì obbligate a presentare al Consorzio, ogni anno, copia del certificato di idoneità al maneggio delle armi da fuoco, rilasciato dalla Sezione dell’Unione Italiana di Tiro a Segno Nazionale alla quale sono iscritti, a seguito dell’esito positivo delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Le spese da sostenere per la partecipazione ai corsi di addestramento pratico e funzionale di tiro di cui ai commi 1.e 2. sono a carico del Consorzio.
ART. 77
Formazione, aggiornamento e riqualificazione delle Guardie Giurate
1. Tutte le Guardie Giurate alle dipendenze dell’Ente sono tenute a partecipare, secondo gli indirizzi dell’amministrazione Consortile, ai corsi di aggiornamento professionale ed a quelli di riqualificazione che verranno istituiti dall’Ente stesso o da Istituti specializzati in attuazione delle Leggi Statali e Regionali in materia di Polizia Giudiziaria ed in relazione alle normali esigenze dell’impiego istituzionale.
2. Le spese da sostenere per i corsi di aggiornamento di cui al comma 1. sono a carico del Consorzio.
ART. 78
Uso dei telefoni cellulari in dotazione
1. I telefoni cellulari, in dotazione alle Guardie Giurate del Consorzio, devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche che ne permettano l’utilizzazione sulla parte del comprensorio su cui operano le Guardie.
2. I telefoni cellulari devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e custoditi con la massima cura secondo le disposizioni del diretto superiore.
INDICE
TITOLO I – ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO – LE OPERE
ART. 1 | ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO | Pag. 1 |
ART. 2 | OGGETTO DEL REGOLAMENTO | Pag. 1 |
ART. 3 | OPERE DI BONIFICA CONSORZIALI | Pag. 1 |
ART. 4 | OPERE DI BONIFICA DI COMPETENZA PRIVATA | Pag. 1 |
TITOLO II – CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 5 DISPOSIZIONI PER CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI
BONIFICA | Pag. 2 | |
ART. 6 | OCCUPAZIONE PER LAVORI | Pag. 2 |
ART. 7 | ACCESSO AI FONDI | Pag. 2 |
ART. 8 | ZONE RISERVATE | Pag. 2 |
ART. 9 | COMPENSI | Pag. 2 |
ART. 10 | MANUTENZIONE DEGLI ARGINI | Pag. 3 |
ART. 11 | SBOCCHI DI FOSSI PRIVATI | Pag. 3 |
ART. 12 | MANOVRA DELLE PARATOIE | Pag. 3 |
SEZIONE II – OPERE DI COMPETENZA PRIVATA | ||
ART. 13 | ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE PRIVATE | Pag. 3 |
ART. 14 | GRAVAME A CARICO DEL FONDO NON PIU’ AGRICOLO | Pag. 4 |
ART. 15 COMPITI DEL CONSORZIO NEI CONFRONTI DELLE OPERE PRIVATE
Pag. 4
SEZIONE III – DISPOSIZIONI DI POLIZIA
ART. 16 DIVIETI Pag. 4
Pag. 6
ART. 17 CONCESSIONI
ART. 18 ACCERTAMENTI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Pag. 7
ART. 19 AGENTI GIURATI Pag. 7
ART. 20 DIVISA Pag. 7
ART. 21 TARGA DI RICONOSCIMENTO Pag. 8
ART. 22 VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Pag. 8
CAPO I - PENE
ART. 23 Pag. 9
CAPO II – SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 24 Pag. 9
ART. 25 Pag. 9
ART. 26 Pag. 9
ART. 27 Pag. 10
ART. 28 Pag. 10
ART. 29 Pag. 10
ART. 30 Pag. 10
ART. 31 Pag. 11
ART. 32 Pag. 11
ART. 33 Pag. 11
CAPO III – RIPRISTINO DEI LUOGHI
ART. 34 Pag. 11
CAPO IV – DEVOLUZIONE PROVENTI
25
ART. 35 Pag. 11
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE SEZIONE I – OGGETTO E MODALITA’ DI RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE
ART. 36 | OGGETTO DELLE CONCESSIONI | Pag. 12 |
ART. 37 | MODALITA’ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI | Pag. 12 |
ART. 38 | PRECARIE CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDA | Pag. 12 |
ART. 39 | RILASCIO DELLE CONCESSIONI | Pag. 12 |
SEZIONE II – DISPOSIZIONI GENERALI | ||
ART. 40 | TERMINE DELLA CONCESSIONE | Pag. 13 |
ART. 41 | DIVIETO DI CESSIONE | Pag. 13 |
ART. 42 | RISCOSSIONE CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE | Pag. 13 |
SEZIONE III – PRESCRIZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE | ||
ART. 43 | DIRITTI DI TERZI | Pag. 13 |
ART. 44 | ESECUZIONE DEI LAVORI | Pag. 13 |
ART. 45 | RIPARAZIONE DANNI | Pag. 14 |
ART. 46 | MANUTENZIONE DELL’OPERA | Pag. 14 |
ART. 47 | RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO | Pag. 14 |
ART. 48 | DANNI ALL’OPERA | Pag. 14 |
ART. 49 | ESIGENZE IDRAULICHE | Pag. 14 |
ART. 50 | DURATA DELLA CONCESSIONE | Pag. 15 |
ART. 51 | CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE | Pag. 15 |
ART. 52 | TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ | Pag. 15 |
ART. 53 | DEPOSITO CAUZIONALE | Pag. 16 |
ART. 54 | TRASCRIZIONE IPOTECARIA | Pag. 16 |
ART. 55 | SPESE DELL’ATTO | Pag. 16 |
ART. 56 | ESECUZIONE LAVORI D’UFFICIO | Pag. 16 |
ART. 57 | INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI | Pag. 16 |
ART. 58 | REVOCA DELLA CONCESSIONE | Pag. 17 |
ART. 59 | PRESCRIZIONI TECNICHE | Pag. 17 |
ART. 60 | ACCESSO AI LAVORI ED ALLE OPERE | Pag. 17 |
SEZIONE IV – Rete irrigua delle canalette demaniali e disposizioni varie | ||
ART. 61 | Rete irrigua delle canalette demaniali | Pag. 17 |
ART. 62 | FORO COMPETENTE | Pag. 17 |
TITOLO IV – LE GUARDIE GIURATE | ||
ART. 63 | GUARDIE GIURATE | Pag. 17 |
ART. 64 | ATTRIBUZIONI DELLE GUARDIE GIURATE | Pag. 18 |
ART. 65 | QUALIFICHE DELLE GURDIE GIURATE DEL CONSORZIO | Pag. 18 |
ART. 66 | LUOGO DI LAVORO | Pag. 18 |
ART. 67 | ORARIO DI LAVORO | Pag. 19 |
ART. 68 | DIVIETI | Pag. 19 |
ART. 69 | DOVERI | Pag. 19 |
ART. 70 | PATROCINIO LEGALE | Pag. 20 |
ART. 71 | REGISTRI DI SERVIZIO | Pag. 20 |
ART. 72 | TESSERA DI RICONOSCIMENTO – PLACCA IN PLASTICA | Pag. 20 |
ART. 73 | DOTAZIONE USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO | Pag. 21 |
ART. 74 | ARMI | Pag. 21 |
ART. 75 | DETENZIONE DELLE ARMI | Pag. 21 |
ART. 76 | PARTECIPAZIONE A CORSI DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI | Pag. 22 |
ART. 77 | TIRO A SEGNO FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE | Pag. 22 |