PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
Area 3 Pianificazione Territoriale e della Navigazione - Edilizia
Servizio Edilizia, Servizio Edilizia, Edifici scolastici e Sicurezza
Xxx X. Xxxxxx x.00 – 00000 Xxxxxxx
Prot. n. 49028/2022 Mantova, li 02.09.2022
Spett.le
LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’APPALTO DENOMINATO “ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “XXXXXXXXX XXXXXXX” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE AD USO DIDATTICO”
CIG 937772035B
IMPORTO: € 210.878,00 di cui € 210.300,00 a base di gara ed € 578,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
1. PREMESSE
Visto l’Avviso del 24.08.2022 pubblicato sul sito internet della Provincia di Mantova, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 629 del 24.08.2022, finalizzato a dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto denominato “Istituto d’Istruzione Superiore “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” di Castiglione delle Stiviere: noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico” in conformità all’ art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020, successivamente modificato con D.L.
n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n.108/2021;
dato atto che, scaduto il termine di 15 (quindici) giorni previsto per la pubblicazione del suddetto Avviso sul sito internet della Provincia di Mantova, a cura del RUP, sono stati selezionati sulla piattaforma SINTEL, nel rispetto del criterio di rotazione nonché del criterio di una diversa dislocazione territoriale, gli operatori economici da invitare in quanto in possesso dei necessari requisiti di partecipazione richiesti;
in esecuzione della Determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia, Edifici scolastici e Sicurezza, n° 642 dell’01/09/2022, efficace in pari data,
codesta impresa
è invitata
a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il termine ultimo delle ore 16:00 del giorno 13 SETTEMBRE 2022.
Con la presente Lettera di Xxxxxx si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con
L. n.108/2021, e con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/Xxxx/
Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l’accreditamento al portale SINTEL, l’operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Xxxxxx Xxx, Responsabile P.O. del Servizio Edilizia, Edifici scolastici e Sicurezza della Provincia di Mantova (Tel. 0376/204773 - fax 0376/204379 - e- mail: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx).
PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, negli strumenti di supporto nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell’offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di Invito e a quanto previsto negli strumenti di supporto e assistenza scaricabili accedendo dal link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxx/xxxx.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale
funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di invio della Lettera di Invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Lettera di Xxxxxx.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
Lettera di Invito;
Allegato 1) - DGUE “Documento di gara unico europeo”
Allegato 2/a) - Dichiarazione Operatore Singolo
Allegato 2/b) – Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
Allegato 2/c) –Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
Allegato 3) - Dichiarazioni Impresa ausiliaria
Allegato 4) - Dichiarazioni Integrative
Allegato 5) - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall’art.1,
c.17 della L. n.190/2012
Allegato 6) - “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018
Allegato 7) - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679
La documentazione di gara è disponibile sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia
Sul sito internet della Provincia di Mantova, xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Procedure negoziate”, unitamente alla Lettera di Invito, sono pubblicati tutti gli elaborati progettuali in formato .zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche del servizio da realizzare.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione alla piattaforma a Sintel.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell’ambito della documentazione di gara.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente il Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza (tel. 0376/204372 – 0376/204382) al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione da presentare in sede di partecipazione alla gara.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel alla piattaforma.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO - IMPORTO DELL’APPALTO - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
3.1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che il servizio in affidamento comprende prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura e complementarietà, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di garantire la realizzabilità del presente appalto nei termini e alle condizioni stabilite negli atti dell’affidamento.
L’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione del seguente servizio:
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “XXXXXXXXX XXXXXXX” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE AD USO DIDATTICO
Nello specifico l’affidamento riguarda il servizio di noleggio di strutture modulari, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “X. Xxxxxxx” di Castiglione delle Stiviere (MN), atte a comporre n. 3 (tre) aule di superficie pari ad almeno 50 mq ciascuna, destinate a classi di 25 studenti, e n. 1 corridoio di accesso e di distribuzione alle aule per il passaggio riparato dall’esterno all’interno delle aule stesse (vedi Allegato H-Tav.02 Schema di progetto).
La posizione indicata per la posa delle strutture modulari temporanee interessa la porzione terminale del parcheggio che insiste sul lato sud-ovest del lotto. La percezione delle strutture modulari che avranno altezza massima pari a circa tre metri, sarà in parte mitigata dalle alberature già esistenti lungo il perimetro della proprietà.
Tale posizione è privilegiata per le seguenti motivazioni:
- vicinanza all’ingresso del fabbricato scolastico, per permettere agli studenti di accedere agevolmente alla sede per tutte le necessità didattiche (lezioni nei laboratori, audito- rium, palestra, presidenza, biblioteca, ecc..) e per accedere ai servizi igienici;
- le strutture modulari necessitano di un piano di posa solido. Il manto in asfalto del par- cheggio consente di evitare la realizzazione di travi di fondazione sulle parti a prato e di evitare l’eventuale taglio di alberature esistenti sul sedime.
Le condizioni tecniche, giuridiche, le caratteristiche, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio oggetto dell’affidamento, sono specificatamente riportati nel Capitolato e nei relativi Allegati:
- A - Relazione tecnica
- B - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
- C - Stima del Servizio
- D - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
- E - Schema di contratto
- F - Documentazione Fotografica
- G - Tav. 1 Inquadramento Urbanistico e Territoriale – Stato di fatto
- H - Tav. 2 Schema di Progetto.
L’appaltatore sarà tenuto ad osservare scrupolosamente per l’intera durata dell’appalto quanto disposto nel DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tale documento, redatto a cura della Provincia, allegato al Capitolato, potrà essere oggetto di richieste di modifica da parte dell’appaltatore prima della stipula del Contratto.
- Codice CPV: 28111000-3 “Edifici prefabbricati”
- CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: 937772035B
Il progetto è inserito nel Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2022 - 2023, annualità 2022 della Provincia di Mantova. Il medesimo progetto è stato infine approvato con Decreto del Presidente n. 117 del 23.08.2022.
3.2 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto è di Euro 210.878,00# (Euro duecentodiecimilaottocentosettantotto/00), di cui Euro € 210.300,00# (Euro duecentodiecimilatrecento/00) a base di gara ed Euro 578,00# (Euro cinquecentosessantotto/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Tali importi sono al netto di Iva.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’incidenza del costo della manodopera, sull’importo posto a base d’asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura dello 0,071% (pari ad € 15.000,00) come da Capitolato Speciale.
Il servizio oggetto del presente affidamento comporta una spesa complessiva di € 257.271,16 (IVA compresa) finanziata con risorse proprie di bilancio della Provincia di Mantova.
3.3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà realizzarsi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore
“X. Xxxxxxx”, sito in Castiglione delle Stiviere (MN), alla Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 00.
4. TERMINI DI ESECUZIONE - DURATA DEL SERVIZIO - PENALI
4.1 TERMINI DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il servizio avrà inizio con il montaggio delle strutture modulari, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione.
L’avvio del servizio avverrà con apposito verbale, redatto in contradditorio con l’appaltatore, previa convocazione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 13 del Capitolato, il tempo utile per ultimare tutte le operazioni necessarie a garantire la completa fruibilità delle strutture modulari è fissato in 10 (dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.
4.2 DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto di noleggio delle strutture modulari avrà una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di consegna ed avvenuto montaggio delle strutture modulari da parte dell’aggiudicatario.
L’avvio dell’esecuzione del contratto potrà avvenire anche in via d’urgenza, in pendenza della stipula del contratto, come previsto dall’art. 32 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.
4.3 PENALI
Qualora, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore, le prestazioni, oggetto del presente affidamento, non vengano espletate nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale e dai relativi Allegati, troveranno applicazione le penali di cui all’articolo 14 del Capitolato stesso con le modalità ivi descritte.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai sensi dell’art.48, c.11 del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codi- ce, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compati- bile. In particolare:
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggetti- vità giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione del- le quote di partecipazione.
Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) convertito con L. n. 55/2019, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:
- copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267);
- l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre:
- copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267).
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267).
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.
Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:
- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001)
La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, c. 7 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
NB) L’elencazione dei soggetti di cui all’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come modificato dall’art. 8 c. 5 lett. b) del D.L. n. 76/2020, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.
La presente disposizione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la presente procedura di affidamento.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 (pubblicata nella G.U. - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
- c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.
I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono riferiti all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l’eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l’utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.
Ai fini dell’eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:
la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice;
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all’operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).
L’eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Provincia di Mantova.
Ai sensi dell’art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 5).
Ai sensi di quanto previsto dall’art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi se- guenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devo- no essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualifi- cazione richiesta dalla presente Lettera di Xxxxxx.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
7.1 REQUISITI DI IDONEITA’
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerente con quella oggetto del presente affidamento.
b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’ Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
c) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per un importo almeno pari ad € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) IVA esclusa.
Il settore di attività ricomprende la vendita, il noleggio di strutture modulari o attività similari.
Tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici con adeguata solidità ed esperienza nell’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di perso- ne mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Re- pubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requi- sito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.
7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi ordinari), lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:
- Requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al paragrafo 7.1 lett. a):
deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M.
23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 - lett. b):
deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.
- Il requisito relativo al fatturato specifico minimo annuo di cui al paragrafo 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete nel suo complesso.
7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’ art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e lett.
c) (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al paragrafo 7.1 - lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 - lett. b) deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- Il requisito relativo al fatturato specifico minimo annuo di cui al paragrafo 7.2 lett. c) deve essere posseduto:
per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7.5 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale avviene, ai sensi dell’art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell’art. 9 comma 15-ter del
D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all’operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.
Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell’aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.
La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. In particolare i concorrenti dovranno dimostrare che disporranno delle risorse necessarie messe a disposizione dall’ausiliaria per l’intera durata dell’affidamento; tale impegno dovrà essere esplicitamente previsto nel contratto di avvalimento e dovrà essere adeguatamente dimostrato in base ai contenuti del contratto stesso.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Nel caso di avvalimento del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 lett.
c) (Fatturato specifico minimo annuo) (avvalimento cd. “di garanzia”), dal contratto di avvalimento dovrà emergere in modo chiaro l'impegno contrattuale dell'impresa ausiliaria a "farsi garante" nei confronti dell'impresa principale.
L'impresa ausiliaria deve diventare un vero e proprio garante dell'impresa principale sotto il profilo economico – finanziario; di conseguenza è necessario che emerga con chiarezza il suo impegno contrattuale a prestare la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio di esperienza che le sono propri, garantendo in questo modo una affidabilità aggiuntiva e un supplemento di responsabilità nei confronti della stazione appaltante.
NB: L’impegno di garanzia, per essere effettivo, non può risolversi in formulazioni di stile o nella ripetizione della formula legislativa, ma deve concretizzarsi in un obbligo completo, concreto, serio e determinato o quanto meno determinabile.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3), al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. A tal proposito si precisa che:
a) saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, reche- ranno clausole generiche quali, ad esempio, “si impegna a mettere a disposizione le risorse ne- cessarie di cui è carente il concorrente” o “si impegna a mettere a disposizione le risorse ne- cessarie per tutta la durata dell’appalto” (vedasi per tutte: Consiglio di Stato, sez.V^, sent. n.5429 del 22/11/2017 e sent. n.1216 del 28/02/2018)
b) poiché l’art. 89, c.1 del Codice sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengo- no la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausilia- ria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del Codi- ce, e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
9. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, in considerazione della documentazione dettagliata messa a disposizione unitamente agli atti di gara, non è prevista alcuna visita dei luoghi.
10. SUBAPPALTO
È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
- il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”.
In considerazione delle caratteristiche del servizio, si evidenzia la necessità e l’opportunità che la
quota prevalente delle prestazioni debba essere eseguita dall’aggiudicatario al fine di mantenere in capo allo stesso, in quanto in possesso delle necessarie competenza ed esperienza per eseguire il servizio, il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzio- ne unitaria delle prestazioni, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una ottimale esecuzione del contratto.
Al tempo stesso l’eventuale ricorso al subappalto, per ragioni legate ai tempi, alle modalità di esecuzione e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto del presente affidamento, potrà essere ammesso unicamente per le prestazioni relative al trasporto, al montaggio e allo smontaggio del- le strutture modulari nonché per gli interventi di manutenzione, via via richiesti, nel periodo di validità del contratto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prestazioni ad esso affidate;
- che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, (compilando l’apposita Sezione D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” del D.G.U.E. – (Allegato n.1) indichi i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.
Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata di cui agli artt. 83 e 84 del citato D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
L’appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
L’affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell’appalto, di cui alla presente Lettera di Xxxxxx, potrà avvenire, ai sensi dell’art.105 – c.4 e
c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo del servizio affidato o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
Si comunica che la stazione appaltante, nell’eventuale ipotesi che l’appaltatore ricorra al subappalto per le attività di trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture modulari nonché per gli interventi di manutenzione, via via richiesti, nel periodo di validità del contratto, non corrisponde direttamente ai subappaltatori gli importi ad essi dovuti per lo svolgimento delle suddette attività.
In deroga a quanto previsto al periodo precedente, ai sensi dell’articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In tali casi è, pertanto, fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere all’Amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni da ciascun pagamento relativo alle attività, come sopra individuate, una comunicazione che indichi le parti del servizio eseguite dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
11. SUBAFFIDAMENTI
Per ciascun sub affidamento, non considerato subappalto ai sensi dell’art.105, c.2, l’appaltatore, sarà tenuto, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:
- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del sub affidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010.
12. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
Ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012., come modificato dall'art. 4-bis del D.L. n.23/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Pertanto, le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell’appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture.
Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell’Interno.
13. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 4 del D.L. n.76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), convertito con L. n. 120/2020, per la presente procedura non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del X.X.xx. n. 50/2016 e s.m.i.
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 (Euro venti/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
L’Autorità, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid).
L’operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell’Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).
Il servizio, nello specifico, permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:
"Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
"Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l’avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell’OE.
Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
A tal fine l’operatore economico per poter eseguire il pagamento dovrà:
essere registrato come utente dei servizi dell’Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla pagina di creazione profili;
accedere al servizio.
Per un periodo transitorio l’operatore economico potrà comunque accedere alle vecchie funzionalità del Servizio Riscossione Contributi, qualora riscontrasse delle problematiche nell’utilizzo del nuovo servizio. Le istruzioni del Servizio Riscossione Contributi sono disponibili nel “manuale utente operatore economico” pubblicato sul sito dell’ANAC.
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del pagamento effettuato.
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l’offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL
entro e non oltre le ore 16.00 del 13 SETTEMBRE 2022
pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l’utilizzo della piattaforma SINTEL.
L’operatore economico registrato a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
una “busta telematica” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
una “busta telematica” contenente l’OFFERTA ECONOMICA.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l’offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta per ulteriori 90 giorni.
N.B.)
Come precisato nel documento Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE GARE (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprova- bili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.
La busta telematica contiene il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
17.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui all’Allegato 1, deve essere compilato secondo le modalità riportate nello schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016”.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato e sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:
Sezione A:
dovranno essere riportati i dati identificativi dell’operatore economico e tra questi: ragione sociale e forma giuridica dell’impresa, partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo, persone di contatto, telefono, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e indirizzo E-mail;
l’operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa:
nello specifico:
microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno di 250 persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro
la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
non è richiesta la compilazione delle lett. a), b), c), d) in quanto non è richiesta l’iscrizione ad alcun elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi;
non è richiesta la compilazione della lett. e) in quanto la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dalla Stazione Appaltante, per i soli operatori italiani, tramite l’accesso al servizio DURC Online dell’I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato tramite la piattaforma AVCPass dell’X.X.XX;
l’operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri.
Deve essere compilata in caso di:
- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili
In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
x. Xx deve indicare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante …)
b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dalla presente Lettera di Xxxxxx)
Inoltre, l’operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:
- DGUE, sottoscritto digitalmente dall’impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- Il Modulo Allegato 4 “Dichiarazioni Integrative”
- ELENCO dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dell’impresa partecipante in raggruppamento
- Il PASSOE contenente l’indicazione di tutti i partecipanti al raggruppamento.
In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili
- Si deve dichiarare che l’operatore economico partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l’esecuzione del servizio
- Il PASSOE contenente l’indicazione anche della/e consorziata/e esecutrice/i;
Inoltre, il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:
- DGUE, sottoscritto digitalmente dall’impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- ELENCO dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dell’impresa consorziata
Sezione B
Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l’offerta per l’operatore economico.
Sezione C
Deve essere compilata in caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO
In caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
DGUE, sottoscritto dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 3) “Dichiarazione impresa ausiliaria”, con la quale quest’ultima:
- si obbliga, verso il concorrente e verso l’Amministrazione committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (limitatamente ai casi indicati al precedente paragrafo 8);
- dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, compilando l’apposita Sezione dell’Allegato n.4);
originale o copia autentica del CONTRATTO DI AVVALIMENTO, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
Sezione D
Deve essere compilata nel caso in cui l’offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente Lettera di Xxxxxx (Sez. A-B-C-D). In particolare, la Parte III^ deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili
Sezione A
Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 1, del Codice.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, reato commesso, chi è stato condannato, eventuale durata della pena accessoria, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni ecc…). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.
Sezione B
Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 4 del Codice.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, ecc.…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.
Sezione C
Nella Sezione C dovranno rendersi:
- le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice;
- le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater); qualora vi siano ipotesi che possano rientrare in tali previsioni, le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante;
- le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse di cui all’art. 80, comma 5 lett. d);
- le informazioni relative all’aver fornito eventuale consulenza o all’aver partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e);
- l’eventuale conferma di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non aver occultato tali informazioni.
Sezione D
Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono ricompresi:
- art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- art. 80, comma 5, del D.Lgs. 00/0000 x x.x.x. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), x), x), x), x), x);
- art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
Sezione A
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 della presente Lettera di Xxxxxx;
- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell’ Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
- abilitazione alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla lett. f) dell’art. 1 del D.M. n. 37/2008 e s.m.i. e requisiti di cui all’art. 4 dello stesso D.M.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete parte- cipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
17.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
17.2.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative” con le quali:
1. DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f- ter) del Codice;
2. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, secondo una delle seguenti modalità:
- compilando l’apposita Sezione dedicata in calce all’Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative”
- allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
- indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
3. DICHIARA remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio oggetto dell’appalto;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio oggetto dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della presente procedura di affidamento;
5. ACCETTA ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del servizio nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, ed in particolare si impegna a prestare il servizio garantendo lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel Capitolato;
6. ACCETTA il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” adottato dalla Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012; allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 5) (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
7. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 6) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
…………………; indica l’indirizzo PEC ………………………..
9. AUTORIZZA qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura di affidamento;
10. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regola- mento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003
n. 196 come modificato dal X.Xxx. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall’art. 7 del decreto le- gislativo n.196/2003, come meglio precisato nella “Informativa sul trattamento dei dati perso- nali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679” – Allegato 7) della presente Lettera di Invito;
11. DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale
oppure
DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l’offerta autonomamente.
SEZIONE DA COMPILARSI IN CASO RICORRA LA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)
12. DICHIARA che a suo carico sussistono obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali:
Con riferimento ai suddetti obblighi DICHIARA:
(fare una croce sulla casella di interesse)
di non aver ottemperato al pagamento dei suddetti obblighi
oppure
di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento si è perfezionato in data
oppure
di aver ottemperato ai suddetti obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che tale impegno si è perfezionato in data
oppure
che gli obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali sopra indicati si sono comunque integralmente estinti e che l’estinzione si è perfezionata in data
Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all’articolo 161, sesto comma, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
13. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:
- data di presentazione della domanda di cui all’art. 161, sesto comma, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267: ;
- autorizzazione (n/Prot. ) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di in data ;
ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5) della presente Lettera di Xxxxxx
Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186 bis del
X.X. 00 marzo 1942, n. 267
14. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:
- provvedimento di ammissione al concordato rilasciato da Tribunale di
;
in data
- autorizzazione (n/Prot.
Giudice Delegato in data ;
) a partecipare alla procedura rilasciata dal
ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5) della presente Lettera di Xxxxxx
15. DICHIARA di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, compilando l’apposito Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative” al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione.
17.2.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, il PASSOE dovrà contenere l’indicazione dell’ausiliaria;
- In caso di partecipazione di operatore economico singolo il MODULO Allegato 2/a)
“Dichiarazione Operatore economico singolo”;
- copia scansionata della ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell’ANAC.
- copia scansionata della procura, nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore dotato di poteri di firma.
17.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato 2/b) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”, in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
Copia scansionata dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’Allegato 2/b) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie” in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato 2/b) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”, attestante:
l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 2/c) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione A, che indichi:
- per quali imprese la rete concorre;
- le parti del servizio e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 2/c) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione A, che indichi le parti del servizio e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio e la relativa percentuale di incidenza che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte digitalmente dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 2/c) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione B;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 2/c) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione B, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.2.3 potranno essere rese:
- o sotto forma di allegati.
- o, preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui all’ Allegato n. 2/b) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie” e all’ Allegato n. 2/c) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete)
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le seguenti modalità:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal consorzio medesimo.
- Nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all’art. 92 del DPR 207/2010, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e.
Il concorrente allega:
- copia scansionata della procura, nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore dotato di poteri di firma.
18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica corredata ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla indicazione degli oneri aziendali della sicurezza e del costo della manodopera.
Pertanto, l’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:
c) Indicare a Sistema, nell’apposito campo “Offerta Economica” presente sulla piattaforma Sintel, la propria offerta economica, consistente nell’indicazione in cifre del RIBASSO PERCENTUALE UNICO, offerto sull’importo a base di gara.
Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all’importo a base d’asta.
Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal Capitolato.
d) indicare, a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta con riferimento al servizio posto a base di
gara
e) indicare, nell’apposito campo “di cui costi del personale” i propri COSTI DELLA MANODOPERA con riferimento al servizio posto a base di gara.
VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO
Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto” il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad € 578,00.
NB) Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli quantificati dalla Stazione Appaltante e non coincidono con gli “Oneri Aziendali della sicurezza” afferenti ai costi aziendali della sicurezza a carico dell’operatore economico, da indicare da parte dei concorrenti (attraverso la compilazione dell’apposito campo indicato alla precedente lett. b) in sede di presentazione dell’offerta economica.
19. RIEPILOGO DELL’OFFERTA (STEP 4) E INVIO OFFERTA (STEP 5)
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.
Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/ procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento “Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare”.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) |
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. e), X.Xxx. 50/2016) | Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio. |
R.T.I. costituito Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), X.Xxx. 50/2016) | Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio. |
Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), X.Xxx. 50/2016) | Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. |
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete | Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e si comprovati poteri di firma) |
secondo le indicazioni contenute al paragrafo 16.2.3) |
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio dell’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Xxxxxx restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020 come convertito con L. n. 120/2020.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c. 2.bis del D.Lgs. n.50/2016 come integrato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri), convertito in legge con modificazione dalla L 55/2019, se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Con riferimento all’applicazione dei suddetti metodi si precisa che:
ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque;
in ogni caso, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.
Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in variante.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura.
La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.
I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”.
La prima seduta avrà luogo il giorno 15 SETTEMBRE 2022, alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Xxxxxx n. 32.
Il Seggio di gara presieduto dal Dirigente del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza o in alternativa dal RUP, assistito da due testimoni, procederà nella prima seduta:
- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni.
Successivamente il Seggio di gara procederà:
- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta);
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Nella stessa seduta di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà a completare la procedura telematica provvedendo:
- all’apertura del file “OFFERTA ECONOMICA” inserito nel campo “offerta economica”;
- a verificare la corretta indicazione, a Sistema, dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.
Una volta terminata la lettura, si procederà, mediante procedura condotta direttamente dalla piattaforma Sintel, ad effettuare il calcolo delle medie come indicato in precedenza.
Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all’estrazione a sorte della migliore offerta. L’estrazione verrà effettuata, oltre che alla presenza dei due testimoni componenti il Seggio di gara, anche alla presenza del Segretario generale dell’Ente, o del Vicesegretario in caso di sua assenza, che attesteranno la regolarità della procedura seguita.
Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.
In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l’esclusione dalla gara, procedendo, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, per:
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Nel caso in cui non trovi applicazione l’esclusione automatica prevista dall’art. 1 c. 3 del citato D.L.
n. 76/2020, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di Gara si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso sospenderà la seduta di gara e comunicherà il nominativo del concorrente al Responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.
Il RUP richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del Seggio di Gara disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel. Soltanto in caso di oggettiva difficoltà del sistema Sintel a supportare l’invio da parte del/i concorrente/i delle spiegazioni e di tutta la documentazione a supporto, l’inoltro potrà essere effettuato in tutto o in parte tramite PEC.
Ai sensi dell’art. 97 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: all’economia del metodo di realizzazione del servizio, alle soluzioni tecniche prescelte, alle condizioni favorevoli di cui
l’offerente dispone per l’esecuzione del servizio.
Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto in sede di gara.
Le spiegazioni potranno essere costituite da un’offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all’impresa di formulare quell’offerta. Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto.
A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all’impresa partecipante alla gara.
L’impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.
Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell’analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell’anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma.
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di cui alle lett. d), e), g) comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. f) dell’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 5) della presente Lettera di Xxxxxx.
Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera di Xxxxxx si provvederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (quindici) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.
Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.
Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, il RUP potrà richiedere. per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.
Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.
Si precisa che a norma dell’art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:
- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016,
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio in appalto;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto.
All’esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di gara, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e demandando al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
23 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA -
AGGIUDICAZIONE CONTRATTO
- SVINCOLO DELL’OFFERTA
– STIPULA DEL
La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell’art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nell’Allegato “Capitolato Speciale” del progetto del servizio in oggetto, e non vi siano elementi tali, nell’offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.
Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera
Nell’ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell’offerta economica.
A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezzari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all’utile, indicando, in tale ipotesi, l’incidenza percentuale delle stesse.
Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell’appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l’eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.
Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)
NB)
Si precisa che nelle ipotesi di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell’ambito della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta.
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione Provinciale di Mantova si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nella suddetta ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto; in particolare, ai sensi del citato art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina dirigenziale entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all’aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell’art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, e dell’art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, alla consegna del servizio in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, al fine di garantire con continuità l’esecuzione del servizio stesso.
La stipula del contratto deve aver luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall’operatore economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna del servizio in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del servizio ordinato dal direttore dell’esecuzione del contratto, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché dall’art 16, c.3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” della Provincia di Mantova, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, con scrittura privata con firma autenticata a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: il Capitolato Speciale d’Appalto e il Computo Metrico Estimativo.
Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
a) l’offerta economica presentata in sede di gara;
b) gli elaborati progettuali;
c) il Duvri;
d) le polizze di garanzia;
e) il Patto di Integrità
tali documenti dovranno essere controfirmati dall’aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Resta a carico dell’Amministrazione appaltante la spesa relativa all’I.V.A.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Xxx Xxxxx Xxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxx, entro il termine di 30 gg. decorrenti:
per quanto attiene la Lettera di Invito, dalla relativa ricezione;
per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIRITTO DI ACCESSO
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:
- il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali:
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679” – Allegato 7) della presente Lettera di Invito
Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00-00.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Xxxxxx che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Incaricati del trattamento, per le rispettive competenze, sono la Dott.ssa Xxxxxx Xxxx, responsabile del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza, (Tel. 0376/204372–204382 – Fax 0376/204707 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx) e il RUP Ing. Xxxxxx Xxx, Responsabile P.O. del Servizio Edilizia, Edifici scolastici e Sicurezza della Provincia di Mantova (Tel. 0376/204773 - fax 0376/204379 - e-mail: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx)., unitamente al personale dello stesso Xxxxxxxx, autorizzato alle attività amministrative connesse.
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Qualifica Group, nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, contattabile all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Il sottoscritto Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Dirigente dell’Area 3 Pianificazione Territoriale e della Navigazione - Edilizia della Provincia di Mantova, attesto che il contenuto della Lettera di Invito sopra riportata pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso l’Area di competenza.
Il Dirigente dell’Area 3 Pianificazione Territoriale e della Navigazione - Edilizia
(Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.