CRITERI DI INDENNIZZABILITA’. Credemassicurazioni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se al momento del Sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato. La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL) – vedi Appendice 1.
CRITERI DI INDENNIZZABILITA’. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di danno biologico saranno diminuite tenendo conto del grado di menomazione preesistente. Si precisa che la Società non liquiderà alcuna percentuale di danno biologico permanente che risulti superiore al 100% sommando anche le percentuali già liquidate.
CRITERI DI INDENNIZZABILITA’. La garanzia opera solo in caso si verifichino contemporaneamente le seguenti 3 condizioni: • l’Assicurato non deve aver compiuto i 65 anni di età; • lo stato d’invalidità gli impedisce qualsiasi attività remunerata o attività lucrosa; • lo stato d’invalidità lo obbliga a ricorrere in modo permanente a una terza persona per effettuare le quattro attività della vita quotidiana: alimentazione, abbigliamento, igiene personale (locale o generale), spostamenti.
CRITERI DI INDENNIZZABILITA’. La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio, senza riguardo ai maggiori pregiudizi che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del penultimo comma dell’art.2.2 delle Parti I, II, III.
CRITERI DI INDENNIZZABILITA’. Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della Malattia. Se al momento del Sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL) – Vedi Appendice 1.
CRITERI DI INDENNIZZABILITA’. Per beneficiare della garanzia Inabilità Temporanea al Lavoro (ITT), al momento dell’adesione l’Assicurato: • non deve aver compiuto i 65 anni di età; • non deve essere in congedo per ragioni di salute; • non deve essere stato in congedo malattia per oltre 30 giorni consecutivi durante i 24 mesi precedenti l’adesione; • non deve essere titolare di una rendita o di una pensione d’invalidità.
CRITERI DI INDENNIZZABILITA’. Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo purchè il Decesso dell’Assicurato sia conseguenza esclusiva di un Infortunio e che si sia verificata entro due anni dal giorno dell’Infortunio stesso.
CRITERI DI INDENNIZZABILITA’. La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’invalidità permanente derivante dalla singola malattia denunciata, purché questa non risulti causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della assicurazione. Pertanto non sono indennizzabili le conseguenze di malattie preesistenti alla data di stipulazione della polizza; inoltre, nella valutazione dei postumi, si tiene conto soltanto delle conseguenze della singola malattia insorta dopo la stipulazione del contratto e non di quelle riconducibili a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni o difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto. Qualora l’Assicurato denunci, contemporaneamente od in momenti successivi, più patologie, la valutazione dell’invalidità permanente verrà effettuata sulle singole malattie denunciate, separatamente considerate. Le invalidità permanenti da malattia già accertate non saranno ulteriormente valutate sia in caso di loro aggravamento sia nel caso nuove malattie determinino un’influenza peggiorativa sull’invalidità stessa.
CRITERI DI INDENNIZZABILITA’. La Società corrisponde l’indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
CRITERI DI INDENNIZZABILITA’. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.