CONTRATTO
REP. 02/19
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA/MERCEOLOGICA E MONITORAGGIO
A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CENTRALIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI XX.XX.XX. S.P.A.
XX.XX.XX. S.P.A.
~ ATI
DELOITTE CONSULTING S.R.L.
I.Q.M. ISPEZIONI S.R.L.
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA TECNICA/MERCEOLOGICA E MONITORAGGIO
A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CENTRALIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI XX.XX.XX. S.P.A.
CIG n° 7465885334
L'anno duemiladiciannove, il giorno 02 del mese di Gennaio, presso la sede della Xx.Xx.Xx. SpA di Napoli, Centro Direzionale, F9 – Complesso Esedra, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Salerno il 08/06/1968, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27 dicembre 2018
E
ATI DELOITTE CONSULTING S.r.L. (mandataria) – I.Q.M. ISPEZIONI S.r.L. (mandante), in
seguito denominata “impresa”, DELOITTE CONSULTING S.r.L., con sede legale in Milano alla via Tortona n. 25, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero REA 1713601, C.F./P.IVA 03945320962, Azienda Capogruppo in Associazione Temporanea di Imprese in seguito denominata “ATI” con la ditta I.Q.M. ISPEZIONI S.r.L. con sede legale in Xxxx xxxx xxx Xxxxxxx x. 00, C.F. 02366540547, P.IVA 06192121009, giusta atto per Notar xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Roma del 25/10/2018, Rep. 11.536, Racc. 7.972 e registrato presso l’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxx 0 il 29/10/2018 al numero 29.637 serie 1T, rappresentata ai fini del presente atto dal xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx nato a Potenza (PZ) il 11/07/1963, C.F. BRNPLG63L11G942R in qualità di Legale Rappresentante della mandataria – pec: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO che
- con Determinazione del Direttore Generale n. 187 del 03/10/2018 la Xx.Xx.Xx. Spa ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura del servizio di consulenza tecnica/merceologica e monitoraggio a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti di Xx.Xx.Xx. S.p.a.;
- la Ditta in epigrafe è risultata aggiudicataria della procedura aperta per la fornitura di servizi di del servizio di consulenza tecnica/merceologica e monitoraggio a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti di Xx.Xx.Xx. S.p per il periodo di ventiquattro mesi, per l’importo complessivo di Euro 997.608,00 oltre Iva, ai patti ed alle condizioni di cui al capitolato tecnico che forma parte integrante del presente contratto.
Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Xx.Xx.Xx. affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, “il servizio di consulenza tecnica/merceologica e monitoraggio a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti di Xx.Xx.Xx. S.p.a.” secondo i patti e le condizioni di cui al Capitolato Tecnico;
Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto
Il Servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:
- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal capitolato tecnico;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto;
Articolo 3 - Durata e ammontare della fornitura
La durata del servizio è di ventiquattro mesi. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta Euro 997.608,00 al netto dell'I.V.A.
Articolo 4 - Modalità di pagamento
La ATI in epigrafe emetterà mensilmente fattura intestata a Xx.Xx.Xx. Spa che provvederà, previa verifica di conformità nel Capitolato dal piano delle attività e dal cronoprogramma al pagamento, da corrispondere entro i termini previsti dalla normativa vigente.
La prima fattura verrà emessa il mese successivo alla data di effettivo avvio delle attività.
Articolo 5 - Certificato di verifica di conformità
Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Responsabile del Contratto, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione del servizio.
Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
Articolo 6 –Penali
Le penali sono definite all’articolo 8 del Capitolato Tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Soresa, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Soresa si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto.
Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 7 Risoluzione
1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1,
X.Xxx. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dall’Offerta Tecnica;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108,
comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da Xx.Xx.Xx.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Xx.Xx.Xx. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, Xx.Xx.Xx. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 8 – Recesso
Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Xx.Xx.Xx. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Xx.Xx.Xx. prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di Xx.Xx.Xx..
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 9 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del X.X.xx. n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
Articolo 10 – Riservatezza
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A..
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 11 - Responsabili del Contratto
Xx.Xx.Xx. nomina Direttore dell’esecuzione del contratto l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
L’impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell’esecuzione di cui sopra il signor Xxxxxxxx Xxxxx.
L’impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l’indirizzo mail/PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
L’impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
Ai fini dell’invio del fax sarà sufficiente il report di “ok” ottenuto dal fax dell’Azienda mittente per poter
ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall’impresa.
Ai fini dell’invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall’impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall’Azienda.
Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del ………% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………,
come indicato dal Fornitore in sede di gara.
L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Articolo 13 - Spese di registrazione
Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell’Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del DRP 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda.
Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Articolo 14 - Rinvio alla normativa vigente
A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.
Articolo 15 - Trattamento dei dati personali
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.
Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 17 - Clausola risolutiva
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.
Articolo 18 - Obblighi a carico dell’Impresa
In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall’art. 3
della L. n.136/2010, l’Impresa:
- ha l’obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta;
L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 19 - Dichiarazioni rese dall’Impresa
Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l’Impresa
accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
- L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 20 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e
riconoscono l’esclusiva competenza del Foro di Napoli.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
XX.XX.XX. S.p.A. ATI
Il Direttore Generale DELOITTE CONSULTING S.r.L./I.Q.M. ISPEZIONI S.r.L.
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx) Il Legale Rappresentante
X.xx digitalmente (Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx) X.xx digitalmente
Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17,18,19 e 20 ai sensi dell’art. 1341 II° comma cc.
Per espressa approvazione
ATI
DELOITTE CONSULTING S.r.L./I.Q.M. ISPEZIONI S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx) X.xx digitalmente
Procedura Aperta per l’affidamento del
Servizio di Consulenza Gestionale/Merceologica e
Monitoraggio
a supporto delle attività di Centralizzazione, Razionalizzazione e Ottimizzazione degli Acquisti di Xx.Xx.Xx. S.p.A.
CIG 7465885334
CAPITOLATO TECNICO
Sommario
2 Dimensioni e durata del Servizio 4
3 Requisiti minimi dei profili professionali 5
4 Modalità di erogazione dei servizi 9
7 Pagamento delle prestazioni di supporto alle attività 14
1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente Capitolato ha lo scopo di definire i requisiti relativi alla fornitura dei servizi di a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti di Xx.Xx.Xx. Spa.
Detto supporto consisterà nella definizione dei processi di dettaglio per l’acquisizione dei beni e servizi,
per la pianificazione e il monitoraggio dei Contratti/Convenzioni stipulati da Xx.Xx.Xx. Spa.
L’obiettivo è quello di acquisire un servizio di supporto specialistico per il miglioramento, anche ai fini della standardizzazione e semplificazione dei processi operativi e gestionali, in particolare, nell’ambito delle attività in seguito specificate.
Il servizio di consulenza erogato dal Fornitore aggiudicatario dovrà garantire in ogni momento e per tutta la durata del contratto la disponibilità di risorse che possano coprire le attività di competenza, assicurando il sostanziale raggiungimento degli obiettivi.
Per tutte le attività di seguito elencate, il supporto che viene richiesto può essere sia di natura operativa, attraverso la predisposizione e/o applicazione di procedure operative, sia di analisi e di proposta di soluzioni migliorative ed innovative.
Le attività per le quali la Stazione Appaltante ha necessità di supporto consulenziale qualificato sono di seguito riportate:
a) Monitoraggio dei Contratti/Convenzioni stipulati da Xx.Xx.Xx. Spa.
Il servizio richiesto consiste nell’organizzare un’attività di monitoraggio delle Convenzioni/Contratti stipulati da Xx.Xx.Xx. Spa, in particolare mediante il supporto/interazione dell’ufficio Monitoraggio di Xx.Xx.Xx. Spa preposto a tale attività.
Tali attività di monitoraggio che si concretizzano nella rilevazione sistematica della qualità delle forniture/servizi relativi alle convenzioni, agli stessi contratti stipulati da Xx.Xx.Xx., nonché relativamente ai bandi di abilitazione per le categorie merceologiche del mercato elettronico regionale.
In particolare, si intende:
✓ monitorare la qualità ed il rispetto dei livelli di servizio e degli adempimenti contrattuali previsti nelle convenzioni/accordi quadro e contratti attraverso una verifica costante delle prestazioni erogate dai fornitori, definendo una metodica appropriata per ciascuna tipologia di affidamento;
✓ alimentare un processo di miglioramento continuo e progressivo delle convenzioni/contratti promuovendo azioni correttive e migliorative del livello di servizio fornito;
✓ rendere le performance del processo visibili e riconoscibili;
✓ confrontare le prestazioni nel tempo;
✓ verificare il livello di gradimento del servizio da parte degli Stakeholder, Enti e Fornitori.
b) Consulenza tecnica/merceologica a supporto delle varie aree di attività di Xx.Xx.Xx. Spa.
Il servizio richiesto ha ad oggetto l’affiancamento della/e figura/e individuata/e all’Amministrazione nella definizione di soluzioni rispetto a problematiche/esigenze eterogenee di natura prevalentemente tecnico- specialistica, mediante la disponibilità di competenze negli ambiti interessati dalle specifiche iniziative di gara e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, competenze di tipo sanitario, giuridico, ingegneristico, economico, amministrativo, informatico, ecc.
Le attività di supporto tecnico/merceologico richieste sono connesse ai principali settori di intervento, in termini di proposizione di iniziative di gara, della Direzione Centrale di Committenza, della Direzione Servizi IT e della Direzione Programmazione e Progetti Speciali, ovvero:
a) Farmaci;
b) Dispositivi Medici:
c) Ingegneria Clinica e Laboratorio;
d) Servizi Sanitari;
e) Beni e Servizi Informatici:
f) Beni e Servizi non sanitari;
g) Lavori;
h) Logistica Servizi.
Il supporto consulenziale richiesto consiste, in particolare ed a titolo non esaustivo, nelle attività di seguito elencate:
I. supporto tecnico nella definizione della Strategia di Gara;
II. individuazione delle caratteristiche dei beni/servizi e degli eventuali elementi migliorativi
dei prodotti e/o servizi;
III. analisi dei mercati di riferimento, con particolare riguardo anche alla definizione dei prezzi a
Base d’Asta;
IV. analisi dei fabbisogni;
V. analisi della normativa di settore;
VI. attività di istruttoria finalizzata al alla verifica delle caratteristiche tecniche dei prodotti proposti dai Fornitori aggiudicatari in sostituzione/aggiornamento di quanto offerto in sede di gara in seguito a variazioni/nuove produzioni intervenute durante la vigenza del contratto/convenzione;
VII. attività di istruttoria finalizzata al rilascio di pareri tecnici sulle richieste di autorizzazione all’espletamento di autonoma procedura di gara avanzate dalle Aziende Sanitarie dislocate sul territorio campano ai sensi dei Decreti Commissariali n. 58/2011 e n.11/2012.
Le figure professionali necessarie, potranno essere richieste dall’Amministrazione sulla base delle specifiche esigenze.
2 DIMENSIONI E DURATA DEL SERVIZIO
L’erogazione del servizio, articolato in un unico lotto, ha una durata complessiva di 24 mesi, a decorrere dalla data della stipula del Contratto e si concretizza nella disponibilità continuativa, per quanto riguarda il servizio di Monitoraggio dei Contratti/Convenzioni, di almeno 8 risorse professionali come di seguito descritto, mentre, per il servizio di Consulenza tecnico/merceologica, si concretizza nella disponibilità di risorse professionali a richiesta comunicata al Fornitore da Xx.Xx.Xx. Spa, di volta in volta, in base alle specifiche esigenze.
L’importo posto a base d’asta è di complessivi € 1.399.680,00 (euro unmilionetrecentonovantanovemilaseicentoottanta/00), oltre IVA. Tale importo è comprensivo delle spese di trasferimento delle risorse presso le sedi di prestazione dei servizi.
Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l’individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Di seguito si riporta il dimensionamento del Servizio, in termini ore annue previste, per ogni attività richiesta:
Tab. 1 Dimensionamento del Servizio
Lotto 1: Servizio di Consulenza Gestionale/Merceologica e Monitoraggio | Descrizione | Nr. Ore annue previste | |
1 | Monitoraggio dei Contratti/Convenzioni stipulati da Xx.Xx.Xx. Spa. | Attività di Monitoraggio dei Contratti/Convenzioni stipulati da Xx.Xx.Xx. Spa. posta in essere da un gruppo di lavoro composto, almeno, da: • Nr. 1: Coordinatore; • Nr. 7: Collaboratori. | 7.680 |
2 | Consulenza tecnica/merceologica a supporto delle varie aree di attività di Xx.Xx.Xx. Spa. | Attività di supporto tecnico/merceologico richieste connesso ai principali settori di intervento, in termini di proposizione di iniziative di gara, della Direzione Centrale di Committenza e della Direzione Servizi IT. | 3.000 |
Tab. 2 Retribuzione oraria per singola figura professionale richiesta per il servizio di Consulenza Merceologica
Figura Professionale | Retribuzione oraria – Consulenza svolta in sede Xx.Xx.Xx. Spa ed extra – sede Xx.Xx.Xx. Spa |
Consulente “merceologo” a supporto delle varie aree di attività di Xx.Xx.Xx. Spa. | € 120,00 |
Gli importi ed il numero di ore sopra indicati costituiscono i massimali entro i quali dovrà essere effettuato il servizio oggetto della gara.
3 REQUISITI MINIMI DEI PROFILI PROFESSIONALI
Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte, laddove i requisiti espressi sono da considerarsi requisiti minimi.
3.1 Monitoraggio dei Contratti/Convenzioni stipulati da Xx.Xx.Xx. Spa
Le risorse umane messe a disposizione per l’attività di monitoraggio dovranno avere un profilo professionale coerente con la tipologia delle attività sopracitate ed avere adeguata esperienza pregressa nelle attività oggetto di gara, nonchè specifiche conoscenze in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016.
L’attività di monitoraggio dei contratti/convenzioni stipulati da Xx.Xx.Xx. Spa prevede anche attività di caricamento, elaborazione ed analisi di dati attinenti alle singole convenzioni e accordi quadro su apposito software in uso presso Xx.Xx.Xx. Spa.
In considerazione delle possibili implicazioni delle attività richieste, in termini di applicazioni degli istituti contrattuali e per la indispensabile approfondita conoscenza della normativa in materia di contrattualistica pubblica, nonché ai fini dell’analisi sugli efforts delle iniziative di gara intraprese, il personale da impiegare nelle commesse deve avere prevalentemente specifico profilo economico e/o giuridico e/o gestionale.
E’ richiesta la presenza continuativa dello stesso personale essenzialmente presso gli uffici di Xx.Xx.Xx. Spa per tutta la durata del contratto e/o, su specifica richiesta di Xx.Xx.Xx. Spa, presso gli Enti fruitori dei contratti/convenzioni stipulati da questa Stazione Appaltante, al fine di svolgere l’attività di verifica di cui al successivo articolo 4.
Xx.Xx.Xx. Spa si riserva la facoltà di richiedere lo svolgimento presso le sedi delle Aziende Sanitarie/Enti di attività ispettive volte alla verifica dell’andamento delle forniture/servizi rispetto alle prestazioni previste nelle convenzioni/contratti stipulati, nel limite massimo stimato su di un numero medio di figure professionali utilizzate a tale scopo pari di ¼ del personale complessivamente dedicato all’attività di monitoraggio di che trattasi e per ¼ delle rispettive giornate di lavoro dovute. La definizione dei luoghi, degli oggetti e delle specifiche modalità di verifica ispettiva, dovranno, a seguito di specifica richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. Spa, essere concordati con il Responsabile della Convenzione/Accordo Quadro.
In caso di sostituzione del personale impiegato, il Fornitore dovrà garantire la disponibilità alla Stazione Appaltante di risorse dotate di equivalente profilo, comprovato mediante trasmissione dei Curricula Vitae del personale subentrante.
Le eventuali sostituzioni di personale dovranno essere preventivamente concordate con Xx.Xx.Xx. Spa, dietro presentazione ed approvazione dei curricula vitae, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico del Fornitore.
Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i Responsabili di servizio di cui trattasi di Xx.Xx.Xx. Spa.
Le attività richieste dovranno essere erogate da professionisti con attitudine al lavoro di gruppo, elevata capacità di relazione anche con interlocutori di elevato livello organizzativo, facilità di comunicazione, capacità di gestione degli utenti e delle risorse umane.
Nell’ambito del Gruppo di Lavoro, si richiedono le seguenti figure professionali:
• nr. 1 Coordinatore: laureato in discipline attinenti al servizio oggetto di gara, con titolo conseguito da almeno 5 anni.
• nr. 7 Collaboratori: laureati in discipline attinenti al servizio oggetto di gara, con titolo conseguito da almeno 3 anni.
E’ richiesta inoltre conoscenza degli strumenti di e-Procurement, dei modelli e processi di acquisto nella
P.A.
Di seguito viene riportata tabella di dettaglio circa le giornate lavorative ed il numero di ore richiesti:
Tab. 3 Impegno in termini di giornate/ore richiesto per figura professionale - Attività di Monitoraggio dei Contratti/Convenzioni stipulati da Xx.Xx.Xx.
Figura Professionale | gg. lavorative settimanali | Nr. Ore Lavorative giornaliere | Nr. Ore mensili | Nr. Ore annue per unità lavorativa | Giorni/Uomo per anno |
Coordinatore | 5 | 4 | 80 | 960 | 240 |
Collaboratore | 5 | 4 | 80 | 960 | 240 |
3.2 Consulenza tecnica/merceologica a supporto delle varie aree di attività di
XX.XX.XX. SPA
La figura professionale del “merceologo” è dotata di distinti skills, variabili a seconda delle specifiche esigenze di competenza specialistica. Deve possedere appropriato titolo di studio e/o idonee esperienze professionali nel settore di attività per il quale è richiesta attività di consulenza.
È richiesta inoltre la conoscenza degli strumenti di eProcurement, dei modelli e dei processi di acquisto nella P.A. ed ha significative esperienze in specifici mercati di fornitura che gli consentono di riconoscere i fattori critici di successo, i player del mercato, normativa e consuetudini. È preferibile che la risorsa abbia maturato esperienze significative nell’ambito della funzione acquisti di aziende medio-grandi.
Tale figura professionale contribuisce all'individuazione della migliore strategia di acquisto per le categorie merceologiche di riferimento, in relazione ai possibili scenari di mercato attuali e futuri, ai trend evolutivi e agli operatori di mercato; inoltre, predispone i contenuti tecnici necessari all’attivazione degli strumenti di eProcurement definendo i requisiti tecnici dei beni e servizi.
Figure Professionali Richieste – Profili
Le figure professionali che l’operatore economico aggiudicatario metterà a disposizione di Xx.Xx.Xx. Spa, secondo le modalità di seguito esposte, dovranno essere dotate di specifiche conoscenze e/o esperienze professionali coerenti con i principali ambiti e settori di competenza specialistica richiesta, desumibili dai documenti di programmazione di Xx.Xx.Xx. Spa e dagli ambiti merceologici per i quali si intende attivare appositi bandi per il Mercato Elettronico, in particolare:
a) Area Farmaci: precise conoscenze e/o esperienza professionale riguardo alla specifica procedura di gara per la quale è richiesta attività di consulenza ed, in particolare, per le iniziative programmate da Xx.Xx.Xx. Spa aventi ad oggetto appalti specifici di farmaci e vaccini, prodotti per nutrizione enterale, radiofarmaci, mezzi di contrasto, ecc;
b) Area Dispositivi Medici: precise conoscenze e/o esperienza professionale riguardo alla specifica procedura di gara per la quale è richiesta attività di consulenza ed, in particolare, per le iniziative programmate da Xx.Xx.Xx. Spa aventi ad oggetto medicazioni, suture, guanti chirurgici e non, DPI, protesi vascolari cardiache, deflussori, ausili per incontinenza, dispositivi per chirurgia mininvasiva ed elettrochirurgica, strumentazione per endoscopia, dispositivi per dialisi, apparecchiature e strumentazione per per nefrologia ed emodialisi, ecc.;
c) Area Ingegneria Clinica e Laboratorio: precise conoscenze e/o esperienza professionale riguardo alla specifica procedura di gara per la quale è richiesta attività di consulenza ed, in particolare, per le iniziative programmate da Xx.Xx.Xx. Spa aventi ad oggetto sistemi ris/pacs, tomografi computerizzati (TC), ventilatori polmonari, comunicatori SLA, tomografi a risonanza magnetica (RM), immunochimica, sistemi analitici automatici dedicati alla ricerca dell’emoglobina nelle feci, sistemi radiologici portatili, tavoli operatori, ecc.;
d) Area Servizi Sanitari: precise conoscenze e/o esperienza professionale riguardo alla specifica procedura di gara per la quale è richiesta attività di consulenza ed, in particolare, per le iniziative programmate da Xx.Xx.Xx. Spa aventi ad oggetto servizio di tesoreria, servizio di assistenza tutelare sociosanitaria, telefonia, trasporto organi, servizi assicurativi, trasporto del sangue, ecc.;
e) Area Beni e Servizi Informatici: precise conoscenze e/o esperienza professionale riguardo alla specifica procedura di gara per la quale è richiesta attività di consulenza ed, in particolare, per le iniziative programmate da Xx.Xx.Xx. Spa aventi ad oggetto datawarehouse a analisi flussi, CUP Regionale e liste d’attesa, portale servizi al cittadino, manutenzione Oracle, manutenzione dei flussi SDO, Web DPC, telemedicina, cartella clinica unica regionale, informatica applicata alla logistica, ecc.;
f) Area Beni e Servizi non sanitari: precise conoscenze e/o esperienza professionale riguardo alla specifica procedura di gara per la quale è richiesta attività di consulenza ed, in particolare, per le iniziative
programmate da Xx.Xx.Xx. Spa aventi ad oggetto manutenzione stradale, trasporto scolastico, vigilanza armata, guardiania, arredi e complementi di arredo, cancelleria e macchine per ufficio, energia elettrica e gas naturali, veicoli, carburanti e lubrificanti, ecc.;
g) Area Lavori: precise conoscenze e/o esperienza professionale riguardo alla specifica procedura di gara per la quale è richiesta attività di consulenza ed, in particolare, per le iniziative programmate da Xx.Xx.Xx. Spa aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori di pubblica utilità;
h) Area Logistica Servizi: precise conoscenze e/o esperienza professionale riguardo alla specifica procedura di gara per la quale è richiesta attività di consulenza ed, in particolare, per le iniziative programmate da Xx.Xx.Xx. Spa aventi ad oggetto la progettazione ed implementazione di sistemi di automazione di magazzino, nella organizzazione delle attività di magazzino, nella pianificazione della rete dei trasporti.
Inoltre, la figura professionale del “merceologo” deve possedere Anzianità lavorativa di almeno 3 anni
in realtà complesse e/o su specifici mercati di competenza.
4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per quanto attiene le attività di Monitoraggio dei Contratti/Convenzioni stipulati da Xx.Xx.Xx. Spa, la Stazione Appaltante richiede che le prestazioni siano svolte da un Gruppo di Lavoro la cui composizione minima ed il cui impegno in termini di ore e giornate lavorative annue per risorsa sono riportati nelle tabelle 1 e 3 di cui sopra.
Per ogni servizio di seguito indicato, si riportano le prestazioni attinenti al monitoraggio alle quali il personale proposto dalla società aggiudicataria potrà essere chiamato a fornire adeguato supporto:
• Acquisizione ed elaborazione di report informativi da parte delle Amministrazioni Contraenti e da parte dei Fornitori.
A seguito di acquisizione di dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini emessi ed evasi, è prevista la stesura di report sullo stato di avanzamento delle forniture, nonché il rilevamento di eventuali criticità emerse. Pertanto, con cadenza trimestrale e, comunque, in relazione alla specificità della convenzione/accordo quadro/ contratto, il monitore provvederà ad estrarre i dati raccolti, elaborarli e ad evidenziare eventuali criticità al fine di attivare eventuali azioni correttive sulle convenzioni/contratti in essere.
Ove dall’analisi dei dati dei report venissero rilevate specifiche inadempienze agli istituti contrattuali, il monitore dovrà darne comunicazione alle Aziende Sanitarie/Enti, nonché al responsabile della esecuzione Contrattuale, evidenziando gli istituti contrattuali in ordine ai quali possono essere rilevate inadempienze, ai fini
dell’eventuale attivazione del procedimento di contestazione ed all’applicazione delle penali.
• Adesioni alle Convenzioni da parte delle Aziende Sanitarie e delle PP.AA.
Il monitore, in merito a tale ambito, dovrà svolgere le attività di seguito elencate:
✓ valutazione dell’appropriatezza delle richieste di Adesione da parte delle Aziende Sanitarie;
✓ verifica Atti di Adesione trasmessi da parte delle Aziende Sanitarie agli Operatori Economici e per competenza a Xx.Xx.Xx.;
✓ verifica di congruità tra i quantitativi riportati negli Atti di Adesione e quelli autorizzati da Xx.Xx.Xx.
• Verifiche ispettive presso le XX.XX./Enti.
Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previste nelle convenzioni e/o contratti stipulati, il monitore, durante tutta la durata degli stessi e dei singoli contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie/Enti mediante l’emissione degli atti di adesione e degli ordinativi di fornitura, dovrà effettuare verifiche ispettive presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali, rifacendosi ai principi e criteri e alle modalità previste dalla normativa vigente. In tal caso, i costi per il raggiungimento delle sedi dei luoghi dove dovrà essere effettuata tale attività ispettiva sono a carico del Fornitore Aggiudicatario. Si precisa, inoltre, che il Fornitore dovrà impiegare risorse del Gruppo di Lavoro coerentemente a quanto esposto al precedente art. 3.1. Per tale attività, la figura professionale del Coordinatore dovrà, al momento dell’avvio del servizio, presentare una relazione contenente dettagliata proposta su:
a) convenzioni/contratti prioritariamente da sottoporre a verifica;
b) calendario dettagliato delle ispezioni proposte;
c) per ciascuna iniziativa: eventuali modalità e livelli di servizio sui quali l’attività ispettiva dovrà
particolarmente incentrarsi.
• Verifica del rispetto dei valori di soglia dei livelli di servizio.
Il monitore, in merito a tale ambito, dovrà svolgere le attività di seguito elencate:
✓ verificare l’accuratezza e la validità delle misure riportate negli Atti di gara, mediante esame dei
processi di misura messi in atto e/o attraverso l’esecuzione, di verifiche a campione;
✓ gestire eventuali non conformità rispetto alle prestazioni previste nel contratto (costi, tempi, quantità e qualità di prodotti e servizi) attraverso:
a) identificazione delle cause della non conformità, che può richiedere l'accesso ai processi produttivi messi in atto dal Fornitore e l'esame delle registrazioni di qualità che documentano la loro esecuzione;
b) identificazione degli interventi, da parte dell'Amministrazione, ritenuti opportuni per sanare la non conformità, controllo della loro attuazione e verifica degli esiti;
✓ assistenza al collaudo che consiste nel supportare il Direttore dell’esecuzione nella verifica di conformità dei servizi oggetto del contratto di monitoraggio, nella scelta dei campioni da sottoporre a verifica, nella misurazione e nella verifica della conformità delle caratteristiche e dei risultati ai requisiti contrattuali;
✓ supporto all’attività di identificazione di eventuali azioni correttive a fronte di dimensionamenti o variazioni di dimensionamento non corrette.
• Redazione dello schema delle verifiche ispettive.
Tale attività sarà periodicamente definita dalla Stazione Appaltante con la predisposizione di un apposito Schema delle Verifiche Ispettive, il cui calendario sarà concordato con il Fornitore affidatario del servizio. L’attività si concretizza:
a) nell’ identificazione del numero di visite ispettive da effettuare presso XX.XX. da svolgere nel semestre;
b) nella stesura di verbale consequenziale alle visite ispettive.
• Esecuzione di analisi della Customer Satisfaction da parte di XX.XX. e Fornitori.
L’analisi della soddisfazione ha l’obiettivo di rilevare la valutazione delle Amministrazioni Contraenti e dei Fornitori relativamente all’erogazione delle forniture/servizi. Tale rilevazione richiede l’esecuzione delle seguenti attività:
✓ definizione delle specifiche di riferimento inerenti il tipo di rilevazione da effettuare per valutare le performance;
✓ progettazione esecutiva, volta:
a) alla individuazione dei problemi da analizzare;
b) ad individuare la metodologia di costruzione del questionario;
c) alla definizione delle logiche di campionamento;
✓ costruzione di questionari per l’effettuazione della rilevazione:
a) definizione delle domande e verifica della completezza del questionario;
b) controllo sulla conduzione della rilevazione;
c) riunioni con le XX.XX. e fornitori per illustrare finalità e caratteristiche della ricerca;
d) presidio in corso d’opera per verificare la qualità del questionario.
✓ analisi dei risultati, ottenuta effettuando:
a) valutazione della soddisfazione dei destinatari della ricerca;
b) la misura degli indicatori di performance (% di Aziende che giudica positivamente la fornitura), relativi alla qualità del servizio, aspetti organizzativi per la fornitura (tempi, efficacia;
c) l’identificazione delle soglie di eccellenza e di soddisfazione della fornitura
d) rappresentazione dei risultati;
e) redazione del documento di riscontro “Analisi della soddisfazione dell’utente”.
Per quanto attiene alle prestazioni di Consulenza tecnica/merceologica a supporto delle varie aree di attività di Xx.Xx.Xx. Spa., si precisa che il monte ore annuo sopra indicato (3000 ore) costituisce il tetto massimo entro il quale potranno essere richieste attività di consulenza che sarà svolta da personale dotato di specifico profilo tecnico attinente all’oggetto della particolare iniziativa di gara per la quale si richiede attività di supporto. Tale supporto si concretizzerà in particolare nell’ausilio da parte del consulente alla Stazione Appaltante nella predisposizione degli atti tecnici e della Strategia di Gara per le aree indicate nel precedente articolo 1, nonché delle ulteriori attività indicate al precedente art. 1.
Il Fornitore aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità di personale, per ogni intervento di consulenza richiesto, con presenza della risorsa messa a disposizione così ripartita:
• almeno 1/3 delle ore stimate di consulenza dovranno essere svolte dal consulente presso gli uffici di Xx.Xx.Xx. Spa;
• max. 2/3 della prestazione dovranno essere gestiti in maniera “autonoma” dal consulente che potrà operare presso la sede del Fornitore Aggiudicatario e/o presso altra sede.
A ricorrere della specifica esigenza, dopo aver ricevuto richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. Spa, con indicazione dell’iniziativa di gara e degli elementi per i quali è richiesto supporto (ad es., definizione della Strategia di gara, individuazione delle specifiche tecniche del bene/servizio, ecc.), il Fornitore dovrà preventivamente comunicare, entro il termine di 5 (cinque giorni), a quest’ultima:
a) il nominativo del consulente individuato e messo a disposizione di Xx.Xx.Xx. per la specifica attività di supporto richiesta, con indicazione del relativo profilo professionale e/o esperienziale attinente all’iniziativa oggetto di supporto, allegando il rispettivo curriculum vitae;
b) il numero di ore uomo e di giornate lavorative stimate per l’espletamento della specifica attività richiesta di consulenza e supporto, ripartito secondo le regole sopra descritte.
c) dichiarazione di assenza di cause d’incompatibilità con l’incarico da assegnare.
La tipologia delle attività da svolgere da parte del “merceologo” e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività da questi poste in essere siano improntate ad un’assoluta attenzione e riservatezza. Infatti, si fa presente che per taluni interventi potrà essere richiesta attività di redazione di materiale rilevante ai fini di successive iniziative di gara. In tale eventualità, è necessario sottolineare l’incompatibilità tra l’esecuzione delle suddette attività e la partecipazione alla successiva gara.
Inoltre, tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili del servizio presso Xx.Xx.Xx. Spa. I servizi richiesti dovranno essere erogati da professionisti con attitudine al lavoro di gruppo, elevata capacità di relazione con alti livelli gerarchici, facilità di comunicazione, capacità di gestione degli utenti e di risorse umane.
5 AVVIO DEL SERVIZIO
Per quanto riguardo le attività di Monitoraggio dei Contratti/Convenzioni stipulati da Xx.Xx.Xx. Spa, il Fornitore delle attività di supporto, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, proporrà la lista dei soggetti che espleteranno il servizio specificando, ruoli e profilo. Entro detto termine, inoltre, provvederà a redigere un piano delle attività.
Nei successivi 10 (dieci) giorni, il committente comunicherà l’accettazione del piano delle attività o, in
alternativa, le modifiche da apportare al suddetto piano e/o cronoprogramma.
Nei successivi 7 (sette) giorni dalla comunicazione di riscontro di Xx.Xx.Xx. Spa, dovrà essere avviata
l’attività, in coerenza con il piano ed il cronoprogramma.
Per quanto riguardo le attività di Consulenza tecnica/merceologica a supporto delle varie aree di attività di Xx.Xx.Xx. Spa., come meglio dettagliato al precedente art. 4, a seguito della stipula del contratto ed al manifestarsi dell’esigenza di ricevere servizi di consulenza da parte di Xx.Xx.Xx. Spa, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx. Spa, entro il termine di 5 (cinque) giorni, specifico “Piano delle Attività” destinate al supporto di che trattasi. Tale paino dovrà, in particolare, contenere:
a) il Nominativo del consulente individuato e messo a disposizione di Xx.Xx.Xx. per la specifica attività di supporto richiesta, con indicazione del relativo profilo professionale e/o esperienziale attinente all’iniziativa oggetto di supporto, allegando il rispettivo Curriculum Vitae e dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità;
b) il Numero di ore uomo e di giornate lavorative stimate per l’espletamento della suddetta attività di consulenza e supporto;
c) dichiarazione di assenza di cause d’incompatibilità con l’incarico da assegnare.
Nei successivi 5 (cinque) giorni, il committente comunicherà l’accettazione del piano delle attività o, in
alternativa, le modifiche da apportare alle proposte di cui sopra.
Nei successivi 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di riscontro di Xx.Xx.Xx. Spa, dovrà essere avviata
l’attività, in coerenza con quanto concordato con la Stazione Appaltante.
6 RENDICONTAZIONE
Il rendiconto delle risorse è un riepilogo che dovrà contenere per ogni servizio:
- elenco nominativo del personale impiegato dall’aggiudicatario con l’indicazione del profilo;
- rendicontazione mensile dell’aggiudicatario mediante un timesheet mensile con dettaglio giornaliero;
- riepilogo, per ogni incarico di consulenza ricevuto, delle attività svolte e finalizzate all’assolvimento dell’incarico, con indicazione del numero di ore dedicate e delle modalità di svolgimento della consulenza.
7 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà:
1. per quanto riguarda le attività di Monitoraggio dei Contratti/Convenzioni stipulati da Xx.Xx.Xx. Spa: in rate mensili posticipate (mese successivo), a seguito di verifica del corretto svolgimento delle attività programmate, secondo il piano delle attività, il cronoprogramma concordato e le risorse mensili impiegate ed, in particolare, delle prestazioni effettivamente erogate, espresse in numero di ore mensili svolte distinte per profilo (Coordinatore/Collaboratore);
2. per quanto riguarda le attività di Consulenza tecnica/merceologica a supporto delle varie aree di attività di Xx.Xx.Xx. Spa: a conclusione delle attività prestate in relazione alla specifica iniziativa e precedentemente definite nel “Piano delle Attività” concordato con la Stazione Appaltante e, comunque, in base alle prestazioni effettivamente erogate.
8 PENALI
Il ritardo nella predisposizione del piano di attività/cronoprogramma e/o il ritardo nell’avvio del servizio di Monitoraggio dei Contratti/Convenzioni stipulati da Xx.Xx.Xx. Spa, comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,5 ‰ per ogni giorno di ritardo.
Il mancato rispetto del Piano di Attività di cui all’art. 4 del presente Capitolato Tecnico previsto per il servizio di Consulenza tecnica/merceologica a supporto delle varie aree di attività di Xx.Xx.Xx. Spa, comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,5 ‰ per ogni giorno di ritardo.
Inoltre, potranno essere applicate le seguenti penali nella misura di:
I. € 500,00 nell’ipotesi in cui la ditta aggiudicataria impieghi un numero di personale dedicato al servizio
inferiore al numero di unità indicate in sede di offerta per ogni giorno di inadempienza;
II. € 500,00 per sostituzione di personale impiegato non concordata con il committente.