ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI TRE PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO E PRESTAZIONALE PER LA MANUTENZIONE
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI TRE PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO E PRESTAZIONALE PER LA MANUTENZIONE
DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CIG: 8838378C3F
I Progettisti e collaboratori al RUP / Direttore dell’esecuzione:
Geom. Xxxxxx Xxxxxxxx Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx
Il Responsabile Unico del Procedimento : Arch. Xxxxxxx Xxxxx
Siena, Agosto 2021 Elaborato N.2
CAPITOLO I
- SEZIONE AMMINISTRATIVA -
Art. 1 Oggetto dell’Accordo Quadro
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di conglomerato a freddo (sfuso e in sacchi) e prestazionale (in sacchi) per la manutenzione delle strade provinciali e regionali delle quattro aree della Provincia di Siena.
Nei prezzi delle forniture sono comprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per effettuare la fornitura, comprensiva delle attività di imballaggio, carico, trasporto e scarico, compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
Il prezzo della fornitura comprende inoltre il tempo di fermo veicolo per tutte le operazioni inerenti allo scarico ed allo smistamento del materiale.
La fornitura di cui in appalto sarà aggiudicata mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 2 Importo dell’appalto e durata.
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale saranno affidate, a seguito di stipula di specifici contratti applicativi, le forniture di conglomerato a freddo e prestazionale usato per la manutenzione delle strade provinciali e regionali.
Le forniture saranno affidate mediante la stipula di singoli contratti attutivi con il contraente dell'Accordo Quadro entro i limiti e le condizioni fissati dallo stesso Accordo, in particolare applicando il ribasso d’asta di aggiudicazione.
La durata dell'Accordo Quadro è di tre anni dalla data della stipula e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo stesso. Pertanto, l’Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.
L'importo complessivo massimo delle forniture per la durata dell’Accordo Quadro, ammonta a presunti € 300.000,00 (trecentomila/00) IVA esclusa.
Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare forniture fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole forniture avverrà attraverso i contratti attuativi dell’Accordo Quadro e l'ammontare effettivo utilizzabile sarà determinato sulla base delle somme annualmente stanziate a bilancio e rese disponibili dall'Amministrazione per le forniture previste dall'Accordo Quadro.
I prezzi dei vari articoli sono così desunti:
- Conglomerato bituminoso a freddo sfuso: voce TOS21_PR.P36.003.001 (prezzario Regione Toscana-Prov. Di Siena-2021)
- Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi: voce L.02.001.a (prezzario Anas 2021)
- Conglomerato bituminoso prestazionale in sacchi: voce L.02.001.b (prezzario Anas 2021)
Art. 3 Contratti Attuativi
Le singole forniture dei prodotti saranno affidate alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro e relativi allegati, mediante la stipulazione di Contratti Attuativi.
In particolare:
1. La Struttura, in via preliminare, procede alla definizione dell’oggetto della singola fornitura, compilando uno specifico elenco dei prodotti da ordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato, con l’indicazione dell’importo totale della fornitura, in base ai prezzi dell’elenco prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;
2. Il Fornitore, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’Accordo Quadro, dovrà eventualmente concordare con la Struttura condizioni specifiche del singolo Contratto Attuativo.
Per ciascun ordine il valore economico della consegna non potrà essere inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) Iva esclusa. Si precisa inoltre che non esistono vincoli sulle quantità di prodotti che il Committente può richiedere in ciascun Contratto Attuativo salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Gli ordinativi di fornitura devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- Il numero dell’ordinativo
- I riferimenti della Struttura che emette l’ordinativo
- L’importo della fornitura
- I riferimenti per la fatturazione (codice IPA, Iban)
- Il CIG della procedura di gara
- Indicazione dei CPV relativi agli articoli di cui alla specifica fornitura
- Il codice, il nome e la descrizione del prodotto (così come riportati nell’elenco prezzi) e le quantità da consegnare (tale indicazione potrà essere contenuta in un elenco allegato)
- Il luogo della consegna dei prodotti richiesti
- Nominativo del referente dell’acquisto con recapito telefonico
Art. 4 Modalità di stipulazione dei contratti attuativi
I contratti attutivi dell'Accordo Quadro sono stipulati “a misura”, come definiti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i limiti e le condizioni fissate dall'Accordo.
L’importo di ogni contratto attuativo dell'Accordo Quadro sarà determinato applicando ai prezzi unitari, di cui all’elenco posto a base di gara, il ribasso d’asta offerto dalla ditta appaltatrice, sino alla concorrenza della somma massima di € 300.000,00 (trecentomila/00) Iva esclusa.
La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà affidare al contraente dell'Accordo Quadro la fornitura di tutte le tipologie di materiale rientranti nell’Accordo medesimo.
I contratti attuativi saranno stipulati secondo quanto disciplinato all’art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Nell'ipotesi di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto.
In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'Accordo Quadro.
Il presente Accordo Xxxxxx definisce altresì la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Committente dei singoli contratti attuativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei medesimi.
Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura il quale, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, si impegna a sostenere anche i successivi contratti attuativi basati sulle condizioni stabilite nell’Accordo Quadro stesso, nel presente capitolato e nei documenti di gara.
Le caratteristiche tecniche minime della fornitura dovranno rispondere ai requisiti specificati negli articoli seguenti nonché a quelle individuate specificatamente per ogni singolo prodotto segnalato all’interno del “listino prezzi”.
Sono inoltre incluse nell’oggetto della presente fornitura tutte le prestazioni previste dai successivi articoli.
Art. 5 Termini e luoghi di consegna
Le consegne delle varie forniture dovranno essere effettuate presso i seguenti Magazzini Provinciali, previo accordo tra le parti:
Area 1:
1. Magazzino stradale di Monteriggioni, Xxx. Xxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxxx 000 (43.383809, 11.271662);
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, XX 0 del Chiantino (43.331659, 11.506671);
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, XX 00 (43.456951, 11.289776);
Area 2:
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx. Xxx Xxx, XX 0 xx Xxx Xxxxxxxxx; (43.470719, 11.128836)
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx. Xxxxxxxxx, XX 000 di Ampugnano; (43.265509, 11.259962)
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, XX 00 di Chiusdino; (43.155726, 11.083806)
Area 3:
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, XX 00 xxxxx Xxxxx di X. Xxxxxx (43.045797, 11.496173);
2. Magazzino stradale di San Xxxxxxxx d’Asso, XX 00/x Xxxxxxxx dei Monti (43.150651, 11.585983);
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxx xx0
(43.217599, 11.753269)
Area 4:
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, XX 00 della Chiana; (43.064768, 11.876737)
2. Magazzino stradale di Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxx, XX 00/x del Monte Amiata (42.909568, 11.672165)
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, XX 000 di Sarteano (42.895560, 11.764408)
Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore
13.00 previa preventiva comunicazione al Capo Cantoniere indicato, anche previo accordo telefonico.
Le forniture potranno essere richieste anche contemporaneamente da più magazzini, pertanto il Fornitore dovrà essere organizzato in modo da soddisfare tutte le richieste in contemporanea nei tempi previsti dal presente capitolato.
Le forniture si intenderanno a spese ed oneri a carico della Ditta e dovranno avvenire entro 10 giorni dal contratto, per ciò che riguarda il primo ordine di materiale, risultante da apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell’art. 32 del D.L.vo 50/2016; in tal caso il direttore dell’esecuzione indica espressamente le forniture da iniziare immediatamente.
Per le successive richieste il direttore dell’esecuzione stabilirà con appositi ordinativi le quantità di conglomerato bituminoso a freddo e ad elevate prestazioni da fornire; la Ditta fornitrice dovrà far pervenire ai suddetti magazzini, disponibilità di conglomerato a freddo e prestazionale con tempi di consegna, presso i magazzini provinciali indicati, non superiori a giorni 10 (dieci) dalla data di ordinazione xxxxxx xxxxx, i detti quantitativi.
In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui ai successivi articoli.
Art. 6 Documentazione delle consegne
Alle varie consegne dovrà essere presente il Capo Cantoniere di Area al fine di verificare il corretto recapito dei colli sotto il profilo quantitativo e qualitativo in qualità di verificatore della conformità, individuato dal RUP, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
Art. 7 Direttore dell’esecuzione
L’ Ente affiderà ad un proprio dipendente le funzioni di Direttore dell’esecuzione di cui all’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., eventualmente coadiuvato da uno o più Assistenti, individuati tra il proprio personale tecnico o di altro ente, che dovrà occuparsi dell’esecuzione e della contabilità della fornitura, secondo le indicazioni del D.M. n.49del 7 marzo 2018.
La nomina del Direttore dell’esecuzione interverrà contestualmente all’atto di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Art. 8 Modalità di esecuzione
L’Appaltatore deve effettuare le forniture dei beni oggetto di appalto a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.
L’ Ente acquisisce la proprietà dei beni oggetto di appalto solo dopo che gli stessi siano stati consegnati e verificati da parte del “verificatore della conformità” con le modalità indicate agli articoli del presente Capitolato.
Art. 9 Criteri di selezione del contraente dell'Accordo Quadro
L’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dell’Accordo Quadro è definita attraverso una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, (START) della Regione Toscana, a norma di quanto consentito dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 procedendo alla selezione della migliore offerta ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo.
Art. 10 –Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni dell'Accordo Quadro
L’Appaltatore (inteso quale contraente dell'Accordo Quadro), con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nell'Accordo Quadro, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti, che dell'Accordo Quadro fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
Art. 11 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
- Aver effettuato nel corso degli ultimi tre anni di gestione almeno tre forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura per un valore complessivo non inferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00).
Art. 12 Avvio dell’esecuzione del contratto
L'esecuzione delle forniture di cui al presente Capitolato potrà avere inizio solo una volta sottoscritto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, redatto dal Direttore dell’esecuzione in contraddittorio con l’Appaltatore.
Xxxxx Xxxxxxx verrà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, fatta salva la possibilità, in caso di urgenza, di procedere anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell’art.32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, è sempre autorizzata la consegna del contratto in via d’urgenza prevista dall’art. 32, comma 8
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Art. 13 Verifiche preliminari – verifiche di conformità parziali
Per ogni fornitura, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del materiale (data risultante dal documento di trasporto) verrà effettuata la verifica parziale di quanto fornito tramite prove di posa e tutto ciò che si renderà necessario, allo scopo di confermare la corrispondenza ai parametri e ai requisiti indicati dall’ Ente e quant’altro l’Ente stesso, ritenga influente ai fini della regolare esecuzione della fornitura.
I risultati di dette operazioni dovranno risultare da appositi verbali di visita di conformità.
Qualora i beni non risultassero idonei, l’Appaltatore interverrà secondo quanto disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolato.
Art. 14 Resi
Nel caso di difformità qualitativa, ovvero di mancata corrispondenza fra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati ovvero di prodotti viziati ovvero di prodotti difettosi ovvero di prodotti aventi requisiti non conformi a quanto previsto nei documenti di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata corrispondenza per nome commerciale, non integrità dell’imballo e confezionamento, prodotti viziati o difettosi) e/o difformità quantitativa tra quanto previsto dal contratto attuativo e quanto consegnato dal Fornitore e risultante dal Documento di trasporto, anche se rilevate a seguito di prove e/o utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, il Committente invierà una contestazione scritta anche a mezzo e-mail, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.
Nel caso di attivazione della procedura di reso, il Fornitore ha l’obbligo di ritirare i prodotti oggetto di reso e/o provveder alla loro sostituzione, senza aggravio di spesa per il Committente.
Art. 15 Ritiro dei resi in caso di difformità
Il Fornitore ha l’obbligo di ritirare e sostituire, senza alcun addebito di oneri o spese per il Committente, i prodotti che presentino difformità, concordando con il Direttore dell’esecuzione, le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione.
Superato il predetto termine, l’Amministrazione può procedere all’esecuzione in danno del Fornitore effettuando l’acquisto direttamente presso altro Operatore economico ed addebitando l’eventuale differenza al Fornitore.
Inoltre se, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi per la consegna, decorrenti dalla comunicazione di contestazione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, il Committente ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I relativi costi saranno posti a carico del Fornitore e da questi rimborsati alla stazione Appaltante. Il Committente non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi e della eventuale riconsegna.
Art. 16 Gestione dell’indisponibilità del prodotto
Tenuto conto della peculiare tipologia della fornitura oggetto della procedura, delle particolari esigenze che si intendono soddisfare con l’iniziativa in esame e considerata, altresì, la rilevanza del rispetto della tempistica di consegna e dei volumi necessari, determinati a seguito del rilevamento dei fabbisogni, la disciplina del presente Accordo Quadro prevede determinati strumenti che il Committente potrà utilizzare al fine di garantire il rispetto o, comunque, l’effettiva e tempestiva esecuzione delle prestazioni.
In particolare, tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o impossibilità della fornitura) ascrivibili alla sfera del Fornitore, sono considerati casi di inadempimento del Fornitore, a seguito dei quali il Committente procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi stipulati con il Fornitore inadempiente, riservandosi la facoltà di aggiudicazione al soggetto che segue nella graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara, potendo interpellare fino al quinto concorrente, nonché riservando, a tutela delle proprie ragioni, ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia, la risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi con conseguente indisponibilità del Prodotto, potranno essere evitati dal Fornitore qualora lo stesso comunichi tempestivamente al Committente l’offerta di fornire un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest’ultimo.
Contestualmente alla predetta comunicazione e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà presentare:
Copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE;
Campionatura.
In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante. Resta inteso che i tempi necessari per la comunicazione della richiesta di sostituzione da parte del Fornitore e per l’accettazione del Committente sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto, se la sostituzione del prodotto verrà accettata, potrà essere chiamato a rispondere comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).
Il Committente procederà quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell’accettazione del nuovo prodotto.
La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.
In caso di esito negativo di suddette verifiche, il Committente avrà facoltà di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi già sottoscritti.
Si ribadisce che l’offerta al Committente di un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione o in affiancamento del prodotto oggetto dell’Accordo Quadro è configurabile, da parte del Fornitore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
Xxx offerto allo stesso prezzo dell’Accordo Quadro o minore;
Xxxxxxxx i requisiti tecnici descritti nei documenti di gara;
Non intacchi profili di concorrenza.
Art. 17 Referenti del Fornitore: responsabile della fornitura
Per tutta la durata dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati al Committente nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell’Accordo Quadro.
In caso di sostituzione del Responsabile della fornitura nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Committente, inviando congiuntamente i riferimenti del nuovo Responsabile della Fornitura.
E’ fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta esecuzione della fornitura.
In particolare, il Responsabile della fornitura dovrà essere in grado di:
Rappresentare un idoneo referente per il Committente e per le strutture che emettono contratti attuativi;
Individuare ed implementare le azioni necessarie per garantire la qualità dei prodotti forniti nonché il rispetto delle tempistiche richieste;
Gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dal Committente.
Art. 18 Modalità di pagamento
Al termine della consegna di ciascun contratto attuativo, sarà corrisposto all’Appaltatore il pagamento dell’ammontare della fornitura.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del materiale, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato comunque alla presentazione da parte dell’Appaltatore di regolare fattura di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle ritenute di legge, e previo accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa di questa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Si procederà ai pagamenti, con le cadenze sopraindicate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Le fatture intestate alla Provincia di Siena, Piazza Duomo, 9 – 53100 Siena, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell’Allegato A della normativa sopracitata:
Il codice CIG
Il numero dell’impegno di spesa
Gli estremi della Determina Dirigenziale
L’indicazione della sede presso la quale è stata consegnata la merce;
La descrizione del prodotto e l’indicazione del prezzo unitario relativo.
I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:
Codice univoco ufficio: UFJNCP Nome ufficio: PROVINCIA DI SIENA
L’Ente è inoltre soggetto all’applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art.1 del D.L.n.50 del 2 aprile 2017 convertito in legge il 21 giugno 2017 con la L. n.96; le fatture dovranno pertanto recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.
Ai fini del pagamento del corrispettivo la Provincia procederà ad acquisire, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’esecutore, attestante la regolarità in ordine di versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il D.U.R.C. verrà richiesto all’autorità competente, ed il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di dichiarazione di accertamento e/o dalla data del certificato di conformità fino alla emissione del D.U.R.C.; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Ditta per detto periodo di sospensione dei termini.
Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. scaturisca una inadempienza contributiva, l’Ente, segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art.30, comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Ente, tramite il Responsabile Unico del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il Pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Ente tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto dall’art.30, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la Provincia, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila) procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione.
Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore è tenuto ad utilizzare per la gestione finanziaria del presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Parimenti per le spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento) è ammesso un sistema di pagamento diversoda quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore, con la stipula del contratto di appalto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.
Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’appalto. Gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità con apposita clausola inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di verifica di inadempienza a tali obblighi da parte
dell’Appaltatore, l’Ente procederà quindi alla risoluzione del contratto e alla relativa comunicazione alla Prefettura – UTG territorialmente competente
Art. 20 Invariabilità dei prezzi
Nei prezzi unitari del contraente dell’Accordo Quadro si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l’assuntore debba incontrare per la fornitura secondo gli elaborati facenti parte del presente Accordo Quadro compresi quindi ogni consumo, ogni trasporto, ogni fornitura e magistero.
Per ciò che riguarda la revisione dei prezzi, si rimanda alla vigente normativa di legge.
Art. 21 Disposizioni per eventuali prestazioni aggiuntive
Qualora la Provincia, per mezzo della Direzione dell’esecuzione, richiedesse e ordinasse all’Appaltatore delle modifiche o variazioni, attribuibili a mutate esigenze della stessa, queste verranno liquidate sulla base dei prezzi di contratto. In nessun caso la Provincia procederà al pagamento di prestazioni non previste dal contratto di appalto e non autorizzate da un ordine a firma della Direzione dell’esecuzione.
Art. 22 Garanzia
L’Appaltatore garantisce i beni forniti da tutti gli inconvenienti, per un periodo di 1 (uno) anno, decorrente dalla data della verifica di conformità, fatto salvo il caso in cui questi siano imputabili al cattivo uso o dolo.
I vizi occulti che si dovessero manifestare anche dopo il periodo di garanzia saranno risolti sempre a cura e spese dell’Appaltatore entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non assolva a tale obbligazione la Provincia provvederà in proprio, addebitando i costi dell’intervento all’Appaltatore stesso.
Art. 23 Garanzia da evizione
L’Appaltatore garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura, assumendosi l’onere di garantire alla Provincia il sicuro e indisturbato godimento dei beni forniti e di mantenere questa indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.
Art. 24 Penali
L’Amministrazione può applicare penali di natura pecuniaria per l’inadempimento degli obblighi contrattuali o il ritardo nell’adempimento degli stessi ascrivibili a responsabilità del Fornitore, quali:
nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale pari all’1%o (uno per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal precedente art. 5. Ove il ritardo riguardasse l’intera fornitura e per un periodo superiore
a 10 (dieci) giorni, la Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
in caso di mancato adempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità dei beni forniti entro i tempi indicati all’art. 10 del presente Capitolato, verrà applicata una penale pari a Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo sull’intervento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite sono contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione.
In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Amministrazione stessa, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Capitolato a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della garanzia di cui al presente capitolato, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo.
Le penali possono essere applicate sino a concorrenza della misura massima pari al 10%(dieci per cento) del valore stimato dell’Accordo Quadro o del singolo Contratto Attuativo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dell’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 25 Risoluzione di diritto del contratto
La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto di appalto nelle fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
L’Ente procederà alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni elencate al comma 2 del richiamato art. 108.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la Provincia accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l’Appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, con decorrenza dalla data in cui l’Appaltatore riceve la formale comunicazione a mezzo PEC senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all’autorità giudiziaria.
Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
Art. 26 Recesso del contratto
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4- ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011, la Provincia può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore
dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite, con le modalità stabilite dall’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In caso di recesso l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle forniture regolarmente effettuate ed accettate dalla Direzione dell’esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.
Art. 27 Subappalto
Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall’articolo 49, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e deve essere sempre espressamente autorizzato dalla Provincia. L'affidamento in subappalto è ammesso nel limite della normativa vigente.
L’Appaltatore è tenuto ad indicare nell’offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.
E’ vietata a pena di risoluzione del contratto di appalto la cessione anche parziale della fornitura oggetto del presente Capitolato.
Art. 28 Garanzia definitiva
Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro secondo quanto disposto dall’art.103, comma 1 dello stesso X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle forniture e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data verifica di conformità delle forniture previste dall'ultimo contratto attuativo dell'Accordo Quadro.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.
In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione della verifica di conformità.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per la garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 29 Prescrizioni in materia di sicurezza
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..
Esso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
Prima di procedere all’aggiudicazione l’Ente procede in capo all’operatore economico designato quale aggiudicatario dell’appalto alla verifica di idoneità tecnico-professionale provvedendo a controllare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:
- nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 31 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- nomina del medico competente di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore, ai sensi del citato X.Xxx 81/2008 e s.m.i. è tenuto:
- ad impiegare nell’esecuzione dall’appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell’informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- ad utilizzare nell’esecuzione dall’appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
- a non utilizzare attrezzature, macchine e utensili di proprietà dell’Ente appaltante salvo deroghe che devono, di volta in volta, essere autorizzate dai competenti uffici di questa Amministrazione;
- a concordare con i competenti uffici dell’Ente le specifiche modalità di esecuzione, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’espletamento di prestazioni che potenzialmente possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, ecc…;
- a non procedere a versamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l’ambiente;
- a non procedere a qualsiasi titolo all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza
oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
- ad osservare nei confronti del personale impiegato nell’appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l’integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
- a provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.
Ai sensi dell’art. 24 comma 1, L.R.T. 38/2007 e s.m. l’Appaltatore ha altresì l’obbligo di informare immediatamente l’Ente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Art. 30 Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e, nell’esecuzione della fornitura, dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
La violazione di tali disposizioni, comunque accertata dall’ Ente, comporta la risoluzione automatica del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’Appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’ Ente o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell’Ente da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
A tale scopo L’Appaltatore si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposite polizze RCT/RCO/RC-PROFESSIONALE, in cui venga esplicitamente indicato che l’ Ente viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
La polizza RCT/O dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila).
L’ Ente è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Appaltatore, durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
La polizza RC-PROFESSIONALE dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione).
Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’ Ente al momento della firma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare all’ Ente l’eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo.
Art.31 Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del Codice dei Contratti e della L. n.52 del 21 febbraio 1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procedure irrevocabili all’incasso, le costituzioni di mandato, ecc..
Art.32 Fallimento dell’Appaltatore
In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei Contratti. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice dei Contratti.
Art.33 Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente l’appalto ove l’ Ente fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Siena, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.
Art. 34 Domicilio dell’appaltatore
Ai fini del presente contratto l’Appaltatore d ovrà eleggere domicilio presso la Provincia di Siena.
Art. 35 Trattamento dati personali
I dati personali conferiti dalle ditte partecipanti ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente Capitolato saranno trattati dall’Ente nel rispetto di quanto previsto in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento come previsto dalla normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679, articoli 13 e 14.
Art. 36 Responsabile del procedimento e accesso agli atti
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge 241/1990 e xx.xx. e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è l’Arch. Xxxxxxx Xxxxx, Dirigente del Settore Viabilità e OO.PP.
L’accesso agli atti della presente procedura di gara viene disciplinato in base all’art. 53 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 37 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dalle norme vigenti in materia.
Art. 38 Spese derivanti dall’Accordo Quadro
Sono a totale carico del Fornitore le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione dell’Accordo Quadro, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’Amministrazione.
CAPITOLO II
- SEZIONE TECNICA -
Art. 39 Caratteristiche e proprietà dei prodotti
Conglomerato bituminoso a freddo, sfuso e confezionato in sacchi.
Conglomerato bituminoso a freddo, adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronto all’uso, sfuso, oppure confezionato del peso di kg 20, per operazioni urgenti a condizioni meteorologiche avverse a rapido indurimento. La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra il 5% e il 7%. Il materiale deve essere:
- formato da graniglia con PSV (polished stone value) > di 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale massima del 30% opportunamente dosato fra di loro con pezzatura massima di 8 mm;
- idoneo ad essere posato in qualsiasi stagione.
Il prodotto una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei, additivato con flussanti adatti a mantenerne la lavorabilità.
La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C.
La stabilità Xxxxxxxx (eseguita a 25°C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28 giorni a 25°C in aria deve essere maggiore di 2,5 kN e la rigidezza massima superiore a 0,6 kN/mm.
Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 1 anno; il materiale steso deve durare almeno 6 mesi in ogni condizione d’uso.
Conglomerato bituminoso a freddo del tipo prestazionale confezionato
Conglomerato bituminoso a freddo, del tipo prestazionale, adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi, ecc. su pavimentazioni stradali pronto all’uso, confezionato del peso di kg 20, per operazioni urgenti a condizioni meteorologiche avverse a rapido indurimento. La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra il 5% e il 7%. Il materiale deve essere:
- formato da graniglia con PSV (polished stone value) > di 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale massima del 30% opportunamente dosato fra di loro con pezzatura massima di 8 mm;
- idoneo ad essere posato in qualsiasi stagione.
Il prodotto una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei.
Al prodotto devono essere aggiunte di fibre strutturali, senza aggiunta di composti organici volatili (C.O.V.) regolarmente utilizzabile anche in caso di pioggia e miscelati con bitume modificati da prodotti elastomerici. La stabilità Xxxxxxxx (eseguita a 25°C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28 giorni a 25°C in aria deve essere maggiore di 2,5 kN e la rigidezza massima superiore a 0,5 kN/mm. La lavorabilità deve essere garantita tra -10°C e
+50°C, resistente al sale di spargimento e ai cicli di gelo e disgelo. Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 2 anni; il materiale steso deve durare almeno 12 mesi in ogni condizione d’uso.
Tutti i tipi di materiali devono risultare conformi alle caratteristiche tecniche, ai requisiti richiesti ed alla durata prestabilita dal presente Capitolato Speciale di Appalto..
In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l’operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all’art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell’equivalenza. All'atto della consegna del materiale e per ogni fornitura, inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prelevare, in contraddittorio con la società aggiudicataria, campioni del materiale per la verifica della conformità dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicati nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza.