AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA Clausole campione

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di sette membri. Spetta all'Assemblea Ordinaria, analogamente a quanto disposto dall'art. 2380 c.c., determinare la composizione del Consiglio di Amministrazione, i cui membri possono essere anche non soci, e la cui durata ed il cui numero dovranno essere stabiliti di volta in volta dall'Assemblea medesima.
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA. 17.1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consi- glio di Amministrazione, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 11 del T.U. partecipate; è fatto divieto di istituire organi diversi e/o ulteriori rispetto a quanto previsto dal Codice Civile; la legale rappresentanza, anche proces- suale, è in capo all’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora l’organo amministrativo sia così individuato. Nel caso in cui l’Organo Amministrativo sia collegiale, verrà garantito il ri- spetto dei limiti numerici importi dalla normativa in tema di parità di gene- re. In ipotesi di nomina di un Consiglio di Amministrazione: a) il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe ad un solo ammi- nistratore, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove preventiva- mente autorizzata dall’Assemblea; b) può essere nominato un Vicepresidente, esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) è vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di pre- senza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; d) è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. 17.2. L’Organo Amministrativo ha il potere, nei limiti di cui all’art. 4 del presente Statuto, di compiere tutti gli atti ed adottare tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento della mission statutaria in attuazione del bi- lancio di previsione e nei limiti degli indirizzi e degli obiettivi gestionali for- mulati dall'Assemblea dei soci.
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA. Il Comitato di Gestione amministrerà e rappresenterà la Rappresentanza Europea dei Lavoratori. Il Comitato di Gestione è rappresentato dal presi- dente della Rappresentanza Europea dei Lavoratori (vedi punto 4.2.) o, in caso di impedimento, da uno dei vice-presidenti, salva diversa decisione del Comitato di Gestione. Questa disposizione si applica per analogia per il ricevimento delle dichiarazioni da presentare alla Rappresentanza Europea dei Lavoratori.
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA. Tutti i soci sono amministratori e rappresentanti. Il potere decisionale in materia di ordinaria amministrazione è disgiuntivo, mentre in materia di straordinaria amministrazione riguardante atti quali: l’ampliamento dell’azienda la distribuzione degli utili l’ingresso di nuovi soci le modifiche dell’atto costitutivo l’acquisto di beni strumentali di valore superiore a euro . . . (. . . ) E in ogni caso per tutte quelle operazioni che prevedono importi superiori a euro . . . (. . . ) Per le operazioni sopra indicate le decisioni vengono prese in maniera congiuntiva con maggioranza stabilita ai tre quarti dei soci favorevoli.
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA. I soci devono designare uno o più amministratori (“gerentes”) che assumano la diretta responsabilità delle attività economiche. Gli amministratori non devono essere necessariamente soci ed hanno gli stessi diritti e doveri degli amministratori delle società per azioni; la durata del loro mandato è fissata con l'atto di nomina e non prestabilita dalla legge. Gli amministratori hanno l´obbligo di rilasciare una cauzione a favore della societá per un ammontare minimo di $10.000. Ove il capitale della società sia inferiore a $12.000, l´ammontare della garanzia potrà essere ridotto fino ad un minimo di $2.000.

Related to AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Somministrazione di lavoro In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

  • Rappresentanza Al Mandatario spetta la rappresentanza diretta ed esclusiva del Mandante nei confronti del Soggetto Beneficiario e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi a ciascun Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, ferme restando le limitazioni previste nel Mandato.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Nel campo presente in piattaforma “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” occorre allegare la seguente documentazione in un unico file formato zip: 1) Domanda di partecipazione, secondo il modello allegato alla presente lettera di xxxxxx; La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale. In caso di R.T.I./consorzi la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni ditta. 2) Modello Alfa, allegato alla presente lettera di invito; In caso di RTI, il modello dovrà essere compilato, firmato digitalmente, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Ove presentata da procuratore o institore, l’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di copia del titolo attributivo dei poteri di rappresentanza. 3) Dichiarazione di possesso di tutti i requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara, resa con firma digitale del Legale Rappresentante, mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), allegato alla presente in formato editabile, in cui l’operatore economico offerente attesta di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che soddisfi i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dettagliandoli analiticamente; in caso di R.T.I. /consorzio dovrà essere firmata da ogni ditta. 4) Dichiarazione comprovante l’impegno di un fideiussore( istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice), a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, in tal senso occorre fornire dichiarazione che lo attesi; 5) Dichiarazione di Esclusione rispetto agli oneri previsti dalla redazione del DUVRI ex art.26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i ; 6) Copia del DUVRI preliminare e Policy antifumo aziendale, firmate per presa visione e accettazione; 7) Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; in caso di R.T.I. /consorzio da ogni ditta. 8) Copia del presente lettera di invito degli allegati ed eventuali chiarimenti pubblicati sulla piattaforma Sintel, firmati digitalmente, per accettazione incondizionata di tutto quanto previsto; in caso di R.T.I/consorzio dovrà essere firmato da ogni ditta; 9) Certificazione del sistema di gestione della qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da organismo conforme alla serie delle norme europee relative alla certificazione; certificato equivalente (rilasciato da organismo stabilito in altro Stato membro) ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016; adozione di misure di garanzia della qualità equivalenti a quelle europee della serie EN ISO 9000 (di cui si allega documentazione a comprova) ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016; La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA, oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 10) Dichiarazione attestante l’elenco delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio (2018-2019- 2020) con almeno n.1 fornitura oggetto del presente appalto a favore di Strutture sanitarie pubbliche e/o private; 11) Dichiarazione riferita all’ultimo triennio (2018-2019-2020) di non deve essere stato oggetto di con- testazioni formali e penalità che abbiano comportato la sospensione e/o revoca di forniture pres- so le Strutture sanitarie pubbliche e/o private. La comprova del requisiti di cui ai punti 10 e 11 è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II lettera ii), del Codice, mediante dichiarazione dalla quale risulti un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date, numero apparecchiature destinatari, pubblici o privati. 12) Copia del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia”, allegato alla presente lettera di invito firmato digitalmente per accettazione di tutto quanto in esso previsto. In caso di RTI / aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzi Ordinari di Concorrenti l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa; in caso di Consorzio stabile o Consorzio di cooperative, l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente sia dal consorzio che dalla/e impresa/e individuata/e quale esecutrice/i del servizio/fornitura. 13) Copia della “Informativa Privacy gare d’appalto e altre procedure acquisizione beni e servizi Regolamento 679/2016/UE”, allegata al presente lettera di invito, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, per presa visione e accettazione di tutto quanto in esso previsto. In caso di RTI / aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzi Ordinari di Concorrenti l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa; in caso di Consorzio stabile o Consorzio di cooperative, l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente sia dal consorzio che dalla/e impresa/e individuata/e quale esecutrice/i del servizio/fornitura. 14) Copia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il cui testo è pubblicato sul sito internet:xxxx://xxx-xxxx-xxx-xxxxx.xx/amministrazione_trasparente/disposizioni-generali/atti- generali 15) Copia stampata dell’e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, trasmessa dal sistema di riscossione, ovvero ricevuta in originale del versamento o fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità di chi firma la dichiarazione. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. • dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti • atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. • dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante: • l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; • l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; • dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica • copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; • dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; • dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica • copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; • dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: • a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; • l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; • le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Ciascuna ditta partecipante è responsabile delle dichiarazioni e delle notizie fornite nelle autocertificazioni di cui ai modelli allegati, l’ASST si riserva la facoltà dell’accertamento

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.