Debiti e crediti Clausole campione

Debiti e crediti. La cedente si obbliga a tenere indenne la parte cessionaria da tutti i debiti non indicati nella situazione patrimoniale allegata e comunque di competenza antecedente alla data di inizio del contratto di affitto, a qualsivoglia titolo maturati, anche se successivamente accertati. Così pure spetterà alla Società cedente, e ad essa soltanto, la riscossione di tutti i crediti di competenza precedente la data di inizio del contratto.
Debiti e crediti. Tutti i debiti e i crediti relativi all’azienda compravenduta, maturati o maturandi alla data odierna rimarranno in capo alla parte venditrice, con la conseguenza che l’azienda passa all’acquirente al netto di essi (salvo quanto previsto specificamente dall’articolo successivo e dal successivo articolo 14). In particolare, la venditrice si obbliga espressamente a rimborsare all’acquirente quanto questa fosse tenuta a sborsare nei confronti dei creditori dell’azienda per effetto dell’art. 2560 cod. civ.;
Debiti e crediti. Il Comune di Rimini dichiara che non vi sono debiti e crediti relativi alla precedente gestione del Palazzo dello Sport nel quale l'Affittuario abbia a subentrare, fatta eccezione per quanto precisato al precedente articolo 8 relativamente al subentro nei contratti di assicurazione.
Debiti e crediti. Le parti si danno reciprocamente atto che resteranno ad esclusivo carico dell'Affittante tutti i debiti e crediti sorti anteriormente alla stipulazione del contratto. Allo stesso modo resteranno ad esclusivo carico dell'Affittuaria tutti i debiti e crediti sorti nel corso del periodo di affitto.
Debiti e crediti. La cedente si obbliga a tenere indenne la parte cessionaria da tutti i debiti
Debiti e crediti. 2.1 L'affitto d'Azienda non comprende i debiti e crediti di qualunque natura sorti sino alla data di consegna dell’Azienda in favore dell’Affittuaria e pertanto la Concedente si impegna a manlevare e tenere indenne l'Affittuaria relativamente a qualsivoglia sopravvenienza passiva di competenza del periodo antecedente l'affitto dell'Azienda.
Debiti e crediti. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che i rami d'azienda concessi in affitto sono costituiti dagli elementi indicati e descritti al superiore art.1 delle premesse. Sono esclusi pertanto dall'affitto tutti i rapporti contrattuali inerenti i rami d'azienda. Nel rapporto di affitto non sono ricomprese giacenze di magazzino, scorte o materie prime. Nel rapporto di affitto non sono inoltre ricompresi crediti e debiti aziendali pregressi. Pertanto tutti i debiti e crediti dipendenti da rapporti sorti anteriormente alla data di decorrenza del rapporto di affitto rimangono a carico e a favore del concedente, mentre quelli dipendenti da rapporti sorti successivamente a tale data e sino alla estinzione del rapporto di affitto, anche se dovessero venire a maturare e/o a scadere posteriormente ad esso, rimarranno rispettivamente a carico ed a favore dell'affittuario. La parte affittante, come rappresentata, si impegna a sollevare l'affittuaria da responsabilità, oneri, anche fiscali, tributi, imposte, tasse, ed altri gravami in corso di accertamento e non ancora accertati relativi ai rami d'azienda affittato, nascenti da cause anteriori all'inizio dell'affitto. La parte affittuaria, come rappresentata, dal canto suo, si impegna a sollevare l'affittante da responsabilità, oneri, anche fiscali, tributi, imposte, tasse, ed altri gravami, di qualsiasi tipo, nascenti o derivanti dalla gestione e/o dalla manutenzione dei rami d'azienda.
Debiti e crediti. Tutti i debiti e crediti che sorgeranno durante il presente affitto saranno a carico o a favore dell'affittuario, mentre i crediti e debiti sorti anteriormente al presente affitto sono rispettivamente a carico o a favore del concedente.
Debiti e crediti. La cedente si obbliga a tenere indenne la parte cessionaria da tutti i debiti non indicati nella situazione patrimoniale allegata e comunque di competenza antecedente alla data di inizio del contratto di affitto, a qualsivoglia titolo maturati, anche se successivamente accertati. Così pure spetterà alla Società cedente, e ad essa soltanto, la riscossione di tutti i crediti di competenza precedente la data di inizio del contratto. Il Cessionario stipulerà entro 15 giorni dall'inizio dell'attività e consegnerà ai Cedenti una polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da primario Istituto contro danni per incendio, scoppio o allagamento per il complesso di beni immobili oggetto della presente scrittura, a favore del Cedente quale beneficiario e per il valore di euro ____________ pari al valore di stima del bene. Detta stima è effettuata anche al fine della responsabilità per perimento del bene locato. I premi di assicurazione dovranno essere pagati dalla Società Cessionaria per tutta la durata del rapporto di affitto. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Resta convenuto che il Cessionario, a sua cura e spese e previa comunicazione ai Cedenti, potrà eseguire nell’immobile affittato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti alle utenze e quant'altro effettuato dal Cessionario o da chi per esso, resteranno alla cessazione dell'affitto, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all’immobile a beneficio dei Cedenti, senza che il Cessionario o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa affittata allorché i Cedenti rinuncino al diritto di pretendere il ripristino dei locali così come consegnati al Cessionario.
Debiti e crediti. Rimangono di esclusiva competenza della Concedente tutti i debiti, i diritti e gli obblighi in essere o da maturare, ogni sopravvenienza passiva di qualsiasi genere e/o natura relativa alla gestione della Concedente, avente titolo anteriore alla data di decorrenza del presente Contratto, non costituendo le stesse pertanto, per patto espresso, oggetto dell'affitto, rimanendo quindi nella sfera giuridico - patrimoniale della Concedente stessa. - Corrispondentemente e secondo i medesimi criteri rimangono di esclusiva spettanza della Concedente tutti gli eventuali crediti maturati e maturandi, aventi titolo anteriore alla data di decorrenza del presente Contratto, salvo diverso patto contrario tra le Parti. - La Concedente assume la responsabilità esclusiva per ogni onere, anche sopravvenuto, riferibile a fatti o atti intervenuti prima della data di efficacia del presente Contratto, ove non determinati da inadempimenti specifici dell'affittuaria, ovvero da atti di dolo o colpa grave della stessa.