Concessioni Clausole campione

Concessioni. 1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l’ufficio competente o l’eventuale concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
Concessioni. La modifica introdotta posticipa al 31 dicembre 2019 l’obbligo, per le concessioni affidate fuori norma, di affidare tramite gara pubblica l’80% dell’oggetto della concessione. Differisce, ma non risolve il problema legato alle concessioni dei servizi pubblici essenziali a rete, gas, elettricità, servizi ambientali, trasporto pubblico locale, servizio idrico, che rischiano di trasformarsi in mere stazioni appaltanti, con grave nocumento per quello che riguarda la sicurezza del servizio e dei cittadini, il controllo dei costi tariffati, l’introduzione delle innovazioni tecnologiche necessarie alla qualificazione dei servizi. Si richiede: Fermo restando la proroga al 31 dicembre 2019, di escludere i servizi speciali regolati dalle norme di settore, assoggettati ai poteri dell’Autorità indipendente, dagli obblighi di cui all’articolo 177 del codice. Consideriamo eccessivo portare al 50% gli importi senza un secondo passaggio Cipe, in quanto tale modalità potrebbe incentivare, nelle stazioni appaltanti, comportamenti non virtuosi. Si chiede: 1-ter cancellazione de cinquanta per cento e riformulazione come segue “del venti per cento” - Con il nuovo art. 3 comma 4 bis (che va letto in coordinamento con art. 12 c. 3 come riscritto) i singoli Comuni possono , oltre a curare l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo, anche tutti gli adempimenti conseguenti, di intesa con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione; - Con l’abrogazione all’ art. 6 dei commi 10 e 10 ter e con la riscrittura del c. 13, si riduce la trasparenza e concorrenza connessa alla richiesta di almeno 3 preventivi, potendo ora rivolgersi ad una singola impresa. Nel primo intervento, mentre si può comprendere, visto anche l’obbligo di intesa con gli USR, un maggior intervento da parte del Comune del rilascio delle concessioni di contributo, il riferimento a tutti gli adempimenti conseguenti, aventi diretto impatto alla regolarità del lavoro e alla congruità dello stesso (subordinando il pagamento della ricostruzione a verifiche di regolarità come da decreto e da ordinanze successive del Commissario, aventi valore di legge) potrebbe generare confusione e possibili contenziosi. Nel secondo interno vento normativo sono evidenti i possibili effetti in termini sia di minore concorrenza, che di minore trasparenza oltre che di possibile lievitazione dei prezzi, andando ora su una sola impresa e non potendo sindacare sui lavori necessari per ricostruzione e adeguamento. Si chiede : - Di ...
Concessioni. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente capitolo sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per estumulazioni ed esumazioni. tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.), occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regolamento per le sepolture esistenti nei cimiteri. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
Concessioni. Tentativo di dare una spinta al mercato con la scelta di alzare dal 30% al 49% il tetto del contributo pubblico per le operazioni di partenariato pubblico privato. Esclusi, invece, gli interventi di manutenzione e le opere eseguite in proprio dalla quota dell'80% dei lavori che le concessionarie autostradali dovranno affidare con gara a partire dal 2018.
Concessioni. Articolo 59
Concessioni. È vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale concessione, a norma del successivo Titolo III del presente Regolamento:
Concessioni. La Società è titolare della concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari in data 22 giugno 1999, rep. N. 72/99 per la gestione della struttura portuale turistica, comunemente denominata “Porticciolo Turistico Sa Xxxxxxx di Torregrande”.
Concessioni. L’art. 164, comma 2, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai princìpi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”. Si tratta pertanto di stabilire se detto rinvio vada inteso esclusivamente con riferimento agli aspetti prettamente procedurali dell’esecuzione del contratto o, in senso più ampio, a tutte le norme, con l’unico limite della “compatibilità”, che disciplinano la fase dell’esecuzione, ivi compresa la disposizione sull’incentivabilità delle funzioni tecniche.
Concessioni. Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del Codice dei contratti pubblici sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. con deliberazione n. 15/2019/PAR
Concessioni. DIRETTIVA SULL’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE (COM (2011) 897)