ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per lo svolgimento di attività inerenti al “servizio di piena e intervento idraulico” e “presidio territoriale”.
L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di maggio
TRA
la Regione Autonoma della Sardegna (nel seguito denominata Regione Sardegna), rappresentata dall’Assessore dei Lavori Pubblici, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx nata a Desulo (NU) il 30.12.1958, domiciliata per la carica presso la sede dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici in Cagliari xxxxx Xxxxxx x. 00;
E
il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, rappresentata dal Commissario Straordinario, p.a. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, nato a Ula’ Tirso (OR) il 7.5.1941, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese in Oristano via Cagliari, n. 170.
PREMESSO CHE
− La legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, attribuisce alla Regione la competenza relativa alle attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria;
− La tutela delle opere idrauliche di seconda categoria e delle opere di bonifica è regolamentata dalle disposizioni di cui al X.X. 0 dicembre 1937, n. 2699, che all’art. 55 prevede, in particolare, che alle spese necessarie in occasione delle piene, sia per la vigilanza delle opere idrauliche, sia per le relative urgenti riparazioni, provvedano gli uffici del Genio Civile;
− Con decreto n. 11/VI del 27 marzo 2006, l’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva PCM del 27.02.2004 e successive modifiche ed integrazioni, ha emanato una direttiva per il coordinamento delle strutture dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e dell’Ente Foreste della Sardegna, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”. Tale direttiva, tra l’altro, individua, ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico, quali Presidi Territoriali di Protezione Civile, i Servizi del Genio Civile ed i Consorzi di Bonifica
competenti per territorio;
− Con decreto n. 45 del 5 agosto 2010, l’Assessore dei Lavori Pubblici ha provveduto all’Emanazione di una nuova Direttiva Assessoriale concernente l’organizzazione del “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” e del “Presidio Territoriale” (modifica direttiva approvata con D.A. LL.PP. n. 49 del 06.11.2007) da parte dei Servizi dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; tale decreto, tra l’altro, individua, per ambito di competenza territoriale dei medesimi Servizi, i corsi d’acqua con opere idrauliche classificate o classificabili di 2° categoria, ove sussiste la competenza regionale, ai sensi delle norme sopracitate, per lo svolgimento del “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” e del “Presidio Territoriale”;
− Con deliberazione n. 9/47 in data 23.2.2012, la Giunta Regionale, tra l’altro, dato atto della attuale condizione delle strutture operative dei Servizi regionali del Genio Civile, inadeguata al corretto svolgimento delle competenze relative al servizio di piena, prevede la possibilità, in attesa della ricostituzione della piena operatività dei Servizi del Genio Civile, di assumere, da subito, accordi con altri enti pubblici e/o economici aventi analoghe funzioni di tutela del suolo, per il conseguimento del comune interesse di garantire la sicurezza idraulica dei territori di competenza mediante svolgimento delle attività di “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” e di “Presidio Territoriale”;
− I Consorzi di Bonifica, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, delineate dalla L.R. n. 6/2008 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), perseguono la finalità dello sviluppo dell’agricoltura nell’ambito di un ordinato assetto idrogeologico del territorio e di salvaguardia dell’ambiente rurale. I Consorzi di Bonifica sono Enti di diritto pubblico, e, ciascuno nei riguardi dei comprensori di propria competenza, possiedono conoscenza del territorio e organizzazione tecnico-logistica (mezzi, personale tecnico e maestranze) idonee allo svolgimento del “Servizio di piena e Intervento Idraulico” e di “Presidio Territoriale”;
− L’art. 3 della citata L.R. n. 6/2008, prevede che la Regione possa promuovere la stipula di accordi di programma con i Consorzi di Bonifica per la realizzazione, in modo integrato e coordinato, di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali;
− Con la già citata deliberazione n. 9/47 in data 23.2.2012, la Giunta regionale:
o ha impartito specifico indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi della LR 31/98, art. 8, alla
xxxxx recata dal citato art. 3 della LR 6/2008, nel senso di ricomprendere tra gli accordi di programma previsti dalla medesima norma, quelli regolanti l’effettuazione, da parte dei Consorzi di Bonifica, dell’attività di “Servizio di piena ed Intervento Idraulico” e di “Presidio territoriale” a tutela dei territori rientranti nelle competenze consortili, e quindi delle attività agricole in esse insediate;
o ha approvato lo schema di protocollo d’intesa fra la Regione Sardegna e l’Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna, cui aderiscono i Consorzi di Bonifica associati all’A.N.B.I. - Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari, per lo svolgimento di attività volte alla tutela e salvaguardia
delle opere idrauliche di competenza regionale rientranti nei comprensori territoriali dei Consorzi di Bonifica e per la sicurezza idraulica dei territori dalle stesse opere difesi;
CONSIDERATO CHE
− in data 5.4.2012, in attuazione di quanto disposto dalla citata deliberazione n. 9/47, è stato sottoscritto un apposito protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dall’Assessore dei Lavori Pubblici, e l’Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna (cui aderisce il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese in qualità di associato all’A.N.B.I. - Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari), rappresentata dal proprio Presidente;
− tale protocollo d’intesa, finalizzato alla tutela delle opere idrauliche di competenza regionale ed alla sicurezza idraulica dei territori, ha per oggetto lo svolgimento, da parte dei Consorzi di Bonifica associati all’A.N.B.I., delle attività inerenti al servizio di piena, intervento idraulico e presidio territoriale idraulico nelle medesime opere idrauliche e nei relativi tronchi dei corsi d’acqua, secondo modalità regolate da appositi Accordi di Programma da stipulare, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’art. 3 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), tra la Regione Autonoma della Sardegna ed i singoli Consorzi di Bonifica;
tutto ciò premesso e considerato,
− in attuazione del richiamato protocollo d’intesa del 5.4.2012 tra la Regione Autonoma della Sardegna e
l’Unione Regionale delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna, cui aderisce il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese
− ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’art. 3 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica)
si conviene e stipula il seguente ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1 PREMESSE
Le premesse ed i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
Art. 2
OGGETTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Il presente Accordo, stipulato in attuazione del Protocollo d’Intesa in data 5.4.2012, avente finalità di tutela delle opere idrauliche di competenza regionale a garanzia della sicurezza idraulica dei territori difesi dalle stesse opere, ha per oggetto lo svolgimento, secondo le modalità precisate nel seguito, delle attività inerenti al servizio di piena e intervento idraulico e presidio territoriale nelle seguenti opere idrauliche di competenza regionale e nei relativi tronchi dei corsi d’acqua, che ricadono nei comprensori di competenza territoriale del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese:
− Tratto arginato del fiume Tirso e relative opere accessorie, dalla diga di Santa Vittoria alla foce;
− Tratto del rio Mogoro a valle della diga di laminazione e canale diversivo fino alla foce nello stagno di San Xxxxxxxx.
Art. 3 MODALITA’ ATTUATIVE
Le modalità attuative ed il dettaglio operativo saranno regolate da apposite convenzioni annuali, da stipularsi tra il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, in qualità di Soggetto Attuatore del servizio di piena e intervento idraulico, e del presidio territoriale, ed il Servizio del Genio Civile territorialmente competente, in qualità di Soggetto Convenzionante.
In linea generale e per quanto possibile, le convenzioni saranno finalizzate all’attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento R.D. n. 2669/1937 per la tutela delle opere idrauliche di seconda categoria, pur aggiornate alle odierne condizioni di disponibilità di risorse tecnologiche e strumentali e riferite all’attuale quadro di funzioni e competenze statali, regionali e degli enti locali.
Le singole convenzioni, di durata annuale, rinnovabili in forma espressa, dovranno precisare, mediante elaborati cartografici allegati e apposito disciplinare, l’ambito territoriale di attuazione e le attività ricomprese nel servizio di piena e intervento idraulico e di presidio territoriale.
In linea di massima saranno oggetto di convenzione le seguenti attività da porre in capo ai Soggetti Attuatori:
1. Attività preliminari:
finalizzate a consentire lo svolgimento delle successive attività di vigilanza, controllo e intervento idraulico e consistenti in preliminari attività: ricognitive e manutentive dei corsi d’acqua/opere idrauliche oggetto di convenzione, di rilievo, studio, installazione di dispositivi/apparecchiature di misura di livelli idrici/portate, predisposizione di schede di monitoraggio/controllo/ispezione, organizzazione della propria struttura tecnico-amministrativa;
2. Attività ordinarie (normali condizioni di esercizio):
Attività di vigilanza idraulica finalizzate al buon mantenimento delle opere idrauliche di seconda categoria ed alla salvaguardia del territorio, da svolgere in ordinario, ovvero al di fuori da eventi critici o di emergenza, comprendenti: sopralluoghi ispettivi e ricognitivi secondo prefissate periodicità, documentazione delle situazioni riscontrate, segnalazione delle esigenze manutentive rilevate, esecuzioni di eventuali interventi di somma urgenza in caso di pericolosità manifesta; eventuale esecuzione di interventi manutentivi, previo assenso da parte del Soggetto Convenzionante;
3. Attività in condizioni di criticità e emergenza:
Comprendono le azioni urgenti e non permanenti da sviluppare in “tempo reale”, finalizzate al monitoraggio, contrasto e contenimento degli effetti dell’evento di piena, all’eventuale gestione della fase di emergenza per il ripristino delle normali condizioni di esercizio.
Il servizio di piena e intervento idraulico ed il presidio territoriale saranno attuati mediante l’attivazione della specifica struttura tecnico-operativa del Soggetto Attuatore che provvederà, in funzione del grado di criticità, secondo le modalità da precisare nelle convenzioni attuative e relativi disciplinari, ad effettuare
un’attività di controllo delle opere in ragione delle effettive condizioni locali.
In particolare, in caso di criticità elevata, il servizio comprenderà il controllo attivo e costante monitoraggio delle condizioni dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche. In caso di necessità, dovrà essere attivato il pronto intervento idraulico, mediante esecuzione, a cura dei Soggetti Attuatori, degli interventi di somma urgenza necessari alla salvaguardia delle arginature e opere accessorie, alla rimozione di ostacoli al deflusso, e per la messa in sicurezza del territorio.
In caso di emergenza, la struttura tecnico-operativa di pronto intervento idraulico del Soggetto Attuatore offrirà la massima collaborazione alle autorità di protezione civile per fornire supporto tecnico e per l’esecuzione di interventi di somma urgenza.
Potranno altresì essere oggetto di convenzione le seguenti ulteriori attività da porre in capo al Soggetto Attuatore:
1. interventi manutentivi finalizzati alla tutela delle opere idrauliche di competenze regionale ricadenti nei comprensori consortili
2. interventi finalizzati alla conservazione/ripristino della funzionalità idraulica dei relativi tronchi idrici.
Art. 4 COPERTURA FINANZIARIA
Le attività oggetto del presente Accordo trovano copertura nelle risorse appositamente stanziate nel bilancio regionale, ai sensi dell’art. 55 del R.D. n. 2669/1937, della L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art.6 comma 12, lett. a) della L.R. 7 agosto, n. 5, per il servizio di piena. Titolari dei relativi capitoli di spesa sono i Servizi del Genio Civile competenti per territorio.
Ai sensi della Direttiva allegata al Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 45 del 05.08.2010, tali risorse sono annualmente programmate mediante apposito Decreto Assessoriale.
Art. 5 IMPEGNI DELLE PARTI
Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese si impegna all’attuazione delle attività oggetto del presente Accordo, schematicamente descritte al precedente art. 3 e da indicare in appositi atti convenzionali annuali, che saranno sottoscritti dal Consorzio di Bonifica, in qualità di Soggetto Attuatore.
La Regione Sardegna si impegna a garantire, per la durata dell’Accordo precisata nel seguito, la copertura
finanziaria delle spese da sostenere per l’attuazione delle suddette convenzioni annuali.
La Regione Sardegna, mediante il Servizio periferico dell’Assessorato dei Lavori Pubblici territorialmente competente, curerà la predisposizione degli appositi atti convenzionali e dei relativi disciplinari, regolanti le modalità di esecuzione delle attività oggetto dell’accordo. Lo stesso Xxxxxxxx, in qualità di Soggetto Convenzionante, provvederà altresì allo svolgimento delle relative attività previste nelle convenzioni annuali, in particolare la gestione delle spese iscritte nei capitoli riferiti al servizio di piena, nel Centro di Responsabilità di propria competenza.
Art. 6 ESECUZIONE DELL’ACCORDO
La vigilanza sull’attuazione del presente Accordo di Programma sarà esercitata dal Servizio del Genio Civile territorialmente competente nell’ambito delle funzioni assunte con la sottoscrizione delle relative convenzioni attuative.
Annualmente potrà essere condotta una verifica sullo stato di attuazione dell’Accordo e valutato un suo possibile adeguamento con nuove misure. Tale verifica sarà effettuata da un apposito Comitato composto dall’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici o da un suo delegato, che lo presiede, dal Presidente dell’Unione Regionale delle Bonifiche, dai rappresentanti del Servizio del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica.
Art. 7
ENTRATA IN VIGORE E DURATA
Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà validità per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile.
Sono tuttavia fatte salve eventuali variazioni normative e/o organizzative disposte dalla Regione che modifichino il quadro delle funzioni, competenze ed esigenze rappresentate nelle Premesse e nei Considerato.
Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Accordo di Programma sarà integrato dalle convenzioni attuative annuali (e relativi disciplinari) citate negli articoli precedenti, le quali, una volta sottoscritte dai Soggetti interessati, ne diverranno parte
integrante.
Il presente Accordo di Programma sarà pubblicato sul B.U.R.A.S. a cura della Regione Sardegna.
Per la Regione Autonoma della Sardegna
L’Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Ssa Xxxxxx Xxxxxx
x.xx X.Xxxxxx
Per il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese
Il Commissario Straordinario
p.a. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
x.xx X.Xxxxx