Oggetto dell’Accordo di Programma Clausole campione

Oggetto dell’Accordo di Programma. 1. Il presente Accordo di Programma è stipulato ai sensi dell’art. 60 della L.R. n. 24/2017, in coerenza con i principi di cui all’art. 11 Legge n. 241/1990. Esso produce effetti di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PSC, POC, RUE) del Comune di Valsamoggia e della Città Metropolitana di Bologna (PTM e PUMS) nei termini meglio indicati negli elaborati tecnici annessi all’Accordo medesimo. 2. L’Accordo di Programma ha, altresì, valenza di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativamente all’attuazione degli interventi pubblici e privati ivi previsti e approva altresì i progetti definitivi delle opere previste a relativo corredo. 3. L’approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza relativamente alle opere previste e comporta ai sensi del comma 10 dell’art. 60 della LR 24/2017 l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (i.e. opere di urbanizzazione primaria, dotazioni territoriali e opere pubbliche come di seguito meglio descrittodi prevista realizzazione a titolo di contributo di sostenibilità e straordinario). 4. L’attuazione dell’Accordo di Programma è definita dalle tempistiche indicate all’art…. e nello specifico Cronoprogramma ivi annesso. L’eventuale esproprio delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra sarà curato direttamente dal Comune di Valsamoggia, ovvero dagli altri Enti competenti che uniformeranno la propria attività a principi di celerità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei disposti del DPR 327/2001. 5. Le Parti si danno reciprocamente atto che la definizione e l’approvazione dell’Accordo di Programma sono intervenute secondo l’iter procedimentale previsto dall’art. 60 della Legge Regionale Xxxxxx-Romagna n.24/2017, ed hanno formato oggetto delle forme di partecipazione, di pubblicità, di controllo e di valutazione previste nella citata legge regionale. 6. Oggetto del presente Accordo di Programma, che produce effetti di variante agli strumenti di pianificazione indicati al precedente comma 1, è la tempestiva, organica e coordinata attuazione delle previsioni ivi contenute. 7. Il presente Accordo disciplina la realizzazione del progetto di polo logistico (i.e. “grande logistica”) in Comune di Valsamoggia e gli interventi infrastrutturali da attuare per l’inserimento del complesso nell’ambito territoriale collegato al casello autostradale “Valsamoggia”. Il progetto prevede la rigenerazione dell’area dismessa...
Oggetto dell’Accordo di Programma. Gli elementi costitutivi del presente Accordo di Programma sono: - l’approvazione del Progetto Preliminare per la realizzazione delle opere relative a “X.X. 0 Xxxxx Xxx Xxxxxx – Dorsale Marche – Abruzzo – Molise. Variante al Padiglione di Osimo e collegamento tra la S.P. 3 con la X.X. 000 xx X.X. 000 Xxxxxxxxxxxx.” - il riconoscimento del prevalente interesse pubblico che l’approvazione del suddetto progetto implica; - la Variante urbanistica necessaria a rendere conforme a tale Progetto il vigente P.R.G. del Comune di Osimo apponendo un vincolo di esproprio nelle aree interessate dal tracciato al fine di interessare i proprietari dei terreni investiti al piano particellare d’esproprio che sarà redatto nel progetto definitivo. - L’adeguamento del Piano della Classificazione Acustica Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L.R. 28 del 14/01/2001 in correlazione alla Variante urbanistica di cui al comma precedente. A tal fine, l’Accordo di Programma determina: - l’approvazione del Progetto Preliminare; - il riconoscimento del prevalente interesse pubblico che l’approvazione del suddetto progetto implica; - l’approvazione, da parte del Comune di Osimo, della Variante urbanistica atta a conformare le previsioni del P.R.G. alle previsioni progettuali, ai sensi dell’art. 34 del DLgs n. 267/2000 e dell’art. 26 bis della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.; - l’adeguamento del Piano della Classificazione Acustica Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L.R. 28 del 14/01/2001 in correlazione alla Variante urbanistica di cui al comma precedente; - l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., limitatamente ai terreni interessati dalla realizzazione delle opere stradali.
Oggetto dell’Accordo di Programma. 1. Oggetto del presente Accordo sono i programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ricadenti nella Regione Umbria oggetto di finanziamento statale e regionale riportati nella seguente tabella: Comuni Tipologia intervento N. alloggi Fondi statali Fondi regionali Fondi comunali Fondi Ater Soggetti privati Importo complessivo programma Trevi (PG) recupero 7 654.127,26 196.238,00 495.309,35 0 172.995,60 1.518.670,21 Acquasparta (TR) recupero 12 654.127,25 888.238,02 193.020,00 376.428,57 371.428,57 2.483.242,41 1. Al fine di consentire l’attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” ricadente nella Regione Umbria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Regione contribuiscono con l’apporto finanziario di seguito specificato: a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa con complessivi euro 1.308.254,51 (di cui euro 446.715,79 a valere sul D.M. 28 luglio 2011, n. 293 ed euro 861.538,72 a valere sul D.M. 26 marzo 2008); b) Regione Umbria con complessivi euro 1.084.476,02 (di cui euro 258.461,28 a valere sul cofinanziamento assunto ai sensi del D.M. 26 marzo 2008; euro 134.014,74 ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 1707; euro 385.000,00 ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 dicembre 2010, n. 1831 ed euro 307.000,00 ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 29 luglio 2013, n. 896); c) Comune di Trevi (PG) con euro 495.309,35 come quota di cofinanziamento sulla base dell’impegno assunto con deliberazione di Consiglio comunale 4 marzo 2014, n. 5; d) Comune di Acquasparta (TR) con euro 193.020,00 comunali come quota di cofinanziamento sulla base dell’impegno assunto con deliberazione di Giunta comunale 21 febbraio 2014, n. 26; e) Ater Umbria con euro 376.428,57 quale cofinanziamento per il Comune di Acquasparta come risulta dalla sopracitata deliberazione di Giunta comunale 21 febbraio 2014, n. 26; f) Soggetti privati con euro 544.424,17 di cui euro 172.995,60 per il Comune di Trevi, come indicato nella deliberazione di Consiglio comunale 4 marzo 2014, n. 5 ed euro 371.428,57 per il Comune di Acquasparta come indicato nella deliberazione di Giunta comunale 21 febbraio 2014, n. 26. 2. La Regione Umbria entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di programma conferma, con idoneo atto amministrativo, la disponib...
Oggetto dell’Accordo di Programma. La ridefinizione all’Accordo di Programma per la Riconversione del Comprensorio Ospedaliero di Santa Xxxxx Xxxxxxxxx ha per oggetto: - la presa d’atto della nuova zonizzazione prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente e delle successive Varianti, che classifica l’area oggetto dell’intervento zona Bo2 – Città degli oggetti 2, con destinazioni d’uso ammesse del tipo residenziale, artigianale di servizio, alberghiera, direzionale, attività commerciali al dettaglio, servizi e attrezzature collettive, parcheggi e autorimesse pertinenziali e di relazione e dove è ammesso la possibilità di ricorrere allo strumento diretto per interventi edilizi o per qualsiasi intervento di rilevanza edilizia o urbanistica con edificabilità di indice fondiario minore o uguale a 4,5 mc/mq e che all’interno dell’ambito risulta anche individuata un’area S1a-Parcheggio di relazione interrato (elaborato PO4 tav.6 – Servizi e attrezzature collettive); - il ricorso, per i previsti interventi edilizi o per qualsiasi intervento di rilevanza edilizia o urbanistica con edificabilità di indice fondiario minore o uguale a 4,5 mc/mq, allo strumento diretto in conformità ai disposti normativi del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, con rinuncia al Piano Attuativo approvato, espressa dalla parte proponente; - la nuova condivisa soluzione progettuale che privilegia il mantenimento della destinazione d’uso commerciale al dettaglio seppure diversamente distribuita e la destinazione d’uso direzionale in luogo della prevalente destinazione d’uso residenziale prevista nel precedente Accordo di Programma che viene, tuttavia, mantenuta in misura molto modesta con una consistente riduzione della prevista possibilità edificatoria; - la conferma del limite dimensionale dell’attività commerciale al dettaglio di grande struttura previsto in 5.000 mq nell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma di data 19 maggio 2005 approvato con D.P.G.R. 23 giugno 2005 n. 201/Pres. e come tale recepito nel Piano di settore del Commercio; -la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione comprensive di tutti i necessari impianti e reti tecnologiche, di illuminazione, della segnaletica stradale, degli allacciamenti alle reti tecnologiche principali esistenti, comprese le fognature, nonché della realizzazione delle isole ecologiche: 1. riqualificazione di via dell’Istria sull’intero tratto interessato dal lotto di proprietà e realizzazione della rotatoria di distribuzione dei flussi prospiciente ...
Oggetto dell’Accordo di Programma. Oggetto dell’Accordo di Programma è l’approvazione e l’adozione del Piano di Zona (di seguito anche denominato PdZ) per la realizzazione degli interventi e Servizi Sociali che si realizzeranno nel territorio dell’Ambito Distrettuale n. 3 Brescia est nell’arco del triennio 2018 – 2020, il cui testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo (all. A). La disciplina degli aspetti organizzativi inerenti la gestione dei relativi servizi e interventi è rinviata alla sottoscrizione di appositi accordi/protocolli/regolamenti o convenzioni, anche ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267. Il Piano di Zona, che costituisce lo strumento per la programmazione sociale del territorio, condiviso dagli enti sottoscrittori del presente Accordo, pur rilevando e tenendo conto delle peculiarità e delle differenze presenti nell'Ambito Distrettuale n. 3 Brescia est, si pone l’obiettivo di costruire un sistema locale dei servizi coerente con la normativa vigente e con gli indirizzi espressi dalle amministrazioni comunali. Il suddetto Piano prevede la sperimentazione di strategie per migliorare l'organizzazione delle risorse disponibili nella comunità locale e rispondere ai bisogni dei cittadini, tenendo conto delle relazioni, dello spazio e dei tempi di vita delle persone e delle famiglie. Lo stesso, in linea con quanto previsto Dalla DGR X/7631/2017, sopra richiamata, rappresenta anche lo strumento per coordinare la programmazione sociale con gli strumenti di programmazione esistenti e con le altre iniziative di promozione degli interventi della rete sociale, per ottimizzare le politiche sociali del territorio (piani locali integrati di promozione della salute, piani di governo del territorio, piani territoriali degli orari e dei servizi, piani territoriali per l’occupazione, reti territoriali di conciliazione). Il Piano di Zona, infine, rappresenta efficace azione di governance, intesa come sistema di governo allargato per intraprendere azioni e politiche appropriate in contesti dinamici e soggettivamente complessi.
Oggetto dell’Accordo di Programma. Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi dell’Ambito Territoriale della Valle Seriana, così come previsto nel Piano di zona allegato che costituisce parte integrante del presente Accordo. La gestione dei servizi sociali sovracomunali, istituiti dai precedenti e confermati dall’attuale Piano di Zona, sono affidati alla società “Servizi Sociosanitari Xxx Xxxxxxx S.r.l.” con apposita convenzione.
Oggetto dell’Accordo di Programma. 1. Il presente accordo ha per oggetto l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del Decreto legge n. 189/2016 ed in particolare per l’efficace istruttoria delle pratiche per la ricostruzione finalizzate al rilascio delle concessioni di contributi e alla realizzazione di tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, di cui all’art. 3, c. 3 del Decreto legge n. 189/2016. 2. La Regione adotta gli atti necessari alla esecuzione di quanto previsto nel presente accordo di programma.
Oggetto dell’Accordo di Programma. 1. Oggetto del presente Accordo di programma sono i programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ricadenti nella Regione Puglia oggetto di finanziamento statale e regionale riportati nella seguente tabella: COMUNE Finanziamento statale Finanziamento regionale Importo complessivo finanziamento Stato - Regione 1. Bisceglie € 3.846.154,00 € 1.153.846,00 € 5.000.000,00 2. Gallipoli € 3.840.769,00 € 1.152.231,00 € 4.993.000,00 3. Monopoli € 2.923.077,00 € 876.923,00 € 3.800.000,00 4. Corato € 3.846.154,00 € 1.153.846,00 € 5.000.000,00 5. Carovigno € 2.630.769,00 € 789.231,00 € 3.420.000,00 6. San Xxxxxxx Xxxxxxxxx € 1.056.923,00 € 317.077,00 € 1.374.000,00
Oggetto dell’Accordo di Programma. 1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi ricompresi nel programma coordinato di interventi predisposto dalla regione Xxxxxx-Romagna approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 16 in data 7 ottobre 2010 concernenti le linee di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009 come meglio descritti nell’Allegato A che forma parte integrante del presente Accordo. 2.Nell’ambito delle linee di intervento individuate dal programma di cui all’Allegato A, sono inseriti, d’intesa con i comuni interessati, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa, gli interventi per i quali non sono richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura.
Oggetto dell’Accordo di Programma. 1. Oggetto del presente Accordo sono i programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ricadenti nella Regione Umbria oggetto di finanziamento statale e regionale riportati nella seguente tabella: COMUNE Finanziamento statale Finanziamento regionale Importo complessivo Finanziamento Stato-Regione 1. ATTIGLIANO € 1.153.846,50 € 346.153,50 € 1.500.000,00 2. SAN VENANZO € 861.538,72 € 258.461,28 € 1.120.000,00 3. CASTEL RITALDI € 1.153.846,50 € 346.153,50 € 1.500.000,00 4. CASCIA € 888.388,45 € 373.434,93 € 1.261.823,38 TOTALE € 4.057.620,17 € 1.324.203,21 € 5.381.823,38