Modalità di stipulazione dei contratti attuativi Clausole campione

Modalità di stipulazione dei contratti attuativi. I contratti attutivi dell'accordo quadro sono stipulati “a misura”, come definiti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i limiti e le condizioni fissate dall'accordo e l’importo massimo contrattuale sarà comprensivo degli oneri per la sicurezza. L’importo di ogni contratto attuativo dell'accordo quadro sarà determinato applicando ai prezzi posti a base di gara il ribasso d’asta offerto, fino al raggiungimento dell’importo stabilito dallo stesso contratto. La somma complessiva degli importi dei contratti attuativi non potrà superare comunque l'ammontare di € 552.840,00 compreso oneri della sicurezza. Ad ogni contratto attuativo sarà allegato il computo metrico estimativo dei lavori e il relativo quadro economico, con l'avvertenza che, trattandosi di attività di manutenzione sull'esistente, le tipologie degli interventi e le relative quantità devono intendersi indicative e formeranno oggetto di esatta misurazione e contabilizzazione al termine dell'esecuzione. Il contratto attuativo dovrà indicare la durata dei lavori. La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà comunque affidare al contraente dell'accordo quadro l’esecuzione di tutte le tipologie di interventi rientranti nell’accordo medesimo. Gli oneri per la sicurezza, il cui importo complessivo presunto è di € 10.840,00, saranno oggetto di una stima specifica per ogni contratto attuativo. Nell'ipotesi di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'accordo quadro.
Modalità di stipulazione dei contratti attuativi. I contratti attutivi dell'Accordo Quadro sono stipulati “a misura”, come definiti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i limiti e le condizioni fissate dall'Accordo. L’importo di ogni contratto attuativo dell'Accordo Quadro sarà determinato applicando ai prezzi unitari, di cui all’elenco posto a base di gara, il ribasso d’asta offerto dalla ditta appaltatrice, sino alla concorrenza della somma massima di € 300.000,00 (trecentomila/00) Iva esclusa. La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà affidare al contraente dell'Accordo Quadro la fornitura di tutte le tipologie di materiale rientranti nell’Accordo medesimo. I contratti attuativi saranno stipulati secondo quanto disciplinato all’art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Nell'ipotesi di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'Accordo Quadro. Il presente Accordo Xxxxxx definisce altresì la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Committente dei singoli contratti attuativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei medesimi. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura il quale, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, si impegna a sostenere anche i successivi contratti attuativi basati sulle condizioni stabilite nell’Accordo Quadro stesso, nel presente capitolato e nei documenti di gara. Le caratteristiche tecniche minime della fornitura dovranno rispondere ai requisiti specificati negli articoli seguenti nonché a quelle individuate specificatamente per ogni singolo prodotto segnalato all’interno del “listino prezzi”. Sono inoltre incluse nell’oggetto della presente fornitura tutte le prestazioni previste dai successivi articoli.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).