STATUTO
STATUTO
ATR – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
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TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA
Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE
1.1 E’ costituita, ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C., la società denominata “ATR – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA”.
1.2 La società è “a controllo pubblico” ed soggetta alla disciplina del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito “T.U. partecipate”) e, per quanto non derogato dal T.U., del Codice Civile e delle norme generali di diritto privato.
Essendo società a controllo pubblico, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
1.3 I rapporti fra i soci inter se, nonché le attività dagli stessi affidate alla so- cietà, sono regolati da appositi accordi aventi carattere vincolante ad ogni ef- fetto e conseguenza di legge, anche ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera c) del T.U. partecipate; in tale ultima ipotesi dovranno essere deliberati con le modalità previste dall’art. 9, comma 5, e art. 7, comma 1, del T.U. medesi- mo.
Art. 2) SEDE
2.1 La sede della società è in Cesena.
2.2 Con deliberazione della Assemblea dei Soci potranno stabilirsi nell'am- bito del territorio servito, ed eccezionalmente al di fuori di esso, uffici, agen- zie, succursali e rappresentanze, senza che ciò costituisca modificazione del presente Statuto.
Art. 3) OGGETTO SOCIALE
3.1 La società ha scopo consortile, opera per conto e nell’interesse dei soci, e con esclusione di ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.
3.2 La società gestisce le attività ed i servizi complementari alla mobilità, con particolare riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento e delle relative aree, alla mobilità in generale, alla mobilità di particolari cate- gorie di utenti, alla gestione degli accessi nelle aree a traffico limitato e rela- tivi impianti tecnologici, alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla gestione di veicoli per la mobilità urbana a basso impatto ambientale e per il bike sharing.
3.3 La società è titolata alla detenzione in proprietà o uso delle dotazioni pa- trimoniali e delle reti afferenti a servizi o le attività di cui al presente artico- lo.
3.4 La società può compiere operazioni industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, inclusa la prestazione di garanzie nonché svolgere in genere o- gni altra attività complementare o sussidiaria ritenuta utile agli scopi sociali. Art. 4) CONTROLLO ANALOGO
4.1 Al fine di garantire il c.d. “controllo analogo” di cui al T.U. partecipate, la struttura e l’organizzazione societaria deve rispondere ai seguenti criteri:
a) la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pub- blica e con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati;
b) le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto da parte de- gli enti soci sono previste e garantite:
- dal presente Statuto;
Allegato "D" al n. 21038 di raccolta
- da ciascun contratto di servizio;
- dal controllo preliminare da parte dell’Assemblea dei soci, ai fini della pre- ventiva autorizzazione all’Organo Amministrativo, dei seguenti atti:
• ogni operazione immobiliare;
• concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
• compimento di operazioni di investimento per un importo superiore ad euro 150.000,00;
• definizione della macro struttura organizzativa, ivi compresa l’eventuale
nomina e revoca del Direttore Generale e determinazione del relativo compenso;
- dal controllo finanziario e gestionale, diretto e concreto, da parte degli enti soci sulla società;
- attraverso la conclusione di appositi Xxxxx Xxxxxxxxxxx.
4.2 L’Organo Amministrativo è tenuto ad inviare ai soci la proposta di deli- berazione relativa ai suddetti atti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la seduta Assembleare. L’Organo Amministrativo è, altresì, tenu- to a relazionare all’Assemblea sull’esecuzione degli atti autorizzati.
4.3 La società ricaverà oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzio- ne ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a con- dizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recupe- ri di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.
Art. 5) REGOLAMENTO INTERNO
5.1 L'Organo Amministrativo redige e presenta ai soci, per l’approvazione, Regolamenti interni diretti a disciplinare lo svolgimento dell’attività consor- tile e le altre materie ad essi riservate dallo Statuto, ivi comprese le materie relative agli strumenti integrativi di governo societario contemplate dall’art. 6, comma 3, lettere a) b), c) e d) del T.U. partecipate.
5.2. I Regolamenti devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci.
5.3 Ogni Regolamento approvato vincola i soci ancorché assenti o dissen- zienti, dalla data dell’approvazione assembleare, salvo che sia diversamente stabilito nella delibera di approvazione.
Art. 6) DURATA
6.1 La società ha durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemi- lacinquanta).
TITOLO 2
CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTI E PARTECIPAZIONE SOCIALE
7.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 1.103.239,75 (unmilionecentotremila- duecentotrentanove virgola sette cinque) diviso in quote ai sensi di legge.
7.2. Possono essere soci solo Enti Pubblici o società integralmente partecipa- te da Enti Pubblici di cui all’art. 1 del Dlgs 165/2001, soggette al c.d. “con- trollo analogo” o “controllo analogo congiunto”.
7.3 Le partecipazioni sono divisibili.
7.4 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non pro- porzionale al conferimento.
Art. 8) OPERAZIONI SUL CAPITALE E APPORTI SOCI
8.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del T.U. parteci- pate, la società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.
8.2 L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante conferimenti in de- naro, in natura o di crediti, o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazio- ne economica.
8.3. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., l'aumento di capitale potrà es- sere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi aventi i re- quisiti previsti dall’art. 7.2; in tal caso spetta ai soci che non abbiano consen- xxxx alla decisione il diritto di recesso.
8.4 Nei limiti fissati dall’art. 14 del T.U. partecipate, i soci possono effettua- re finanziamenti “causa mutui” alla società, effettuare apporti a fondo perdu- to ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che re- golano la raccolta di risparmio presso il pubblico.
8.5 Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente al- la rispettiva partecipazione al capitale sociale e saranno infruttiferi di interes- si, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea dei soci. Si applica in ogni ca- so l’art. 2467 C.C..
Art. 9) OBBLIGHI DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2615-TER C.C.
9.1. Ciascun socio può essere tenuto a corrispondere alla società un contribu- to annuo in denaro, ai sensi dell’art. 2615-ter C.C. ed in conformità alle pre- visioni del Regolamento consortile approvato dall’Assemblea dei soci e de- gli accordi stipulati tra i soci.
Art. 10) LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI
10.1 Le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente a favore di enti pub- blici o a favore di società integralmente possedute da enti pubblici e sogget- te al controllo analogo degli stessi.
Art. 11) RECESSO DEL SOCIO
11.1 Ogni socio ha diritto di recedere nei casi previsti dalla legge.
11.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al- l'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritor- no o mediante P.E.C..
11.3 Qualora il recesso, nei casi previsti dalla legge, sia effetto di una delibe- ra dei soci, la comunicazione deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dal- l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo ha determinato, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta.
11.4 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di re- cesso avverrà al valore del patrimonio netto pro-quota di partecipazione, con le modalità previste dalla legge.
11.5 Il socio recedente ha diritto al rimborso delle somme apportate alla so- cietà, al netto delle perdite maturate negli esercizi precedenti a lui imputabi- li e alle perdite, a lui imputabili, maturate nell’esercizio in corso fino alla da- ta in cui diviene efficace il recesso. Il socio recedente potrà essere liquidato, con riferimento alla propria quota di partecipazione, in tutto o in parte con beni in natura.
11.6 Resta fermo l’obbligo del socio receduto di versare integralmente i con- tributi consortili qualora dovuti e di pagare integralmente tutte le somme po- ste a suo carico dai Regolamenti consortili o dalla Convenzione, fino alla da- ta di efficacia del recesso. Per i rapporti in essere con il consorziato recedu- to ai sensi dell’art. 1.3 del presente Statuto il recesso ha effetto dalla chiusu-
ra dell’esercizio in corso al momento in cui è pervenuta alla società la comu- nicazione di recesso.
11.7 Ad ogni altro effetto, in particolare con riferimento all’esercizio dei di- ritti sociali, e salvo quanto previsto nell’art. 11.2, il recesso è efficace dalla data in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla società.
TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE
E LE ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA Art. 12) ORGANI SOCIALI
12.1 Sono organi della società:
- l’Assemblea dei Soci,
- l’Organo Amministrativo;
- l’Organo di Controllo.
Art. 13) DECISIONI DEI SOCI
13.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate:
a) mediante deliberazione assembleare;
b) mediante consultazione scritta, nei casi in cui è ammessa dalla legge.
E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta ri- chiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministra- tore Unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale so- ciale.
13.2 I soci decidono sugli argomenti che l’Organo Amministrativo o tanti so- ci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, con le maggioranze di cui al presente Statuto.
13.3 Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l’Organo Amministrativo e la società.
13.4 In ogni caso, spetta ai soci:
a) nominare e revocare l’Organo Amministrativo ed in caso di Consiglio di Amministrazione, anche il suo Presidente, fissandone compenso e indennità ai sensi di legge;
b) nominare l’Organo di Controllo, fissandone i compensi e le indennità ai sensi di legge;
c) determinare gli indirizzi cui devono uniformarsi gli organi della società per il perseguimento delle sue finalità, gli obiettivi gestionali cui deve tende- re la società, nonché i parametri quantitativi e qualitativi per la misurazione dei risultati;
d) approvare il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e le re- lative variazioni, il bilancio consuntivo d’esercizio;
e) deliberare in merito all'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termi- ne;
f) modificare il presente Statuto;
g) approvare i regolamenti e gli altri provvedimenti per i quali la legge e il presente Statuto prescrivono l'approvazione da parte dell'Assemblea.
h) assumere ogni altra decisione ad essi riservata dal presente Statuto o dalla legge.
13.5 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
13.6 L’Assemblea e le attribuzioni ad essa riconosciute garantiscono la pie- na attuazione del controllo analogo degli Enti Soci sulla società.
13.7 Gli atti assunti dall’Assemblea vengono trasmessi a tutti i soci in via te-
lematica.
Art. 14) CONSULTAZIONE SCRITTA
14.1 Nel caso in cui si intenda adottare una decisione mediante consultazio- ne scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relati- vo argomento, è predisposto da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale e consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico il quale, entro giorni cinque dal ricevimento, prov- vederà a sottoporlo a ogni socio con comunicazione, inviata mediante:
a. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
b. fax;
c. messaggio di posta elettronica certificata (PEC).
14.2 Il socio interpellato, se lo ritiene, comunica la sua volontà per iscritto, apponendo al testo ricevuto la dicitura “approvato”, “respinto” o “astenuto”, e sottoscrivendo il testo.
14.3 La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati in- terpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico la propria approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
14.4 La documentazione relativa alla consultazione scritta deve essere con- servata tra gli atti della società e le decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico.
14.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Uni- co deve informare l'Organo di Controllo delle decisioni adottate.
Art. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI
15.1 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico.
15.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Am- ministrazione o dell’Amministratore Unico, l’Assemblea nomina il suo Pre- sidente fra i presenti alla seduta.
15.3 L’Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in due sessioni ordina- rie, rispettivamente per approvare i bilanci preventivi economici, annuali e pluriennali, ed il bilancio di esercizio. Può riunirsi in ogni momento per ini- ziativa dell’Organo Amministrativo, o a richiesta del socio o dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
15.4 L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché nell’ambito dei territori degli Enti partecipanti.
15.5 La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata spediti ai soci 30 (trenta) giorni prima, recante indicazione dell’ordine del giorno, data e luogo dell’adunan- za.
15.6 Qualora il socio o i soci legittimati intendano procedere, ai sensi dell’art. 13, alla convocazione dell'Assemblea, dovranno rivolgersi all’Am- ministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il qua- le provvederà senza indugio, e comunque entro giorni 8 (otto) ad inviare la convocazione con le modalità sopra indicate.
15.7 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’organo ammi- nistrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.
15.8 L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di tele-
comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi- cati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
15.9 Il socio può farsi rappresentare in Assemblea e la relativa documenta- zione è conservata dalla società.
15.10 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolar- mente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l’Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo sono presenti o informati della riu- nione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla tratta- zione dell'argomento. Se l’Organo Amministrativo, l'Organo di Controllo o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'Assemblea dovrà inserire nel verbale che sono stati informati della riunione.
15.11 Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente dell’Assemblea, avvalendosi di un Segretario.
15.12 Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario/dirigente della società o da un funzionario/dirigente degli Enti Soci, allo scopo nominato dall'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento della persona nomina- ta, o di decisione in tal senso verbalizzata dell’Assemblea, esercita le funzio- ni di Segretario il componente dell'Assemblea più giovane d'età.
15.13 Nei casi previsti dalla legge o quando ne faccia richiesta l’Organo Amministrativo il verbale dell’Assemblea sarà redatto da notaio.
Art. 16) COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DEL- LE DELIBERAZIONI
16.1 Le assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale so- ciale.
16.2 Le delibere sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappre- sentino i tre quarti del capitale sociale.
16.3 Qualora l’Assemblea non sia validamente costituita (a causa del nume- ro di soci presenti e/o di quote di capitale sociale rappresentato), la medesi- ma sarà riconvocata di regola entro i 7 (sette) giorni successivi.
16.4 Qualora l’Assemblea con il medesimo ordine del giorno non sia valida- mente costituita per 3 (tre) convocazioni non consecutive, in quarta convoca- zione la stessa sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei pre- senti ed a prescindere dalla quota di capitale rappresentata e delibererà vali- damente con il voto favorevole della maggioranza del capitale partecipante, di persona o per delega, all’Assemblea.
TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI
Art. 17) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
17.1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consi- glio di Amministrazione, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 11 del T.U. partecipate; è fatto divieto di istituire organi diversi e/o ulteriori rispetto a quanto previsto dal Codice Civile; la legale rappresentanza, anche proces- suale, è in capo all’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora l’organo amministrativo sia così individuato.
Nel caso in cui l’Organo Amministrativo sia collegiale, verrà garantito il ri- spetto dei limiti numerici importi dalla normativa in tema di parità di gene- re.
In ipotesi di nomina di un Consiglio di Amministrazione:
a) il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe ad un solo ammi- nistratore, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove preventiva- mente autorizzata dall’Assemblea;
b) può essere nominato un Vicepresidente, esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) è vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di pre- senza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
d) è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
17.2. L’Organo Amministrativo ha il potere, nei limiti di cui all’art. 4 del presente Statuto, di compiere tutti gli atti ed adottare tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento della mission statutaria in attuazione del bi- lancio di previsione e nei limiti degli indirizzi e degli obiettivi gestionali for- mulati dall'Assemblea dei soci.
17.3 L’Organo Amministrativo assicura il raggiungimento dei risultati pro- grammati sia in termini di servizio che economici; realizza e sviluppa un'or- ganizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e mate- riali.
17.4 L’Organo Amministrativo può nominare uno o più procuratori speciali per specifici atti o categorie di atti; la procura sarà a titolo gratuito, revocabi- le in qualsiasi momento, e dovrà risultare da atto scritto a pena di nullità ed inopponibilità a terzi.
Art. 18) NOMINA, CESSAZIONE E COMPENSI DELL’AMMINI- STRATORE UNICO
18.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del T.U. partecipate e dal D.Lgs. 08/04/2013, n. 39, in materia di incompatibilità ed inconferibilità de- gli incarichi, non può essere nominato Amministratore Unico chi abbia in corso lite con la società, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con po- xxxx di rappresentanza del/dei soggetti gestori dei servizi affidati dalla so- cietà ed, in generale, qualsiasi altro soggetto che versi in posizione di conflit- to di interessi con la società.
18.2. L’Amministratore Unico resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio ed è ri- nominabile una sola volta.
18.3 Nei casi consentiti dalla legge, un terzo dei soci dell'Assemblea o i soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale, può richiedere, con proposta motivata, la convocazione dell'Assemblea per la revoca dell’Orga- no Amministrativo o di suoi singoli componenti. La proposta è trasmessa dal Revisore o dal Presidente del Collegio Sindacale all’Organo Amministra- tivo perché produca le proprie deduzioni entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine, qualora non vi abbia provveduto l’Organo Amministrativo, l’Assemblea è convocata dal Revisore o dal Presi- dente del Collegio Sindacale per deliberare sulla revoca dell’Organo Ammi- nistrativo o di suoi singoli componenti. La revoca deve essere deliberata con il quoziente previsto dal presente Statuto.
18.4 La determinazione di indennità e compensi in favore dell’Amministra- tore Unico è di competenza dell'Assemblea, in conformità alle norme di leg- ge al tempo vigenti, così come per la rideterminazione o la revoca.
18.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano ap- plicazione le norme di cui al D.L. 16/05/1994, n. 293, così come convertito, con modificazioni, in Legge 15/07/1994, n. 444.
Art. 19) NOMINA, CESSAZIONE E COMPENSI DELL’ORGANO
AMMINISTRATIVO COLLEGIALE (Consiglio di Amministrazione)
19.1 Per scelta dei Soci, in alternativa alla nomina dell’Amministratore Uni- co, organo amministrativo potrà essere nominato un Consiglio di Ammini- strazione composto da tre membri compreso il Presidente, che resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, fino all’approvazione dell’ultimo bilancio, ed è rinominabile una sola volta. In questo caso, le disposizioni di cui agli articoli afferenti poteri, compiti e funzioni dell’Amministratore Uni- co si applicano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. I componen- ti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i medesimi requisiti previsti per l’Amministratore Unico.
19.2 Il compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministra- zione è deciso dall’Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
19.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce a fronte di convocazione del suo Presidente e delibera sulle materie all’ordine del giorno da questi proposte. L’ordine del giorno viene inviato ai consiglieri entro tre giorni dal- la seduta.
19.4 In caso di dimissioni dall’organo amministrativo di uno o più consiglie- ri si procede a norma dell’art. 2386 C.C..
19.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano ap- plicazione le norme di cui al D.L. 16/05/1994, n. 293, così come convertito, con modificazioni, in Legge 15/07/1994, n. 444.
Art. 20) ATTRIBUZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
20.1 All’Organo amministrativo compete l’adozione dei seguenti provvedi- menti nei limiti di cui all’art 4 del presente Statuto:
a) definisce la struttura organizzativa della società e la relativa dotazione organica nei limiti degli atti di indirizzo e programmazione emanati dai soci ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
b) predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci i rego- lamenti previsti dalle norme di legge vigenti o comunque ritenuti oppor- tuni;
c) nomina, conferma o revoca dal servizio i dirigenti nei limiti delle dispo- sizioni di legge ed in conformità agli atti di indirizzo e programmazione emanati dai soci ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
d) predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci il bilan- cio preventivo economico annuale e pluriennale e le relative variazioni;
e) predispone ed invia ai soci la relazione semestrale;
f) predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci il pro- getto di bilancio d’esercizio;
g) predispone ed invia ai soci il “documento di confronto tra conto econo- mico previsionale e conto economico consuntivo”;
h) propone all’Assemblea, per l’approvazione, l'assunzione di mutui e le al- tre operazioni finanziarie a medio o lungo termine, se non previste nel bi- lancio di previsione;
i) predispone la relazione annuale sul governo societario prevista dall’art. 6, comma 4, X.X. xxxxxxxxxxx;
j) approva i capitolati di gara e nomina le commissioni giudicatrici;
k) approva i risultati delle gare per l'aggiudicazione degli appalti di lavori e di forniture;
l) ratifica i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche; sottoscrive le promozioni ed i passaggi di categoria, autorizza l'assunzione per chiama- ta diretta nei casi ammessi dalla legge, dai contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
m) approva, nel rispetto della normativa vigente in materia, gli accordi sin- dacali aziendali;
n) adotta, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti aziendali, i provvedimenti disciplinari, in conformità a quanto previsto nel codice disciplinare e nel codice etico;
o) propone all'Assemblea eventuali modifiche del presente Statuto;
p) adotta qualsiasi altro atto necessario o utile per il regolare funzionamen- to della società;
q) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della so- cietà; indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società;
r) riferisce almeno semestralmente all'Assemblea dei soci sull'andamento della gestione aziendale, segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
s) decide in ordine al contenzioso stragiudiziale e giudiziale, anche in sede di ADR (Alternative Dispute Resolution) e di preventiva mediaconciliazione, da intraprendersi da parte della società e in ordine alla costituzione in giudizio della stessa in ipotesi di chiamata in causa avanti gli organi di Giustizia e di mediazione, con facoltà di conferire mandato a difensori e nominare domiciliatari.
TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO
Art. 21) ORGANO DI CONTROLLO – COLLEGIO SINDACALE
21.1 L’Assemblea dei soci nomina un Organo di controllo e/o un Revisore in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del T.U. partecipate.
21.2 L’Organo di Controllo ha durata triennale ed è rinnovabile una sola vol- ta.
TITOLO VI BILANCIO E UTILI
Art. 22) PRINCIPIO DI CONTABILITA’
22.1 La società si conforma a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del T.U. partecipate, in tema di “contabilità separata”.
Art. 23) BILANCIO DI ESERCIZIO
23.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
23.2 Alla fine di ciascun esercizio l’Organo Amministrativo, previa predi- sposizione della relazione sul governo societario prevista dall’art. 6, comma 4, del T.U. partecipate, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoven- ti giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. L’invio della documentazione completa ai soci avviene entro 30 (trenta) giorni precedenti la data dell’Assemblea. En-
tro 30 (trenta) giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio de- vono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bi- lancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle parteci- pazioni sociali.
23.3 Nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio dovran- no essere illustrati i risultati ottenuti e i relativi indicatori in attuazione delle linee di indirizzo ed obiettivi gestionali approvati dall’Assemblea in sede di bilancio previsionale.
Art. 24) BILANCIO PLURIENNALE
24.1 L’organo amministrativo predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio annuale e pluriennale di previsione della durata di 3 (tre) anni.
Art. 25) BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E RELAZIONE SE- MESTRALE
25.1. L’Organo Amministrativo predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio di previsione relativo all'anno successivo entro il 1° dicembre di ogni anno, tenuto conto delle linee di indirizzo e degli obietti- vi gestionali individuati ai sensi della normativa vigente. Nel bilancio previ- sionale dovranno inoltre essere individuati e motivati gli scostamenti e le va- riazioni rispetto a quanto prospettato nel bilancio pluriennale.
25.2 Il bilancio preventivo ha carattere autorizzatorio nei confronti dell’orga- no amministrativo, il quale effettua spese ed investimenti nei limiti in esso contenuti. A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, l’organo amministrativo illustra all’Assemblea dei soci le operazioni com- xxxxx ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilan- cio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.
25.3 Al bilancio di previsione devono essere allegati:
a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazio- ne della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
b) la tabella numerica del personale suddivisa per attività svolte per i soci, per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o li- vello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;
c) il prospetto delle spese di personale previste, suddivise per tipologia con- trattuale ed incarichi ex art. 2222 cc.
d) la evidenza della suddivisione della previsione del costo del personale della società suddiviso pro quota fra i soci in funzione dello svolgimento dei rispettivi servizi e attività.
25.4 Il bilancio di previsione garantisce che tutte le attività della società sia- no esercitate almeno in pareggio.
25.5 L’organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull’an- damento della gestione e sulla previsione di chiusura del conto economico dell’esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di reda- zione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibera- zioni dell’Assemblea dei soci e sullo stato di attuazione delle linee di indiriz- zo e degli obiettivi gestionali ricevuti nonchè dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati. Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci en- tro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 26) IMPUTAZIONE DI EVENTUALI UTILI
26.1 L’Assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla imputazione degli eventuali utili, previo accantonamento del 5% (cinque per cento) degli stessi a riserva legale fino al limite massimo imposto dalla legge.
26.2 Le riserve costituite da eventuali utili possono essere utilizzate solo a copertura perdite o per aumenti di capitale della società.
TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 27) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
27.1 Addivenendosi allo scioglimento della società, in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquida- tori, determinandone i poteri e gli emolumenti, osservate le disposizioni di legge.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI E SITO INTERNET SOCIALE
28.1 Tutte le comunicazioni relative alle attività sociali e parasociali dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio. Potranno essere altresì effettuate al numero di fax o all'indirizzo di posta e- lettronica che il socio dovrà comunicare per iscritto alla società.
28.2 Fermo quanto disposto nell'art. 2470, primo comma, C.C., la società potrà istituire, con funzione amministrativa, un Libro dei soci. In tal caso nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l'account di posta elettronica di ogni socio. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente arti- colo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta all’Organo Am- ministrativo che provvederà ad inviarla al registro imprese e ad annotarla nel libro dei soci, se istituito. Resta a carico di ogni singolo socio la respon- sabilità per ritardo e/o mancata comunicazione delle modificazioni di cui so- pra.
28.3 La società potrà istituire un sito internet, tramite il quale rendere dispo- nibili ai soci i documenti sociali previsti dalla legge o dal presente Statuto; l’esistenza del sito verrà comunicata dall’Organo Amministrativo ai soci, u- nitamente all’eventuale password tramite la quale accedere alla visione della documentazione sociale. L’Organo Amministrativo è obbligato a rendere di- sponibili ai soci tramite il sito, se creato, tutti i documenti per i quali la leg- ge o lo Statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva dei soci rispetto a decisioni da assumersi ad opera dei so- ci stessi.
Art. 29) RINVIO
29.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, val- gono le disposizioni del codice civile e del T.U. 19 agosto 2016, n. 175, sul- le società partecipate, e sue future modificazioni ed integrazioni, salvo che dovessero necessitare di integrazione e/o modifica del presente Statuto.
TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 30) ABROGAZIONE PRECEDENTE STATUTO DEL CONSOR- ZIO E DEL REGOLAMENTO SPECIALE DEL CONSORZIO
30.1 Il presente Statuto sostituisce il precedente Statuto del Consorzio ATR Forlì-Cesena, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie del presente
titolo.
Art. 31) REGOLAMENTI E CONVENZIONI
31.1 Sono confermati tutti i vigenti regolamenti e convenzioni del cessato Consorzio ATR, in quanto compatibili.
Firmato: Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx