Recesso del socio. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società. Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.
Recesso del socio. Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa (2900). Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Recesso del socio. La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Recesso del socio. 1. Il socio puo` recedere dalla STP, ancor- che´ costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.
2. Se la STP e` a tempo determinato e non sussiste una giusta causa per il recesso, lo statuto puo` prevedere particolari effetti nella determinazione della liquidazione della quota nel caso di recesso compiuto prima della sca- denza del termine.
Recesso del socio. 8.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi inderogabili e con gli effetti previsti dalla legge.
8.2. Non compete tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione, modifica o rimozioni dei vincoli alla circolazione delle azioni.
8.3. Il valore della liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell’art. 2437- ter, comma 2, del Codice Civile.
Recesso del socio. Un socio non potrà recedere dal Network fino alla scadenza di tutti i Contratti di Acquisizione di tale Socio o del valido trasferimento dei suoi Diritti Punto o del modulo di rinuncia dei Diritti di Uso Depositati nel Network in conformità allo statuto della Società. La rinuncia dei Diritti di Uso dovrà essere comunicata per iscritto dal Socio all’ Amministratore del Network con un preavviso minimo di 12 mesi ed i Diritti di uso non potranno essere oggetto di rinuncia da parte del Socio nel caso questi avesse una Prenotazione pendente o se di Diritti di Uso sono stati assegnati ad una terza parte. Il recesso dal Network non rimuove la responsabilità dei Soci relativa al pagamento di somme dovute all’Amministratore del Network o ai Residence Affiliati.
Recesso del socio. 1. Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla Legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. Non è ammesso il recesso parziale.
2. La dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Consiglio di Amministrazione, che dovrà esaminarla e comunicarne gli esiti al Socio recedente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, a decorrere dalla data della comunicazione al Socio receduto del provvedimento di accoglimento dell’istanza da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Per il rimborso delle azioni al Socio receduto si applicano le disposizioni dell’articolo 6 e del successivo articolo 16.
Recesso del socio. Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge e quando il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere, in conseguenza, nell’interesse della Società. Il recesso non sarà operativo se non con l’osservanza delle formalità stabilite dall’art. 2532 del Codice Civile, ferma la responsabilità, ai sensi dell’articolo 2536 del detto Codice, di colui che ha esercitato tale diritto. Il recesso non può essere parziale.
Recesso del socio. Il Socio dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
Recesso del socio. 11.1 Ogni socio ha diritto di recedere nei casi previsti dalla legge.
11.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al- l'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritor- no o mediante P.E.C..
11.3 Qualora il recesso, nei casi previsti dalla legge, sia effetto di una delibe- ra dei soci, la comunicazione deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dal- l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo ha determinato, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta.
11.4 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di re- cesso avverrà al valore del patrimonio netto pro-quota di partecipazione, con le modalità previste dalla legge.
11.5 Il socio recedente ha diritto al rimborso delle somme apportate alla so- cietà, al netto delle perdite maturate negli esercizi precedenti a lui imputabi- li e alle perdite, a lui imputabili, maturate nell’esercizio in corso fino alla da- ta in cui diviene efficace il recesso. Il socio recedente potrà essere liquidato, con riferimento alla propria quota di partecipazione, in tutto o in parte con beni in natura.
11.6 Resta fermo l’obbligo del socio receduto di versare integralmente i con- tributi consortili qualora dovuti e di pagare integralmente tutte le somme po- ste a suo carico dai Regolamenti consortili o dalla Convenzione, fino alla da- ta di efficacia del recesso. Per i rapporti in essere con il consorziato recedu- to ai sensi dell’art. 1.3 del presente Statuto il recesso ha effetto dalla chiusu- ra dell’esercizio in corso al momento in cui è pervenuta alla società la comu- nicazione di recesso.
11.7 Ad ogni altro effetto, in particolare con riferimento all’esercizio dei di- ritti sociali, e salvo quanto previsto nell’art. 11.2, il recesso è efficace dalla data in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla società.