SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. E’ fatto assoluto divieto all’Affittuario di subaffittare il ramo di azienda oggetto del presente Capitolato o di cedere il relativo contratto senza il consenso scritto dell’Affittante. La violazione della disposizione di cui al precedente comma è causa di immediata risoluzione del Contratto di Affitto d’Azienda. Ogni atto nascente e/o conseguente alla Cessione o al subaffitto senza autorizzazione sono nulli all’origine e non possono produrre effetti nei confronti dei Terzi. In ogni caso le operazioni di Fusione tra l’Affittuario ed altre Società non costituiscono cessione di Contratto ma avranno l’effetto di far assumere alla società incorporante o alla nuova società risultante dalla Fusione tutti i diritti e gli obblighi dell’Affittuario dipendenti dal Contratto stipulato.
SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. L’Affittuario deve destinare l’immobile all’uso contrattualmente convenuto. È vietato il subaffitto, la cessione da parte dell’Affittuario del godimento, totale o parziale, dell'immobile e la cessione del contratto da parte dell’Affittuario senza il preventivo consenso scritto del Concedente. L’Affittuario può subaffittare l'immobile o cedere il contratto di affitto, anche senza il consenso del Concedente, in caso di cessione, affitto o usufrutto dell'azienda, dandone comunicazione al Concedente mediante posta elettronica certificata. Il Concedente può in tal caso opporsi per gravi motivi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di cessione il cedente non è liberato dalle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto qualora il cessionario non vi adempia. L’inadempienza a quanto previsto dal presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa. Si dà atto che quanto richiamato nel presente articolo costituisce espressa deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge 203/1982 in materia di sanatoria dell’inadempienza contrattuale.
SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. L’Affittuario deve destinare l’immobile all’uso contrattualmente convenuto e per patto espresso resta vietato ogni diverso uso. In deroga a quanto previsto dall’art. 21 della Legge n. 203/1982 e sss.mm.ii. è vietato il subaffitto, la sublocazione, la subconcessione e la cessione da parte dell’Affittuario del godimento, totale o parziale, dell'immobile oggetto del presente contratto. E’ altresì vietata la cessione del contratto da parte dell’Affittuario senza la preventiva comunicazione scritta alla Concedente. La violazione dei superiori divieti comporta la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. Si dà atto che quanto richiamato nel presente articolo costituisce espressa deroga a quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 203/1982 in materia di sanatoria dell’inadempienza contrattuale.
SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. E’ vietato il subaffitto e la cessione del contratto senza il consenso scritto della Concedente.
SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Sono vietati, ai sensi dell’art. 21 della Legge 203/1982, i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici di cui al presente contratto. Il mancato rispetto dei suddetti divieti comporta l’immediata risoluzione di diritto del contratto. ---------------------------
SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Art. 26) Spese
SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. E' fatto assoluto divieto all'affittuario, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, di subaffittare anche parzialmente i rami d'azienda nonché di cedere il contratto di affitto senza il preventivo consenso scritto del concedente.
SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. E' fatto divieto all'Affittuaria di dare in comodato o disporre in qualunque modo, in tutto o in parte, del Ramo d'Azienda affittato, se non nei limiti delle pattuizioni tutte di cui al presente affitto, e così anche di cedere, trasferire a qualsiasi titolo, il presente contratto, o sublocare a terzi, salvo espresso consenso scritto della Concedente. - La Concedente potrà controllare in qualsiasi momento, anche con persone di propria fiducia, con accesso in loco, se l'Affittuaria osservi gli obblighi assunti con il presente articolo e ottenere, in caso d'inadempienza dell'Affittuaria, la risoluzione immediata del contratto, impregiudicato il risarcimento dei 4 danni subiti.
SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. E' fatto divieto all'Affittuaria di dare in comodato o disporre in qualunque modo, in tutto o in parte, del Ramo d’Azienda af- fittato, se non nei limiti delle pattuizioni tutte di cui al presente affitto, e così anche di cedere, trasferire, a qual- siasi titolo, il presente contratto, o sublocare a terzi, salvo espresso consenso scritto della Concedente.
SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. E’ vietato il subaffitto e la cessione anche parziale del contratto senza il consenso scritto di ACI Lucca.