SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
Articolo 1 - Oggetto
La Concedente concede in affitto all'Affittuaria il Ramo d'Azienda, adibito allo svolgimento dell’attività di gestione dei rifiuti, nella consistenza e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, composto esclusivamente da:
a) Beni mobili:
1. Attrezzature, apparecchiature elettriche ed elettroniche, i mobili e gli arredi descritti dal
n.1 al n.113 dell’inventario;
2. Ponte sollevatore ad aria XXXX XXXX 300 descritto al n.154 dell’inventario;
3. Impianto di selezione rifiuti OMM Tecandro descritto al n.168 dell’inventario;
4. Generatore Mosa, silenziato tipo GE 165PS descritto al n.169 dell’inventario;
5. N.10 cassoni scarrabili da mt.6 descritti al n.176 dell’inventario;
6. Autocarro IVECO MT190CE27 I.47 CESCHI, targato AB691PB descritto al n.217 dell’inventario;
7. Escavatore cingolato FIAT HITACHI mod.200.3 descritto al n.265 dell’inventario;
8. Caricatore gommato SOLMECS 108 descritto al n.275 dell’inventario;
9. Caricatore gommato LIEBHERR Mod. A 316 Litronic descritto al n. 291 dell’inventario;
10. Impianto di aspirazione descritto al n.288 dell’inventario.
b) Beni immobili:
1. Complesso immobiliare composto da alcuni fabbricati che ospitano gli uffici
amministrativi, l’officina, il centro di stoccaggio per rifiuti solidi e un’area scoperta in 1
parte qualificata come zona per le attività artigianali ed in parte come zona agricola. Il tutto come meglio specificato nell’integrazione della perizia di stima dei beni immobili redatta dal CTU Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
c) Autorizzazioni amministrative:
1. Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di gestione rifiuti sito in Xxx Xxxxxxxx x.00 x Xxxxxx (XX) rilasciata con determinazione n.1648/2012 dalla Provincia di Venezia – settore politiche ambientali in data 1 giugno 2012.
La Concedente dà sin d'ora la propria disponibilità a cooperare con la Affittuaria nell'espletamento delle pratiche amministrative. eventualmente necessarie od anche solo utili a consentire all'Affittuaria il subentro nel l’ Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di gestione rifiuti di cui all'allegato “ A”.
Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che sono escluse dal Ramo d'Azienda, nella sua globalità, eventuali garanzie prestate dalla Concedente a terzi, che permangono tutte in capo alla Concedente stessa, salvo che la loro escussione non dipenda da inadempimento dell'Affittuaria.
art. 2 - Durata ed efficacia
- Il Contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipulazione del presente Contratto.
- L'affitto cesserà in ogni caso, senza necessità di disdetta e/o messa in mora, alla data, ancorché anteriore, in cui l'Affittuaria dovesse rendersi acquirente del Ramo d'Azienda affittato.
Art. 3 - Canone
- Il canone di affitto annuo è determinato nell'importo di Euro 36.000,00 (trentaseimila virgola zero zero) oltre all'IVA nella misura di legge, dà corrispondersi in rate trimestrali anticipate di Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) ciascuna, oltre all'IVA nella misura di legge, entro il giorno 5 (cinque) del trimestre di riferimento, con decorrenza dalla data di efficacia del Contratto, mediante bonifico su conto corrente bancario che la Concedente provvederà ad indicare.
Nell'ipotesi che la data di effetto del Contratto non coincida con l'inizio del mese, il primo canone d'affitto sarà corrisposto pro - rata temporis entro 5 (cinque) giorni dall'immissione dell'Affittuaria nel possesso del Ramo d'Azienda.
- Le Parti dichiarano che nel determinare il canone di affitto del Ramo d'Azienda si è tenuto conto finanche della concessione del diritto di prelazione di cui al successivo articolo 16.
- Art. 4 - Subingresso nei contratti.
L'affittuaria, ai sensi dell'articolo 2558, primo comma, del Codice Civile non subentrerà nei contratti stipulati dalla società Concedente per l'esercizio del Ramo d'Azienda, fatta eccezione per:
- i contratti in corso, relativi al noleggio attivo dei cassoni scarrabili o dei cassonetti stradali che si elencano nell’allegato “B”; sarà onere e cura dell’affittuaria comunicare l’avvenuto subentro a propri o nome in tali contratti;
- i crediti e i debiti relativi alle prestazioni già effettuate alla data di efficacia del presente Contratto resteranno di esclusiva pertinenza della Concedente, essendo il subentro dell'Affittuaria in tali rapporti 2
listato esclusivamente alle prestazioni corrispettive ancora da eseguirsi;
- il contratto relativo alla fornitura di energia elettrica stipulato con Enel Energia Spa mercato libero ; sarà onere e cura dell'Affittuaria intestare per subentro a proprio nome tale contratto, sopportandone i relativi costi successivi alla data di efficacia dell'affitto del Ramo d'Azienda;
- l'Affittuaria comunicherà, a propria cura e spese, l'avvenuto perfezionamento del presente Contratto ai terzi contraenti ed esonera sin d'ora espressamente la Concedente da ogni responsabilità derivante dall'eventuale recesso per giusta causa dei contraenti stessi.
- Le Parti si obbligano a regolare le spese per le c.d. utenze sulla base del principio della competenza temporale. Pertanto l'Affittuaria, s'impegna a rimborsare immediatamente alla Concedente, su semplice esibizione della relativa documentazione di spesa e sulla base della fattura di addebito, eventuali somme relative al costo di utenze maturate a decorrere dalla data d'inizio del rapporto e sino alla data in cui verrà effettuato il cambio dell'intestazione dei relativi contratti.
Art. 5 - Debiti e Crediti
- Rimangono di esclusiva competenza della Concedente tutti i debiti, i diritti e gli obblighi in essere o da maturare, ogni sopravvenienza passiva di qualsiasi genere e/o natura relativa alla gestione della Concedente, avente titolo anteriore alla data di decorrenza del presente Contratto, non costituendo le stesse pertanto, per patto espresso, oggetto dell'affitto, rimanendo quindi nella sfera giuridico - patrimoniale della Concedente stessa.
- Corrispondentemente e secondo i medesimi criteri rimangono di esclusiva spettanza della Concedente tutti gli eventuali crediti maturati e maturandi, aventi titolo anteriore alla data di decorrenza del presente Contratto, salvo diverso patto contrario tra le Parti.
- La Concedente assume la responsabilità esclusiva per ogni onere, anche sopravvenuto, riferibile a fatti o atti intervenuti prima della data di efficacia del presente Contratto, ove non determinati da inadempimenti specifici dell'affittuaria, ovvero da atti di dolo o colpa grave della stessa.
Art. 6 - Obblighi della società Affittuaria
- In conformità al disposto degli artt. 2561 e 2562 codice civile, l'Affittuaria, come sopra rappresentata, s'impegna a non modificare la destinazione del Ramo d'Azienda affittato senza il consenso scritto della Concedente, a gestire il Ramo d'Azienda con ordinaria diligenza ed a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni facenti parte del Ramo d'Azienda medesimo, così restituendoli nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale degrado e deperimento d'uso.
- L’affittuaria è costituita custode dell’immobile e delle attrezzature degli impianti e dei macchinari e più in generale dei beni ricevuti e ne risponderà in caso di danneggiamento per qualsiasi causa, salvo il deterioramento dovuto all’uso;
- Ogni eventuale responsabilità comunque derivante dalla gestione e/o utilizzazione del Ramo d'Azienda da parte della Affittuaria, anche per danni arrecati a terzi e/o a lavoratori, resterà ad esclusivo ed integrale carico dell'Affittuaria medesima, la quale, come sopra rappresentata, si obbliga a tenere indenne la Concedente da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta in tal senso avanzata da qualsivoglia terzo.
Art. 7 - Stato dei beni 3
L'Affittuaria dichiara che i beni costituenti il Ramo d'Azienda sono in buono stato e adatti all'uso convenuto, avendo potuto verificare gli stessi beni direttamente.
L'Affittuaria, come sopra rappresentata, si obbliga a restituire gli stessi beni alla scadenza del contratto, nello stesso stato in cui le sono stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento dovuto al'uso.
Art. 8 - Manutenzioni e ammortamenti
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti di proprietà della Concedente, facenti parti del Ramo d'Azienda dato in affitto, sono a carico dell'Affittuaria.
L'Affittuaria può eseguire sui beni strumentali ricevuti in affitto le addizioni, le innovazioni e le migliorie non scindibili dal complesso aziendale ritenute utili, previo consenso scritto della Concedente, ovvero a proprie spese non ripetibili.
L'ammortamento civilistico e fiscale dei cespiti e dei beni componenti il Ramo d'Azienda, verrà operato dalla Affittuaria a norma dell'art. 102 comma 8 primo e secondo periodo del D.P.R. 917/1986, per l'intera durata del presente Contratto.
Le parti concordano che per lo stato di fatto in cui il ramo d’azienda si trova, e per quanto viene concesso in affitto, non vi è alcun valore iscrivibile alla voce avviamento e né al momento della riconsegna del ramo d’azienda nessun valore potrà essere attribuito a tale voce e di conseguenza nessun importo potrà essere richiesto a tale titolo dall’affittuaria.
Art. 9 - Miglioramenti ed addizioni
L'Affittuaria avrà facoltà di acquisire, utilizzare e/o installare nuovi beni senza peraltro arrecare pregiudizio o intralcio ai beni già esistenti o senza, che ciò possa snaturare, limitare o ostacolare l'attività aziendale.
I nuovi beni potranno essere liberamente asportati dall'Affittuaria anche nel corso dell'affitto. Al termine del contratto di affitto, i nuovi beni dovranno essere asportati dall'Affittuaria, salvo che la Concedente non preferisca ritenerli, corrispondendo alla Affittuaria il relativo costo al netto degli ammortamenti civilistici medio tempore operati.
Art. 10 - Assicurazioni
L'Affittuaria, come sopra rappresentata, si impegna a garantire un'adeguata copertura assicurativa per tutti i danni che i beni oggetto del Ramo d'Azienda avessero a subire, anche per negligenze di terzi o di dipendenti, e per la responsabilità civile, anche eventualmente subentrando nei contratti in essere.
Art. 11 - Subaffitto e cessione del contratto
- E' fatto divieto all'Affittuaria di dare in comodato o disporre in qualunque modo, in tutto o in parte, del Ramo d'Azienda affittato, se non nei limiti delle pattuizioni tutte di cui al presente affitto, e così anche di cedere, trasferire a qualsiasi titolo, il presente contratto, o sublocare a terzi, salvo espresso consenso scritto della Concedente.
- La Concedente potrà controllare in qualsiasi momento, anche con persone di propria fiducia, con accesso in loco, se l'Affittuaria osservi gli obblighi assunti con il presente articolo e ottenere, in caso d'inadempienza dell'Affittuaria, la risoluzione immediata del contratto, impregiudicato il risarcimento dei 4
danni subiti.
Art. 12 - Risoluzione e recesso
- La Concedente avrà il diritto di pretendere la risoluzione del presente Contratto ove l'Affittuaria risulti in mora nel pagamento di n. 2 ratei trimestrali consecutivi del canone e siano decorsi almeno giorni 15 (quindici) dalla scadenza dell'ultimo canone dovuto, impregiudicato il diritto della Concedente, al risarcimento del danno subito per il ritardo.
Art. 13 - Cessazione del Contratto
Resta inteso che qualora il Contratto cessi o si risolva per qualsiasi causa e comunque in ogni caso in cui il Ramo d'Azienda vada riconsegnato alla Concedente:
(a) l'Affittuaria dovrà rilasciare il Ramo d'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione e/o risoluzione del Contratto;
(b) il Ramo d'Azienda dovrà essere restituito dall'Affittuaria nelle condizioni in cui questa lo ha ricevuto, fatti salvi il normale deterioramento ed il consumo risultanti dall'uso normale e gli interventi effettuati, a spese ed oneri dell'Affittuaria;
(c) tutti i crediti e/o debiti sorti durante l'affitto (quale ne sia la natura e/o il genere) rimarranno rispettivamente ad esclusivo vantaggio e/o onere dell'Affittuaria;
(d) le eventuali differenze in diminuzione ovvero in aumento emergenti dall'inventario che verrà appositamente redatto in contraddittorio tra le parti all'atto della riconsegna del Ramo d'Azienda (o dalla
Concedente in caso di mancata collaborazione da parte dell'Affittuaria) rispetto a quanto risultante dagli inventari di cui agli Allegati del presente Contratto, saranno conguagliate in denaro a prezzi di mercato contestualmente alla formale restituzione del Ramo d'Azienda, fermo restando che la Concedente non sarà in alcun modo tenuta a corrispondere all'Affittuaria alcun indennizzo e/o compenso per eventuali migliorie e/o addizioni, ove non autorizzate per iscritto dalla Concedente.
Art. 14 - Controversie
- Qualsiasi controversia dovesse derivare dal presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
- L'Affittuaria si rende fin d'ora disponibile, nella tutela dell'interesse comune, a rivedere le clausole del presente contratto con gli Organi della Procedura, in modo da eventualmente adeguare le stesse alle esigenze della legge fallimentare ed all'interesse dei creditori.
15 - Garanzia degli obblighi dell'Affittuaria
Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Affittuaria consegnerà alla Concedente un assegno circolare a garanzia di tutte le obbligazioni da essa assunte nel presente Contratto, fino a concorrenza dell'importo di Euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero).
La cauzione resterà valida, ferma ed efficace fino alla scadenza del Contratto e verrà riconsegnata al momento dell'effettivo rilascio e restituzione del Ramo d'Azienda da parte dell'Affittuaria.
Art. 16 - Diritto di prelazione
Nell'ipotesi di individuazione di soggetto acquirente diverso dall'Affittuaria, a seguito dell'esperimento di 5 procedura competitiva ex art. 107 L.F. per la vendita del Ramo d'Azienda, la Concedente riconosce a favore dell'Affittuaria, per sé o per persona giuridica da nominare, il diritto di prelazione per l'acquisto del Ramo d'Azienda a parità delle condizioni offerte dal terzo.
Il diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 104 bis V° comma L.F., dovrà essere esercitato dall’Affittuaria entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal curatore fallimentare della Concedente inerente l'offerta pervenuta dal terzo e la specifica del relativo contenuto.
Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dell’affittuario il corrispettivo da pagare per l’acquisto dell’azienda, così come determinato a seguito della procedura competitiva, dovrà essere decurtato dell’ importo versato a titolo di cauzione nonché dell’importo dei canoni di locazioni versati nel corso dell’originario contratto si affitto del ramo d’azienda.
Art. 17 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le Parti in forza del presente Contratto dovranno essere effettuate per posta certificata o raccomandata agli indirizzi delle Parti come sopra precisati, ovvero ai diversi indirizzi che le Parti, successivamente alla firma del presente contratto, dovessero comunicare per iscritto.
Art. 18 - Clausola finale
Il presente Contratto, comprensivo dei relativi allegati, costituisce l'unico accordo esistente tra le Parti su questo oggetto.
Nessuna modifica, cambiamento od aggiunta al presente contratto sarà valida e vincolante tra le Parti se non concordata per iscritto e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti.
Art. 19 - Spese notarili e di registrazione
Le Parti dichiarano che le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Affittuaria.
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