SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
XXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX
Xx. 000 di Repertorio 2022
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Accordo Quadro per l'affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade pro- vinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa– Lotto 4 - CIG 882041223F, ID 4511
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L'anno duemilaventidue addì sei maggio dai rispettivi domicili in video conferenza si sono riuniti:
- la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, nata a Savona (SV) il 24 dicembre 1974,
C.F. TMBNRM74T64I480F, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Direzione Servizi generali, scuole e governance, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”;
- il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Busalla (GE) il 24 novembre 1964, C.F.: FSSLNZ64S24B282E, domiciliato per la carica in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx 0, sede legale di SCRIVIA ASFALTI SRL, C.F. e P.IVA: 01337980997, di seguito anche “Appaltatore”), della quale è Rappresentante Legale, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commer-
cio di Genova (documento digitale n. T 462434052 del 18 gennaio 2022, in atti).
Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all’assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:
PREMESSO
- che con Determinazione dirigenziale n. 1465 del 06/07/2021 il Diri- gente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance della Città metropolitana di Genova ha disposto l’avvio di una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la scelta del contraente per l’affidamento dell’Accordo Quadro in oggetto, diviso in sei lotti, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e ha approvato il bando di gara, le norme di partecipazione e i relativi al- legati;
- che con Provvedimento di aggiudicazione del Responsabile del Pro- cedimento di Gara del Servizio Stazione Unica Appaltante della Dire- zione Servizi Generali, Scuole e Governance della Città metropolitana di Genova n.358 del 18 febbraio 2022 ha disposto l’aggiudicazione del lotto in oggetto all’operatore economico SCRIVIA ASFALTI SRL;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 per l’operatore economico SCRIVIA ASFALTI SRL si sono concluse con esito positivo, e, in particolare, che esso risulta iscritto nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione scaduta il 29 aprile 2022 ma in corso di rinnovo;
- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è pos-
sibile procedere alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, fatta salva la facoltà di revoca o di recesso a favore dell’Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti ricondu- cibili all’Appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia.
- che a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali l’operatore economico ha presentato garanzia fideiussoria n. 1868407 rilasciata il 27 aprile 2022 da Elba Assicurazioni S.p.A. - Aelle Genova, per una somma garantita pari a € 64.464,00#, giuste le riduzioni di leg- ge;
- che è decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Finalità e Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente Accordo Quadro
L’Accordo Quadro è stipulato dalla Città metropolitana in quanto Sog- getto Aggregatore iscritto nell’elenco ANAC, ai sensi del combinato di- sposto dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e
dell’articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
legge 23 giugno 2014, n. 89, e s.m.i.,
In quanto Soggetto Aggregatore, la Città metropolitana è competente per l’affidamento, mediante forme di aggregazione dei fabbisogni con- dotte su base regionale, dei servizi ricompresi tra le categorie merceo-
logiche previste dai D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018, cate- gorie tra le quali rientrano i lavori di manutenzione stradale.
Con il presente Accordo Quadro la Città metropolitana si propone di estendere ad altri Enti il processo continuo di miglioramento degli obiet- tivi intrapresi e l’esperienza acquisita nel percorso ormai pluriennale, anche come Provincia di Genova, di gestione della manutenzione stra- dale, in modo da:
1) eseguire in maniera più efficiente ed efficace le attività di manuten- zione della rete stradale;
2) garantire un’adeguata manutenzione periodica di tratti significativi del manto stradale;
3) aumentare la sicurezza della circolazione stradale.
Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione di interventi di manutenzione della pavimentazione stradale della viabilità appartenen- te alla Città Metropolitana di Genova e ai Comuni del territorio metropo- litano, secondo la suddivisione territoriale in 6 lotti di cui all’”Elenco Strade Suddivisione Lotti”, documento di gara allegato al Disciplinare Tecnico di cui al successivo articolo 2.
In particolare, il lotto 4 dell'Accordo Quadro affidato a SCRIVIA ASFALTI SRL comprende le strade di competenza delle seguenti Am- ministrazioni Comunali:
ROSSIGLIONE - CAMPOLIGURE - TIGLIETO – MASONE – MELE - ARENZANO – COGOLETO – CERANESI – CAMPOMORONE - MI- GNANEGO - SERRA RICCO’ - SANT’OLCESE – BUSALLA - SAVI- GNONE - RONCO SCRIVIA - ISOLA DEL CANTONE – CASELLA -
CROCEFIESCHI – VOBBIA – MONTOGGIO – VALBREVENNA.
Il Capitolato Speciale di Oneri e gli altri allegati dettagliano le prestazio- ni oggetto del presente Accordo Quadro e le loro modalità esecutive.
L’appaltatore si obbliga ad assumere, alle condizioni ed ai prezzi stabili- ti dall’Accordo Quadro, tutti i lavori che saranno successivamente ri- chiesti in base all’Accordo Quadro ed a realizzarli alle clausole ivi pre- viste.
L’appaltatore ha l’obbligo di mettere in atto e mantenere per tutto il pe- riodo di durata dell’Accordo Quadro la struttura operativa e le modalità organizzative da questa descritta nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
L’appaltatore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto in relazione agli ordini di lavoro e ai con- tratti derivati, venga effettuato a regola d’arte entro il periodo stabilito.
Articolo 2 - Documenti contrattuali e disciplina di riferimento Costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro e so- no allegati materialmente ad esso:
- l’Allegato “A” (Capitolato Speciale di Oneri), firmato digitalmente dalle parti, ed avente la seguente impronta: SHA256: 4E15A910ECC5E2A1C0F1ECEAFA0429ADE36783B9679275F82031 CD6F8FE1ED1E
- l’Allegato “B” (Disciplinare Tecnico e allegati), firmato digitalmente dalle parti, ed avente la seguente impronta: SHA256: 44E964A68C094E938498E93187632F7D0D52591042F84C3ECED23
21FC29F051F
- l’Allegato “C” (Condizioni generali e allegati), firmato digitalmente dal- le parti, ed avente la seguente impronta: SHA256: E9B8772057D5A9920161CFC9A4D1F0345B42A5BB8EB5709398803 65463F04851
- l’Allegato “D” Offerta (Tecnica, Matematica ed Economica) composto dei seguenti file firmati digitalmente dalle parti:
-- “Allegato D01- LOTTO 4” impronta SHA256: 3037606093474312F1343FFB176314EAA47C337CD1A654AB5A100 E1CD57D5A1D
-- “Allegato D02- Mod C1 Lotto 4” impronta SHA256: 210946C6228DB018846EA7079EF85A02FAEAFCA3303A7D592ACF
53F4E8AD8EF7
-- “Allegato D03- Mod C2 Lotto 4” impronta SHA256: B1A3403614DF2EED769EDF7C79CB9D2E6EB5BD0B54B79F9FFA6 DBE45CB9E7D1D
Fa comunque parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, an- corché non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depo- sitata agli atti dell’Amministrazione, tutta la documentazione di gara.
Articolo 3 - Valore dell’Accordo Quadro
Il valore dell’Accordo Quadro, al netto degli oneri fiscali, calcolato te- nendo conto delle ipotesi di modifica estensione e proroga contrattuale, è pari a Euro 1.264.000,00# (unmilioneduecentosessantaquattromila/00) e corrisponde all’importo massimo attivabile complessivamente coi Contratti Derivati.
Le parti convengono che, a far data dal primo SAL e fino all’aggiornamento dei Prezzari della Regione Liguria, da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 29, comma 12, del decreto legge n. 4/2022, il corrispettivo di ciascun Contratto Derivato è determinato incrementan- do ovvero riducendo i prezzi contenuti negli Elenchi Prezzi contrattuali (“Elenco Prezzi Unitari” ed “Elenco Prezzi Unitari Sicurezza”, documen- ti allegati all’Allegato “B” Disciplinare Tecnico), utilizzati ai fini dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, in misura corrispondente alle quantificazioni risultanti dagli esiti delle rilevazioni effettuate dal Mini- stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 dell’articolo 29 del decreto legge n. 4/2022.
A far data dall’aggiornamento dei Prezzari della Regione Liguria, con le modalità di cui al comma 12 del citato articolo 29 del decreto legge n. 4/2022, gli incrementi ovvero i decrementi percentuali registrati sul prezziario regionale aggiornato verranno applicati ai prezziari utilizzati ai fini dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
Nelle more delle quantificazioni risultanti dagli esiti delle rilevazioni ef- fettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale di cui al precedente comma 2 e fatte salve le succes- sive compensazioni, sempre a far data dal primo SAL, le parti stabili- scono che il prezzo del conglomerato bituminoso indicato nella docu- mentazione di gara potrà subire variazioni in aumento o in diminuzio- ne in funzione del prezzo del bitume non modificato rilevato al Listino della Camera di Commercio di Genova al momento della sottoscrizione
del contratto derivato rispetto a quello rilevato nel predetto Listino all’ agosto 2021 (€/t 475,00).
Il calcolo dell'aumento del prezzo del conglomerato bituminoso sarà ef- fettuato considerando la percentuale di bitume non modificato pari al 6% in peso. Resta fermo che appena note le quantificazioni risultanti dagli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale di cui al precedente com-
ma 2, si procederà alle debite compensazioni a favore di chi spetta al fine di riallineare i prezzi con le previsioni di cui all’art. 29, comma 11
bis, del citato Decreto Legge n. 4/2022 .
Le Parti, inoltre, convengono che non troveranno applicazione nel pre- sente Accordo Quadro e nei contratti derivati le disposizioni previste dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022 come convertito dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 diverse da quelle più sopra espressamente richiamate.
Per tutti i Contratti Derivati stipulati ai sensi del presente Accordo Qua- dro resta ferma l’applicazione, sul solo Elenco Prezzi Unitari e non an- che sull’Elenco Prezzi Unitari Sicurezza, del ribasso offerto in sede di gara, pari al 12,75%.
Nei provvedimenti di attivazione dei contratti derivati dovranno essere considerati gli oneri fiscali da calcolarsi sui singoli importi contrattuali.
Le lavorazioni in economia saranno computate prendendo a riferimento i prezzi unitari così come risultanti dal Prezzario Regione Liguria vigen- te al momento dell’esecuzione dei lavori.
Il valore dell’Accordo Quadro è frutto di una stima presunta del xxxxx- sogno dell’Amministrazione contraente, e tale stima non è per essa in
alcun modo impegnativa e vincolante. L’Appaltatore, pertanto, nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei Contratti Derivati previsti dall’Accordo Quadro.
Articolo 4 - Durata dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro, considerato il processo di attivazione del contratto e le caratteristiche tecniche dei lavori oggetto di affidamento, ha una du- rata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fat- to salvo l’anticipato esaurimento dell’importo massimo previsto per cia- scun lotto di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In ogni caso il Contratto Derivato non può avere durata superiore ai 12 (mesi) successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro; la previsione di ultrattività è motivata dalla durata del processo di attivazione del Con- tratto Derivato, dalla prospettiva di efficientamento dell’appalto e dalla complessità dei lavori previsti.
E’ prevista, ai sensi dell’articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proroga dei Contratti Derivati per il tempo ne- cessario, non superiore a 12 mesi, all’espletamento delle procedure fi- nalizzate all’affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell’efficacia, a qualsiasi titolo, dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti Derivati, o qualora alla scadenza dei Contratti Derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento dei lavo- ri.
Articolo 5 - Adesione all’Accordo Quadro
L’adesione all’Accordo Quadro da parte della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova si intende già avvenuta e operativa.
I Comuni (di seguito anche “Amministrazioni Contraenti”) possono ade- rire all’Accordo Quadro nel periodo di validità dell’Accordo Quadro me- desimo.
Il procedimento di adesione avviene, come più dettagliatamente disci- plinato nelle Condizioni Generali, attraverso l’adesione dei Comuni al Protocollo Operativo di cui alla “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra le Prefetture di Ge- nova, Imperia, La Spezia, e Savona, Regione Liguria, Comune di Ge- nova e Città Metropolitana di Genova.
Articolo 6 - Attivazione Contratti Derivati
Articolo 6.1 Attivazione del Contratto Derivato da parte della Dire- zione Territorio e Mobilità della Città metropolitana di Genova
Il processo di attivazione del Contratto Derivato è disciplinato dalla Condizioni Generali e descritto schematicamente nel Quadro Sinottico allegato alle stesse.
Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro l’Amministrazione può atti- vare il Contratto Derivato, nei limiti di capienza dell’Accordo Quadro secondo la seguente tipologia:
a) Contratto Derivato Annuale ad interventi plurimi.
Il suddetto processo è articolato nelle seguenti fasi:
1. Ordinativo Principale di Lavoro (OPL)(di seguito denominato an- che Contratto Derivato)
2. Richiesta Preliminare di Lavoro (RPL)
3. Eventuale Sopralluogo
4. Richiesta Modifica e/o integrazione (RDV)
5. Comunicazione Progetto esecutivo modificato
6. Comunicazione accettazione progetto esecutivo, capienza accor- do e residuo dello stesso;
7. Ordinativo di Lavoro.
Articolo 6.2 Attivazione del Contratto Derivato da parte dei Comu- ni
Nel periodo di validità e nei limiti di capienza dell’Accordo Quadro il Comune può attivare due tipologie distinte di Contratto Derivato:
a) Contratto Derivato per il singolo intervento;
b) Contratto Derivato per interventi plurimi.
Il processo di attivazione del Contratto Derivato è disciplinato dalle Condizioni Generali e si articola nelle fasi che seguono:
1. Richiesta Preliminare di Lavoro (RPL);
2. Eventuale Sopralluogo;
3. Richiesta di Attivazione dell’Ordinativo Principale di Lavoro (ROPL);
4. Eventuale Richiesta di integrazioni o/e modifiche;
5. Eventuale comunicazione del progetto esecutivo/progetti esecuti- vi modificato/i;
6. Comunicazione dell’accettazione del progetto esecutivo, capienza dell’Accordo Quadro e del residuo del medesimo;
7. Sottoscrizione, anche disgiunta, dell’ordinativo principale di lavo- ro;
8. Avvio dei lavori con verbale di consegna dei lavori.
Il Contratto Derivato si instaura, all’esito del suddetto processo, con l’emissione dell’Ordinativo Principale di Lavoro (OPL). Non è prevista nessun’altra forma di stipula del Contratto Derivato.
Articolo 7 - Referente dell’Accordo Quadro
Il Referente del presente Accordo Quadro è lo stesso rappresentante legale dell’impresa, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Il Referente di cui sopra rappresenta l’Appaltatore, con poteri di firma, in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione Appaltante e le Ammini- strazioni Contraenti.
Resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore per l’operato del suo rappresentante.
Il Referente dell’Accordo Quadro deve essere in possesso delle com- petenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico; assicura lo svolgimento delle attività in modo conforme al presente Accordo Quadro e ai suoi Allegati, nel rispetto delle tempisti- che contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, pro- blematiche organizzative e varianti ai lavori.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in con- traddittorio al Referente dell’Accordo Quadro si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamen- te formalizzate all’Appaltatore.
In caso di impedimento del Referente dell’Accordo Quadro ad assicu- rare lo svolgimento dell’incarico, l’Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l’avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni contraenti.
È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all’Appaltatore la sostitu- zione del Referente dell’Accordo Quadro sulla base di congrua motiva- zione.
L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri con- vocati dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione dell’Accordo Quadro e dei rapporti discen- denti.
Si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni generali per quanto attiene l’individuazione delle ulteriori figure contrattuali competenti a rapportar- si con le Amministrazioni contraenti relativamente alla gestione dei Contratti Derivati.
Il referente per l’Accordo Quadro per la Stazione Appaltante della Città metropolitana di Genova è individuato nel Responsabile Unico del Pro- cedimento dell’Accordo Quadro.
Articolo 8 - Garanzia definitiva Articolo 8.1 Garanzia definitiva sull’Accordo Quadro
L’Appaltatore s’impegna a mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro la garanzia definitiva, di cui in premessa, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, nella misura del 20% (venti
per cento) dell’importo corrispondente alla garanzia calcolata sul valore del lotto secondo le modalità indicate dall’art. 103 del decreto legislati- vo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia assicura gli obblighi assunti dall’Appaltatore con il presen- te Accordo Quadro, e in via residuale gli obblighi specifici relativi all’esecuzione dei Contratti Derivati.
La garanzia ha durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla sottoscri- zione dell’Accordo Quadro, in ragione della durata dell’Accordo Quadro stesso, fissata in quarantotto mesi, e della durata massima dei Contrat- ti derivati, che non può eccedere i dodici mesi successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro.
La garanzia definitiva deve essere adeguata dell’incremento di valore conseguente all’applicazione dall’articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione; lo svincolo avviene in un’unica soluzione al termine della validità dell’ultimo dei Contratti Derivati attivati.
Articolo 8.2 Garanzia definitiva sui Contratti Derivati
Con riferimento a ciascun Contratto Derivato attivato l’Appaltatore co- stituisce la garanzia definitiva nella misura dell’80% dell’importo corri- spondente alla garanzia calcolata sull’importo del Contratto Derivato attivato secondo le modalità indicate dall’art. 103 del Decreto legislati- vo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia assicura gli obblighi assunti dall’Appaltatore per effetto dell’attivazione del relativo Contratto Derivato.
La garanzia definitiva costituita a favore delle Amministrazioni con- traenti è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'i- niziale importo garantito.
La garanzia definitiva costituita in funzione del Contratto Derivato ha validità fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni as- sunte dall’Appaltatore e fino all’avvenuta ultimazione dei lavori, forma- lizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Lo svincolo ha luo- go con l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
In caso di proroga dei Contratti Derivati, nonché nel caso di attivazione di atti aggiuntivi, e/o di attivazione di lavori analoghi e/o complementari, l’Appaltatore s’impegna ad adeguare la durata e l’importo della cauzio- ne definitiva precedentemente costituita, conformemente alle previsioni dell’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 8.3 Disciplina Comune
Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sot- toscrizione dell’Accordo Quadro e dalla stipula dei Contratti Derivati.
La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è previ- sta l’applicazione di penali.
Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore do- vrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevi-
mento della relativa richiesta della Stazione Unica Appaltante e/o dell’Amministrazione Contraente.
L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della ga- ranzia definitiva prevista per il Contratto Derivato può costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e preclude l’attivazione del Contrat- to Derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.
La Stazione appaltante e le Amministrazioni Contraenti esercitano i po- xxxx di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti la possibilità reciproca di richiedere l’escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impe- gno a trasferirsi le somme introitate.
La Stazione appaltante e le Amministrazioni Contraenti devono comu- nicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere co- municati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comu- nicazione.
Articolo 9 - Sistema di monitoraggio dell’Accordo Quadro e controllo dei Contratti Derivati
Nel corso della durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Deri- vati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull’andamento dell’Accordo Quadro.
L’Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l’attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a ta- le fine potrà essergli richiesto l'invio periodico di informazioni riguardan- ti tra l’altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi Principali di Lavoro ricevuti, suddivisi per Ammini- strazione Contraente, completi di: codice, importo, numero e ubicazio- ne delle strade oggetto del contratto, data di stipula, termine finale di durata, ecc.;
- altre eventuali informazioni relative all’andamento dell’Accordo Quadro.
L’Amministrazione Contraente si impegna a comunicare alla Stazione Unica Appaltante:
1) le eventuali applicazioni di penali;
2) copia dei certificati di regolare esecuzione;
3) ogni altra eventuale informazione ritenuta rilevante ai fini della gestione dell’Accordo Quadro;
Articolo 10 - Risoluzione dell’Accordo Quadro L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:
- condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, ces- sione anche parziale del contratto;
- la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli Contratti Derivati;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme;
La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.
L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 11 - Recesso
Ogni Amministrazione Contraente può esercitare la facoltà di recesso dai contratti derivati prevista dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Responsabile del Procedimento fornisce alla Sta- zione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il re- cesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.
Gli importi contrattuali non utilizzati a seguito del recesso possono es- sere utilizzati da altre Amministrazioni Contraenti.
Articolo 12 - Diffida ad adempiere
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stes- so.
In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrat- tuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti, cia- scuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, asse- gnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ri- cevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.
Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.
Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, né dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accol- te, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti hanno facol- tà di risolvere il contratto.
Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni Contraenti ai fini dell’esercizio della facoltà di ri- soluzione.
Le Amministrazioni Contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del Contratto Derivato, en- tro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.
Articolo 13 - Clausole risolutive
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, con riferimento al presente lotto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espres- samente previsti dall’Accordo Quadro stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato.
La risoluzione dell’Accordo Quadro per il presente lotto potrà essere avviata nei seguenti casi:
A) qualora non sia intervenuta per fatto dell’Appaltatore la sottoscri- zione di un Contratto Derivato;
B) qualora l’importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, cumulato all’importo delle penali applicate dalle Amministrazioni Con- traenti, raggiunga il 10% del valore complessivo dei Contratti Derivati attivi a partire da un minimo di cinque Contratti Derivati;
C) in caso di risoluzione di Contratti Derivati del valore complessivo superiore al 25% del valore del presente Accordo Quadro;
D) in caso di cessione del contratto.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da par- te dell’Appaltatore.
Articolo 14 - Effetti della risoluzione e del recesso L’esercizio della facoltà di recesso per giusta causa dall’Accordo Qua- dro da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non infi- ciano la prosecuzione dei Contratti Derivati.
La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude l’attivazione di nuovi Con- tratti Derivati. È facoltà delle Amministrazioni contraenti mantenere i Contratti Derivati attivi alla data della risoluzione dell’Accordo Quadro. Le Amministrazioni contraenti che abbiano optato per il mantenimento del Contratto Derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.
Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall’art. 108, comma 5 e se- guenti, e dall’art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento com- portano l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e delle Am- ministrazioni contraenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese con- seguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l’indizione di nuova gara.
Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente ri- spetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e le Ammini- strazioni contraenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risul- tasse dovuto all’Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.
Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento deter- minano l’esclusione dell’Appaltatore da successive procedure di affi- damento indette dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni con- traenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all’Autorità Na- zionale Anticorruzione, ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico.
Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva l’instaurazione di eventuali procedimenti giudiziali.
Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto L’Accordo Quadro e i Contratti Derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.
L’Appaltatore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e ri- mane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo di- vieto nei confronti dell’Amministrazione contraente.
La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova e delle Amministrazioni Contraenti.
Articolo 16 - Oneri delle Amministrazioni Contraenti
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare alla Città Metropolitana di Genova tutte le variazioni dell’importo del Contratto
Derivato per qualsiasi causa intervenute, ai fini del monitoraggio co- stante dell’andamento dell’Accordo Quadro e dei Contratti Derivati.
Le Amministrazioni Contraenti sono responsabili per il ritardo o l’omissione di tutte le segnalazioni e le comunicazioni, previste dal pre- sente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato non- ché dalla normativa vigente, utili ad assolvere agli obblighi di comuni- cazione, pubblicità e informazione connessi ai compiti di indirizzo e coordinamento dell’Accordo, nonché ad evitare decadenze, prescrizio- ni di diritti e facoltà nonché dei possibili contenziosi che ne possano derivare.
La Città Metropolitana di Genova ha facoltà di rivalersi nei confronti delle Amministrazioni Contraenti inadempienti per ogni maggiore onere e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell’inosservanza degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti su di esse.
In sede di adesione all’Accordo Quadro le Amministrazioni contraenti si impegnano a riconoscere alla Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di centrale di committenza, l’incentivo previsto dall’art. 113 commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in ragione dei compiti assunti per l’affidamento e il monitoraggio dell’Accordo Quadro, quantificato in misura pari al 25% dell’importo dell’incentivo calcolato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 113 del citato Decreto, sul valore del contratto derivato, comprensivo di eventuali e successivi atti aggiuntivi.
Articolo 17 - Misure anticorruzione
L’appaltatore si impegna :
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con De- terminazione del Sindaco Metropolitano nr. 16/2021 del 18/03/2021, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx- appaltante, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri di- pendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la riso- luzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
-in relazione al presente contratto a verificare l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di de- naro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illeci- ta interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rap- presentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che inter- venga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri di- pendenti, collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Co- dice di comportamento” della Città Metropolitana, approvato con deli- berazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Pro- vinciale n.16 del 31 gennaio 2014, pubblicato sul sito SUA (al medesi- mo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ra- gione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
In ottemperanza al disposto di cui all’art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati inca- richi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipen- denti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del me- desimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo, po- xxxx autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza;
Attraverso il seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/ è possibile accede- re alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9
giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.
Articolo 18 - Tutela della riservatezza
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione del contratto in conformità al- le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati perso- nali (“GDPR”) ed alla normativa nazionale applicabile in materia di pro- tezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giu- gno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.
La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusi- vamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli ob- blighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti con- nessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.
Articolo 19 - Spese contrattuali
Tutte le spese alle quali darà luogo il presente Accordo Quadro, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell’Appaltatore.
L’imposta di bollo relativa all’originale del presente Accordo Quadro viene assolta, a cura della Città metropolitana, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, n.4,
Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.
L’imposta di bollo relativa agli allegati digitali al presente Accordo Qua- dro viene assolta, a cura della Città metropolitana, mediante apposi- zione dei contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall’Ufficio Contratti. e precisamente:
- sull’Allegato A: n.7 contrassegni telematici da € 16 n.
01200717892406, | 01200717892393, | 01200717892382, |
01200717892371, | 01200717892360, | 01200717892359, |
01200717892348 emessi il 16 novembre 2021; | ||
- sull’Allegato B: | ||
-- n.16 contrassegni | telematici da € 16 | n . 01200717892337, |
01200717892326, | 01200717892315, | 01200717892304, |
01200717892291, | 01200717892280, | 01200717892279, |
01200717892268, | 01200717892257, | 01200717892246, |
01200717892235, | 01200717892224, | 01200717892213, |
01200717892200, | 01200717892198, 01200717892187 emessi il 16 | |
novembre 2021; | ||
-- n.23 contrassegni | telematici da € 1 | n . 01210020896492, |
01210020896481, | 01210020896470, | 01210020896468, |
01210020896457, | 01210020896446, | 01210020896435, |
01210020896424, | 01210020896413, | 01210020896402, |
01210020896390, | 01210020896389, | 01210020896377, |
01210020896366, | 01210020896355, | 01210020896344, |
01210020896333, | 01210020896322, | 01210020896311, |
01210020896300, 01210020896298, 01210020896286,
01210020896275 emessi il 14 aprile 2022;
- sull’Allegato C: | n.19 contrassegni telematici | da € 16 n. . |
01200717892176, | 01200717892165, | 01200717892154, |
01200717892143, | 01200717892132, | 01200717892121, |
01200717892119, | 01200717892108, | 01200717892096, |
01200717892085, | 01200717892074, | 01200717892063, |
01200717892052, | 01200717892041, | 01200717892030, |
01200717892028, | 01200717892017, | 01200717890711, |
01200717890700 emessi il 16 novembre 2021;
- sull’Allegato D: n.29 contrassegni telematici da € 16 n.
01200717890698, | 01200717890686, | 01200717890675, |
01200717890664, | 01200717891051, | 01200717891040, |
01200717891038, | 01200717891027, | 01200717891016, |
01200717891005, | 01200717890994, | 01200717890983, |
01200717890972, | 01200717890961, | 01200717890959, |
0120077890948, | 01200717890937, | 01200717890926, |
01200717890915, | 01200717890904, | 01200717890892, |
01200717890881, | 01200717890870, | 01200717890868, |
01200717890857, | 01200717890846, | 01200717890835, |
01200717890824, 01200717890813 emessi il 16 novembre 2021.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti Derivati sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del presente Ac- cordo Quadro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del
Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, sulle prestazioni dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti Derivati è a cari- co delle Amministrazioni Contraenti, che effettueranno il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell’art.17-ter del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000 (Xxxxx payment).
Articolo 20 - Clausole finali
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifesta- zione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvarle specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Derivati non comporta l’invalidità o inef- ficacia dei medesimi atti nel loro complesso..
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Derivati (o di parte di essi) da parte della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della pre- scrizione.
Articolo 21 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine
all’interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente Accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla compe- tente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.
Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del Contratto Derivato, tra l’Appaltatore e l’Amministrazione contraente, per le quali sia risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Foro esclusivo competente è quello dell’Amministrazione contraente; a tale fine l’Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Am- ministrazione.
Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente Accordo Quadro, redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive trenta pagine, con ciò approvandolo espressa- mente ed integralmente.
CITTA’ METROPOLITANA di GENOVA
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
(Dirigente Stazione Unica Appaltante) SCRIVIA ASFALTI SRL
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx (Rappresentante Legale)
AUTENTICA di FIRME
Io sottoscritta Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture priva- te di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:
- la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, nata a Savona (SV) il 24 dicembre 1974,
C.F. TMBNRM74T64I480F, la quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Dirigente della Stazione Unica Appaltante - Di- rezione Servizi generali, scuole e governance, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova e
- il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Busalla (GE) il 24 novembre 1964,
C.F. FSSLNZ64S24B282E, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Rappresentante Legale di SCRIVIA ASFALTI SRL, C.F. e P.IVA: 01337980997, avente sede legale in Busalla (GE), Via Fontanelle 8,
delle cui identità verificate in modalità telematica io, Segretario Genera- le, sono certo, hanno alla mia presenza e vista in videoconferenza sot- toscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, previamente verificata la validità delle loro firme di- gitali, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consi- glio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa xxxxxx- sta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.
Io, Segretario Generale, presso il mio ufficio nella sede dell’Ente in da- ta sei maggio duemilaventidue procedo all’autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Il Segretario Generale Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx